IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, riguardante
il trattamento di missione all'estero spettante al personale dell'Amministrazione
dello Stato, e successive modificazioni;
Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1971, n. 286, secondo il quale le indennità
giornaliere spettanti per gli incarichi di missione all'estero sono stabilite
Paese per Paese, direttamente in valuta locale od in altra valuta, al netto
delle ritenute erariali, e, ove necessario, modificate dal Ministro del
Tesoro con propri decreti in rapporto alle variazioni delle condizioni
valutarie o del costo della vita di ciascun Paese, mentre gli incarichi
di missione all'estero sono conferiti entro i limiti degli stanziamenti
di bilancio;
Visti i propri decreti: 24 maggio 1990 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 1990; 29 gennaio 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1996 e 6
dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16
dicembre 1996, recanti le vigenti misure delle diarie di missione all'estero;
Ravvisata la necessità, in conseguenza delle
modifiche nel frattempo intervenute negli ordinamenti del personale dello
Stato, civile e militare, delle Università e della scuola, di rivedere
la suddivisione in gruppi mediante accorpamento dei medesimi e ridistribuzione
nei nuovi gruppi delle attuali qualifiche;
Considerata l'opportunità di stabilire le
diarie in valuta locale in ambito europeo, negli Stati in cui sussistono
condizioni di stabilità monetaria, ed in particolare in quelli aderenti
alla moneta unica europea, in vista della successiva fissazione in Euro;
Considerata inoltre la necessità di rivedere
le diarie di missione tenuto conto della nuova suddivisione in gruppi di
personale nonché, per taluni Paesi, in relazione alle mutate condizioni
del costo della vita locale e dei rapporti di cambio;
Art. 1
1. Ai fini dell'attribuzione del trattamento economico
spettante per le missioni all'estero, il personale dello Stato, compreso
quello delle Amministrazioni ad ordinamento autonomo, delle Università
e della scuola, è suddiviso nei gruppi indicati nella Tabella A
annessa al presente decreto.
2. Le diarie nette per le missioni effettuate dal
personale indicato nell'allegata Tabella A sono fissate, a decorrere dalla
data del presente decreto, nelle misure stabilite nell'allegata Tabella
B.
Art. 2
1. I decreti ministeriali 24 maggio 1990, 29 gennaio
1996 e 6 dicembre 1996 sono abrogati.
Il presente decreto sarà inviato ai competenti
organi di controllo e trasmesso per la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
TABELLA A
SUDDIVISIONE IN GRUPPI DEL PERSONALE STATALE,
CIVILE E MILITARE, DELLE UNIVERSITA' E DELLA SCUOLA
AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEL TRATTAMENTO DI
MISSIONE ALL'ESTERO
B - (Gruppo II)
- Sottosegretari di Stato;
- Personale della Magistratura ordinaria:
procuratore generale e presidente aggiunto della Corte di cassazione, presidente
del Tribunale superiore delle acque pubbliche; magistrato di Corte di cassazione
nominato alle funzioni direttive superiori;
- Magistrati del Consiglio di Stato, della Corte
dei conti, della Giustizia militare, dei Tribunali regionali amministrativi
e avvocati e procuratori dello Stato: presidente del Consiglio di Stato,
presidente della Corte dei conti, avvocato generale dello Stato, presidente
di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti; procuratore
generale della Corte dei conti; magistrato militare di Cassazione nominato
alle funzioni direttive superiori, avvocato dello Stato alla 4ª classe
di stipendio e qualifiche equiparate;
- Personale civile: ambasciatori e Ministri
plenipotenziari di 1ª classe; prefetti di 1ª classe e personale
dirigente dello Stato equiparato;
- Personale militare: tenente generale, e
gradi corrispondenti;
- Personale docente delle Università:
professori ordinari.
C - (Gruppo III)
- Personale della Magistratura ordinaria:
da magistrato di Corte di cassazione a magistrato di Tribunale dopo tre
anni dalla nomina e qualifiche equiparate;
- Magistrati del Consiglio di Stato, della Corte
dei conti, della Giustizia militare, dei Tribunali regionali amministrativi
e avvocati e procuratori dello Stato: da consigliere a referendario
del Consiglio di Stato e della Corte dei conti e qualifiche equiparate;
da magistrato militare di Cassazione a magistrato militare di Tribunale
dopo tre anni dalla nomina; da avvocato dello Stato alla 3ª classe
di stipendio ad avvocato dello Stato alla 1ª classe di stipendio e
qualifiche equiparate;
- Personale civile: da Ministro plenipotenziario
di 2ª classe a consigliere di legazione; da prefetto a vice prefetto
ispettore; dirigente dello Stato con incarico di direzione di uffici dirigenziali
generali; restante personale con qualifica dirigenziale ed equiparato;
- Personale militare: maggiore generale,
brigadiere generale, colonnello;
- Personale delle Università: professori
straordinari e professori associati confermati e non confermati; personale
con qualifica dirigenziale;
- Personale della scuola: ispettori tecnici
e capi d'istituto con qualifica dirigenziale delle scuole di ogni ordine
e grado.
D - (Gruppo IV)
- Personale della Magistratura ordinaria:
da magistrato di Tribunale a uditore giudiziario e qualifiche equiparate;
- Magistrati della giustizia militare, procuratori
dello Stato: da procuratore dello Stato alla 2ª classe di stipendio
a procuratore dello Stato alla 1ª classe di stipendio; da magistrato
di Tribunale militare a uditore giudiziario militare e qualifiche equiparate;
- Personale civile: personale dalla nona
alla settima qualifica funzionale e delle qualifiche ad esaurimento ed
equiparate;
- Personale militare: da tenente colonnello
a maresciallo capo e gradi corrispondenti;
- Personale delle Università: ricercatori
universitari confermati e non confermati; assistenti universitari r.e.,
personale del ruolo tecnico speciale e delle qualifiche funzionali dalla
nona alla settima;
- Personale della scuola: personale direttivo,
personale docente di ogni ordine e grado, personale non docente a partire
dalla settima qualifica.
E - (Gruppi da V a IX)
- Personale civile: dalla sesta alla terza
qualifica funzionale;
- Personale militare: da maresciallo ordinario
a carabiniere e gradi corrispondenti;
- Personale delle Università: personale
non docente dalla sesta alla terza qualifica funzionale;
- Personale della scuola: personale non docente
dalla sesta alla terza qualifica.
F - (Gruppi X e XI)
- Restante personale civile, militare, delle Università
e della scuola di ogni ordine e grado.
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