Legge n. 221 del 7 giugno 1989

Norme per il trattamento di missione del personale del comparto scuola

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato
Il Presidente della Repubblica
Promulga la seguente legge

Art. 1
1. Ai fini della corresponsione del trattamento di missione il personale del comparto scuola può optare tra la disciplina prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e quella vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del predetto decreto.
2. Il disposto di cui al comma 1 si applica sino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica recettivo dell'accordo intercompartimentale di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1991-1993.

Art. 2
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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