Ministero dell'Istruzione dell'Università
e della Ricerca
Bozza di decreto - Ex art. 5 - Legge n. 53/2003
(17 gennaio 2005)
SCHEMA DI DECRETO
LEGISLATIVO CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DELLE NORME GENERALI IN MATERIA
DI FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI Al FINI DELL'ACCESSO ALL'INSEGNAMENTO, Al
SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 28 MARZO 2003, N. 53
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI
gli articoli 76, 87 e Il 7 della Costituzione;
VISTA
la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante "Delega al Governo per la definizione
delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni
in materia di istruzione e formazione professionale" e, in particolare,
l'articolo 5;
VISTO
il decreto legislativo 19 febbraio 2004 n. 59 recante "Definizione delle
norme Generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione,
a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
VISTO
il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 concernente "Istituzione
del servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione
e di formazione nonché riordino dell'Istituto nazionale per la valutazione
del sistema dell'istruzione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53";
VISTO
il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni;
VISTA
la legge 10 marzo 2000, n. 62;
VISTO
l'art. 17, comma 95, della legge 15.5.1997, n. 127 e successive modificazioni
ed integrazioni;
VISTO
il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, come sostituito dal decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre
2004, n. 270, pubblicato nella G.U., serie generale, n. 266 del 12 novembre
2004;
VISTA
la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del ...;
ACQUISITO
il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
ACQUISITI
i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della
Camera dei Deputati, in data ...;
VISTA
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
...;
Su
proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro
per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali;
EMANA
Il seguente decreto
legislativo:
Articolo 1
Finalità
1.I
docenti delle varie comunità di apprendimento sono i protagonisti,
insieme agli alunni, del processo educativo e svolgono un ruolo attivo
nel cambiamento del sistema di istruzione e formazione.
2.La
formazione iniziale e permanente dei docenti della scuola dell'infanzia,
della scuola primaria e di quella secondaria di primo e di secondo grado,
è finalizzata a valorizzare l'attitudine all'insegnamento e la professionalità
docente, che si esplica nella competenza disciplinare e didattica, nella
capacità di relazionarsi con tutte le componenti dell'istituzione
scolastica e nel rispetto dei principi deontologici.
-
La formazione sostiene
e qualifica la funzione docente nei suoi essenziali aspetti cognitivi e
pedagogici, di autonomia professionale e di libertà di insegnamento,
indirizzandola verso il conseguimento di obiettivi formativi da sottoporre
a verifiche e valutazioni oggettive con riguardo sia alla progressione
del rendimento che agli esiti finali.
Articolo 2
Formazione iniziale e reclutamento dei docenti
-
Il percorso di formazione
iniziale dei docenti, affidato alle università ed alle istituzioni
di alta formazione artistica, musicale e coreutica è preordinato
all'accesso all'insegnamento.
-
Per l'accesso all'insegnamento
nella scuola statale il predetto percorso è connesso con la relativa
procedura concorsuale, secondo la specifica procedura selettiva definita
dal presente articolo.
-
La procedura selettiva
dì cui al comma 2 è finalizzata alla copertura della quota
di posti riservata al concorso per titoli ed esami di cui all'articolo
399, comma 1 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, e successive modificazioni, e si articola nelle seguenti
fasi:
a)formazione
iniziale e conseguimento della laurea magistrale o del diploma accademico
di secondo livello, aventi valore abilitante. rispettivamente presso le
università o le istituzioni di alta formazione artistica, musicale
o coreutica, previa selezione per l'ammissione ai relativi corsi, secondo
quanto previsto dagli articoli 3 e 4;
b)ammissione
ad un anno di applicazione presso un'istituzione scolastica, mediante la
stipulazione dell'apposito contratto di formazione lavoro di cui all'articolo
5, comma 1, lettera e) della legge 28 marzo 2003, n. 53, secondo quanto
previsto dall'articolo 5, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente decreto;
c)valutazione
da parte dell'istituzione scolastica presso cui è stato svolto l'anno
di applicazione, secondo quanto previsto dall'articolo 5, commi 6, 7, 8
e 9.
-
Per l'accesso all'insegnamento
nei percorsi di istruzione e formazione professionale, le Regioni possono
avvalersi del canale formativo di cui al presente decreto legislativo,
in connessione con le procedure selettive disciplinate dai rispettivi ordinamenti.
Articolo 3
Formazione iniziale dei docenti
-
I percorsi di formazione
iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia,, del primo cielo e del
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione sono di
pari dignità e si svolgono presso le università e le istituzioni
di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nei corsi di laurea
magistrale e nei corsi accademici di secondo livello, finalizzati all'acquisizione
delle competenze disciplinari, pedagogiche, didattiche, organizzativi,
relazionali e comunicative, riflessive sulle pratiche didattiche. che caratterizzano
il profilo formativo e professionale del docente.
2.Con
uno o più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 95,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni sono individuati,
anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, e all'art.
6, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana, serie generale, n. 266 del 12 novembre 2004:
a)le
classi dei corsi di laurea magistrale, istituiti e attivati anche interfacoltà
o interuniversità, finalizzati anche alla formazione degli insegnanti
di cui al comma 1;
b)il
profilo formativo e professionale del docente;
c)le
correlate attività didattiche, comprensive di laboratori e attività
di tirocinio del corso di laurea o di diploma, anche con funzione di verifica
delle attitudini relazionali, comunicative e organizzativi proprie della
funzione docente. Il tirocinio si conclude con una valutazione che tiene
conto del giudizio formulato dal docente dell'istituzione scolastica-presso
cui si è svolto il tirocinio stesso;
d)i
relativi ambiti disciplinari;
e)i
relativi crediti distinti per i settori scientifico-disciplinari in misura
pari all'80% dei complessivi 120 crediti formativi universitari, e per
non più del 25% dell'area pedagogico-professionale, in modo da garantire,
al termine del percorso formativo, l'acquisizione del profilo formativo
e professionale del docente, con attenzione alle specifiche conoscenze,
abilità e competenze coerenti con il servizio di insegnamento previsto
per le singole classi di abilitazione.
-
Per la formazione insegnanti
della scuola secondaria di primo grado e del secondo cielo le classi dei
corsi di cui al comma 2, lettera a), sono individuate con riferimento all'insegnamento
delle discipline impartite in tali gradi di istruzione e con preminenti
finalità di approfondimento disciplinare. I decreti stessi disciplinano
le attività didattiche attinenti l'integrazione scolastica degli
alunni in condizione di handicap; la formazione iniziale dei docenti può
prevedere stages all'estero.
-
I corsi di laurea magistrale
e i corsi accademici di secondo livello di cui al comma 1 sono istituiti
dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica, sulla base dei criteri, delle procedure e nell’osservanza
dei requisiti minimi strutturali stabiliti con decreti del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca.
-
I corsi di laurea magistrale
possono essere istituiti con il concorso di. una o più facoltà
dello stesso ateneo o di più atenei, a seguito di specifiche convenzioni
stipulate dai rettori interessati, su proposta delle rispettive facoltà
competenti. Le convenzioni definiscono l'apporto delle rispettive università,
in termini di docenza, di strutture didattiche e scientifiche, di laboratori,
di risorse finanziarie per il funzionamento dei corsi anche prevedendo
appositi organi consiliari composti da rappresentanti delle competenti
strutture accademiche degli atenei.
-
Con specifici decreti
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca si
provvede a determinare il percorso formativo di secondo livello da svolgere
nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, in
analogia ai principi e criteri determinati ai commi 2, 3 e 5 per le università,
con i necessari adattamenti correlati agli specifici ordinamenti delle
predette istituzioni. Gli stessi decreti assicurano altresì il raccordo
tra le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e
le università, per quanto riguarda gli ambiti disciplinari comuni.
-
Le classi di abilitazione
Per l'insegnamento delle discipline impartite nella scuola secondaria di
Primo grado e nel secondo cielo sono individuale con uno o più decreti
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Per
la scuola secondaria di primo grado, si provvede ai sensi dell'art. 14,
comma 6, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59.
-
I requisiti e le modalità
essenziali della formazione iniziale ed il profilo formativo e professionale
dei docenti dei percorsi del sistema dell'istruzione e formazione professionale,
nei quali si realizza il diritto dovere di cui al decreto legislativo emanato
in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo
2003, n. 53, concorrono alla determinazione dei livelli essenziali di prestazione
di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, anche
ai fini del conseguimento di titoli e qualifiche professionali spendibili
a livello nazionale ed europeo. A tal fine il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, con proprio decreto, determina
le aree disciplinari ed i settori professionali per i quali sono definiti
gli standard formativi minimi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c)
della legge n. 53 del 2003, in coerenza con il profilo educativo culturale
e professionale degli studenti previsto al termine del secondo ciclo.
Articolo 4
Modalità di svolgimento della procedura selettiva
-
Il Ministro dell'istruzione,
dell'università e ricerca, con proprio decreto adottato di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della funzione
pubblica, determina per ogni triennio rimodulabile annualmente, previa
individuazione dei relativi mezzi di copertura finanziaria, sulla base
di stime p-revisionali del numero degli alunni, anche disabili, e del turn-over
del personale del triennio, la programmazione dei posti di insegnamento
nelle scuole statali complessivamente disponibili e vacanti a livello nazionale,
rilevati su base regionale. La programmazione tiene conto anche dei posti
formalmente comunicati dalle Regioni e dalle scuole paritarie, in ragione
del fabbisogno di personale per il triennio di riferimento, computato mediante
analoghi criteri previsionali.
-
Ai fini della procedura
concorsuale di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, con proprio decreto, ripartisce
per ciascuna Regione, tra le università funzionanti nella Regione
stessa, il numero dei posti disponibili per l'accesso al corso di laurea
magistrale, tenuto conto dell'offerta potenziale delle università
comunicata da ciascun ateneo ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge
2 agosto 1999, n. 264 e dell'esigenza di assicurare una equilibrata offerta
formativa sul territorio. Il numero dei predetti posti è pari alla
quota dei posti di insegnamento da coprire nella Regione, riservata al
concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 399, comma 1, del testo
unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive
modificazioni, maggiorato del 20%. Il Ministro provvede, con le stesse
modalità, alla ripartizione tra le istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica, del numero dei posti disponibili per l'accesso
ai corsi accademici di secondo livellò attivati dalle medesime istituzioni.
-
Le procedure selettive
sono indette, per ciascuna Regione, per i posti da ricoprire nella Regione
stessa. All'indizione provvede il Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca.
-
L'accesso ai corsi di
laurea magistrale e ai corsi accademici di secondo livello istituiti e
attivati come previsto all'articolo 3, avviene previo superamento di specifiche
prove selettive di ammissione, secondo modalità e contenuti stabiliti
a livello nazionale, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, volte ad accertare il possesso dei requisiti minimi curriculari
e l'adeguatezza della preparazione dei candidati. Le commissioni preposte
a tale accertamento sono nominate dalle competenti strutture accademiche,
secondo modalità stabilite nel predetto decreto e sono composte
da docenti universitari o da docenti delle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica e da docenti titolari nelle istituzioni
scolastiche e formative. Il decreto stesso determina altresì le
modalità ed i criteri per l'accesso ai corsi da parte di coloro
che risultino in possesso di titoli di studio universitario acquisiti in
base al previgente ordinamento.
-
Con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono determinati
i criteri e le modalità per l'acquisizione, da parte dei soggetti
in possesso dei titoli di cui al comma 6, di ulteriori titoli abilitanti
organizzati dalle competenti strutture didattiche degli Atenei.
-
La laurea magistrale e
il diploma accademico di secondo livello si conseguono, unicamente all'abilitazione
all'insegnamento nelle istituzioni del sistema di istruzione e di formazione,
previa valutazione positiva del tirocinio di cui all'articolo 3, comma
2, lettera c), con la discussione della tesi e il superamento di un esame
di Stato, costituito da apposite prove, secondo modalità definite
con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca. La commissione d'esame, nominata dalla competente autorità
accademica, e composta, sulla base dei criteri definiti con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da docenti
universitari, o da docenti delle istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica, e da docenti titolari nelle istituzioni scolastiche
e formative, designati dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale.
La laurea e il diploma abilitano all'insegnamento nella scuola dell'infanzia,
nella scuola primaria o, nella scuola secondaria di primo grado e nel secondo
ciclo, all'insegnamento delle discipline comprese nelle classi di abilitazione
determinate ai sensi dell'articolo 3, comma 7.
-
La laurea magistrale e
il diploma accademico di secondo livello, unicamente al superamento dell'esame
di Stato abilitante, danno titolo all'accesso ai ruoli secondo quanto previsto
all'articolo 5.
Articolo 5
Accesso ai ruoli e contratto di formazione-lavoro
-
I laureati e i diplomati
abilitati ai sensi dell'articolo 4, comma 6, sono collocati, a cura degli
uffici scolastici regionali, sulla base del voto conseguito nell'esame
di Stato abilitante, in apposite graduatorie, distinte per la scuola dell'infanzia,
la scuola primaria e, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado,
per ciascuna classe di abilitazione.
-
L'ufficio scolastico regionale
provvede all'assegnazione alle scuole degli aspiranti di cui al comma 1,
nel limite dei posti messi a concorso e nell'ordine delle graduatorie,
per lo svolgimento di un anno di applicazione all'insegnamento. A tal fine,
il dirigente scolastico della scuola cui l'aspirante è assegnato
stipula, con lo stesso, l'apposito contratto di formazione-lavoro di cui
all'articolo 5, comma 4, lettera e) della legge 28 marzo 2003, n. 53.
-
I posti cosi assegnati
sono accantonati e destinati esclusivamente al contratto di lavoro a tempo
indeterminato, di cui al comma 6.
-
I docenti svolgono l'anno
di applicazione, con assunzione di responsabilità di insegnamento,
sotto la supervisione di un tutor designato dal collegio dei docenti.
-
Nell'anno di applicazione,
il docente è tenuto, oltre al normale orario di servizio in vigore
per il posto di insegnamento cui è assegnato, ad attività
fon-native connesse all'esperienza didattica in corso di svolgimento, coordinate
dal Centro di ateneo o di interateneo di cui all'.articolo 6, sulla base
delle indicazioni del tutor.
-
Compiuto l'anno di applicazione,
il docente abilitato discute con il comitato per la valutazione del servizio.
di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
ai fini dell'accesso al ruolo del personale docente delle scuole statali,
o con analogo organismo da istituirsi nelle scuole paritarie e nel sistema
dell'istruzione e formazione professionale ai fini dell'assunzione nelle
medesime scuole paritarie o nel predetto sistema, una relazione sulle esperienze
e attività svolte e adeguatamente documentate. A seguito di giudizio
favorevole espresso dal comitato, che a tal fine tiene conto anche degli
elementi di valutazione forniti dal tutor, il dirigente scolastico di cui
al comma 2 stipula con l'interessato il contratto di lavoro per l'assunzione
a tempo indeterminato, con vincolo di permanenza, per almeno tre anni scolastici,
nell'istituzione scolastica o formativa presso cui è stato svolto
l'anno di applicazione.
-
Ai fini della valutazione
di cui al comma 6 la durata dell'insegnamento effettivamente svolto deve
essere non inferiore a 180 giorni nell'anno scolastico.
-
In caso di giudizio non
favorevole il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, sentito
il dirigente dell'istituzione scolastica, può concedere una proroga,
per un anno scolastico, del periodo di applicazione, ai fini di una nuova
valutazione. La proroga è comunque disposta qualora la durata dell'insegnamento
effettivamente svolto nel periodo di applicazione sia inferiore a quella
indicata al comma 7.
-
A seguito dell'assunzione
a tempo indeterminato l'anno di applicazione è riconosciuto a tutti
gli effetti.
-
Per quanto non previsto
dal presente articolo, ai docenti impegnati nell'anno di applicazione si
applica la disciplina in vigore definita in sede di contrattazione collettiva
di comparto del personale della scuola.
Articolo 6
Centro di Ateneo
o di interateneo per la formazione degli insegnanti
-
Per i fini di cui all'articolo
5, comma 1, lettera e) della legge 28 marzo 2003, n. 53 i regolamenti didattici
di ateneo, disciplinano la istituzione e l'organizzazione di apposita struttura
di ateneo o d'interateneo denominata "Centro di Ateneo o di interateneo
per la formazione degli insegnanti", al quale vengono attribuiti i
seguenti compiti:
a)organizzare
e monitorare le attività di tutorato in modo tale che la formazione
in campo professionale sia integrata e coerente con il profilo formativo
e professionale richiesto;
b)provvedere
allo svolgimento, coordinandosi in sede territoriale con tutti gli enti
e i soggetti interessati, delle prove d'accesso nazionali, stabilite con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
ai corsi di laurea specialistica abilitante per l'insegnamento;
c)organizzare
in maniera unitaria e integrata alle lezioni teoriche i laboratori professionali,
i tirocini e le esercitazioni ad essi connesse;
d)raccordarsi
con le istituzioni di istruzione e di formazione, con gli uffici scolastici
regionali, con gli enti pubblici e privati, ivi compresi quelli del terzo
settore. con le imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza,
con le camere di commercio, industria e artigianato, da coinvolgere negli
stage e nei tirocini;
e)collaborazione
con le istituzioni di istruzione e formazione, per la formazione degli
insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e
di coordinamento dell'attività educativa, didattica e gestionale
delle istituzioni di istruzione e formazione, anche sulla base di apposite
convenzioni stipulate con gli uffici scolastici regionali, con l'Istituto
nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE),
l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI)
e con gli Istituti regionali di ricerca educativi (IRRE), ovvero su proposta
delle istituzioni di istruzione e di formazione, di associazioni professionali
e imprenditoriali, di enti locali e territoriali e di altri organismi pubblici
e privati.
-
Allo scopo di assicurare
standard qualitativamente omogenei di prestazione a livello nazionale,
con decreto ministeriale, sentito il comitato nazionale di valutazione
del sistema universitario, integrato a tali fini con esperti del settore
artistico e musicale e coreutico, sono definiti i criteri e le modalità
per il monitoraggio e la valutazione dei risultati didattici dei corsi
di cui all'articolo 3, in relazione agli obiettivi formativi individuati
dai decreti ministeriali di cui allo stesso articolo.
-
Per gli stessi fini di
cui al comma 1, le accademie di belle arti e i conservatori di musica disciplinano
con delibera del consiglio di amministrazione, adottata su proposta del
consiglio accademico, l'istituzione e l'organizzazione di apposita struttura
di coordinamento e di gestione delle attività.
-
Nel quadro delle funzioni
di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 20 luglio 1999,
n. 258, I'INDIRE, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, le
Università e gli IRRE:
a)assicura
lo sviluppo del sistema nazionale di e-learning a supporto della formazione
in servizio degli insegnanti, curando la progettazione e la realizzazione
di servizi di e-learning e di contenuti multimediali a ciò finalizzati;
b)progetta
e realizza iniziative, a livello nazionale, di formazione degli insegnanti
in servizio finalizzate alla generalizzazione e diffusione delle innovazioni
didattiche introdotte dalla legge 28 marzo 2003, n. 53 e dai relativi decreti
attuativi, anche mediante i servizi di e-learning di cui alla lettera a).
Articolo 7
Centri di eccellenza
per la formazione
-
Per i fini di cui all'articolo
5, comma 1, lettera f) della legge n. 53 del 2003, e ferme restando le
competenze delle istituzioni formative previste dall'ordinamento, i centri
di ateneo o d'interateneo di cui all'articolo 6 e le accademie di belle
arti e i conservatori di musica, sulla base dei criteri definiti con decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,,
promuovono la costituzione di Centri di eccellenza per la formazione permanente
degli insegnanti delle istituzioni di istruzione e di formazione.
-
Sulla base di specifiche
convenzioni stipulate con le Direzioni regionali del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, con l'INDIRE, l'INVALSI e con gli
IRRE, anche su proposta delle singole istituzioni di istruzione e di formazione,
compatibilmente con le risorse disponibili, le università, su proposta
dei centri di ateneo o di interateneo, di cui all'articolo 6 e delle accadente
di belle arti e i conservatori di musica, organizzano apposite attività
di formazione dei formatori e di ricerca scientifica sull'apprendimento-insegnamento
scolastico e sulla formazione permanente e.ricorrente degli insegnanti.
Articolo 8
Norme transitorie
e finali
-
Con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono disciplinati
i corsi abilitanti speciali di cui all’art. 2 del decreto-legge 7 aprile
2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n.
143.