Intesa MPI - OO.SS. ai sensi dell'art.5 del CCNL Scuola
(23 febbraio 2000)

Trasferimento del personale ATA dagli Enti Locali allo Stato

Il Ministero della Pubblica Istruzione e i Sindacati nazionali della scuola, CGIL, CISL, UIL e SNALS, a seguito del trasferimento del personale ATA, dagli Enti Locali allo Stato, effettuato ai sensi dell’art.8 della legge 3/5/1999, n. 124, per garantire, a livello nazionale, uniformità della gestione effettuata e di assicurare omogeneità ai servizi scolastici, sia a quelli trasferiti che a quelli misti, parte dei quali rimane di competenza degli Enti Locali, convengono sulle seguenti modalità di applicazione delle disposizioni già impartite in materia dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Le parti firmatarie della presente intesa verificheranno, a livello centrale e periferico, l’applicazione delle procedure concordate. Tali procedure saranno tradotte in analoghe intese a livello provinciale ai sensi dell’art. 5 del CCNL della Scuola.

1) APPLICAZIONE DEL CCNL-COMPARTO SCUOLA AL PERSONALE TRASFERITO

Al personale ATA trasferito dagli Enti Locali allo Stato a far data dal 1-1-2000 si applicano le disposizioni normative e contrattuali di natura giuridica ed economica riferite al CCNL-della Scuola e al CCNI.

2) FUNZIONI MISTE CONVENZIONI CON GLI EE.LL. PER LA RELATIVA GESTIONE

Lo svolgimento dei servizi già di competenza degli Enti Locali, non trasferiti allo Stato, deve essere attuato in regime di convenzione dalle scuole, nel rispetto delle disponibilità finanziarie, in coerenza alla quantità e agli standard precedentemente garantiti dagli Enti.

Limitatamente all’anno scolastico 1999/2000, nelle scuole interessate, le cosiddette "funzioni miste" - necessarie a garantire la qualità complessiva dei servizi che permangono di competenza degli Enti locali ( ad esempio assistenza scolastica in genere: pre/post - scuola, assistenza sugli scuola-bus, servizi di mensa, ivi compreso lo "scodellamento" ecc. ) - potranno essere svolte, quali attività aggiuntive, in via prioritaria, dal personale ATA., già dipendente degli Enti locali.

Al fine di salvaguardare comunque la continuità dei citati servizi, le predette attività potranno essere assunte nel P.O.F. dell’istituzione scolastica previa delibera del Consiglio di circolo o d’istituto sulla base della convenzione stipulata con il competente Ente Locale.

Ai fini in parola, come peraltro già previsto nelle apposite istruzioni ministeriali, i Provveditori agli studi cureranno ogni opportuna forma di coordinamento per la definizione di convenzioni fra gli Enti locali interessati e le singole scuole, fornendo possibili schemi di convenzione in cui siano indicate:

Le funzioni miste in argomento, attivate di norma a seguito di convenzione, vanno prioritariamente attribuite al personale che ne faccia richiesta. Tuttavia, al fine di assicurare la continuità dei servizi per l’anno scolastico in corso, l’espletamento delle predette attività potrà essere assicurato da altri operatori disponibili, anche se diversi da quelli che già svolgevano le citate funzioni miste nella medesima scuola.

Per le modalità di attribuzione dell’incarico riguardante le funzioni miste nonché per la relative retribuzioni minime costituiranno utile riferimento il contratto nazionale ed il contratto integrativo della Scuola.

3) COPERTURA DEI POSTI VACANTI E SOSTITUZIONE DEL PERSONALE ASSENTE

Le parti convengono che per garantire il servizio ATA nelle istituzioni scolastiche cui precedentemente provvedevano gli enti locali, le nomine , da parte dei Provveditori agli studi , verranno conferite, rispetto ai vari profili professionali, nel numero previsto dall’organico determinato dall’Ente locale o, rispetto al numero massimo di operatori a qualunque titolo fornito dall’Ente nel periodo 25/5- 31/12/1999, anche con prestazioni di lavoro straordinario.

Preso atto delle diramate istruzioni che autorizzano l’immediata sostituzione dell’unico operatore che si assenti temporaneamente dal servizio anche per un periodo inferiore ai 30 giorni, le parti convengono che esse si debbano riferire a ciascun turno di servizio. Inoltre, limitatamente ai plessi scolastici delle scuole Elementari e Materne, ove sia strettamente necessario - a seguito di particolari e motivate esigenze di servizio - potranno essere conferite, in via eccezionale e transitoria supplenze brevi di personale ausiliario, per periodo di assenze inferiori a 30 giorni, solo dopo che si sia verificata l’impossibilità di coprire le predette assenze. A tale riguardo vanno espletate le procedure previste dall’art. 6 del C.C.N.L. 26\5\1999.

Restano ferme le intese già sottoscritte a livello provinciale e le convenzioni già stipulate se di miglior favore.
In sede di intese a livello provinciale con le organizzazioni sindacali ai sensi del CCNL della Scuola verrà posta ogni cura per il coinvolgimento delle rappresentanze locali dell’ANCI e dell’UPI.


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