(Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1998 -
Registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 316 - in GU 04.11.98)
Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze
negli
istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, ai fini
delle norme
contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modifiche ed integrazioni
Sommario
Art. 1. Campo di applicazione
Art. 2. Servizio di
prevenzione e di protezione
Art. 3. Documento
relativo alla valutazione dei rischi
Art. 4. Sorveglianza sanitaria
Art. 5. Raccordo con gli enti
locali
Art. 6. Attività
di informazione e di formazione
Art. 7. Rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza
Art. 8. Istituzioni
scolastiche ed educative non statali
Il Ministro
della Pubblica Istruzione di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, della sanità e della funzione pubblica
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, in particolare l'articolo 17,
commi 3 e 4;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione
di
direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza
e della
salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, così come modificato
ed integrato dal
decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;
Visto il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
Visti in particolare l'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo
15 agosto
1991, n. 277, come modificato dal comma 2 dell'articolo 1- bis della
legge 23
dicembre 1996, n. 649, e l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
19
settembre 1994, n. 626, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del
decreto
legislativo 19 marzo 1996, n. 242, secondo cui le norme dei decreti
medesimi, in
relazione ai settori interessati, sono applicate tenendo conto delle
particolari
esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreto del
Ministro
competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza
sociale,
della sanità e della funzione pubblica; Considerato che tra
i settori indicati
nei citati articoli sono compresi gli istituti di istruzione ed educazione
di
ogni ordine e grado;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 21 giugno 1996,
n. 292,
emanato ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo
19 marzo
1996, n. 242, con il quale sono stati individuati i datori di lavoro
nell'ambito
scolastico;
Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva
per gli
atti normativi nell'adunanza del 1 giugno 1998; Vista la comunicazione
al
Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma
3, della
citata legge n. 400 del 1988 effettuata con nota n. 3142 del 22 giugno
1998;
Adotta il seguente regolamento:
1. Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 agosto 1991,
n. 277,
come modificato e integrato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, e
nel decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato ed integrato
dal decreto
legislativo 19 marzo 1996, n. 242, si applicano a tutte le istituzioni
scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, relativamente al personale
ed
agli utenti delle medesime istituzioni, tenendo conto delle particolari
esigenze
connesse al servizio dalle stesse espletato, come individuate dal presente
decreto. I predetti decreti legislativi e successive modifiche e integrazioni
sono appresso indicati, rispettivamente, come decreto legislativo n.
277 e
decreto legislativo n. 626. Per datori di lavoro nell'ambito delle
istituzioni
scolastiche ed educative statali si intendono i soggetti individuati
come tali
nell'ambito scolastico nel decreto del Ministro della pubblica istruzione
21
giugno 1996, n. 292.
2. Sono equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
lettera a),
del decreto legislativo n. 626, gli allievi delle istituzioni scolastiche
ed
educative nelle quali i programmi e le attività di insegnamento
prevedano
espressamente la frequenza e l'uso di laboratori appositamente attrezzati,
con
possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso
di macchine,
apparecchi e strumenti di lavoro in genere ivi comprese le apparecchiature
fornite di videoterminali. L'equiparazione opera nei periodi in cui
gli allievi
siano effettivamente applicati alle strumentazioni o ai laboratori
in questione.
I predetti allievi non sono comunque computati, ai sensi del decreto
legislativo
n. 626, ai fini della determinazione del numero dei lavoratori dal
quale il
medesimo decreto fa discendere particolari obblighi. In tali ipotesi
le attività
svolte nei laboratori o comunque nelle strutture di cui sopra hanno
istituzionalmente carattere dimostrativodidattico. Tale specificità
ed i limiti
anche temporali dell'attività svolta vengono evidenziati nel
documento dei
fattori di rischio da elaborare da parte del datore di lavoro e costituiscono
il
parametro di riferimento per le amministrazioni preposte alla vigilanza
in
materia.
3. I datori di lavoro, negli ambiti di competenza per quanto concerne
le
istituzioni scolastiche ed educative statali e secondo quanto previsto
dallo
specifico accordo di comparto, attivano gli opportuni interventi, promuovono
ogni idonea iniziativa di informazione e di formazione e provvedono
alla
programmazione e organizzazione degli adempimenti previsti in caso
di emergenza
dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del decreto legislativo 19 settembre
1994, n.
626.
4. Restano fermi gli obblighi in materia di prevenzione e protezione
previsti
dalle disposizioni vigenti e, in particolare, gli obblighi di adempimento
stabiliti dal decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992, pubblicato
nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 218 del 16 settembre 1992,
recante
norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica e quelli previsti
dal
decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, riguardanti la protezione
contro i
rischi derivanti da agenti chimici, fisici e biologici ed in particolare
dal
piombo, dall'amianto e dal rumore.
Art. 2. Servizio di prevenzione e di protezione
1. Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri
del
responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nel
caso in cui
il numero dei dipendenti dell'istituzione scolastica o educativa, con
esclusione
degli allievi di cui all'articolo 1, comma 2, non superi le 200 unità.
2. Il datore di lavoro può, altresì, designare, ai sensi
dell'articolo 8 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il responsabile del
servizio di
prevenzione e protezione. Il datore di lavoro designa, inoltre, gli
addetti al
servizio medesimo.
3. Ai fini di cui al comma precedente, il responsabile del servizio
di
prevenzione e protezione può essere individuato tra le seguenti
categorie:
a) personale interno all'unità scolastica provvisto di idonea
capacità
adeguatamente comprovata da iscrizione ad albi professionali
attinenti
all'attività da svolgere e che si dichiari
a tal fine disponibile;
b) personale interno all'unità scolastica
in possesso di attitudini e
capacità adeguate che si dichiari a tal fine
disponibile;
c) personale interno ad una unità scolastica
in possesso di specifici
requisiti adeguatamente documentati e che sia disposto
ad operare per una
pluralità di istituti.
4. Gruppi di istituti possono avvalersi in comune
dell'opera di un unico esperto
esterno al fine di integrare l'azione di prevenzione e protezione svolta
dai
dipendenti all'uopo individuati dal datore di lavoro. A tal fine è
stipulata
apposita convenzione, prioritariamente, con gli enti locali competenti
per la
fornitura degli edifici scolastici e dei relativi interventi in materia
di
sicurezza previa intesa con gli enti medesimi e, in via subordinata,
con enti o
istituti specializzati in materia di sicurezza sul lavoro, o con altro
esperto
esterno. Alla stipulazione della predetta convenzione può provvedere
anche
l'autorità scolastica competente per territorio.
Art. 3. Documento relativo alla valutazione dei rischi
1. Il datore di lavoro provvede alla redazione del documento relativo
alla
valutazione dei rischi, avvalendosi della collaborazione del responsabile
del
servizio di prevenzione e di protezione, ove designato.
2. Nelle scuole statali il datore di lavoro, al fine di redigere il
documento di
cui al comma 1, può avvalersi della collaborazione degli esperti
degli enti
locali tenuti alla fornitura degli immobili, nonché degli enti
istituzionalmente
preposti alla tutela e alla sicurezza dei lavoratori.
Art. 4. Sorveglianza sanitaria
1. Ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626,
la sorveglianza sanitaria, a mezzo del medico competente, è
finalizzata a
realizzare specifici controlli nelle istituzioni scolastiche ed educative
nelle
quali la valutazione dei rischi, effettuata dal datore di lavoro, abbia
evidenziato concrete situazioni di esposizione a rischi per la salute
dei
lavoratori tali da rendere obbligatoria la sorveglianza sanitaria.
Accertato
tale presupposto, il datore di lavoro procede alla nomina del medico
competente,
ai fini ed agli effetti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo
n. 626.
2. Nelle scuole statali l'individuazione del medico competente è
concordata
preferibilmente con le aziende sanitarie locali competenti per territorio
o con
una struttura pubblica ove sia disponibile un medico con i requisiti
indicati
per la funzione di medico competente, sulla base di apposite convenzioni
tipo da
definirsi tra le strutture medesime e l'autorità scolastica
competente per
territorio.
Art. 5. Raccordo con gli enti locali
1. Il datore di lavoro, ogni qualvolta se ne presentino le esigenze,
deve
richiedere agli enti locali la realizzazione degli interventi a carico
degli
enti stessi, ai sensi dell'articolo 4, comma 12, primo periodo, del
decreto
legislativo n. 626; con tale richiesta si intende assolto l'obbligo
di
competenza del datore di lavoro medesimo, secondo quanto previsto dal
secondo
periodo dello stesso comma 12.
2. Nel caso in cui il datore di lavoro, sentito l'eventuale responsabile
del
servizio di prevenzione e di protezione, ravvisi grave ed immediato
pregiudizio
alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori e degli allievi adotta,
sentito lo
stesso responsabile, ogni misura idonea a contenere o eliminare lo
stato di
pregiudizio, informandone contemporaneamente l'ente locale per gli
adempimenti
di obbligo.
3. L'autorità scolastica competente per territorio promuove
ogni opportuna
iniziativa di raccordo e di coordinamento tra le istituzioni scolastiche
ed
educative e gli enti locali ai fini dell'attuazione delle norme del
presente
decreto.
Art. 6. Attività di informazione e di formazione
1. Specifiche iniziative sono assunte dall'amministrazione scolastica
in ordine
alla formazione e all'aggiornamento in tema di prevenzione e protezione
dei
soggetti individuati come datori di lavoro, i quali, a loro volta,
provvedono
all'informazione prevista dall'articolo 21 del decreto legislativo
19 settembre
1994, n. 626, e, nei limiti delle risorse disponibili, promuovono la
formazione
dei lavoratori prevista dall'articolo 22 del predetto decreto legislativo.
2. Iniziative ed attività di formazione, di informazione e di
addestramento del
personale dipendente sono altresì effettuate d'intesa con gli
enti
istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza sui luoghi di
lavoro.
3. I contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti
per la
sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente
i compiti
propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione sono
quelli
fissati dal decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale
e della
sanità in data 16 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 27 del 3
febbraio 1997.
4. Criteri, iniziative e risorse in materia di informazione e formazione
sono
altresì definiti dagli specifici accordi contrattuali.
Art. 7. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
1. L'individuazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
di cui
agli articoli 18 e seguenti del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, è
disciplinata dagli accordi da stipularsi in sede di contrattazione
sindacale,
sulla base del contratto collettivo quadro concordato il 7 maggio 1996
tra
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
(A.R.A.N.) e le organizzazioni sindacali, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale
della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 30 luglio 1996.
Art. 8. Istituzioni scolastiche ed educative non statali
1. Il presente decreto trova applicazione anche nei confronti delle
istituzioni
scolastiche ed educative legalmente riconosciute, parificate e pareggiate,
limitatamente all'articolo 1, articolo 2 comma 1, articolo 3 comma
1, articolo 4
comma 1. Ai predetti fini per datore di lavoro si intende il soggetto
gestore di
cui al titolo VIII, articoli 345 e 353, del testo unico approvato con
decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Ove il soggetto gestore sia una
persona
giuridica, per datore di lavoro si intende il rappresentante legale
dell'ente ai
sensi del comma 2 del predetto articolo 353. Il presente decreto, munito
del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi
della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di
farlo osservare.
Il Ministro della pubblica istruzione
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Il Ministro della sanità
Il Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Flick
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