Legge 14 novembre 2000, n. 338
(Gazzetta Ufficiale 23 novembre 2000, n. 274)

Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.
(Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari)

1. Per consentire il concorso dello Stato alla realizzazione di interventi necessari per l'abbattimento delle barriere architettoniche, per l'adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e per la manutenzione straordinaria, il recupero e la ristrutturazione di immobili gia' esistenti, adibiti o da adibire ad alloggi o residenze per gli studenti universitari, nonche' di interventi di nuova costruzione e acquisto di aree ed edifici da adibire alla medesima finalita' da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario di cui all'articolo 25 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, delle universita' statali e di quelle legalmente riconosciute, dei collegi universitari di cui all'articolo 33 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, di consorzi universitari costituiti ai sensi degli articoli 60 e 61 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, di cooperative di studenti senza fini di lucro e di organizzazioni non lucrative di utilita' sociale operanti nel settore del diritto allo studio, e' autorizzata la spesa di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002. A decorrere dal 2003 l'ammontare della spesa e' determinato dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Gli interventi di cui al presente comma possono essere affidati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici, a soggetti privati in concessione di costruzione e gestione o in concessione di servizi, o a societa' di capitali pubbliche o a societa' miste pubblico-private anche a prevalente capitale privato.

2. Lo Stato cofinanzia gli interventi di cui al comma 1 attraverso un contributo non superiore al 50 per cento del costo totale previsto da progetti esecutivi immediatamente realizzabili. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli organismi regionali di cui al comma 1 e gli altri soggetti che partecipano al finanziamento degli interventi non possono utilizzare per la relativa copertura finanziaria le risorse gia' stanziate negli esercizi precedenti al 2000. Le risorse derivanti dai finanziamenti statali per l'edilizia residenziale pubblica possono concorrere alla copertura finanziaria della quota a carico dei soggetti beneficiari in misura non superiore al sessanta per cento.

3. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite la Conferenza dei rettori delle universita' italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le procedure e le modalita' per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei relativi finanziamenti.

4. Gli alloggi e le residenze di cui al comma 1 hanno la finalita' di ospitare gli studenti universitari, nonche' di offrire anche agli altri iscritti alle universita' servizi di supporto alla didattica e alla ricerca e attivita' culturali e ricreative. A tale fine, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro dei lavori pubblici e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti gli standard minimi qualitativi degli interventi per gli alloggi e le residenze universitarie di cui alla presente legge, nonche' linee guida relative ai parametri tecnici ed economici per la loro realizzazione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di edilizia residenziale, a condizione che permanga la destinazione degli alloggi e delle residenze alle finalita' di cui alla presente legge. Resta ferma l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di controlli da parte delle competenti autorita' regionali. Il decreto di cui al presente comma prevede parametri differenziati per gli interventi di manutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione e per gli interventi di nuova costruzione, al fine di assicurare la tutela dei valori architettonici degli edifici esistenti, garantendo comunque il rispetto delle esigenze relative alla sicurezza, alla prevenzione antisismica, alla tutela igienico-sanitaria, nonche' alla tutela dei valori storico-artistici. Le disposizioni del decreto prevalgono su quelle dei regolamenti edilizi.

5. Gli enti di cui al comma 1 elaborano specifici progetti per la realizzazione degli interventi entro tre mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 4. All'istruttoria dei progetti provvede una commissione istituita presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e nominata dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con la stessa Conferenza, in modo da assicurare rappresentanza paritetica del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e delle regioni. Agli oneri derivanti dal funzionamento della commissione si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base dell'istruttoria effettuata dalla commissione, individua i progetti ammessi al cofinanziamento nei limiti delle risorse disponibili e procede alla ripartizione dei fondi con un piano a carattere triennale. Le somme attribuite con il piano sono effettivamente erogate sulla base degli stati di avanzamento dei lavori secondo i tempi e le modalita' previsti nei progetti. Il piano prevede anche le modalita' di revoca dei finanziamenti concessi nel caso in cui non siano state rispettate le scadenze previste nei progetti presentati per il cofinanziamento e l'assegnazione dei finanziamenti stessi a progetti ammessi con riserva.

6. Gli alloggi e le residenze realizzati con i benefici di cui alla presente legge sono prioritariamente destinati al soddisfacimento delle esigenze degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi sulla base dei criteri di valutazione della condizione economica e del merito stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

7. Qualora in singole regioni o province risulti esaurita la graduatoria degli idonei nel concorso per la concessione delle borse di studio e di prestiti d'onore di cui agli articoli 8 e 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, le risorse del fondo di cui al comma 4 dell'articolo 16 della stessa legge possono essere utilizzate dalle stesse regioni o province autonome per gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo.

8. Per tenere conto delle specifiche esigenze degli alloggi e delle residenze per gli studenti universitari, gli interventi finanziati, ai sensi del comma 2 dell'articolo 18 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, con le risorse regionali disponibili per i programmi pluriennali per l'edilizia residenziale pubblica, possono essere effettuati, ai sensi dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, anche direttamente dalle regioni o tramite gli organismi regionali di cui al comma 1, e anche in deroga alle norme e alle caratteristiche tecniche di cui agli articoli 42 e 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457, purche' nel rispetto delle disposizioni del decreto di cui al comma 4 del presente articolo e sempre a condizione che permanga la destinazione delle opere alle finalita' della presente legge. Resta ferma l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di controlli da parte delle competenti autorita' regionali.

9. Il comma 4 dell'articolo 18 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e' abrogato.

10. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 60 miliardi annue per il triennio 2000-2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondi per l'edilizia universitaria di cui all'articolo 7, comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa recata dalla legge medesima.

Art. 2.

1. E' autorizzato il limite di impegno quindicennale di un miliardo di lire annue con decorrenza dall'anno 2001 e di un miliardo di lire annue con decorrenza dall'anno 2002, a favore dell'universita' degli studi di Torino per la contrazione di mutui finalizzati al finanziamento di interventi edilizi, compresi gli alloggi e le residenze di cui all'articolo 1, comma 1, nell'ambito della realizzazione del polo universitario di Cuneo.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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