Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Bozza di decreto - Ex art. 5 - Legge n. 53/2003
(17 gennaio 2005)

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DELLE NORME GENERALI IN MATERIA DI FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI Al FINI DELL'ACCESSO ALL'INSEGNAMENTO, Al SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 28 MARZO 2003, N. 53

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76, 87 e Il 7 della Costituzione;

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale" e, in particolare, l'articolo 5;

VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004 n. 59 recante "Definizione delle norme Generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

VISTO il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 concernente "Istituzione del servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione nonché riordino dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53";

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni;

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62;

VISTO l'art. 17, comma 95, della legge 15.5.1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, come sostituito dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato nella G.U., serie generale, n. 266 del 12 novembre 2004;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

ACQUISITO il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, in data ...;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

EMANA

Il seguente decreto legislativo:

Articolo 1 

Finalità

1.I docenti delle varie comunità di apprendimento sono i protagonisti, insieme agli alunni, del processo educativo e svolgono un ruolo attivo nel cambiamento del sistema di istruzione e formazione.

2.La formazione iniziale e permanente dei docenti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e di quella secondaria di primo e di secondo grado, è finalizzata a valorizzare l'attitudine all'insegnamento e la professionalità docente, che si esplica nella competenza disciplinare e didattica, nella capacità di relazionarsi con tutte le componenti dell'istituzione scolastica e nel rispetto dei principi deontologici.

  1. La formazione sostiene e qualifica la funzione docente nei suoi essenziali aspetti cognitivi e pedagogici, di autonomia professionale e di libertà di insegnamento, indirizzandola verso il conseguimento di obiettivi formativi da sottoporre a verifiche e valutazioni oggettive con riguardo sia alla progressione del rendimento che agli esiti finali.

Articolo 2

Formazione iniziale e reclutamento dei docenti

  1. Il percorso di formazione iniziale dei docenti, affidato alle università ed alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica è preordinato all'accesso all'insegnamento.
  1. Per l'accesso all'insegnamento nella scuola statale il predetto percorso è connesso con la relativa procedura concorsuale, secondo la specifica procedura selettiva definita dal presente articolo.
  1. La procedura selettiva dì cui al comma 2 è finalizzata alla copertura della quota di posti riservata al concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 399, comma 1 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e si articola nelle seguenti fasi:
a)formazione iniziale e conseguimento della laurea magistrale o del diploma accademico di secondo livello, aventi valore abilitante. rispettivamente presso le università o le istituzioni di alta formazione artistica, musicale o coreutica, previa selezione per l'ammissione ai relativi corsi, secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 4;

b)ammissione ad un anno di applicazione presso un'istituzione scolastica, mediante la stipulazione dell'apposito contratto di formazione lavoro di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e) della legge 28 marzo 2003, n. 53, secondo quanto previsto dall'articolo 5, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente decreto;

c)valutazione da parte dell'istituzione scolastica presso cui è stato svolto l'anno di applicazione, secondo quanto previsto dall'articolo 5, commi 6, 7, 8 e 9.

  1. Per l'accesso all'insegnamento nei percorsi di istruzione e formazione professionale, le Regioni possono avvalersi del canale formativo di cui al presente decreto legislativo, in connessione con le procedure selettive disciplinate dai rispettivi ordinamenti.

Articolo 3

Formazione iniziale dei docenti

  1. I percorsi di formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia,, del primo cielo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione sono di pari dignità e si svolgono presso le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nei corsi di laurea magistrale e nei corsi accademici di secondo livello, finalizzati all'acquisizione delle competenze disciplinari, pedagogiche, didattiche, organizzativi, relazionali e comunicative, riflessive sulle pratiche didattiche. che caratterizzano il profilo formativo e professionale del docente.

2.Con uno o più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni sono individuati, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, e all'art. 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 266 del 12 novembre 2004:

a)le classi dei corsi di laurea magistrale, istituiti e attivati anche interfacoltà o interuniversità, finalizzati anche alla formazione degli insegnanti di cui al comma 1;

b)il profilo formativo e professionale del docente;

c)le correlate attività didattiche, comprensive di laboratori e attività di tirocinio del corso di laurea o di diploma, anche con funzione di verifica delle attitudini relazionali, comunicative e organizzativi proprie della funzione docente. Il tirocinio si conclude con una valutazione che tiene conto del giudizio formulato dal docente dell'istituzione scolastica-presso cui si è svolto il tirocinio stesso;

d)i relativi ambiti disciplinari;

e)i relativi crediti distinti per i settori scientifico-disciplinari in misura pari all'80% dei complessivi 120 crediti formativi universitari, e per non più del 25% dell'area pedagogico-professionale, in modo da garantire, al termine del percorso formativo, l'acquisizione del profilo formativo e professionale del docente, con attenzione alle specifiche conoscenze, abilità e competenze coerenti con il servizio di insegnamento previsto per le singole classi di abilitazione.

  1. Per la formazione insegnanti della scuola secondaria di primo grado e del secondo cielo le classi dei corsi di cui al comma 2, lettera a), sono individuate con riferimento all'insegnamento delle discipline impartite in tali gradi di istruzione e con preminenti finalità di approfondimento disciplinare. I decreti stessi disciplinano le attività didattiche attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in condizione di handicap; la formazione iniziale dei docenti può prevedere stages all'estero.
  1. I corsi di laurea magistrale e i corsi accademici di secondo livello di cui al comma 1 sono istituiti dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, sulla base dei criteri, delle procedure e nell’osservanza dei requisiti minimi strutturali stabiliti con decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
  1. I corsi di laurea magistrale possono essere istituiti con il concorso di. una o più facoltà dello stesso ateneo o di più atenei, a seguito di specifiche convenzioni stipulate dai rettori interessati, su proposta delle rispettive facoltà competenti. Le convenzioni definiscono l'apporto delle rispettive università, in termini di docenza, di strutture didattiche e scientifiche, di laboratori, di risorse finanziarie per il funzionamento dei corsi anche prevedendo appositi organi consiliari composti da rappresentanti delle competenti strutture accademiche degli atenei.
  1. Con specifici decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca si provvede a determinare il percorso formativo di secondo livello da svolgere nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, in analogia ai principi e criteri determinati ai commi 2, 3 e 5 per le università, con i necessari adattamenti correlati agli specifici ordinamenti delle predette istituzioni. Gli stessi decreti assicurano altresì il raccordo tra le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e le università, per quanto riguarda gli ambiti disciplinari comuni.

  1. Le classi di abilitazione Per l'insegnamento delle discipline impartite nella scuola secondaria di Primo grado e nel secondo cielo sono individuale con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Per la scuola secondaria di primo grado, si provvede ai sensi dell'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59.
  1. I requisiti e le modalità essenziali della formazione iniziale ed il profilo formativo e professionale dei docenti dei percorsi del sistema dell'istruzione e formazione professionale, nei quali si realizza il diritto dovere di cui al decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53, concorrono alla determinazione dei livelli essenziali di prestazione di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, anche ai fini del conseguimento di titoli e qualifiche professionali spendibili a livello nazionale ed europeo. A tal fine il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, determina le aree disciplinari ed i settori professionali per i quali sono definiti gli standard formativi minimi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) della legge n. 53 del 2003, in coerenza con il profilo educativo culturale e professionale degli studenti previsto al termine del secondo ciclo.

Articolo 4

Modalità di svolgimento della procedura selettiva

  1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e ricerca, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della funzione pubblica, determina per ogni triennio rimodulabile annualmente, previa individuazione dei relativi mezzi di copertura finanziaria, sulla base di stime p-revisionali del numero degli alunni, anche disabili, e del turn-over del personale del triennio, la programmazione dei posti di insegnamento nelle scuole statali complessivamente disponibili e vacanti a livello nazionale, rilevati su base regionale. La programmazione tiene conto anche dei posti formalmente comunicati dalle Regioni e dalle scuole paritarie, in ragione del fabbisogno di personale per il triennio di riferimento, computato mediante analoghi criteri previsionali.
  1. Ai fini della procedura concorsuale di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, ripartisce per ciascuna Regione, tra le università funzionanti nella Regione stessa, il numero dei posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale, tenuto conto dell'offerta potenziale delle università comunicata da ciascun ateneo ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 2 agosto 1999, n. 264 e dell'esigenza di assicurare una equilibrata offerta formativa sul territorio. Il numero dei predetti posti è pari alla quota dei posti di insegnamento da coprire nella Regione, riservata al concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 399, comma 1, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, maggiorato del 20%. Il Ministro provvede, con le stesse modalità, alla ripartizione tra le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, del numero dei posti disponibili per l'accesso ai corsi accademici di secondo livellò attivati dalle medesime istituzioni.
  1. Le procedure selettive sono indette, per ciascuna Regione, per i posti da ricoprire nella Regione stessa. All'indizione provvede il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

  1. L'accesso ai corsi di laurea magistrale e ai corsi accademici di secondo livello istituiti e attivati come previsto all'articolo 3, avviene previo superamento di specifiche prove selettive di ammissione, secondo modalità e contenuti stabiliti a livello nazionale, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, volte ad accertare il possesso dei requisiti minimi curriculari e l'adeguatezza della preparazione dei candidati. Le commissioni preposte a tale accertamento sono nominate dalle competenti strutture accademiche, secondo modalità stabilite nel predetto decreto e sono composte da docenti universitari o da docenti delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e da docenti titolari nelle istituzioni scolastiche e formative. Il decreto stesso determina altresì le modalità ed i criteri per l'accesso ai corsi da parte di coloro che risultino in possesso di titoli di studio universitario acquisiti in base al previgente ordinamento.
  1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono determinati i criteri e le modalità per l'acquisizione, da parte dei soggetti in possesso dei titoli di cui al comma 6, di ulteriori titoli abilitanti organizzati dalle competenti strutture didattiche degli Atenei.
  1. La laurea magistrale e il diploma accademico di secondo livello si conseguono, unicamente all'abilitazione all'insegnamento nelle istituzioni del sistema di istruzione e di formazione, previa valutazione positiva del tirocinio di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), con la discussione della tesi e il superamento di un esame di Stato, costituito da apposite prove, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La commissione d'esame, nominata dalla competente autorità accademica, e composta, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da docenti universitari, o da docenti delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e da docenti titolari nelle istituzioni scolastiche e formative, designati dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale. La laurea e il diploma abilitano all'insegnamento nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria o, nella scuola secondaria di primo grado e nel secondo ciclo, all'insegnamento delle discipline comprese nelle classi di abilitazione determinate ai sensi dell'articolo 3, comma 7.
  1. La laurea magistrale e il diploma accademico di secondo livello, unicamente al superamento dell'esame di Stato abilitante, danno titolo all'accesso ai ruoli secondo quanto previsto all'articolo 5.

Articolo 5

Accesso ai ruoli e contratto di formazione-lavoro

  1. I laureati e i diplomati abilitati ai sensi dell'articolo 4, comma 6, sono collocati, a cura degli uffici scolastici regionali, sulla base del voto conseguito nell'esame di Stato abilitante, in apposite graduatorie, distinte per la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, per ciascuna classe di abilitazione.

  1. L'ufficio scolastico regionale provvede all'assegnazione alle scuole degli aspiranti di cui al comma 1, nel limite dei posti messi a concorso e nell'ordine delle graduatorie, per lo svolgimento di un anno di applicazione all'insegnamento. A tal fine, il dirigente scolastico della scuola cui l'aspirante è assegnato stipula, con lo stesso, l'apposito contratto di formazione-lavoro di cui all'articolo 5, comma 4, lettera e) della legge 28 marzo 2003, n. 53.
  1. I posti cosi assegnati sono accantonati e destinati esclusivamente al contratto di lavoro a tempo indeterminato, di cui al comma 6.
  1. I docenti svolgono l'anno di applicazione, con assunzione di responsabilità di insegnamento, sotto la supervisione di un tutor designato dal collegio dei docenti.
  1. Nell'anno di applicazione, il docente è tenuto, oltre al normale orario di servizio in vigore per il posto di insegnamento cui è assegnato, ad attività fon-native connesse all'esperienza didattica in corso di svolgimento, coordinate dal Centro di ateneo o di interateneo di cui all'.articolo 6, sulla base delle indicazioni del tutor.
  1. Compiuto l'anno di applicazione, il docente abilitato discute con il comitato per la valutazione del servizio. di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ai fini dell'accesso al ruolo del personale docente delle scuole statali, o con analogo organismo da istituirsi nelle scuole paritarie e nel sistema dell'istruzione e formazione professionale ai fini dell'assunzione nelle medesime scuole paritarie o nel predetto sistema, una relazione sulle esperienze e attività svolte e adeguatamente documentate. A seguito di giudizio favorevole espresso dal comitato, che a tal fine tiene conto anche degli elementi di valutazione forniti dal tutor, il dirigente scolastico di cui al comma 2 stipula con l'interessato il contratto di lavoro per l'assunzione a tempo indeterminato, con vincolo di permanenza, per almeno tre anni scolastici, nell'istituzione scolastica o formativa presso cui è stato svolto l'anno di applicazione.
  1. Ai fini della valutazione di cui al comma 6 la durata dell'insegnamento effettivamente svolto deve essere non inferiore a 180 giorni nell'anno scolastico.
  1. In caso di giudizio non favorevole il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, sentito il dirigente dell'istituzione scolastica, può concedere una proroga, per un anno scolastico, del periodo di applicazione, ai fini di una nuova valutazione. La proroga è comunque disposta qualora la durata dell'insegnamento effettivamente svolto nel periodo di applicazione sia inferiore a quella indicata al comma 7.
  1. A seguito dell'assunzione a tempo indeterminato l'anno di applicazione è riconosciuto a tutti gli effetti.
  1. Per quanto non previsto dal presente articolo, ai docenti impegnati nell'anno di applicazione si applica la disciplina in vigore definita in sede di contrattazione collettiva di comparto del personale della scuola.

Articolo 6

Centro di Ateneo o di interateneo per la formazione degli insegnanti

  1. Per i fini di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e) della legge 28 marzo 2003, n. 53 i regolamenti didattici di ateneo, disciplinano la istituzione e l'organizzazione di apposita struttura di ateneo o d'interateneo denominata "Centro di Ateneo o di interateneo per la formazione degli insegnanti", al quale vengono attribuiti i seguenti compiti:
a)organizzare e monitorare le attività di tutorato in modo tale che la formazione in campo professionale sia integrata e coerente con il profilo formativo e professionale richiesto;

b)provvedere allo svolgimento, coordinandosi in sede territoriale con tutti gli enti e i soggetti interessati, delle prove d'accesso nazionali, stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai corsi di laurea specialistica abilitante per l'insegnamento;

c)organizzare in maniera unitaria e integrata alle lezioni teoriche i laboratori professionali, i tirocini e le esercitazioni ad essi connesse;

d)raccordarsi con le istituzioni di istruzione e di formazione, con gli uffici scolastici regionali, con gli enti pubblici e privati, ivi compresi quelli del terzo settore. con le imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza, con le camere di commercio, industria e artigianato, da coinvolgere negli stage e nei tirocini;

e)collaborazione con le istituzioni di istruzione e formazione, per la formazione degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento dell'attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni di istruzione e formazione, anche sulla base di apposite convenzioni stipulate con gli uffici scolastici regionali, con l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE), l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI) e con gli Istituti regionali di ricerca educativi (IRRE), ovvero su proposta delle istituzioni di istruzione e di formazione, di associazioni professionali e imprenditoriali, di enti locali e territoriali e di altri organismi pubblici e privati.

  1. Allo scopo di assicurare standard qualitativamente omogenei di prestazione a livello nazionale, con decreto ministeriale, sentito il comitato nazionale di valutazione del sistema universitario, integrato a tali fini con esperti del settore artistico e musicale e coreutico, sono definiti i criteri e le modalità per il monitoraggio e la valutazione dei risultati didattici dei corsi di cui all'articolo 3, in relazione agli obiettivi formativi individuati dai decreti ministeriali di cui allo stesso articolo.
  1. Per gli stessi fini di cui al comma 1, le accademie di belle arti e i conservatori di musica disciplinano con delibera del consiglio di amministrazione, adottata su proposta del consiglio accademico, l'istituzione e l'organizzazione di apposita struttura di coordinamento e di gestione delle attività.
  1. Nel quadro delle funzioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, I'INDIRE, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, le Università e gli IRRE:
a)assicura lo sviluppo del sistema nazionale di e-learning a supporto della formazione in servizio degli insegnanti, curando la progettazione e la realizzazione di servizi di e-learning e di contenuti multimediali a ciò finalizzati;

b)progetta e realizza iniziative, a livello nazionale, di formazione degli insegnanti in servizio finalizzate alla generalizzazione e diffusione delle innovazioni didattiche introdotte dalla legge 28 marzo 2003, n. 53 e dai relativi decreti attuativi, anche mediante i servizi di e-learning di cui alla lettera a).

Articolo 7

Centri di eccellenza per la formazione

  1. Per i fini di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f) della legge n. 53 del 2003, e ferme restando le competenze delle istituzioni formative previste dall'ordinamento, i centri di ateneo o d'interateneo di cui all'articolo 6 e le accademie di belle arti e i conservatori di musica, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,, promuovono la costituzione di Centri di eccellenza per la formazione permanente degli insegnanti delle istituzioni di istruzione e di formazione.
  1. Sulla base di specifiche convenzioni stipulate con le Direzioni regionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con l'INDIRE, l'INVALSI e con gli IRRE, anche su proposta delle singole istituzioni di istruzione e di formazione, compatibilmente con le risorse disponibili, le università, su proposta dei centri di ateneo o di interateneo, di cui all'articolo 6 e delle accadente di belle arti e i conservatori di musica, organizzano apposite attività di formazione dei formatori e di ricerca scientifica sull'apprendimento-insegnamento scolastico e sulla formazione permanente e.ricorrente degli insegnanti.

Articolo 8

Norme transitorie e finali

  1. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono disciplinati i corsi abilitanti speciali di cui all’art. 2 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143.