ROMA - Dubbi di
costituzionalità sulla legge Brunetta che regola le malattie dei
dipendenti pubblici perché ci sarebbe disparità con i lavoratori privati.
Il giudice del Tribunale del lavoro di Livorno Jacqueline Monica Magi ha
sollevato l’incostituzionalità della legge Brunetta che
prevede per i dipendenti pubblici una decurtazione dello stipendio per i
primi dieci giorni di malattia. Il giudice Magi ha firmato un’ordinanza
che rimette quindi la norma al giudizio della Corte Costituzionale,
accogliendo così l’eccezione sollevata da 50 tra docenti e personale Ata
della provincia di Livorno, che si erano rivolti al
Tribunale.
L’ordinanza è del 5 agosto scorso, ma è stata resa nota
da Unicobas della Toscana, che tramite l’avvocato Claudio Altini assiste i
ricorrenti. Per il giudice Magi la norma presenta profili di
incostituzionalità con riferimento agli articoli 3, 32, 36 e 38 della
Costituzione. In particolare, riguardo all’articolo 3, nell’ordinanza di
rileva «un’illegittima disparità di trattamento nel rapporto di lavoro dei
lavoratori del settore pubblico rispetto a quelli del settore
privato».
Sul diritto alla salute di
cui all’articolo 32, la norma voluta dal ministro Brunetta «crea di fatto
un abbassamento della tutela della salute del lavoratore -scrive ancora il
giudice del Tribunale del lavoro di Livorno- che, spinto dalle necessità
economiche, viene di fatto indotto a lavorare aggravando il proprio stato
di malattia, creando così un vulnus a se stesso e al Paese».
Con
riferimento all’articolo 36 in sostanza con la decurtazione dello
stipendio, «dati gli stipendi che percepiscono ad oggi i lavoratori del
comparto pubblico, il guadagno diventa tale da non garantire al lavoratore
una vita dignitosa» infine, con riferimento all’articolo 38, «privare
durante la malattia un lavoratore di parte dello stipendio e della
retribuzione globale di fatto -scrive il giudice Magi- integra esattamente
quel far venire meno i mezzi di mantenimento e assistenza al cittadino in
quel momento inabile al lavoro».
Il ministero
replica: norma prevista anche in altri contratti. «Con riferimento alla
notizia sull’ordinanza del Tribunale di Livorno che rimette al giudizio
della Corte Costituzionale la normativa Brunetta sulle assenze per
malattia, senza voler entrare nel merito della questione si precisa che
l’articolo 71 della legge 133 del 2008 non prevede alcuna riduzione dello
stipendio in caso di malattia fino a 10 giorni ma solo la decurtazione del
trattamento accessorio, cioè di quello legato alla effettiva prestazione o
alla produttività dei dipendenti pubblici». Lo afferma una nota del
dipartimento della Funzione pubblica, sottolineando che «tale disposizione
è prevista, per una durata diversa, anche all’interno di alcuni contratti
collettivi nazionali di lavoro».