Decreto MURST 13 ottobre 2000

Preiscrizioni AA 2001-2002

Il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341 ed, in particolare, l’articolo 6;

VISTO il decreto 21 luglio 1997, n.245 “Regolamento recante norme in materia di accessi all’istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento”, così come modificato dal decreto 8 giugno 1999, n.235 e, in particolare gli articoli 3 e 5, comma 2;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n.264 ed, in particolare, l’articolo 3, comma 1, lettera d);

VISTA la legge 19 ottobre 1999, n.370 ed, in particolare l'articolo 6, comma 6;

VISTO il regolamento di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n.509 ed, in particolare, gli articoli 3,4,5, 6 e 13;

VISTO il D.M. 4 agosto 2000 con il quale sono state definite le classi delle lauree universitarie;

VISTI gli atti di indirizzo riguardanti l'orientamento scolastico universitario e professionale degli studenti, trasmessi in data 6 agosto 1997 dal Ministro della Pubblica Istruzione e dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

RITENUTO opportuno che si rinnovino e si sviluppino a favore degli studenti attività di orientamento per rendere matura e consapevole la scelta per gli studi universitari;

RITENUTO necessario realizzare iniziative sinergiche tra scuola e università finalizzate a favorire la continuità del percorso formativo;

ACQUISITA l’intesa del Ministero della Pubblica Istruzione in data 30 agosto 2000;

VISTO il parere della Presidenza della Conferenza dei Rettori, espresso in data 7 settembre 2000;

VISTO il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari espresso nelle adunanze del 14 e 15 settembre 2000; CONSIDERATO che la riforma universitaria in atto non consente, entro i limiti temporali previsti per le preiscrizioni universitarie, l'individuazione dei corsi di laurea che saranno istituiti presso le Università per l'anno accademico 2001/2002 sulla base dell'articolazione prevista dal citato regolamento ministeriale n.509/1999 e dal D.M. 4 agosto 2000;

RITENUTO necessario definire, conseguentemente, le modalità di effettuazione delle preiscrizioni universitarie confermandone anche per l'anno accademico 2001/2002 la gradualità e il carattere sperimentale;

RITENUTA tuttavia l'opportunità di utilizzare lo strumento delle preiscrizioni al fine di garantire una adeguata informazione agli studenti sull'assetto generale dei nuovi corsi di studio e di acquisire da parte degli stessi studenti, delle scuole e delle università indicazioni in ordine alle scelte individuate per grandi aree didattico-culturali e per sede e per sviluppare tempestivamente le attività di orientamento alla scelta universitaria nel necessario raccordo tra scuola e università;

DECRETA:

Art. 1

1. Gli studenti iscritti all'ultimo anno della scuola secondaria superiore, interessati all’accesso agli studi universitari, provvedono entro la data del 30 novembre 2000, alla preiscrizione utilizzando un apposito modulo ad accesso libero, disponibile presso il sito web del MURST ( www.murst.it), compilabile dal singolo studente presso la scuola anche avvalendosi dell’aiuto dei docenti, ovvero presso l’università o qualunque altra postazione collegata con la rete INTERNET.

2. La preiscrizione è finalizzata alla predisposizione e alla fruizione di iniziative e attività di orientamento per la scelta del corso universitario individuato nell'ambito di un'area didattico-culturale in relazione alle proprie vocazioni, alle possibilità occupazionali, nonché alla programmazione dell’offerta formativa e dei servizi destinati agli studenti.

3. Il modulo contiene: una prima parte informativa di carattere generale e la scheda di preiscrizione che lo studente può compilare inserendo: il codice fiscale e i propri dati anagrafici; la scuola di provenienza e il suo indirizzo; la o le sedi universitarie presso le quali intende effettuare la preiscrizione, fino ad un massimo di tre in ordine di priorità; l'area didattico-culturale verso la quale intende indirizzare la propria scelta; l’eventuale interesse a beneficiare della borsa di studio universitaria e degli altri interventi per il diritto allo studio, compresi gli ausili personalizzati in caso di studenti in situazione di handicap; l’autorizzazione all’utilizzo dei dati secondo la legge 31.12.1996, n. 675.

Art. 2

1. Il MURST predispone entro il 15 dicembre 2000 la banca dati contenente i moduli compilati dagli studenti e ne consente, in pari data, l'accesso telematico, alle università, ai provveditorati nel caso di studenti provenienti da scuole private e alle scuole pubbliche collegate in rete. Al fine di garantire la riservatezza dei dati, le università, i provveditorati e le scuole possono ottenere, attraverso una specifica chiave di accesso loro assegnata, una copia in via telematica dei soli moduli riguardanti gli studenti appartenenti alle proprie strutture o a quelle di riferimento. Il MURST provvede, inoltre, alla trasmissione cartacea dei moduli ai provveditorati ed alle scuole pubbliche non collegati in rete.

2. Le scuole e le università, in base ai dati acquisiti, promuovono idonee attività di orientamento tendenti a far acquisire la conoscenza degli obiettivi formativi specifici, dei contenuti e delle attività formative del corso di studi che si intende frequentare nell'ambito dell'area didattico-culturale prescelta, le opportunità di tirocini formativi, le disponibilità delle strutture didattiche e dei servizi dedicati agli studenti, nonché le possibilità di approfondimento personale e di gruppo e le connessioni con il mondo del lavoro.

3. Al fine di consentire una adeguata informazione sui requisiti e sulle procedure previste per beneficiare delle borse di studio e delle altre provvidenze, il MURST consente altresì, alle regioni e alle province autonome collegate in rete, l’accesso telematico alla banca dati relativa agli studenti interessati a beneficiare degli interventi in materia di diritto allo studio universitario. Le regioni e le province autonome possono ottenere in via telematica, attraverso una chiave di accesso loro assegnata, i moduli compilati dagli studenti con esclusivo riferimento alle sedi universitarie ricomprese nella stessa regione o provincia autonoma interessata. Il M.U.R.S.T. provvede, inoltre, alla trasmissione cartacea dei moduli alle regioni e province autonome non collegate in rete.

Art. 3

1. Al sostegno finanziario delle iniziative attuate dalle università in stretta collaborazione con le scuole si provvede nell'ambito delle disponiblità dei fondi previsti per la programmazione del sistema universitario per il triennio 2001/2003 in attuazione del D.P.R. 27 gennaio 1998, n.25, nonché con le risorse a tal fine destinate dal Ministero della Pubblica Istruzione.


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