Schema del 5 maggio 2005

Schema decreto interministeriale - Disposizioni concernenti la determinazione degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario del comparto Scuola - Consistenza della dotazione organica per l'anno scolastico 2005/2006
 

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE


Visto il Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ed in particolare il comma 2 dell'articolo 35, con il quale è stato previsto che con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono fissati i criteri e i parametri per la definizione delle dotazioni organiche dei collaboratori scolastici in modo da conseguire, nel triennio 2003/2005, la riduzione di 9.600 posti rispetto alla dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2002/2003;
Vista la legge 20 agosto 2001, n. 333 di conversione del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, concernente disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico;
Vista la legge 22 novembre 2002, n. 268, di conversione del decreto legge 25 settembre 2002 n. 212, recante misure urgenti per la Scuola, l'Università, la Ricerca scientifica e tecnologica e l'Alta formazione artistica e musicale;
Visto il decreto interministeriale 25 gennaio 2005, n. 11, relativo alla determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per l'anno scolastico 2004/2005;
Considerato che ai sensi dell'articolo 40, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 le istituzioni scolastiche, anche consorziate fra loro, possono deliberare l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia dei locali scolastici e delle loro pertinenze, a condizione che si apporti una riduzione della dotazione organica di istituto, in misura tale da consentire economie di spesa;
Considerato, altresì, che ai sensi del comma 9 dell'articolo 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la terziarizzazione dei servizi comporta l'indisponibilità, per l'intera durata del contratto, dei posti della corrispondente qualifica della dotazione organica dell'istituzione scolastica, per un ammontare fissato con il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
Ritenuto, pertanto, che il contingente di posti da accantonare per la compensazione dei costi contrattuali della terziarizzazione dei servizi costituisce parte integrante della dotazione organica determinata con i criteri ed i parametri di calcolo delle dotazioni di organico di istituto cui al presente provvedimento;
Preso atto che in applicazione del decreto ministeriale n. 65 del 20 aprile 2001, relativo alla disciplina dell'esternalizzazione dei servizi prevista dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, i soggetti già impegnati presso le istituzioni scolastiche per l'espletamento di mansioni prescritte dalla tabella "A" di cui all'articolo 32 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, sottoscritto in data 26 maggio 1999, sono stati stabilizzati ed assunti, con contratti a tempo indeterminato, da enti e da consorzi di imprese, con il compito di svolgere lavori concernenti, in tutto o in parte, le mansioni previste dal succitato Contratto Collettivo;
Esaminate le competenze e le attribuzioni del personale amministrativo tecnico ed ausiliario del comparto Scuola, così come delineate nella tabella "A" del Contratto Collettivo Nazionale sottoscritto il 24 luglio 2003 ed in particolare quelle del profilo professionale dei collaboratori scolastici;
Considerato che le funzioni e le mansioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario sono quelle definite negli accordi contrattuali di comparto e che, di conseguenza, non è configurabile l'espletamento di alcuna prestazione aggiuntiva rispetto a quelle ordinariamente previste;
Tenuto conto dell'esigenza di ottimizzare l'utilizzo del personale in servizio per effetto dei contratti di appalto, anche con riguardo all'entità dei posti accantonati nell'anno scolastico 2004/2005;
Rilevato, sulla base del monitoraggio effettuato tramite il Sistema informativo del Ministero, che le consistenze dei posti istituiti in organico di diritto negli anni scolastici 2003/2004 e 2004/2005 sono contenute nei limiti previsti nei relativi decreti interministeriali;
Tenuto conto dei dati relativi alla consistenza degli alunni iscritti all'anno scolastico 2005/2006 e dell'incidenza di tale consistenza sulle dotazioni organiche;
Tenuto conto dell'esigenza di garantire, a conclusione del triennio di applicazione delle misure di contenimento, che le dotazioni organiche dei collaboratori scolastici risultino ripartite tra i comprensori regionali secondo criteri riferiti non solo all'andamento della popolazione scolastica, ma anche alle peculiarità e specificità logistico strutturali delle istituzioni scolastiche nonché a quelle di carattere didattico dei diversi gradi di istruzione;
Informate le organizzazioni sindacali rappresentative;

DECRETA
Art. 1 - Dotazioni regionali
1.1. Le consistenze delle dotazioni regionali sono determinate con riguardo alle necessarie condizioni di fruibilità del servizio scolastico, in relazione al numero degli alunni, all'età degli stessi nonché al tempo scuola delle istituzioni scolastiche. Ai fini predetti si tiene conto delle specifiche condizioni economiche, socio-culturali, demografiche ed orografiche dei diversi ambiti territoriali, anche in funzione delle esigenze dei piccoli comuni, ed in particolare di quelli di montagna e delle piccole isole, nonché degli indici di dispersione scolastica e della presenza di alunni disabili.
1.2. La tabella "A", costituente parte integrante del presente provvedimento, reca le consistenze delle dotazioni organiche per l'anno scolastico 2005/2006 determinate:

a) sulla base dei criteri e dei parametri di calcolo di cui alla tabella "1" annessa al presente provvedimento;
b) in applicazione degli indicatori di contesto scolastico, ambientale e socio-economico relativi alle fattispecie indicate al comma 1.

1.3. Fermo restando il numero complessivo dei posti portati in riduzione negli anni scolastici 2003/2004 e 2004/2005 per il profilo professionale di collaboratore scolastico, al fine di stabilizzare in maniera strutturale l'intervento di contenimento degli organici del citato profilo realizzato a mezzo degli indicatori di contesto, si dispone la variazione dei parametri di calcolo degli organici di istituto di cui al decreto ministeriale 25 gennaio 2005, n. 11. Gli esiti di tali variazioni trovano esatta corrispondenza con le quantità di riduzione ottenute utilizzando gli indicatori di contesto. Le variazioni in questione sono riportate nella tabella "1", facente parte integrante del presente provvedimento.
1.4. Nessuna modifica è apportata alle tabelle allegate al decreto ministeriale 25 gennaio 2005, n. 11, con riferimento alla determinazione degli organici degli altri profili.

Art. 2 - Dotazioni provinciali
2.1. I Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali provvedono alla ripartizione tra gli ambiti territoriali di rispettiva pertinenza degli organici assegnati. Inoltre, i medesimi assicurano il rispetto dei contingenti anche in deroga, se necessario, ai parametri ed ai criteri di determinazione degli organici di istituto. I provvedimenti di cui al presente comma sono adottati previa informativa alle organizzazioni sindacali rappresentative.
2.2. Per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il numero dei posti del profilo professionale di collaboratore scolastico, da attivare in ciascun ambito regionale, non deve superare quello indicato nella tabella "B", costituente parte integrante del presente provvedimento. I Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali garantiscono l'attivazione dei posti entro i limiti assegnati, anche in deroga al comma 1.

Art. 3 - Terziarizzazione dei servizi
3.1. Nelle istituzioni scolastiche in cui il servizio di pulizia degli spazi e dei locali è espletato da personale estraneo all'Amministrazione, ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, alla dotazione organica risultante dall'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto deve essere sottratto, dal medesimo profilo professionale, il venticinque per cento dei posti.
3.2. Nelle istituzioni scolastiche ove siano in servizio soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66, dalla dotazione organica, risultante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, deve essere detratto un numero di posti corrispondente al cinquanta per cento degli stessi soggetti.
3.3. Sulle ore residuali derivanti dalla detrazione dei posti possono essere effettuate, a cura dei dirigenti scolastici, assunzioni a tempo parziale per i corrispondenti profili professionali, con contratti di lavoro a tempo determinato di durata fino al termine delle attività didattiche.

Art. 4 - Norma di salvaguardia
4.1. I posti accantonati per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, pur concorrendo a costituire l'organico di diritto di istituto, non sono resi disponibili per alcuna delle operazioni concernenti la mobilità ovvero le assunzioni, a qualsiasi titolo, di personale.
4.2. Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la terziarizzazione dei servizi non deve comportare soprannumerarietà. Di conseguenza, al fine di evitare aggravio di spesa per effetto dei contratti di cui all'articolo 3, il numero di posti necessario per garantire la permanenza dei soprannumerari nella medesima sede di titolarità deve essere compensato, in ambito provinciale, secondo le modalità indicate all'articolo 5.

Art. 5 - Compensazioni
5.1. I Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali, al fine di assicurare un giusto equilibrio, nell'istituzione scolastica, tra il numero del personale esterno in servizio per effetto di contratti di cui all'articolo 3 e il numero dei posti da rendere indisponibili, possono modificare, previa informativa alle organizzazioni sindacali rappresentative, la ripartizione dei medesimi posti tra le scuole. Tale compensazione è realizzata rendendo indisponibile, in ciascuna provincia, un contingente di posti non inferiore a quello accantonato nell'anno scolastico 2004/2005, secondo quanto indicato nell'allegata tabella "C", costituente parte integrante del presente provvedimento.
5.2. Qualora il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale, in sede di compensazione di cui al comma 1, rilevi che il numero di posti da rendere indisponibile è inferiore, a livello provinciale, a quello indicato nella tabella "C", adotta apposito decreto per motivare il minor accantonamento.
5.3. La compensazione di cui al presente articolo può essere effettuata anche in sede di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto di cui all'articolo 6.

Art. 6 - Situazione di fatto
6.1. L'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto è disposto dal Direttore dell'Ufficio scolastico regionale. In tale fase sono apportate le variazioni, in aumento o in diminuzione, della consistenza degli organici di istituto, sulla base delle esigenze rappresentate dai dirigenti scolastici.

Art. 7 - Oneri finanziari
7.1. Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui alla tabella "A" gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio di cui ai pertinenti capitoli del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Art. 8 - Norma di rinvio
8.1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano, per le parti non incompatibili, le vigenti disposizioni in materia.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Letizia Moratti
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Domenico Siniscalco
ALLEGATI:

Tabella 1 - Prospetti annessi al decreto
Tabella A - Personale Ata - Dotazioni organiche regionali
Tabella B - Profilo professionale collaboratore scolastico - Dotazioni organiche regionali -
Tabella C - Collaboratori scolastici - Posti decurtati per effetto delle disposizioni di cui all'art. 3 del D.I. - a.s. 2005/2006 - Dati di organico di diritto 2004/2005


HOME Home Page

Web Counter dal 1/5/1999 Visite dal 1/5/1999