Decreto Ministeriale 7 dicembre 2000
(Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 2001, n. 18)

Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 3, 4 e 6 della legge 3 maggio 1999, n. 124

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e, in particolare, gli articoli 1, 3 e 6;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.400;

Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, contenente "Riforma delle accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale d'arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati" e, in particolare, l'articolo 2, comma 6;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2000;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale reso nell'adunanza del 12 luglio 2000;

Sentito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Adotta il seguente regolamento:

Titolo I
Personale docente, assistente, accompagnatore al pianoforte e pianista accompagnatore delle accademie
di belle arti, delle accademie nazionali di danza e di arte drammatica e dei conservatori di musica.

Art. 1.
Trasformazione delle graduatorie nazionali dei concorsi per soli titoli in graduatorie nazionali ad esaurimento

1. Le graduatorie nazionali dei concorsi per soli titoli del personale docente, assistente, accompagnatore al pianoforte e pianista accompagnatore delle accademie di belle arti, delle accademie nazionali di danza e di arte drammatica e dei conservatori di musica, previste dall'articolo 270, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 3, comma 1, dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, di seguito denominata "legge", integrate in prima applicazione a norma del citato articolo 3, comma 2, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento in conformità a quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, di riforma delle accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati. Coloro che sono inclusi nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli sono confermati nelle corrispondenti graduatorie nazionali ad esaurimento nella posizione e con il punteggio posseduto.

L'integrazione è effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 2.

Art. 2.
Integrazione delle graduatorie nazionali ad esaurimento

1. Le graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli costituiscono le graduatorie base. Nella prima integrazione, tutto il personale ivi incluso viene graduato secondo il punteggio già posseduto aggiornato in conformità a quanto previsto dal comma 2.

2. I punteggi di coloro che sono già iscritti nelle graduatorie base sono aggiornati a domanda, con la valutazione di eventuali nuovi titoli, in conformità alle tabelle di valutazione approvate con decreto ministeriale 26 ottobre 1994, per le accademie di belle arti statali (allegato A), per le accademie nazionali di danza (allegato B) e di arte drammatica (allegato C) e con decreto ministeriale 8 febbraio 1995, per i conservatori di musica (allegato D).

3. L'integrazione delle graduatorie base avviene con l'inclusione, in coda alle medesime graduatorie, del personale sottoindicato:

a) coloro che alla data di scadenza per la presentazione delle domande di inclusione nella graduatoria nazionale ad esaurimento sono in possesso dei requisiti richiesti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli:

1) superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami relativo al medesimo insegnamento o al medesimo posto di ruolo;

2) trecentosessanta giorni di servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo determinato nelle accademie di belle arti statali, nelle accademie nazionali di danza e di arte drammatica, e nei conservatori di musica statali nel triennio antecedente alla predetta data di entrata in vigore della legge.

b) coloro che alla data di scadenza per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie nazionali ad esaurimento hanno conseguito nella valutazione dei titoli artistico-culturali e professionali, ai fini della inclusione nelle graduatorie nazionali per il conferimento delle supplenze, nonché nelle graduatorie di istituto, un punteggio non inferiore ai 24 punti richiesti dalla previgente normativa e hanno superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami in relazione al medesimo insegnamento o al medesimo posto di ruolo; nonché coloro che superano le prove della sessione riservata di esami indetta ai sensi dell'articolo 3, lettera b), ultimo comma, della legge, a condizione che gli stessi siano in possesso dei predetti 24 punti;

c) coloro che alla data di scadenza per la presentazione delle domande di inclusione nella graduatoria permanente hanno superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami in relazione al medesimo insegnamento o al medesimo posto.

4. Gli aspiranti di cui al comma 3, sono tutti graduati tra loro con il punteggio spettante in base ai titoli posseduti, da valutare secondo le tabelle di cui agli allegati A), B), C) e D). Agli aspiranti che sono inseriti negli elenchi alfabetici, in seguito al superamento degli esami della sessione riservata di cui all'ordinanza ministeriale 20 ottobre 1999, n. 247, è attribuito lo stesso punteggio previsto dalla tabella di valutazione dei titoli relativa al personale docente nelle accademie di belle arti, decreto ministeriale 26 ottobre 1994, (allegato A) per l'inclusione in graduatoria di merito del concorso di cui al decreto ministeriale 8 gennaio 1986.

Titolo II
Responsabili amministrativi delle accademie e dei conservatori di musica statali

Art. 3.
Graduatoria nazionale ad esaurimento dei responsabili amministrativi delle accademie e dei conservatori di musica statali

1. Le disposizioni di cui al titolo I, in quanto compatibili, si applicano anche alle graduatorie nazionali dei responsabili amministrativi del ruolo nazionale delle accademie e dei conservatori di musica statali.

2. In prima applicazione, considerato che le graduatorie dei concorsi riservati e per titoli, indetti rispettivamente con i decreti ministeriali del 4 giugno 1992 e del 5 giugno 1992, sono esaurite e che alla data di entrata in vigore della legge è in atto soltanto la graduatoria relativa al concorso per esami e titoli indetto con decreto ministeriale 6 giugno 1992, ha titolo ad essere incluso a domanda, nelle graduatorie ad esaurimento di cui al comma 1, il personale sottoindicato:

a) coloro che alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di inclusione sono in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione al soppresso concorso per soli titoli per l'accesso al ruolo nazionale dei responsabili amministrativi delle accademie e dei conservatori di musica statali;

b) coloro che hanno superato le prove dell'ultimo concorso, per esami e titoli bandito con decreto ministeriale 6 giugno 1992.

3. Gli aspiranti sono tutti graduati tra loro con il punteggio spettante in base ai titoli posseduti da valutare secondo la tabella approvata con decreto ministeriale 29 gennaio 1990 (allegato E).

Art. 4.
Graduatorie provinciali ad esaurimento dei responsabili amministrativi delle accademie e dei conservatori di musica statali

1. Ai soli fini dell'assunzione con contratto individuale di lavoro a tempo determinato, la graduatoria nazionale ad esaurimento di cui all'articolo 3, è ripartita in graduatorie provinciali relativamente all'ubicazione sul territorio delle accademie e dei conservatori di musica statali. A tal fine i candidati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento nazionali devono indicare la provincia in cui intendono partecipare alle predette assunzioni con contratto individuale a tempo deter-minato.

Titolo III
Disposizioni transitorie e finali

Art. 5.
Disposizioni transitorie e finali

1. I termini e le modalità per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie ad esaurimento e di aggiornamento del punteggio per i nuovi titoli acquisiti sono definiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, improntato a criteri di semplificazione e snellimento delle procedure amministrative e degli adempimenti da parte degli aspiranti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Il personale che è già di ruolo per altro grado di scuola o altra classe di concorso deve dichiarare esplicitamente che l'inserimento nella graduatoria permanente è finalizzato anche al conferimento delle supplenze.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 dicembre 2000

Il Ministro: De Mauro

Visto, il Guardasigilli: Fassino

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2001
Ufficio controllo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali
Registro n. 1, foglio n. 6


Allegato A

Tabella di valutazione dei titoli relativa al personale docente nelle
accademie di belle arti - decreto ministeriale 26 ottobre 1994.

Per il superamento di un concorso, per titoli ed esami, relativo al medesimo insegnamento o al medesimo posto di assistente (1), per cui si chiede di partecipare al concorso, per soli titoli, sono attribuiti fino ad un massimo di punti 18.

Nel predetto limite complessivo di punti 18 vengono attribuiti:

per la inclusione in graduatoria di merito del concorso di cui al decreto ministeriale 8 gennaio 1986, punti 10,08 (2), più un coefficiente di punti 0,18 per ogni punto oltre il punteggio minimo di punti 56/100, previsto per la inclusione nelle predette graduatorie di merito;

per la inclusione in graduatoria di merito del decreto ministeriale 21 luglio 1990, punti 7,56 (2), più un coefficiente di punti 0,18 per ogni punto oltre il punteggio minimo di 42/100, previsto per la inclusione nelle predette graduatorie di merito.

La valutazione è effettuata solo per i concorsi, per titoli ed esami, già espletati.

Per il servizio prestato nelle accademie di belle arti statali, legalmente riconosciute o pareggiate, per lo stesso insegnamento o per lo stesso posto di assistente (3) per cui si chiede di partecipare al concorso per soli titoli, sono attribuiti fino ad un massimo di punti 60.

Nel predetto limite di punti 60, vengono attribuiti:

per ogni anno di servizio nelle accademie di belle arti statali punti 6 (4).

per ogni anno di servizio nelle accademie legalmente riconosciute o pareggiate, punti 3 (4).

per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni di servizio nelle accademie di belle arti statali punti 1 (e fino ad un massimo di punti 6 per anno) (5).

per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni di servizio in accademie di belle arti legalmente riconosciute o pareggiate, punti 0,50, fino ad un massimo di punti 3 per anno (5).

Per diplomi di accademie di belle arti (6) o di istituti superiori per le industrie artistiche, per diplomi di laurea attinenti (7) al medesimo insegnamento o al medesimo posto di assistente per cui si chiede di partecipare al concorso, per soli titoli, per il superamento di concorso, per titoli ed esami, nelle accademie di belle arti relativi a insegnamenti o a posti di assistente (8) diversi da quelli per cui si chiede di partecipare al concorso, per soli titoli, sono attribuiti fino ad un massimo di punti 12, in ragione di punti 3 per ogni titolo.

(1) Il superamento di un concorso, per titoli ed esami, a carattere d'insegnamento è valutabile solo per il medesimo insegnamento per cui il candidato chiede di partecipare al concorso per soli titoli.

Il superamento di un concorso, per titoli ed esami, a posti di assistente è valutabile solo per il medesimo posto di assistente per cui il candidato chiede di partecipare al concorso per soli titoli.

(2) Il punteggio da prendere in considerazione è quello complessivo (prova scritta o scrittografica, prova orale e titoli) con il quale il candidato risulta incluso nella relativa graduatoria di merito.

(3) Il servizio d'insegnamento è valutabile solo per lo stesso insegnamento per cui il candidato chiede di partecipare al concorso per soli titoli.

Il servizio di assistente è valutabile solo per lo stesso posto di assistente per cui il candidato chiede di partecipare al concorso per soli titoli.

(4) è valutabile come anno intero di servizio quello prestato, con retribuzione per almeno centottanta giorni, nello stesso insegnamento per cui il candidato chiede di partecipare al concorso ovvero quello prestato, con retribuzione di almeno centottanta giorni, nello stesso posto di assistente, per cui il candidato chiede di partecipare al concorso.

Questo criterio attiene alla valutazione e non al computo dei trecentosessanta giorni di servizio richiesti per l'ammissione al concorso.

(5) Le frazioni debbono riferirsi allo stesso anno scolastico.

(6) I diplomi, a prescindere dagli indirizzi per i quali sono stati rilasciati, sono valutati per tutti gli insegnamenti o posti di assistente delle accademie di belle arti.

(7) Sono da considerarsi attinenti per la cattedra di "storia dell'arte e del costume" e "stile, storia dell'arte e del costume" per il relativo posto di assistente le lauree previste dal decreto ministeriale 3 settembre 1992, e successive modificazioni ed integrazioni per l'accesso all'insegnamento di "storia dell'arte" nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria superiore.

(8) Per qualsiasi concorso a cattedre d'insegnamento non è valutabile il superamento di un precedente concorso a posti di assistente e viceversa.


Allegato B

Tabella per la valutazione dei titoli relativa al personale docente, pianista accompagnatore,
nell'Accademia nazionale di danza approvata con decreto ministeriale 26 ottobre 1994.

Per il superamento di un concorso, per titoli ed esami, relativo al medesimo insegnamento, o a posti di pianista accompagnatore (1) per cui si chiede di partecipare al concorso, per soli titoli, sono attribuiti fino ad un massimo di punti 18.

Nel predetto limite di punti 18, vengono attribuiti per la inclusione nella graduatoria di merito punti 7,56 (2), più un coefficiente di punti 0,18 per ogni punto oltre al punteggio minimo di punti 42/100, previsto per la inclusione nelle predette graduatorie.

La valutazione è effettuata solo per i concorsi per titoli ed esami già espletati.

Per il servizio prestato nell'Accademia nazionale di danza per lo stesso insegnamento o per posti di pianista accompagnatore (3) per cui si chiede di partecipare al concorso, per soli titoli, sono attribuiti fino ad un massimo di punti 60.

Nel predetto limite di punti 60, vengono attribuiti:

per ogni anno di servizio, punti 6 (4).

per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni di servizio, punti 1 (e fino ad un massimo di punti 6 per anno) (5).

Per le licenze o diplomi dell'Accademia nazionale di danza, per diplomi di laurea o di conservatorio attinenti (6) al medesimo insegnamento o a posti di pianista accompagnatore per cui si chiede di partecipare al concorso, per soli titoli, per il superamento di concorsi, per titoli ed esami, nell'Accademia nazionale di danza relativi a insegnamenti diversi da quelli per cui si chiede di partecipare al concorso per soli titoli (7), sono attribuiti fino ad un massimo di punti 12, in ragione di punti 3 per ogni titolo.

(1) Il superamento di un concorso, per titoli ed esami, a posti di pianista accompagnatore non è valutabile per i concorsi a cattedre d'insegnamento nell'Accademia nazionale di danza.

(2) Il punteggio da prendere in considerazione è quello complessivo (prova scritta o pratica, prova orale e titoli) con il quale il candidato è stato incluso nella graduatoria generale di merito del concorso.

(3) Il servizio di pianista accompagnatore non è valutabile per i concorsi a cattedre d'insegnamento.

(4) è valutabile come anno intero di servizio quello prestato per il medesimo insegnamento, o nel medesimo posto di pianista accompagnatore, nello stesso anno scolastico, con retribuzione per almeno centottanta giorni.

(5) La frazione deve riferirsi allo stesso anno scolastico.

(6) Sono da considerarsi attinenti i diplomi di conservatorio o di laurea previsti come valutabili, per ciascuna cattedra d'insegnamento o per posti di pianisti accompagnatori dall'ordinanza ministeriale n. 108 dell'8 aprile 1993.

(7) Per i posti di pianista accompagnatore è valutabile il superamento di un precedente concorso per titoli ed esami, a posti di pianista accompagnatore nell'Accademia nazionale di danza.


Allegato C

Tabella per la valutazione dei titoli relativa al personale docente nell'Accademia nazionale
di arte drammatica approvata con decreto ministeriale 26 ottobre 1994.

Per il superamento di un concorso, per titoli ed esami, relativo al medesimo insegnamento, o a posti di accompagnatore al pianoforte (1) per cui si chiede di partecipare al concorso per soli titoli, sono attribuiti fino ad un massimo di punti 18.

Nel predetto limite di punti 18, vengono attribuiti per la inclusione nella graduatoria di merito punti 7,56 (2), più un coefficiente di punti 0,18 per ogni punto oltre al punteggio minimo di punti 42/100, previsto per la inclusione nelle predette graduatorie.

La valutazione è effettuata solo per i concorsi per titoli ed esami già espletati.

Per il servizio prestato nell'Accademia nazionale d'arte drammatica per lo stesso insegnamento o per posti di accompagnatore al pianoforte (3) per cui si chiede di partecipare al concorso per soli titoli, sono attribuiti fino ad un massimo di punti 60.

Nel predetto limite di punti 60, vengono attribuiti:

per ogni anno di servizio, punti 6 (4).

per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni di servizio, punti 1 (e fino ad un massimo di punti 6 per anno) (5).

Per le licenze o diplomi dell'Accademia nazionale di arte drammatica, per diplomi di laurea o di conservatorio attinenti (6) al medesimo insegnamento o ai posti di accompagnatore al pianoforte per cui si chiede di partecipare al concorso, per soli titoli, per il superamento di concorsi, per titoli ed esami, nell'Accademia nazionale di arte drammatica relativi a insegnamenti diversi da quelli per cui si chiede di partecipare al concorso (7), sono attribuiti fino ad un massimo di punti 12, in ragione di punti 3 per ogni titolo.

(1) Il superamento di un concorso, per titoli ed esami, a posti di accompagnatore al pianoforte nell'Accademia nazionale di arte drammatica non è valutabile per i concorsi a cattedre d'insegnamento nell'accademia medesima.

(2) Il punteggio da prendere in considerazione è quello complessivo (prova scritta o pratica, prova orale e titoli) con il quale il candidato è stato incluso nella graduatoria generale di merito del concorso.

(3) Il servizio di accompagnatore al pianoforte non è valutabile per i concorsi a cattedre d'insegnamento.

(4) è valutabile come intero anno di servizio quello prestato nel medesimo insegnamento, o posto di accompagnatore al pianoforte, nello stesso anno scolastico, con retribuzione per almeno centottanta giorni.

(5) Le frazioni devono riferirsi allo stesso anno scolastico.

(6) Sono da considerarsi attinenti i diplomi di conservatorio o di laurea previsti come valutabili, per ciascuna cattedra d'insegnamento o per posti di pianisti accompagnatori, dall'ordinanza ministeriale n. 109 dell'8 aprile 1993.

(7) Per i posti di "accompagnatore al pianoforte" è valutabile il superamento di un precedente concorso, per titoli ed esami, a posti di "accompagnatore al pianoforte" nell'Accademia nazionale d'arte drammatica.


Allegato D

Tabella di valutazione dei titoli relativa al personale docente, accompagnatore al
pianoforte nei conservatori di musica, approvata con decreto ministeriale 8 febbraio 1995.

Per il superamento di un concorso, per titoli ed esami, relativo al medesimo insegnamento o a posti di accompagnatore al pianoforte (1), per cui si chiede di partecipare al concorso, per soli titoli, sono attribuiti fino ad un massimo di punti 18.

Nel predetto limite di punti 18, vengono attribuiti per l'inclusione in graduatoria di merito punti 7,56 (2) più un coefficiente di punti 0,18 per ogni punto oltre al punteggio minimo di 42/100, previsto per l'inclusione nelle graduatorie predette.

La valutazione è effettuata solo per i concorsi per titoli ed esami, già espletati di cui al decreto ministeriale del 18 luglio 1990.

Per il servizio prestato nei conservatori di musica o negli istituti musicali pareggiati per lo stesso insegnamento o per posto di accompagnatore al pianoforte (3) per cui si chiede di partecipare al concorso per soli titoli sono attribuiti fino ad un massimo di punti 60.

Nel predetto limite di punti 60, vengono attribuiti:

per ogni anno di servizio nei conservatori di musica, punti 6 (4).

per ogni anno di servizio negli istituti musicali pareggiati, punti 3 (4).

per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni di servizio nei conservatori di musica, punti 1 (fino ad un massimo di punti 6 per anno) (5).

per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni di servizio negli istituti musicali pareggiati, punti 0,50 (fino ad un massimo di punti 3 per anno) (5).

Per diplomi di conservatorio di musica o di istituti musicali pareggiati (6); per diplomi di laurea attinenti (7) al medesimo insegnamento per cui si chiede di partecipare al concorso per soli titoli; per il superamento di concorsi per titoli ed esami nei conservatori di musica relativi ad insegnamenti diversi da quelli per cui si chiede di partecipare al concorso per soli titoli (8); sono attribuiti fino ad massimo di punti 12, in ragione di punti 3 per ogni titolo.

(1) Il superamento di un concorso per titoli ed esami a cattedre d'insegnamento è valutabile solo per il medesimo insegnamento per cui il candidato chiede di partecipare al concorso per soli titoli.

Il superamento di un concorso per titoli ed esami a posti di accompagnatore al pianoforte è valutabile solo per il concorso a posti di accompagnatore al pianoforte.

(2) Il punteggio da prendere in considerazione è quello complessivo (prove scritte o pratiche, prova orale e titoli) con il quale il candidato risulta incluso nella graduatoria di merito.

(3) Il servizio d'insegnamento è valutabile solo per lo stesso insegnamento per cui il candidato chiede di partecipare al concorso per soli titoli.

Il servizio di accompagnatore al pianoforte è valutabile solo per il concorso a posti di accompagnatore al pianoforte.

(4) è valutabile come anno intero di servizio quello prestato, con retribuzione per almeno 180 giorni, nello stesso insegnamento o nello stesso posto per cui il candidato chiede di partecipare al concorso. Questo criterio attiene alla valutazione e non al computo di 360 giorni di servizio richiesti per l'ammissione al concorso.

(5) Le frazioni debbono riferirsi allo stesso anno scolastico.

(6) I diplomi, a prescindere dalle "scuole" per le quali sono stati rilasciati, sono valutati per tutti gli insegnamenti o posti.

(7) Sono da considerarsi attinenti i diplomi e le lauree previsti come valutabili, per ciascuna cattedra o posto di accompagnatore, dall'ordinanza ministeriale n. 106 dell'8 aprile 1993.

(8) Per qualsiasi concorso a cattedre d'insegnamento non è valutabile il superamento di un precedente concorso a posti di accompagnatore al pianoforte e viceversa.


Allegato E
Tabella di valutazione dei titoli (approvata con decreto ministeriale 29 gennaio 1990)

A) Titoli di cultura

1. Titoli di studio richiesti per l'accesso ai ruoli dei coordinatori amministrativi della scuola nonché titoli di studio prescritti per l'accesso ai ruoli dei segretari della scuola ai sensi del precorso ordinamento (decreto ministeriale 6 novembre 1964 applicativi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974 n. 420) - (Si valuta il solo titolo più favorevole): punti da 6 a 10 definiti come segue:

a) media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi) escluso il voto di religione, di fisica e di condotta. Per quanto concerne i titoli di studio il cui punteggio non sia espresso in decimi, tale punteggio deve essere rapportato a 10.

b) Sufficiente punti 6; buono punti 7,50; distinto punti 8,50;

ottimo punti 10.

2. Per un ulteriore titolo fra quelli sopraindicati e non valutati perché non più favorevoli ai sensi del precedente punto 1: punti 2.

3. Diploma di laurea (si valuta un solo titolo): punti 4.

4. Idoneità conseguita nel concorso ordinario per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli dei coordinatori amministrativi a della precorsa qualifica dei segretari della scuola (si valuta una sola idoneità): punti 4.

5. Idoneità conseguita in un secondo concorso di cui al punto precedente o idoneità conseguita nel concorso riservato per esami per il passaggio alla quinta qualifica funzionale (articolo 13 decreto del Presidente della Repubblica n. 420/1974) (si valuta una sola idoneità): punti 2.

6. Idoneità in concorso pubblico per esami per posti di ruolo delle carriere di concetto bandito dallo Stato o da enti pubblici territoriali (si valuta una sola idoneità): punti 1.

7. Attestato di formazione professionale per i servizi meccanografici rilasciato ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, oppure per attestati che, pur essendo rilasciati al termine di un corso di studi comprendente varie discipline, includono anche uno o più discipline attinenti ai predetti servizi meccanografici (si valuta un solo titolo): punti 0,50.

B) Titoli di servizio 8. Servizio prestato in qualità di segretario a coordinatore amministrativo nelle scuole o istituti statali o conformati di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), per ogni anno o residua frazione superiore a sei mesi: punti 2.

9. Servizio prestato in qualità di applicato di segreteria, di magazziniere, di collaboratore amministrativo, di collaboratore o aiutante tecnico, di cuoco o infermiere nelle scuole o istituti statali o conformati di istruzione primaria, secondaria e artistica, nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), per ogni anno o residua frazione superiore a sei mesi: punti 1.

10. Altro servizio prestato alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici territoriali ivi compreso ogni altro tipo di servizio scolastico (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), per ogni anno o residua frazione superiore a sei mesi: punti 0,50.

(1) Qualora il servizio sia stato prestato in scuole secondarie pareggiate e legalmente riconosciute o in scuole elementari parificate il punteggio è ridotto alla metà. Il certificato che all'uopo viene rilasciato deve contenere specifica indicazione del versamento dei relativi contributi previdenziali.

(2) Il servizio deve essere documentato da un certificato rilasciato dalle autorità competenti da cui risultino la qualifica rivestita, la carriera o il profilo di appartenenza e la durata del servizio. I certificati in parola devono specificare se il rapporto di servizio sia o meno cessato e, nel primo caso, se esso abbia dato luogo a trattamento di pensione. L'interessato dovrà, altresì, dichiarare, sotto la propria responsabilità, se gode o meno di altri trattamenti pensionistici.

(3) La valutazione non compete agli ex dipendenti pubblici i quali, per effetto del servizio prestato, godono del trattamento di quiescenza.

(4) Il servizio militare, prestato in costanza del rapporto di impiego statale è a tutti i fini equiparato al servizio statale. Il servizio militare prestato non in costanza di rapporto di impiego statale è valutato come "altro servizio prestato alle dipendenze dello Stato".

(5) Sono da intendersi servizi prestati in scuole statali anche quelli resi in tali scuole come dipendenti da comuni o da provincie, limitatamente a quel personale che i predetti enti siano tenuti per legge a fornire alle singole scuole. Ovviamente, tra i servizi prestati alle dipendenze di altre amministrazioni non vanno computati quelli resi ad enti locali, se già valutati in maniera più favorevole.

(6) Il servizio prestato dal personale scolastico all'estero con nomina conferita dalla competente autorità dal Ministero degli affari esteri è equiparato al corrispondente servizio prestato nel territorio della Repubblica.

(7) Ai fini della presente tabella di valutazione si intende anno di servizio:

a) il servizio in qualità di supplente con nomina annuale conferita dal provveditore agli studi prestato dall'inizio della nomina stessa fino alla sua normale cessazione, fatti salvi i motivi di legittima assenza;

b) il servizio in qualità di supplente prestato nel medesimo anno scolastico anche in modo non continuativo, per almeno centottanta giorni;

c) trecentosessanta giorni di servizio anche non continuativo prestato in qualità di supplente nel corso di diversi anni scolastici (in misura inferiore ai centottanta giorni nel medesimo anno scolastico). L'eventuale residua frazione superiore a giorni centottanta (sei mesi) si considera intero anno.


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