Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 1995

Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle Amministrazioni Pubbliche

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 41, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni che dispone l'emanazione di un regolamento da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, che disciplini tra l'altro, la composizione e gli adempimenti delle commissioni esaminatrici.
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ed in particolare l'art. 18 che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare di concerto con il Ministro del Tesoro, la determinazione dei compensi dovuti al Presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici per tutti i tipi di concorso;
Considerato che in sede di individuazione dei criteri per la determinazione degli importi della misura dei compensi occorre tener conto sia della professionalità che dell'impegno richiesti per l'esame dei candidati in relazione alle qualifiche messe a concorso;
Ritenuto di dover determinare i compensi per i componenti delle commissioni esaminatrici, nonché del personale addetto alla sorveglianza, allo scopo di assicurare il regolare svolgimento dei concorsi;

DECRETA

Art. 1
A ciascun componente delle commissioni esaminatrici di concorsi indetti dalle Pubbliche Amministrazioni viene corrisposto, per ogni tipo di concorso, un compenso base differenziato come segue:

1) L. 200.000 per concorsi relativi ai profili professionali fino alla quarta qualifica funzionale o categorie equiparate;
2) L. 400.000 per concorsi relativi ai profili professionali della quinta o sesta qualifica funzionale o categorie equiparate;
3) L. 500.000 per concorsi relativi ai profili professionali della settima qualifica funzionale o categorie equiparate e superiori.

Art. 2
Salvo quanto disposto dall'art. 1, a ciascun componente le commissioni esaminatrici di concorsi viene corrisposto un compenso integrativo così determinato:

a) L. 700 per ciascun candidato esaminato per le prove selettive previste dal Capo III del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
b) L. 800 per ciascun elaborato o candidato esaminato per i concorsi di cui al punto b) dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
c) L. 1.000 per ciascun elaborato o candidato esaminato per i concorsi di cui al punto a) dell'art. 7 del decreto del Presidente della Republica 9 maggio 1994, n. 487.

I compensi di cui ai punti b) e c)sono aumentati del 20 per cento per i concorsi per titoli ed esami; nei concorsi per soli titoli, i compensi integrativi sono commisurati al 20 per cento di quelli di cui ai punti b) e c).

Art. 3
I compensi previsti dagli articoli 1 e 2 sono aumentati del 20 per cento per i Presidenti delle Commissioni esaminatrici e ridotti della stessa percentuale per i segretari delle commissioni stesse.
Ai membri aggiunti aggregati alle commissioni esaminatrici di concorsi per le sole prove orali relative a profili professionali di categoria o qualifica settima e superiori è dovuto il compenso base stabilito dal precedente art. 1, ridotto del 50 per cento ed il solo compenso integrativo per candidato esaminato nella misura fissata dall'art. 2.

Art. 4
I compensi di cui agli articoli 1 e 2 non possono eccedere, cumulativamente L. 2.000.000 per i concorsi fino alla quarta qualifica funzionale o categoria, L. 4.000.000 per i concorsi per la quinta e sesta qualifica funzionale o categoria e L. 5.000.000 per quelli ai profili professionali di categoria o qualifica settima e superiori.
I limiti massimi di cui al comma precedente sono aumentati del 20 per cento per i Presidenti nonché ridotti del 20 per cento per il segretario e per i membri aggiunti, tenuto conto, per questi ultimi, della riduzione al 50 per cento del compenso base di cui all'art. 1.

Art. 5
Nel caso di suddivisione delle commissioni esaminatrici in sottocommissioni, ai componenti di queste ultime compete il compenso base previsto dall'art. 1, ridotto del 50 per cento e il solo compenso integrativo per candidato esaminato nella misura fissata dall'art. 2.
I compensi integrativi di cui all'art. 2 sono rapportati per ogni componente e per il segretario delle singole sottocommissioni al numero dei candidati esaminati da ciascuna sottocommissione e non possono eccedere i massimali previsti dal precedente art. 4.

Art. 6
Ai componenti che si dimettono dall'incarico o sono dichiarati decaduti per comportamenti illeciti loro attribuiti i compensi base sono dovuti in misura proporzionale al numero delle sedute di commissione cui hanno partecipato.

Art. 7
Ai componenti dei comitati di vigilanza spetta un compenso di L. 50.000 per ogni giorno di presenza nelle aule dove si svolgono le prove scritte o pratiche.

Art. 8
Le Regioni e gli Enti pubblici non economici da esse dipendenti, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro Consorzi, nonché gli Enti pubblici non economici, possono stabilire nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, compensi aumentati o diminuiti del 20 per cento rispetto a quelli stabiliti dal presente decreto.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


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