Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria (Rif. G.U. Serie Generale n.222 del 21/09/2004)
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Governo è delegato
ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a:
a) liberalizzare l'età
pensionabile;
b) eliminare progressivamente
il divieto di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro;
c) sostenere e favorire lo
sviluppo di forme pensionistiche complementari;
d) rivedere il principio della
totalizzazione dei periodi assicurativi estendendone l'operatività
anche alle ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il diritto
alla pensione in uno dei fondi presso cui sono accreditati i contributi.
2. Il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previste dai relativi statuti, dalle norme di attuazione e dal Titolo V della Parte II della Costituzione, si atterrà ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) individuare le forme di
tutela atte a garantire la correttezza dei dati contributivi e previdenziali
concernenti il personale dipendente dalle Pubbliche Amministrazioni;
b) liberalizzare l'età
pensionabile, prevedendo il preventivo accordo del datore di lavoro per
il proseguimento dell'attività lavorativa qualora il lavoratore
abbia conseguito i requisiti per la pensione di vecchiaia, con l'applicazione
degli incentivi di cui ai commi da 12 a 17 e fatte salve le disposizioni
di legge vigenti in materia di pensionamento di vecchiaia per le lavoratrici,
e facendo, comunque, salva la facoltà per il lavoratore, il cui
trattamento pensionistico sia liquidato esclusivamente secondo il sistema
contributivo, di proseguire in modo automatico la propria attività
lavorativa fino all'età di sessantacinque anni;
c) ampliare progressivamente
la possibilità di totale cumulabilità tra pensione di anzianità
e redditi da lavoro dipendente e autonomo, in funzione dell'anzianità
contributiva e dell'età;
d) adottare misure volte a
consentire la progressiva anticipazione della facoltà di richiedere
la liquidazione del supplemento di pensione fino a due anni dalla data
di decorrenza della pensione o del precedente supplemento;
e) adottare misure finalizzate
ad incrementare l'entità dei flussi di finanziamento alle forme
pensionistiche complementari, collettive e individuali, con contestuale
incentivazione di nuova occupazione con carattere di stabilità,
prevedendo a tale fine:
1) il conferimento, salva
diversa esplicita volontà espressa dal lavoratore, del trattamento
di fine rapporto maturando alle forme pensionistiche complementari
di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, garantendo che il
lavoratore stesso abbia un'adeguata informazione sulla tipologia, le condizioni
per il recesso anticipato, i rendimenti stimati dei fondi di previdenza
complementare per i quali è ammessa l'adesione, nonché sulla
facoltà di scegliere le forme pensionistiche a cui conferire il
trattamento di fine rapporto, previa omogeneizzazione delle stesse in materia
di trasparenza e tutela, e anche in deroga alle disposizioni legislative
che già prevedono l'accantonamento del trattamento di fine rapporto
e altri accantonamenti previdenziali presso gli enti di cui al decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, per titoli diversi dalla previdenza
complementare di cui al citato decreto legislativo n. 124 del 1993;
2) l'individuazione di
modalità tacite di conferimento del trattamento di fine rapporto
ai fondi istituiti o promossi dalle regioni, tramite loro strutture
pubbliche o a partecipazione pubblica all'uopo istituite, oppure in base
ai contratti e accordi collettivi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo
3 e al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, e successive modificazioni, nonché ai fondi istituiti in
base alle lettere c) e c/bis) dell'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto
legislativo, nel caso in cui il lavoratore non esprima la volontà
di non aderire ad alcuna forma pensionistica complementare e non abbia
esercitato la facoltà di scelta in favore di una delle forme medesime
entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del relativo
decreto legislativo, emanato ai sensi del comma 1 e del presente comma,
ovvero entro sei mesi dall'assunzione;
3) la possibilità
che, qualora il lavoratore abbia diritto ad un contributo del datore di
lavoro da destinare alla previdenza complementare, detto contributo affluisca
alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso o alla quale
egli intenda trasferirsi ovvero alla quale il contributo debba essere conferito
ai sensi del numero 2);
4) l'eliminazione degli ostacoli
che si frappongono alla libera adesione e circolazione dei lavoratori all'interno
del sistema della previdenza complementare, definendo regole comuni, in
ordine in particolare alla comparabilità dei costi, alla trasparenza
e portabilità, al fine di tutelare l'adesione consapevole dei soggetti
destinatari; la rimozione dei vincoli posti dall'articolo 9, comma 2, del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni,
al fine dell'equiparazione tra forme pensionistiche; l'attuazione di quanto
necessario al fine di favorire le adesioni in forma collettiva ai fondi
pensione aperti, nonché il riconoscimento al lavoratore dipendente
che si trasferisca volontariamente da una forma pensionistica all'altra
del diritto al trasferimento del contributo del datore di lavoro in precedenza
goduto, oltre alle quote del trattamento di fine rapporto;
5) che la contribuzione volontaria
alle forme pensionistiche possa proseguire anche oltre i cinque anni dal
raggiungimento del limite dell'età pensionabile;
6) il ricorso a persone particolarmente
qualificate e indipendenti per il conferimento dell'incarico di responsabile
dei fondi pensione nonché l'incentivazione dell'attività
di eventuali organismi di sorveglianza previsti nell'ambito delle adesioni
collettive ai fondi pensione aperti, anche ai sensi dell'articolo 5, comma
3, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;
7) la costituzione, presso
enti di previdenza obbligatoria, di forme pensionistiche alle quali destinare
in via residuale le quote del trattamento di fine rapporto non altrimenti
devolute;
8) l'attribuzione ai fondi
pensione della contitolarità con i propri iscritti del diritto alla
contribuzione, compreso il trattamento di fine rapporto cui è
tenuto il datore di lavoro, e la legittimazione dei fondi stessi, rafforzando
le modalità di riscossione anche coattiva, a rappresentare i propri
iscritti nelle controversie aventi ad oggetto i contributi omessi nonché
l'eventuale danno derivante dal mancato conseguimento dei relativi rendimenti;
9) la subordinazione del conferimento
del trattamento di fine rapporto, di cui ai numeri 1) e 2), all'assenza
di oneri per le imprese, attraverso l'individuazione delle necessarie compensazioni
in termini di facilità di accesso al credito, in particolare per
le piccole e medie imprese, di equivalente riduzione del costo del lavoro
e di eliminazione del contributo relativo al finanziamento del fondo di
garanzia del trattamento di fine rapporto;
10) che i fondi pensione possano
dotarsi di linee d'investimento tali da garantire rendimenti comparabili
al tasso di rivalutazione del trattamento di fine rapporto;
11) l'assoggettamento delle
prestazioni di previdenza complementare a vincoli in tema di cedibilità,
sequestrabilità e pignorabilità analoghi a quelli previsti
per la previdenza di base;
f) prevedere che i trattamenti
pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria
debbano essere erogati con calcolo definitivo dell'importo al massimo entro
un anno dall'inizio dell'erogazione;
g) prevedere l'elevazione
fino ad un punto percentuale del limite massimo di esclusione dall'imponibile
contributivo delle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali
o di secondo livello;
h) perfezionare l'unitarietà
e l'omogeneità del sistema di vigilanza sull'intero settore della
previdenza complementare, con riferimento a tutte le forme pensionistiche
collettive e individuali previste dall'ordinamento, e semplificare le procedure
amministrative tramite:
1) l'esercizio da parte del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'attività di
alta vigilanza mediante l'adozione, di concerto con il Ministero dell'Economia
e delle Finanze, di direttive generali in materia;
2) l'attribuzione alla commissione
di vigilanza sui fondi pensione, ferme restando le competenze attualmente
ad essa attribuite, del compito di impartire disposizioni volte a garantire
la trasparenza delle condizioni contrattuali fra tutte le forme pensionistiche
collettive e individuali, ivi comprese quelle di cui all'articolo 9/ter
del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e di disciplinare e di
vigilare sulle modalità di offerta al pubblico di tutti i predetti
strumenti previdenziali, compatibilmente con le disposizioni per la sollecitazione
del pubblico risparmio, al fine di tutelare l'adesione consapevole dei
soggetti destinatari;
3) la semplificazione delle
procedure di autorizzazione all'esercizio, di riconoscimento della personalità
giuridica dei fondi pensione e di approvazione degli statuti e dei regolamenti
dei fondi e delle convenzioni per la gestione delle risorse, prevedendo
anche la possibilità di utilizzare strumenti quale il silenzio assenso
e di escludere l'applicazione di procedure di approvazione preventiva per
modifiche conseguenti a sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari;
i) ridefinire la disciplina
fiscale della previdenza complementare introdotta dal decreto legislativo
18 febbraio 2000, n. 47, in modo da ampliare, anche con riferimento ai
lavoratori dipendenti e ai soggetti titolari delle piccole e medie imprese,
la deducibilità fiscale della contribuzione alle forme pensionistiche
complementari, collettive e individuali, tramite la fissazione di limiti
in valore assoluto ed in valore percentuale del reddito imponibile e l'applicazione
di quello più favorevole all'interessato, anche con la previsione
di meccanismi di rivalutazione e di salvaguardia dei livelli contributivi
dei fondi preesistenti; superare il condizionamento fiscale nell'esercizio
della facoltà di cui all'articolo 7, comma 6, lettera a), del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni; rivedere
la tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche
rendendone più favorevole il trattamento in ragione della finalità
pensionistica; individuare il soggetto tenuto ad applicare la ritenuta
sulle prestazioni pensionistiche corrisposte in forma di rendita in quello
che eroga le prestazioni;
l) prevedere che tutte le
forme pensionistiche complementari siano tenute ad esporre nel rendiconto
annuale e, in modo sintetico, nelle comunicazioni inviate all'iscritto,
se ed in quale misura siano presi in considerazione aspetti sociali, etici
ed ambientali nella gestione delle risorse finanziarie derivanti dalle
contribuzioni degli iscritti cosi come nell'esercizio dei diritti legati
alla proprietà dei titoli in portafoglio;
m) realizzare misure specifiche
volte all'emersione del lavoro sommerso di pensionati in linea con quelle
previste dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383, in materia di emersione dall'economia
sommersa, relative ai redditi da lavoro dipendente e ai redditi di impresa
e di lavoro autonomo ad essi connessi;
n) completare il processo
di separazione tra assistenza e previdenza, prevedendo che gli enti previdenziali
predispongano, all'interno del bilancio, poste contabili riferite alle
attività rispettivamente assistenziali e previdenziali svolte dagli
stessi enti, al fine di evidenziare gli eventuali squilibri finanziari
e di consentire la quantificazione e la corretta imputazione degli interventi
di riequilibrio a carico della finanza pubblica;
o) ridefinire la disciplina
in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, al fine di ampliare
progressivamente le possibilità di sommare i periodi assicurativi
previste dalla legislazione vigente, con l'obiettivo di consentire l'accesso
alla totalizzazione sia al lavoratore che abbia compiuto il sessantacinquesimo
anno di età sia al lavoratore che abbia complessivamente maturato
almeno quaranta anni di anzianità contributiva, indipendentemente
dall'età anagrafica, e che abbia versato presso ogni cassa, gestione
o fondo previdenziale, interessati dalla domanda di totalizzazione, almeno
cinque anni di contributi. Ogni ente presso cui sono stati versati i contributi
sarà tenuto pro-quota al pagamento del trattamento pensionistico,
secondo le proprie regole di calcolo. Tale facoltà è estesa
anche ai superstiti di assicurato, ancorché deceduto prima del compimento
dell'età pensionabile;
p) applicare i princìpi
e i criteri direttivi di cui al comma 1 e al presente comma e le disposizioni
relative agli incentivi al posticipo del pensionamento di cui ai commi
da 12 a 17, con le necessarie armonizzazioni, al rapporto di lavoro con
le Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previo confronto con
le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative
dei datori e dei prestatori di lavoro, le regioni, gli enti locali e le
autonomie funzionali, tenendo conto delle specificità dei singoli
settori e dell'interesse pubblico connesso all'organizzazione del lavoro
e all'esigenza di efficienza dell'apparato amministrativo pubblico;
q) eliminare sperequazioni
tra le varie gestioni pensionistiche, ad esclusione di quelle degli enti
di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509,
e 10 febbraio 1996, n. 103, nel calcolo della pensione, al fine di ottenere,
a parità di anzianità contributiva e di retribuzione pensionabile,
uguali trattamenti pensionistici;
r) prevedere, in caso di trasformazione
del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale,
forme di contribuzione figurativa per i soggetti che presentano situazioni
di disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i soggetti che assistono
familiari conviventi che versano nella predetta situazione di disabilità;
s) agevolare l'utilizzo di
contratti a tempo parziale da parte dei lavoratori che abbiano maturato
i requisiti per l'accesso al pensionamento di anzianità;
t) prevedere la possibilità,
per gli iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge
8 agosto 1995, n. 335, di ottenere, fermo restando l'obbligo contributivo
nei confronti di tale gestione, l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria
della contribuzione presso altre forme di previdenza obbligatoria, al fine
di conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione a carico
delle predette forme;
u) stabilire, in via sperimentale
per il periodo 1° gennaio 2007-31 dicembre 2015, sui trattamenti pensionistici
corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui
importi risultino complessivamente superiori a venticinque volte il valore
di cui al secondo periodo, un contributo di solidarietà nella misura
del 4 per cento, non deducibile dall'imposta sul reddito delle persone
fisiche. Il valore di riferimento è quello stabilito dall'articolo
38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, rivalutato, ai fini
in esame, fino all'anno 2007, nella misura stabilita dall'articolo 38,
comma 5, lettera d), della predetta legge n. 448 del 2001 e, per gli anni
successivi, in base alle variazioni integrali del costo della vita. All'importo
di cui al primo periodo concorrono anche i trattamenti integrativi percepiti
dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche
che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del
trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 564, al decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonché
le forme pensionistiche che assicurano, comunque, ai dipendenti pubblici,
inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a statuto speciale, delle
province autonome e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70,
ivi comprese la gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75
del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché
le gestioni di previdenza per il personale addetto alle imposte di consumo,
per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale
addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, prestazioni
complementari al trattamento di base. L'importo complessivo assoggettato
al contributo non può, comunque, risultare inferiore, al netto dello
stesso contributo, all'importo di cui al primo periodo della presente lettera;
v) abrogare espressamente
le disposizioni incompatibili con la disciplina prevista nei decreti legislativi.
3. Il lavoratore che abbia
maturato entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di età e di anzianità
contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata
in vigore della presente legge, ai fini del diritto all'accesso al trattamento
pensionistico di vecchiaia o di anzianità, nonché alla pensione
nel sistema contributivo, consegue il diritto alla prestazione pensionistica
secondo la predetta normativa e può chiedere all'ente di appartenenza
la certificazione di tale diritto.
4. Per il lavoratore di cui
al comma 3, i periodi di anzianità contributiva maturati fino alla
data di conseguimento del diritto alla pensione sono computati, ai fini
del calcolo dell'ammontare della prestazione, secondo i criteri vigenti
prima della data di entrata in vigore della presente legge.
5. Il lavoratore di cui al
comma 3 può liberamente esercitare il diritto alla prestazione pensionistica
in qualsiasi momento successivo alla data di maturazione dei requisiti
di cui al predetto comma 3, indipendentemente da ogni modifica della normativa.
6. Al fine di assicurare la
sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico, stabilizzando
l'incidenza della relativa spesa sul prodotto interno lordo, mediante l'elevazione
dell'età media di accesso al pensionamento, con effetto dal 1°
gennaio 2008 e con esclusione delle forme pensionistiche gestite dagli
enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n.
509, e 10 febbraio 1996, n. 103:
a) il diritto per l'accesso
al trattamento pensionistico di anzianità per i lavoratori dipendenti
ed autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme
di essa sostitutive ed esclusive si consegue, fermo restando il requisito
di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, al
raggiungimento dei requisiti di età anagrafica indicati, per il
periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, nella tabella A allegata
alla presente legge e, per il periodo successivo, nel comma 7. Il diritto
al pensionamento si consegue, indipendentemente dall'età, in presenza
di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a quaranta
anni;
b) per i lavoratori la cui
pensione è liquidata esclusivamente con il sistema contributivo,
il requisito anagrafico di cui all'articolo 1, comma 20, primo periodo,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, è elevato a 60 anni per le donne
e a 65 per gli uomini. Gli stessi possono, inoltre, accedere al pensionamento:
1) a prescindere dal requisito
anagrafico, in presenza di un requisito di anzianità contributiva
pari ad almeno quaranta anni;
2) con un'anzianità
contributiva pari ad almeno trentacinque anni, in presenza dei requisiti
di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008
al 31 dicembre 2013, nella tabella A allegata alla presente legge e, per
il periodo successivo, nel comma 7;
c) i lavoratori di cui alle
lettere a) e b), che accedono al pensionamento con età inferiore
a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, per i quali sono liquidate
le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti,
qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il secondo trimestre
dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno
successivo, se di età pari o superiore a 57 anni; qualora risultino
in possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre, possono accedere
al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo. I lavoratori che
conseguono il trattamento di pensione, con età inferiore a 65 anni
per gli uomini e 60 per le donne, a carico delle gestioni per gli artigiani,
i commercianti e i coltivatori diretti, qualora risultino in possesso dei
requisiti di cui alle lettere a) e b) entro il secondo trimestre dell'anno,
possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo;
qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre,
possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio del secondo anno successivo
alla data di conseguimento dei requisiti medesimi. Le disposizioni di cui
alla presente lettera non si applicano ai lavoratori di cui ai commi da
3 a 5. Per il personale del comparto Scuola si applicano le disposizioni
di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
d) per i lavoratori assicurati
presso la gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge
8 agosto 1995, n. 335, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria,
si applicano le disposizioni riferite ai lavoratori dipendenti di cui al
presente comma e al comma 7.
7. A decorrere dal 1° gennaio
2014, i requisiti di età anagrafica di cui alla tabella A allegata
alla presente legge sono ulteriormente incrementati di un anno, sia per
i lavoratori dipendenti che per gli autonomi. Con decreto del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia
e delle Finanze, può essere stabilito il differimento della decorrenza
dell'incremento dei requisiti anagrafici di cui al primo periodo del presente
comma, qualora sulla base di specifica verifica, da effettuarsi nel corso
dell'anno 2013, sugli effetti finanziari derivanti dalle modifiche dei
requisiti di accesso al pensionamento, risultassero risparmi di spesa effettivi
superiori alle previsioni e di entità tale da garantire effetti
finanziari complessivamente equivalenti a quelli previsti dall'applicazione
congiunta del comma 6 e del primo periodo del presente comma.
8. Le disposizioni in materia
di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata
in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai lavoratori che,
antecedentemente alla data del 1° marzo 2004, siano stati autorizzati
alla prosecuzione volontaria della contribuzione. Il trattamento previdenziale
del personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, del
personale di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché dei
rispettivi dirigenti continua ad essere disciplinato dalla normativa speciale
vigente.
9. In via sperimentale, fino
al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire
il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità,
in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque
anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti
e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici
che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole
di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 184. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati
della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione.
10. Il Governo, nel rispetto
delle finalità finanziarie di cui ai commi 6 e 7 e allo scopo di
assicurare l'estensione dell'obiettivo dell'elevazione dell'età
media di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici armonizzati
secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto
1995, n. 335, nonché agli altri regimi e alle gestioni pensionistiche
per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore della presente legge,
requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria,
ivi compresi i lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, è delegato ad adottare, entro diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi, secondo le modalità di cui ai commi da 41 a
49 e sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) tenere conto, con riferimento
alle fattispecie di cui all'alinea, delle obiettive peculiarità
ed esigenze dei settori di attività;
b) prevedere l'introduzione
di regimi speciali a favore delle categorie che svolgono attività
usuranti;
c) prevedere il potenziamento
dei benefici agevolativi per le lavoratrici madri;
d) definire i termini di decorrenza
di cui alla lettera c) del comma 6, per i trattamenti pensionistici liquidati
con anzianità contributiva pari o superiore ai quaranta anni, compatibilmente
con le finalità finanziarie di cui all'alinea del presente comma.
11. Il Governo, allo scopo di definire, nel rispetto delle finalità finanziarie di cui ai commi 6 e 7, soluzioni alternative, a decorrere dal 2008, sull'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento, rispetto a quelle indicate ai medesimi commi 6 e 7, che incidano, anche congiuntamente, sui requisiti di età anagrafica e anzianità contributiva, nonché sul processo di armonizzazione del sistema previdenziale, sia sul versante delle modalità di finanziamento che su quello del computo dei trattamenti, è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, secondo le modalità di cui ai commi da 41 a 49 e sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) assicurare effetti finanziari
complessivamente equivalenti a quelli determinati dalle disposizioni di
cui ai commi 6 e 7;
b) armonizzare ai princìpi
ispiratori del presente comma i regimi pensionistici di cui all'articolo
2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché gli
altri regimi e le gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla
data di entrata in vigore della presente legge, requisiti diversi da quelli
vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori
di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi
settori di attività;
c) prevedere l'introduzione
di disposizioni agevolative a favore delle categorie che svolgono attività
usuranti;
d) confermare in ogni caso
l'accesso al pensionamento, per i lavoratori dipendenti e autonomi che
risultino essere stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per
non meno di un anno in età compresa tra i 14 e i 19 anni, a quaranta
anni di anzianità contributiva;
e) prevedere il potenziamento
dei benefici agevolativi per le lavoratrici madri;
f) definire i termini di decorrenza
di cui alla lettera c) del comma 6, per i trattamenti pensionistici liquidati
con anzianità contributiva pari o superiore ai quaranta anni, compatibilmente
con le finalità finanziarie di cui all'alinea del presente comma.
12. Per il periodo 2004/2007,
al fine di incentivare il posticipo del pensionamento, ai fini del contenimento
degli oneri nel settore pensionistico, i lavoratori dipendenti del settore
privato che abbiano maturato i requisiti minimi indicati alle tabelle di
cui all'articolo 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
per l'accesso al pensionamento di anzianità, possono rinunciare
all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti
e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza dell'esercizio
della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo
da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative, a decorrere dalla
prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente
e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con
la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla contribuzione che
il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora
non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta
interamente al lavoratore.
13. All'atto del pensionamento
il trattamento liquidato a favore del lavoratore che abbia esercitato la
facoltà di cui al comma 12 è pari a quello che sarebbe spettato
alla data della prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla
normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta
facoltà, sulla base dell'anzianità contributiva maturata
alla data della medesima scadenza. Sono in ogni caso fatti salvi gli adeguamenti
del trattamento pensionistico spettanti per effetto della rivalutazione
automatica al costo della vita durante il periodo di posticipo del pensionamento.
14. All'articolo 51, comma
2, del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
in materia di determinazione dei redditi da lavoro dipendente, è
aggiunta, dopo la lettera i), la seguente:
"i/bis) le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa".
15. Le modalità di attuazione
dei commi da 12 a 16 sono stabilite con decreto del Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e
delle Finanze.
16. Entro il 30 giugno 2007
il Governo procede alla verifica dei risultati del sistema di incentivazione
previsto dai commi da 12 a 15, al fine di valutarne l'impatto sulla sostenibilità
finanziaria del sistema pensionistico. A tal fine il Governo si avvale
dei dati forniti dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, di
cui all'articolo 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed effettua
una consultazione, nel primo semestre del 2007, con le organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale.
17. L'articolo 75 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato.
18. Le disposizioni in materia
di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata
in vigore della presente legge continuano ad applicarsi, nei limiti del
numero di 10.000 lavoratori beneficiari, di cui al comma 19:
a) ai lavoratori collocati
in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio
1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali
stipulati anteriormente al 1° marzo 2004 e che maturano i requisiti
per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione
dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 2,
della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori destinatari
dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma
28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i quali siano già
intervenuti, alla data del 1° marzo 2004, gli accordi sindacali previsti
alle lettere a) e b) dello stesso comma 28.
19. L'Istituto nazionale della
previdenza sociale (Inps) provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento
presentate dai lavoratori di cui al comma 18 che intendono avvalersi, a
decorrere dal 1° gennaio 2008, dei requisiti previsti dalla normativa
vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge. Qualora
dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 10.000
domande di pensione, il predetto Istituto non prenderà in esame
ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici
previsti dalle disposizioni di cui al comma 18.
20. Tutti i maggiori risparmi
e tutte le maggiori entrate derivanti dalle misure previste dai commi 1
e 2 sono destinati alla riduzione del costo del lavoro nonché a
specifici incentivi per promuovere lo sviluppo delle forme pensionistiche
complementari anche per i lavoratori autonomi.
21. All'articolo 1, comma
45, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, i primi
tre periodi sono sostituiti dai seguenti:
"Il Nucleo di valutazione di cui al comma 44 è composto da non più di 20 membri con particolare competenza ed esperienza in materia previdenziale nei diversi profili giuridico, economico, statistico ed attuariale nominati per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Il presidente del Nucleo, che coordina l'intera struttura, è nominato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono determinate le modalità organizzative e di funzionamento del Nucleo, la remunerazione dei membri in armonia con i criteri correnti per la determinazione dei compensi per attività di pari qualificazione professionale, il numero e le professionalità dei dipendenti appartenenti al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o di altre Amministrazioni dello Stato da impiegare presso il Nucleo medesimo anche attraverso l'istituto del distacco. Al coordinamento del personale della struttura di supporto del Nucleo è preposto senza incremento della dotazione organica un dirigente di seconda fascia in servizio presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Nei limiti delle risorse di cui alla specifica autorizzazione di spesa il Nucleo può avvalersi di professionalità tecniche esterne per lo studio e l'approfondimento di questioni attinenti le competenze istituzionali dello stesso".
22. Al fine del rispetto dell'invarianza
di spesa, conseguentemente all'incremento del numero dei componenti del
Nucleo di valutazione della spesa previdenziale disposto dal comma 21,
è rideterminata la remunerazione in atto erogata ai componenti del
Nucleo medesimo ai sensi dell'articolo 1, comma 45, della legge 8 agosto
1995, n. 335, e successive modificazioni.
23. Presso l'Inps è
istituito il Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive,
di seguito denominato "Casellario", per la raccolta, la conservazione e
la gestione dei dati e di altre informazioni relativi ai lavoratori iscritti:
a) all'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori
dipendenti, anche con riferimento ai periodi di fruizione di trattamenti
di disoccupazione o di altre indennità o sussidi che prevedano una
contribuzione figurativa;
b) ai regimi obbligatori di
previdenza sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità,
la vecchiaia e i superstiti o che ne comportino, comunque, l'esclusione
o l'esonero;
c) ai regimi pensionistici
obbligatori dei lavoratori autonomi, dei liberi professionisti e dei lavoratori
di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
d) a qualunque altro regime
previdenziale a carattere obbligatorio;
e) ai regimi facoltativi gestiti
dagli enti previdenziali.
24. Entro due mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia
e delle Finanze, sentiti gli enti e le Amministrazioni interessati, sono
definite le informazioni da trasmettere al Casellario, ivi comprese quelle
contenute nelle dichiarazioni presentate dai sostituti d'imposta, le modalità,
la periodicità e i protocolli di trasferimento delle stesse.
25. In sede di prima applicazione
della presente legge, gli enti e le Amministrazioni interessati trasmettono
i dati relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri archivi entro
tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto
di cui al comma 24.
26. Il Casellario costituisce
l'anagrafe generale delle posizioni assicurative condivisa tra tutte le
Amministrazioni dello Stato e gli organismi gestori di forme di previdenza
e assistenza obbligatorie, secondo modalità di consultazione e di
scambio di dati disciplinate dal decreto di cui al comma 24. Con le necessarie
integrazioni, il Casellario consente prioritariamente di:
a) emettere l'estratto conto
contributivo annuale previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto
1995, n. 335, e successive modificazioni;
b) calcolare la pensione sulla
base della storia contributiva dell'assicurato che, avendone maturato il
diritto, chiede, in base alle norme che lo consentono, la certificazione
dei diritti acquisiti o presenta domanda di pensionamento.
27. Oltre alle informazioni di cui al comma 23 trasmesse secondo le modalità e la periodicità di cui al comma 24, il Casellario, al fine di monitorare lo stato dell'occupazione e di verificare il regolare assolvimento degli obblighi contributivi, provvede a raccogliere e ad organizzare in appositi archivi:
a) i dati delle denunce nominative
degli assicurati relative ad assunzioni, variazioni e cessazioni di rapporto
di lavoro trasmesse dai datori di lavoro all'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (Inail) ai sensi dell'articolo 14, comma
2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
b) le informazioni trasmesse
dal Ministero dell'Interno, secondo le modalità di cui al comma
24, relative ai permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini extracomunitari;
c) le informazioni riguardanti
le minorazioni o le malattie invalidanti, codificate secondo la vigente
classificazione Icd-Cm (Classificazione internazionale delle malattie -
Modificazione clinica) dell'Organizzazione mondiale della Sanità,
trasmesse da istituzioni, pubbliche o private, che accertino uno stato
di invalidità o di disabilità o che eroghino trattamenti
pensionistici od assegni continuativi al medesimo titolo, secondo le modalità
di cui al comma 24 e i princìpi di cui all'articolo 20 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Tali informazioni confluiscono, altresì,
nel Casellario centrale dei pensionati di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, per quanto di competenza.
28. Le informazioni costantemente
aggiornate contenute nel Casellario costituiscono, insieme a quelle del
Casellario centrale dei pensionati, la base per le previsioni e per la
valutazione preliminare sulle iniziative legislative e regolamentari in
materia previdenziale. Il Casellario elabora i dati in proprio possesso
anche per favorirne l'utilizzo in forma aggregata da parte del Nucleo di
valutazione della spesa previdenziale e da parte delle Amministrazioni
e degli enti autorizzati a fini di programmazione, nonché per adempiere
agli impegni assunti in sede europea e internazionale.
29. Per l'istituzione del
Casellario è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2004.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
come da ultimo rideterminata dalla tabella D allegata alla legge 24 dicembre
2003, n. 350.
30. Con decreto del Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali, da emanare entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono fornite agli enti previdenziali
direttive in merito all'individuazione del settore economico di appartenenza
delle aziende e dei lavoratori autonomi e parasubordinati, sulla base dei
criteri previsti dall'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive
modificazioni, anche al fine della rimodulazione dei termini di scadenza
della comunicazione di inizio e cessazione di attività e degli adempimenti
contributivi a carico delle aziende e dei lavoratori autonomi e parasubordinati,
al fine di favorire la tempestività della trasmissione dei dati
e l'aggiornamento delle posizioni individuali dei lavoratori.
31. Il Governo è delegato
ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a riordinare
gli enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria, perseguendo
l'obiettivo di una maggiore funzionalità ed efficacia dell'attività
ad essi demandata e di una complessiva riduzione dei costi gestionali.
32. Il Governo si attiene
ai princìpi generali e ai criteri direttivi desumibili dalla legge
7 agosto 1990, n. 241, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalla
legge 14 gennaio 1994, n. 20, nonché a quelli indicati nell'articolo
57 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ad esclusione, con riferimento alla
lettera a) del comma 1, delle parole da: "tendenzialmente" a: "altro
beneficiario,".
33. Dall'emanazione dei decreti
legislativi di cui al comma 31 non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica. Nel caso di eventuali maggiori oneri, si procede
ai sensi dell'articolo 11/ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni.
34. La normativa statutaria
e regolamentare degli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi
30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, può prevedere,
nell'ambito delle prestazioni a favore degli iscritti, anche forme di tutela
sanitaria integrativa, nel rispetto degli equilibri finanziari di ogni
singola gestione.
35. Dopo il comma 1 dell'articolo
3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni,
è inserito il seguente:
"1/bis. Gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono, con l'obbligo della gestione separata, istituire sia direttamente, sia secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), forme pensionistiche complementari".
36. Gli enti di diritto privato
di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996,
n. 103, possono accorparsi fra loro, nonché includere altre categorie
professionali similari di nuova istituzione che dovessero risultare prive
di una protezione previdenziale pensionistica, alle medesime condizioni
di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 103 del 1996.
37. All'articolo 6, comma
4, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, alla fine della lettera
b), è aggiunto il seguente periodo: "l'aliquota contributiva
ai fini previdenziali, ferma la totale deducibilità fiscale del
contributo, può essere modulata anche in misura differenziata, con
facoltà di opzione degli iscritti;".
38. L'articolo 1, comma 1,
del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, si interpreta nel senso
che la disciplina afferente alla gestione dei beni, alle forme del trasferimento
della proprietà degli stessi e alle forme di realizzazione di nuovi
investimenti immobiliari contenuta nel medesimo decreto legislativo, non
si applica agli enti privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509, ancorché la trasformazione in persona giuridica di
diritto privato sia intervenuta successivamente alla data di entrata in
vigore del medesimo decreto legislativo n. 104 del 1996.
39. Le società professionali
mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e le società
di capitali, operanti in regime di accreditamento col Servizio sanitario
nazionale, versano, a valere in conto entrata del fondo di previdenza a
favore degli specialisti esterni dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza
medici (Enpam), un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo attinente
a prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio sanitario
nazionale e delle sue strutture operative, senza diritto di rivalsa sul
Servizio sanitario nazionale. Le medesime società indicano i nominativi
dei medici e degli odontoiatri che hanno partecipato alle attività
di produzione del fatturato, attribuendo loro la percentuale contributiva
di spettanza individuale.
40. Restano fermi i vigenti
obblighi contributivi relativi agli altri rapporti di accreditamento per
i quali è previsto il versamento del contributo previdenziale ad
opera delle singole regioni e province autonome, quali gli specialisti
accreditati ad personam per la branca a prestazione o associazioni
fra professionisti o società di persone.
41. Agli oneri derivanti dall'attuazione
dei commi 1, 2, 10 e 11 si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza
pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge Finanziaria,
in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria.
42. I decreti legislativi
di cui ai commi 1, 2, 10 e 11, la cui attuazione determini nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, sono emanati solo successivamente all'entrata
in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse
finanziarie.
43. In coerenza con gli obiettivi
di cui al comma 41, con la legge Finanziaria si provvede, ai sensi dell'articolo
11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
a determinare la variazione delle aliquote contributive e fiscali e a individuare
i lavoratori interessati, nonché a definire la copertura degli eventuali
oneri derivanti dai decreti legislativi di attuazione dei commi 1, 2, 10
e 11.
44. Gli schemi dei decreti
legislativi adottati ai sensi dei commi 1, 2, 10, 11, 31, 32 e 33, ciascuno
dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari
delle disposizioni in esso contenute, sono deliberati dal Consiglio dei
Ministri previo confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente
più rappresentative dei datori e dei prestatori di lavoro, ferme
restando le norme procedurali di cui al comma 2, lettera p), e sono trasmessi
alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle commissioni
parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario,
che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi
schemi di decreto. Le commissioni possono chiedere ai presidenti delle
Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora
ciò si renda necessario per la complessità della materia
o per il numero degli schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame delle
commissioni.
45. Entro i trenta giorni
successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi
alle condizioni ivi eventualmente formulate relativamente all'osservanza
dei princìpi e dei criteri direttivi recati dalla presente legge,
nonché con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo
81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,
corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri
definitivi delle commissioni competenti, che sono espressi entro trenta
giorni dalla data di trasmissione.
46. Qualora il termine per
l'espressione del parere delle commissioni parlamentari di cui ai commi
44 e 45 scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per
l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato
di sessanta giorni. Il predetto termine è, invece, prorogato di
venti giorni nel caso in cui sia concessa, ai sensi del comma 44, secondo
periodo, la proroga del termine per l'espressione del parere.
47. Decorso il termine di
cui al comma 44, primo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del medesimo
comma 44, secondo periodo, senza che le commissioni abbiano espresso i
pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere,
comunque, emanati.
48. Qualora il Governo abbia
ritrasmesso alle Camere i testi ai sensi del comma 45, decorso inutilmente
il termine ivi previsto per l'espressione dei pareri parlamentari, i decreti
legislativi possono essere, comunque, adottati.
49. Disposizioni correttive
e integrative dei decreti legislativi possono essere adottate entro diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, nel rispetto
dei princìpi e dei criteri direttivi di cui ai commi 1, 2, 10, 11,
31, 32 e 33 e con le stesse modalità di cui ai commi da 41 a 48.
Nel caso in cui sia stato già emanato il Testo Unico di cui ai commi
da 50 a 53, le disposizioni correttive e integrative andranno formulate
con riferimento al citato Testo Unico, se riguardanti disposizioni in esso
ricomprese.
50. Nel rispetto dei princìpi
su cui si fonda la legislazione previdenziale, con particolare riferimento
al regime pensionistico obbligatorio, quale risulta dalla vigente disciplina
e dalle norme introdotte ai sensi della presente legge, il Governo è
delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali, un decreto legislativo recante un Testo Unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia previdenziale che, in funzione di una più
precisa determinazione dei campi di applicazione delle diverse competenze,
di una maggiore speditezza e semplificazione delle procedure amministrative,
anche con riferimento alle correlazioni esistenti tra le diverse gestioni,
e di un'armonizzazione delle aliquote contributive, sia volto a modificare,
correggere, ampliare e abrogare espressamente norme vigenti relative alla
contribuzione, all'erogazione delle prestazioni, all'attività amministrativa
e finanziaria degli enti preposti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità,
la vecchiaia e i superstiti e all'erogazione degli assegni sociali. Il
Governo è, altresì, delegato ad adottare, nell'ambito del
Testo Unico, disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione
delle norme previdenziali per il settore agricolo, secondo criteri omogenei
a quelli adottati per gli altri settori produttivi e a quelli prevalentemente
adottati a livello comunitario, nel rispetto delle sue specificità,
anche con riferimento alle aree di particolare problematicità, rafforzando
la rappresentanza delle organizzazioni professionali e sindacali nella
gestione della previdenza, anche ristrutturandone l'assetto e provvedendo
alla graduale sostituzione dei criteri induttivi per l'accertamento della
manodopera impiegata con criteri oggettivi. Dall'emanazione del Testo Unico
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
51. Lo schema del decreto
legislativo di cui al comma 50 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione
del parere da parte delle commissioni parlamentari competenti entro il
novantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio
della delega. Le commissioni esprimono il parere entro quaranta giorni
dalla data di trasmissione; decorso tale termine il decreto è adottato
anche in mancanza del parere.
52. Entro un anno dalla data
di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 50, il Governo
può adottare disposizioni correttive e integrative nel rispetto
dei princìpi e dei criteri direttivi di cui al comma 50, con la
procedura di cui al comma 51 e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
53. Ai fini della predisposizione
dello schema del decreto legislativo di cui al comma 50, con decreto del
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, è costituito un gruppo
di lavoro composto da esperti, fino ad un massimo di cinque, e da personale
dipendente delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
54. A decorrere dalla data
di entrata in vigore della presente legge, il diritto alla pensione di
vecchiaia per il personale artistico dipendente dagli enti lirici e dalle
istituzioni concertistiche assimilate è subordinato al compimento
dell'età indicata nella tabella A allegata al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.
55. Al fine di estinguere
il contenzioso giudiziario relativo ai trattamenti corrisposti a talune
categorie di pensionati già iscritti a regimi previdenziali sostitutivi,
attraverso il pieno riconoscimento di un equo e omogeneo trattamento a
tutti i pensionati iscritti ai vigenti regimi integrativi, l'articolo 3,
comma 1, lettera p), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e l'articolo
9, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, devono intendersi
nel senso che la perequazione automatica delle pensioni prevista dall'articolo
11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applica al complessivo
trattamento percepito dai pensionati di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 357. All'assicurazione generale obbligatoria
fa esclusivamente carico la perequazione sul trattamento pensionistico
di propria pertinenza.
TABELLA A
(Articolo 1, Commi 6 E 7)
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Data a Roma, addì 23 agosto 2004
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