Intesa del 28 agosto 2000

tra il Ministero della Pubblica Istruzione e le OO.SS. CGIL, CISL, UIL, SNALS firmatarie del C.C.N.L. 26/5/1999 e del C.C.N.I. 31/8/1999 del Comparto Scuola

Funzioni strumentali al Piano dell'Offerta Formativa

Le parti firmatarie del Contratto Collettivo Integrativo del comparto Scuola citate in epigrafe, riunite per procedere alla formulazione del Piano di ripartizione delle risorse residue relative alle funzioni strumentali al Piano dell'Offerta Formativa per l'anno scolastico 2000/2001, a norma dell'art. 37 del citato C.C.N.I.;
Considerato che le risorse finanziarie stanziate dal C.C.N.L. (234mld. lordi Stato) consentono di assegnare alle istituzioni scolastiche 58.296 funzioni strumentali;
Considerato, altresì, che in base ai parametri del dimensionamento previsti dal Contratto ed effettivamente accertati sarebbero da attribuire alle scuole 42.108 funzioni strumentali, nel cui numero "è compresa la funzione di collaboratore vicario del capo d'istituto" e che, in attesa della risoluzione della problematica connessa a tale figura alla luce delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 59/1998, è ritenuto opportuno l'accantonamento delle risorse economiche corrispondenti a 10.760 funzioni (una per ognuna delle istituzioni scolastiche complessivamente risultanti dal completamento del dimensionamento) e che pertanto vengono assegnate alle scuole, in questa fase 31.348 funzioni obiettivo (All. 1);
Dovendosi procedere, a completamento delle prescrizioni contrattuali, all'assegnazione delle funzioni strumentali residue, sulla base dei criteri già adottati per l'anno scolastico 1999/2000 con l'Intesa sottoscritta in data 28 ottobre 1999, che, per la parte non modificata, si intende integralmente richiamata;

CONVENGONO
quanto segue:


1. N. 7.720 funzioni strumentali (All. 2) sono assegnate alle scuole con l'applicazione integrale dei criteri di ridistribuzione previsti dall'art. 37, comma 2 citato.
2. Alle scuole italiane e ai corsi all'estero sono assegnate risorse per il conferimento di n. 60 funzioni, che vengono distribuite con la procedura prevista dal citato art. 37, comma 2.
3. Un'ulteriore funzione è assegnata alle istituzioni scolastiche caratterizzate da particolari specificità (n. 173 funzioni) (All. 2).
4. Le 8.235 funzioni residue (All. 3) sono assegnate alle scuole di ogni ordine e grado e distribuite a ciascuna provincia sulla base dei parametri costituiti dal numero delle istituzioni scolastiche stesse, così come risultanti dal completamento del dimensionamento, e degli alunni ad esse iscritti, come espresso nell'apposito allegato.
Le funzioni assegnate, ivi comprese quelle non utilizzate dalle scuole assegnatarie in base ai parametri del dimensionamento richiamati in premessa sono distribuite, entro il 30 settembre c.a., dal Provveditore stesso, d'intesa con le OO.SS. provinciali firmatarie. Nel medesimo piano provinciale di ripartizione confluiscono le funzioni-obiettivo risultate non utilizzate del Piano di ripartizione provinciale dell'anno scolastico 1999/2000.
5. Gli allegati 1, 2 e 3 fanno parte integrante della presente Intesa.

Letto, approvato e sottoscritto in Roma, 28 agosto 2000


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