Decreto ministeriale n. 775 del 31 gennaio 2006

Progetto Nazionale di Innovazione

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA


Visto il D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, concernente il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Visto l'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;
Visto il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, emanato con D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, e, in particolare, l'art. 11, che prevede la possibilità di adottare iniziative finalizzate all'innovazione degli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l'integrazione fra sistemi formativi, i processi di continuità e orientamento;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";
Vista la legge 18 dicembre 1997, n. 440, riguardante l'istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi;
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, contenente delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante "Norme generali ed i livelli essenziali delle prestazioni relative al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53" ed i documenti di seguito specificati che del decreto in questione costituiscono parte integrante:

1) Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione;
2) Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione per il sistema dei licei;
3) Indicazioni nazionali per i Piani di studio personalizzati dei percorsi liceali;
4) Piani degli studi e Obiettivi specifici di apprendimento per le otto tipologie liceali previste dalla legge di riforma;
5) orari di insegnamento e livelli di apprendimento in uscita dalla scuola primaria, dalla scuola secondaria di I grado, dal primo biennio, dal secondo biennio e dal quinto anno dei licei, per la lingua inglese, la seconda lingua comunitaria e la terza lingua straniera;
6) Obiettivi specifici di apprendimento per la lingua inglese nella scuola primaria e per la lingua inglese e per la seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado;
7) Obiettivi specifici di apprendimento per le scienze nella scuola secondaria di I grado;

Considerato che numerose istituzioni scolastiche nell'esercizio dell'autonomia loro riconosciuta si sono proposte per l'attuazione di percorsi di studio coerenti con le nuove previsioni ordinamentali dei licei e in grado di rispondere ai bisogni formativi emergenti, anche riferiti a contesti territoriali specifici;
Ritenuto che le richieste avanzate dalle scuole possano essere tradotte e trovare assetto sistematico attraverso un progetto di innovazione, in ambito nazionale, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 8/3/1999, n. 275, che consenta di realizzare, pur con diverse modalità di attuazione coerenti con l'autonomia delle singole istituzioni scolastiche, un'approfondita e puntuale riflessione sui vari ambiti di praticabilità dell'azione riformatrice, un'accurata stima dei fabbisogni delle scuole in termini di strutture, personale e finanziamenti, nonché l'elaborazione di modelli più efficaci di organizzazione didattico-metodologica;
Sentito il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, che ha espresso il proprio parere nella seduta del 15 settembre 2005;
Visti i DD.MM. 28 dicembre 2005, con i quali, in applicazione del comma 1, lettere a), b) e c) dell'art. 27 del D.L.vo 17/10/2005, n. 226, sono stati definiti, rispettivamente, le tabelle di confluenza dei previgenti percorsi di istruzione secondaria superiore nei percorsi liceali previsti dal medesimo decreto legislativo; le tabelle di corrispondenza dei titoli di studio in uscita previsti dai previgenti percorsi di istruzione secondaria di secondo grado con i titoli di studio in uscita dai percorsi liceali di cui al Capo II del citato decreto legislativo n. 226; l'incremento fino al 20% della quota dei piani di studio rimessa alle istituzioni scolastiche, nell'ambito degli indirizzi definiti dalle regioni, in coerenza con il Profilo educativo, culturale e professionale in uscita dai percorsi liceali di cui al medesimo decreto legislativo n. 226/2005;
Considerato, pertanto, che ricorrono le condizioni di cui al comma 4, dell'art. 27 del più volte citato decreto legislativo n. 226/2005 per l'attivazione delle innovazioni richieste dalle scuole nell'ambito della loro autonomia;

DECRETA


Art. 1 - Progetto di innovazione
1. Per le motivazioni e le finalità espresse in premessa, è promosso, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 8/3/1999, n. 275, un progetto, in ambito nazionale, concernente l'introduzione di innovazioni riguardanti gli ordinamenti liceali e l'articolazione dei relativi percorsi di studio, come previsti dal D.L.vo n. 226/2005.
2. Le innovazioni, da attuarsi nell'anno scolastico 2006/2007, limitatamente alle prime classi, sono aperte alla libera adesione degli istituti di istruzione secondaria superiore e si caratterizzano come laboratori di ricerca, di approfondimento e di analisi sugli aspetti connessi ai profili ordinamentali delle otto tipologie liceali previste dal D.L.vo 17 ottobre 2005, n. 226, nonché alle confluenze individuate con il decreto 28/12/2005.
3. Il progetto è attuato nel rispetto della distribuzione territoriale dell'offerta formativa, definita per l'anno scolastico 2006/2007, nel contesto della programmazione della rete scolastica di cui all'art. 138, comma 1, lett. b) del D.L.vo 31/3/1998, n. 112, secondo la tabella di confluenza degli ordinamenti vigenti nei nuovi licei previsti dal D.L.vo n. 226/2005, di cui al D.M. 28/12/2005 più volte citato.
4. Le istituzioni scolastiche deliberano la realizzazione del progetto innovativo, anche in maniera parziale e per singoli profili ordinamentali, sempreché le risorse professionali e strumentali disponibili consentano l'attivazione dei Piani di studio personalizzati nelle forme previste dall'art. 3, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 226/2005.
5. Nel contesto degli accordi territoriali stipulati tra gli Uffici scolastici regionali e le regioni per la realizzazione dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale, previsti dall'Accordo Quadro in sede di Conferenza unificata del 19 giugno 2003, le istituzioni scolastiche impegnate nel progetto innovativo, in particolare quelle con percorsi liceali articolati in indirizzi, gli istituti professionali e le strutture accreditate dalle regioni, ove sono attivati i citati percorsi di istruzione e formazione professionale, possono raccordarsi tra loro sul piano logistico ed organizzativo, costituendo insieme un centro polivalente denominato "campus" o "polo formativo". A tal fine i competenti Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali stipulano specifiche intese con le regioni interessate.
6. Il progetto innovativo relativo al liceo musicale e coreutico, limitatamente alla prima classe, può essere realizzato non solo dagli istituti che si avvalgono di docenti in possesso di abilitazione all'insegnamento di strumento musicale, ma anche da istituti che, pur non disponendo in proprio delle necessarie risorse professionali e strumentali, abbiano stipulato, in rapporto alla o alle sezioni da istituire, apposite convenzioni con Conservatori musicali, istituti musicali pareggiati, Accademia Nazionale di Danza. Le convenzioni possono essere, altresì, stipulate con qualificate strutture accreditate dalla Direzione Generale per l'Alta formazione artistica, musicale e coreutica. Gli istituti assicurano prioritariamente la continuità educativa agli alunni licenziati dalle scuole medie a indirizzo musicale e a quelli che frequentano i Conservatori musicali.
7. L'adesione al progetto è deliberata dagli organi collegiali di istituto secondo la normativa vigente, con particolare riferimento all'art. 3 del D.P.R. n. 275/1999. Gli istituti interessati devono preventivamente acquisire l'assenso delle famiglie degli alunni destinatari del progetto innovativo.
8. Per la formazione delle classi coinvolte nel progetto valgono le norme vigenti in materia di formazione delle classi.

Art. 2 - Quadro di riferimento dell'iniziativa
1. Il quadro di riferimento del progetto innovativo è rappresentato dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e dai documenti ad esso allegati.
2. Aspetti caratterizzanti del progetto sono:

a) l'articolazione dell'orario annuale delle lezioni in attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente, e attività e insegnamenti facoltativi;
b) la progettazione, nel quadro degli obiettivi generali del processo formativo e degli Obiettivi specifici di apprendimento, così come definiti nelle Indicazioni nazionali per i Piani di studio personalizzati allegate al decreto legislativo, di Unità di Apprendimento caratterizzate da obiettivi formativi adatti e significativi per i singoli allievi e volte a garantire la trasformazione delle capacità di ciascuno in reali e documentate competenze.

3. Le istituzioni scolastiche rivolgono particolare attenzione alle problematiche della valutazione, eventualmente anche attraverso l'utilizzo del Portfolio delle competenze personali descritto nell'allegato C al decreto legislativo n. 226/2005.
4. Nell'ambito delle attività e degli insegnamenti obbligatori a scelta dello studente, come individuati nel piano degli studi relativo al percorso liceale oggetto dell'innovazione, gli istituti assicurano prioritariamente la realizzazione degli approfondimenti relativi alle discipline obbligatorie per tutti gli studenti definite nel piano degli studi relativo al percorso liceale prescelto; e ciò, anche in rapporto al disposto di cui all'art. 3, comma 4 del decreto legislativo.
5. Nell'ambito delle attività e degli insegnamenti di cui al punto 4, gli istituti assicurano, nei limiti delle risorse professionali a disposizione e tenuto conto del numero dei richiedenti, la realizzazione delle attività e degli insegnamenti diversi dagli "approfondimenti relativi alle discipline obbligatorie" per tutti gli studenti, con riferimento al percorso liceale considerato.
6. Per l'organizzazione delle attività e degli insegnamenti facoltativi, che devono essere coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale dello studente al termine del percorso liceale oggetto di innovazione, gli istituti, nell'ambito delle risorse professionali, strumentali e finanziarie a disposizione, tengono conto delle richieste degli studenti e delle famiglie.
7. Gli studenti sono tenuti alla frequenza delle attività e degli insegnamenti facoltativi prescelti. La frequenza è gratuita. Al fine di ampliare e razionalizzare le scelte, gli istituti possono organizzarsi in rete.
8. Gli istituti possono incrementare il monte ore annuale relativo alle attività e agli insegnamenti facoltativi, definito dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del decreto legislativo n. 226/2005, nei limiti delle risorse a disposizione.
9. Per la scelta delle attività e degli insegnamenti elettivi, obbligatori e facoltativi, gli studenti si avvalgono dei servizi di tutorato organizzati dagli istituti.

Art. 3 - Articolazione del progetto da parte delle istituzioni scolastiche
1. Gli istituti interessati elaborano il proprio progetto di innovazione in funzione della piena valorizzazione dell'autonomia scolastica e in coerenza con i requisiti di cui all'articolo 2 del presente decreto.
2. Il progetto attesta l'avvenuta verifica delle condizioni di fattibilità ed individua eventuali fabbisogni aggiuntivi nonché le azioni di monitoraggio delle attività da porre in essere in funzione dei risultati da raggiungere.
3. Il progetto, una volta autorizzato dal Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale, secondo quanto previsto dal successivo art. 5, è recepito nel Piano dell'offerta formativa delle scuole interessate.
4. Ai fini della realizzazione del progetto di innovazione, i docenti e il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario sono utilizzati nel rispetto dei complessivi obblighi di servizio, previsti dai Contratti Collettivi, che possono essere assolti anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale.
5. Il progetto è attivato nell'ambito della flessibilità organizzativa e metodologico-didattica prevista dal regolamento sull'autonomia scolastica e dal nuovo ordinamento.
6. Le innovazioni sono realizzate tenendo conto delle disponibilità di bilancio delle singole istituzioni scolastiche interessate, delle risorse acquisibili in ambito regionale e di finanziamenti mirati a livello nazionale, previsti in bilancio.
7. Il progetto innovativo è sostenuto e assistito da strutture di supporto, consulenza e monitoraggio di livello locale e nazionale.

Art. 4 - Formazione del personale
1. Nel quadro delle iniziative generali di formazione, sono assicurate al personale scolastico coinvolto nell'innovazione opportune azioni di formazione in servizio, con metodologie qualificate ed interattive, quali l'e-learning integrato. Tali attività possono realizzarsi all'interno della scuola, anche in forma di ricerca-azione o in gruppi di miglioramento, in collegamento con l'Indire, gli Irre, i servizi del territorio, le reti di scuole e gli istituti universitari e di ricerca.
2. Nell'ambito degli accordi di cui al comma 5 dell'art. 1 sono promosse iniziative di formazione congiunta dei docenti e degli operatori coinvolti nel progetto innovativo, al fine di favorire la circolazione delle esperienze in materia di progettazione dei Piani di studio personalizzati e di agevolare la realizzazione di iniziative finalizzate ai passaggi previsti dalla legge n. 53/2003, art. 2, comma 1, lettera i) e dal decreto legislativo n. 226 del 2005.
3. La partecipazione ad attività di formazione deve essere certificata.
4. Nell'ambito del progetto le scuole devono prevedere tempi adeguati per attività collegiali di progettazione, documentazione, preparazione dei materiali, verifica e valutazione.

Art. 5 - Piano regionale delle scuole aderenti al progetto di innovazione
1. Le scuole inviano le delibere di adesione al progetto innovativo al competente Ufficio scolastico regionale.
2. Il Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale, dopo aver constatato che le delibere di adesione attestino l'avvenuta verifica delle condizioni di fattibilità, e dopo aver verificato l'esistenza della possibilità, da parte dell'Amministrazione scolastica, di interventi aggiuntivi e di supporto, atti a superare eventuali difficoltà per l'attuazione del progetto, redige il Piano regionale delle istituzioni scolastiche inserite nel progetto medesimo.
3. Il Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale interviene, a seguito di motivate richieste da parte delle scuole interessate all'innovazione, per assicurare le risorse disponibili, eventualmente anche con il ricorso ai finanziamenti messi a sua disposizione ai sensi della legge 18 dicembre 1997, n. 440.
4. Il Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale trasmette alla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici il Piano regionale delle istituzioni scolastiche inserite nel progetto in questione, corredato di relazione illustrativa degli aspetti salienti delle iniziative di innovazione e dei mezzi con cui farvi fronte.

Art. 6 - Organismi di supporto e sviluppo del progetto di innovazione
1. Al fine di sostenere le iniziative del progetto e di dare sviluppo al processo di innovazione nella scuola secondaria superiore sono istituiti un Osservatorio nazionale ed Osservatori regionali. Gli Osservatori definiscono, ai diversi livelli di competenza, criteri per il monitoraggio del progetto innovativo. Acquisiscono, altresì, gli elementi informativi necessari per la valutazione degli esiti e per la diffusione e l'approfondimento della conoscenza del disegno riformatore.
2. L'Osservatorio nazionale è istituito presso il Dipartimento per lo Sviluppo dell'Istruzione del Miur. La composizione dell'Osservatorio nazionale è definita con decreto del Ministro.
3. L'Osservatorio regionale è istituito, con provvedimento del Direttore Generale presso ogni Ufficio scolastico regionale. Il predetto Osservatorio è composto dal Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale, che lo presiede, da ispettori tecnici della scuola secondaria, da rappresentanti dell'Irre, dell'Università, degli enti locali interessati nonché da docenti rappresentanti delle scuole statali e paritarie coinvolte nel progetto. Per lo svolgimento dei suoi compiti l'Osservatorio si avvale di gruppi tecnici di supporto alle istituzioni scolastiche interessate.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge.

Roma, 31 gennaio 2006

IL MINISTRO

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