Decreto ministeriale n. 87 del 18 novembre 2005

Cessazioni dal servizio - Trattamento di quiescenza - Indicazioni operative

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il D.P.R. 28 aprile 1998 n. 351, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazioni dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto in particolare l'art. 1, comma 2, del citato regolamento il quale prevede che il Ministero dell'Istruzione stabilisce, con proprio decreto, il termine entro il quale il personale del comparto Scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può presentare o ritirare la domanda di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio utile al pensionamento o di dimissioni volontarie dal servizio;
Considerato che per le domande di trattenimento in servizio presentate ai sensi dell'art. 509, commi 2, 3 e 5 del Testo Unico approvato con decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, nonché per le domande di trattenimento in servizio ex art. 1/quater del D.l. 28 maggio n. 136 convertito in legge 27 luglio 2004 n. 186 e per le domande di cessazione dal servizio presentate dal personale che abbia ottenuto la permanenza in servizio al compimento del 65° anno di età, occorre fissare lo stesso termine finale stabilito per le istanze di dimissioni volontarie dal servizio e di collocamento a riposo per raggiungimento del 40° anno di servizio utile al pensionamento;
Considerato che, ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1, deve essere fissata la data per la comunicazione al personale dimissionario della mancata maturazione del diritto al trattamento di pensione;
Visto il C.C.N.L. sottoscritto il 1° marzo 2002, nel quale, per il personale dell'area V della dirigenza scolastica, sono state convenute norme e procedure particolari per la cessazione dal servizio per il personale incluso in detta area;

DECRETA
Art. 1
1. Il termine per la presentazione, da parte del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, nonché dei dirigenti scolastici, delle domande di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, di trattenimento in servizio a qualsiasi titolo, oltre il raggiungimento del 65° anno di età, a valere, per gli effetti, dal 1° settembre 2006, nonché per l'eventuale revoca di tali domande, è fissato al 10 gennaio 2006.
2. Lo stesso termine del 10 gennaio 2006 si intende applicato anche nei confronti del personale che desideri cessare anticipatamente rispetto alla data finale indicata nel provvedimento di trattenimento in servizio e a quello che voglia chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica.

Art. 2
1. L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico da parte degli Uffici competenti dovrà essere effettuato entro le scadenze che saranno previste per l'acquisizione al sistema informatico delle domande di cessazione.
2. Tali scadenze dovranno tener conto anche dei tempi necessari per la comunicazione dell'eventuale mancata maturazione del diritto a pensione al personale dimissionario che, dal canto suo, potrà ritirare la domanda entro 5 giorni.

Art. 3
1. L'accettazione delle domande di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, nonché quelle di trattenimento in servizio per le fattispecie previste dall'art. 509 del D.P.R. 16 aprile 1994, n. 297 si intende avvenuta alla scadenza del termine di cui all'art. 1, senza l'emissione del provvedimento formale.
2. Per le domande di trattenimento in servizio presentate ai sensi dell'art. 1/quater della legge 27 luglio 2004 n. 186 è necessario invece un formale provvedimento di accoglimento, trattandosi di una facoltà dell' Amministrazione che, valutate le richieste, chiederà la prevista autorizzazione ai sensi degli artt. 39 e 40 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997. Ad intervenuta autorizzazione,il provvedimento di accoglimento delle domande sarà emesso dai dirigenti scolastici, per il personale docente e Ata, e dai direttori degli Uffici scolastici regionali, o dirigenti da essi delegati, per i dirigenti scolastici.
3. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 1, l'Amministrazione comunicherà l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni ove sia in corso un procedimento disciplinare.
4. Qualora l'accoglimento delle dimissioni volontarie dal servizio sia ritardato per la sussistenza di un procedimento disciplinare in corso, l'accettazione delle domande stesse è disposta con effetto dalla data di emissione del relativo provvedimento.

Art. 4
1. I dirigenti scolastici provvederanno ad inoltrare direttamente all'Ufficio scolastico regionale le istanze prodotte ai sensi del presente decreto.

Roma, lì 18 novembre 2005

IL MINISTRO
Letizia Moratti

HOME Home Page

Web Counter dal 1/5/1999 Visite dal 1/5/1999