Decreto n. 56 del 3 luglio 2007
Disposizioni sulle assunzioni a tempo indeterminato per il personale docente ed educativo e Ata - A.s. 2007/2008
ALLEGATI:
–
Tabelle riguardanti la: Distribuzione per provincia regione e ordine scuola
del contingente di 50.000 nomine per l'a.s. 2007/2008 personale docente
ed educativo e la Distribuzione per provincia, regione e profilo professionale
del contingente di 10.000 nomine per l'a.s. 2007/2008 - per il personale
Ata - Distribuzione per provincia regione e ordine scuola del contingente
di 50.000 nomine per l'a.s. 2007/2008 personale docente ed educativo
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE
Visto
il Testo Unico delle leggi in materia di istruzione approvato con il decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto
l’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica, come modificato dall’art. 22 della legge 23/12/1998
n. 448 e dall’art. 20 della legge 23/12/1999, n. 488;
Vista
la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei
disabili;
Vista
la legge 3 maggio 1999, n. 124;
Visto
il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Scuola, sottoscritto
il 24 luglio 2003;
Visto
il decreto legge n. 255 del 3 luglio 2001, convertito nella legge 20 agosto
2001, n. 333;
Visto
il decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004, convertito nella legge 4 giugno
2004, n. 143;
Visto
l’art. 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella
parte in cui è stabilita la definizione di un piano triennale per
l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente ed Ata per gli
anni 2007/2009, rispettivamente, di 150.000 unità e di 20.000 unità;
Considerata
la necessità di procedere per l’anno scolastico 2007/2008 all’assunzione
di n. 50.000 unità di personale docente ed educativo, comprensive
delle 10.000 unità già autorizzate con D.I. n. 79 del 18
ottobre 2005 e di n. 10.000 unità di personale Ata, sulla base delle
favorevoli indicazioni espresse dal Ministero dell’Economia e delle Finanze
- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - con nota prot. n.
0050012 del 16 aprile 2007;
Considerata
l’opportunità di adeguarsi all’ordine del giorno della Camera dei
Deputati n 9/1746-bis/262, accolto dal Governo il 18 novembre 2006 che,
per quanto riguarda il punto 2, impegna a “conteggiare, nell’attuazione
del piano di immissione in ruolo, esclusivamente i posti assegnati a docenti
con rapporti di lavoro precari”;
Considerata
l’urgenza di disporre la ripartizione dei contingenti di assunzione a tempo
indeterminato tra i diversi gradi di istruzione e profili professionali
in tempi congrui per il rispetto del termine del 31 luglio 2007 per l’efficacia
delle assunzioni a tempo indeterminato a decorrere dall’inizio dell’anno
scolastico 2007/2008 ai sensi dell’art. 4, comma 1 della legge 20 agosto
2001, n. 333;
Tenuto
conto dei dati rilevati a mezzo del Sistema informativo in ordine alla
consistenza dei posti disponibili e vacanti del personale docente ed Ata
delle istituzioni scolastiche ed educative per l’a.s. 2007/2008;
DECRETA
Art.
1 - Contingente
1.1
Il contingente di 50.000 assunzioni a tempo indeterminato di personale
docente ed educativo e di 10.000 assunzioni a tempo indeterminato di personale
Ata, è ripartito in contingenti provinciali, come
da tabella allegata.
Art.
2 - Personale docente ed educativo
2.1
Il contingente di assunzioni di cui all’articolo 1 per il personale docente
ed educativo è definito, proporzionalmente alle disponibilità
dei posti residuati dopo l’espletamento delle operazioni di mobilità,
tenendo conto dell’esigenza di non creare soprannumero nel corso del triennio.
2.2
Le assunzioni in ruolo si effettuano sui posti che risultano a tal fine
disponibili e vacanti per l’intero anno scolastico, dopo la conclusione
di tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria.
2.3
Il numero dei posti su cui possono essere disposte le assunzioni a tempo
indeterminato viene ripartito a metà tra le graduatorie dei concorsi
per esami e titoli banditi nell’anno 1999 - ovvero, in caso di mancata
indizione, tra le graduatorie dei precedenti concorsi - e le graduatorie
ad esaurimento di cui all’art. 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
2.4
Nelle assunzioni si tiene conto delle quote di riserva, di cui all’art.
3 e all’art. 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il
diritto al lavoro dei disabili, da assegnare al concorso per esami e titoli
e alle graduatorie ad esaurimento.
2.5
Qualora le assunzioni non possano essere disposte sulla totalità
dei posti assegnati in assenza o per esaurimento delle graduatorie sopra
indicate o perché le assunzioni determinerebbero la presenza di
personale in soprannumero, è consentito, fermo restando il limite
del contingente provinciale assegnato, destinare tali eccedenze a favore
di altre graduatorie, avendo riguardo alla tipologia del posto di cui trattasi.
Nell’ambito della scuola secondaria di primo e secondo grado tale compensazione
tra le classi di concorso dovrà avvenire, in relazione alle esigenze
accertate in sede locale, con particolare riguardo agli insegnamenti per
i quali da tempo esista la disponibilità del posto e, per i posti
di sostegno, con particolare attenzione alle tipologie di posto che presentino
basse disponibilità.
2.6
Al personale assunto a tempo indeterminato viene assegnata una sede provvisoria.
2.7
Il personale di cui al presente articolo non può chiedere trasferimento
in altra provincia prima del decorso di tre anni scolastici.
Art.
3 - Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
3.1
Nell’ambito del contingente complessivo di diecimila unità, il numero
delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in ciascuna
provincia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, viene determinato
proporzionalmente alle disponibilità di posti residuati dopo l’espletamento
delle procedure di mobilità del personale appartenente ai vari profili
professionali, salvaguardando, prioritariamente, le assunzioni sulle disponibilità
uniche esistenti per ciascun profilo professionale nelle diverse province.
3.2
Nel limite del contingente previsto per il suddetto personale, le assunzioni
vengono effettuate sui posti che risultino disponibili e vacanti per l’intero
anno scolastico, dopo le operazioni di utilizzazione e di assegnazione
provvisoria previste dal relativo Contratto Collettivo Integrativo Nazionale.
3.3
Le assunzioni sono effettuate sulla base delle graduatorie provinciali
permanenti aggiornate a seguito dell’espletamento dei concorsi per soli
titoli di cui all’O.M. n. 91 del 30 dicembre 2004 ed hanno decorrenza giuridica
dal 1° settembre 2007 ed effetti economici dalla data di effettiva
assunzione in servizio. Le assunzioni nel profilo di Direttore dei servizi
generali ed amministrativi sono effettuate in base alle disposizioni contenute
nell’art. 6 , comma 10, della legge 3/5/1999, n. 124, nell’art. 7, comma
7 del D.M. n. 146/2000 e nell’art. 55 del vigente C.C.N.L. ed hanno decorrenza
giuridica dal 1° settembre 2007 ed economica dal 1° settembre successivo
al superamento da parte dell’interessato delle prove finali dello specifico
corso di formazione.
3.4
Nel limite del contingente sopraindicato si applicano le riserve di cui
agli artt. 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Il
presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto
e la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994,
n. 20.
IL MINISTRO
Giuseppe Fioroni
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