Decreto Ministeriale 29 settembre 1998,  n. 382

(Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1998 -
Registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 316 - in GU 04.11.98)

Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze negli
istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, ai fini delle norme
contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modifiche ed integrazioni

Sommario

Premessa

Art. 1. Campo di applicazione
Art. 2. Servizio di prevenzione e di protezione
Art. 3. Documento relativo alla valutazione dei rischi
Art. 4. Sorveglianza sanitaria
Art. 5. Raccordo con gli enti locali
Art. 6. Attività di informazione e di formazione
Art. 7. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Art. 8. Istituzioni scolastiche ed educative non statali

Fine documento

Il Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della funzione pubblica
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di
direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della
salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, così come modificato ed integrato dal
decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;
Visto il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
Visti in particolare l'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 15 agosto
1991, n. 277, come modificato dal comma 2 dell'articolo 1- bis della legge 23
dicembre 1996, n. 649, e l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 19 marzo 1996, n. 242, secondo cui le norme dei decreti medesimi, in
relazione ai settori interessati, sono applicate tenendo conto delle particolari
esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreto del Ministro
competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale,
della sanità e della funzione pubblica; Considerato che tra i settori indicati
nei citati articoli sono compresi gli istituti di istruzione ed educazione di
ogni ordine e grado;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 21 giugno 1996, n. 292,
emanato ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo
1996, n. 242, con il quale sono stati individuati i datori di lavoro nell'ambito
scolastico;
Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli
atti normativi nell'adunanza del 1 giugno 1998; Vista la comunicazione al
Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della
citata legge n. 400 del 1988 effettuata con nota n. 3142 del 22 giugno 1998;
Adotta il seguente regolamento:

Art. 1. Campo di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277,
come modificato e integrato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, e nel decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato ed integrato dal decreto
legislativo 19 marzo 1996, n. 242, si applicano a tutte le istituzioni
scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, relativamente al personale ed
agli utenti delle medesime istituzioni, tenendo conto delle particolari esigenze
connesse al servizio dalle stesse espletato, come individuate dal presente
decreto. I predetti decreti legislativi e successive modifiche e integrazioni
sono appresso indicati, rispettivamente, come decreto legislativo n. 277 e
decreto legislativo n. 626. Per datori di lavoro nell'ambito delle istituzioni
scolastiche ed educative statali si intendono i soggetti individuati come tali
nell'ambito scolastico nel decreto del Ministro della pubblica istruzione 21
giugno 1996, n. 292.
2. Sono equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo n. 626, gli allievi delle istituzioni scolastiche ed
educative nelle quali i programmi e le attività di insegnamento prevedano
espressamente la frequenza e l'uso di laboratori appositamente attrezzati, con
possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine,
apparecchi e strumenti di lavoro in genere ivi comprese le apparecchiature
fornite di videoterminali. L'equiparazione opera nei periodi in cui gli allievi
siano effettivamente applicati alle strumentazioni o ai laboratori in questione.
I predetti allievi non sono comunque computati, ai sensi del decreto legislativo
n. 626, ai fini della determinazione del numero dei lavoratori dal quale il
medesimo decreto fa discendere particolari obblighi. In tali ipotesi le attività
svolte nei laboratori o comunque nelle strutture di cui sopra hanno
istituzionalmente carattere dimostrativodidattico. Tale specificità ed i limiti
anche temporali dell'attività svolta vengono evidenziati nel documento dei
fattori di rischio da elaborare da parte del datore di lavoro e costituiscono il
parametro di riferimento per le amministrazioni preposte alla vigilanza in
materia.
3. I datori di lavoro, negli ambiti di competenza per quanto concerne le
istituzioni scolastiche ed educative statali e secondo quanto previsto dallo
specifico accordo di comparto, attivano gli opportuni interventi, promuovono
ogni idonea iniziativa di informazione e di formazione e provvedono alla
programmazione e organizzazione degli adempimenti previsti in caso di emergenza
dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626.
4. Restano fermi gli obblighi in materia di prevenzione e protezione previsti
dalle disposizioni vigenti e, in particolare, gli obblighi di adempimento
stabiliti dal decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 218 del 16 settembre 1992, recante
norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica e quelli previsti dal
decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, riguardanti la protezione contro i
rischi derivanti da agenti chimici, fisici e biologici ed in particolare dal
piombo, dall'amianto e dal rumore.

Art. 2. Servizio di prevenzione e di protezione

1. Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del
responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nel caso in cui
il numero dei dipendenti dell'istituzione scolastica o educativa, con esclusione
degli allievi di cui all'articolo 1, comma 2, non superi le 200 unità.
2. Il datore di lavoro può, altresì, designare, ai sensi dell'articolo 8 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione. Il datore di lavoro designa, inoltre, gli addetti al
servizio medesimo.
3. Ai fini di cui al comma precedente, il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione può essere individuato tra le seguenti categorie:
a) personale interno all'unità scolastica provvisto di idonea capacità
    adeguatamente comprovata da iscrizione ad albi professionali attinenti
    all'attività da svolgere e che si dichiari a tal fine disponibile;
    b) personale interno all'unità scolastica in possesso di attitudini e
    capacità adeguate che si dichiari a tal fine disponibile;
    c) personale interno ad una unità scolastica in possesso di specifici
    requisiti adeguatamente documentati e che sia disposto ad operare per una
    pluralità di istituti.
    4. Gruppi di istituti possono avvalersi in comune dell'opera di un unico esperto
esterno al fine di integrare l'azione di prevenzione e protezione svolta dai
dipendenti all'uopo individuati dal datore di lavoro. A tal fine è stipulata
apposita convenzione, prioritariamente, con gli enti locali competenti per la
fornitura degli edifici scolastici e dei relativi interventi in materia di
sicurezza previa intesa con gli enti medesimi e, in via subordinata, con enti o
istituti specializzati in materia di sicurezza sul lavoro, o con altro esperto
esterno. Alla stipulazione della predetta convenzione può provvedere anche
l'autorità scolastica competente per territorio.

Art. 3. Documento relativo alla valutazione dei rischi

1. Il datore di lavoro provvede alla redazione del documento relativo alla
valutazione dei rischi, avvalendosi della collaborazione del responsabile del
servizio di prevenzione e di protezione, ove designato.
2. Nelle scuole statali il datore di lavoro, al fine di redigere il documento di
cui al comma 1, può avvalersi della collaborazione degli esperti degli enti
locali tenuti alla fornitura degli immobili, nonché degli enti istituzionalmente
preposti alla tutela e alla sicurezza dei lavoratori.

Art. 4. Sorveglianza sanitaria

1. Ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
la sorveglianza sanitaria, a mezzo del medico competente, è finalizzata a
realizzare specifici controlli nelle istituzioni scolastiche ed educative nelle
quali la valutazione dei rischi, effettuata dal datore di lavoro, abbia
evidenziato concrete situazioni di esposizione a rischi per la salute dei
lavoratori tali da rendere obbligatoria la sorveglianza sanitaria. Accertato
tale presupposto, il datore di lavoro procede alla nomina del medico competente,
ai fini ed agli effetti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 626.
2. Nelle scuole statali l'individuazione del medico competente è concordata
preferibilmente con le aziende sanitarie locali competenti per territorio o con
una struttura pubblica ove sia disponibile un medico con i requisiti indicati
per la funzione di medico competente, sulla base di apposite convenzioni tipo da
definirsi tra le strutture medesime e l'autorità scolastica competente per
territorio.

Art. 5. Raccordo con gli enti locali

1. Il datore di lavoro, ogni qualvolta se ne presentino le esigenze, deve
richiedere agli enti locali la realizzazione degli interventi a carico degli
enti stessi, ai sensi dell'articolo 4, comma 12, primo periodo, del decreto
legislativo n. 626; con tale richiesta si intende assolto l'obbligo di
competenza del datore di lavoro medesimo, secondo quanto previsto dal secondo
periodo dello stesso comma 12.
2. Nel caso in cui il datore di lavoro, sentito l'eventuale responsabile del
servizio di prevenzione e di protezione, ravvisi grave ed immediato pregiudizio
alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori e degli allievi adotta, sentito lo
stesso responsabile, ogni misura idonea a contenere o eliminare lo stato di
pregiudizio, informandone contemporaneamente l'ente locale per gli adempimenti
di obbligo.
3. L'autorità scolastica competente per territorio promuove ogni opportuna
iniziativa di raccordo e di coordinamento tra le istituzioni scolastiche ed
educative e gli enti locali ai fini dell'attuazione delle norme del presente
decreto.

Art. 6. Attività di informazione e di formazione

1. Specifiche iniziative sono assunte dall'amministrazione scolastica in ordine
alla formazione e all'aggiornamento in tema di prevenzione e protezione dei
soggetti individuati come datori di lavoro, i quali, a loro volta, provvedono
all'informazione prevista dall'articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e, nei limiti delle risorse disponibili, promuovono la formazione
dei lavoratori prevista dall'articolo 22 del predetto decreto legislativo.
2. Iniziative ed attività di formazione, di informazione e di addestramento del
personale dipendente sono altresì effettuate d'intesa con gli enti
istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro.
3. I contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la
sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti
propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione sono quelli
fissati dal decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della
sanità in data 16 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3
febbraio 1997.
4. Criteri, iniziative e risorse in materia di informazione e formazione sono
altresì definiti dagli specifici accordi contrattuali.

Art. 7. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. L'individuazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui
agli articoli 18 e seguenti del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è
disciplinata dagli accordi da stipularsi in sede di contrattazione sindacale,
sulla base del contratto collettivo quadro concordato il 7 maggio 1996 tra
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
(A.R.A.N.) e le organizzazioni sindacali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 30 luglio 1996.

Art. 8. Istituzioni scolastiche ed educative non statali

1. Il presente decreto trova applicazione anche nei confronti delle istituzioni
scolastiche ed educative legalmente riconosciute, parificate e pareggiate,
limitatamente all'articolo 1, articolo 2 comma 1, articolo 3 comma 1, articolo 4
comma 1. Ai predetti fini per datore di lavoro si intende il soggetto gestore di
cui al titolo VIII, articoli 345 e 353, del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Ove il soggetto gestore sia una persona
giuridica, per datore di lavoro si intende il rappresentante legale dell'ente ai
sensi del comma 2 del predetto articolo 353. Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Il Ministro della pubblica istruzione
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Il Ministro della sanità
Il Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Flick


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