INTESA tra IL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE e LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, sottoscritto il 26 maggio 1999


Roma, lì 12 febbraio 2001

Il presente accordo è finalizzato alla ripartizione, per l’anno scolastico 2000/2001, in ambito provinciale e a livello di scuola, delle funzioni aggiuntive previste per la valorizzazione della professionalità del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

LE PARTI

premesso

- che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con direttiva impartita all’ARAN, ha previsto che la stessa Agenzia debba procedere alla formulazione dei criteri per la contrattazione integrativa necessaria per la gestione dei fondi contemplati dall’articolo 50 della vigente legge finanziaria, nonché di quelli derivanti dal recupero dei trasferimenti delle risorse dagli enti locali al Ministero della pubblica istruzione, previsti dall’atto di indirizzo;

- di dover procedere, con la massima urgenza, all’attribuzione a tutte le istituzioni scolastiche e alla generalità del personale ivi compreso quello transitato dagli enti locali per effetto dell’articolo 8 della legge 124/99, delle funzioni aggiuntive in misura corrispondente alle entità già assegnate, a livello provinciale, nell’anno scolastico 1999/2000;

CONCORDANO

sulla necessità che il provvedimento di ripartizione delle funzioni aggiuntive per l’anno scolastico 2000/2001 recepisca le seguenti modalità e criteri.

  1. Per l’anno scolastico 2000/2001 il Ministero della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali nazionali, determina il numero delle funzioni aggiuntive da distribuire ad ogni provincia in misura analoga a quella dell’anno scolastico precedente.
  2. Tale ripartizione deve essere effettuata tra tutte le istituzioni scolastiche ed a favore, quindi, della generalità del personale, ivi compreso quello trasferito dagli enti locali allo Stato ai sensi dell’articolo 8 della legge 3 maggio 1999 n. 124.
  3. La ripartizione delle funzioni aggiuntive di cui al comma 2 è operata ai sensi dell’articolo 50, comma 3 del CCNI..
  4. Le risorse residuali all’assegnazione di cui al punto 3 saranno distribuite secondo i criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa provinciale.
  5. Ai fini della formulazione delle graduatorie di istituto il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche dal personale transitato dagli enti locali è equiparato a quello contemplato dall’allegato "7" del CCNI del 31/8/1999. Analoga equiparazione è effettuata per il suddetto personale per tutti i titoli previsti dallo stesso allegato.
  6. Limitatamente all’anno scolastico 2000/2001, qualora sulla stessa funzione aggiuntiva si siano avvicendati più soggetti, in sede di contrattazione integrativa di scuola saranno individuate le modalità per la retribuzione proporzionale della stessa funzione aggiuntiva. in coerenza con quanto previsto dall’interpretazione autentica del contratto integrativo nazionale del 6 settembre 2000.

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