Decreto ministeriale n. 331 del 24 luglio 1998

Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola

Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia d'istruzione approvato con il D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto l'art. 21 della legge 15 aprile 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed in particolare il Titolo IV, Capo III, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali, in attuazione del Capo I della legge sopracitata;
Visto l'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente misure per la stabilizzazione della finanza pubblica;
Visto il regolamento approvato con D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233, concernente il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche statali e gli organici funzionali d'istituto;
Visto il decreto di pari data emesso di concerto con il Ministro del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica e con il Ministro per la Funzione Pubblica in attuazione dell'art. 40, comma 1 della legge n. 449 sopra richiamata;
Visti i propri decreti del 15 marzo 1997, n. 176, n. 177 e n. 178, emessi di concerto con i Ministri del Tesoro e della Funzione Pubblica, concernenti, rispettivamente la riorganizzazione della rete scolastica, la rideterminazione del rapporto medio provinciale alunni-classi, per gli anni scolastici 1997/98, 1998/99 e 1999/2000 ed i criteri per la costituzione delle classi nelle scuole ed istituti d'istruzione di ogni ordine e grado, e la determinazione degli organici del personale;
Rilevata la necessità di impartire, per il triennio 1998/99 - 2000/2001, ulteriori disposizioni sulle materie sopra indicate, nonché di disciplinare, ex novo e per lo stesso periodo, le modalità di determinazione e ripartizione degli organici per attività di sostegno agli alunni in situazione di handicap, secondo quanto stabilito, in particolare, dai commi 1 e 3 dell'art. 40 della richiamata legge n. 449;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, espressi, rispettivamente, nelle sedute dell'8 e del 21 luglio 1998;
Ravvisata l'opportunità di aderire alle indicazioni contenute nei suddetti pareri relativamente all'unificazione degli schemi di decreti ministeriali in un unico testo, al mantenimento delle cattedre orario su tre scuole, al collegamento tra le disposizioni in materia di riorganizzazione della rete scolastica e le norme regolamentari emanate con il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233, all'esigenza di procedere al monitoraggio dei criteri adottati per la formazione delle classi affinché sia realizzata la progressiva riduzione del numero massimo di alunni per classe, all'opportunità di costituire con meno di 20 alunni le classi che ospitano alunni portatori di handicap in situazione di disagio e difficoltà d'apprendimento particolarmente gravi, all'assegnazione dei docenti di sostegno, alle classi degli istituti d'istruzione secondaria superiore secondo criteri di continuità didattica rispondenti alle esigenze dei singoli alunni portatori di handicap;
Considerato che la raccomandazione di favorire la scelta della lingua straniera da parte degli alunni della scuola media può essere accolta soltanto nella misura compatibile con l'esigenza di evitare situazioni di sovrannumero dei docenti e di garantire il pluralismo nell'insegnamento delle lingue straniere, anche a seguito dell'introduzione graduale della seconda lingua comunitaria prevista dall'art. 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440;
Ritenuto di non poter aderire alla richiesta, formulata negli stessi pareri in merito alla riduzione immediata a 25 del limite massimo di alunni nelle sezioni di scuola materna e nelle classi degli istituti d'istruzione secondaria di secondo grado, in quanto ciò non consentirebbe il raggiungimento degli obiettivi finanziari previsti dall'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e di disciplinare, con il presente decreto, i criteri per la definizione dei bacini d'utenza ai fini previsti dal regolamento emanato con il D.P.R. 233/98, in quanto la materia è già disciplinata dallo stesso regolamento;

DECRETA
TITOLO I
RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA

Art. 1 - Princìpi generali
1.1 La riorganizzazione della rete scolastica per l'anno scolastico 1998/99 è finalizzata al conseguimento degli obiettivi prefissati dal decreto interministeriale 15 marzo 1997, n. 176, nella prospettiva di attuazione dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, con riferimento anche al regolamento previsto dalla stessa legge sul dimensionamento degli istituti d'istruzione statali, emanato con il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233.
1.2 Il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 deve essere riferito all'adozione dei provvedimenti relativi alle sedi principali delle istituzioni scolastiche, secondo l'entità prevista, per ciascuna provincia, nelle tabelle allegate al decreto 176/97, richiamato nelle premesse.
1.3 Nella prospettiva dell'applicazione del D.P.R. 16 giugno 1998, n. 233, i plessi, le succursali e le sezioni staccate devono essere soppressi in misura corrispondente alle entità stabilite dalle stesse tabelle contemplate nel comma 2, ovvero alle previsioni formulate nei piani provinciali definiti per gli anni scolastici 1997/98 e 1998/99 a norma dell'art. 8, comma 1 del citato decreto 176/97.

Art. 2 - Piani provinciali
2.1 Nella prospettiva delineata dall'art. 1 i piani provinciali di riorganizzazione della rete scolastica debbono tendere al riequilibrio delle dimensioni delle istituzioni esistenti e alla definizione di assetti organizzativi stabili nel tempo, tenendo conto delle specifiche esigenze dei rispettivi bacini d'utenza.
2.2 Ai fini indicati dal comma 1 debbono essere valutati comparativamente gli eventuali disagi derivanti dai provvedimenti di riorganizzazione della rete scolastica e l'incidenza, sull'efficacia dei processi formativi, delle dimensioni degli istituti interessati, con particolare riguardo alle scuole funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle zone caratterizzate da condizioni economiche e socio culturali particolarmente critiche.

Art. 3 - Provvedimenti relativi ai plessi e sezioni staccate
3.1 Nei piani provinciali di cui all'art. 2 i Provveditori agli Studi comprendono anche le sezioni di scuola materna, i plessi di scuola elementare, le scuole coordinate, sezioni annesse o aggregate e sezioni staccate di scuole e istituti d'istruzione secondaria, delle quali si debba disporre la soppressione, anche in relazione al conseguimento degli obiettivi di riduzione della consistenza complessiva del personale in servizio, come previsto dall'art. 40, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3.2 Ai fini sopra indicati si deve tener conto delle specifiche caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del bacino d'utenza di ciascuna sede scolastica, nonché della distanza da scuole viciniori, delle vie di comunicazione e dei tempi di percorrenza, in relazione all'età degli alunni dei diversi gradi di scuole. A tal fine deve essere svolta adeguata e preventiva opera di promozione affinché i comuni, ove necessario, stabiliscano forme di consorzio per il trasporto degli alunni, per il servizio di mensa, ove previsto, nonché per eventuali ulteriori supporti ritenuti funzionali al raggiungimento degli obiettivi didattico-educativi, con particolare riguardo alle esigenze degli alunni portatori di handicap.
3.3 I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati tenendo conto dei criteri e delle condizioni sopra indicate, prendendo in considerazione prioritariamente:

- i plessi di scuola elementare e materna con meno di dieci alunni per classe o sezione e, nei centri urbani a più alta densità demografica, i plessi con meno di due corsi di scuola elementare;
- le sezioni staccate di scuola media con meno di 15 alunni per classe;
- le scuole coordinate, le sezioni staccate, le sezioni annesse o aggregate, o di specializzazione e gli indirizzi di studio funzionanti nella medesima sede scolastica, con meno di venti alunni per anno di corso.

Art. 4 - Nuove istituzioni
4.1 Non si procede all'istituzione di nuove scuole o istituti di ogni ordine e grado, né di sezioni staccate o scuole coordinate, a meno che non lo rendano necessario esigenze di decentramento o ridimensionamento di istituzioni particolarmente pletoriche.
4.2 In deroga al disposto del comma 1 possono essere istituite sezioni di scuola materna statali nel caso di cessazione dell'attività di scuole materne non statali preesistenti o di insufficienza delle capacità ricettive in rapporto alla richiesta dell'utenza.
4.3 L'istituzione di altre sezioni o corsi di studio, ivi compresi i corsi serali per lavoratori studenti, in istituti d'istruzione secondaria superiore può essere attuata entro il limite dell'organico complessivo fissato per ciascuna provincia.
4.4 L'adozione dei provvedimenti indicati ai precedenti commi resta comunque subordinata alle necessarie preventive intese con gli enti locali competenti che debbono, altresì, assumere formalmente gli oneri relativi, in conformità alla normativa vigente. Per le istituzioni d'istruzione professionale deve essere acquisito, altresì, il parere delle regioni interessate; detto parere è vincolante per l'istituzione dei corsi per la formazione di addetti alle attività sanitarie ausiliare.

Art. 5 - Regioni a statuto speciale e province autonome
5.1 I provvedimenti di riorganizzazione della rete scolastica sono adottati dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome secondo le disposizioni contenute nelle norme di attuazione e modificazione dei rispettivi statuti.
5.2 Per le preventive intese e i conseguenti adempimenti, i piani adottati dalla Regione Siciliana sono trasmessi agli Uffici centrali competenti, per grado e ordine di scuola, del Ministero della Pubblica Istruzione.

Art. 6 - Zone colpite da eccezionali avversità atmosferiche ed eventi sismici
6.1 Per i comuni individuati dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 e del 29 novembre 1994, è garantita, ai sensi della legge 16 febbraio 1995, n. 35, la conferma delle attuali sedi di scuola dell'obbligo, anche in deroga alle disposizioni di cui al presente decreto.
6.2 Nei comuni individuati ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge 17 dicembre 1997, n. 434, i provvedimenti previsti dal decreto 176/97, già citato, sono sospesi per l'anno scolastico 1998/99, restando inalterati gli indici previsti per le zone delle regioni Marche ed Umbria non ricadenti negli ambiti territoriali indicati nell'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997 del Ministro dell'Interno. Per i successivi due anni tali provvedimenti sono adottati d'intesa con gli enti locali interessati.

TITOLO II
FORMAZIONE DELLE CLASSI NELLE SCUOLE
ED ISTITUTI DI OGNI ORDINE E GRADO
Capo I

Art. 7 - Disposizioni generali sulla formazione delle classi
7.1 Per gli anni scolastici 1998/99, 1999/2000 e 2000/2001 nella costituzione delle classi i Provveditori agli Studi assumono come criterio di riferimento le previsioni degli alunni e delle classi contenute nelle allegate tabelle (si omettono nella pubblicazione, N.d.R.).
7.2 Le disposizioni sulla formazione delle classi contenute negli articoli successivi si applicano alle scuole statali di ogni ordine e grado, ivi comprese quelle annesse ai convitti nazionali ed educandati statali.
7.3 Nei limiti consentiti dall'organico complessivo attribuito a ciascuna circoscrizione provinciale il criterio di riferimento indicato al comma 1 è applicato tenendo conto della distribuzione della popolazione scolastica tra i diversi tipi di scuole, corsi di studio, indirizzi di specializzazione e sezioni di qualifica professionale, delle particolari finalità formative di singole istituzioni scolastiche e corsi di studio (compresi i corsi serali per lavoratori-studenti), della loro ubicazione in zone di afflusso caratterizzate da specifiche condizioni di disagio economico e socio culturale, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche, in comuni montani, in piccole isole o, comunque, in località dalle quali non siano raggiungibili altre istituzioni scolastiche dello stesso grado, ordine o tipo. In particolare, sono da considerare le effettive possibilità di trasporto degli alunni in scuole viciniori, in relazione alle vie di comunicazione, ai servizi di trasporto pubblico disponibili e alla gravosità dei tempi di percorrenza, valutati in rapporto all'età degli alunni.
7.4 Al fine di evitare la costituzione nelle singole scuole di classi e di sezioni di scuola materna con numero di alunni superiore ai parametri di norma stabiliti, i dirigenti degli Uffici scolastici provinciali possono delimitare le zone di afflusso alle stesse scuole sentiti, ove possibile, gli enti locali competenti per territorio.
7.5 Nella formazione delle classi è, altresì, assicurata la necessaria coerenza con i piani provinciali di riorganizzazione della rete scolastica, con riguardo alle fusioni o soppressioni di scuole, plessi e sezioni staccate sottodimensionate, nonché il rispetto del limite costituito dall'organico complessivo attribuito a ciascuna circoscrizione provinciale.

Capo II
Disposizioni comuni

Art. 8 - Disposizioni per assicurare stabilità alla previsione delle classi
8.1 Le decisioni definitive in ordine alla formazione delle classi, in relazione al numero degli alunni effettivamente frequentanti e alle esigenze formative da loro espresse, sono rimesse alla competenza dei dirigenti scolastici, tenuto conto delle indicazioni e delle proposte degli organi collegiali della scuola, nei limiti, peraltro, della dotazione organica funzionale attribuita a ciascun circolo didattico, ovvero, per gli istituti e scuole di istruzione secondaria, nei limiti dell'organico previsto e dalle ulteriori risorse professionali eventualmente assegnate dai Provveditori agli Studi.

Art. 9 - Scostamenti
9.1 Al fine di assicurare la massima possibile coincidenza tra le classi previste ai fini della determinazione dell'organico di diritto e quelle effettivamente costituite all'inizio di ciascun anno scolastico, è consentito derogare, in misura non superiore al 10%, al numero massimo e minimo di alunni per classe previsto, di regola, per ciascun grado di scuola, dai successivi articoli.

Art. 10 - Classi con alunni in situazione di handicap
10.1 Per garantire la massima possibile efficacia nel processo d'integrazione scolastica le classi che accolgono alunni in situazione di handicap (comprese le sezioni di scuola materna) possono essere costituite con meno di 25 iscritti, tenuto conto sia dell'organizzazione complessiva della scuola, con riguardo alle attività formative previste e alle risorse di personale, sia della natura dell'handicap e delle condizioni soggettive del singolo alunno, nonché degli obiettivi e della metodologia prevista dal piano educativo individualizzato.
10.2 Le classi che accolgono alunni portatori di handicap in situazione di disagio e difficoltà di apprendimento particolarmente gravi possono essere costituite con meno di 20 iscritti, ove tale esigenza sia adeguatamente motivata nei piani educativi individualizzati, con riguardo anche alle condizioni organizzative delle singole scuole e alle risorse professionali disponibili.

Art. 11 - Classi funzionanti presso ospedali e istituti di cura
11.1 In applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 12, comma 9, della legge 5 dicembre 1992, n. 104, i Provveditori agli Studi, d'intesa con le aziende sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e della previdenza sociale, possono autorizzare il funzionamento di classi di scuola elementare e media, per i minori portatori di handicap soggetti all'obbligo scolastico, ricoverati presso istituti di cura, impediti temporaneamente per motivi di salute a frequentare la scuola per un periodo mediamente non inferiore a 30 giorni di lezione; a tali classi possono essere ammessi anche minori ricoverati che non versino in situazione di handicap. Alle suddette classi e a quelle comunque istituite negli ospedali ed istituti di ricovero e cura possono essere ammessi anche gli alunni accolti in day hospital. Il presente comma non si applica agli istituti di cura che accolgono minori handicappati a lunga degenza o a tempo indeterminato.
11.2 Per il funzionamento delle classi di cui al precedente comma, i Provveditori individuano le forme organizzative più idonee, ivi compresa l'attivazione di classi che accolgano alunni iscritti ad anni di corso diversi, in relazione al numero degli obbligati alla frequenza prevedibilmente ricoverati nel corso dell'anno scolastico.
11.3 Alle classi di cui ai commi 1 e 2 non si applicano i limiti previsti dagli articoli 15 e 16.

Art. 12 - Educazione permanente e istruzione per gli adulti
12.1 I posti relativi alle attività di educazione degli adulti nelle scuole elementari e medie sono determinati a livello distrettuale dal Provveditore agli Studi, partendo dalla situazione dell'anno scolastico precedente a quello cui si riferiscono gli organici; la consistenza organica dei relativi posti è definita in conformità all'O.M. n. 455 del 29 luglio 1997.
12.2 Per lo svolgimento delle attività previste dal comma 1 e per i corsi d'istruzione secondaria superiore rivolti agli adulti si può derogare ai limiti numerici stabiliti dagli articoli successivi.

Art. 13 - Monitoraggio sulle dimensioni delle classi
13.1 L'osservanza dei limiti numerici di cui agli articoli 14, 15, 16, 17, 18 e 19 costituisce oggetto di specifico monitoraggio. A tal fine gli Uffici scolastici provinciali provvedono alla piena utilizzazione del Sistema informativo per la trasmissione dei dati concernenti la determinazione degli organici di diritto e l'adeguamento degli stessi alle situazioni di fatto.

Capo III
Disposizioni particolari per i diversi gradi di scuole
Art. 14 - Disposizioni relative alla scuola materna
14.1 Nella prospettiva dell'estensione della frequenza della scuola materna a tutti i bambini dai 3 ai 5 anni e della riduzione del numero massimo di bambini per sezione le stesse sezioni di scuola materna sono costituite, di norma, con un numero massimo di 25 bambini e minimo di 15, salvo il disposto dell'art. 10.
14.2 Ove non sia possibile redistribuire i bambini tra scuole viciniori, eventuali iscrizioni in eccedenza sono ripartite tra le diverse sezioni della stessa scuola senza superare, comunque, le 28 unità per sezione, escludendo dalla redistribuzione le sezioni che accolgono alunni in situazione di handicap.

Art. 15 - Disposizioni relative alla scuola elementare
15.1 Salvo il disposto dell'art. 10, le classi di scuola elementare sono, di norma, costituite da non più di 25 bambini e non meno di 10. Le pluriclassi sono costituite con non più di 12 bambini e non meno di 6.
15.2 Nelle scuole nelle quali si svolgano anche attività di tempo pieno il numero delle classi parallele da costituire è determinato sulla base del numero complessivo di alunni, rimettendo ai consigli di circolo l'indicazione dei criteri generali di ammissione, nel caso di eccesso di domande rispetto alle classi da formare, tenuto conto delle limitazioni derivanti dalla consistenza dell'organico provinciale del personale docente.

Art. 16 - Disposizioni relative all'istruzione secondaria di primo grado
16.1 Le classi prime delle scuole medie e delle relative sezioni staccate sono costituite, di regola, da non più di 25 e non meno di 15 alunni. Le eventuali iscrizioni in eccedenza possono essere ripartite, tra le classi parallele della stessa scuola o sezione staccata, purché siano di entità non superiore ad uno o, eccezionalmente, due alunni per classe; si procede, peraltro, alla formazione di un'unica prima classe qualora il numero degli alunni iscritti sia inferiore a 30. Per le classi che accolgono alunni in situazione di handicap si applica, comunque, il disposto dell'art. 10.
16.2 Le classi successive alla prima sono, di regola, determinate, rispettivamente, in numero pari a quello delle prime e seconde funzionanti nel corrente anno scolastico, sempreché il numero medio di alunni per classe sia superiore o pari a 15; in caso contrario si deve procedere alla ricomposizione delle classi (tenendo distinte le classi a tempo prolungato dalle classi a tempo normale), secondo i criteri indicati al comma precedente.
16.3 Possono eventualmente essere costituite classi uniche, per ciascun anno di corso, con un numero di alunni inferiore ai valori minimi stabiliti dai commi 1 e 2, ma non inferiore a 10, nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole, in zone a rischio di devianza minorile, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche, nonché in relazione alla presenza di alunni con particolari difficoltà di apprendimento e di scolarizzazione.
16.4 Nei contesti di cui al comma precedente, possono essere costituite classi con alunni iscritti ad anni di corso diversi nel caso in cui il numero degli alunni obbligati alla frequenza dei tre anni di corso non consente la formazione di classi distinte. In tali ipotesi gli organi collegiali competenti stabiliscono i criteri di composizione delle classi, che non possono essere costituite con più di 12 alunni, e programmano gli interventi didattici in modo da assicurare l'efficacia dell'azione formativa.

Art. 17 - Classi a tempo prolungato nella scuola media
17.1 Le classi a tempo prolungato sono autorizzate nei limiti consentiti dalla dotazione organica assegnata a ciascuna provincia e tenendo conto delle esigenze formative complessivamente accertate, purché il numero di richieste, avanzate all'atto dell'iscrizione, sia sufficiente alla formazione di almeno una classe; in ogni caso va assicurata agli alunni che ne facciano richiesta la possibilità di frequentare classi a tempo normale.
17.2 La presenza nella scuola o sezione staccata di classi a tempo prolungato e a tempo normale non può dar luogo a un numero di classi superiore a quello derivante dall'applicazione dei criteri di cui al precedente art. 15.

Art. 18 - Disposizioni relative alla formazione delle classi iniziali negli istituti e scuole d'istruzione secondaria superiore
18.1 Le prime classi degli istituti e scuole d'istruzione secondaria superiore sono costituite, di regola, con non meno di 25 allievi. A tal fine la previsione del numero delle classi prime che funzioneranno nell'anno scolastico successivo deve essere formulata dividendo per 25 il numero prevedibile di alunni iscritti, sulla base degli elementi di valutazione seguenti:

a) dati relativi agli alunni frequentanti nel corrente anno scolastico la terza classe delle scuole medie statali di ogni provincia;
b) domande di iscrizione presentate ad ogni istituzione scolastica;
c) eventuale scostamento tra le iscrizioni e il numero degli studenti effettivamente frequentanti ciascuna scuola nei precedenti anni scolastici;
d) serie storica dei tassi di ripetenza;
e) ogni altro elemento obiettivamente rilevabile (nuovi insediamenti urbani, tendenze demografiche, livelli di scolarizzazione, istituzione di nuove scuole e nuovi indirizzi di specializzazione). Le eventuali iscrizioni in eccedenza sono distribuite tra le classi dello stesso istituto, scuola, sede coordinata e sezione staccata o aggregata, qualora non sia possibile trasferire ad istituti viciniori dello stesso ordine e tipo le richieste eccedenti, e senza superare, comunque, il numero di 28 studenti per classe; si costituisce un'unica classe quando le iscrizioni previste siano meno di 30. Per le classi che accolgono alunni in situazione di handicap si applica, comunque, il disposto dell'art. 10.
18.2 Negli istituti ai quali siano annesse sezioni di diverso tipo (come nel caso di licei classici con sezioni di liceo scientifico o d'istituto magistrale o viceversa, istituti tecnici commerciali con sezioni per geometri o per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere) il numero delle classi è determinato separatamente per ogni tipo di sezione, con lo stesso procedimento indicato al comma 1.
18.3 Negli istituti in cui siano presenti corsi relativi a più indirizzi, tra quelli previsti dagli ordinamenti vigenti, il numero delle classi è determinato separatamente per ogni indirizzo, salvo il disposto del comma successivo; ai fini indicati dall'art. 7 si può predeterminare il numero di alunni iscrivibile a ciascun indirizzo di studi.
18.4 Le prime classi di sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di diverso indirizzo o di specializzazione funzionanti con un solo corso dovranno essere costituite con un numero di alunni di norma non inferiore a 20; nel caso di eccesso di domande d'iscrizione ad alcune sezioni ed insufficienza di richieste di ammissione ad altre, nell'ambito della stessa scuola, il competente Consiglio d'istituto stabilirà i criteri di redistribuzione degli alunni tra i diversi corsi di studio, ferma restando la possibilità degli stessi alunni di chiedere l'iscrizione ad altri istituti in cui funzioni la sezione o indirizzo di specializzazione richiesto.
18.5 L'esistenza di elementi obiettivi di valutazione che rendono necessaria la costituzione di classi iniziali con meno di 25 alunni (limitate dimensioni di aule e laboratori, necessità di utilizzazione di strumenti tecnici particolarmente voluminosi o di macchine e materiali pericolosi per l'incolumità fisica e la salute degli studenti) dovrà risultare dalle espresse motivazioni del provvedimento di autorizzazione al funzionamento delle singole classi, che non potranno, di regola, essere costituite con meno di 20 alunni.
18.6 Negli istituti d'istruzione tecnica, nei licei artistici e negli istituti d'arte, nonché nelle scuole in cui siano in atto progetti di modificazione sperimentale degli ordinamenti didattici, qualora non sia possibile la formazione di classi omogenee, può essere consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diverso indirizzo di studi, purché gli insegnamenti comuni siano prevalenti (per numero complessivo di ore settimanali di lezione) rispetto agli insegnamenti d'indirizzo, le stesse classi siano formate da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 25, i gruppi d'indirizzo di minore consistenza siano costituiti da almeno 10 studenti e sia mantenuta l'unità della classe nelle ore d'insegnamento delle materie comuni ai diversi indirizzi. Negli istituti professionali non sono ammesse classi articolate nel primo biennio dei corsi di qualifica; esse sono consentite per le terze classi appartenenti a più qualifiche dello stesso indirizzo (agrario, elettrico ed elettronico, meccanico - termico, alberghiero e della ristorazione, economico aziendale e turistico) nonché nelle classi dei corsi post-qualifica, sempreché sia rispettato il numero di alunni sopra indicato.
18.7 Le classi iniziali dei cicli conclusivi dei corsi di studio (prima classe del liceo classico, seconda classe degli istituti magistrali, terza classe del liceo artistico, del liceo scientifico e degli istituti tecnici, terza classe degli istituti professionali nei quali sia possibile accedere dal biennio comune a più corsi di qualifica, prima o unica classe dei corsi post-qualifica per il conseguimento della maturità professionale o della maturità d'arte applicata) sono costituite secondo gli stessi parametri e criteri generali indicati ai precedenti commi; è peraltro assicurata la prosecuzione dei cicli formativi di durata superiore al triennio avviati nelle classi costituite a norma dei precedenti commi 4, 5 e 6, purché ciò non comporti la formazione di classi con meno di 15 alunni.
18.8 Il funzionamento di corsi d'istruzione negli istituti di reclusione è consentito previo accertamento delle garanzie di sicurezza per il personale ivi utilizzato; il numero di allievi detenuti, che può essere inferiore a quello stabilito nei precedenti commi, va concordato con la direzione dell'istituto, assicurando, in ogni caso, la prosecuzione dei corsi già attivati.

Art. 19 - Disposizioni relative alla formazione delle classi intermedie e terminali negli istituti e scuole d'istruzione secondaria superiore
19.1 Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti classi inferiori funzionanti nell'anno scolastico corrente, purché siano formate con un numero medio di alunni non inferiore a 20; in caso contrario si procede alla ricomposizione delle classi secondo i criteri indicati all'art. 13.
19.2 Le classi terminali sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi funzionanti per il corrente anno scolastico in ogni istituzione scolastica, al fine di garantire la necessaria continuità didattica nella fase finale del corso di studi.

Art. 20 - Disposizioni relative alla formazione di classi e corsi sperimentali negli istituti e scuole d'istruzione secondaria superiore
20.1 Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche per la costituzione delle classi di scuole e corsi nei quali si svolgano iniziative di modificazione sperimentale delle strutture curricolari e/o dei piani di studio previsti dall'ordinamento didattico vigente, con gli ulteriori criteri indicati ai successivi commi.
20.2 Le classi da costituire in attuazione di progetti sperimentali elaborati autonomamente dalle singole istituzioni scolastiche sono determinate in numero tale da non superare quello delle classi dello stesso tipo funzionanti nell'anno scolastico in corso e, comunque, qualora si tratti di progetti di modificazione sperimentale di ordinamenti didattici e strutture curricolari, il numero delle relative classi non deve superare il 5% delle classi complessivamente costituite in ogni provincia, salvo il disposto del comma 3.
20.3 Le limitazioni previste dal comma 2 non si applicano alla sperimentazione contemplata dal decreto ministeriale 27 novembre 1997, n. 765, relativa all'anticipazione di alcuni aspetti dell'autonomia prevista dall'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché a quella attuata a seguito della soppressione dei corsi di studio ordinari triennali e quadriennali, rispettivamente, della scuola magistrale e dell'istituto magistrale, sancita dal decreto 10 marzo 1997.
20.4 Nelle istituzioni nelle quali coesistano corsi ordinari e sperimentali, o diversi indirizzi sperimentali, il numero totale delle classi iniziali da costituire è determinato sulla base del numero complessivo di alunni iscritti a ciascuna delle stesse istituzioni o delle sezioni di cui all'articolo 18, comma 2. E' peraltro assicurata, fino al termine del ciclo conclusivo dei corsi di studio, la prosecuzione delle iniziative avviate, purché le relative classi siano costituite da non meno di 15 alunni; in caso contrario, si costituiscono, ove possibile, classi articolate, in conformità ai criteri indicati dall'art. 13, comma 6, o, infine, gli studenti sono accolti nei corrispondenti corsi ordinari, salvo l'obbligo, per gli organi collegiali competenti, di programmare e svolgere le opportune attività di recupero e sostegno.

Art. 21 - Disposizioni relative a scuole in situazioni disagiate
21.1 Nelle scuole funzionanti nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle zone abitate da minoranze linguistiche, nelle aree a rischio di devianza minorile o caratterizzate dalla rilevante presenza di alunni con particolari difficoltà di apprendimento e di scolarizzazione, possono essere costituite classi uniche per anno di corso e indirizzo di studi con numero di alunni inferiore a quello minimo e massimo stabilito, dagli articoli 17, 18 e 19.

Art. 22 - Disposizioni per gli anni successivi
22.1 Il numero massimo di alunni per classe previsto, nei casi di eccedenza della domanda, dagli articoli 14 e 18 è gradualmente ridotto negli anni scolastici successivi, compatibilmente con il numero complessivo di classi o sezioni previste e con la consistenza complessiva dell'organico prestabilito dal relativo decreto ministeriale.

TITOLO III
DISPOSIZIONI SULLA DETERMINAZIONE DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE
DIRETTIVO, DOCENTE, AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO
Capo I
Disposizioni specifiche

Art. 23 - Personale direttivo
23.1 Le dotazioni organiche del personale direttivo, determinate per gli anni scolastici 1998/99, 1999/2000 e 2000/2001 sono consequenziali all'attuazione delle misure di riorganizzazione della rete scolastica previste dal decreto interministeriale 15 marzo 1997, n. 176, in connessione al dimensionamento delle istituzioni scolastiche previsto dall'art. 21, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e disciplinato dal regolamento emanato con il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233.
23.2 Per effetto degli stessi provvedimenti indicati al comma 1 sono, altresì, rideterminate le dotazioni organiche dei responsabili amministrativi.

Art. 24 - Organici provinciali del personale docente
24.1 Con le allegate tabelle C/1, C/2, C/3 e C/4 è stabilita la consistenza degli organici provinciali del personale docente, rispettivamente, della scuola materna, elementare, secondaria di primo grado e secondaria superiore, prevista per gli anni scolastici 1998/99, 1999/2000 e 2000/2001, tenuto conto delle prevedibili cessazioni dal servizio, del numero e delle effettive esigenze di funzionamento delle sezioni di scuola materna e delle classi da costituire, in conformità ai criteri e parametri di riferimento, per la riorganizzazione della rete scolastica e per la costituzione delle classi, di cui ai Titoli I e II del presente decreto.
24.2 Nei limiti degli organici complessivamente definiti a livello nazionale si procederà, con decreto ministeriale, all'eventuale redistribuzione di posti tra circoscrizioni provinciali, nell'ambito di ciascun grado di scuole, in relazione all'accertamento di maggiori o minori esigenze rispetto alle previsioni.
24.3 I Provveditori agli Studi, con propri decreti, nei limiti dell'organico provinciale complessivo, possono incrementare le dotazioni organiche di uno o più gradi di scuola con la contestuale riduzione compensativa delle dotazioni previste per altri gradi, in relazione alle rispettive esigenze accertate nell'ambito della provincia.

Art. 25 - Determinazione degli organici per la scuola materna
25.1 Entro il limite dell'organico provinciale complessivo previsto dalla tabella C/1 allegata al presente decreto, i Provveditori agli Studi determinano le dotazioni organiche del personale docente delle scuole materne, in relazione alle necessità di personale corrispondenti alle sezioni di scuola materna previste e all'orario di funzionamento dalle stesse adottato, ai sensi dell'art. 104 del decreto legislativo n. 297/94. In proposito, posto che detta disposizione prevede l'assegnazione di due insegnanti per sezione subordinatamente all'adozione di moduli orario di almeno otto ore giornaliere, i Provveditori agli Studi, previa attenta revisione della situazione delle singole istituzioni scolastiche, procederanno alla soppressione dei posti relativi ai turni pomeridiani non effettivamente funzionanti per l'intero orario previsto, i quali possono essere utilizzati per l'istituzione di nuove sezioni e/o di turni pomeridiani di funzionamento in altre sedi.
25.2 Per l'anno scolastico 1998/99 i Provveditori agli Studi determinano, entro il limite dell'organico provinciale complessivo, anche la dotazione organica da utilizzare per le finalità di seguito indicate:

a) attuazione degli orientamenti educativi per la scuola materna, definiti con il D.M. 3 giugno 1991;
b) diffusione dei processi di innovazione didattica e di sperimentazione;
c) realizzazione di programmi di prevenzione della dispersione scolastica;
d) supporto psico-pedagogico, orientamento scolastico, progettazione educativa e valutazione dei processi formativi.

25.3 Entro il limite dell'organico provinciale complessivo previsto dalla citata tabella C/1 i Provveditori agli Studi determinano, in sede di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto accertata per l'anno scolastico 1998/99, l'organico funzionale commisurato alle esigenze di tutte le sezioni di scuola materna comprese nello stesso circolo didattico.
25.4 A decorrere dall'anno scolastico 1999/2000 l'organico funzionale di circolo per la scuola materna sarà preventivamente determinato dai Provveditori agli Studi entro il limite degli organici provinciali previsti, in conformità alle disposizioni generali contenute nel successivo art. 26, per quanto applicabili alla scuola materna.

Art. 26 - Organico funzionale di circolo
26.1 Entro il limite dell'organico provinciale previsto dall'allegata tabella C/2 e della dotazione organica di posti di sostegno assegnati alla scuola elementare, il Provveditore agli Studi determina l'organico funzionale di ciascun circolo didattico attribuendo preliminarmente i posti necessari ad assicurare le condizioni essenziali di funzionamento di tutti i plessi scolastici compresi nello stesso circolo, in relazione agli elementi di valutazione sottoindicati:

a) numero degli alunni iscritti;
b) durata ed articolazione dell'orario settimanale di attività didattica;
c) numero dei plessi;
d) numero delle classi prevedibili;
e) esigenze di sostegno per l'integrazione degli alunni in situazione di handicap;
f) mantenimento dei livelli di diffusione dell'insegnamento della lingua straniera.

I posti disponibili nella dotazione organica provinciale dopo le operazioni indicate dal comma 1 sono distribuiti tra i circoli didatti, in relazione alle sottoelencate esigenze:

g) istituzione di un maggior numero di classi, in particolare per esigenze connesse all'inserimento di alunni portatori di handicap;
h) estensione dell'insegnamento della lingua straniera;
i) aumento del tempo scolastico, correlato a specifiche esigenze economico-sociali dell'utenza;
l) particolari e specifiche caratteristiche demografiche, orografiche e socio-culturali del territorio di pertinenza delle singole scuole;
m) iniziative di prevenzione e recupero della dispersione scolastica, degli insuccessi formativi e delle devianze minorili;
n) attività di innovazione e sperimentazione didattica, in particolare quelle costituite per rispondere all'autonomia didattica e organizzativa prevista dall'art. 21 della legge n. 59/97, nonché attività di supporto alla ricerca e progettazione educativa e alla valutazione dei processi formativi.

26.2 La dotazione organica funzionale di ciascun circolo è finalizzata all'assolvimento di tutte le esigenze didattiche e formative correlate agli indicatori di cui ai precedenti commi, per la piena realizzazione degli obiettivi formativi assegnati alla scuola elementare, in rapporto alle esigenze specifiche dei singoli contesti operativi. Gli organi di circolo deliberano sulle modalità d'impiego dei posti dell'organico funzionale assegnati, in relazione all'ordine di priorità delle esigenze definito dagli stessi organi.
26.3 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media, per quanto compatibili con gli articoli 25, 27, 28, 29, 30 e 31.

Art. 27 - Organico funzionale d'istituto per l'istruzione secondaria
27.1 A seguito della revisione dei criteri di determinazione delle cattedre e dei posti d'insegnamento, sulla base delle norme regolamentari che saranno emanate in attuazione dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Provveditore agli Studi determinerà l'organico funzionale di ciascuna scuola media o istituto d'istruzione secondaria superiore, commisurato alle esigenze di funzionamento di tutte le sedi scolastiche, le sezioni annesse o aggregate, le sezioni staccate e scuole coordinate comprese nella stessa istituzione, nonché agli specifici obiettivi formativi di ciascuna istituzione scolastica.

Art. 28 - Organici provinciali del personale docente per la scuola secondaria
28.1 Gli organici provinciali previsti per le scuole ed istituti d'istruzione secondaria di primo e secondo grado dalle tabelle allegata C/3 e C/4 comprendono, oltre al personale necessario per le esigenze indicate all'art. 25, comma 1, una dotazione organica, determinata anche sulla base degli indici di disagio economico, socio-culturale e scolastico, da utilizzare per le seguenti finalità:

a) estensione di processi d'innovazione didattica e sperimentazione di nuovi ordinamenti e strutture curricolari, con particolare riguardo alle iniziative coerenti con le linee di riforma dell'istruzione secondaria;
b) istituzione di ulteriori classi in relazione alla presenza di alunni in situazione di handicap;
c) realizzazione di programmi di prevenzione e di recupero della dispersione scolastica e degli insuccessi educativi;
d) supporto psico-pedagogico, orientamento scolastico, progettazione educativa e valutazione dei processi formativi;
e) coordinamento organizzativo didattico di scuole aggregate a istituti d'istruzione secondaria superiore di diverso ordine o tipo.

Art. 29 - Determinazione delle cattedre e dei posti d'insegnamento nella scuola secondaria per l'anno scolastico 1998/99
29.1 Per l'anno scolastico 1998/99 la dotazione organica è determinata con riferimento a ciascuna sede d'istituto o sezione staccata, nonché, per le attività di educazione permanente nella scuola media, a livello distrettuale.
29.2 Acquisita la previsione delle classi i Provveditori agli Studi determinano le cattedre, distintamente per classi di concorso, nelle singole scuole e sezioni staccate, secondo le indicazioni contenute nelle previgenti ordinanze, se compatibili con il presente decreto.
29.3 Solo dopo aver costituito all'interno della scuola, con precedenza assoluta, tutte le cattedre possibili, si procede alla formazione delle cattedre-orario esterne, costituite su due scuole, possibilmente nell'ambito dello stesso comune o dello stesso distretto, privilegiando in tale ambito la costituzione delle cattedre tra sede centrale e sezione staccata dalla stessa scuola.
29.4 Le cattedre-orario esterne costituite su tre scuole sono confermate se occupate da titolari, ovvero se nella scuola di titolarità sia presente una frazione di cattedra almeno pari alla metà del relativo orario d'obbligo.

Art. 30 - Cattedre di lingua straniera nelle scuole medie
30.1 Per ogni due prime classi a tempo normale dovrà necessariamente essere impartito l'insegnamento della stessa lingua straniera.
30.2 Eventuali richieste di trasformazione delle cattedre di lingua straniera, adeguatamente motivate, potranno essere accolte dai Provveditori agli Studi nel caso in cui la cattedra risulti priva di titolare, non vi siano nella provincia docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in attesa di sede definitiva, o in soprannumero, e, comunque, non si determinino situazioni di soprannumerarietà.
30.3 Per le cattedre di lingua inglese o di lingua francese, ferma restando la condizione di cui al precedente comma, le trasformazioni possono avvenire nel rispetto del necessario pluralismo linguistico culturale.
30.4 Qualora nelle scuole e sezioni staccate si preveda una riduzione delle prime classi, con la conseguente contrazione del numero delle ore o delle cattedre di lingua straniera, tale contrazione deve riguardare, in primo luogo, l'eventuale cattedra orario e, in subordine, una delle cattedre ordinarie della lingua straniera meno richiesta dagli alunni iscritti, considerando separatamente le classi a tempo normale da quelle a tempo prolungato.

Art. 31 - Dotazioni organiche in sezioni di scuola media particolarmente disagiate
31.1 Nei contesti in cui possono essere costituite classi con alunni iscritti ad anni di corso diversi, ove la situazione ambientale consenta la costituzione di cattedre orario esterne, la dotazione organica corrisponderà a quella di due classi di scuola media a tempo normale.
31.2 Nelle situazioni di estremo isolamento, ove attualmente sono funzionanti i corsi di preparazione agli esami di idoneità o di licenza media e il numero complessivo degli alunni è molto esiguo, l'attività didattica è organizzata per moduli flessibili che possono prevedere raggruppamenti anche variabili di alunni; la dotazione organica è costituita da 3 cattedre, di cui una appartenente all'area linguistica, una di scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali e l'altra appartenente all'area artistico-espressiva o motoria; quest'ultima deve essere assegnata in base a specifico progetto della scuola.

Art. 32 - Educazione fisica nella scuola superiore
32.1 Per quanto concerne l'insegnamento dell'educazione fisica negli istituti d'istruzione di secondo grado, i singoli consigli d'istituto possono deliberare la costituzione di cattedre in corrispondenza delle classi, anziché delle squadre distinte per sesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 76, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Tali determinazioni sono adottate previa deliberazione del collegio dei docenti, in relazione alle proposte formulate dai docenti di educazione fisica, valutate le attitudini e le esigenze degli alunni; le stesse deliberazioni dovranno pervenire agli Uffici scolastici provinciali entro termini compatibili con le scadenze previste per la determinazione degli organici d'istituto.

Art. 33 - Personale educativo
33.1 Con separato decreto sono ridefiniti i criteri di determinazione degli organici del personale educativo, secondo le procedure previste dall'art. 442, comma 4 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Art. 34 - Personale amministrativo, tecnico e ausiliario
34.1 I criteri per la definizione degli organici provinciali del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola, sono rideterminati a norma dell'art. 40, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
34.2 Ai fini della mobilità del personale per l'anno scolastico 1998/99 si procede alla determinazione dell'organico di ciascun istituto o scuola con l'ordinanza ministeriale prevista dall'art. 548, comma 1, del Testo Unico già citato.

Art. 35 - Scuole in lingua slovena
35.1 Con propri decreti i Provveditori agli Studi di Gorizia e Trieste definiscono le dotazioni organiche degli istituti e scuole di lingua slovena, compresi i circoli didattici funzionanti nelle province di rispettiva competenza, nei limiti delle corrispondenti dotazioni organiche provinciali separatamente previste dalle allegate tabelle.

Art. 36 - Istruzioni operative
36.1 Con successive comunicazioni potranno essere impartite istruzioni di carattere meramente operativo dai dirigenti degli Uffici centrali competenti, al fine di assicurare omogeneità e tempestività nell'azione dei Provveditorati agli Studi relativamente alla materia disciplinata dal presente decreto, previa informazione alle organizzazioni sindacali.

TITOLO IV
RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE DEI POSTI
PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO AGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP
SPERIMENTAZIONE DI MODELLI EFFICACI DI INTEGRAZIONE


Art. 37 - Dotazione provinciale degli insegnanti di sostegno
37.1 Le dotazioni provinciali di sostegno per l'integrazione degli alunni in situazione di handicap sono determinate con le tabelle allegate, tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti alle scuole statali, di ogni ordine e grado, in ciascuna provincia e dividendo lo stesso numero per 138.
37.2 Sulla base del numero di posti calcolato a norma del comma 1, confrontato ai posti di organico e di fatto complessivamente costituiti nell'anno scolastico 1997/98, in ogni provincia i posti in organico sono determinati in misura non inferiore al 66 per cento del numero calcolato come sopra specificato oppure non superiore all'80 per cento dei posti complessivamente istituiti nello stesso anno scolastico 1997/98.
37.3 Sulle ulteriori disponibilità di posti corrispondenti alla differenza tra i posti calcolati a norma del comma 1 e quelli acquisiti negli organici provinciali, ove se ne verifichi la necessità, possono essere disposte assunzioni o utilizzazioni annuali di personale con rapporto di lavoro, rispettivamente, a tempo determinato o indeterminato. Le modalità e le condizioni di utilizzazione del personale in servizio a tempo indeterminato sono disposte in sede di contrattazione decentrata nazionale e provinciale.
37.4 Le variazioni in aumento o in diminuzione, conseguenti al sistema di calcolo dei posti sopra indicato, hanno effetto gradualmente nel triennio 1998/2000.

Art. 38 - Criteri di ripartizione tra gradi di scuola
38.1 Stabilita la dotazione provinciale dei posti, il Provveditore procede contestualmente alla loro ripartizione tra i diversi gradi di scuole tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione:

a) quota percentuale di alunni in situazione di handicap per ogni grado di scuola in rapporto al totale provinciale degli alunni nella medesima situazione;
b) quota percentuale di alunni in situazione di handicap per ogni grado di scuola in rapporto al totale provinciale della popolazione di alunni del medesimo grado;
c) durata media del tempo scolastico in rapporto ai diversi gradi di scuola;
d) numerosità degli alunni per classe, plesso o sede distaccata e istituto nei diversi gradi di scuola;
e) proposta di ripartizione del Gruppo di lavoro interistituzionale provinciale (GLIP) formulata in base agli elementi sopra elencati.

Art. 39 - Consolidamento dei posti
39.1 Per distribuire tra i diversi gradi di scuole i posti acquisiti in organico ai sensi dell'art. 37 il Provveditore agli Studi tiene conto:

a) dei posti attualmente coperti da docenti di ruolo per ogni grado di scuola;
b) della ripartizione di posti già calcolata ai sensi del precedente art. 38;
c) dell'andamento della presenza di alunni in situazione di handicap nell'ultimo triennio scolastico, relativamente alle scuole materne, elementari e medie;
d) della tendenza del tasso di presenza di alunni in situazione di handicap nell'ultimo triennio relativamente agli istituti d'istruzione secondaria superiore, tenendo conto della distribuzione tra i diversi ordini e tipi di scuole.

Art. 40 - Continuità educativa
40.1 Al fine di assicurare la continuità educativa degli insegnanti di sostegno, il Provveditore agli Studi assegna i posti di cui agli articoli 38 e 39 del presente decreto, alle singole istituzioni scolastiche tenendo conto:

- della tendenza delle presenze di alunni in situazione di handicap nell'ultimo triennio;
- delle necessità di dotare ogni circolo didattico e istituto di un gruppo stabile di insegnanti, allo scopo di garantire l'efficace utilizzazione delle risorse professionali;
- dell'esistenza di progetti educativi individualizzati a lungo termine.

Art. 41 - Assegnazione definitiva dei posti per le attività di sostegno alle scuole
41.1 L'assegnazione definitiva alle singole istituzioni scolastiche dei posti di sostegno, salvo il disposto dell'art. 42, è effettuata dal Provveditore agli Studi, sulla base delle proposte dal Gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica (GLH), tenendo conto:

a) del progetto educativo individuale, presentato dalla scuola di riferimento, contenente indicazioni:

- sui bisogni formativi dei singoli alunni in situazione di handicap;
- sulle strategie che si intendono attivare per sviluppare le potenzialità presenti o residue, in rapporto alle risorse complessive della scuola;
- sulle modalità di verifica degli obiettivi individuati per il progetto di integrazione o di vita, con previsione programmata della riduzione motivata dell'impiego dell'insegnante di sostegno;

b) della diagnosi funzionale attestante il livello di gravità dell'alunno in situazione di handicap, in rapporto alla sua scolarizzazione, e dei cambiamenti avvenuti attraverso il processo d'integrazione, evitando l'assegnazione automatica, di anno in anno, della medesima entità del sostegno ritenuto necessario, nel primo anno di scolarizzazione, dalla diagnosi funzionale iniziale;
c) dell'organizzazione didattica di ciascuna scuola, con riguardo alla durata del tempo scolastico e alle attività didattiche programmate per la classe in cui è inserito l'alunno in situazione di handicap, al fine di consentire la valutazione ponderata delle risorse professionali necessarie;
d) della corrispondenza, nella maggior misura possibile, tra le competenze disciplinari ed esperienze professionali dei docenti da assegnare ad istituzioni secondarie superiori e gli obiettivi formativi del progetto di vita di ciascun alunno;
e) della necessità d'interventi precoci o di prevenzione nel grado iniziale della scolarità;
f) della priorità da attribuire, nelle scuole secondarie superiori, ai progetti caratterizzati dall'interazione scuola-lavoro, definendo anche le competenze disciplinari utili ad individuare gli insegnanti di sostegno.

41.2 Con l'assegnazione dei posti così effettuata può essere modificata la ripartizione tra gradi di scuole, attuata ai sensi degli articoli 38, 39 e 40, in relazione alle diverse situazioni specifiche.

Art. 42 - Dotazioni di posti di sostegno per l'istruzione secondaria superiore
42.1 Limitatamente all'anno scolastico 1998/99 la dotazione organica per gli istituti e scuole d'istruzione secondaria superiore è determinata a livello provinciale, per grandi aree disciplinari; i posti così determinati sono assegnati alle singole istituzioni scolastiche, nella fase operativa di adeguamento dell'organico alla situazione di fatto, secondo i criteri previsti dagli articoli 40 e 41.

Art. 43 - Progetti sperimentali
43.1 Il Provveditore agli Studi vaglia i progetti di sperimentazione di modelli efficaci d'integrazione nelle classi ordinarie, predisposti dalle scuole ai sensi dell'art. 40, comma 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di:

- approvare la sperimentazione di tali progetti, valutandone la ricaduta di esperienza nel territorio;
- disporre l'eventuale assegnazione di personale elettivamente qualificato, in relazione agli obiettivi specifici da conseguire;
- assegnare mezzi finanziari per l'acquisizione di strumenti tecnici ed ausili didattici funzionali alla realizzazione del progetto;

43.2 I progetti di sperimentazione dovranno presentare i seguenti requisiti:

- definizione degli obiettivi, degli strumenti metodologici e didattici, delle modalità di documentazione dell'attività svolta e di diffusione dell'esperienza tra le altre scuole;
- eventuale attuazione del progetto attraverso l'integrazione di risorse e di esperienze con altri enti, sulla base di accordi di programma e intese con istituzioni, associazioni, organizzazioni no-profit, cooperative sociali e centri specializzati;
- preventivo di spesa per le risorse umane e strumentali necessarie, tenendo conto anche degli apporti di soggetti esterni alla scuola operanti nello stesso ambito territoriale.

43.3 Il Provveditore agli Studi, sulla base delle proposte del Gruppo di lavoro provinciale interistituzionale (GLIP), individuerà i progetti da approvare osservando le seguenti priorità:

a) interventi precoci finalizzati alla prevenzione dei fenomeni di aggravamento delle situazioni di handicap nei gradi iniziali del processo formativo;
b) percorsi integrati d'istruzione e formazione professionale e d'inserimento nel mondo del lavoro, con particolare riferimento a progetti che prevedono l'uso di risorse provenienti da altri soggetti, con particolare attenzione alle cooperative sociali, al riconoscimento di crediti formativi e all'alternanza scuola-lavoro;
c) percorsi d'integrazione che prevedano l'impiego anche di persone esterne al corpo docente, come tutors reclutati attraverso "borse amicali", esperti in specifiche attività lavorative o figure di sistema;
d) interventi formativi in contesti esterni alla scuola e attività didattiche cooperative, con il coinvolgimento di tutti gli alunni e gli insegnanti;
e) integrazione scolastica di minorati dell'udito e della vista, con l'intervento dei diversi soggetti istituzionali competenti, anche al fine di mettere le strumentazioni e le competenze specializzate a disposizione di reti di scuole;
f) progetti d'integrazione scolastica dei disabili fisici e psichici in particolare situazione di gravità, più direttamente mirati alle potenzialità di apprendimento e al miglioramento della vita di relazione;
g) progetti che si colleghino all'autonomia didattica ed organizzativa, prevedendo attività per gruppi, tempi scolastici flessibili, curricoli individualizzati, che, partendo dalle esigenze degli alunni in situazione di handicap determinino cambiamenti significati dell'intera organizzazione della scuola.

43.4 Il Provveditore agli Studi dispone, altresì:

- l'eventuale assegnazione temporanea di insegnanti di sostegno del grado di scuola precedente, nella fase di passaggio di un alunno da un grado all'altro di scuola, qualora il progetto educativo individuale e le esigenze d'inserimento rendano necessarie forme di raccordo e integrazione tra i due gruppi di docenti;
- l'eventuale finalizzazione di competenze professionali assegnate, per alunni in particolari situazioni di handicap, anche a reti di scuole.

43.5 In ogni caso i progetti dovranno evitare la concentrazione di alunni della stessa tipologia di handicap nella stessa scuola, favorendo invece i consorzi tra scuole e lo scambio di strumenti ed esperienze.
43.6 Le scuole a cui verrà affidato il progetto di sperimentazione dovranno garantire l'informazione e la diffusione delle esperienze, attraverso la promozione di centri territoriali di servizi didattici e strumentali, in attuazione dell'autonomia gestionale o organizzativa delle scuole.
43.7 Le sperimentazioni proposte dai commi precedenti verranno sottoposte a specifico monitoraggio, al fine di valutare la qualità dei progetti, il conseguimento degli obiettivi prefissati e l'opportunità della diffusione delle esperienze realizzate.

Art. 44 - Deroghe al rapporto 1:138
44.1 In presenza di handicap particolarmente gravi, il Provveditore agli Studi può assumere personale con rapporto di lavoro a tempo determinato anche in deroga al rapporto numerico fissato dall'art. 37, fermo restando, comunque, il vincolo di riduzione della consistenza complessiva del personale in servizio in ciascuna provincia posto dall'art. 40, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 45 - Organizzazione didattica - Competenze degli organi d'istituto
45.1 E' rimessa alla competenza degli organi collegiali la progettazione di nuove forme di flessibilità dell'organizzazione didattico-educativa, che, in rapporto alle risorse di organico assegnate alla scuola, consentano di rendere meno determinanti i raggruppamenti di alunni per classe e le loro dimensioni, prendendo in considerazione la possibilità di programmare attività didattiche per gruppi ristretti di alunni oppure per gruppi più ampi di alunni iscritti a classi diverse, allo scopo di assicurare la maggiore efficacia possibile dell'insegnamento, in rapporto alle potenzialità di apprendimento individuale.
45.2 E' parimenti affidata alla competenza degli organi collegiali della scuola la formulazione di progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa, utilizzando la disponibilità di personale e di mezzi del fondo d'istituto, ovvero anche mediante l'utilizzazione di ulteriori risorse di personale e mezzi messi a disposizione dai competenti enti locali oppure da enti ed organismi pubblici o privati, a seguito di appositi accordi o convenzioni.

Art. 46 - Relazioni sindacali
46.1 I Provveditori agli Studi e i capi d'istituto informano le organizzazioni sindacali sui criteri generali adottati e sugli obiettivi perseguiti nell'applicazione del presente decreto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 6, 7, 8 e 9 del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.


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