Nuove norme di tutela del diritto d'autore
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
1. L'articolo 16 della legge 22 aprile 1941, n.633, è sostituito dal seguente:
"Art. 16. - 1. Il diritto esclusivo di diffondere ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi, e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo, nonché quella codificata con condizioni di accesso particolari".
Artt. 2-4.
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Art. 5.
1. Il secondo comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n.633, è sostituito dal seguente:
"E' libera la fotocopia da opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui ai commi quarto e quinto, per uso personale".
2. All'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n.633, sono aggiunti i seguenti commi:
"E' consentita, nei limiti
del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse
le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere
dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo.
I responsabili dei punti o centri di riproduzione, pubblici o privati,
i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi,
anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema
di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori
delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che mediante tali apparecchi
vengono riprodotte per gli usi previsti nel primo periodo del presente
comma. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione
e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'articolo
181-ter della presente legge. Tale compenso non può essere
inferiore al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per
i libri.
Le riproduzioni delle opere
esistenti nelle biblioteche pubbliche possono essere effettuate liberamente,
nei limiti stabiliti dal comma terzo, con corresponsione di un compenso
in forma forfettaria a favore degli aventi diritto, di cui al comma 2 dell'articolo
181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del
medesimo articolo 181-ter. Tale compenso è versato direttamente
ogni anno dalle biblioteche, a valere sugli introiti riscossi per il servizio,
senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai
quali le biblioteche dipendono".
3. Al primo comma dell'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n.633, dopo le parole: "articolo 171-bis" sono inserite le seguenti: "e dall'articolo 171-ter" ed è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"f-bis) riproduce testi o immagini senza corrispondere i compensi previsti dal quarto comma dell'articolo 68 ovvero riproduce testi o immagini in misura eccedente i limiti ivi indicati".
4. Dopo l'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n.633, introdotto dall'articolo 15 della presente legge, è inserito il seguente:
"Art.
181-ter. - 1. I compensi per le riproduzioni di cui al quarto e
quinto comma dell'articolo 68 sono riscossi e ripartiti, al netto di una
provvigione, dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).
In mancanza di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate,
la misura e le modalità di pagamento dei detti compensi, nonchè
la misura della provvigione spettante alla Società, sono determinate
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti le parti
interessate e il comitato consultivo di cui all'articolo 190.
2. La ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali la SIAE non
svolga già attività di intermediazione ai sensi dell'articolo
180, può avvenire anche tramite le principali associazioni delle
categorie interessate, in base ad apposite convenzioni".
Art. 6.
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Art. 7.
1. Dopo l'articolo 160 della legge 22 aprile 1941, n.633, è inserito il seguente:
"Art. 160-bis. - 1. La
parte che abbia fornito seri indizi sulla fondatezza delle proprie domande
ed abbia individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla
controparte che confermino tali indizi, può chiedere al giudice
che ne sia disposta l'esibizione oppure che siano acquisite le informazioni
tramite interrogatorio della controparte. Può chiedere, altresì,
che il giudice ordini di fornire gli elementi per l'identificazione dei
soggetti implicati nella produzione, distribuzione o comunque in qualsiasi
forma di diffusione dei prodotti ovvero dei servizi che costituiscono violazione
del diritto di utilizzazione economica.
2. Il giudice, nell'assumere i provvedimenti di cui al comma 1,
adotta le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate,
sentita la controparte".
Art. 8.
1. Nell'articolo 161 della legge 22 aprile 1941, n.633, il primo comma è sostituito dal seguente:
"Agli effetti dell'esercizio delle azioni previste negli articoli precedenti, possono essere ordinati dall'autorità giudiziaria la descrizione, l'accertamento, la perizia od il sequestro di ciò che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione, nonché degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione. Sono adottate, in quest'ultimo caso, le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate".
Art. 9.
1. L'articolo 162 della legge 22 aprile 1941, n.633, è sostituito dal seguente:
"Art. 162. - 1. Salvo
quanto diversamente disposto dalla presente legge, i procedimenti di cui
all'articolo 161 sono disciplinati dalle norme del codice di procedura
civile concernenti i procedimenti cautelari di sequestro e di istruzione
preventiva per quanto riguarda la descrizione, l'accertamento e la perizia.
2. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale
giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o più periti
ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o
di altra natura. Nel caso di pubblici spettacoli non si applicano le limitazioni
di giorni e di ore previste per atti di questa natura dal codice di procedura
civile.
3. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle
operazioni anche a mezzo di propri rappresentanti e ad essere assistiti
da tecnici di loro fiducia.
4. Alla descrizione non si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo
693 del codice di procedura civile. Ai fini dell'articolo 697 del codice
di procedura civile, il carattere dell'eccezionale urgenza deve valutarsi
alla stregua dell'esigenza di non pregiudicare l'attuazione del provvedimento.
Si applica anche alla descrizione il disposto degli articoli 669-octies,
669-undecies e 675 del codice di procedura civile.
5. Decorso il termine di cui all'articolo 675 del codice di procedura
civile, possono essere completate le operazioni di descrizione e di sequestro
già iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate sullo
stesso provvedimento; resta salva la facoltà di chiedere al giudice
di disporre ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso
del procedimento di merito.
6. Descrizione e sequestro possono concernere oggetti appartenenti
a soggetti anche non identificati nel ricorso, purché si tratti
di oggetti prodotti, offerti, importati o distribuiti dalla parte nei cui
confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purché tali
oggetti non siano adibiti ad uso personale, ovvero si tratti di opere diffuse
con qualunque mezzo. Il verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione,
con il ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato al terzo cui
appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti
entro quindici giorni dalla conclusione delle operazioni stesse a pena
di inefficacia".
Art. 10.
1. L'articolo 163 della legge 22 aprile 1941, n.633, è sostituito dal seguente:
"Art. 163. - 1. Il
titolare di un diritto di utilizzazione economica può chiedere che
sia disposta l'inibitoria di qualsiasi attività che costituisca
violazione del diritto stesso, secondo le norme del codice di procedura
civile concernenti i procedimenti cautelari.
2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una
somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata
o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento".
Art. 11.
1. Nel primo comma dell'articolo 172 della legge 22 aprile 1941, n.633, le parole: "nell'articolo 171" sono sostituite dalle seguenti: "nella presente sezione".
Art. 12.
1. Dopo l'articolo 174 della legge 22 aprile 1941, n.633, sono inseriti i seguenti:
"Art. 174-bis. - 1.
Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni
previste nella presente sezione è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell'opera o del supporto
oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a lire duecentomila.
Se il prezzo non è facilmente determinabile, la violazione è
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a
lire due milioni. La sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita
per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto.
2. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicate
ai sensi del presente articolo, affluiscono all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica:
a) in misura pari al cinquanta per cento ad un fondo iscritto allo
stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia destinato al potenziamento
delle strutture e degli strumenti impiegati nella prevenzione e nell'accertamento
dei reati previsti dalla presente legge. Il fondo è istituito con
decreto adottato dal Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il
Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n.400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione;
b) nella restante misura, ad apposito capitolo dello stato di previsione
della Presidenza del Consiglio dei ministri per la promozione delle campagne
informative di cui al comma 3-bis dell'articolo 26 della legge 23
agosto 1988, n.400, e successive modificazioni.
Art. 174-ter. - 1. Quando
esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti nella
presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di
un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne
dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione
del provvedimento di cui al comma 2.
2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al
comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con
provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività
per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi,
senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.
3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è
sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione
temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre
mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma
del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n.689.
In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza
di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione
o di postproduzione nonché di masterizzazione, tipografia e che
comunque esercitino attività di produzione industriale connesse
alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri
di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui
all'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n.1213, e successive modificazioni,
sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna,
sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio".
Art. 13.
1. Nell'articolo 7, primo
comma, numero 2), della legge 11 giugno 1971, n.426, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: "ovvero per taluno dei delitti previsti dalla
legge 22 aprile 1941, n.633, e successive modificazioni".
2. Dopo l'articolo 75 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n.773, è inserito il seguente:
"Art. 75-bis. - 1.
Chiunque intenda esercitare, a fini di lucro, attività di produzione,
di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione
a qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro
supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche
o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ovvero intenda detenere
tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attività anzidette,
deve darne preventivo avviso al questore che ne rilascia ricevuta, attestando
della eseguita iscrizione in apposito registro. L'iscrizione deve essere
rinnovata ogni anno".
3. Al comma 1 dell'articolo
17-bis del citato testo unico approvato con regio decreto n.773
del 1931, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio
1994, n.480, dopo le parole: "articoli 59, 60, 75," sono inserite le seguenti:
"75-bis,".
Art. 14.
1. Nel testo della legge 22 aprile 1941, n.633, l'espressione "Ente italiano per il diritto d'autore" ovunque ricorra è sostituita dall'espressione "Società italiana degli autori ed editori (SIAE)".
Art. 15.
1. Dopo l'articolo 181 della legge 22 aprile 1941, n.633, è inserito il seguente:
"Art. 181-bis. - 1. Ai
sensi dell'articolo 181 e agli effetti di cui all'articolo 171-ter,
la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) appone un contrassegno
su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca
la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell'articolo
1, primo comma, destinato ad essere posto comunque in commercio o ceduto
in uso a qualunque titolo a fine di lucro.
2. La disposizione di cui
al comma 1 non si applica ai supporti prodotti negli altri Paesi dell'Unione
europea in conformità alla rispettiva legislazione nazionale.
3. Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma
1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno,
previa attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi
derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.
In presenza di seri indizi, la SIAE verifica, anche successivamente, circostanze
ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione.
4. Fermo restando l'assolvimento degli obblighi relativi ai diritti
di cui alla presente legge, il contrassegno non è apposto sui supporti
contenenti programmi per elaboratore disciplinati dal decreto legislativo
29 dicembre 1992, n.518, utilizzati esclusivamente mediante elaboratore
elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze
di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche
o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per
elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento
dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione
economica delle opere medesime.
5. Le caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono individuate
dalla SIAE e dalle associazioni di categoria nei termini più idonei
a consentirne la facile visibilità e a prevenire l'alterazione e
la falsificazione delle opere.
6. Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da
non poter essere trasferito su altro supporto. Deve contenere elementi
tali da permettere la identificazione del titolo dell'opera per la quale
è stato richiesto, del nome dell'autore, del produttore o del titolare
del diritto d'autore. Deve contenere altresì l'indicazione di un
numero progressivo per ogni singola opera riprodotta o registrata nonché
della sua destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma
di distribuzione.
7. L'apposizione materiale del contrassegno può essere affidata
anche in parte al richiedente o ad un terzo da questi delegato, i quali
assumono le conseguenti responsabilità a termini di legge. I medesimi
soggetti informano almeno trimestralmente la SIAE circa l'attività
svolta e lo stadio di utilizzo del materiale consegnato.
8. Agli effetti dell'applicazione della legge penale, il contrassegno
è considerato segno distintivo di opera dell'ingegno".
Art. 16.
1. Dopo l'articolo 182 della legge 22 aprile 1941, n.633, sono inseriti i seguenti:
"Art. 182-bis - 1. All'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni è attribuita, al fine di prevenire
ed accertare le violazioni della presente legge, la vigilanza:
a) sull'attività di riproduzione e duplicazione con qualsiasi
procedimento, su supporto audiovisivo, fonografico e impianti di utilizzazione
in pubblico, via etere e via cavo;
b) sulla proiezione in sale cinematografiche di opere e registrazioni
tutelate dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al
suo esercizio;
c) sulla distribuzione, la vendita, il noleggio, l'emissione e l'utilizzazione
in qualsiasi forma dei supporti di cui alla lettera a).
2. La Società italiana degli autori ed editori (SIAE), nei
limiti dei propri compiti istituzionali, coadiuva nella vigilanza a norma
del comma 1 l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
3. Per lo svolgimento dei compiti indicati nel comma 1, l'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni può conferire funzioni ispettive
a propri funzionari e a funzionari della SIAE. Gli ispettori possono accedere
ai locali dove vengono svolte le attività di riproduzione, duplicazione,
vendita, emissione via etere e via cavo o proiezione cinematografica nonché
le attività ad esse connesse. Possono richiedere l'esibizione della
documentazione relativa all'attività svolta, agli strumenti e al
materiale in lavorazione, in distribuzione, in fase di utilizzazione attraverso
l'emissione o la ricezione via etere e via cavo o la proiezione cinematografica.
Nel caso in cui i suddetti locali non siano luoghi aperti al pubblico,
stabilimenti industriali o esercizi commerciali, l'accesso degli ispettori
deve essere autorizzato dall'autorità giudiziaria.
Art. 182-ter- 1. Gli ispettori, in caso di accertamento di violazione delle norme di legge, compilano processo verbale, da trasmettere immediatamente agli organi di polizia giudiziaria per il compimento degli atti previsti dagli articoli 347 e seguenti del codice di procedura penale".
Art. 17.
1. All'articolo 26 della legge 23 agosto 1988, n.400, sono aggiunti i seguenti commi:
"3-bis. Il dipartimento
realizza e promuove campagne informative attraverso la televisione, la
radio, il cinema e la stampa quotidiana e periodica, volte a sensibilizzare
l'opinione pubblica sulla illiceità dell'acquisto di prodotti delle
opere dell'ingegno abusivi o contraffatti.
3-ter. Per le finalità di cui al comma 3-bis sono
utilizzate le somme affluite nel capitolo di cui all'articolo 174-bis,
comma 2, lettera b), della legge 22 aprile 1941, n.633, e successive
modificazioni".
Capo II
DISPOSIZIONI PENALI
Art. 18.
1. Al comma 1 dell'articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n.633, le parole: "a fini di lucro" sono sostituite dalle seguenti: "per trarne profitto" e dopo le parole: "a scopo commerciale" sono inserite le seguenti: "o imprenditoriale".
Art. 19.
1. L'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n.633, è sostituito dal seguente:
"Art. 171-ter. - 1. E'
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da due ad
otto milioni di lire chiunque a fini di lucro:
a) abusivamente duplica, riproduce con qualsiasi procedimento, in
tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo,
cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti
analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi
di opere cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini
in movimento;
b) abusivamente riproduce, con qualsiasi procedimento, opere o parti
di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o
drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive
o composite o banche dati;
c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce
nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione,
distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a
qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione
con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare
in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere
a) e b);
d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio,
vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette
a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette,
musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di
opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento,
od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente
legge, la esposizione di contrassegno da parte della Società italiana
degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati
di contrassegno contraffatto o alterato;
e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette
o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo
di dispositivi di decodificazione speciali;
f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita
o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi
titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione
speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento
del canone dovuto.
2. La pena è aumentata fino alla metà per chi:
a) riproduce o duplica abusivamente oltre cinquanta copie della
stessa opera;
b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione,
distribuzione, vendita, noleggio si rende colpevole dei fatti previsti
dal comma 1;
c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma
1.
3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare
tenuità.
4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30
e 32-bis del codice penale;
b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani,
di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici
specializzati;
c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o
autorizzazione di radiodiffusione televisiva per l'esercizio dell'attività
produttiva o commerciale.
5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie
previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza
ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori
drammatici".
Art. 20.
"Art. 171-quinquies. 1. Ai fini delle disposizioni di cui alla presente legge è equiparata alla concessione in noleggio la vendita con patto di riscatto ovvero sotto condizione risolutiva quando sia previsto che nel caso di riscatto o di avveramento della condizione il venditore restituisca una somma comunque inferiore a quella pagata oppure quando sia previsto da parte dell'acquirente, al momento della consegna, il pagamento di una somma a titolo di acconto o ad altro titolo comunque inferiore al prezzo di vendita".
Art. 21.
1. Gli articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1993, n.159, sono abrogati.
Art. 22.
1. Dopo l'articolo 171-quinquies della legge 22 aprile 1941, n.633, inserito dell'articolo 20 della presente legge, sono inseriti i seguenti:
"Art. 171-sexies. - 1.
Quando il materiale sequestrato è, per entità, di difficile
custodia, l'autorità giudiziaria può ordinarne la distruzione,
osservate le disposizioni di cui all'articolo 83 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate
con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271.
2. E' sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali
serviti o destinati a commettere i reati di cui agli articoli 171-bis,
171-ter e 171-quater nonché delle videocassette, degli
altri supporti audiovisivi o fonografici o informatici o multimediali abusivamente
duplicati, riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti o introdotti sul territorio
nazionale, ovvero non provvisti di contrassegno SIAE, ove richiesto, o
provvisti di contrassegno SIAE contraffatto o alterato, o destinato ad
opera diversa. La confisca è ordinata anche nel caso di applicazione
della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice
di procedura penale.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche
se i beni appartengono ad un soggetto giuridico diverso, nel cui interesse
abbia agito uno dei partecipanti al reato.
Art. 171-septies. - 1.
La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:
a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno
di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro
trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale
o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti
medesimi;
b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a
chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di
cui all'articolo 181-bis, comma 3, della presente legge.
Art. 171-octies. - 1.
Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito
con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque
milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone
in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico
e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni
audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite,
via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso
condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane
o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a
gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione
del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione
di tale servizio.
2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la
multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.
Art. 171-nonies. - 1.
La pena principale per i reati di cui agli articoli 171-bis, 171-ter
e 171-quater è diminuita da un terzo alla metà e non
si applicano le pene accessorie a colui che, prima che la violazione gli
sia stata specificatamente contestata in un atto dell'autorità giudiziaria,
la denuncia spontaneamente o, fornendo tutte le informazioni in suo possesso,
consente l'individuazione del promotore o organizzatore dell'attività
illecita di cui agli articoli 171-ter e 171-quater, di altro
duplicatore o di altro distributore, ovvero il sequestro di notevoli quantità
di supporti audiovisivi e fonografici o di strumenti o materiali serviti
o destinati alla commissione dei reati.
2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al promotore
o organizzatore delle attività illecite previste dall'articolo 171-bis,
comma 1, e dall'articolo 171-ter, comma 1".
Art. 23.
1. All'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.93, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
"6-bis. I soggetti
indicati nel comma 3 devono presentare alla SIAE, ogni tre mesi, una dichiarazione
dalla quale risultino le vendite effettuate ai sensi del comma 1 ed il
compenso conseguentemente dovuto ai sensi del medesimo comma 1 e, contestualmente,
devono corrispondere il compenso dovuto a norma dei commi 1 e 3.
6-ter. Nel caso di
inadempimento dell'obbligo di cui al comma 6-bis, ovvero se sussistono
seri indizi che la dichiarazione presentata non corrisponda alla realtà,
la SIAE può ottenere che il giudice disponga l'esibizione delle
scritture contabili del soggetto obbligato oppure che acquisisca da questi
le necessarie informazioni a norma del comma 1 dell'articolo 160-bis
della legge 22 aprile 1941, n.633. Si applica altresì il comma 2
dello stesso articolo 160-bis".
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