IL MESSAGGERO

Giudice del lavoro contesta legge Brunetta
su malattie: disparità tra pubblico e privato


Renato Brunetta

ROMA - Dubbi di costituzionalità sulla legge Brunetta che regola le malattie dei dipendenti pubblici perché ci sarebbe disparità con i lavoratori privati. Il giudice del Tribunale del lavoro di Livorno Jacqueline Monica Magi ha sollevato l’incostituzionalità della legge Brunetta che prevede per i dipendenti pubblici una decurtazione dello stipendio per i primi dieci giorni di malattia. Il giudice Magi ha firmato un’ordinanza che rimette quindi la norma al giudizio della Corte Costituzionale, accogliendo così l’eccezione sollevata da 50 tra docenti e personale Ata della provincia di Livorno, che si erano rivolti al Tribunale.

L’ordinanza è del 5 agosto scorso, ma è stata resa nota da Unicobas della Toscana, che tramite l’avvocato Claudio Altini assiste i ricorrenti. Per il giudice Magi la norma presenta profili di incostituzionalità con riferimento agli articoli 3, 32, 36 e 38 della Costituzione. In particolare, riguardo all’articolo 3, nell’ordinanza di rileva «un’illegittima disparità di trattamento nel rapporto di lavoro dei lavoratori del settore pubblico rispetto a quelli del settore privato».

Sul diritto alla salute di cui all’articolo 32, la norma voluta dal ministro Brunetta «crea di fatto un abbassamento della tutela della salute del lavoratore -scrive ancora il giudice del Tribunale del lavoro di Livorno- che, spinto dalle necessità economiche, viene di fatto indotto a lavorare aggravando il proprio stato di malattia, creando così un vulnus a se stesso e al Paese».

Con riferimento all’articolo 36 in sostanza con la decurtazione dello stipendio, «dati gli stipendi che percepiscono ad oggi i lavoratori del comparto pubblico, il guadagno diventa tale da non garantire al lavoratore una vita dignitosa» infine, con riferimento all’articolo 38, «privare durante la malattia un lavoratore di parte dello stipendio e della retribuzione globale di fatto -scrive il giudice Magi- integra esattamente quel far venire meno i mezzi di mantenimento e assistenza al cittadino in quel momento inabile al lavoro».

Il ministero replica: norma prevista anche in altri contratti. «Con riferimento alla notizia sull’ordinanza del Tribunale di Livorno che rimette al giudizio della Corte Costituzionale la normativa Brunetta sulle assenze per malattia, senza voler entrare nel merito della questione si precisa che l’articolo 71 della legge 133 del 2008 non prevede alcuna riduzione dello stipendio in caso di malattia fino a 10 giorni ma solo la decurtazione del trattamento accessorio, cioè di quello legato alla effettiva prestazione o alla produttività dei dipendenti pubblici». Lo afferma una nota del dipartimento della Funzione pubblica, sottolineando che «tale disposizione è prevista, per una durata diversa, anche all’interno di alcuni contratti collettivi nazionali di lavoro».