Legge n. 37 del 28 febbraio
1990
Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, recante disposizioni
urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e
delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico
impiego
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato
Il Presidente della Repubblica
Promulga la seguente legge
Art. 1
1. Il decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 413, recante
disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti
dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia
di pubblico impiego è convertito in legge con le modificazioni riportate
in allegato alla presente legge.
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 27 DICEMBRE 1989, N. 413
All'art. 1
- al comma 1, dopo le parole: «dirigenti
civili», sono aggiunte le seguenti «e militari»;
- il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per le categorie di personale di cui al
comma 1, ad eccezione del personale di magistratura, le misure degli stipendi
iniziali annui lordi, in attesa dell'entrata in vigore della legge di riordino
della dirigenza pubblica, sono incrementate del 15 per cento con decorrenza
1° marzo 1989. Il predetto incremento si applica ai professori e ai
ricercatori universitari e al personale ad essi equiparato a decorrere
dal 1° gennaio 1990»;
- il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, al personale di magistratura,
ai dirigenti dello Stato e alle categorie di personale ad essi equiparate
e collegate si applica in materia di trattamento di missione l'art. 14,
comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88»;
- sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«4-bis. Le misure massime di spesa
per il vitto e per l'alloggio del personale di cui al comma 4 saranno stabilite
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare, su proposta
del Ministero del tesoro, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
della legge di conversione del presente decreto.
4-ter. Con le medesime procedure e con cadenza
biennale a partire dall'ano 1993 saranno rideterminate le misure di cui
al comma 4-bis. Gli stanziamenti dei capitoli di bilancio degli
stati di previsione delle singole amministrazioni relativi al trattamento
di missione non possono essere aumentati nel biennio 1991-1992 in misura
superiore al tasso d'inflazione programmato in sede di Relazione previsionale
e programmatica.
4-quater. Le disposizioni previste dall'art.
4, commi da 1 a 8, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
1988, n. 395, in materia di congedo ordinario, si applicano, con gli stessi
criteri e modalità, anche ai dirigenti civili dello Stato e al personale
ad essi collegato ed equiparato.
4-quinques. A decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente decreto le disposizioni di cui all'art. 15, secondo
e terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, e all'art. 10, comma
6, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, sono estese ai dirigenti civili dello
Stato».
- All'art. 4, il comma 1 è sostituito
dai seguenti:
«1. All'onere derivante dall'attuazione dell'art.
1, valutato in lire 90 miliardi per il 1989 e in lire 319,3 miliardi a
decorrere dal 1990, si provvede per l'anno 1989 mediante riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per lo stesso anno, all'uopo utilizzando, quanto a lire 5 miliardi,
l'accantonamento "Soppressione dei ruoli ad esaurimento previsti dall'art.
60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748,
e disposizioni in materia di pubblico impiego", e, quanto a lire 85 miliardi,
l'accantonamento "Riforma della dirigenza", nonché, per il triennio
1990-1992, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1990-1992, al predetto capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando,
quanto a lire 5 miliardi annui, parte dell'accantonamento "Soppressione
dei ruoli ad esaurimento previsti dall'art. 60 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e disposizioni in materia di pubblico
impiego", e, quanto a lire 314,3 miliardi a decorrere dal 1990, parte dell'accantonamento
"Riforma della dirigenza".
1- bis. All'onere derivante dall'applicazione
dell'art. 1 con riferimento ai dirigenti degli enti pubblici non economici
di cui alla legge 8 marzo 1985, n. 72, ed ai segretari comunali e provinciali,
provvedono gli enti interessati nell'ambito delle proprie disponibilità
di bilancio».
|
Home Page |