218. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n.
124, si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito
nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale
e' inquadrato, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali
dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico
complessivo in godimento all'atto del trasferimento, con l'attribuzione
della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore
al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito dallo
stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianita' nonche' da eventuali
indennita', ove spettanti, previste dai contratti collettivi nazionali
di lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla data dell'inquadramento.
L'eventuale differenza tra l'importo della posizione stipendiale di inquadramento
e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato,
viene corrisposta ad personam e considerata utile, previa temporizzazione,
ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale. E' fatta
salva l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore
della presente legge.