Decreto ministeriale n. 55 del 9 giugno 2005 prot. n. 979

Graduatorie di terza fascia per il conferimento di supplenze temporanee al personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali
 
 

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA


Vista la legge 3/5/1999, n. 124, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10/5/1999, n. 107;
Vista la legge 17/5/1999, n. 144, art. 45 e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Scuola per il quadriennio normativo 2002/2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 188, del 14 agosto 2003 - Serie generale;
Visto il Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, adottato con D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, registrato alla Corte dei Conti il 12 gennaio 2001, registro n. 1, foglio n. 9;
Visto in particolare, l'art. 8, comma 1, del predetto Regolamento, che rinvia ad un apposito decreto ministeriale la definizione dei termini e delle modalità per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto e per la formazione delle graduatorie medesime;
Visto, altresì, l'art. 5, comma 6 del predetto Regolamento, che stabilisce una validità triennale delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia;
Visto il D.M. 10/10/2001, n. 150, concernente la formulazione delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia relative al triennio 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005;
Considerato che è necessario impartire nuove disposizioni in materia di graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, a seguito della scadenza temporale delle citate graduatorie;

DECRETA


Art. 1 - Graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia - Triennio di validità
1.1 A decorrere dall'a.s. 2005/2006, con riferimento alle istituzioni scolastiche presso le quali è istituito l'organico concernente i profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie, sono costituite rispettivamente specifiche graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, approvato con D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, d'ora in poi denominato Regolamento.
1.2 Per il profilo professionale di collaboratore scolastico non è costituita la terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze temporanee. Le relative assunzioni avvengono mediante gli Uffici circoscrizionali del lavoro, cui i dirigenti scolastici, segnalando il contingente di personale da avviare al lavoro, dovranno anche precisare il titolo di studio richiesto per l'accesso (licenza media) e l'applicabilità delle riserve di legge a favore degli addetti ai lavori socialmente utili e ai lavori di pubblica utilità (legge 17/5/1999, n. 144, art. 45 e successive integrazioni e modificazioni).
1.3 Le nuove graduatorie di circolo e di istituto di 3ª fascia sostituiscono integralmente quelle vigenti nel triennio scolastico 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 e conservano validità per i periodi stabiliti dall'art. 5, comma 6 del Regolamento. Pertanto, le citate graduatorie, formulate ai sensi del presente decreto, hanno validità per il triennio scolastico 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008.
1.4 Le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia sono formulate a cura del dirigente dell'istituzione scolastica indicata per prima nel modello di domanda. A tale istituzione è affidato il compito di curare lo svolgimento della procedura di cui al presente decreto, con esclusione delle istituzioni scolastiche della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano.
1.5 Tutti i candidati sono inseriti, con riferimento al profilo professionale richiesto, secondo il punteggio complessivo decrescente calcolato in base all'annessa tabella di valutazione dei titoli (All. A), con l'indicazione delle eventuali preferenze (All. B), nonché dei titoli di accesso ai laboratori per gli assistenti tecnici (All. C). Il servizio prestato nelle scuole statali (con contratto a tempo indeterminato o determinato) con rapporto di impiego con gli enti locali fino al 31/12/1999, viene equiparato, ai fini del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale o in profilo professionale corrispondente. Nei confronti di tutti i candidati il punteggio per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale con lo Stato o con gli enti locali, per tutti i titoli di servizio da valutare ai sensi delle allegate tabelle di valutazione, è valutato per intero, secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli.
1.6 L'assolvimento degli obblighi derivanti dall'applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e dalle altre leggi speciali, che prescrivono riserve di posti in favore di particolari categorie, è interamente soddisfatto in sede di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, mediante scorrimento delle corrispondenti graduatorie provinciali permanenti e dei corrispondenti elenchi provinciali ad esaurimento per le supplenze. Nello scorrimento delle graduatorie di circolo e di istituto non opera, pertanto, alcuna riserva di posti nei riguardi delle categorie beneficiarie delle suddette disposizioni.
1.7 Coloro che conseguono, per il medesimo profilo professionale, l'inserimento nelle graduatorie permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato, oppure nella prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, sono cancellati dalla corrispondente terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto in cui siano già inseriti.
1.8 Le predette graduatorie vengono utilizzate per l'attribuzione delle supplenze temporanee, nei casi previsti dagli artt. 1 e 6 del Regolamento stesso, tenuto conto che gli aspiranti utilmente collocati nelle graduatorie di terza fascia delle istituzioni scolastiche delle province di Trieste e Gorizia, per ottenere la nomina su posti disponibili nelle scuole con insegnamento in lingua slovena, debbono possedere almeno una conoscenza di base della lingua slovena, comprovata dal possesso di un titolo di studio conseguito in un'istituzione scolastica con insegnamento in lingua slovena, oppure accertata con apposito colloquio.
1.9 La gestione delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia delle istituzioni scolastiche avviene secondo le disposizioni di cui al Regolamento, integrate dalle disposizioni del presente decreto.

Art. 2 - Requisiti specifici di accesso alle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia
2.1 Per essere inseriti nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie, occorre produrre domanda utilizzando l'apposito modello (All. D), secondo le disposizioni di cui ai successivi artt. 3, 4 e 5.
2.2 Non possono produrre domanda di inserimento e, qualora l'abbiano prodotta, la stessa è da ritenere nulla, fatto salvo quanto previsto al successivo comma, coloro che, per il medesimo profilo professionale, sono già inseriti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato, negli elenchi provinciali ad esaurimento per le supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, nelle graduatorie di istituto di prima o seconda fascia, della stessa o diversa provincia.
2.3 L'aspirante incluso o che, avendone titolo, abbia prodotto domanda di aggiornamento o di inserimento nella graduatoria provinciale permanente di cui all'art. 554 del D.Lvo n. 297/1994 e/o che sia incluso nell'elenco provinciale ad esaurimento per uno dei profili professionali di cui al precedente comma 1, nel caso in cui intenda cambiare la provincia può presentare domanda di depennamento dalla citata graduatoria e/o elenco e, contestualmente, domanda di inserimento, per il medesimo profilo professionale oggetto della richiesta di depennamento, nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3ª fascia di altra provincia (art. 4, comma 2, lett. a).
Qualora l'aspirante sia incluso, nella stessa provincia, in più graduatorie provinciali permanenti e/o in più elenchi provinciali ad esaurimento, per più profili professionali di cui al precedente comma 1, deve presentare domanda di depennamento per ogni profilo per il quale risulti inserito nelle citate graduatorie e/o elenchi, stante l'obbligo di inserimento nelle graduatorie di una sola provincia (art. 4, comma 2, lett. b e c).
L'aspirante inserito nella graduatoria provinciale permanente e/o nella graduatoria provinciale ad esaurimento relativa al profilo professionale di collaboratore scolastico può presentare domanda di inserimento, fermo restando il possesso dei requisiti di accesso, nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3ª fascia esclusivamente per un diverso profilo professionale, non essendo prevista la domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3ª fascia per il profilo di collaboratore scolastico.
Pertanto, nel caso in cui l'aspirante risulti già inserito nelle graduatorie provinciali permanenti e/o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento relative sia al profilo professionale di collaboratore scolastico, sia ad altro profilo professionale di cui al precedente comma 1, ove intenda cambiare la provincia deve presentare domanda di depennamento sia per il profilo professionale di collaboratore scolastico sia per l'eventuale altro profilo professionale per il quale risulti inserito nelle citate graduatorie permanenti e/o elenchi e, contestualmente, presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3ª fascia di altra provincia solo per altro profilo professionale di cui al precedente comma 1, oggetto della richiesta di depennamento.
Relativamente al profilo professionale di collaboratore scolastico, la domanda di depennamento dalle graduatorie provinciali permanenti del concorso per soli titoli o dalle graduatorie provinciali ad esaurimento per le supplenze comporta l'impossibilità di inserimento successivo nelle analoghe graduatorie provinciali e/o di circolo/istituto di diversa provincia (art. 587 D.L.vo n. 297/1994 - art. 1, comma 4, D.M. n. 430/2000).
Ai fini predetti l'aspirante dovrà esplicitamente dichiarare la propria volontà, compilando l'apposito modulo di richiesta di depennamento (All. D1), e segnalare, altresì, nella sezione " M" del modello di domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3ª fascia (All. D), di aver presentato domanda di depennamento dalle graduatorie provinciali permanenti e/o ad esaurimento di diversa provincia. L'istanza di depennamento determinerà la cancellazione, a partire dal 1° settembre dell'anno scolastico 2005/2006, dalle graduatorie o elenchi provinciali e da quelle correlate di circolo e di istituto relative a tutti i profili professionali richiesti e di precedente inclusione nella provincia in cui è stato richiesto il depennamento.
La domanda di depennamento (All. D1), sottoscritta dall'aspirante, va inviata al Csa della provincia nelle cui graduatorie lo stesso è inserito, con le modalità e termini indicati al successivo art. 4.
La domanda di depennamento (All. D1), unica per tutti i profili professionali richiesti, deve essere presentata dall'aspirante per tutte le graduatorie provinciali permanenti o elenchi provinciali ad esaurimento relativi ai profili professionali di inclusione dai quali, avendone titolo, intende essere depennato.
2.4 Ai sensi dell'art. 5, comma 3 del Regolamento hanno titolo all'inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto gli aspiranti forniti del titolo di studio valido per l'accesso al profilo professionale richiesto, escluso il profilo professionale di collaboratore scolastico.
2.5 I titoli di studio per l'accesso ai profili professionali di cui all'art. 1, comma 1, sono quelli stabiliti dal vigente C.C.N.L. del comparto Scuola per il quadriennio normativo 2002/2005, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2003 - Serie generale - e di seguito indicati per ciascun profilo professionale:

A) Assistente amministrativo:

1) diploma di qualifica professionale ad indirizzo specifico (addetto alla segreteria d'azienda; addetto alla contabilità di azienda; operatore della gestione aziendale; operatore dell'impresa turistica);
2) oppure, diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica per i servizi di carattere amministrativo-contabile, rilasciato, al termine di corsi regionali, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845 del 21/12/1978;
3) oppure, diploma di scuola media superiore che consenta l'accesso agli studi universitari.

B) Assistente tecnico:

1) diploma di qualifica di istituto professionale a indirizzo specifico;
2) oppure, diploma di maestro d'arte a indirizzo specifico;
3) oppure, diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica, rilasciato al termine di corsi regionali, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978;
4) oppure, qualsiasi diploma di scuola media superiore, corrispondente alle specifiche aree professionali, che consenta l'accesso agli studi universitari.

Le specificità di cui ai punti 1, 2 e 4 sono quelle definite dalla tabella di corrispondenza titoli-laboratori vigenti entro il termine di presentazione della domanda. Corrispondentemente è definita la specificità degli attestati di qualifica di cui al precedente punto 3.

C) Cuoco:

1) diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale alberghiero;
2) oppure, diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica, rilasciato, al termine di corsi regionali, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978.

D) Infermiere:

1) diploma di infermiere professionale.

E) Guardarobiere:
1) diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale;
2) oppure, diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato, al termine di corsi regionali, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978.

F) Addetto alle aziende agrarie:
1) diploma di scuola media unitamente ad attestato di qualifica specifica;
2) diploma di qualifica professionale specifica.

2.6 Gli attestati di qualifica di cui all'art. 14 della legge n. 845/1978, validi per l'accesso ai profili professionali del personale Ata, devono essere rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali statali). Ai fini della valutazione di tale corrispondenza, l'attestato deve essere integrato da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studi.
2.7 I requisiti ed i titoli valutabili ai fini del presente decreto devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione alla procedura in esame.

Art. 3 - Requisiti generali di ammissione
3.1 Gli aspiranti, oltre che dei requisiti specifici di cui al precedente art. 2, devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti generali di accesso al pubblico impiego:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65 (età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio);
c) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18/1/1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;
d) idoneità fisica all'impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della legge n. 104/1992, che l'Amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione utile per il conferimento dei posti;
e) per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2 - comma 4 - D.P.R. n. 693/1996).

3.2 Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7/2/1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:

a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

La conoscenza della lingua italiana è accertata, nella fase del primo rapporto di lavoro, con apposito colloquio dal dirigente scolastico che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia della stessa istituzione scolastica.

3.3 Non possono partecipare alla procedura in esame:

a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego presso la Pubblica Amministrazione, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso);
d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18/1/1992, n. 16;
e) coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;
f) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.

Art. 4 - Termini di presentazione della domanda di inserimento - Autorità scolastica cui produrre la domanda
4.1 La domanda di inserimento (All. D) nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia deve essere prodotta entro il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal primo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso dell'avvenuta emanazione del presente decreto.
L'avviso di pubblicazione ed il presente decreto saranno tempestivamente affissi all'albo degli Uffici scolastici regionali, all'albo dei Centri servizi amministrativi di ciascuna provincia e, contestualmente, all'albo di ciascuna istituzione scolastica statale per tutto il tempo utile per la presentazione della domanda.
4.2 La domanda di inserimento deve essere prodotta per non più di 30 istituzioni scolastiche appartenenti alla medesima provincia individuata nell'ordine che segue:

a) a scelta del candidato, nel caso in cui non sia già inserito nelle graduatorie provinciali permanenti o negli elenchi provinciali ad esaurimento e correlate graduatorie di circolo e d'istituto di prima o seconda fascia del medesimo o di altro profilo professionale richiesto, di alcuna provincia;
b) nella provincia nella cui graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato di altro profilo professionale, sia eventualmente inserito;
c) nella provincia nel cui elenco provinciale ad esaurimento o nella cui graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico per le supplenze annuali di altro profilo professionale, sia eventualmente inserito;
d) a scelta del candidato, nel caso in cui sia già inserito nelle graduatorie provinciali permanenti ed abbia, per il medesimo profilo professionale, presentato domanda di depennamento;
e) a scelta del candidato, nel caso in cui sia già inserito negli elenchi provinciali ad esaurimento ed abbia, per il medesimo profilo professionale, presentato domanda di depennamento.

4.3 In tutti i casi di cui al comma precedente, la domanda di inserimento deve essere inoltrata all'istituzione scolastica indicata per prima nel modello di domanda (All. D) con le modalità di cui al successivo comma 4.
4.4 Il modello di domanda (All. D) può essere presentato a mano, direttamente all'istituzione scolastica prescelta che ne rilascia ricevuta, oppure spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno. In quest'ultimo caso, del tempestivo inoltro del modulo di domanda fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.
4.5 Il modello di domanda non può essere inoltrato alle istituzioni scolastiche delle province di Bolzano, Trento e della regione Valle d'Aosta in quanto le relative Autorità adottano specifici ed autonomi provvedimenti per il reclutamento del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola.

Art. 5 - Domanda di inserimento
5.1 Per essere inseriti nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie, occorre produrre domanda utilizzando esclusivamente l'apposito modello (All. D) conforme a quello allegato al presente decreto.
5.2 La domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze temporanee è unica per tutti i profili professionali richiesti e deve essere prodotta per non più di 30 istituzioni scolastiche della medesima provincia, a pena di esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili di riferimento, oppure a pena di decadenza dalle medesime graduatorie formulate in base al presente decreto, se già inseriti.
5.3 La domanda di inserimento è nulla se rivolta all'istituzione scolastica presso la quale non sia istituito l'organico concernente il profilo professionale richiesto.
5.4 Gli aspiranti già inclusi, ai sensi del D.M. 10/10/2001, n. 150, nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del precedente periodo di validità, fermo restando il possesso dei requisiti di accesso alla procedura in esame, per essere inclusi nelle graduatorie di cui al presente decreto dovranno presentare domanda di inserimento secondo le modalità ivi previste. L'eventuale aspirante, pertanto, deve compilare - ex novo - in tutte le sue parti il modulo domanda (All. D), indicando il profilo professionale, i titoli di accesso al profilo professionale richiesto, eventuali titoli di cultura e di servizio valutabili ai sensi dell'annessa tabella (All. A), eventuali titoli di preferenza (All. B), nonché i titoli di accesso ai laboratori per il profilo professionale di assistente tecnico (All. C).
5.5 La domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato (non occorre alcuna autenticazione).
5.6 Nella domanda il candidato deve indicare:

A) di non essere inserito a pieno titolo, nelle graduatorie provinciali permanenti o negli elenchi provinciali ad esaurimento per il profilo e/o profili richiesti in alcuna provincia;
B) oppure, di essere già inserito a pieno titolo, nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato per altro profilo professionale della medesima provincia;
C) oppure, di essere già inserito a pieno titolo, nell'elenco provinciale ad esaurimento o nella graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico per le supplenze annuali per altro profilo professionale della medesima provincia;
D) oppure, di essere già inserito a pieno titolo, nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato per il medesimo profilo professionale di diversa provincia e di aver presentato domanda di depennamento per tale profilo professionale;
E) oppure, di essere già inserito a pieno titolo, nell'elenco provinciale ad esaurimento per le supplenze annuali per il medesimo profilo professionale di diversa provincia e di aver presentato domanda di depennamento per tale profilo professionale.

5.7 Nella domanda il candidato deve indicare il possesso dei requisiti richiesti per l'inserimento nella graduatoria di circolo o di istituto di 3ª fascia.
5.8 Il candidato deve specificare nella domanda i titoli di cui chiede la valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio (All. A), del riconoscimento delle preferenze (All. B) e dell'individuazione della corrispondenza tra titoli ed aree di laboratori, limitatamente agli assistenti tecnici (All. C).
5.9 Coloro che aspirano all'inclusione nella graduatoria di assistente tecnico ed in particolare al laboratorio "conduzione e manutenzione autoveicoli", devono indicare nel modello di domanda anche il possesso della patente D, nonché del relativo certificato di abilitazione professionale.
Coloro che aspirano all'inclusione nella graduatoria di assistente tecnico ed in particolare quelle relative ai laboratori "conduzione e manutenzione impianti termici" e "termotecnica e macchine a fluido", devono indicare nel modello di domanda anche il possesso del patentino per la conduzione di caldaie a vapore.
5.10 L'idoneità fisica all'impiego di cui al precedente art. 3 - comma 1, lett. d) - deve essere oggetto di dichiarazione del candidato, per quanto a propria conoscenza, e, successivamente, al momento dell'assunzione, documentata, mediante certificato medico rilasciato dalla competente Autorità sanitaria.
5.11 Fatto salvo quanto disposto al precedente comma 10, i requisiti di ammissione, nonché i titoli di cultura, di servizio, di preferenza e, per gli assistenti tecnici, di accesso alle aree di laboratorio, possono essere oggetto:

– di dichiarazione sostitutiva rilasciata dal candidato sotto la propria responsabilità;
– di autocertificazione in fotocopia con la dicitura "copia conforme all'originale in mio possesso" cui segue la data e la firma del candidato;
– di certificazione con riferimento a documenti già in possesso dell'istituzione scolastica cui è indirizzata la domanda, purché siano fornite tutte le indicazioni necessarie per la loro individuazione ed acquisizione alla procedura in esame.

Il candidato può, altresì, produrre certificazioni rilasciate dalla competente Autorità amministrativa. In tale caso i servizi scolastici devono essere certificati dalla competente Autorità della scuola in cui sono stati prestati.

5.12 L'allegata scheda D, compiutamente formulata nelle parti che il candidato è tenuto a compilare, sottoscritta e datata dal medesimo, è valida a tutti i fini come autodichiarazione effettuata sotto la propria responsabilità, per quanto in essa rappresentato.

Art. 6 - Dati contenuti nel modulo di domanda - Validità - Controlli
6.1 Nel modello di domanda e nelle relative avvertenze - che fanno parte integrante del presente decreto - sono previste tutte le indicazioni relative ai requisiti e ai dati influenti ai fini della presente procedura; vigono, al riguardo, le disposizioni legislative e regolamentari, di cui al Testo Unico in materia di documentazione amministrativa, emanato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445, modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16/1/2003, n. 3.
6.2 I candidati compilano il modello di domanda senza produrre alcuna certificazione. E' ammessa esclusivamente la dichiarazione di requisiti, qualità e titoli di cui l'aspirante sia in possesso entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda.
6.3 Nella fase di costituzione delle graduatorie l'ammissibilità della domanda, l'inclusione nelle singole graduatorie richieste, il punteggio assegnato in base alla tabella di valutazione dei titoli (All. A) e la conseguente posizione occupata, l'indicazione dei titoli di accesso ai laboratori per il solo profilo di assistente tecnico (All. C), nonché eventuali preferenze (All. B), derivano esclusivamente dai dati riportati nel modello di domanda.
6.4 Nei casi e con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16/1/2003, n. 3, sono effettuati i relativi controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti.
6.5 Durante il primo rapporto di lavoro, i predetti controlli sono effettuati dal dirigente scolastico che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia della stessa istituzione scolastica e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso.
6.6 In caso di mancata convalida dei dati il dirigente scolastico, nella cui istituzione scolastica si verifica la fattispecie di cui al comma precedente, assume le conseguenti determinazioni, sia ai fini dell'eventuale responsabilità penale, di cui all'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16/1/2003 n. 3, sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo articolo 7, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi, della corrispondenza titoli/aree di laboratori limitatamente al profilo di assistente tecnico e delle posizioni assegnate al candidato nelle graduatorie di circolo e di istituto, dandone conseguente comunicazione al candidato e contestualmente alle istituzioni scolastiche indicate nel modello di domanda, nonché al Sistema informativo per i necessari e successivi adeguamenti.
6.7 In dipendenza delle determinazioni di cui al comma precedente, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante sulla base di erroneo punteggio, ovvero in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia predisposte sia ai sensi del D.M. 10/10/2001, n. 150 che del presente decreto, sarà, con apposito provvedimento emesso dal dirigente scolastico già individuato al precedente comma 5, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio.
6.8 In caso di positiva convalida dei dati, il dirigente scolastico della stessa istituzione scolastica che gestisce il primo rapporto di lavoro rilascia all'interessato apposita certificazione dell'avvenuta verifica e convalida dei dati contenuti nella domanda; tale certificazione viene consegnata, in copia, dall'aspirante a ciascuna scuola con la quale contrae rapporti di lavoro, durante tutto il periodo di validità delle graduatorie di circolo e di istituto in questione.

Art. 7 - Inammissibilità della domanda - Esclusione della procedura
7.1 Sono inammissibili le domande prive della sottoscrizione del candidato o inoltrate oltre il termine indicato nel precedente art. 4 - comma 1, nonché le domande da cui non è possibile evincere le generalità del candidato o la procedura o il profilo professionale cui si riferiscono.
7.2 L'Amministrazione dispone l'esclusione dei candidati che:

a) abbiano prodotto domanda in più province, oppure in più di 30 scuole;
b) risultino privi di qualcuno dei requisiti di cui ai precedenti artt. 2 e 3;
c) abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false.

7.3 La produzione di domande in più province comporta, oltre all'esclusione dalla procedura in esame, anche l'esclusione da tutte le graduatorie di circolo o di istituto in cui si chieda l'inserimento e la decadenza dalle graduatorie di circolo o di istituto in cui il candidato sia inserito.
7.4 Le autodichiarazioni mendaci o l'autoproduzione di certificazioni false o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni penali, come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, pubblicato nel Supplemento ordinario alla G.U. n. 42 del 20/2/2001, modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16/1/2003, n. 3.
7.5 Tutti i candidati sono inclusi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione, in qualsiasi momento, può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti di ammissione.

Art. 8 - Ricorsi
8.1 Avverso l'esclusione o inammissibilità, nonché avverso le graduatorie, è ammesso reclamo al dirigente dell'istituzione scolastica che gestisce la domanda di inserimento.
8.2 Il reclamo deve essere prodotto entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. Nel medesimo termine si può produrre richiesta di correzione degli errori materiali.
8.3 Decisi i reclami ed effettuate le correzioni degli errori materiali, l'Autorità scolastica competente approva la graduatoria in via definitiva.
8.4 Dopo tale approvazione la graduatoria è impugnabile unicamente con ricorso giurisdizionale al Tribunale aAmministrativo regionale o con ricorso straordinario al Capo dello Stato.
8.5 La pubblicazione delle graduatorie deve avvenire contestualmente nell'ambito della medesima provincia. A tal fine, il competente Ufficio territoriale, previa verifica del completamento delle operazioni, fissa un termine unico per tutte le istituzioni scolastiche.
8.6 Avverso l'atto contrattuale di assunzione, ovvero avverso la mancata proposta di contratto di lavoro, i relativi reclami vanno rivolti al dirigente scolastico nella cui istituzione si verifica la fattispecie contestata.
8.7 I candidati che abbiano presentato ricorso giurisdizionale al Tar o straordinario al Capo dello Stato, avverso i provvedimenti di inammissibilità o nullità della domanda o di esclusione, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi sotto condizione alla procedura e iscritti con riserva nella graduatoria.
8.8 L'iscrizione con riserva nella graduatoria non comporta il diritto del ricorrente ad ottenere la proposta di contratto a tempo determinato.
8.9 Fermo restando quanto previsto nei precedenti commi, ove ne ricorrano le condizioni, si applicano le disposizioni di cui al Capo XII del C.C.N.L. 2002/2005.

Art. 9 - Norme finali e di rinvio
9.1 Ai fini del presente decreto, il servizio prestato nei precedenti profili professionali del personale Ata (D.P.R. n. 588/1985) o nelle precedenti qualifiche del personale non docente (D.P.R. n. 420/1974), è considerato come prestato nei vigenti corrispondenti profili professionali. Il servizio prestato in qualità di aiutante cuoco è equiparato a quello di cuoco ai fini della valutazione relativa a quest'ultimo profilo professionale.
9.2 Le supplenze temporanee sono conferite con precedenza ai candidati inseriti nelle prima fascia delle graduatorie di circolo o di istituto; esaurita tale fascia, ai candidati inseriti nella corrispondente seconda fascia e, infine, ai candidati inclusi in base alle disposizioni di cui al presente decreto, tenendo conto delle preferenze di cui all'allegata scheda (B).
9.3 Le supplenze di assistente tecnico sono conferite, secondo le modalità previste dal precedente comma, ai candidati che risultino forniti dei titoli specifici richiesti per l'accesso alle aree di laboratorio disponibili a tal fine (All. C).
9.4 Il trattamento economico del rapporto di lavoro così instaurato e le relative modalità sono quelli stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Scuola per il quadriennio 2002/2005 e successive integrazioni e modificazioni.
9.5 Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano purché compatibili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi per gli impiegati civili dello Stato.
9.6 Adeguata pubblicità sarà data al presente decreto mediante la diffusione attraverso la rete internet all'indirizzo www.istruzione.it, sezione Ata, nonché attraverso la rete intranet.

Roma, lì 9/6/2005

IL MINISTRO
Letizia Moratti
ALLEGATO A
 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI


AVVERTENZE DI CUI ALLE TABELLE A/1 - A/2 - A/3 – A/4

A) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica.
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle Amministrazioni statali.
B) Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero con atto di nomina conferito dall'Amministrazione degli Affari Esteri secondo le vigenti modalità, è valutato alle medesime condizioni dei corrispondenti servizi prestati nel territorio nazionale.
C) Il servizio effettuato nelle qualifiche del personale non docente di cui al D.P.R. n. 420/1974 e nei profili professionali di cui al D.P.R. n. 588/1985 è considerato a tutti gli effetti come servizio prestato nei corrispondenti, vigenti profili professionali.
D) Ai fini dell'attribuzione dei punteggi lo stesso titolo può essere preso in considerazione una sola volta in base alla tabella di valutazione. La valutazione di un titolo di studio o di un attestato esclude la possibilità di assegnare punteggi riferiti al corso o alle prove in base ai quali il titolo o l'attestato è stato conseguito.
E) Tra i titoli di studio richiesti per l'accesso alle graduatorie, contemplati nel punto 1) delle rispettive tabelle di valutazione è sempre incluso il diploma di scuola media, che deve essere valutato nei confronti di tutti i candidati che ne risultino in possesso, secondo le regole ivi stabilite. Si deve, cioè, assegnare il punteggio relativo alla migliore media riportata fra la licenza media, il diploma di qualifica o di maturità e il punteggio aggiuntivo di punti 2 (una sola volta) per gli altri titoli suindicati. Gli attestati di qualifica regionali non rientrano nella valutazione di cui ai punti 1) e 2) delle allegate tabelle.
F) Qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute, il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà.
G) Al fine di ottenere una valutazione senza frazioni di punto inferiori al centesimo, l'eventuale frazione pari o superiore al mezzo centesimo è arrotondata verso l'alto; la frazione inferiore al mezzo centesimo è arrotondata verso il basso.
H) Nei confronti di tutti i candidati il punteggio per qualsiasi tipologia di servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli.
I) La preferenza Q va assegnata in presenza di un certificato di servizio per non meno di un anno, prestato presso il Ministero dell'Istruzione, indipendentemente dall'attestazione del lodevole servizio.
L) I figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati sono considerati fiscalmente a carico se nell'anno 2004 non hanno posseduto redditi che nel loro insieme concorressero alla formazione del reddito complessivo per un ammontare superiore a euro 2.840,51.

ALLEGATOA/1
 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI RELATIVA ALLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO PER LE SUPPLENZE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO


A) TITOLI DI CULTURA
1) Titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per il quale si procede alla valutazione. Si valuta la media dei voti rapportata a decimi (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta. Ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiscono i seguenti valori:

• sufficiente 6
• buono 7
• distinto 8
• ottimo 9

Ove siano stati prodotti più titoli fra quelli richiesti per l'accesso, si valuta il più favorevole (2).

2) Per i titoli di cui al punto precedente, non valutati perché meno favorevoli o per i diplomi di qualifica non previsti come titoli di accesso, o per la licenza di scuola tecnica (si valuta un solo titolo) (2) punti 2
3) Diploma di laurea (si valuta un solo titolo) (2) punti 2
4) Attestato di qualifica professionale di cui all'art. 14 della legge n. 845/1978, attinente alla trattazione di testi e/o alla gestione dell'Amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o informatici (si valuta un solo attestato) (2) punti 1,50
5) Attestato di addestramento professionale per la dattilografia o attestato di addestramento professionale per i servizi meccanografici rilasciati al termine di corsi professionali istituiti da Stato, regioni o altri enti pubblici (si valuta un solo attestato) (2) (6) punti 1
6) Idoneità in concorso pubblico per esami o prova pratica per posti di ruolo nelle carriere di concetto ed esecutive, o corrispondenti, bandito dallo Stato o da enti pubblici territoriali (si valuta una sola idoneità) punti 1

B) TITOLI DI SERVIZIO
7) Servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo in:

a) scuole dell'infanzia statali, delle regioni Sicilia e Valle d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano, non statali autorizzate;
b) scuole primarie statali e non statali parificate, sussidiate o sussidiarie;
c) scuole di istruzione secondaria o artistica statali e non statali pareggiate, legalmente riconosciute; istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero; istituzioni convittuali;
d) scuole non statali paritarie (1) (3) (4) (5) (7):

– per ogni anno punti 6
– per ogni mese o frazione superiore a 15 gg. punti 0,50

(fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico)

8) Altro servizio prestato in una qualsiasi delle scuole elencate al punto 7, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi Cracis e il servizio prestato con rapporto di lavoro con enti locali (1) (3) (4) (5):

– per ogni anno punti 1,20
– per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. punti 0,10

(fino a un massimo di punti 1,20 per ciascun anno scolastico)

9) Servizio prestato alle dipendenze di Amministrazioni statali, negli enti locali e nei patronati scolastici (1) (4) (5):

– per ogni anno punti 0,60
– per ogni mese o frazione superiore a 15 gg. punti 0,05

(fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico)

ALLEGATO A/2
 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI RELATIVA ALLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO PER LE SUPPLENZE DI ASSISTENTE TECNICO, DI CUOCO, DI INFERMIERE


A) TITOLI DI CULTURA
1) Titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per il quale si procede alla valutazione. Si valuta la media dei voti rapportata a decimi (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta. Ove nel titolo di studio la votazione sia espressa con una qualifica complessiva, si attribuiscono i seguenti valori:

• sufficiente 6
• buono 7
• distinto 8
• ottimo 9

Si valuta uno solo dei titoli sopraindicati, quello più favorevole (2).

2) Per i titoli di cui al punto precedente, non valutati perché meno favorevoli (si valuta un solo titolo) (2) punti 3
3) Diploma di laurea (si valuta un solo titolo) (2) punti 2
4) Idoneità in precedenti concorsi pubblici per esami, o prova pratica a posti di ruolo nel profilo professionale per cui si concorre, oppure nelle precorse qualifiche del personale Ata o non docente, corrispondenti al profilo per cui si concorre (si valuta una sola idoneità) punti 2

B) TITOLI DI SERVIZIO
5) Servizio prestato in:

a) scuole dell'infanzia statali, delle regioni Sicilia e Valle d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano, non statali autorizzate;
b) scuole primarie statali e non statali parificate, sussidiate o sussidiarie;
c) scuole di istruzione secondaria o artistica statali e non statali pareggiate, legalmente riconosciute; istituzioni convittuali; istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero in qualità di assistente tecnico (limitatamente a tale profilo professionale);
d) scuole non statali paritarie (1) (3) (4) (5) (7):

– per ogni anno punti 6
– per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. punti 0,50

(fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico)

6) Servizio prestato nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato in qualità di cuoco (Limitatamente a tale profilo professionale) (1) (3) (4) (5) (7):

– per ogni anno punti 6
– per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. punti 0,50

(fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico)

7) Servizio prestato nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato, in qualità di infermiere (limitatamente al profilo professionale di infermiere) (1) (4) (5):

– per ogni anno punti 6
– per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. punti 0,50

(fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico)

8) Altro servizio prestato in una qualsiasi delle scuole elencate al punto 5, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi Cracis (1) (4) (5) (7):

– per ogni anno punti 1,20
– per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. punti 0,10

(fino a un massimo di punti 1,20 per ciascun anno scolastico)

9) Servizio prestato alle dipendenze di Amministrazioni statali, enti locali e nei patronati scolastici (1) (4):

– per ogni anno punti 0,60
– per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. punti 0,05

(fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico)

ALLEGATO A/3
 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI RELATIVA ALLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO PER LE SUPPLENZE DI GUARDAROBIERE


A) TITOLI DI CULTURA
1) Titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per il quale si procede alla valutazione. Si valuta la media dei voti rapportata a decimi (ivi compresi i centesimi) escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta. Ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiscono i seguenti valori:

• sufficiente 6
• buono 7
• distinto 8
• ottimo 9

Ove siano stati prodotti più titoli fra quelli richiesti per l'accesso, si valuta quello più favorevole (2).

2) Diploma di scuola secondaria di 2° grado che consenta l'accesso agli studi universitari (2) punti 3
3) Idoneità conseguita in precedenti concorsi pubblici per esami o prove pratiche a posti di guardarobiere o aiutante guardarobiere (limitatamente al profilo di guardarobiere). Il punteggio viene attribuito una sola volta anche in caso di idoneità in più concorsi punti 2

B) TITOLI DI SERVIZIO
4) Servizio prestato in qualità di guardarobiere o di aiutante guardarobiere in:

a) scuole dell'infanzia statali, delle regioni Sicilia e Valle d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano, non statali autorizzate;
b) scuole primarie statali e non statali parificate , sussidiate o sussidiarie;
c) scuole di istruzione secondaria o artistica statali e non statali pareggiate, legalmente riconosciute; istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero; istituzioni convittuali;
d) scuole non statali paritarie (1) (3) (4) (5) (7):

– per ogni anno punti 6
– per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. punti 0,50

(fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico)

5) Altro servizio prestato in una qualsiasi delle scuole elencate al punto 4); nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento effettuato nei corsi Cracis (1) (4) (5) (7):

– per ogni anno punti 1,80
– per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. punti 0,15

(fino a un massimo di punti 1,80 per ciascun anno scolastico)

6) Servizio prestato alle dipendenze di Amministrazioni statali, enti locali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica (1) (4):

– per ogni anno punti 0,60
– per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. punti 0,05

(fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico)
 

ALLEGATO A/4
 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI RELATIVA ALLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO PER LE SUPPLENZE DI ADDETTO ALLE AZIENDE AGRARIE


A) TITOLI DI CULTURA
1) Titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per cui si procede alla valutazione. Si valuta la media dei voti rapportata a decimi (ivi compresi i centesimi) escluso il voto di religione di educazione fisica e di condotta. Ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiscono i seguenti valori:

• sufficiente 6
• buono 7
• distinto 8
• ottimo 9

Ove siano stati prodotti più titoli fra quelli richiesti per l'accesso, si valuta quello più favorevole (2).
2) Diploma di scuola secondaria di II° grado che consenta l'accesso agli studi universitari (2) punti 3
3) Idoneità conseguita in precedenti concorsi pubblici per esami o prove pratiche a posti di addetto alle aziende agrarie. Il punteggio viene attribuito una sola volta anche in caso d'idoneità in più concorsi punti 2

B) TITOLI DI SERVIZIO
4) Servizio prestato in qualità di addetto alle aziende agrarie in:

a) scuole dell'infanzia statali, delle regioni Sicilia e Valle d'Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano, non statali autorizzate;
b) scuole primarie statali e non statali parificate , sussidiate o sussidiarie;
c) scuole di istruzione secondaria o artistica statali e non statali pareggiate, legalmente riconosciute; istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero; istituzioni convittuali;
d) scuole non statali paritarie (1) (3) (4) (5) (7):

– per ogni anno punti 6
– per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. punti 0,50

(fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico)

5) Altro servizio prestato in una qualsiasi delle scuole elencate al punto 4); nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, ivi compreso il servizio di insegnamento effettuato nei corsi Cracis (1) (4) (5) (7):

– per ogni anno punti 1,80
– per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. punti 0,15

(fino a un massimo di punti 1,80 per ciascun anno scolastico)

6) Servizio prestato alle dipendenze di Amministrazioni statali, enti locali, nei patronati scolastici o nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica (1) (4):

– per ogni anno punti 0,60
– per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. punti 0,05

(fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico)

NOTE ALLE TABELLE DI VALUTAZIONE


(1) Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi, invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni, non sono valutabili, con eccezione di quelli attinenti a situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare ecc.), per le quali il tempo di conservazione del posto senza assegni è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. Sono, altresì, valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al candidato a seguito di contenzioso con pronuncia definitiva favorevole.
(2) Sono valutabili anche i titoli equipollenti conseguiti all'estero. Nel caso in cui tali titoli non siano espressi né in voti né in giudizi, si considerano come conseguiti con la sufficienza.
(3) Per il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero all'attestato di addestramento professionale viene equiparato, ai sensi dell'art. 6 del D.I. 14/11/1977, il certificato conseguito a seguito della frequenza di analogo corso di formazione o addestramento organizzato dal Ministero degli Affari Esteri o da esso autorizzato, ovvero organizzato dal Ministero dell'Istruzione per il personale da inviare all'estero.
(4) Il servizio prestato nelle scuole statali (con contratto a tempo indeterminato o determinato) con rapporto di impiego con gli enti locali fino al 31/12/1999 viene equiparato, ai fini dell'attribuzione del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale o in profilo professionale corrispondente.
Il punteggio per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale con lo Stato o gli enti locali, per tutti i titoli di servizio valutabili ai sensi delle presenti tabelle di valutazione, è assegnato per intero, secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli.
(5) Qualora il servizio sia stato prestato in scuole materne non statali autorizzate, in scuole elementari parificate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute, paritarie, il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà.
(6) Gli attestati concernenti la conoscenza di competenze di base o avanzate non possono non essere considerati come "attestati di addestramento professionale" e come tale trovare collocazione, solo ai fini della valutazione, nel punto 5 della tabella A/1 allegata al presente decreto per il profilo di assistente amministrativo.
In tale contesto si ritiene che la valutazione compete alle certificazioni concernenti la sigla "ECDL" ed alle certificazioni informatiche Microsoft Office Specialist e IC3.
La valutazione compete anche quando, in luogo di attestati o diplomi specificamente rilasciati per i "servizi meccanografici" siano prodotti diplomi o attestati che, pur essendo rilasciati al termine di un corso di studi comprendente varie discipline, includano una o più discipline attinenti ai predetti "servizi meccanografici", sempre che tali corsi non siano quelli al termine dei quali sia stato rilasciato un titolo già oggetto di valutazione.
(7) Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di cumulo di più rapporti di lavoro, qualora in uno stesso periodo siano prestati servizi diversi, tale periodo, ai fini dell'assegnazione del punteggio, va richiesto dall'aspirante con uno soltanto dei servizi coincidenti. Qualora nel medesimo anno scolastico siano stati prestati servizi che, ai sensi della tabella della valutazione dei titoli danno luogo a valutazioni differenziate, il punteggio complessivo attribuibile per quell'anno scolastico non può, comunque, eccedere quello massimo previsto per il servizio computato nella maniera più favorevole.

ALLEGATO B
 

PREFERENZE


Le preferenze sono quelle indicate nel relativo spazio della scheda D.
 
 

ALLEGATO C
CORRISPONDENZA TITOLI - AREE DI LABORATORIO
(Solamente per Assistente tecnico)


Tabella annessa alla O.M. 30/12/2004 n. 91.
 
 

ALLEGATO D
 

MODELLO DI DOMANDA DI INSERIMENTO

 
ALLEGATO D1
 

MODULO PER LA RICHIESTA DI DEPENNAMENTO DALLE GRADUATORIE PROVINCIALI PERMANENTI;
DAGLI ELENCHI PROVINCIALI AD ESAURIMENTO E DALLE GRADUATORIE PROVINCIALI AD ESAURIMENTO
E CORRELATE GRADUATORIE DI 1ª E 2ª FASCIA DI CIRCOLO E DI ISTITUTO

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