D. P. R. 23 agosto 1988 n. 395

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1988-1990.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

-Visto l'art. 87 della Costituzione;

-Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

-Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 aprile 1988 (registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1988, registro n. 73, atti di Governo, foglio n. 31) con il quale all'on. Paolo Cirino Pomicino, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico della funzione pubblica;

-Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 aprile 1988 (registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1988, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 230) con il quale il Ministro per la funzione pubblica è stato delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

-Visti gli articoli 1 e 26 della legge 29 marzo 1983, n. 93, che disciplinano l'ambito di applicazione della legge stessa ed individuano, con alcune eccezioni per particolari categorie di personale, le pubbliche amministrazioni ed il relativo personale cui si applica la legge medesima;

-Visto l'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, che, al fine di pervenire alla omogeneizzazione delle posizioni giuridiche dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, prevede che siano disciplinate mediante accordo unico, valido per tutti i comparti di contrattazione collettiva, specifiche materie concordate tra le parti;

-Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, concernente la determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 5 della legge 29 marzo 1983, n. 93;

-Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-87;

-Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988);

-Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1988, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 12 e dell'ottavo comma dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, con la quale respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che hanno dichiarato di non partecipare alle trattative, è stata autorizzata, previa verifica delle compatibilità finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo intercompartimentale raggiunta in data 29 luglio 1988 fra la delegazione di parte pubblica, composta come previsto dallo stesso art. 12, e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CONFSAL e CILDI; accordo sottoscritto successivamente in data 3 agosto 1988 da CISNAL, CISAL, CONFEDIR, CISAS ed USPPI partecipanti alle trattative ed al quale hanno aderito successivamente le seguenti confederazioni sindacali non partecipanti alle trattative: CONFAIL E CONFILL in data 4 agosto 1988;

-Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1988, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 12 e dell'ultimo comma dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ai fini del recepimento e dell'emanazione con decreto del Presidente della Repubblica delle norme risultanti dalla disciplina dell'accordo intercompartimentale per il triennio 1988-1990, di cui al citato art. 12;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;

Emana il seguente decreto:

1. Campo di applicazione e durata. -

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto, che recepisce l'accordo intercompartimentale per il triennio 1988-90 di cui in premessa, si applicano a tutti i comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 5 della legge 29 marzo 1983, n. 93 (2), ed al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 (4).

2. Le disposizioni del presente decreto si riferiscono al periodo 1 gennaio 1988-31 dicembre 1990.

2. Formazione del personale. -

1. Per il migliore assolvimento delle finalità istituzionali, per far fronte a processi di riordinamento e di ristrutturazione organizzativa ed al fine di favorire nuovi modelli di inquadramento professionale derivanti dagli accordi sindacali di comparto, le amministrazioni promuovono forme permanenti di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione, la riqualificazione, la riconversione e la specializzazione del personale, garantendo in ogni caso le pari opportunità.

2. Il Ministro per la funzione pubblica, sentito un apposito comitato tecnico-scientifico, da nominarsi con provvedimento dello stesso Ministro entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, emana direttive sulla base delle quali le amministrazioni promuovono e favoriscono, anche in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, con le università, con enti pubblici di ricerca e con centri o scuole di formazione specializzati, le attività dirette a migliorare ed aggiornare la preparazione professionale dei dipendenti, formulando, prima dell'inizio di ogni anno, sentite le federazioni di comparto o di categoria aderenti alle confederazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, il programma dei corsi. Detti programmi devono essere finalizzati anche alla valorizzazione delle professionalità emergenti per i connessi riflessi sui profili professionali, specie per quanto attiene all'informatica, alle relazioni sindacali ed alle relazioni con l'utenza.

3. Le direttive di cui al comma 2 costituiscono linee di indirizzo per le regioni a statuto ordinario e per le autonomie territoriali in relazione alle specifiche esigenze operative connesse con il loro particolare ordinamento.

4. Alle iniziative di cui al comma 2 possono partecipare i dipendenti di più amministrazioni, le quali provvederanno a definire il concorso alle relative spese in misura proporzionale ai rispettivi dipendenti partecipanti al corso, con le modalità che seguono:

a) la partecipazione a ciascun corso è comunque subordinata alla valutazione delle esigenze di servizio dei vari uffici, anche in relazione alle innovazioni tecnico-amministrative introdotte o da introdurre nell'amministrazione;

b) a parità di condizioni, di norma sono ammessi a frequentare i corsi i dipendenti che non abbiano mai frequentato altri corsi per la stessa materia.

5. Il personale che, in base ai programmi di cui ai commi 1, 2 e 4, è tenuto a partecipare ai corsi di aggiornamento, qualificazione, riqualificazione, riconversione e specializzazione cui l'amministrazione lo iscrive, è considerato in servizio a tutti gli effetti; i relativi oneri sono a carico delle amministrazioni di appartenenza. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, competono, ricorrendone i presupposti, il trattamento di missione ed il rimborso spese di viaggio.

6. Le attività di aggiornamento, qualificazione, riqualificazione, riconversione e specializzazione si concludono con l'accertamento dell'avvenuto conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo dipendente e costituiranno ad ogni effetto titolo di servizio, da valutare secondo le norme degli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza.

7. In sede di contrattazione di comparto e decentrata potranno essere definite, ove necessario, ulteriori modalità applicative e/o particolari per la partecipazione e la frequenza ai corsi di cui al presente articolo ed ulteriori discipline per rispondere alle esigenze specifiche dei singoli comparti.

3. Diritto allo studio. -

1. Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali.

2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico.

3. Nella concessione dei permessi di cui ai commi 1 e 2 vanno osservate, garantendo in ogni caso le pari opportunità, le seguenti modalità:

a) i dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire, nell'anno solare, della riduzione dell'orario di lavoro, nei limiti di cui al comma 1, non dovranno superare il tre per cento del totale delle unità in servizio all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore;

b) a parità di condizioni sono ammessi a frequentare le attività didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso;

c) il permesso per il conseguimento dei titoli di studio o di attestati professionali di cui al comma 2 può essere concesso anche in aggiunta a quello necessario per le attività formative programmate dall'amministrazione.

4. Il personale interessato ai corsi di cui ai commi 1, 2 e 3 ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.

5. Il conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo dipendente, documentato dal titolo di studio o da attestati professionali conseguiti, costituirà titolo di servizio da valutare secondo le norme degli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza.

6. Il personale interessato alle attività didattiche di cui al comma 2 è tenuto a presentare alla propria amministrazione idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali.

7. In sede di contrattazione di comparto e decentrata potranno

essere definite, ove necessario, ulteriori modalità applicative e/o particolari per la partecipazione e la frequenza ai corsi di cui al presente articolo ed ulteriori discipline per rispondere alle esigenze specifiche dei singoli comparti.

4. Congedo ordinario. -

1. Fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalle vigenti disposizioni, il congedo ordinario è stabilito per ciascun anno solare in trenta o ventisei giorni lavorativi a seconda che l'orario settimanale di servizio si articoli, rispettivamente, in sei o cinque giorni lavorativi, fermo restando quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937 (5), e successive modificazioni. Il congedo ordinario durante l'anno di assunzione compete in proporzione al servizio prestato; le stesse misure si applicano anche durante l'anno di cessazione dal servizio in proporzione al servizio da prestare in tale anno.

2. Il congedo ordinario deve essere fruito, su richiesta del dipendente e previa autorizzazione del capo dell'ufficio, compatibilmente alle esigenze di servizio, irrinunciabilmente nel corso di ciascun anno solare anche in più periodi, uno dei quali non inferiore a quindici giorni.

3. Qualora il godimento del congedo ordinario sia rinviato o interrotto per eccezionali e motivate esigenze di servizio, il dipendente ha diritto di fruirlo entro il primo semestre dell'anno successivo.

4. La fruizione del congedo ordinario può essere rinviata anche nel secondo semestre dell'anno successivo qualora sussistano motivi non riferibili alla volontà del dipendente ma imputabili a cause di forza maggiore che non abbiano consentito il godimento delle ferie nei termini indicati nei commi 2 e 3.

5. Il diritto al congedo ordinario non è riducibile in ragione di assenza per infermità, anche se tale assenza si sia protratta per l'intero anno solare. In quest'ultima ipotesi l'indicazione del periodo durante il quale è possibile godere del congedo ordinario spetta all'amministrazione in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio.

6. Le infermità insorte durante la fruizione del congedo ordinario ne interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero o di malattie ed infortuni, adeguatamente e debitamente documentati e che l'amministrazione sia stata posta in condizione di accertare.

7. Al dipendente in congedo ordinario richiamato in servizio, per eccezionali e motivate esigenze, competono, previa esibizione di idonea documentazione, il rimborso delle spese personali di viaggio sostenute e l'indennità di missione per la durata del viaggio.

8. La ricorrenza del Santo Patrono, se ricadente in giornata

lavorativa, è considerata come congedo ordinario oltre il limite di cui al comma 1.

9. Relativamente al comparto scuola di cui all'art. 8, D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, le modalità di fruizione del congedo ordinario saranno definite in sede di contrattazione di comparto, tenendo conto delle peculiari esigenze organizzative di tale comparto.

5. Trattamento di missione. -

1. A decorrere dal 1 gennaio 1989, per incarichi di missione di durata superiore a dodici ore al personale compete il rimborso della spesa documentata, mediante fattura o ricevuta fiscale, per il pernottamento in albergo della categoria consentita e per uno o due pasti giornalieri, nel limite di lire trentamila per il primo pasto e di complessive sessantamila per i due pasti. Per incarichi di durata non inferiore ad otto ore compete il rimborso di un solo pasto (5/a).

2. Oltre a quanto previsto dal comma 1 compete un importo pari al trenta per cento delle vigenti misure delle indennità orarie e/o giornaliere. Non è ammessa in ogni caso opzione per l'indennità di trasferta in misure, orarie o giornaliere, intere (5/b).

3. Per incarichi di durata inferiore ad otto ore, l'indennità di trasferta continua a corrispondersi secondo misure e modalità in atto previste o che saranno definite nei singoli accordi di comparto.

4. Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico-alberghiera, di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, sempreché risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località.

5. I limiti di spesa per i pasti di cui al comma 1, sono rivalutati annualmente, a decorrere dal 1 gennaio 1990, in relazione ad aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

6. Il personale delle diverse qualifiche, inviato in missione al seguito e per collaborare con dipendenti di qualifica più elevata o facente parte di delegazione ufficiale dell'amministrazione, può essere autorizzato, con provvedimento motivato, a fruire dei rimborsi e delle agevolazioni previste per il dipendente in missione di grado più elevato.

7. Per prestazioni rese da particolari categorie di dipendenti in particolarissime situazioni operative di lavoro, negli accordi di comparto potranno essere previste, fermi restando gli importi di cui ai commi 1 e 2, condizioni diverse per la corresponsione del trattamento di missione (5/b).

8. Al personale inviato in missione fuori sede le amministrazioni devono anticipare, a richiesta dell'interessato, una somma pari al settantacinque per cento del trattamento complessivo spettante per la missione.

9. Sono fatte salve, in quanto compatibili con il presente decreto, le norme previste negli ordinamenti degli enti ed amministrazioni rientranti nell'ambito di applicazione della legge 29 marzo 1983, n. 93.

6. Copertura assicurativa. -

1. Per il tempo strettamente necessario alle prestazioni di servizio rese dal personale con l'uso del mezzo di trasporto proprio, autorizzato nel rispetto della vigente normativa, negli accordi di comparto saranno previste norme relative alla copertura assicurativa per i soli rischi aggiuntivi rispetto all'assicurazione obbligatoria.

7. Indennità integrativa speciale nella 13 mensilità. -

1. A decorrere dall'anno 1990 l'indennità integrativa speciale mensile corrisposta al personale in servizio, in aggiunta alla tredicesima mensilità, è incrementata di un importo lordo pari a L. 48.400.

2. Il beneficio derivante dall'applicazione del comma 1 è proporzionalmente ridotto nei casi in cui la tredicesima mensilità non competa in misura intera.

8. Maggiore rappresentatività. -

1. Ai fini dell'applicazione della legge 29 marzo 1983, n. 93, a partire dalle trattative successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, costituiscono criteri di riferimento da utilizzare da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica per la determinazione della maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali i seguenti elementi:

a) la consistenza associativa rilevata in base alle deleghe conferite alle singole amministrazioni dai dipendenti per la ritenuta del contributo sindacale, accertate mediante comunicazione delle stesse amministrazioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed alle organizzazioni sindacali a cui le deleghe si riferiscono prima dell'avvio delle trattative di cui all'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93 (5/c) e dei comparti di contrattazione collettiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 (5/d);

b) l'adesione ricevuta in occasione di elezione di membri sindacali in organismi amministrativi previsti dalle leggi vigenti, costituiti negli ambiti dei diversi comparti, di altre consultazioni elettorali per la costituzione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, ovvero per la nomina di soggetti cui ai diversi livelli, anche decentrati, venga conferito potere rappresentativo e negoziale per gli accordi previsti dall'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93 (5/c);

c) diffusione e consistenza delle strutture organizzative ,negli ambiti categoriali e territoriali di ciascun comparto di contrattazione valutate sulla base dell'applicazione dei criteri indicati nella lettera a).

2. Qualora sorgano divergenze tra i dati di cui al comma 1, rilevati dalle amministrazioni e quelli forniti dalle organizzazioni sindacali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica sottoporrà il caso alla valutazione dell'Osservatorio del pubblico impiego di cui agli articoli 11 e 12 della legge 22 agosto 1985, n. 444 (5/e).

9. Aspettative e permessi sindacali. -

1. In sede di accordi di comparto, ove già non previsto dalle vigenti disposizioni legislative, saranno definiti i criteri, le modalità ed i limiti della disciplina e della ripartizione del numero globale dei permessi e delle aspettative sindacali tra le varie organizzazioni in relazione ed in rapporto alla rappresentatività delle medesime accertata ai sensi dell'art. 8.

2. Alla ripartizione delle aspettative sindacali per ciascun comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 5 della legge 29 marzo 1983, n. 93 (5/c), ed al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 (5/d), provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni e le organizzazioni sindacali interessate e d'intesa con l'ANCI per quanto riguarda il personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale e dai comuni, con l'UPI per quanto riguarda il personale dipendente dalle province, con l'UNCEM per quanto riguarda il personale dipendente dalle comunità montane e con la Conferenza dei presidenti delle regioni per quanto riguarda il personale dipendente dalle regioni. Alla ripartizione dei permessi sindacali provvedono le singole amministrazioni.

3. Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione dei permessi e delle aspettative sindacali, fermo restando il numero complessivo degli stessi, saranno comunicate rispettivamente alle amministrazioni interessate ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per i consequenziali adempimenti (6).

10. Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali. -

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque prima dell'inizio delle trattative per i rinnovi degli accordi di comparto, fermo restando l'obbligo di adozione di codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero da allegare agli stessi, le delegazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 (5/d), provvederanno a concordare norme dirette a garantire la continuità delle prestazioni indispensabili, in relazione alla essenzialità dei servizi, per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati. Le suddette norme faranno parte integrante degli accordi di comparto e dei rispettivi decreti del Presidente della Repubblica di recepimento.

2. Le confederazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto si impegnano a definire e presentare, prima dell'inizio delle trattative di comparto, codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero unificati per ciascun comparto.

3. La violazione delle norme di cui al comma 1 e dei codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero costituisce causa di sospensione dell'organizzazione responsabile dalla titolarità dell'azione contrattuale.

11. Assemblee del personale. -

1. Fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalle vigenti disposizioni, il personale ha diritto di partecipare alle assemblee sindacali per dieci ore annue pro-capite senza decurtazione della retribuzione.

2. Le assemblee, che possono riguardare la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette, singolarmente o congiuntamente, dagli organismi rappresentativi dei dipendenti dell'unità amministrativa di cui all'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93 (6/a). L'ordine del giorno deve riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro.

3. La convocazione, la sede e l'orario delle assemblee e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono comunicate all'amministrazione con preavviso scritto da

effettuarsi di norma almeno tre giorni prima.

4. La rilevazione dei partecipanti è effettuata a cura dei responsabili delle singole unità amministrative.

5. Le modalità necessarie per assicurare durante lo svolgimento delle assemblee il funzionamento dei servizi essenziali sono stabilite dall'amministrazione, di intesa con i promotori dell'assemblea.

12. Determinazione delle dotazioni organiche territoriali di ufficio. -

1. I carichi funzionali di lavoro previsti dall'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13 (7), sono definiti, entro il 30 giugno 1989, dalle singole amministrazioni pubbliche, d'intesa con le organizzazioni sindacali. Il Ministro per la funzione pubblica, sentito il Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 26, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (8), emanerà atti di indirizzo in ordine alle metodologie che saranno acquisite attraverso l'attuazione di progetti strumentali e/o pilota realizzati ai sensi degli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13 (7), e dal predetto art. 26, nonché alle metodologie acquisite a seguito di sperimentazioni operate da altri organismi.

2. Ai fini dell'utilizzo ottimale delle risorse umane, attraverso i predetti carichi funzionali di lavoro, le amministrazioni determinano, con i provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti, le dotazioni organiche del personale. Le amministrazioni pubbliche con articolazioni periferiche sono tenute a determinare anche le dotazioni organiche territoriali di ufficio.

3. I risultati della determinazione dei predetti carichi funzionali sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

13. Norme di indirizzo per le regioni a statuto ordinario e per le autonomie territoriali. -

1. Le disposizioni di cui all'art. 12, ferme restando le intese intervenute negli accordi di comparto, costituiscono linee di indirizzo per le regioni a statuto ordinario e per le autonomie territoriali in relazione alle specifiche esigenze operative connesse con il loro particolare ordinamento.

14. Verifiche. -

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e le organizzazioni sindacali entro il mese di marzo 1990 procedono alla verifica dei risultati cui sono pervenute le singole amministrazioni pubbliche in ordine alla rilevazione dei carichi funzionali di cui all'art. 12.

15. Produttività. -

1. I singoli accordi di comparto per il triennio 1988-90, nel definire la struttura retributiva, devono privilegiare la quota di salario collegata ad indici significativi di produttività diretti ad incrementare l'efficienza dell'azione amministrativa e l'efficacia dei risultati in termini di servizi resi alla collettività.

2. Ai fini di cui al comma 1, il fondo di incentivazione di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13 (7), sarà incrementato di una quota significativa da utilizzare secondo i seguenti criteri:

a) partecipazione a progetti di incremento della produttività di specifici servizi, secondo obiettivi quantificabili e periodici tempi di verifica, tenendo conto della qualità dei servizi prodotti e della professionalità del personale utilizzato;

b) verifica motivata del conseguimento degli obiettivi dati; c) erogazione degli incentivi in tempi certi e successivi a quelli di verifica dei risultati.

16. Parità uomo-donna. -

1. In sede di contrattazione di comparto saranno definiti misure e meccanismi atti a consentire una reale parità uomo-donna nell'ambito del pubblico impiego.

17. Area medica. -

1. Ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 (9), in sede di contrattazione dell'area negoziale medica si procederà all'interpretazione ed alla integrazione di quanto contenuto negli accordi intercompartimentali, in rapporto alle particolarità professionali dei medici e dei veterinari.

18. Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche. -

1. In sede di contrattazione di comparto saranno definite modalità di intervento atte a favorire la riabilitazione ed il recupero di pubblici dipendenti portatori di handicaps o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcoolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica.

19. Norma di rinvio. -

1. Restano confermate le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13 (10), non espressamente modificate o sostituite dal presente decreto.

20. Copertura finanziaria. -

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno 1990 valutato in lire 91 miliardi per le amministrazioni di cui agli articoli 2, 5, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 (11), si provvede mediante riduzione di pari importo, per l'anno medesimo, dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 1, comma 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (12) (legge finanziaria 1988).

2. Al corrispondente onere per gli enti di cui agli articoli 3, 4, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 (11), complessivamente valutato per il 1990 in lire 83 miliardi, provvedono gli enti interessati, all'uopo parzialmente utilizzando o le disponibilità dei propri bilanci provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attività svolte dai medesimi.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

21. Entrata in vigore. -

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Allegato A

Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero CGIL, CISL, UIL

Le Confederazioni CGIL, CISL, UIL, nella convinzione che l'esercizio del diritto di sciopero deve garantire il massimo consenso dei lavoratori e degli utenti, attenuando per quanto possibile i disagi alla collettività ed in coerenza con i principi che hanno ispirato le Confederazioni stesse nella stipula dell'accordo intercompartimentale, assumono, in allegato all'accordo stesso, il presente codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nell'ambito dell'impiego pubblico ai sensi della legge n. 93 del 1983.

Esso costituisce disciplina generale per tutti i comparti della P.A. ed è integrato dai codici di autoregolamentazione dei singoli comparti.

Nella convinzione che l'esercizio del diritto di sciopero deve garantire il massimo consenso dei lavoratori e degli utenti attenuando per quanto possibile i disagi alla collettività, le Confederazioni CGIL - CISL - UIL ritengono tale codice coerente agli obiettivi indicati nell'accordo intercompartimentale.

Il presente codice riguarda il complesso di azioni sindacali relative agli accordi intercompartimentali collegate alle politiche di riforma, rivendicative e contrattuali per l'insieme del settore pubblico, e non si applica - oltre che nei casi in cui fossero in gioco i valori fondamentali delle libertà civili e sindacali, della democrazia e della pace - nelle vertenze di carattere generale che interessano la generalità del mondo del lavoro.

La titolarità a dichiarare, sospendere e revocare gli scioperi è riservata, per le materie di cui al comma precedente, alle Confederazioni nazionali CGIL, CISL, UIL, e per problemi riguardanti i relativi ambiti territoriali, alle rispettive strutture regionali e locali.

Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità e di calamità naturali.

Il primo sciopero non può superare la durata di un'intera giornata di lavoro, quelli successivi al primo per la stessa vertenza non possono superare le due giornate di lavoro in unica soluzione.

L'effettuazione di ogni forma di lotta avrà riguardo alla sicurezza degli utenti, dei lavoratori e degli impianti.

Si rinvia ai codici di autoregolamentazione dei singoli comparti per quanto attiene:

- i periodi di esclusione degli scioperi;

- l'individuazione dei gradi di essenzialità dei servizi e i relativi termini di preavviso;

- le modalità di svolgimento al fine di garantire la continuità delle prestazioni indispensabili.

Ogni comportamento difforme costituisce violazione ai rispettivi statuti di organizzazione ed è, come tale, soggetto alle relative sanzioni.

Allegato B

Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero C.I.D.A.

La C.I.D.A., premesso che un codice di autoregolamentazione ha valore nel contesto di un protocollo teso a migliorare le relazioni tra le parti agenti, che si impegnano reciprocamente, al fine di garantire, nel rispetto dei diritti costituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi, prevedendo una disciplina procedurale per ogni genere di vertenza, ritiene che nel settore pubblico un siffatto protocollo debba contenere sia impegni delle organizzazioni sindacali e sia impegni della parte pubblica, nonché norme pattizie e clausole di garanzia.

Pertanto, poiché al momento, la parte pubblica non ha fatto conoscere i suoi impegni, per cui non è possibile la compilazione di un protocollo per la regolamentazione dello sciopero in modo uniforme per i vari comparti della Pubblica Amministrazione, per ognuno dei quali, occorrerà stilare un protocollo particolare, si indicano i principi ispiratori cui la C.I.D.A. farà riferimento nel pubblico impiego nei singoli protocolli settoriali o in un protocollo generale che li comprenderà tutti:

1 - Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione, saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali e di particolare gravità o calamità naturale tale da richiedere l'impegno civico di tutti i cittadini.

2 - La titolarità a dichiarare, sospendere o revocare lo sciopero è riservata alle strutture nazionali di categoria, d'intesa con la Federazione, per gli scioperi nazionali; alle strutture regionali di categoria, d'intesa con le strutture regionali o nazionali della Federazione, per gli scioperi regionali; alle strutture provinciali di categoria, d'intesa con le strutture provinciali o nazionali della Federazione, per gli scioperi provinciali. Per gli scioperi aziendali le decisioni vanno prese dalle Associazioni sindacali esistenti nell'azienda, sentite le strutture federali.

3 - Il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare le 24 ore. Quelli successivi saranno definiti comparto per comparto. I preavvisi relativi sono fissati in un minimo di 15 giorni.

4 - Gli scioperi di durata inferiore alla giornata, interessanti una singola categoria, si svolgono in un periodo di ore continuative, per contenere al massimo i disagi dell'utenza.

5 - Nella fase di rottura delle trattative o nel periodo di preavviso, il Sindacato è disponibile a iniziative di mediazione del Governo o degli altri organi pubblici.

6 - L'attuazione di ogni forma di lotta avrà riguardo della sicurezza dell'utente, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi.

7 - L'adozione di tali regole si riferisce al complesso delle azioni sindacali collegate alle politiche di riforma, rivendicative e contrattuali, mentre il Sindacato si riserva la più ampia libertà di iniziativa quando fossero in gioco i valori fondamentali delle libertà civili e sindacali,

della democrazia e della pace.

8 - I presenti principi, con ulteriori specificazioni tecniche elaborate dalle singole categorie, saranno, ,come detto, informatori del codice di autoregolamentazione che sarà adottato nei singoli comparti.

Resta inteso che la presente ipotesi si riferisce esclusivamente ai rapporti di lavoro di cui agli accordi intercompartimentali previsti dalla legge n. 93/83 e non è da intendersi estensibile ad altri settori (pubblici o privati) non coinvolti nell'attuale trattativa.

Allegato C

Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero C.I.S.N.A.L.

La C.I.S.N.A.L. ritiene necessario che nel campo dei servizi pubblici essenziali siano espressamente formulate regole di comportamento intese a razionalizzare l'esercizio del diritto di sciopero, al fine di evitare che auto tutela collettiva degli interessi di lavoro possano discendere ingiustificati disagi e danni agli utenti ed ai cittadini in generale; regole tali da assicurare, comunque, la continuità delle prestazioni indispensabili in relazione ai servizi essenziali al fine di garantire il rispetto dei valori e dei diritti tutelati dalla Costituzione.

Con il presente codice di autoregolamentazione la C.I.S.N.A.L. precisa che la necessità delineata nel precedente paragrafo inerisce essenzialmente all'esercizio del diritto di sciopero nei servizi riguardanti:

- il funzionamento di tutte quelle prestazioni indispensabili ai servizi ritenuti essenziali nell'ambito del settore pubblico;

- il funzionamento degli ospedali ed ambulatori pubblici e delle strutture sanitarie e di ricovero private convenzionate;

- le attività pubbliche antincendio e, in generale, di protezione civile, sia di vigilanza preventiva, sia di intervento;

- la raccolta e lo smaltimento di rifiuti solidi;

- la manutenzione ed esercizio di acquedotti e distribuzioni di acqua potabile;

- il trasporto ferroviario, aereo, marittimo, di navigazione interna, urbano ed interurbano, pubblico o in regime di concessione nonché i relativi servizi ausiliari;

- il funzionamento dei fari e dei segnalamenti costieri;

- la manutenzione ed esercizio di impianti pubblici per la produzione e distribuzione di energia elettrica e nucleare e per la produzione e distribuzione di gas per uso domestico;

- l'esercizio delle reti postali, telegrafiche, telefoniche e radio telefoniche pubbliche;

- i trasporti funebri e l'inumazione dei cadaveri;

- il funzionamento dei servizi veterinari diretti alla profilassi delle malattie infettive e diffuse, nonché agli interventi contro le epidemie e le epizoozie.

La C.I.S.N.A.L. si impegna a provvedere affinché il diritto di sciopero dei dipendenti addetti ai servizi pubblici essenziali che formano oggetto dell'elencazione di cui al precedente secondo paragrafo sia esercitato in base ai principi ed alle modalità indicate di seguito:

- l'esercizio del diritto di sciopero non deve compromettere la sicurezza della popolazione, dei materiali e degli impianti nonché, nei casi in cui le circostanze possano ricorrere, la salute e la incolumità delle persone;

- l'effettuazione dello sciopero sarà preceduta da preavviso non inferiore a quindici giorni e sarà notificata all'Amministrazione, Ente o Azienda interessati con l'indicazione delle motivazioni dello sciopero nonché della durata e delle modalità dello stesso;

- non saranno attuate forme di sciopero consistenti nell'astensione dal lavoro frazionata nel tempo (sciopero a singhiozzo) o nello spazio (sciopero a scacchiera) e forme di lotta costituite dalla permanenza nel posto di lavoro senza che ad essa segua l'adempimento normale e corretto della prestazione;

- non saranno effettuati scioperi nei sette giorni precedenti e successivi alle festività di Capodanno, Pasqua, Ferragosto e Natale, nel corso delle campagne elettorali, in coincidenza di calamità pubbliche. In tali periodi i termini di cui ai paragrafi precedenti restano sospesi.

La C.I.S.N.A.L., pur in presenza del codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero, al fine sempre di salvaguardare i diritti costituzionali dei lavoratori e gli interessi dell'intera comunità, si impegna ad esperire, prima dell'esercizio dello sciopero proclamato secondo le modalità esposte, tentativi di conciliazione per il componimento delle divergenze che hanno dato luogo alla vertenza.

Allegato D

Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero C.I.S.A.L.

La C.I.S.A.L. premesso che ha partecipato, come agente contrattuale primario, alle trattative sia a livello tecnico che politico con la delegazione della Pubblica Amministrazione per la stipula degli accordi sindacali intercompartimentali previsti dall'art. 12 della Legge Quadro sul Pubblico Impiego n. 93 del 29 marzo 1983 da valere per i periodi dal 1985 al 1987 e dal 1988 al 1990;

preso atto di quanto emerso negli incontri di trattativa di cui sopra circa i rapporti tra le parti stipulanti l'accordo e circa il codice di autodisciplina del diritto di sciopero;

si impegna con manifestazione autonoma di volontà perché il diritto di sciopero nel settore pubblico impiego regolato dalla Legge n. 93/83 venga esercitato nel rispetto dei principi e delle modalità di seguito indicate:

1) la titolarità del diritto di proclamare, sospendere o revocare azioni di sciopero per l'intero settore del Pubblico Impiego e riservata alla Segreteria Generale della C.I.S.A.L.;

2) la titolarità del diritto di proclamare, sospendere o revocare azioni di sciopero nei comparti è riservata: per gli scioperi nazionali alla Segreteria Nazionale della Federazione o del Sindacato di comparto.

Per gli scioperi regionali o provinciali rispettivamente alla Segreteria Regionale o Provinciale della Federazione o del Sindacato di comparto d'intesa con la Segreteria Nazionale;

3) la proclamazione dello sciopero deve essere notificata con un preavviso di 15 giorni alla controparte e deve contenere la motivazione, la data, l'ora di inizio e la durata dello sciopero;

4) lo sciopero non può essere effettuato nei sette giorni precedenti o successivi alle festività di Capodanno, Pasqua, Ferragosto e Natale;

5) lo sciopero non può coincidere con lo svolgimento delle operazioni elettorali, politiche ed amministrative nazionali e per l'elezione del Parlamento europeo, nonché con avvenimenti di carattere eccezionale dovuti a calamità naturali, e deve, comunque, garantire la continuità delle prestazioni indispensabili che dovranno essere individuate a livello di comparto;

6) non sono ammessi scioperi a carattere intermittente nel tempo, nella stessa giornata di lavoro. La presenza del lavoratore in sciopero sul posto di lavoro è consentita, salve in ogni caso le sue responsabilità personali per la sicurezza degli impianti e delle strutture;

7) l'assemblea permanente al di fuori ovvero oltre le ore previste dalle singole norme è considerata ad ogni effetto azione di sciopero per chi vi partecipa;

8) lo sciopero non può avere per il lavoratore altre conseguenze che la trattenuta sulla retribuzione pari alle ore o giornate di effettiva astensione dal lavoro.

Allegato E

Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero CONF.S.A.L.

La CONF.S.A.L. nell'approvare il seguente codice di autoregolamentazione dello sciopero - come diritto irrinunciabile sancito dalla Carta costituzionale inteso quale mezzo per tutelare gli interessi legittimi dei lavoratori - afferma in linea di principio che al senso di responsabilità delle organizzazioni dei lavoratori deve corrispondere un atteggiamento adeguato delle controparti che deve sostanziarsi nel rispetto integrale degli accordi in tutti i loro aspetti, al di fuori di ogni forma di rinvio o di lentezza che pregiudichi la realizzazione degli obiettivi e delle finalità di esse.

L'autoregolamentazione va intesa non come rinuncia e limitazione del diritto di sciopero costituzionalmente garantito ma come insieme di comportamenti che assicurino i diritti fondamentali dell'utenza e del Paese.

La CONF.S.A.L. nel rendere pubblico il codice di autoregolamentazione che sarà adottato dalle Federazioni e dai sindacati aderenti rileva che, persistendo l'attuale situazione di mancata attuazione delle norme costituzionali (artt. 39 e 40 della Costituzione) si è di fronte ad una regolamentazione giurisprudenziale di fatto e ad una discrezionalità della pubblica Amministrazione che non possono avere quei caratteri di obiettività, univocità e di validità generale necessari allo sviluppo dell'azione sindacale.

Il codice di autoregolamentazione è così articolato:

1) la proclamazione dello sciopero, così come la sospensione e la revoca, è demandata alle Federazioni Nazionali di categoria, d'intesa con la Confederazione, se trattasi di sciopero a carattere nazionale, ed ai corrispondenti organismi regionali o provinciali se trattasi di sciopero a carattere territoriale;

2) la proclamazione dello sciopero sarà preceduta da un preavviso di almeno 15 giorni e sarà notificata alle Amministrazioni ed agli Enti interessati a comporre la vertenza;

3) gli scioperi dichiarati o in corso di attuazione saranno sospesi in casi di emergenza, quali calamità naturali o altri eventi eccezionali;

4) le modalità di svolgimento dello sciopero saranno fissate di volta in volta ed in relazione alle specifiche caratteristiche dei vari comparti garantendo, nei servizi pubblici essenziali, le prestazioni indispensabili all'utenza nonché la sicurezza dei lavoratori e degli impianti;

5) dei contenuti e delle ragioni della lotta sarà data tempestiva comunicazione all'utenza e all'opinione pubblica attraverso i normali canali dell'informazione.

Le regole di comportamento sopra riportate si riferiscono alle azioni sindacali collegate alle iniziative di riforma, ai contratti ed alle altre rivendicazioni. La CONF.S.A.L. intende conservare la più ampia facoltà di iniziativa quando si profili un effettivo pericolo per le istituzioni democratiche e siano in gioco i valori fondamentali delle libertà civili e sindacali.

Allegato F

Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero C.O.N.F.E.D.I.R.

La C.O.N.F.E.D.I.R. ribadisce la sua convinzione circa la obiettiva difficoltà di disciplinare validamente l'esercizio del diritto di sciopero attraverso la sola forma dell'autoregolamentazione, che dovrebbe, invece, svolgere una funzione integratrice della legge. L'esigenza del ricorso alla legge scaturisce, peraltro, direttamente dagli artt. 39 e 40 della Carta costituzionale, rimasti finora in gran parte disattesi.

La C.O.N.F.E.D.I.R. prende atto che il Governo non ha provveduto finora a regolamentare l'esercizio del diritto di sciopero, né attraverso i necessari accordi con le OO.SS. né mediante lo strumento legislativo.

Nonostante tali carenze, questa Confederazione ritiene opportuno, da parte sua, stabilire alcuni principi che siano alla base della autoregolamentazione.

Posto che il diritto di sciopero è sancito dalla Costituzione a tutela dei lavoratori, vanno disciplinate le forme del suo esercizio, al fine di limitare gli eccessi che provocano gravi scompensi nei servizi pubblici essenziali. A tal fine il Governo dovrà innanzitutto stabilire con esattezza, di concerto con le OO.SS., il termine di «essenzialità», con riferimento alle esigenze primarie della collettività nazionale.

E' inoltre indispensabile che le norme di autoregolamentazione siano condivise da tutte le OO.SS. rappresentative delle categorie di un determinato settore e si rende, quindi, necessario che il Governo fissi le linee generali che consentano di realizzare un'intesa preliminare tra le stesse su basi uniformi.

Alla luce dell'attuale situazione, pur rilevando la grave carenza del Governo in materia, le singole Federazioni aderenti alla C.O.N.F.E.D.I.R. si impegnano di aderire ai seguenti criteri di autoregolamentazione del diritto di sciopero:

- gli organi competenti saranno preavvisati delle azioni di sciopero con almeno 15 giorni di anticipo;

- per le varie categorie addette a servizi pubblici definiti «essenziali» saranno stabiliti i contingenti di lavoratori, per ogni attività interessata, che potranno essere esonerati dallo sciopero al fine di garantire la continuità dei servizi stessi;

- sarà prevista la sospensione delle azioni di sciopero in casi di emergenza, come calamità naturali o altri eventi eccezionali, ed inoltre, per alcuni servizi, in particolari periodi dell'anno (come festività, ferie estive, ecc.);

- in generale lo sciopero non deve essere strumentalizzato ai fini politici; tuttavia, poiché è nell'interesse dei lavoratori la difesa dell'ordinamento democratico, è ammissibile il ricorso allo sciopero come forma di aggregazione e di reazione di gruppo organizzato, in casi di particolare gravità, in cui si profili un effettivo pericolo per istituzioni democratiche.

La presente riguarda la C.O.N.F.E.D.I.R. nella sua organizzazione, confederale ed associativa (I, II, III grado).

Allegato G

Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero C.I.S.A.S.

La C.I.S.A.S. - Confederazione italiana addetta ai servizi maggiormente rappresentativa su base nazionale e quindi anche nel pubblico impiego di cui alla legge n. 93/83, consapevole del momento che attraversa la società e nello stesso tempo della necessità di ribadire l'inviolabilità dell'esercizio del diritto di sciopero, tenendo conto dei gravi disagi derivanti per la collettività dalla sospensione dei servizi pubblici fondamentali ed essenziali, presenta i seguenti criteri, cui la Confederazione si atterrà nella effettuazione di scioperi che da essa potranno essere proclamati nel pubblico impiego:

1) La C.I.S.A.S., in caso di conflitto sindacale si ritiene libera di proclamare lo sciopero o altre forme di lotta sindacale, con un preavviso non inferiore a quindici giorni ai sensi dell'art. 11 della legge-quadro sul pubblico impiego n. 93/83.

2) Lo sciopero, di qualsiasi comparto, viene proclamato dalle strutture confederali della C.I.S.A.S., dei rispettivi livelli territoriali.

3) Per l'effettuazione dello sciopero sono costituiti comitati di sciopero organizzati dalla organizzazione sindacale, perché siano garantiti i servizi essenziali e quelli di emergenza. Tali comitati provvedono alla organizzazione ed alla regolamentazione pratica dello sciopero e costituiscono punto di riferimento per le informazioni intercorrenti tra le parti e con i lavoratori durante lo svolgimento dello sciopero.

4) La C.I.S.A.S. rifiuta la strumentalizzazione politico-partitica dello sciopero e ribadisce la propria autonoma determinazione di politica sindacale.

5) La C.I.S.A.S. dichiara che i sopra riportati principi saranno osservati dai propri associati e dalle proprie strutture (territoriali e funzionali) in ogni comparto del pubblico impiego.

6) La C.I.S.A.S. dichiara per ogni singolo comparto del pubblico impiego di cui alla legge numero 93/83 provvederà, inoltre, ad individuare ed elencare i servizi pubblici essenziali da garantire.

7) La C.I.S.A.S. si ritiene svincolata dal presente codice, fatte salve le norme di cui ai punti 1) e 3), per azioni di sciopero avverso il mancato rispetto di scadenze di legge, regolamentari o contrattuali ed in caso di comportamenti discriminatori nei confronti di qualcuna delle OO.SS. firmatarie del Protocollo d'Intesa 25.7.86.

Allegato H

Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero U.S.P.P.I.

Articolo 1

La Confederazione Unione Sindacati Professionisti Pubblico-Privato Impiego - U.S.P.P.I. - con sede sociale in Roma, via Gramsci, 34, giusta l'art. 15 dello statuto depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, si impegna ad adottare il seguente codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero.

Articolo 2

L'invito all'astensione dal lavoro (sciopero) da parte della Confederazione U.S.P.P.I. sarà determinato esclusivamente da rivendicazioni di carattere giuridico-normativo-economico e dalle esigenze di tutelare gli interessi etico-morali, professionali singoli e collettivi degli iscritti e la salute dei lavoratori e di migliorarne le condizioni ambientali di lavoro.

Articolo 3

L'invito di cui all'art. 2 sarà preceduto da formale comunicazione inviata all'amministrazione da cui dipendono i lavoratori interessati allo sciopero, nonché alle autorità interessate, per i conflitti di lavoro che coinvolgano una o più amministrazioni o aziende, almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento dello sciopero.

Indetta comunicazione saranno esposti i motivi dell'astensione dal lavoro e la durata della stessa.

Le modalità di svolgimento dello sciopero assicureranno la continuità delle prestazioni indispensabili. Saranno conseguentemente assicurati durante il periodo di sciopero i servizi essenziali per garantire lo svolgimento delle attività indispensabili di pronto intervento per la sicurezza degli impianti e degli utenti del servizio, nonché per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.

Articolo 4

Qualora le circostanze di tempo e di luogo lo richiedano o si tratti di periodi in cui le esigenze di ordine pubblico consiglino di evitare turbative alla collettività (calamità naturali, epidemie, elezioni, ecc.), nonché nei periodi di festività nazionali (Natale, Capodanno, Pasqua, ecc.), la Confederazione Sindacale U.S.P.P.I. si impegna a sospendere e a non effettuare scioperi da parte degli iscritti.

Articolo 5

Modalità più specifiche di svolgimento dello sciopero, nonché le procedure da esperire nei conflitti di lavoro saranno indicate nei codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero che saranno allegati agli accordi per i singoli comparti del pubblico impiego.

Allegato I

Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero C.I.L.D.I.

La Confederazione C.I.L.D.I. nella convinzione che l'esercizio del diritto di sciopero deve garantire il massimo consenso dei lavoratori e degli utenti, attenuando per quanto possibile i disagi alla collettività e in coerenza con i principi che hanno ispirato la Confederazione stessa nella stipula dell'accordo intercompartimentale, assume in allegato all'accordo stesso, il presente codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nell'ambito dell'impiego pubblico ai sensi della legge n. 93 del 1983.

Esso costituisce disciplina generale per tutti i comparti della pubblica amministrazione ed è integrato dai codici di autoregolamentazione dei singoli comparti.

Nella convinzione che l'esercizio del diritto di sciopero deve garantire il massimo consenso dei lavoratori e degli utenti attenuando per quanto possibile i disagi alla collettività, la Confederazione C.I.L.D.I. ritiene tale codice coerente agli obiettivi indicati nell'accordo intercompartimentale.

Il presente codice riguarda il complesso di azioni sindacali relative agli accordi intercompartimentali collegate alle politiche di riforma, rivendicative e contrattuali per l'insieme del settore pubblico, e non si applica - oltre che nei casi in cui fossero in gioco i valori fondamentali delle libertà civili e sindacali, della democrazia e della pace - nelle vertenze di carattere generale che interessano le generalità del mondo del lavoro.

La titolarità a dichiarare, sospendere o revocare gli scioperi è riservata, per le materie di cui al comma precedente, alla Confederazione nazionale C.I.L.D.I., per problemi riguardanti i relativi ambiti territoriali, alle rispettive strutture regionali e locali.

Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali.

Il primo sciopero non può superare la durata di un'intera giornata di lavoro; quelli successivi al primo per la stessa vertenza non possono superare le due giornate di lavoro in unica soluzione.

L'effettuazione di ogni forma di lotta avrà riguardo alla sicurezza degli utenti, dei lavoratori e degli impianti.

Si rinvia ai codici di autoregolamentazione dei singoli comparti per quanto attiene:

- i periodi di esclusione degli scioperi;

- l'individuazione dei gradi di essenzialità dei servizi e i relativi termini di preavviso;

- le modalità di svolgimento al fine di garantire la continuità delle prestazioni indispensabili.

Ogni comportamento difforme costituisce violazione ai rispettivi statuti di organizzazione ed è, come tale, soggetto alle relative sanzioni.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 settembre 1988, n. 212, S.O.

(2) Riportata al n. A/XXXIV.

(3) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

(4) Riportato al n. A/XLIII.

(5) Riportata al n. A/XXVI.

(5/a) Il D.M. 17 aprile 1991 (Gazz. Uff. 6 agosto 1991, n. 183) ha elevato i limiti di spesa a lire 34.300 per un pasto e a lire 68.500 per due pasti. Il D.M. 10 aprile 1992 (Gazz. Uff. 13 maggio 1992, n. 110) ha ulteriormente elevato i suddetti importi a lire 37.000 per un pasto e a lire 73.800 per due pasti. Successivamente, il D.M. 12 marzo 1993 (Gazz. Uff. 31 maggio 1993, n. 125) ha elevato gli importi a L. 38.700 per un pasto e a L. 77.200 per due pasti. A decorrere dal 1 gennaio 1994, il D.M. 10 marzo 1994 (Gazz. Uff. 7 aprile 1994, n. 80) ha elevato detti importi, rispettivamente, a lire 40.500 e a lire 80.700. A decorrere dal 1 gennaio 1995 il D.M. 15 febbraio 1995 (Gazz. Uff. 18 marzo 1995, n. 65) ha elevato detti importi, rispettivamente, a lire 42.000 e a lire 83.600.

(5/b) Vedi, anche, l'art. 22, D.P.R. 4 agosto 1990, n. 335.

(5/c) Riportata al n. A/XXXIV.

(5/d) Riportato al n. A/XLIII.

(5/e) Riportata alla voce Occupazione (Incremento della).

(6) L'art. 6, D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770, riportato al n. A/LXXVIII, ha disposto la cessazione dell'efficacia dell'art. 9 del presente decreto a decorrere dalla data dell'entrata in vigore dello stesso D.P.C.M. 770 del 1994.

(6/a) Riportata al n. A/XXXIV.

(7) Riportato al n. A/XLI.

(8) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(9) Riportato al n. A/XLIII.

(10) Riportato al n. A/XLI.

(11) Riportato al n. A/XLIII.

(12) Riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.


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