Decreto Ministeriale 23 dicembre 1999, n. 318

Nomina delle commissioni giudicatrici per la procedura di individuazione del personale docente cui assegnare un trattamento economico accessorio

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 29 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 26 maggio 1999 e l'art. 38 del contratto integrativo del C.C.N.L. sottoscritto il 31 agosto 1999, che prevedono un trattamento economico connesso allo sviluppo della professione docente, per i docenti con contratto a tempo indeterminato con almeno dieci anni di effettivo servizio di insegnamento dalla nomina in ruolo e per gli educatori dei convitti e degli educandati in possesso del medesimo requisito di servizio;

Visto in particolare, il comma 10 del suddetto articolo 38, che attribuisce al Ministro della Pubblica Istruzione la competenza a definire i criteri di formazione delle commissioni giudicatrici, per la selezione del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, e degli educatori dei convitti ed educandati, ai fini dell'assegnazione della maggiorazione retributiva;

Ritenuto di dover fissare per i componenti delle commissioni giudicatrici sopracitate specifici requisiti culturali, professionali e di servizio, coerenti con la specificità dell'istituto contrattuale, al fine di garantire massimo rigore e trasparenza alla procedura;

Sentito il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, per il cui accoglimento si apportano alcune modifiche al testo sottoposto al parere medesimo;

DECRETA

Art. 1

Gli aspiranti alla nomina a presidente delle commissioni giudicatrici per la procedura di individuazione del personale docente, cui assegnare un trattamento economico accessorio, in relazione alle professionalità acquisite, debbono appartenere ai ruoli dei docenti universitari ordinari di prima o di seconda fascia, o ai ruoli degli ispettori tecnici, o ai ruoli dei capi d'istituto e appartenere o provenire dal settore scolastico o dall'area disciplinare, come individuata nel successivo art. 7, per la quale si svolge la predetta procedura.
Può aspirare alla nomina anche il personale appartenente alle sopra distinte categorie, collocato a riposo da non più di cinque anni alla data di indizione della procedura selettiva.

Art. 2

Possono aspirare ad essere nominati quali componenti le suddette commissioni giudicatrici:

a) i docenti in attività di servizio, che abbiano partecipato con esito positivo alle prove, di cui agli artt. 29 del CCNL e 38 del CCNI citati in premessa, e siano assegnatari del relativo trattamento economico accessorio;
b)i docenti collocati a riposo da non più di 5 anni, alla data di indizione della procedura, che abbiano svolto servizio per almeno 15 anni dopo la nomina in ruolo ovvero 12 anni per la scuola materna;
c)il personale appartenente ai ruoli degli ispettori tecnici, o ai ruoli dei capi di istituto, di cui all'articolo 1.
Art. 3

In aggiunta alle condizioni previste nel precedente art. 2, i docenti collocati a riposo, vengono scelti per la nomina in relazione al possesso del maggior numero dei seguenti titoli professionali e culturali:

- esperienza professionale nel campo della ricerca didattica o disciplinare presso istituti universitari o enti specializzati o istituzioni, anche associative, riconosciute in materia dal Ministero della P.I.;
- pubblicazioni attinenti lo svolgimento della funzione docente anche in forma multimediale;
- inclusione in graduatoria di merito o vincita di concorso a cattedre per esami e titoli;
- titoli di specializzazione e/o di perfezionamento post lauream;
- dottorato di ricerca;
- diplomi, lauree o abilitazioni oltre a quelli previsti per l'accesso all'ultimo ruolo di appartenenza;
- attività di coordinatore o docente in iniziative di formazione;
- membro di commissioni in altre procedure concorsuali;
- vincita del concorso per merito distinto.
Art. 4

Nella costituzione delle commissioni giudicatrici deve essere, possibilmente, assicurata la presenza di docenti e di un componente appartenente alle altre categorie di aspiranti previste dai precedenti articoli 1 e 2.

Art. 5

Costituiscono motivo di incompatibilità alla nomina nelle commissioni giudicatrici le seguenti condizioni:

a) avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali;
b) avere procedimenti disciplinari in corso;
c) aver subito una delle sanzioni disciplinari previste dall'art. n. 492 del T.U. di cui al D.L.vo n. 297 del 16 aprile 1994, per il personale della scuola e dall'art. n. 87 del R.D. n. 1592 del 31 agosto 1933, per i docenti universitari.Le sanzioni disciplinari dell'avvertimento scritto e della censura, ove sia intervenuta la riabilitazione, di cui all'art. n. 501 del T.U. n. 297/94, non costituiscono impedimento alla nomina;
d) essere parenti o affini entro il quarto grado con uno o più concorrenti (art. n. 433 del T.U. n. 297/94);
e) ricoprire cariche politiche o sindacali (art. 8 del D.L.vo n. 29/93, come modificato dal D.L.vo n. 546/93).
Art. 6

La nomina delle commissioni giudicatrici è effettuata dai Provveditori agli studi, attingendo i nominativi dagli elenchi formulati sulla base delle domande pervenute secondo le modalità stabilite con apposito provvedimento, nel rispetto dei criteri di cui agli artt. 1, 2 e. 3 e tenendo in particolare conto le esperienze professionali maturate nel campo della valutazione.
I presidenti e i componenti le commissioni giudicatrici, prima di assumere le funzioni, debbono frequentare il corso di formazione previsto dall'art.38 del CCNI e organizzato dal Ministero della P.I.

Art. 7

Le commissioni giudicatrici sono costituite per gruppi di scuole e per aree disciplinari.
Le commissioni di scuola materna sono costituite da tre membri, un Presidente e due componenti provenienti dai ruoli della scuola materna.
Le commissioni giudicatrici della scuola elementare sono costituite da tre membri, un Presidente e due componenti provenienti dai ruoli della scuola elementare.
Le commissioni giudicatrici della scuola secondaria di I grado sono costituite da tre membri, un Presidente e due componenti provenienti dai ruoli della scuola media, in possesso dell'abilitazione in una delle classi di concorso presenti per ciascuno dei sottoelencati sottosettori, nell'area disciplinare linguistico-storico-artistico-espressiva:

I) linguistico-espressivo
II) artistico-musicale.
Per l'area scientifico-tecnica, i docenti debbono provenire da ciascuno dei seguenti sottosettori:
I) scientifico
II) tecnico.
Le commissioni giudicatrici della scuola secondaria superiore sono costituite da cinque membri, un Presidente e quattro componenti provenienti dai ruoli della scuola secondaria superiore, in possesso dell'abilitazione in una delle classi di concorso presenti ,per ciascuno dei seguenti sottosettori, nell'area linguistico-storico-filosofico-artistico-espressiva:
I letterario
II artistico
III storico-filosofico
IV musicale.
Per l'area scientifico-tecnica, i docenti debbono provenire da ciascuno dei sottosettori così individuati:
I discipline matematiche-fisico-geografiche-naturali
II discipline tecnologiche
III discipline economico-amministrative
IV discipline chimico-agrarie.
Nel caso in cui le commissioni ritengano necessario integrare le proprie competenze per la valutazione di docenti titolari di specifiche classi di concorso, il Presidente procede alla nomina di membri aggregati con i requisiti professionali necessari, che esplicano la loro attività limitatamente alla fase di valutazione della prova in situazione o simulata.

Art. 8

Ai fini della nomina dei componenti le commissioni giudicatrici e della definizione delle aree disciplinari, previste dall'art. 38 del contratto integrativo citato in premessa, si ripartiscono le classi di concorso nel modo seguente:

I AREA DISCIPLINARE LINGUISTICO-STORICO-FILOSOFICO-ARTISTICO ESPRESSIVA PER LA SCUOLA MEDIA

Sottosettore linguistico-espressivo:
Classi 43/A-45/A-80/A-85/A
Sottosettore artistico-musicale:
Classi 28/A-32/A
II AREA DISCIPLINARE SCIENTIFICO-TECNICA PER LA SCUOLA MEDIA
Sottosettore scientifico:
Classe 59/A
Sottosettore tecnico:
Classi 30/A-33/A-2/C
III AREA DISCIPLINARE LINGUISTICO-STORICO-FILOSOFICO-ARTISTICO ESPRESSIVA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
Sottosettore linguistico espressivo:
Classi 44/A-46/A-50/A-51/A-52/A-61/A-81/A-82/A-83/A-84/A
Classe 3/C
Sottosettore storico-filosofico:
Classi 36/A-37/A-73/A
Classe 45/C
Sottosettore artistico:
Classi 3/A-4/A-5/A-6/A-7/A-8/A-9/A-10/A-18/A-21/A-22/A-24/A-25/A-27/A
Classi 6/C-7/C-10/C-12/C-33/C-38/C-49/C
Classi 1/D-2/D-3/D-4/D-5/D-6/D-7/D-8/D-9/D-10/D-11/D-12/D-13/D-14/D-15/D-16/D-17/D-18/D-19/D-20/D-21/D
Sottosettore musicale:
Classe 31/A
IV AREA DISCIPLINARE SCIENTIFICO-TECNICA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO:
Sottosettore scienze matematiche, fisiche, geografiche e naturali:
Classi 2/A-29/A-38/A-39/A-40/A-47/A-48/A-49/A-54/A-60/A
Classi 20/C-28/C-29/C-35/C-44/C
Sottosettore chimico-agrario:
Classi 12/A-13/A-57/A-58/A-74/A
Classi 5/C-24/C
Sottosettore discipline tecnologiche:
Classi 1/A-11/A-14/A-15/A-16/A-20/A-23/A-34/A-35/A-42/A-53/A-55/A-56/A-62/A-63/A-64/A-65/A-66/A-67/A-68/A-69/A-70/A-71/A-72/A
Classi 1/C-2/C-4/C-8/C-9/C-13/C-14/C-16/C-17/C-18/C -19/C -21/C -22/C -23/C -25/C -26/C -27/C-30/C -31/C-32/C -34/C-36/C -37/C-39/C-40/C-41/C-42/C-43/C-46/C-47/C-48/C
Classe 22/D
Sottosettore economico-amministrativo:
Classi 17/A-19/A -75/A -76/A-86/A-87/A
Classi 11/C-15/C-50/C-51/C-52/C.
In mancanza di aspiranti alla nomina dello specifico sottosettore si attinge agli elenchi dei docenti appartenenti agli altri sottosettori compresi, comunque, nell'area disciplinare.
Art. 9

Le norme contenute nei precedenti articoli si applicano, con gli opportuni adattamenti, alla costituzione delle commissioni giudicatrici per la selezione del personale dei convitti ed educandati.
Qualora, in relazione al numero di candidati alla procedura di selezione, gli elenchi predisposti dai Provveditori agli studi non consentano di costituire commissioni giudicatrici per tutte le aree sopra indicate, il Ministro si riserva di integrare i criteri contenuti nel presente decreto.


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