Legge n. 126 del 11 maggio 2004
(Gazzetta.Ufficiale Serie Generale n.113 del 15/5/2004)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, recante interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
1. Il decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, recante interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 11 maggio 2004

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Mazzella, Ministro per la Funzione Pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli

Testo coordinato del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66


Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono riportate con caratteri corsivi.

Art. 1
1. Al comma 57 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "sentenza definitiva di proscioglimento" sono inserite le seguenti: "perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero con decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, anche se pronunciati dopo la cessazione del servizio, e, comunque, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge";
b) le parole: "oltre i limiti di età previsti dalla legge" sono sostituite dalle seguenti: "anche oltre i limiti di età previsti dalla legge, comprese eventuali proroghe";
c) dopo le parole: "sospensione ingiustamente subita" sono inserite le seguenti: "e del periodo di servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza, cumulati tra loro.";
d) le parole: "secondo modalità stabilite con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono soppresse;
e) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Alle sentenze di proscioglimento di cui al presente comma sono equiparati i provvedimenti dopo una sentenza di assoluzione del dipendente imputato perché il fatto non sussiste o perché non lo ha commesso, o se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato. Ove la sentenza irrevocabile di proscioglimento sia stata emanata anteriormente ai cinque anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il pubblico dipendente può chiedere il riconoscimento del migliore trattamento pensionistico derivante dalla ricostruzione della carriera con il computo del periodo di sospensione dal servizio o dalla funzione o del periodo non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza.".

2. Dopo il comma 57 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è inserito il seguente:

"57/bis. Ove il procedimento penale di cui al comma 57, ricorrendo ogni altra condizione ivi indicata, si sia concluso con proscioglimento, diverso da decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, anche pronunciati dopo la cessazione dal servizio, l'Amministrazione di appartenenza ha facoltà, a domanda dell'interessato, di prolungare e ripristinare il rapporto di impiego per un periodo di durata pari a quella sospensione e del servizio non prestato, secondo le modalità indicate nel comma 57, purché non risultino elementi di responsabilità disciplinare o contabile all'esito di specifica valutazione che le Amministrazioni competenti compiono entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza di riammissione in servizio.".
3. Gli effetti delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dal 1° gennaio 2004. Sono fatti salvi gli effetti delle domande presentate prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Art. 2
1. Le domande di cui all'articolo 3, commi 57 e 57/bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono presentate, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'Amministrazione di appartenenza. L'Amministrazione provvede entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 57 del citato articolo 3, ovvero dalla definizione del procedimento di cui al comma 57/bis del medesimo articolo.
2. Fatte salve le competenze delle regioni, le modalità per il ripristino del rapporto di lavoro per il personale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono disciplinate ai sensi del comma 3, dell'articolo 2 dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto dei princìpi del presente decreto.
3. In caso di ripristino del rapporto di impiego dei magistrati ordinari, disposto dal Consiglio Superiore della Magistratura, ai sensi del comma 57/bis dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, previo l'accertamento ivi previsto, al magistrato riammesso in servizio è conferita, se possibile e comunque nell'ambito dei posti disponibili, una funzione dello stesso livello di quella da ultimo esercitata. In caso di ripristino del rapporto di impiego ai sensi del comma 57 dello stesso articolo 3 della legge n. 350 del 2003, al magistrato riammesso in servizio che, al momento dell'anticipato collocamento in quiescenza, aveva maturato nell'ultima funzione esercitata un'anzianità non inferiore a dodici anni è attribuita dal Consiglio Superiore della Magistratura, anche in soprannumero, una funzione di livello immediatamente superiore a tale ultima funzione, previa valutazione, da parte dello stesso Consiglio, dell'anzianità in ruolo al momento della cessazione del servizio e delle attitudini desunte dalle funzioni da ultimo esercitate; non possono, tuttavia, essere attribuite in soprannumero funzioni di livello superiore a presidente aggiunto o procuratore generale aggiunto della Corte di Cassazione, nonché funzioni apicali di uffici giudiziari di qualsiasi livello; al magistrato riammesso in servizio ai sensi del comma 57 dell'articolo 3 della legge n. 350 del 2003 che, al momento dell'anticipato collocamento in quiescenza, aveva maturato nell'ultima funzione esercitata un'anzianità inferiore a dodici anni è conferita, anche in soprannumero, una funzione dello stesso livello di tale ultima funzione. Il Consiglio Superiore della Magistratura dispone, altresì, la continuazione del servizio per il periodo corrispondente alla sospensione ingiustamente subita e per il periodo di attività non presentata in dipendenza della cessazione anticipata del rapporto di impiego, ai sensi dei commi 57 e 57/bis del citato articolo 3; in ogni caso di riammissione in servizio o di ripresa del servizio dopo la sospensione, ai sensi dei predetti commi, al magistrato è attribuita la posizione in ruolo che avrebbe avuto, ove il servizio non avesse subito interruzione, nel rispetto della normativa alla progressione in carriera. Le norme del presente comma si applicano ai magistrati militari, nel rispetto dei principi posti e ferme restando le competenze stabilite dal relativo ordinamento.
4. Per il personale militare e delle forze di polizia, per il personale di cui all'articolo 7, primo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché per quello del settore operativo e acronavigante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco addetto all'attività di soccorso, in caso di ripristino del rapporto di impiego ai sensi del comma 57/bis dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al dipendente riammesso in servizio, se possibile e comunque nell'ambito dei posti disponibili, sono attribuiti il grado o la qualifica posseduti al momento dell'anticipato collocamento in quiescenza e gli è conferita una funzione corrispondente ai predetti grado o qualifica. In caso di ripristino del rapporto di impiego ai sensi del comma 57 dello stesso articolo 3 della legge n. 350 del 2003, i predetti gradi, qualifica e funzione sono attribuiti anche in soprannumero, escluso comunque il conferimento plurimo delle funzioni apicali individuate da ciascuna Amministrazione in conformità ai rispettivi ordinamenti, e con riassorbimento all'atto della cessazione del servizio per qualsiasi causa. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché per il personale del settore operativo e acronavigante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco addetto all'attività di soccorso, il servizio non può in ogni caso protrarsi oltre gli otto anni eccedenti il limite di età previsto dai rispettivi ordinamenti per il collocamento in quiescenza d'ufficio e per il personale delle Forze armate e di polizia ad ordinamento militare il servizio non può protrarsi oltre il limite di età per il collocamento in congedo assoluto. In caso di prolungamento, di ripristino del rapporto di impiego e di riammissione in servizio del personale delle Forze armate e di polizia, da considerare in soprannumero riassorbibile all'atto della cessazione dal servizio dello stesso per qualsiasi causa, si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di reclutamento, stato giuridico ed avanzamento; non si dà luogo a valutazione ai fini dell'avanzamento al grado o qualifica superiore per gli anni di prolungamento o di ripristino del rapporto di impiego oltre il limite di età previsto per il ruolo e il grado o qualifica di appartenenza e, fino al definitivo collocamento a riposo, cessano di avere efficacia le promozioni conferite in conseguenza del collocamento in congedo o in quiescenza e sono sospesi il relativo trattamento economico e il decorso dell'ausiliaria.
5. In caso di ripristino del rapporto di impiego di personale diverso da quello di cui ai commi 2, 3 e 4, ai sensi del comma 57/bis dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al dipendente riammesso in servizio è attribuita la qualifica posseduta al momento dell'anticipato collocamento in quiescenza e gli è conferita, se possibile e comunque nell'ambito dei posti disponibili, una funzione corrispondente alla predetta qualifica. In caso di ripristino del rapporto di impiego ai sensi del comma 57 dello stesso articolo 3 della legge n. 350 del 2003, le predette qualifica e funzione sono attribuite anche in soprannumero, escluso, comunque, il conferimento delle funzioni apicali individuate da ciascuna Amministrazione in conformità ai rispetti ordinamenti.
6. In ogni caso di ripristino del rapporto di impiego è sospeso il trattamento pensionistico, In caso di ripristino del rapporto di impiego con attribuzione di una funzione in soprannumero rispetto alle previsioni della pianta organica, le Amministrazioni diverse da quelle di cui al quarto periodo del comma 4 rendono indisponibili nella qualifica iniziale del ruolo di appartenenza il numero di posti idonei ad assicurare l'equivalenza della spesa.
6/bis. I docenti dei policlinici universitari sono reintegrati nelle funzioni ricoperte al momento della loro sospensione.

Art. 3
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


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