Al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per sapere – premesso che

in seguito all’O.M. 92/07 emanata dal MIUR si prevede negli istituti di istruzione superiore la possibilità di sospendere il giudizio finale di ammissione alla classe successiva per gli alunni che non abbiano raggiunto la sufficienza in tutte le materie;

la sospensione del giudizio ha termine dopo l’espletamento delle operazioni di verifica finali e la riunione del Consiglio di classe che delibera collegialmente l’ammissione o non ammissione alla classe successiva;

tali mansioni si devono espletare necessariamente durante i mesi di Luglio, Agosto o inizio Settembre, a seconda delle delibere dei Collegi dei docenti dei diversi istituti;

secondo l’art. 8 c. 6 dell’O.M. del 5 Novembre 2007 n. 92 “la competenza alla verifica degli esiti nonché all’integrazione dello scrutinio finale spetta al consiglio di classe nella medesima composizione di quello che ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale”;

come giustamente ribadisce il Ministero mediante la nota prot. 7783 del 10 Luglio 2008 va garantita la stessa composizione del consiglio di classe per tutelare la continuità didattica, trattandosi di integrazione di un’attività collegiale precedentemente avviata;

qualora un membro del consiglio di classe che ha sospeso il giudizio sia un docente con contratto a tempo determinato annuale, l’espletamento delle suddette mansioni potrebbe doversi effettuare quando il suo contratto di lavoro è ormai scaduto e qualora il contratto del docente in questione sia fino al termine delle attività didattiche (cioè il 30 Giugno) tale eventualità si verifica ineluttabilmente;

secondo la nota prot. AOODGPER n. 16487 del 10 Ottobre 2008 “l’adempimento in questione (individuazione e somministrazione della prova, correzione della stessa e integrazione dello scrutinio finale) costituisce obbligo di servizio per i docenti interessati (lavoratori con contratto scaduto), si conferma che le attività su riferite rientrano tra quelle afferenti all’anno scolastico per cui è valido il contratto dal punto di vista contrattuale il rapporto deve configurarsi quale proroga del precedente contratto, nei casi in cui il personale interessato sia titolare di contratto di durata annuale, mentre, nei casi di contratto fino al termine delle attività didattiche, va inteso come “ripristino” dello stesso contratto per i giorni necessari all’espletamento delle operazioni di cui sopra”

in base all’interpretazione data all’O.M. 92/07 il Ministero si rende responsabile di aver prodotto una contraddizione insanabile richiamando all’obbligo di servizio lavoratori non più in servizio perché licenziati contro ogni logica dalla medesima istituzione che alla prova dei fatti necessita ancora del loro operato;

è evidente l’ulteriore insanabile contraddizione prodotta dal Ministero che individua come attività didattica riferibile all’anno scolastico per il quale è stato stipulato il contratto di lavoro, una mansione che necessariamente deve svolgersi dopo il 30 Giugno, data da lei stessa individuata nei contratti di lavoro come termine delle attività didattiche;

considerate la necessità prioritaria e l’importanza indiscutibile di garantire agli studenti di essere assistiti e giudicati dai docenti che in fase di programmazione iniziale hanno individuato quegli obiettivi minimi di apprendimento per verificare i quali si è proceduto alla sospensione del giudizio;

se il Ministro intenda sanare le contraddizioni prodotte estendendo i contratti di lavoro a tempo determinato per il personale docente delle scuole superiori al temine effettivo delle attività didattiche, qualunque esso sia, in base alle delibere dei collegi docenti dei singoli istituti, comprendendo quindi, senza soluzione di continuità, anche i giorni necessari all'adempimento delle mansioni di verifica degli esiti e di integrazione dello scrutinio di fine anno ove si sia deliberata la sospensione del giudizio.