Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato
Legge Finanziaria 2001
Capo I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Articolo 1. (Risultati differenziali)
Capo II - DISPOSIZIONI PER LA RIDUZIONE DEL CARICO FISCALE DELLE FAMIGLIE
Articolo 2. (Disposizioni in materia di imposte sui redditi relative alla riduzione delle aliquote e alla disciplina delle detrazioni e delle deduzioni)
Articolo 3. (Disposizioni fiscali in materia di pensioni, assegni di fonte estera, nonché di redditi da lavoro dipendente prestato all’estero)
Capo III - DISPOSIZIONI FISCALI PER FAVORIRE LO SVILUPPO EQUILIBRATO
Articolo 4. (Riduzione della aliquota IRPEG)
Articolo 5. (Emersione di basi imponibili e riduzione del carico tributario sui redditi d’impresa)
Articolo 6. (Disposizioni in materia di tassazione del reddito di impresa)
Articolo 7. (Incentivi per l’incremento dell’occupazione)
Articolo 8. (Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate)
Articolo 9. (Tassazione del reddito d’impresa con aliquota proporzionale)
Articolo 10. (Soppressione della tassa di proprietà sugli autoscafi)
Articolo 11. (Trattamento fiscale delle imprese che esercitano la pesca costiera o nelle acque interne e lagunari)
Articolo 12. (Trattamento fiscale degli avanzi di gestione di Consorzi)
Articolo 13. (Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo)
Articolo 14. (Regime fiscale delle attività marginali)
Articolo 15. (Agevolazioni fiscali in materia di scambi di servizi fra aziende agricole dei comuni montani)
Articolo 16. (Disposizioni in materia di base imponibile IRAP)
Articolo 17. (Interpretazione autentica sull’inderogabilità delle clausole mutualistiche da parte delle società cooperative e loro consorzi)
Capo IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITA Á SUGLI IMMOBILI
Articolo 18. (Modifica alla disciplina dei versamenti ICI)
Articolo 19. (Versamento dell’ICI nel caso di immobili con diritti di godimento a tempo parziale)
Articolo 20. (Semplificazione per l’INVIM decennale)
Capo V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSAZIONE DELL’ENERGIA
Articolo 21. (Disposizioni concernenti l’esenzione dall’accisa sul biodiesel)
Articolo 22. (Riduzione dell’accisa su alcuni prodotti a fini di tutela ambientale)
Articolo 23. (Riduzione dell’accisa per alcuni impieghi agevolati)
Articolo 24. (Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi)
Articolo 25. (Agevolazioni sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori)
Articolo 26. (Soggetti obbligati nel settore dell’accisa sul gas metano)
Articolo 27. (Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specificiterritori nazionali)
Articolo 28. (Razionalizzazione delle imposte e norme in materia di energia elettrica)
Articolo 29. (Norme in materia di energia geotermica)
Capo VI - DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ALL’ORDINAMENTO COMUNITARIO
Articolo 30. (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto)
Capo VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E ALTRE IMPOSTE INDIRETTE
Articolo 31. (Ulteriori disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto)
Articolo 32. (Semplificazione degli adempimenti fiscali per le società sportive dilettantistiche)
Articolo 33. (Disposizioni in materia di imposta di registro e altre imposte indirette e disposizioni agevolative)
Capo VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE E DI GIOCHI E ALTRE DISPOSIZIONI FISCALI
Articolo 34. (Disposizioni in materia di compensazionee versamenti diretti)
Articolo 35. (Regime fiscale di proventi spettanti a istituzioni o a soggetti stranierii e internazionali)
Articolo 36. (Modalità di riscossione dei tributi da parte di regioni ed enti locali)
Articolo 37. (Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)
Articolo 38. (Nulla osta rilasciato dall'Amministrazione finanziaria per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento)
Articolo 39. (Disposizioni transitorie)
Articolo 40. (Disposizioni in materia di capitale della società di gestione della casa da gioco di Campione d'Italia)
Articolo 41. (Disposizioni in materia di concorso pronostici Enalotto e di gioco del lotto)
Articolo 42. (Disposizioni in materia di controlli dell'amministrazione finanziariadi rappresentanza e di assistenza dei contribuenti)
Capo IX - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VENDITE DI IMMOBILI E DI ALLOGGI
Articolo 43. (Dismissione di beni e diritti immobiliari)
Articolo 44. (Norme in materia di beni immobili oggetto di sequestro o di confisca)
Articolo 45. (Cessione in proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà statale nella regione Friuli-Venezia Giulia)
Articolo 46. (Trasferimento in proprietà di alloggi)
Articolo 47. (Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici)
Capo X - ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
Articolo 48. (Rimborso della tassa sulle concessioni governative)
Articolo 49. (Alienazione dei materiali fuori uso della Difesa, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
Capo XI - ONERI DI PERSONALE
Articolo 50. (Rinnovi contrattuali)
Articolo 51. (Programmazione delle assunzioni e norme interpretative)
Capo XII - SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Articolo 52. (Norme per il trasferimento di funzioni statali alle regioni e agli enti locali e elativi costi)
Articolo 53. (Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni)
Articolo 54. (Modifica al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in materia di tariffe, prezzi pubblici e tributi locali)
Articolo 55. (Norme particolari per gli enti locali)
Articolo 56. (Regole di bilancio per le università e gli enti di ricerca)
Articolo 57. (Finanza di progetto)
Articolo 58. (Consumi intermedi)
Articolo 59. (Acquisto di beni e servizi degli enti decentrati di spesa)
Articolo 60. (Analisi dei mercati dei prodotti acquistati dalla pubblica amministrazione)
Articolo 61. (Spese per l'energia elettrica, postali e per combustibili)
Articolo 62. (Affitti passivi)
Articolo 63. (Vettovagliamento e approvvigionamento delle Forze armate, della Polizia di Stato, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
Articolo 64. (Determinazione delle rendite catastali e trasferimenti erariali ai comuni)
Articolo 66. (Controllo dei flussi finanziari degli enti pubblici e norme sulla tesoreria unica)
Articolo 67. (Compartecipazione al gettito IRPEF per i comuni per l'anno 2002)
Capo XIII - INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE
Articolo 68. (Gestioni previdenziali)
Articolo 69. (Disposizioni relative al sistema pensionistico)
Articolo 70. (Maggiorazioni)
Articolo 71. (Totalizzazione dei periodi assicurativi)
Articolo 72. (Cumulo tra pensione e reddito da lavoro)
Articolo 73. (Revisione della normativa in materia di cumulo tra rendita INAIL e trattamento di reversibilita Á INPS)
Articolo 74. (Previdenza complementare dei dipendenti pubblici)
Articolo 75. (Incentivi all'occupazione dei lavoratori anziani)
Articolo 76. (Previdenza giornalisti)
Articolo 77. (Norme in materia di gestione e di bilanci degli enti previdenziali)
Articolo 78. (Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza e di lavori socialmente utili)
Articolo 79. (Norme in materia di ENPALS)
Articolo 80. (Disposizioni in materia di politiche sociali)
Articolo 81. (Interventi in materia di solidarietà sociale)
Articolo 82. (Disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata)
Capo XIV - INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO
Articolo 83. (Norme attuative dell’accordo Governo-regioni)
Articolo 84. (Eliminazione progressiva dei ticket sanitari)
Articolo 85. (Riduzione dei ticket e disposizioni in materia di spesa farmaceutica)
Articolo 86. (Dotazione finanziaria complessiva dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, degli specialisti ambulatoriali
e convenzionati e dei medici di continuità assistenziale del distretto)
Articolo 87. (Monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere)
Articolo 88. (Disposizioni per l’appropriatezza nell’erogazione dell’assistenza sanitaria)
Articolo 89. (Contributo dovuto al Servizio sanitario nazionale per le prestazioni erogate ai cittadini coinvolti in incidenti di veicoli a motore o di natanti)
Articolo 90. (Sperimentazioni gestionali)
Articolo 91. (Disposizioni per l’assolvimento dei compiti del Ministero della sanità)
Articolo 92. (Interventi vari di interesse sanitario)
Articolo 93. (Ridefinizione di alcune misure di medicina preventiva)
Articolo 94. (Disposizioni in materia di oneri di utilità sociale)
Articolo 95 (Disposizioni in materia di tutela sanitaria degli infortuni sul lavoro)
Articolo 96. (Potenziamento delle strutture di radioterapia)
Articolo 97. (Interventi a favore dei cittadini affetti dal morbo di Hansen e dalla sindrome di Down nonchè disabili)
Articolo 98. (Interventi per la tutela della salute mentale)
Articolo 99. (Misure per la profilassi internazionale)
Articolo 100. (Provvidenze in favore degli allevamenti ovini e degli impianti avicoli)
Articolo 101. (Attribuzione di risorse alla regione Friuli-Venezia Giulia)
Capo XV - STRUMENTI DI GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO
Articolo 102. (Cartolarizzazione dei crediti e altre misure)
Capo XVI - DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE L’INNOVAZIONE
Articolo 103. (Utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze UMTS e norme in materia di carta di credito formativa e di commercio elettronico)
Articolo 104. (Fondo per gli investimenti della ricerca di base e norme sul programma Antartide)
Articolo 105. (Modifiche ai decreti legislativi 27 luglio 1999, n. 297 e 29 ottobre 1999, n. 419)
Articolo 106. (Promozione e sviluppo di nuove imprese innovative)
Articolo 107. (Informatizzazione della normativa vigente)
Articolo 108. (Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo nelle imprese industriali)
Capo XVII - INTERVENTI IN MATERIA AMBIENTALE
Articolo 109. (Interventi in materia di promozione dello sviluppo sostenibile)
Articolo 110. (Fondo per la riduzione delle emissioni in atmosfera e per la promozione dell’efficienza energetica e delle fonti sostenibili di energia)
Articolo 111. (Contributo straordinario all’ENEA)
Articolo 112. (Disposizioni in materia di inquinamento elettromagnetico)
Articolo 113. (Compartecipazione degli enti locali ai tributi erariali con finalità ambientale)
Articolo 114. (Disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale)
Articolo 115. (Ente geopaleontologico di Pietraroia)
Capo XVIII - INTERVENTI IN MATERIA DI LAVORO
Articolo 116. (Misure per favorire l’emersione del lavoro irregolare)
Articolo 117. (Disposizioni in materia di lavoro temporaneo. Modifiche all’articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469)
Articolo 118. (Interventi in materia di formazione professionale nonchè disposizioni di attività svolte in fondi comunitari e di Fondo sociale europeo)
Articolo 119. (Potenziamento dell’attività ispettiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale)
Articolo 120. (Riduzione degli oneri sociali)
Capo XIX - INTERVENTI IN MATERIA DI AGRICOLTURA
Articolo 121. (Interventi per la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà)
Articolo 122. (Interventi per agevolare la raccolta di prodotti agricoli)
Articolo 123. (Promozione e sviluppo delle aziende agricole e zootecniche biologiche)
Articolo 124. (Patti territoriali specializzati nei settori dell’agricoltura e della pesca)
Articolo 125. (Disposizioni per il settore agricolo)
Articolo 126. (Garanzie a favore di cooperative agricole)
Articolo 127. (Nuove norme procedurali in materia di assicurazioni agricole agevolate)
Articolo 128. (Disposizioni in materia di credito agrario)
Articolo 129. (Emergenze nel settore agricolo e zootecnico)
Articolo 130. (Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, ed altre disposizioni in materia di consorzi agrari)
Capo XX - INTERVENTI IN MATERIA DI TRASPORTI E DI INFRASTRUTTURE VIARIE
Articolo 131. (Disposizioni in materia di trasporto ferroviario e di applicazione della normativa vigente in materia di appalti ferroviari)
Articolo 132. (Disposizioni in materia di concessioni autostradali)
Capo XXI - INTERVENTI PER LA CONTINUITÀ TERRITORIALE CON LA SICILIA
Articolo 133. (Contributo per le spese di trasporto alle piccole e medie imprese siciliane)
Articolo 134. (Riqualificazione del settore trasporto merci nella regione Sicilia)
Articolo 135. (Continuità territoriale per la Sicilia)
Articolo 136. (Oneri di pubblico servizio per i servizi aerei di linea)
Articolo 137. (Ulteriori erogazioni a favore della regione Sicilia)
Articolo 138. (Disposizioni relative a eventi calamitosi)
Articolo 139. (Differimento dei termini e altre disposizioni per la ultimazione dei lavori nelle zone colpite dalla catastrofe del Vajont)
Articolo 140. (Riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia Giulia)
Articolo 141. (Patrimonio idrico nazionale)
Articolo 142. (Fondo per il finanziamento dei piani stralcio di assetto idrogeologico)
Articolo 143. (Interventi in materia di patrimonio storico-artistico)
Capo XXIII - INTERVENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI PUBBLICI
Articolo 144. (Limiti di impegno)
Capo XXIV - DISPOSIZIONI IN SETTORI DIVERSI
Articolo 145. (Altri interventi)
Capo XXIV - DISPOSIZIONI IN SETTORI DIVERSI
Articolo 146. (Erogazioni a favore delle emittenti televisive locali)
Articolo 147. (Norme in materia di esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni)
Articolo 148. (Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato)
Articolo 149. (Indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale)
Articolo 150. (Attività dell’Ufficio italiano dei cambi in materia di prevenzione e contrasto della criminalità economica)
Articolo 151. (Costituzione delle unità di informazione finanziaria e modifiche al decreto-legge n. 143 del 1991)
Articolo 152. (Modifiche alla legge n. 217 del 1990, in materia di patrocinio per i non abbienti)
Articolo 153. (Imprese editrici di quotidiani e periodici)
Articolo 154. (Ristrutturazione finanziaria dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato)
Articolo 155. (Norme per la sostituzione della lira con l’euro)
Capo XXV - DISPOSIZIONI PER ACCELERARE I PROCESSI DI PRIVATIZZAZIONE
Articolo 156. (Razionalizzazione e accelerazione delle procedure di liquidazione delle società del gruppo EFIM)
Capo XXVI - NORME FINALI
Articolo 157. (Fondi speciali e tabelle)
Articolo 158. (Copertura finanziaria ed entrata in vigore)
Capo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Art. 1.
(Risultati differenziali)
1. Per l’anno 2001, il livello massimo del saldo
netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire
74.000 miliardi, al netto di lire 34.349 miliardi per regolazioni debitorie,
nonché degli importi posti a carico del bilancio dello Stato ai
sensi dell’articolo 68, comma 8. Tenuto conto delle operazioni di rimborso
di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui
all’articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall’articolo
2, commi 13, 14, 15, 16 e 17, della legge 25 giugno 1999, n. 208, ivi compreso
l’indebitamento all’estero per un importo complessivo non superiore a lire
4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione
per il 2001, resta fissato, in termini di competenza, in lire 455.200 miliardi
per l’anno finanziario 2001.
2. Per gli anni 2002 e 2003 il livello massimo del
saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente,
tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato,
rispettivamente, in lire 73.500 miliardi ed in lire 55.000 miliardi, al
netto di lire 11.429 miliardi per l’anno 2002 e lire 6.029 miliardi per
l’anno 2003, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso
al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 339.500 miliardi
ed in lire 328.000 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 2002
e 2003, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato,
rispettivamente, in lire 62.600 miliardi ed in lire 49.200 miliardi ed
il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente,
in lire 328.000 miliardi ed in lire 323.000 miliardi.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi
1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare
prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con
ammortamento a carico dello Stato.
4. Le eventuali maggiori entrate rispetto alle previsioni
iniziali riscontrate nel 2001 a seguito dell’approvazione degli atti di
cui all’articolo 17, commi primo e secondo, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, sono destinate prioritariamente a garantire il conseguimento degli
obiettivi pluriennali relativi all’indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni e ai saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di
programmazione economico-finanziaria 2001-2004, come approvato dalla relativa
risoluzione parlamentare, nonché dalla presente legge. Le eventuali
maggiori entrate eccedenti rispetto a tali obiettivi e non riconducibili
alla maggiore crescita economica rispetto a quella prevista nel Documento
di programmazione economico-finanziaria sono destinate alla riduzione della
pressione fiscale, salvo che si renda necessario finanziare interventi
urgenti e imprevisti connessi a calamità naturali, pericoli per
la sicurezza del Paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria.
Capo II
DISPOSIZIONI PER LA RIDUZIONE DEL CARICO FISCALE DELLE FAMIGLIE
Art. 2.
(Disposizioni in materia di imposte sui redditi relative alla riduzione
delle aliquote e alla disciplina delle detrazioni e delle deduzioni)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 10, comma
3-bis, primo periodo, in materia di deduzione per l’abitazione principale,
le parole: «fino a lire 1.800.000» sono sostituite dalle seguenti:
«fino all’ammontare della rendita catastale dell’unità immobiliare
stessa e delle relative pertinenze,»; nel medesimo comma il secondo
periodo è soppresso;
b) all’articolo 10, comma
3-bis, il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Non si
tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero
permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità
immobiliare non risulti locata»;
c) all’articolo 11, comma
1, concernente le aliquote e gli scaglioni dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche:
1) la lettera a), relativa al primo scaglione di reddito, è sostituita
dalla seguente:
«a) fino a lire 20.000.000
........ 18 per cento;»;
2) la lettera b), relativa al secondo scaglione di reddito, è sostituita
dalla seguente:
«b) oltre lire 20.000.000
e fino a lire 30.000.000 ....... 24 per cento, per l’anno 2001, 23 per
cento, per l’anno 2002, e 22 per cento, a decorrere dall’anno 2003;»;
3) nella lettera c), relativa al terzo scaglione di reddito, le parole:
«33,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «32
per cento a decorrere dall’anno 2001»;
4) nella lettera d), relativa al quarto scaglione di reddito, le parole:
«39,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «39
per cento, per l’anno 2001, 38,5 per cento, per l’anno 2002, e 38 per cento,
a decorrere dall’anno 2003»;
5) nella lettera e), relativa al quinto scaglione di reddito, le parole:
«45,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «45
per cento, per l’anno 2001, 44,5 per cento, per l’anno 2002, e 44 per cento,
a decorrere dall’anno 2003»;
d) all’articolo 12, comma
1, lettera b), in materia di detrazioni per carichi di famiglia, sono aggiunti,
in fine, i seguenti periodi: «L’importo di lire 516.000 per l’anno
2001 e di lire 552.000 a decorrere dal 1º gennaio 2002 è aumentato,
rispettivamente, a lire 552.000 per l’anno 2001 e a lire 588.000 a decorrere
dal 1º gennaio 2002, a condizione che il reddito complessivo non superi
lire 100.000.000. I predetti importi sono aumentati a lire 616.000 per
l’anno 2001 e a lire 652.000 a decorrere dal 1º gennaio 2002, quando
la detrazione sia relativa ai figli successivi al primo, sempre che il
reddito complessivo non superi lire 100.000.000»;
e) all’articolo 13, relativo
alle altre detrazioni:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono uno o più redditi di lavoro dipendente spetta una detrazione
dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell’anno,
anche a fronte delle spese inerenti alla produzione del reddito, secondo
i seguenti importi:
a) lire 2.220.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro dipendente non supera lire 12.000.000;
b) lire 2.100.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire
12.000.000 ma non a lire 12.300.000;
c) lire 2.000.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire
12.300.000 ma non a lire 12.600.000;
d) lire 1.900.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire
12.600.000 ma non a lire 15.000.000;
e) lire 1.750.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire
15.000.000 ma non a lire 15.300.000;
f) lire 1.600.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire
15.300.000 ma non a lire 15.600.000;
g) lire 1.450.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire
15.600.000 ma non a lire 15.900.000;
h) lire 1.330.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire
15.900.000 ma non a lire 16.000.000;
i) lire 1.260.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire
16.000.000 ma non a lire 17.000.000;
l) lire 1.190.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire
17.000.000 ma non a lire 18.000.000;
m) lire 1.120.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire
18.000.000 ma non a lire 19.000.000;
n) lire 1.050.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire
19.000.000 ma non a lire 30.000.000;
o) lire 950.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire
30.000.000 ma non a lire 40.000.000;
p) lire 850.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire
40.000.000 ma non a lire 50.000.000;
q) lire 750.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire
50.000.000 ma non a lire 60.000.000;
r) lire 650.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire
60.000.000 ma non a lire 60.300.000;
s) lire 550.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire
60.300.000 ma non a lire 70.000.000;
t) lire 450.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire
70.000.000 ma non a lire 80.000.000;
u) lire 350.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire
80.000.000 ma non a lire 90.000.000;
v) lire 250.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire
90.000.000 ma non a lire 90.400.000;
z) lire 150.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire
90.400.000 ma non a lire 100.000.000;
aa) lire 100.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire
100.000.000»;
2) nel comma 2, all’alinea, dopo le parole: «redditi di pensione»
sono inserite le seguenti: «, redditi di terreni per un importo non
superiore a lire 360.000»;
3) nel comma 2-ter, le parole: «il reddito derivante dagli assegni
periodici percepiti in conseguenza di separazione legale ed effettiva,
di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi
effetti civili» sono soppresse e le parole: «il reddito derivante
da rapporti di lavoro dipendente di durata inferiore all’anno» sono
sostituite dalle seguenti: «il reddito derivante da rapporti di lavoro
dipendente con contratti a tempo indeterminato di durata inferiore all’anno»;
4) dopo il comma 2-ter, è inserito il seguente:
«2-quater. Se alla formazione del reddito
complessivo concorrono soltanto il reddito, non superiore alla deduzione
prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, dell’unità immobiliare adibita
ad abitazione principale e delle relative pertinenze, il reddito derivante
dai rapporti di lavoro dipendente con contratto a tempo determinato di
durata inferiore all’anno e il reddito derivante dagli assegni periodici
percepiti in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento
o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili,
spetta una detrazione secondo i seguenti importi:
a) lire 400.000, se l’ammontare
del reddito complessivo non supera lire 9.100.000;
b) lire 300.000, se l’ammontare
del reddito complessivo supera lire 9.100.000 ma non lire 10.000.000;
c) lire 200.000 se l’ammontare
del reddito complessivo supera lire 10.000.000 ma non lire 11.000.000;
d) lire 100.000 se l’ammontare
del reddito complessivo supera lire 11.000.000 ma non lire 12.000.000»;
5) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma
1 dell’articolo 49 o d’impresa di cui all’articolo 79, spetta una detrazione
dall’imposta lorda, non cumulabile con quella prevista dal comma 1, pari
a:
a) lire 1.110.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera lire
9.100.000;
b) lire 1.000.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore
a lire 9.100.000 ma non a lire 9.300.000;
c) lire 900.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore
a lire 9.300.000 ma non a lire 9.600.000;
d) lire 800.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore
a lire 9.600.000 ma non a lire 9.900.000;
e) lire 700.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore
a lire 9.900.000 ma non a lire 15.000.000;
f) lire 600.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore
a lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000;
g) lire 480.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore
a lire 15.300.000 ma non a lire 16.000.000;
h) lire 410.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore
a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000;
i) lire 340.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore
a lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000;
l) lire 270.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore
a lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000;
m) lire 200.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore
a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000;
n) lire 100.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore
a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000»;
f) all’articolo 13-bis,
comma 1, lettera b), in materia di detrazioni per oneri:
1) al primo periodo, le parole: «sei mesi» sono sostituite
dalle seguenti: «un anno»;
2) al secondo periodo, le parole: «nei sei mesi antecedenti o successivi»
sono sostituite dalle seguenti: «nell’anno precedente o successivo»;
3) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «In caso
di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a
condizione che entro tre mesi dall’acquisto sia stato notificato al locatario
l’atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che
entro un anno dal rilascio l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione
principale»;
4) al quarto periodo, le parole: «il contribuente dimora abitualmente»
sono sostituite dalle seguenti: «il contribuente o i suoi familiari
dimorano abitualmente»;
5) dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: «Non si tiene
conto, altresì, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti
in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità immobiliare
non risulti locata. Nel caso l’immobile acquistato sia oggetto di lavori
di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia
o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui
l’unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque
entro due anni dall’acquisto»;
5-bis) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il mutuo
è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire
della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso
di coniuge fiscalmente a carico dell’altro la detrazione spetta a quest’ultimo
per entrambe le quote»;
g) all’articolo 13-bis,
comma 1, lettera c), in materia di detrazioni per spese sanitarie, dopo
il nono periodo è inserito il seguente: «La medesima ripartizione
della detrazione in quattro quote annuali di pari importo è consentita,
con riferimento alle altre spese di cui alla presente lettera, nel caso
in cui queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire 30 milioni
annue»;
h) all’articolo 13-ter,
in materia di detrazioni per canoni di locazione:
1) al comma 1, lettera a), le parole: «lire 640.000» sono sostituite
dalle seguenti: «lire 960.000»;
2) al comma 1, lettera b), le parole: «lire 320.000» sono sostituite
dalle seguenti: «lire 480.000»;
3) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. A favore dei lavoratori dipendenti
che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di
lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di
richiesta della detrazione, e siano titolari di qualunque tipo di contratto
di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale
degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100
chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria
regione, spetta una detrazione, per i primi tre anni, rapportata al periodo
dell’anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:
a) lire 1.920.000, se il
reddito complessivo non supera lire 30 milioni;
b) lire 960.000, se il reddito
complessivo supera lire 30 milioni ma non lire 60 milioni»;
i) all’articolo 48-bis,
comma 1, lettera a-bis), concernente la determinazione del reddito del
personale dipendente del Servizio sanitario nazionale per l’attività
libero-professionale intramuraria esercitata presso studi professionali
privati, le parole: «nella misura del 90 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «nella misura del 75 per cento».
2. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, concernente detrazioni per interventi di ristrutturazione del patrimonio
edilizio privato, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, terzo periodo,
dopo le parole: «alla eliminazione delle barriere architettoniche,»
sono inserite le seguenti: «aventi ad oggetto ascensori e montacarichi,
alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione,
la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto
a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le
persone portatrici di handicap in situazioni di gravità, ai sensi
dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, all’adozione
di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti
da parte di terzi,» e dopo le parole: «sulle parti strutturali»
sono aggiunte le seguenti: «, e all’esecuzione di opere volte ad
evitare gli infortuni domestici»;
b) al comma 6, le parole:
«nel periodo d’imposta in corso alla data del 1º gennaio 2000»
sono sostituite dalle seguenti: «nei periodi d’imposta in corso alla
data del 1º gennaio degli anni 2000 e 2001».
3. All’articolo 13 della legge 15 dicembre 1998,
n. 441, concernente norme per la diffusione e la valorizzazione dell’imprenditoria
giovanile in agricoltura, le parole: «nel periodo d’imposta 2000»
sono sostituite dalle seguenti: «nei periodi d’imposta 2000 e 2001».
4. Ai fini delle detrazioni di cui all’articolo
1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i lavori iniziati entro il
30 giugno 2000, si considerano validamente presentate le comunicazioni
di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, trasmesse
entro novanta giorni dall’inizio dei lavori.
5. Ai fini della determinazione del reddito delle
cooperative edilizie a proprietà indivisa si deduce un importo pari
alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare adibita ad
abitazione principale dei soci assegnatari e delle relative pertinenze.
6. All’articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e successive modificazioni, il comma 3 è abrogato.
7. All’articolo 6 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, i commi 9, 10 e 11 sono abrogati.
8. Le disposizioni del comma 1, lettere a), e),
numero 2), e h), numeri 1) e 2), si applicano a decorrere dal periodo d’imposta
2000; quelle di cui al medesimo comma, lettere b), c), d), e), numeri 1),
3), 4) e 5), f), g) e h), numero 3), e i), si applicano a decorrere dal
periodo d’imposta 2001. Le disposizioni dei commi 6 e 7 si applicano a
decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data
del 31 dicembre 1999.
9. Le modifiche apportate dalle disposizioni di
cui al presente titolo in materia di imposta sul reddito delle persone
fisiche valgono ai fini della restituzione del drenaggio fiscale disciplinata
dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e dall’articolo
9, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.
10. In deroga all’articolo 17, comma 1, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, sono legittimi
gli atti compiuti dai sostituti di imposta che, nell’ipotesi in cui abbiano
impiegato somme proprie per corrispondere l’acconto di cui all’articolo
1 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, abbiano utilizzato il relativo credito
in compensazione con i versamenti da effettuare nel mese di dicembre 2000.
Art. 3.
(Disposizioni fiscali in materia di pensioni, assegni di fonte estera,
nonché di redditi da lavoro dipendente prestato all’estero)
1. Per i periodi d’imposta precedenti a quello in
corso al 31 dicembre 2000, i redditi derivanti da pensioni di ogni genere
ed assegni ad esse equiparati di fonte estera, imponibili in Italia per
effetto di disciplina convenzionale, possono essere dichiarati entro il
30 giugno 2001 con apposita istanza. A tali redditi si applica l’aliquota
marginale del contribuente ovvero quella del 25 per cento in caso di omessa
presentazione della dichiarazione, per l’anno cui si riferiscono i redditi.
Non si fa luogo all’applicazione di soprattasse, pene pecuniarie ed interessi
a condizione che sia versata una somma pari al 25 per cento delle imposte
così calcolate. Le somme dovute ai sensi del presente comma devono
essere versate in quattro rate di pari importo da corrispondere entro le
date del 15 dicembre 2001, del 15 giugno 2002, del 15 dicembre 2002 e del
15 giugno 2003 senza applicazione di interessi. Le disposizioni del presente
comma si applicano altresì alle controversie pendenti originate
da avvisi di accertamento riguardanti i redditi di cui al presente comma
nonché a coloro i quali si siano avvalsi della facoltà di
cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, anche entro i termini
stabiliti dall’articolo 38 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e dall’articolo
45, comma 14, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
2. Per l’anno 2001, i redditi derivanti da lavoro
dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto,
all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti
residenti nel territorio dello Stato sono esclusi dalla base imponibile;
i percettori dei suddetti redditi non possono in alcun caso essere considerati
fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla
pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararli all’ufficio
erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione
economica.
Capo III
DISPOSIZIONI FISCALI PER FAVORIRE LO SVILUPPO EQUILIBRATO
Art. 4.
(Riduzione della aliquota IRPEG)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 14, comma
1, in materia di credito d’imposta per gli utili distribuiti da società
ed enti, le parole: «pari al 58,73 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «pari al 56,25 per cento, per le distribuzioni deliberate
a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 1º
gennaio 2001, e al 53,85 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere
dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 1º gennaio 2003,»;
b) all’articolo 91, in materia
di aliquota dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche, le parole:
«con l’aliquota del 37 per cento» sono sostituite dalle seguenti:
«con l’aliquota del 36 per cento, a decorrere dal periodo d’imposta
in corso al 1º gennaio 2001, e del 35 per cento, a decorrere dal periodo
d’imposta in corso al 1º gennaio 2003»;
c) all’articolo 105, comma
4, in materia di credito d’imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti,
le parole: «nella misura del 58,73 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «nella misura del 56,25 per cento, per i proventi
conseguiti a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1º gennaio
2001, e del 53,85 per cento, per i proventi conseguiti a decorrere dal
periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2003,»;
d) all’articolo 105, comma
5, le parole: «di un importo pari al 58,73 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «di un importo pari al 56,25 per cento,
per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d’imposta successivo
a quello in corso al 1º gennaio 2001, e al 53,85 per cento, per le
distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a
quello in corso al 1º gennaio 2003,».
2. All’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 467, in materia di imposta sostitutiva della maggiorazione
di conguaglio e di credito di imposta sugli utili societari, l’ultimo periodo
è sostituito dal seguente: «A tale fine si considera come
provento non assoggettato a tassazione la quota del 47,22 per cento di
dette plusvalenze e di detto reddito conseguiti a decorrere dal periodo
d’imposta in corso al 1º gennaio 2001, e del 45,72 per cento delle
plusvalenze e dei redditi medesimi conseguiti a decorrere dal periodo d’imposta
in corso al 1º gennaio 2003; per le società quotate, tali misure
sono pari, rispettivamente, all’80,56 e all’80 per cento».
3. Per il reddito del periodo d’imposta in corso
alla data del 1º gennaio 2001, la misura del 48,65 per cento, prevista
dall’articolo 2, comma 10, della legge 13 maggio 1999, n. 133, in materia
di reddito d’impresa, è ridotta al 47,22 per cento.
4. La misura dell’acconto dell’imposta sul reddito
delle persone giuridiche, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre
2001, è ridotta dal 98 per cento al 93,5 per cento; per il periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2002, è aumentata dal 98 per cento
al 98,5 per cento; a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre
2003, è aumentata dal 98 per cento al 99 per cento.
Art. 5.
(Emersione di basi imponibili e riduzione del carico tributario
sui redditi d’impresa)
1. Le maggiori entrate che risulteranno dall’aumento
delle basi imponibili dei tributi erariali e dei contributi sociali per
effetto dell’applicazione delle disposizioni per favorire l’emersione,
di cui all’articolo 116 della presente legge, sono destinate ad un fondo
istituito presso lo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica finalizzato, con appositi provvedimenti,
alla riduzione dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta
sul reddito delle persone fisiche gravanti sul reddito d’impresa. La riduzione
è effettuata con priorità temporale nelle aree e nei territori
di cui al comma 10 dell’articolo 7.
2. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare
entro il 31 marzo 2002, sono determinate le maggiori entrate di cui al
comma 1, derivanti dai contratti di riallineamento e di emersione registrati
entro il 30 novembre 2001, in relazione all’aumento, nel corso degli anni
dal 2001 al 2005, delle basi imponibili e alla progressiva riduzione delle
agevolazioni concesse ai soggetti aderenti ai contratti di emersione.
3. In relazione alle stime del maggior gettito,
determinato ai sensi del comma 2, è disposta, a decorrere dal 2002,
la riduzione delle imposte di cui al comma 1.
Art. 6.
(Disposizioni in materia di tassazione del reddito di impresa)
1. All’articolo 16, comma 1, lettera d), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di redditi soggetti a tassazione
separata, sono aggiunte, in fine, le parole: «e delle società
di persone».
2. All’articolo 79, comma 8, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, concernente la determinazione del reddito delle
imprese autorizzate all’autotrasporto, dopo il primo periodo, è
inserito il seguente: «Per le medesime imprese compete, altresì,
una deduzione forfetaria annua di lire 300.000 per ciascun motoveicolo
e autoveicolo avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500
chilogrammi».
3. Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo
21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria
in favore degli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, si
applicano per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2001 e per i
due periodi di imposta successivi.
4. All’articolo 2, comma 11, primo periodo, della
legge 13 maggio 1999, n. 133, dopo le parole: «sono applicabili»
sono inserite le seguenti: «per i periodi di imposta 1999 e 2000».
5. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466,
in materia di riordino delle imposte sul reddito per favorire la capitalizzazione
delle imprese, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, il comma
3, in materia di applicazione dell’aliquota ridotta, è sostituito
dal seguente:
«3. La parte della remunerazione ordinaria
di cui al comma 1 che supera il reddito complessivo netto dichiarato è
computata in aumento del reddito assoggettabile all’aliquota ridotta dei
periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto»;
b) all’articolo 6, comma
1, concernente l’applicazione dell’aliquota ridotta alle società
quotate, le parole da: «le aliquote di cui ai commi» fino alla
fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «l’aliquota di cui
al comma 1 dell’articolo 1 è ridotta al 7 per cento».
6. Le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere
dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre
2000; a decorrere dal medesimo periodo d’imposta si applicano le disposizioni
del comma 5, fermo restando il diritto al riporto a nuovo maturato in base
alle disposizioni previgenti.
7. I soggetti che, avendo in precedenti esercizi
imputato gli ammortamenti anticipati a riduzione del costo dei beni, adottino
la diversa metodologia contabile di imputazione alla speciale riserva prevista
dall’articolo 67, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono
riclassificare gli ammortamenti anticipati pregressi imputandoli alla suddetta
riserva, al netto dell’importo destinato al fondo imposte differite.
8. All’articolo 14, comma 1, alinea, della legge
15 dicembre 1998, n. 441, recante norme a favore dell’imprenditoria giovanile
in agricoltura, le parole: «a fondi rustici» sono sostituite
dalle seguenti: «ai beni costituenti l’azienda, ivi compresi i fabbricati,
le pertinenze, le scorte vive e morte e quant’altro strumentale all’attività
aziendale».
9. All’articolo 14, comma 6, della legge 15 dicembre
1998, n. 441, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per
favorire l’introduzione e la tenuta della contabilità da parte delle
imprese condotte da giovani agricoltori o da società di cui all’articolo
2, il Ministro delle politiche agricole e forestali, d’intesa con le regioni
interessate, è autorizzato a stipulare accordi o convenzioni per
fornire assistenza, formazione e informatizzazione».
10. Per le finalità di cui al comma 9 possono
essere utilizzati anche i fondi residui disponibili sul capitolo 7627 dello
stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.
11. Alle persone fisiche in possesso della qualifica
di imprenditore agricolo, partecipanti ad imprese familiari o socie delle
società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice si
applicano le condizioni previste dall’articolo 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sempre che le suddette società
o imprese familiari rivestano la qualifica di soci nella stessa cooperativa
agricola.
12. All’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, recante istituzione dell’imposta regionale sulle
attività produttive, le parole: «e al 1º gennaio 1999»
sono sostituite dalle seguenti: «, al 1º gennaio 1999 e al 1º
gennaio 2000»; nel medesimo comma le parole: «per i quattro
periodi d’imposta successivi, l’aliquota è stabilita, rispettivamente,
nelle misure del 2,3, del 2,5» sono sostituite dalle seguenti: «per
i tre periodi d’imposta successivi, l’aliquota è stabilita, rispettivamente,
nella misura del 2,5».
13. La quota di reddito delle piccole e medie imprese
destinata a investimenti ambientali, come definiti al comma 15, non concorre
a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito.
14. Se i beni oggetto degli investimenti agevolati
di cui al comma 13 sono ceduti entro il secondo periodo d’imposta successivo
a quello in cui gli investimenti ambientali sono effettuati, il reddito
escluso dall’imposizione si determina diminuendo l’ammontare degli investimenti
ambientali di un importo pari alla differenza tra i corrispettivi derivanti
dalle predette cessioni e i costi sostenuti nello stesso periodo d’imposta
per la realizzazione degli investimenti ambientali.
15. Per investimento ambientale si intende il costo
di acquisto delle immobilizzazioni materiali di cui all’articolo 2424,
primo comma, lettera B), n. II, del codice civile, necessarie per prevenire,
ridurre e riparare danni causati all’ambiente. Sono in ogni caso esclusi
gli investimenti realizzati in attuazione di obblighi di legge. Gli investimenti
ambientali vanno calcolati con l’approccio incrementale.
16. A decorrere dal 1º gennaio 2001, le imprese
interessate sono tenute a rappresentare nel bilancio di esercizio gli investimenti
ambientali realizzati.
17. Il Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, d’intesa con il Ministro dell’ambiente che si avvale
dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente, sentite le categorie
professionali interessate, effettua nell’anno 2001 un censimento degli
investimenti ambientali realizzati.
18. All’onere derivante dalle misure agevolative
di cui ai commi da 13 a 17 si provvede mediante l’istituzione di un apposito
fondo presso il Ministero delle finanze con una dotazione di lire 7,7 miliardi
per il 2001, 150 miliardi per il 2002 e 150 miliardi per il 2003.
19. A decorrere dal secondo periodo di imposta successivo
a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge,
la quota di reddito di cui al comma 13 corrisponde all’eccedenza rispetto
alla media degli investimenti ambientali realizzati nei due periodi di
imposta precedenti.
20. All’articolo 65, comma 2, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente
oneri di utilità sociale, dopo la lettera c-nonies) è aggiunta
la seguente:
«c-decies) le erogazioni
liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve
naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona
di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente
disciplina, statale e regionale, nonché gestita dalle associazioni
e fondazioni private indicate alla lettera a) del comma 2-bis dell’articolo
114, effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione,
studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità
di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti. Il Ministro
dell’ambiente individua con proprio decreto, periodicamente, i soggetti
e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni
liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote
assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario. Nel caso che in un dato
anno le somme complessivamente erogate abbiano superato la somma allo scopo
indicata o determinata i singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto
somme di importo maggiore della quota assegnata dal Ministero dell’ambiente,
versano all’entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento della differenza».
21. Le disposizioni di cui al comma 20 si applicano
a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002.
22. Ai fini di quanto previsto al comma 20, il Ministro
dell’ambiente determina l’ammontare delle erogazioni deducibili in misura
complessivamente non superiore a 15 miliardi di lire a decorrere dall’anno
2002.
23. L’articolo 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è sostituito dal seguente:
«Art. 12. – (Somme ammesse in deduzione dal
reddito). – 1. Per le società cooperative e loro consorzi sono ammesse
in deduzione dal reddito le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione
di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggiore compenso
per i conferimenti effettuati. Le predette somme possono essere imputate
ad incremento delle quote sociali».
24. Al comma 8 dell’articolo 2 della legge 13 maggio
1999, n. 133, le parole: «il successivo» sono sostituite dalle
seguenti: «i due successivi».
Art. 7.
(Incentivi per l’incremento dell’occupazione)
1. Ai datori di lavoro, che nel periodo compreso
tra il 1º ottobre 2000 e il 31 dicembre 2003 incrementano il numero
dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato
è concesso un credito di imposta. Sono esclusi i soggetti di cui
all’articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Il credito di imposta è commisurato, nella
misura di lire 800.000 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese,
alla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a
tempo indeterminato rilevato in ciascun mese rispetto al numero dei lavoratori
con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo
compreso tra il 1º ottobre 1999 e il 30 settembre 2000. Il credito
di imposta decade se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori
dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori
con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari
al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel
periodo compreso tra il 1º ottobre 1999 e il 30 settembre 2000. Per
le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale, il
credito d’imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto
a quelle del contratto nazionale. Il credito d’imposta è concesso
anche ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che incrementano
il numero dei lavoratori operai, ciascuno occupato per almeno 230 giornate
all’anno.
3. L’incremento della base occupazionale va considerato
al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società
controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o
facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i
soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal
1º ottobre 2000, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento
della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro
a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale
alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
4. Il credito d’imposta, che non concorre alla formazione
del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell’imposta
regionale sulle attività produttive nè ai fini del rapporto
di cui all’articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è
utilizzabile, a decorrere dal 1º gennaio 2001, esclusivamente in compensazione
ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. Il credito d’imposta di cui al comma 1 spetta
a condizione che:
a) i nuovi assunti siano
di età non inferiore a 25 anni;
b) i nuovi assunti non abbiano
svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno
24 mesi o siano portatori di handicap individuati ai sensi della legge
5 febbraio 1992, n. 104;
c) siano osservati i contratti
collettivi nazionali anche con riferimento ai soggetti che non hanno dato
diritto al credito d’imposta;
d) siano rispettate le prescrizioni
sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dai decreti legislativi
19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive
modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi
di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella
gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata,
il credito d’imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti
in più rispetto a quello dell’impresa sostituita.
7. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni
non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo superiore
a lire 5 milioni, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro
dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza
dei lavoratori, prevista dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n.
626, e 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché
dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in
materia di sicurezza ed igiene del lavoro, commesse nel periodo in cui
si applicano le disposizioni del presente articolo e qualora siano emanati
provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro
per condotta antisindacale ai sensi dell’articolo 28 della legge 20 maggio
1970, n. 300, le agevolazioni sono revocate. Dalla data del definitivo
accertamento delle violazioni, decorrono i termini per far luogo al recupero
delle minori imposte versate o del maggiore credito riportato e per l’applicazione
delle relative sanzioni.
8. Le agevolazioni previste dal presente articolo
sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi.
9. Entro il 31 dicembre 2001 il Governo provvede
ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni
di cui al presente articolo, identificando la nuova occupazione generata
per area territoriale, sesso, età e professionalità.
10. Le disposizioni di cui all’articolo 4 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, restano in
vigore per le assunzioni intervenute nel periodo compreso tra il 1º
gennaio 1999 e il 31 dicembre 2000. Per i datori di lavoro che nel periodo
compreso tra il 1º gennaio 2001 e il 31 dicembre 2003 effettuano nuove
assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato
da destinare a unità produttive ubicate nei territori individuati
nel citato articolo 4 e nelle aree di cui all’obiettivo 1 del regolamento
(CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché in
quelle delle regioni Abruzzo e Molise, spetta un ulteriore credito d’imposta.
L’ulteriore credito d’imposta, che è pari a lire 400.000 per ciascun
nuovo dipendente, compete secondo la disciplina di cui al presente articolo.
All’ulteriore credito di imposta di cui al presente comma si applica la
regola de minimis di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità
europee 96/C68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici
eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purché
non venga superato il limite massimo di lire 180 milioni nel triennio.
11. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente
articolo, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati
ai lavoratori dipendenti.
Art. 8.
(Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate)
1. Ai soggetti titolari di reddito d’impresa, esclusi
gli enti non commerciali, che, a decorrere dal periodo d’imposta in corso
al 31 dicembre 2000 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso
alla data del 31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree
territoriali individuate dalla Commissione delle Comunità europee
come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe
previste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che
istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di
Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, è attribuito
un credito d’imposta entro la misura massima consentita nel rispetto dei
criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla predetta
Commissione. Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2000 sono
agevolabili i nuovi investimenti acquisiti a decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge o, se successiva, dall’approvazione del
regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee.
Il credito d’imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato a
finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi
beni che fruiscono del credito d’imposta.
2. Per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni
di beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, esclusi i costi relativi all’acquisto di «mobili
e macchine ordinarie di ufficio» di cui alla tabella approvata con
decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, concernente
i «coefficienti di ammortamento», destinati a strutture produttive
già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di
cui al comma 1, per la parte del loro costo complessivo eccedente le cessioni
e le dismissioni effettuate nonché gli ammortamenti dedotti nel
periodo d’imposta, relativi a beni d’investimento della stessa struttura
produttiva. Sono esclusi gli ammortamenti dei beni che formano oggetto
dell’investimento agevolato effettuati nel periodo d’imposta della loro
entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti
di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per
l’acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione.
Per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria,
gli investimenti in beni immateriali sono agevolabili nel limite del 25
per cento del complesso degli altri investimenti agevolati.
3. Agli investimenti localizzati nei territori di
cui all’obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del
21 giugno 1999, nonché in quelli delle regioni Abruzzo e Molise,
si applica la deduzione degli ammortamenti nella misura del 90 per cento.
Le disposizioni del presente comma si applicano agli investimenti acquisiti
a decorrere dalla approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione
delle Comunità europee.
4. All’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 466, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «differenziabile
in funzione del settore di attività e delle dimensioni dell’impresa,
nonché della localizzazione».
5. Il credito d’imposta è determinato con
riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d’imposta e
va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre
alla formazione del reddito nè della base imponibile dell’imposta
regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto
di cui all’articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed
è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento
dei costi.
6. Il credito d’imposta a favore di imprese o attività
che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline
comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi
progetti, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali
e procedurali definite dalle predette discipline dell’Unione europea e
previa autorizzazione della Commissione delle Comunità europee.
Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato procede all’inoltro
alla Commissione della richiesta di preventiva autorizzazione, ove prescritta,
nonché al controllo del rispetto delle norme sostanziali e procedurali
della normativa comunitaria.
7. Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano
in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della
loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta è rideterminato
escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in
funzione. Se entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel
quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati
a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati
a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione,
il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti
agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo di imposta in cui
si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa
categoria di quelli agevolati, il credito d’imposta è rideterminato
escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la
parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti
in locazione finanziaria le disposizioni precedenti si applicano anche
se non viene esercitato il riscatto. Il minore credito d’imposta che deriva
dall’applicazione del presente comma è versato entro il termine
per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo
d’imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.
8. Con uno o più decreti del Ministero delle
finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e con il Ministero dell’industria, del commercio
e dell’artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, verranno emanate disposizioni per l’effettuazione
delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti
disposizioni. Tali verifiche, da effettuare dopo almeno dodici mesi dall’attribuzione
del credito di imposta, sono altresì finalizzate alla valutazione
della qualità degli investimenti effettuati, anche al fine di valutare
l’opportunità di effettuare un riequilibrio con altri strumenti
aventi analoga finalità.
Art. 9.
(Tassazione del reddito d’impresa con aliquota proporzionale)
1. Il reddito d’impresa degli imprenditori individuali,
determinato ai sensi dell’articolo 52 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, può essere escluso dalla formazione del reddito complessivo
di cui all’articolo 8 del medesimo testo unico e assoggettato separatamente
all’imposta sul reddito delle persone fisiche secondo le disposizioni dei
commi successivi.
2. L’imposta è commisurata al reddito di
cui al comma 1 con l’aliquota prevista dall’articolo 91 del citato testo
unico delle imposte sui redditi, come modificato dalla presente legge;
si applicano le disposizioni dell’articolo 1 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 466, come modificato dalla presente legge, e dell’articolo
91-bis del citato testo unico.
3. L’imposta è versata, anche a titolo d’acconto,
con le modalità e nei termini previsti per il versamento dell’imposta
sul reddito delle persone fisiche; i crediti di imposta, i versamenti in
acconto e le ritenute d’acconto sui proventi che concorrono a formare il
reddito di cui al comma 1 sono scomputati dall’imposta ai sensi degli articoli
92, 93 e 94 del citato testo unico delle imposte sui redditi. Si applicano
le disposizioni del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. La perdita di un periodo d’imposta può
essere computata in diminuzione del reddito d’impresa dei periodi d’imposta
successivi, ma non oltre il quinto, con le regole stabilite dall’articolo
102 del citato testo unico delle imposte sui redditi.
5. Il regime di cui al comma 1 è applicato
su opzione revocabile. L’opzione e la revoca sono esercitate nella dichiarazione
dei
redditi e hanno effetto a decorrere dal periodo d’imposta successivo
a quello cui si riferisce la dichiarazione.
6. Ai fini dell’accertamento si applica l’articolo
40, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600.
7. Gli utili dei periodi d’imposta nei quali è
applicato il regime di cui al comma 1, se prelevati dal patrimonio dell’impresa,
costituiscono per l’imprenditore redditi ai sensi dell’articolo 41, comma
1, lettera e), del citato testo unico delle imposte sui redditi e per essi
spetta il credito d’imposta secondo i criteri dell’articolo 14 di detto
testo unico, come modificato della presente legge; si applicano gli articoli
105, 105-bis e 106-bis dello stesso testo unico. A tale fine nella dichiarazione
dei redditi vanno indicati separatamente il patrimonio netto formato con
gli utili non distribuiti dei periodi d’imposta nei quali è applicato
il regime di cui al comma 1 e le altre componenti del patrimonio netto.
8. Le somme trasferite dal patrimonio dell’impresa
a quello personale dell’imprenditore, al netto delle somme versate nello
stesso periodo d’imposta, costituiscono prelievi degli utili dell’esercizio
in corso e, per l’eccedenza, di quelli degli esercizi precedenti.
L’importo che supera il patrimonio si considera prelievo degli utili dei
periodi d’imposta successivi, da assoggettare a tassazione in tali periodi.
9. In caso di revoca, si considerano prelevati gli
utili ancora esistenti al termine dell’ultimo periodo d’imposta di applicazione
del regime di cui al comma 1.
10. Per le imprese familiari, le disposizioni dei
commi da 7 a 9 si applicano al titolare dell’impresa e ai collaboratori
in proporzione alle quote di partecipazione agli utili determinate secondo
le disposizioni del comma 4 dell’articolo 5 del citato testo unico delle
imposte sui redditi.
11. Le disposizioni dei commi da 1 a 9 si applicano,
su opzione, anche alle società in nome collettivo e in accomandita
semplice. In tale caso, dette società sono considerate soggetti
passivi d’imposta assimilati alle società di cui all’articolo 87,
comma 1, lettera a), del citato testo unico delle imposte sui redditi e
ad esse si applicano, in quanto compatibili, le relative disposizioni.
12. Le disposizioni del presente articolo decorrono
dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 1º gennaio 2001.
Art. 10.
(Soppressione della tassa di proprietà sugli autoscafi)
1. All’articolo 1 del testo unico delle leggi sulle
tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
5 febbraio 1953, n. 39, le parole: «, la navigazione in acque pubbliche
degli autoscafi» sono soppresse, e le parole: «sono soggette»
sono sostituite dalle seguenti: «è soggetta».
2. All’articolo 13 del citato testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, le
parole: «Gli autoveicoli, i rimorchi e gli autoscafi» sono
sostituite dalle seguenti: «Gli autoveicoli e i rimorchi» e
le parole: «su strade, aree od acque pubbliche» sono sostituite
dalle seguenti: «su strade od aree pubbliche».
3. La tariffa E allegata al citato testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, è
soppressa.
Art. 11.
(Trattamento fiscale delle imprese che esercitano la pesca costiera
o nelle acque interne e lagunari)
1. Per la salvaguardia dell’occupazione della gente di mare, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, per gli anni 2001, 2002 e 2003 e nel limite del 70 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.
Art. 12.
(Trattamento fiscale degli avanzi di gestione di Consorzi)
1. Il trattamento fiscale degli avanzi di gestione, di cui al comma 2-bis dell’articolo 41 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, è esteso, alle medesime condizioni, anche agli eventuali avanzi di gestione accantonati dal Consorzio obbligatorio batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi (COBAT), nonché dal Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli olii e dei grassi vegetali ed animali, esausti.
Art. 13.
(Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali
e di lavoro autonomo)
1. Le persone fisiche che intraprendono un’attività
artistica o professionale ovvero d’impresa, ai sensi, rispettivamente,
degli articoli 49 e 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono
avvalersi, per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata
e per i due successivi, di un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento
di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche,
pari al 10 per cento del reddito di lavoro autonomo o d’impresa, determinato
rispettivamente ai sensi dell’articolo 50 o dell’articolo 79 del citato
testo unico. Nel caso di imprese di cui all’articolo 5, comma 4, dello
stesso testo unico, l’imposta sostitutiva è dovuta dall’imprenditore.
2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto
a condizione che:
a) il contribuente non abbia
esercitato negli ultimi tre anni attività artistica o professionale
ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
b) l’attività da
esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra
attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente
o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta
consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di
arti o professioni;
c) sia realizzato un ammontare
di compensi di lavoro autonomo non superiore a lire 60 milioni o un ammontare
di ricavi non superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per oggetto
prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi
per oggetto altre attività;
d) qualora venga proseguita
un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare
dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello
di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a lire 60 milioni
per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire
120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attività;
e) siano regolarmente adempiuti
gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.
3. Il regime agevolato cessa di avere efficacia
e il contribuente è assoggettato a tassazione ordinaria:
a) a decorrere dal periodo
d’imposta successivo a quello nel quale i compensi o i ricavi conseguiti
superano gli importi indicati al comma 2, lettera c);
b) a decorrere dallo stesso
periodo d’imposta nel quale i compensi o i ricavi superano del 50 per cento
gli importi indicati al comma 2, lettera c); in tale caso sarà assoggettato
a tassazione nei modi ordinari l’intero reddito d’impresa o di lavoro autonomo
conseguito nel periodo d’imposta.
4. I contribuenti che si avvalgono del regime fiscale
di cui al comma 1 possono farsi assistere negli adempimenti tributari dall’ufficio
delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale. In tal caso,
devono munirsi di un’apparecchiatura informatica corredata di accessori
idonei da utilizzare per la connessione con il sistema informativo del
Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze.
5. Ai contribuenti che si avvalgono del regime di
cui al presente articolo, è attribuito un credito d’imposta, utilizzabile
in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
nella misura del 40 per cento della parte del prezzo unitario d’acquisto
dell’apparecchiatura informatica e degli accessori di cui al comma
4. Il predetto credito è riconosciuto per un importo non superiore
a lire seicentomila e spetta anche in caso di acquisizione dei beni in
locazione finanziaria. In tale caso il credito è commisurato al
40 per cento del prezzo di acquisto ed è liquidato con riferimento
ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo d’imposta, fino a concorrenza
di lire seicentomila. Il credito d’imposta non concorre alla formazione
del reddito imponibile e non è rimborsabile.
6. Fermi restando l’obbligo di conservare, ai sensi
dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi
e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei
corrispettivi, i soggetti ammessi al regime agevolato previsto al comma
1 sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture
contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell’IRAP e dell’imposta
sul valore aggiunto (IVA), nonché dalle liquidazioni e dai versamenti
periodici rilevanti ai fini dell’IVA previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.
7. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari,
nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia
ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si
avvalgono del regime previsto al comma 1 è valutata tenendo conto
dell’ammontare che, ai sensi dello stesso comma 1, costituisce base imponibile
per l’applicazione dell’imposta sostitutiva.
8. Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni
e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
in materia di imposte sui redditi. Nei confronti dei contribuenti che hanno
fruito del regime di cui al presente articolo e per i quali risultino inesistenti
le condizioni richieste per fruire dello stesso si applicano, in particolare,
le sanzioni di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471.
9. Con uno o più decreti del Ministero delle
finanze sono dettate le disposizioni necessarie per l’attuazione del presente
articolo.
Art. 14.
(Regime fiscale delle attività marginali)
1. Le persone fisiche esercenti attività per
le quali risultano applicabili gli studi di settore possono avvalersi del
regime disciplinato nel presente articolo a condizione che i ricavi e i
compensi del periodo d’imposta precedente risultino di ammontare non superiore
al limite individuato con appositi decreti ministeriali, tenuto conto delle
dimensioni medie degli operatori del settore. Tale limite, differenziato
in relazione ai diversi settori di attività, non può, comunque,
essere superiore a 50 milioni di lire.
2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni
contenute nel presente articolo per ricavi e compensi si intendono i ricavi
e i compensi minimi di riferimento determinati in base all’applicazione
degli studi di settore dopo aver normalizzato la posizione del contribuente
tenendo conto delle peculiarità delle situazioni di marginalità,
anche in riferimento agli indici di coerenza economica che caratterizzano
il contribuente stesso. Per il primo periodo di applicazione ai fini della
ammissione al regime si fa riferimento ai ricavi e ai compensi conseguiti
nell’anno precedente.
3. I contribuenti indicati al comma 1 presentano
domanda all’ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale
entro il mese di gennaio dell’anno a decorrere dal quale si intende fruire
del predetto regime. Nell’anno 2001 la domanda è presentata entro
il 31 marzo.
4. I soggetti che si avvalgono del regime fiscale
delle attività marginali sono tenuti al versamento di un’imposta
sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. L’imposta sostitutiva
è pari al 15 per cento del reddito di lavoro autonomo o di impresa
determinato rispettivamente ai sensi dell’articolo 50 o dell’articolo 79
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
Nel caso di imprese di cui all’articolo 5, comma 4, del citato testo unico
l’imposta sostitutiva è dovuta dall’imprenditore.
5. Il regime fiscale delle attività marginali
cessa di avere efficacia e il contribuente è assoggettato a tassazione
ordinaria:
a) a decorrere dal periodo
d’imposta successivo a quello nel quale i ricavi o i compensi valutati
in base agli studi di settore applicabili nel periodo di riferimento, prendendo
a base i dati dichiarati dal contribuente o rettificati dall’ufficio, superano
il limite individuato dai decreti di cui al comma 1, in relazione allo
specifico settore di attività;
b) a decorrere dallo stesso
periodo d’imposta in cui i ricavi o i compensi conseguiti ovvero valutati
in base agli studi di settore applicabili nel periodo di riferimento, prendendo
a base i dati dichiarati dal contribuente o rettificati dall’ufficio, superano
il limite, individuato nei decreti di cui al comma 1 in relazione allo
specifico settore di attività, del cinquanta per cento del limite
stesso; in tal caso sarà assoggettato a tassazione nei modi ordinari
l’intero reddito d’impresa o di lavoro autonomo conseguito nel periodo
d’imposta;
c) in caso di rinuncia da
parte del contribuente mediante comunicazione all’ufficio delle entrate
competente in ragione del domicilio fiscale da effettuare entro il mese
di gennaio dell’anno a decorrere dal quale si intende rinunciare al predetto
regime.
6. Fermi restando l’obbligo di conservare, ai sensi
dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi
e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei
corrispettivi, i soggetti ammessi al regime agevolato previsto al comma
1 sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture
contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell’IRAP e dell’IVA,
nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai
fini dell’IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
1998, n. 100.
7. I contribuenti che si avvalgono del regime fiscale
delle attività marginali possono farsi assistere negli adempimenti
tributari dall’ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio
fiscale. In tal caso, devono munirsi di un’apparecchiatura informatica
corredata di accessori idonei da utilizzare per la connessione con il sistema
informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze.
8. Ai contribuenti che si avvalgono del regime di
cui al presente articolo è attribuito un credito d’imposta, utilizzabile
in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
nella misura del quaranta per cento della parte del prezzo unitario d’acquisto
dell’apparecchiatura informatica e degli accessori di cui al comma 7. Il
predetto credito è riconosciuto per un importo non superiore a lire
seicentomila e spetta anche in caso di acquisizione dei beni in locazione
finanziaria. In tal caso il credito è commisurato al quaranta per
cento del prezzo di acquisto ed è liquidato con riferimento ai canoni
di locazione pagati in ciascun periodo d’imposta, fino a concorrenza di
lire seicentomila. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del
reddito imponibile e non è rimborsabile.
9. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari,
nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia
ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime previsto
dal comma 1 è valutata tenendo conto dell’ammontare che, ai sensi
del comma 4, costituisce base imponibile per l’applicazione dell’imposta
sostitutiva.
10. Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni
e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in
materia di imposte sui redditi. Nei confronti dei contribuenti che hanno
fruito del regime di cui al presente articolo e per i quali risultino inesistenti
le condizioni richieste per fruire dello stesso si applicano, in particolare,
le sanzioni di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471.
11. Con uno o più decreti del Ministero delle
finanze sono dettate le disposizioni necessarie per l’attuazione del presente
articolo.
Art. 15.
(Agevolazioni fiscali in materia di scambi di servizi fra aziende
agricole dei comuni montani)
1. Il comma 1 dell’articolo 17 della legge 31 gennaio
1994, n. 97, è sostituito dal seguente:
«1. I coltivatori diretti, singoli o associati,
i quali conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani, in deroga
alle vigenti disposizioni di legge possono assumere in appalto sia da enti
pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e
dei familiari di cui all’articolo 230-bis del codice civile, nonché
utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di loro proprietà,
lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio montano,
quali lavori di forestazione, di costruzione di piste forestali, di arginatura,
di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche
e dagli incendi boschivi, nonché lavori agricoli e forestali tra
i quali l’aratura, la semina, la potatura, la falciatura, la mietitrebbiatura,
i trattamenti antiparassitari, la raccolta di prodotti agricoli, il taglio
del bosco, per importi non superiori a cinquanta milioni di lire per ogni
anno. Tale importo è rivalutato annualmente con decreto del Ministro
competente in base all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati rilevato dall’Istituto nazionale di statistica».
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 17 della citata
legge n. 97 del 1994, come sostituito dal comma 1 del presente articolo,
sono inseriti i seguenti:
«1-bis. I lavori di cui al comma 1 non sono
considerati prestazioni di servizi ai fini fiscali e non sono soggetti
ad imposta, se sono resi tra soci di una stessa associazione non avente
fini di lucro ed avente lo scopo di migliorare la situazione economica
delle aziende agricole associate e lo scambio interaziendale di servizi.
1-ter. I soggetti di cui al comma 1 possono trasportare
il latte fresco fino alla propria cooperativa per sè e per altri
soci della stessa cooperativa impiegando mezzi di trasporto di loro proprietà,
anche agricoli, iscritti nell’ufficio meccanizzazione agricola (UMA). Tale
attività ai fini fiscali non è considerata quale prestazione
di servizio e non è soggetta ad imposta.
1-quater. I contributi agricoli unificati versati
dai coltivatori diretti all’INPS, gestione agricola, garantiscono la copertura
assicurativa infortunistica per i soggetti e le attività di cui
ai commi 1-bis e 1-ter.
1-quinquies. I soggetti di cui al comma 1 possono
assumere in appalto da enti pubblici l’incarico di trasporto locale di
persone, utilizzando esclusivamente automezzi di proprietà».
Art. 16.
(Disposizioni in materia di base imponibile IRAP)
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
concernente l’imposta regionale sulle attività produttive, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 10-bis,
comma 1, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Sono
in ogni caso escluse dalla base imponibile le borse di studio e gli
altri interventi di sostegno erogati dalle regioni, dalle province autonome
e dai relativi organismi regionali per il diritto allo studio universitario,
nonché dalle università, ai sensi della legge 2 dicembre
1991, n. 390»;
b) all’articolo 11, comma
1, lettera a), dopo le parole: «relative agli apprendisti,»
sono inserite le seguenti: «ai disabili»;
c) all’articolo 11, dopo
il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Per i soggetti di cui all’articolo
3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione dalla base imponibile,
fino a concorrenza, i seguenti importi:
a) lire 10.000.000 se la
base imponibile non supera lire 350.000.000;
b) lire 7.500.000 se la
base imponibile supera lire 350.000.000 ma non lire 350.100.000;
c) lire 5.000.000 se la
base imponibile supera lire 350.100.000 ma non lire 350.200.000;
d) lire 2.500.000 se la
base imponibile supera lire 350.200.000 ma non lire 350.300.000.
4-ter. I soggetti di cui all’articolo 4, comma 2,
applicano la deduzione di cui al comma 4-bis sul valore della produzione
netta prima della ripartizione dello stesso su base regionale.»;
d) all’articolo 41, commi
2 e 3, le parole: «per il 1998 e 1999», ovunque ricorrano,
sono soppresse;
e) all’articolo 42, comma
7, primo periodo, le parole: «per gli anni 1998 e 1999» sono
sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 1998 al 2002»
e al medesimo comma, la parola: «2000» è sostituita
dalla seguente: «2003».
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c),
si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso
alla data del 31 dicembre 1999.
Art. 17.
(Interpretazione autentica sull’inderogabilità delle clausole
mutualistiche da parte delle società cooperative e loro consorzi)
1. Le disposizioni di cui all’articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e all’articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, si interpretano nel senso che la soppressione da parte di società cooperative o loro consorzi delle clausole di cui al predetto articolo 26 comporta comunque per le stesse l’obbligo di devolvere il patrimonio effettivo in essere alla data della soppressione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici di cui al citato articolo 11, comma 5. Allo stesso obbligo si intendono soggette le stesse società cooperative e loro consorzi nei casi di fusione e di trasformazione, ove non vietati dalla normativa vigente, in enti diversi dalle cooperative per le quali vigono le clausole di cui al citato articolo 26, nonché in caso di decadenza dai benefici fiscali.
Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ SUGLI IMMOBILI
Art. 18.
(Modifica alla disciplina dei versamenti ICI)
1. All’articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, recante la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili,
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I soggetti indicati nell’articolo 3 devono
effettuare il versamento dell’imposta complessivamente dovuta al comune
per l’anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 30 giugno,
pari al 50 per cento dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota
e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. La seconda rata
deve essere versata dal 1º al 20 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta
per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Il
versamento dell’imposta può essere effettuato anche tramite versamenti
su conto corrente postale con bollettini conformi al modello indicato con
circolare del Ministero delle finanze. Resta in ogni caso nella facoltà
del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente
dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 30 giugno».
2. Al comma 12 dell’articolo 30 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, le parole: «Fino all’anno di imposta 1999», sono
sostituite dalle seguenti: «Fino all’anno di imposta 2000».
3. All’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è
il concessionario».
4. In deroga alle disposizioni dell’articolo 3,
comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l’efficacia temporale
delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l’accertamento
dell’ imposta comunale sugli immobili, scadenti al 31 dicembre 2000, sono
prorogati al 31 dicembre 2001, limitatamente alle annualità d’imposta
1995 e successive. Il termine per l’attività di liquidazione a seguito
di attribuzione di rendita da parte degli uffici del territorio competenti
di cui all’articolo 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, è prorogato al 31 dicembre 2001 per le
annualità d’imposta 1994 e successive.
Art. 19.
(Versamento dell’ICI nel caso di immobili con diritti di godimento
a tempo parziale)
1. Per i beni immobili sui quali sono costituiti
diritti di godimento a tempo parziale, di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, il versamento
dell’ICI è effettuato dall’amministratore del condominio o della
comunione.
2. L’amministratore è autorizzato a prelevare
l’importo necessario al pagamento dell’ICI dalle disponibilità finanziarie
del condominio attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti di
cui al comma 1, con addebito nel rendiconto annuale.
Art. 20.
(Semplificazione per l’INVIM decennale)
1. Per gli immobili di cui all’articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, concernente l’imposta
comunale sull’incremento di valore degli immobili, e successive modificazioni,
per i quali il decennio si compie tra il 1º gennaio e il 31 dicembre
2002, può essere corrisposta entro il 30 marzo 2001, in luogo dell’imposta
INVIM decennale, un’imposta sostitutiva pari allo 0,10 per cento del loro
valore al 31 dicembre 1992, determinato con l’applicazione alla rendita
catastale, anche presunta, dei moltiplicatori di cui al decreto del Ministro
delle finanze del 14 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 295 del 17 dicembre 1991.
2. Per gli immobili suscettibili di destinazione
edificatoria l’imposta sostitutiva di cui al comma 1 è commisurata
al valore finale dichiarato o definitivamente accertato per l’imposta INVIM
di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.
3. Per gli immobili assoggettati all’imposta INVIM
straordinaria di cui al decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, l’imposta sostitutiva
di cui al comma 1 è commisurata al valore finale dichiarato o definitivamente
accertato per la medesima imposta straordinaria. In tal caso è escluso
l’obbligo della dichiarazione di cui all’articolo 18 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643.
4. Con decreto del Ministero delle finanze sono
individuati i casi di esclusione dell’obbligo della dichiarazione di cui
all’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 643, nonché ogni altra disposizione necessaria all’attuazione
del presente articolo.
Capo V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSAZIONE DELL’ENERGIA
Art. 21.
(Disposizioni concernenti l’esenzione dall’accisa sul biodiesel)
1. A decorrere dal 1º luglio 2001, il comma
6 dell’articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti
le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è sostituito
dal seguente:
«6. Le disposizioni del comma 2 si applicano
anche al prodotto denominato “biodiesel“, ottenuto dalla esterificazione
di oli vegetali e loro derivati usato come carburante, come combustibile,
come additivo, ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e
dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con gasolio o altri
oli minerali del “biodiesel“ è effettuata in regime di deposito
fiscale. Il “biodiesel“, puro o in miscela con gasolio o con oli combustibili
in qualsiasi percentuale, è esentato dall’accisa nei limiti di un
contingente annuo di 300.000 tonnellate nell’ambito di un programma triennale,
tendente a favorirne lo sviluppo tecnologico. Con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio
e dell’artigianato, con il Ministro dell’ambiente e con il Ministro delle
politiche agricole e forestali, sono determinati i requisiti degli operatori,
le caratteristiche tecniche degli impianti di produzione, nazionali ed
esteri, le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di
prova, le modalità di distribuzione ed i criteri di assegnazione
dei quantitativi esenti agli operatori. Per il trattamento fiscale del
“biodiesel“ destinato al riscaldamento valgono, in quanto applicabili,
le disposizioni dell’articolo 61».
2. Al fine di promuovere l’impiego del prodotto
denominato «biodiesel», di cui al comma 1, come carburante
per autotrazione, il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato
è autorizzato alla realizzazione di un progetto pilota che, in deroga
a quanto previsto dall’articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro delle
finanze 22 maggio 1998, n. 219, preveda l’avvio al consumo del «biodiesel»
puro presso utenti in rete, a partire dalle aree urbane a maggiore concentrazione
di traffico.
3. Tra i soggetti beneficiari di quote del quantitativo
di 125.000 tonnellate di «biodiesel» esente da accisa nell’ambito
del progetto-pilota triennale di cui all’articolo 21, comma 6, del citato
testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge,
relativo al periodo 1º luglio 2000-30 giugno 2001, sono ripartiti,
proporzionalmente alle relative quote e purché vengano immessi in
consumo nel suddetto periodo, i quantitativi di «biodiesel»
esente complessivamente non immessi in consumo nei due precedenti periodi
1º luglio 1998-30 giugno 1999 e 1º luglio 1999-30 giugno 2000.
In caso di rinuncia, totale o parziale, delle quote risultanti dalla suddetta
ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono redistribuite,
proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari.
Art. 22.
(Riduzione dell’accisa su alcuni prodotti a fini di tutela ambientale)
1. All’articolo 21 del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato
con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni,
dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Allo scopo di incrementare l’utilizzo
di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale è
stabilita, nell’ambito di un progetto sperimentale, una accisa ridotta,
secondo le aliquote di seguito indicate, applicabili sui seguenti prodotti
impiegati come carburanti da soli od in miscela con oli minerali:
a) bioetanolo derivato da
prodotti di origine agricola... lire 560.000 per 1.000 litri;
b) etere etilterbutilico
(ETBE), derivato da alcole di origine agricola... lire 560.000 per 1.000
litri;
c) additivi e riformulati
prodotti da biomasse:
1) per benzina senza piombo... lire 560.000 per 1.000 litri;
2) per gasolio, escluso il biodiesel... lire 475.000 per 1.000 litri.
6-ter. Con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
il Ministro dell’ambiente ed il Ministro delle politiche agricole e forestali
sono fissati, entro il limite complessivo di spesa di lire 30 miliardi
annue, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto, i criteri di ripartizione
dell’agevolazione tra le varie tipologie e tra gli operatori, le caratteristiche
tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai fini dell’impiego
nella carburazione, nonché le modalità di verifica della
loro idoneità ad abbattere i principali agenti dinamici, valutata
sull’intero ciclo di vita».
2. Il progetto sperimentale di cui al comma 1 ha
la durata di un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 23.
(Riduzione dell’accisa per alcuni impieghi agevolati)
1. I punti 12 e 13 della tabella A allegata al testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione
e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
sono sostituiti dai seguenti:
«12. Azionamento delle autovetture da noleggio
da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono
le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da
banchina per il trasporto di persone:
benzina e benzina senza
piombo... 40 per cento aliquota normale della benzina senza piombo;
gasolio... 40 per cento
aliquota normale;
gas di petrolio liquefatti
(GPL)... 40 per cento aliquota normale;
gas metano... 40 per cento
aliquota normale.
L’agevolazione è concessa entro i seguenti
quantitativi giornalieri presumendo, in caso di alimentazione promiscua
a benzina e GPL o gas metano, un consumo di GPL o gas metano pari al 70
per cento del consumo totale:
a) litri 18 o metri cubi
18 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni
con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
b) litri 14 o metri cubi
14 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni
con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000 abitanti;
c) litri 11 o metri cubi
11 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni
con popolazione di 100.000 abitanti o meno.
13. Azionamento delle autoambulanze, destinate al
trasporto degli ammalati e dei feriti di pertinenza dei vari enti di assistenza
e di pronto soccorso da determinare con provvedimento dell’amministrazione
finanziaria (nei limiti e con le modalità stabiliti con il decreto
del Ministro delle finanze di cui all’articolo 67):
benzina... 40 per cento
aliquota normale;
benzina senza piombo...
40 per cento aliquota normale;
gasolio... 40 per cento
aliquota normale;
gas di petrolio liquefatti
(GPL)... 40 per cento aliquote normali;
gas metano... 40 per cento
aliquota normale.
Le agevolazioni previste per le autovetture da noleggio
da piazza e per le autoambulanze, di cui ai punti 12 e 13, sono concesse
mediante crediti d’imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,
ovvero mediante buoni d’imposta. I crediti ed i buoni d’imposta non concorrono
alla formazione del reddito imponibile e non vanno considerati ai fini
del rapporto di cui all’articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni».
Art. 24.
(Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi)
1. Al fine di compensare le variazioni dell’incidenza
sui prezzi al consumo derivanti dall’andamento dei prezzi internazionali
del petrolio, a decorrere dal 1º gennaio 2001 e fino al 30 giugno
2001, le aliquote di accisa dei seguenti prodotti petroliferi sono stabilite
nella sottoindicata misura:
a) benzina: lire 1.077.962
per mille litri;
b) benzina senza piombo:
lire 1.007.486 per mille litri;
c) olio da gas o gasolio:
1) usato come carburante: lire 739.064 per mille litri;
2) usato come combustibile per riscaldamento: lire 697.398 per mille litri;
d) emulsioni stabilizzate
di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in
misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee all’impiego nella
carburazione e nella combustione:
1) emulsione con oli da gas usata come carburante: lire 474.693 per mille
litri;
2) emulsione con oli da gas usata come combustibile per riscaldamento:
lire 474.693 per mille litri;
3) emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile per riscaldamento:
3.1) con olio combustibile ATZ: lire 192.308 per mille chilogrammi;
3.2) con olio combustibile BTZ: lire 57.154 per mille chilogrammi;
4) emulsione con olio combustibile denso per uso industriale:
4.1) con olio combustibile ATZ: lire 80.717 per mille chilogrammi;
4.2) con olio combustibile BTZ: lire 40.359 per mille chilogrammi;
e) gas di petrolio liquefatti
(GPL):
1) usati come carburante: lire 509.729 per mille chilogrammi;
2) usati come combustibile per riscaldamento: lire 281.125 per mille chilogrammi;
f) gas metano:
1) per autotrazione: lire 7,11 per metro cubo;
2) per combustione per usi civili:
2.1) per usi domestici di cottura di cibi e produzione di acqua calda di
cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno
1986: lire 56,99 per metro cubo;
2.2) per uso riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi
annui: lire 124,62 per metro cubo;
2.3) per altri usi civili: lire 307,51 per metro cubo;
3) per i consumi nei territori di cui all’articolo 1 del testo unico delle
leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:
3.1) per gli usi di cui ai numeri 2.1) e 2.2): lire 46,78 per metro cubo;
3.2) per altri usi civili: lire 212,46 per metro cubo.
2. Il regime agevolato previsto dall’articolo 7,
comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il gasolio
destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia
di Udine già individuati dal decreto del Ministro delle finanze
30 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre
1993, è ripristinato per l’anno 2001. Il quantitativo è stabilito
per la provincia di Trieste in litri 7,2 milioni, mentre per i comuni della
provincia di Udine in litri 3,6 milioni. Il costo complessivo è
fissato in lire 8 miliardi.
3. Per il periodo 1º gennaio 2001-30 giugno
2001 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente
da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano
le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 127, secondo periodo, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662.
4. L’aliquota normale di riferimento per il gasolio
destinato agli impieghi di cui al numero 5 della tabella A allegata al
testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, ivi compreso il riscaldamento delle serre, è quella
prevista per il gasolio usato come carburante.
5. A decorrere dal 1º gennaio 2001 e fino al
30 giugno 2001, l’accisa sul gas metano, stabilita con il citato testo
unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni, è ridotta del 40 per cento per gli utilizzatori industriali,
termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per
anno.
Art. 25.
(Agevolazioni sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2001, e fino al
30 giugno 2001, l’aliquota prevista nell’allegato I annesso al testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione
e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato
dagli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa
massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate è ridotta di lire
100.000 per mille litri di prodotto.
2. La riduzione prevista al comma 1 si applica altresì
ai seguenti soggetti:
a) agli enti pubblici ed
alle imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto
di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi
regionali di attuazione;
b) alle imprese esercenti
autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge
28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio
del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422;
c) agli enti pubblici e
alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto
di persone.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 20 luglio 2001, è
eventualmente rideterminata, a decorrere dal 30 giugno 2001, l’aliquota
di cui al comma 1, in modo da compensare l’aumento del prezzo di vendita
al consumo del gasolio per autotrazione, rilevato settimanalmente dal Ministero
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, purché lo scostamento
del medesimo prezzo che risulti alla fine del semestre, rispetto al prezzo
rilevato nella prima settimana di gennaio 2001, superi mediamente il 10
per cento in più o in meno dell’ammontare di tale riduzione. Con
il medesimo decreto vengono altresì stabilite le modalità
per la regolazione contabile dei crediti di imposta.
4. Per ottenere il rimborso di quanto spettante,
anche mediante la compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni i destinatari del beneficio
di cui ai commi 1 e 2 presentano, entro il termine del 31 agosto 2001,
apposita dichiarazione ai competenti uffici del Dipartimento delle dogane
e delle imposte indirette, con l’osservanza delle modalità stabilite
con il regolamento di cui all’articolo 8, comma 13, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, e successive modificazioni. È consentito ai medesimi
destinatari di presentare dichiarazione relativa ai consumi effettuati
nel primo trimestre dell’anno 2001; in tal caso, nella successiva dichiarazione,
oltre agli elementi richiesti, sarà indicato l’importo residuo spettante,
determinato anche in attuazione delle disposizioni stabilite con il decreto
di cui al comma 3.
Art. 26.
(Soggetti obbligati nel settore dell’accisa sul gas metano)
1. I commi 4 e 5 dell’articolo 26 del testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione
e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
sono sostituiti dai seguenti:
«4. L’accisa è dovuta, secondo le modalità
previste dal comma 8, dai soggetti che vendono direttamente il prodotto
ai consumatori o dai soggetti consumatori che si avvalgono delle reti di
gasdotti per il vettoriamento di prodotto proprio. Sono considerati consumatori
anche gli esercenti i distributori stradali di gas metano per autotrazione
che non abbiano, presso l’impianto di distribuzione, impianti di compressione
per il riempimento di carri bombolai. Possono essere riconosciuti soggetti
obbligati al pagamento dell’accisa i titolari di raffinerie, di impianti
petrolchimici e di impianti di produzione combinata di energia elettrica
e di calore.
5. Sono gestiti in regime di depositi fiscali:
a) l’impianto utilizzato
per le operazioni di liquefazione del gas naturale, o di scarico, stoccaggio
e rigassificazione di GNL;
b) l’impianto utilizzato
per lo stoccaggio di gas naturale di proprietà o gestito da un’impresa
di gas naturale; l’insieme di più concessioni di stoccaggio relative
ad impianti ubicati nel territorio nazionale e facenti capo ad un solo
titolare possono costituire, anche ai fini fiscali, un unico deposito fiscale;
c) il terminale di trattamento
ed il terminale costiero con le rispettive pertinenze;
d) le reti nazionali di
gasdotti e le reti di distribuzioni locali, comprese le reti interconnesse;
e) gli impianti di compressione».
2. Dopo il comma 8 dell’articolo 26 del citato testo
unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è
aggiunto il seguente:
«8-bis. I depositari
autorizzati e tutti i soggetti che cedono gas metano sono obbligati alla
dichiarazione annuale anche quando non sorge il debito di imposta».
Art. 27.
(Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane
ed in altri specifici territori nazionali)
1. Per il periodo 1º gennaio – 30 giugno 2001,
l’ammontare della riduzione minima di costo prevista dall’articolo 8, comma
10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal
comma 4 dell’articolo 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive
modificazioni, è aumentato di lire 50 per litro di gasolio usato
come combustibile per riscaldamento e di lire 50 per chilogrammo di gas
di petrolio liquefatto.
2. Le agevolazioni per il gasolio e per il gas di
petrolio liquefatto usati come combustibili per riscaldamento in particolari
zone geografiche, di cui alla lettera c) del comma 13 dell’articolo 8 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituita dall’articolo 12, comma
4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono concesse, fino alla data
di entrata in vigore di un successivo regolamento da emanare ai sensi dell’articolo
8, comma 13, della citata legge n. 448 del 1998, secondo le procedure di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 361,
in quanto applicabili, e secondo le istruzioni fornite con decreto dirigenziale
del Ministero delle finanze.
3. All’articolo 4, comma 2, primo periodo, del decreto-legge
30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2000, n. 354, dopo le parole: «n. 412» sono inserite
le seguenti: «ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro
abitato ove ha sede la casa comunale».
4. Per gli anni 2001 e 2002, per i consumi di gas
metano per combustione per usi civili nelle province nelle quali oltre
il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F di cui alla lettera
c) del comma 10 dell’articolo 8 della citata legge n. 448 del 1998,
si applicano le seguenti aliquote:
a) per uso riscaldamento
individuale a tariffe T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 78,79 per metro
cubo;
b) per altri usi civili:
lire 261,68 per metro cubo.
5. Per il periodo dal 1º gennaio al 30 giugno
2001, l’ammontare della agevolazione fiscale con credito d’imposta prevista
dall’articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e successive modificazioni, è aumentata di lire 30 per ogni
chilovattora (Kwh) di calore fornito, per un onere complessivo pari a lire
8 miliardi.
Art. 28.
(Razionalizzazione delle imposte e norme in materia di energia elettrica)
1. L’addizionale erariale di cui all’articolo 4 del
decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, come da ultimo modificato dall’articolo
10, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133, è soppressa e il
predetto articolo 4 è abrogato.
2. Al testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulle produzioni e sui consumi, approvato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) all’articolo 3, comma
4, le parole: «entro il giorno 15» sono sostituite dalle seguenti:
«entro il giorno 16»;
b) all’articolo 52, comma
2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«o-bis) utilizzata
in opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000
kWh, per i mesi nei quali tale consumo si è verificato. Ai fini
della fruizione dell’agevolazione gli autoproduttori dovranno trasmettere
all’ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, entro il 20
di ogni mese, i dati relativi al consumo del mese precedente».
c) all’articolo 52, comma
3, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«e-ter) impiegata
come materia prima nei processi industriali elettrochimici, elettrometallurgici
ed elettrosiderurgici».
d) all’articolo 53, comma
2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«b-bis) che l’acquistano
da due o più fornitori».
e) all’articolo 56, comma
2, primo e secondo periodo, il numero «20» è sostituito
dal numero «16»;
f) la lettera b) del comma
3 dell’articolo 63 è sostituita dalla seguente:
«b) officine di produzione,
cabine e punti di presa a scopo commerciale: lire 150.000».
g) all’articolo 63, comma
4, le parole: «dal 1º al 15» sono sostituite dalle seguenti:
«dal 1º al 16».
h) all’allegato I le parole:
«lire 4,10 fino a 200.000 kWh di consumo al mese e lire 2,45 per
l’ulteriore consumo mensile» sono sostituite dalle seguenti: «lire
6 al kWh».
3. All’imposta erariale di consumo di cui all’articolo
52 del citato testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni, sono estese tutte le agevolazioni
previste, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, per
l’addizionale erariale sull’energia elettrica.
4. L’articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1995,
n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349,
è abrogato.
5. I clienti grossisti di cui al decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, non sono tenuti alla corresponsione del diritto di
licenza.
6. Per i tributi previsti dal citato testo unico
approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni, per la tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di
ossidi di azoto di cui all’articolo 17, comma 29, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, nonché per l’imposta di consumo sul carbone, coke
di petrolio e sull’orimulsion di cui all’articolo 8, comma 7, della legge
23 dicembre 1998, n. 448, i versamenti per i quali la scadenza è
prevista il 31 dicembre dovranno essere effettuati entro il giorno 27 dello
stesso mese.
7. A decorrere dal 1º marzo 2001 i pagamenti
delle somme di cui alle lettere a), e) e g) del comma 2, nonché
di cui al comma 10 possono essere effettuati, limitatamente a quelle che
affluiscono ai capitoli di bilancio dello Stato e alla contabilità
speciale ai sensi dell’articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, anche mediante il versamento unitario previsto dall’articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con possibilità di
compensazione con altre imposte e contributi.
8. La potenza nominale media di cui al comma 4 dell’articolo
28 della legge 30 aprile 1999, n. 136, deve essere intesa come prodotto
della portata massima utilizzata in fase produttiva, per il salto quantificato
pari alla differenza tra le quote massime di regolazione degli invasi superiore
ed inferiore, per l’accelerazione di gravità.
9. I sovracanoni provenienti dagli impianti di produzione
per pompaggio sono liquidati nel modo seguente:
a) quelli riguardanti
i bacini imbriferi montani, ai sensi dell’articolo 1 della legge 22 dicembre
1980, n. 925, per il 50 per cento ai consorzi costituiti tra i comuni compresi
nel bacino imbrifero montano, come delimitato con decreti del Ministro
dei lavori pubblici, e per il restante 50 per cento ai comuni non consorziati
in base alle percentuali loro attribuite con decreto del Ministro dei lavori
pubblici;
b) quelli riguardanti
i comuni rivieraschi, ai sensi dell’articolo 2 della legge 22 dicembre
1980, n. 925, per l’80 per cento a favore dei comuni territorialmente interessati
dagli impianti e in base alle percentuali di cui alla lettera a) e per
il restante 20 per cento a favore delle relative province.
10. I sovracanoni di cui al comma 9 sono immediatamente
esigibili dagli aventi diritto senza attendere la formalizzazione dei decreti
di concessione degli impianti.
11. All’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole: «eccedenti i 100 GWh»
sono inserite le seguenti: «, nonché al netto dell’energia
elettrica prodotta da impianti di gassificazione che utilizzino anche carbone
di origine nazionale, l’uso della quale fonte è altresì esentato
dall’imposta di consumo e dall’accisa di cui all’articolo 8 della legge
23 dicembre 1998, n. 448».
Art. 29.
(Norme in materia di energia geotermica)
1. Al fine di sviluppare l’utilizzazione dell’energia
geotermica quale fonte di energia rinnovabile, ferme restando le agevolazioni
previste dalla normativa vigente, dal 1º gennaio 2001, agli utenti
che si collegano ad una rete di teleriscaldamento alimentata da tale energia,
è concesso un contributo pari a lire 40.000 per ogni kW di potenza
impegnata. Il contributo è trasferito all’utente finale sotto forma
di credito d’imposta a favore del soggetto nei cui confronti è dovuto
il costo di allaccio alla rete.
2. Agli utenti che si collegano a reti di teleriscaldamento
alimentate da biomassa devono intendersi applicabili le stesse agevolazioni
previste per l’utilizzazione di energia geotermica, secondo analoghe modalità.
Capo VI
DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ALL’ORDINAMENTO COMUNITARIO
Art. 30.
(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 10, relativo
alle operazioni esenti dall’imposta, nel primo comma, il numero 6) è
sostituito dal seguente:
«6) le operazioni
relative all’esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi
di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli
enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato
con legge 22 aprile 1953, n. 342, e successive modificazioni, nonché
quelle relative all’esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui
al regolamento approvato con decreto del Ministro per l’agricoltura e per
le foreste 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273
del 26 novembre 1955, e alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive
modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle
giocate»;
b) all’articolo 10, relativo
alle operazioni esenti, dopo il numero 27-quinquies), è aggiunto
il seguente:
«27-sexies) le importazioni
nei porti, effettuate dalle imprese di pesca marittima, dei prodotti della
pesca allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai fini della
commercializzazione, ma prima di qualsiasi consegna»;
c) all’articolo 74, è
abrogato il settimo comma, concernente il regime speciale IVA applicabile
ai giochi di abilità ed ai concorsi pronostici.
2. Al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504,
concernente il riordino dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle
scommesse, l’articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Art. 7 – (Rapporto tra imposta unica e altri
tributi) – 1. L’imposta unica è sostitutiva, nei confronti del CONI
e dell’UNIRE, di ogni imposta e tributo erariale e locale relativi all’esercizio
dei concorsi pronostici ad esclusione dell’imposta di bollo sulle cambiali,
sugli atti giudiziari e sugli avvisi al pubblico».
3. All’alinea del comma 1 dell’articolo 7 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente le prestazioni assoggettate
ad aliquota del 10 per cento, le parole: «fino alla data del 31 dicembre
2000» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data del 31
dicembre 2001».
4. L’indetraibilità dell’imposta sul valore
aggiunto afferente le operazioni aventi per oggetto ciclomotori, motocicli,
autovetture e autoveicoli di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo
19-bis 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, prorogata da ultimo al 31 dicembre 2000 dall’articolo 7, comma 3,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è ulteriormente prorogata
al 31 dicembre 2001; tuttavia limitatamente all’acquisto, all’importazione
e all’acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, noleggio
e simili di detti veicoli la indetraibilità è ridotta al
90 per cento del relativo ammontare ed al 50 per cento nel caso di veicoli
con propulsori non a combustione interna.
5. Per le cessioni dei veicoli per i quali l’imposta
sul valore aggiunto è stata detratta dal cedente solo in parte a
norma del comma 4, la base imponibile è assunta per il 10 per cento
ovvero per il 50 per cento del relativo ammontare nel caso di veicoli con
propulsioni non a combustione interna.
6. Il regime speciale previsto, per i rivenditori
di beni usati, negli articoli 36 e seguenti del decreto-legge 23 febbraio
1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85, si applica anche alle cessioni dei veicoli per l’acquisto dei quali
ha trovato applicazione la disposizione di cui al comma 5 del presente
articolo.
7. Le agevolazioni di cui all’articolo 8 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, sono estese ai soggetti con handicap psichico
o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento
dell’indennità di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione
della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a
prescindere dall’adattamento del veicolo.
8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad iscrivere nello stato
di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali un
importo pari al maggior gettito acquisito per effetto delle disposizioni
del comma 2.
Capo VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E ALTRE IMPOSTE
INDIRETTE
Art. 31.
(Ulteriori disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 19-bis 1,
comma 1, concernente limiti alla detrazione per alcuni beni e servizi:
1) alla lettera g), dopo le parole: «50 per cento;», sono aggiunte
le seguenti: «la predetta limitazione non si applica agli impianti
di telefonia fissa installati all’interno dei veicoli utilizzati per il
trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto»;
2) alla lettera h), sono aggiunte, in fine, le parole: «, tranne
quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore
a lire cinquantamila»;
b) all’articolo 74, nono
comma, concernente disposizioni relative a particolari settori, dopo la
lettera e-bis) sono aggiunte le seguenti:
«e-ter) filo di rame
con diametro superiore a 6 millimetri (vergella) (v.d. 7408.11);
e-quater) filo di alluminio
non legato con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d.
7605.11);
e-quinquies) filo di leghe
di alluminio con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d. 7605.21)»;
c) all’articolo 74-bis è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«In deroga a quanto disposto dal primo comma
dell’articolo 38-bis, i rimborsi previsti nell’articolo 30, non ancora
liquidati alla data della dichiarazione di fallimento o di liquidazione
coatta amministrativa e i rimborsi successivi, sono eseguiti senza la prestazione
delle prescritte garanzie per un ammontare non superiore a lire cinquecento
milioni».
d) alla tabella A, parte
II, relativa a beni e servizi soggetti all’aliquota del 4 per cento:
1) al numero 18), dopo le parole: «dispacci delle agenzie di stampa,
libri, periodici,» sono inserite le seguenti: «anche in scrittura
braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti,»;
2) al numero 35), dopo le parole: «prestazioni relative alla composizione,»
sono inserite le seguenti: «montaggio, duplicazione,»; e dopo
le parole: «legatoria e stampa» sono inserite le seguenti:
«, anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non
vedenti e ipovedenti,».
2. All’articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre
1997, n. 313, concernente il regime speciale per i produttori agricoli,
come modificato dal decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla
legge 14 aprile 2000, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole:
«Per gli anni 1998, 1999 e 2000» sono sostituite dalle seguenti:
«Per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001» e le parole: «negli
anni 1998, 1999 e 2000» sono sostituite dalle seguenti: «negli
anni 1998, 1999, 2000 e 2001»;
b) al comma 5-bis, le parole:
«a decorrere dal 1º gennaio 2001» sono sostituite dalle
seguenti: «a decorrere dal 1º gennaio 2002».
3. Per i soggetti che esercitano l’opzione di cui
al comma 1 dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica
14 ottobre 1999, n. 542, le somme da versare ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto sono maggiorate degli interessi nella misura dell’1 per cento,
previa apposita annotazione nei registri di cui agli articoli 23 e 24 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La predetta
misura può essere rideterminata con regolamento da emanare ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. L’articolo 45 della legge 21 novembre 2000, n.
342, concernente il regime speciale per gli esercenti agenzie di vendite
all’asta, previsto ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto,
si applica a decorrere dal 1º gennaio 2001.
Art. 32.
(Semplificazione degli adempimenti fiscali per le società
sportive dilettantistiche)
1. All’articolo 18 del decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 60, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Con regolamento da emanare entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai
sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
sono dettate modalità semplificate di certificazione dei corrispettivi
per le società sportive dilettantistiche».
Art. 33.
(Disposizioni in materia di imposta di registro e altre imposte
indirette e disposizioni agevolative)
1. All’articolo 8 della tariffa, parte I, allegata
al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, relativo
agli atti dell’autorità giudiziaria soggetti a registrazione in
termine fisso, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è
aggiunto il seguente:
«1-bis. Atti del Consiglio
di Stato e dei tribunali amministrativi regionali che definiscono, anche
parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, che
recano condanna al pagamento di somme di danaro diverse dalle spese processuali:
3 per cento»;
b) nella nota II) le parole:
«Gli atti di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti:
«Gli atti di cui al comma 1, lettera b), e al comma 1-bis».
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere
dal 1º marzo 2001.
3. I trasferimenti di beni immobili in aree soggette
a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente
approvati ai sensi della normativa statale o regionale, sono soggetti all’imposta
di registro dell’1 per cento e alle imposte ipotecarie e catastali in misura
fissa, a condizione che l’utilizzazione edificatoria dell’area avvenga
entro cinque anni dal trasferimento.
4. Alla Tabella di cui all’allegato B del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni,
recante gli atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 7, primo
comma, le parole: «ricevute ed altri documenti relativi a conti correnti
postali» sono sostituite dalle seguenti: «ricevute, quietanze
ed altri documenti recanti addebitamenti o accreditamenti formati, emessi
ovvero ricevuti dalle banche nonché dagli uffici della società
Poste Italiane SpA»;
b) dopo l’articolo 8 è
inserito il seguente: «Art. 8-bis. Certificati anagrafici richiesti
dalle società sportive, su disposizione delle rispettive federazioni
e di enti ed associazioni di promozione sportiva di appartenenza»;
c) dopo l’articolo 13 è
inserito il seguente: «Art. 13-bis. Contrassegno invalidi, rilasciato
ai sensi dell’articolo 381 del regolamento di esecuzione del nuovo codice
della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, a soggetti la cui invalidità comporta ridotte
o impedite capacità motorie permanenti».
5. All’articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n.
133, come modificato dall’articolo 37 della legge 21 novembre 2000, n.
342, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 2
si applicano anche alle associazioni pro-loco».
6. A decorrere dal 1º gennaio 2001 la Croce
Rossa Italiana è esonerata dal pagamento del canone radio complessivamente
dovuto per tutte le attività assistenziali, di protezione civile
e di soccorso sanitario. Per la Croce Rossa Italiana sono altresì
autorizzati i collegamenti esercitati alla data del 31 dicembre 2000, che
non risultino incompatibili con impianti di telecomunicazione esistenti
appartenenti ad organi dello Stato o ad altri soggetti autorizzati.
7. All’articolo 9, comma 8, della legge 23 dicembre
1999, n. 488, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonché
i procedimenti di rettificazione di stato civile, di cui all’articolo 454
del codice civile».
8. Il comma 10 dell’articolo 9 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, è abrogato.
9. All’articolo 9, comma 11, secondo periodo,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la parola: «sei» è
sostituita dalla seguente: «dodici».
10. L’articolo 45 della legge 20 maggio 1985, n.
222, in materia di imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili,
si interpreta nel senso che le relative disposizioni trovano applicazione
anche con riferimento agli immobili appartenenti agli enti rappresentativi
delle confessioni religiose aventi personalità giuridica, nonché
agli enti religiosi riconosciuti in base alle leggi attuative delle intese
stipulate dallo Stato ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione. Non
si fa comunque luogo a rimborsi di versamenti già effettuati.
11. All’articolo 56, comma 6, del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «In caso di fusione tra società
esercenti attività di locazione di veicoli senza conducente, le
iscrizioni e le trascrizioni già esistenti al pubblico registro
automobilistico relative ai veicoli compresi nell’atto di fusione conservano
la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza
bisogno di alcuna formalità o annotazione».
12. Alla lettera a) del comma 1 della nota II-bis
all’articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti l’mposta di registro, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, le
parole: «entro un anno dall’acquisto» sono sostituite dalle
seguenti: «entro diciotto mesi dall’acquisto».
13. All’articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come sostituito dal decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 60, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. I soggetti che hanno optato ai sensi
della legge 16 dicembre 1991, n. 398, nonché le associazioni
di promozione sociale di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460, per le attività di intrattenimento a favore
dei soci sono esonerati dall’obbligo di utilizzare i misuratori fiscali
di cui al presente articolo».
Capo VIII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE E DI GIOCHI E ALTRE DISPOSIZIONI
FISCALI
Art. 34.
(Disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2001 il limite
massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell’articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai
soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in lire 1 miliardo
per ciascun anno solare.
2. Le domande di rimborso presentate al 31 dicembre
2000 non possono essere revocate.
3. All’articolo 3, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è aggiunta,
in fine, la seguente lettera:
«h-bis) le ritenute
operate dagli enti pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge
29 ottobre 1984, n. 720».
4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui redditi
di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461, non sono state operate ovvero non
sono stati effettuati dai sostituti d’imposta o dagli intermediari i relativi
versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo in ogni caso esclusivamente
all’applicazione della sanzione nella misura ridotta indicata nell’articolo
13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,
qualora gli stessi sostituti o intermediari, anteriormente alla presentazione
della dichiarazione nella quale sono esposti i versamenti delle predette
ritenute e imposte, abbiano eseguito il versamento dell’importo dovuto,
maggiorato degli interessi legali. La presente disposizione si applica
se la violazione non è stata già constatata e comunque non
sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di
accertamento delle quali il sostituto d’imposta o l’intermediario hanno
avuto formale conoscenza e sempre che il pagamento della sanzione sia contestuale
al versamento dell’imposta.
5. All’articolo 37, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: «entro
il termine previsto dall’articolo 2946 del codice civile» sono sostituite
dalle seguenti: «entro il termine di decadenza di quarantotto mesi».
6. All’articolo 38, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: «di
diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «di quarantotto
mesi».
Art. 35.
(Regime fiscale di proventi spettanti a istituzioni o a soggetti
stranieri e internazionali)
1. All’articolo 6, comma 1, ultimo periodo, del decreto
legislativo 1º aprile 1996, n. 239, riguardante il regime fiscale
degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari,
pubblici e privati, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «nonché quelli percepiti, anche in relazione
all’investimento delle riserve ufficiali dello Stato, dalle Banche centrali
di Paesi che non hanno stipulato con la Repubblica italiana convenzioni
per evitare la doppia imposizione sul reddito, purché tali Paesi
non siano comunque inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle
finanze emanato in attuazione dell’articolo 76, comma 7-bis, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».
2. All’articolo 8 del citato decreto legislativo
1º aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, è aggiunto,
in fine, il seguente comma:
«3-ter. Le disposizioni del presente articolo
e quelle dell’articolo 7 non si applicano altresì ai proventi non
soggetti ad imposizione in forza dell’articolo 6 quando essi sono percepiti
da enti e organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali
resi esecutivi in Italia, o da Banche centrali estere, anche in relazione
all’investimento delle riserve ufficiali dello Stato».
Art. 36.
(Modalità di riscossione dei tributi da parte di regioni
ed enti locali)
1. Ferma restando l’eventuale utilizzazione di intermediari previsti da norme di legge o di regolamento, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali possono prevedere la riscossione spontanea dei propri tributi secondo modalità che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione all’ente creditore dei dati del pagamento stesso.
Art. 37.
(Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)
1. All’articolo 17-bis, comma 3, del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: «escluse le
attività previste all’articolo 126,» sono soppresse.
2. All’articolo 86 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
e successive modificazioni, dopo il secondo comma, è aggiunto il
seguente:
«La licenza è altresì necessaria
per l’attività di distribuzione di apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici ed elettronici di cui al quinto comma dell’articolo 110,
e di gestione, anche indiretta, dei medesimi apparecchi per i giochi consentiti.
La licenza per l’esercizio di sale pubbliche da gioco in cui sono installati
apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco
di cui al presente comma e la licenza per lo svolgimento delle attività
di distribuzione o di gestione, anche indiretta, di tali apparecchi, sono
rilasciate previo nulla osta dell’Amministrazione finanziaria, necessario
comunque anche per l’installazione degli stessi nei circoli privati».
3. All’articolo 110 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è
sostituito dal seguente:
«In tutte le sale
da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati,
autorizzati a praticare il gioco o ad installare apparecchi da gioco deve
essere esposta una tabella, vidimata dal questore, nella quale sono indicati,
oltre ai giochi d’azzardo anche quelli che l’autorità stessa ritenga
di vietare nel pubblico interesse, e le prescrizioni e i divieti specifici
che ritenga di disporre nel pubblico interesse»;
b) il quarto comma è
sostituito dal seguente:
«Si considerano apparecchi
e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d’azzardo
quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente
aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore
superiore ai limiti fissati al comma seguente, escluse le macchine vidimatrici
per i giochi gestiti dallo Stato»;
c) al quinto comma:
1) dopo le parole: «all’elemento aleatorio», sono inserite
le seguenti: «ed il valore del costo della partita non supera il
valore della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro»;
2) le parole da: «Tali apparecchi» fino a: «finalità
di lucro» sono sostituite dalle seguenti: «Tali apparecchi
possono distribuire premi che consistono, per ciascuna partita ed immediatamente
dopo la sua conclusione, nel prolungamento o nella ripetizione della partita
stessa fino ad un massimo di dieci volte. La durata di ciascuna partita
non può essere inferiore a dodici secondi»;
d) i commi sesto e settimo
sono sostituiti dal seguente:
«Appartengono altresì
alla categoria dei giochi leciti gli apparecchi in cui il giocatore possa
esprimere la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili
unicamente con l’introduzione di una moneta metallica o di un gettone per
un importo complessivo non superiore, per ciascuna partita, a quello della
moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro, che distribuiscono,
direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi
consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro
o scambiabili con premi di diversa specie, di valore complessivo non superiore
a dieci volte il costo della partita»;
e) dopo l’ultimo comma è
aggiunto il seguente:
«Oltre a quanto previsto
dall’articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni alle
disposizioni concernenti gli apparecchi di cui al presente articolo, può
sospendere la licenza del trasgressore, informandone l’autorità
competente al rilascio, per un periodo non superiore a tre mesi. Il periodo
di sospensione disposto a norma del presente comma è computato nell’esecuzione
della sanzione accessoria. In caso di sequestro degli apparecchi, l’autorità
procedente provvede a darne comunicazione all’Amministrazione finanziaria».
4. L’articolo 88 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
è sostituito dal seguente: «Art. 88. 1. La licenza per l’esercizio
delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari
o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva
la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché
a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione
in forza della stessa concessione o autorizzazione».
5. All’articolo 4 della legge 13 dicembre 1989,
n. 401, e successive modificazioni, sono aggiunti in fine i seguenti commi:
«4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo
sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza
ai sensi dell’articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
appovato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare
o raccogliere o comunque favorire l’accettazione o in qualsiasi modo la
raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi
genere da chiunque accettati in Italia o all’estero.
4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero
delle finanze dall’articolo 11 del decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 133,
ed in applicazione dell’articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque
effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi
pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto
di apposita autorizzazione all’uso di tali mezzi per la predetta raccolta
o prenotazione».
Art. 38.
(Nulla osta rilasciato dall’Amministrazione finanziaria per gli
apparecchi da divertimento e intrattenimento)
1. L’Amministrazione finanziaria rilascia il nulla
osta di cui all’articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall’articolo
37 della presente legge, previa verifica della documentazione, prodotta
dal richiedente, attestante la conformità degli apparecchi alle
prescrizioni di legge o di regolamento, compresa l’installazione, su ciascun
esemplare, di un dispositivo per la lettura di schede a deconto o strumenti
similari di cui all’articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640, nonché di un dispositivo che garantisca
la immodificabilità delle caratteristiche e delle modalità
di funzionamento e la distribuzione dei premi. Tale dispositivo deve essere
conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze,
da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge di concerto con i Ministeri dell’interno e dell’industria,
del commercio e dell’artigianato, che ne stabilisce anche le modalità
di utilizzo. L’Amministrazione finanziaria provvede altresì alla
predisposizione e alla distribuzione delle schede a deconto e può
effettuare il controllo tecnico degli apparecchi, anche ai fini fiscali,
previo accesso agli esercizi. In caso di irregolarità, al trasgressore
viene revocato il nulla osta rilasciato dall’Amministrazione finanziaria
ed è altresì ritirato il relativo titolo.
2. Per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento
di cui al quinto comma dell’articolo 110 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
come modificato dall’articolo 37 della presente legge, non muniti del dispositivo
per la lettura di schede a deconto o strumenti similari, previsti dall’articolo
14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
640, nonché del dispositivo di cui al comma 1 del presente articolo,
è stabilito, per i primi cinque mesi dell’anno 2001, un imponibile
forfetario medio dell’imposta sugli intrattenimenti nella misura di lire
1.400.000.
3. La Guardia di finanza, con gli uffici finanziari
competenti per l’attività finalizzata all’applicazione delle imposte
dovute sui giochi, ai fini dell’acquisizione e del reperimento degli elementi
utili per la repressione delle violazioni alle leggi in materia di lotto,
lotterie, concorsi pronostici, scommesse e degli altri giochi amministrati
dallo Stato, procedono, di propria iniziativa o su richiesta degli uffici,
secondo le norme e con le facoltà di cui agli articoli 32 e 33 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni ed agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
4. Decorsi quattro mesi dalla data di entrata in
vigore del decreto di cui al comma 1, gli apparecchi indicati dal quinto
comma dell’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall’articolo
37 della presente legge, devono essere muniti di schede a deconto o strumenti
similari, nonché del dispositivo indicato al comma 1 del presente
articolo.
5. Per favorire il ricambio del parco macchine da
gioco, per l’anno 2001 è riconosciuto, in conformità alla
disciplina comunitaria, un credito d’imposta per la rottamazione degli
apparecchi e congegni da trattenimento e da gioco di abilità a premio
di cui al quinto comma dell’articolo 110 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
come modificato dall’articolo 37 della presente legge, purché installati
entro la data di entrata in vigore della presente legge e non predisposti
alla installazione delle schede a deconto o strumenti similari e del dispositivo
di cui al comma 1 del presente articolo. Il credito d’imposta, di ammontare
pari a lire 300.000, non concorre alla formazione del reddito imponibile
ed è comunque riportabile nei periodi d’imposta successivi, per
un periodo non superiore a tre anni. Il credito d’imposta non è
rimborsabile e può essere fatto valere dal soggetto titolare dell’apparecchio
rottamato ai fini del versamento dell’imposta sugli intrattenimenti, anche
in compensazione, dimostrando che per lo stesso apparecchio è stata
assolta, per l’anno 2000, la relativa imposta sugli intrattenimenti. All’onere
derivante dalle disposizioni del presente comma, si provvede mediante le
maggiori entrate di cui al comma 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. Con decreto del Ministero delle finanze sono
stabilite le modalità di riconoscimento del credito d’imposta di
cui al comma 5.
Art. 39.
(Disposizioni transitorie)
1. In sede di prima applicazione, per l’installazione
di apparecchi non muniti di scheda a deconto o strumenti similari e del
dispositivo di cui al comma 1 dell’articolo 38, è rilasciato, previa
verifica della documentazione prodotta dal richiedente, attestante la conformità
degli apparecchi alle prescrizioni di legge o di regolamento, un nulla
osta provvisorio i cui effetti cessano decorsi quattro mesi dalla data
di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 dell’articolo 38 e comunque
non prima della data del 31 maggio 2001.
2. Per gli apparecchi già installati, o comunque
già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge,
il nulla osta provvisorio di cui al comma 1 è richiesto entro quarantacinque
giorni dalla medesima data. In caso di diniego del nulla osta provvisorio
l’apparecchio deve essere immediatamente rimosso. Per i medesimi apparecchi,
la licenza di cui all’articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato
dall’articolo 37 della presente legge, è acquisita entro la data
del 30 giugno 2001.
3. Al fine di garantire il conseguimento delle maggiori
entrate previste dall’articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2000, n.
268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n.
354, per l’espletamento, secondo la normativa comunitaria, delle procedure
delle gare previste dal citato articolo, nonché per gli ulteriori
adempimenti necessari per l’avvio del gioco del Bingo e per i connessi
controlli, si provvede con oneri finanziari a carico e nei limiti delle
disponibilità del bilancio dell’incaricato del controllo centralizzato
del gioco anche in deroga ai limiti di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni, ove
applicabile.
Art. 40.
(Disposizioni in materia di capitale della società di gestione
della casa da gioco di Campione d’Italia)
1. Al comma 38 dell’articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Al capitale della società partecipano esclusivamente, con quote massime stabilite nel decreto ministeriale autorizzativo, i seguenti soggetti: il comune di Campione d’Italia, la provincia di Como, la provincia di Lecco, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecco. I soggetti medesimi approvano e trasmettono al Ministero dell’interno, entro il 31 gennaio 2001, l’atto costitutivo, lo statuto ed i patti parasociali della società, sottoscritti dai rispettivi legali rappresentanti. Decorso inutilmente tale termine, il Ministero dell’interno provvede in via sostitutiva a mezzo di apposito commissario».
Art. 41.
(Disposizioni in materia di concorso pronostici Enalotto e di gioco
del lotto)
1. La posta unitaria di partecipazione al concorso
pronostici Enalotto è di lire 787 per colonna a decorrere dal 1º
gennaio 2001, e di un euro per giocata minima a decorrere dal 1º gennaio
2002.
2. Il comma 5 dell’articolo 12 della legge 2 agosto
1982, n. 528, come modificato dall’articolo 5 della legge 19 aprile 1990,
n. 85, è sostituito dal seguente:
«5. Per l’installazione di ciascun terminale
per la raccolta del gioco del lotto automatizzato ogni raccoglitore versa
all’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato un contributo una tantum,
stabilito in ragione di due milioni e cinquecentomila lire. Il contributo
deve essere versato da parte dei raccoglitori, per ciascun terminale già
funzionante alla data di entrata in vigore della presente disposizione,
entro il 30 giugno 2001. Per quelli installati successivamente alla data
di entrata in vigore della presente disposizione il contributo viene versato
entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell’Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato e comunque non prima della predetta data
del 30 giugno 2001. All’atto del ricevimento della richiesta, il ricevitore
ha facoltà di rinunciare ai terminali eccedenti il proprio fabbisogno
e sui quali non sarà dovuto il pagamento del contributo una tantum.
Il mancato versamento del contributo una tantum nei termini predetti comporterà
il ritiro del terminale e l’addebito delle spese sostenute per il ritiro».
Art. 42.
(Disposizioni in materia di controlli dell’amministrazione finanziaria,
di rappresentanza e di assistenza dei contribuenti)
1. A decorrere dall’anno 2002 è esercitato
il controllo sostanziale e sistematico dei contribuenti con volume di affari,
ricavi o compensi non inferiore a 10 miliardi di lire. Tali controlli saranno
esercitati almeno una volta ogni due anni per i contribuenti con volume
di affari, ricavi o compensi non inferiore a 50 miliardi di lire, ed almeno
una volta ogni quattro anni per gli altri contribuenti. A tale fine è
autorizzato il potenziamento dell’amministrazione finanziaria nel limite
delle risorse disponibili.
2. Al terzo comma dell’articolo 63 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la parola:
«ufficiali» sono inserite le seguenti: «e i sottufficiali».
Capo IX
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VENDITE DI IMMOBILI E DI ALLOGGI
Art. 43.
(Dismissione di beni e diritti immobiliari)
1. Al comma 6 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, le parole: «Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica» sono sostituite dalle seguenti: «Il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale».
2. Al comma 99-bis dell’articolo 3 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, introdotto dall’articolo 4, comma 4, della legge
23 dicembre 1999, n. 488, al primo periodo, le parole: «suscettibili
di utilizzazione agricola» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti
ad utilizzazione agricola», e sono soppresse le parole: «,
che ne cura l’attuazione»; al secondo periodo, le parole: «destinati
alla coltivazione» sono sostituite dalle seguenti: «utilizzati
per la coltivazione alla data di entrata in vigore della presente disposizione»;
il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Ai conduttori
degli immobili destinati alla coltivazione è concesso il diritto
di prelazione, le cui modalità di esercizio sono definite con decreto
del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali».
3. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica definisce e cura l’attuazione di un programma
di alienazione degli immobili appartenenti al patrimonio degli enti di
cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, singolarmente o in uno o più
lotti anche avvalendosi delle modalità di vendita di cui all’articolo
3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall’articolo
4, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
4. Gli enti venditori sono esonerati dalla consegna
di documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene, producendo
apposita dichiarazione di titolarità del diritto. La disposizione
non ha effetto per tutti gli immobili per i quali, alla data di entrata
in vigore della presente legge, siano in atto controversie con privati
od altro ente pubblico, in sede amministrativa, stragiudiziale o giudiziale,
sulla proprietà dei beni stessi.
5. Al comma 11 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre
1993, n. 560, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se
viene richiesta, da parte dell’acquirente, la rettifica della rendita catastale
in diminuzione, a causa della comprovata difformità di tale rendita
tra l’immobile richiesto in cessione ed altro di superficie e caratteristiche
analoghe, ubicato nello stesso stabile o in altro ad esso adiacente, l’Ufficio
del territorio dovrà provvedere all’eventuale rettifica entro novanta
giorni dalla data di ricezione della richiesta».
6. Gli enti pubblici trasformati in società
per azioni nelle quali lo Stato, le regioni e gli enti locali hanno una
partecipazione di controllo, negli atti di trasferimento o conferimento
e in ogni atto avente ad oggetto immobili o diritti reali su immobili di
loro proprietà, sono esonerati dall’obbligo di comprovare la regolarità
urbanistico-edilizia prevista dagli articoli 17, 18, 40 e 41 della legge
28 febbraio 1985, n. 47. Tali atti possono essere compiuti validamente
senza l’osservanza delle norme previste nella citata legge n. 47 del 1985,
con il rilascio di una dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio
1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante, per i fabbricati,
la regolarità urbanistico-edilizia con riferimento alla data delle
costruzioni e, per i terreni, la destinazione urbanistica, senza obbligo
di allegare qualsiasi documento probatorio. La dichiarazione deve essere
resa nell’atto di alienazione, conferimento o costituzione del diritto
reale dal soggetto che, nell’atto stesso, rappresenta la società
alienante o conferente.
7. Per le alienazioni, permute, valorizzazioni e
gestioni dei beni immobili del Ministero della difesa trovano applicazione
le disposizioni contenute nell’articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e nell’articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
come modificato dall’articolo 4, comma 11, della legge 23 dicembre 1999,
n. 488.
8. Dopo il comma 1 dell’articolo 44 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, è inserito il seguente:
«1-bis. Le alienazioni,
permute, valorizzazioni e gestioni dei beni immobili valutati non più
utili dal Ministero della difesa, anche se non individuati dal decreto
di cui al comma 1, possono essere disposte, ferme restando le disposizioni
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre
2000, n. 283, tramite conferenze di servizi tra i rappresentanti del Ministero
della difesa, nonché delle altre amministrazioni pubbliche interessate,
ed i rappresentanti delle amministrazioni territoriali interessate. In
sede di conferenze di servizi, in deroga a quanto previsto dall’articolo
3, comma 112, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è
altresì determinato il valore dei beni da dismettere tenendo conto
delle finalità pubbliche, culturali e sociali dei progetti di utilizzo
dei beni stessi».
9. Il Ministero della difesa può altresì
effettuare alienazioni e permute di beni valutati non più necessari
per le proprie esigenze, anche se non ricompresi nei programmi di dismissione
previsti dall’articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
a trattativa privata qualora il valore del bene, determinato sulla base
del parere della commissione di congruità di cui alla stessa legge,
sia inferiore a 200.000 euro. Le risorse derivanti da tali alienazioni
sono versate all’entrata del bilancio dello Stato ed immediatamente riassegnate
al Ministero della difesa, secondo le modalità di cui all’articolo
44, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
10. A valere sulle risorse derivanti dalle alienazioni
effettuate ai sensi delle norme di cui ai commi 8 e 9 e riassegnate al
Ministero della difesa secondo le modalità di cui all’articolo 44,
comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la somma di lire 50 miliardi
è destinata all’ammodernamento e alla ristrutturazione degli arsenali
della Marina militare di Taranto e La Spezia.
11. Alla lettera c) del comma 112 dell’articolo
3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: «alla determinazione
del valore dei beni» sono inserite le seguenti: «da alienare
nonché da ricevere in permuta».
12. Al fine di favorire l’attuazione dei piani di
dismissione dei rispettivi patrimoni immobiliari e la realizzazione dei
nuovi modelli gestionali di cui al decreto legislativo 16 febbraio 1996,
n. 104, gli enti previdenziali pubblici di cui all’articolo 1, comma 1,
del citato decreto legislativo promuovono la definizione del contenzioso
in materia immobiliare privilegiando soluzioni transattive o di bonario
componimento che comportino l’immediato conseguimento di un apprezzabile
risultato economico in relazione al rischio implicito del giudizio, allo
stato ed al presumibile costo di esso, nonché alla possibilità
di effettiva riscossione del credito.
13. Gli enti di cui al comma 12, al fine di accelerare
la realizzazione dei piani di dismissione, sono autorizzati a definire
bonariamente la posizione debitoria dei conduttori di immobili ad uso abitativo
maturata alla data del 30 settembre 2000 purché questi, previa formale
rinuncia a qualsiasi azione, eccezione o pretesa, versino in unica soluzione
e senza interessi l’80 per cento delle somme risultanti a loro debito dalle
scritture contabili a titolo di morosità locativa per canone ed
oneri accessori, oltre alle eventuali spese legali.
14. Per le attività tecnico-operative di
supporto alle dismissioni di cui ai commi precedenti, il Ministero della
difesa può avvalersi di una idonea società a totale partecipazione
diretta o indiretta dello Stato, in deroga alle norme sulla contabilità
generale dello Stato.
15. Al comma 99 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, come sostituito dal comma 3 dell’articolo 4 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, al primo periodo, dopo le parole: «che ne
cura l’attuazione» sono aggiunte le seguenti: «, fatto comunque
salvo il diritto di prelazione attribuito, relativamente ai beni immobili
non destinati ad uso abitativo, in favore dei concessionari e dei conduttori,
nonché in favore di tutti i soggetti che, già concessionari,
siano comunque ancora nel godimento dell’immobile oggetto di alienazione
e che abbiano soddisfatto tutti i crediti richiesti dall’amministrazione
competente, limitatamente alle nuove iniziative di vendita avviate a decorrere
dal 1º gennaio 2001 che prevederanno la vendita frazionata».
16. In relazione al processo di ristrutturazione
delle Forze armate, anche allo scopo di assicurare la mobilità del
personale militare, il Ministro della difesa è autorizzato a procedere
all’alienazione degli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497,
secondo criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento, nel
quale è, altresì, previsto il riconoscimento del diritto
di prelazione a favore degli utenti. Con lo stesso regolamento il Ministro
può procedere alla riclassificazione degli alloggi di cui alla citata
legge n. 497 del 1978. Le risorse derivanti dalle alienazioni sono utilizzate
per la realizzazione di programmi di acquisizione e di ristrutturazione
del patrimonio abitativo della Difesa. Il Ministro della difesa, con proprio
decreto, individua annualmente gli alloggi, non ubicati nelle infrastrutture
militari, ritenuti non più utili nel quadro delle esigenze della
Difesa, per i quali occorre procedere alla alienazione. La quota parte
delle risorse complessivamente derivanti all’amministrazione della difesa
ai sensi dell’articolo 14 della medesima legge n. 497 del 1978, dell’articolo
9, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell’articolo 43, comma
4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è destinata, nella misura
dell’85 per cento, alla manutenzione degli alloggi di servizio e, nella
misura del 15 per cento, al fondo casa previsto dall’articolo 43, comma
4, della citata legge n. 724 del 1994.
17. Dopo il comma 10 dell’articolo 16 della legge
28 luglio 1999, n. 266, è aggiunto il seguente:
«10-bis. Con le stesse modalità stabilite
al comma 10 possono essere alienati gli immobili del patrimonio e del demanio
dello Stato concessi in qualità di alloggi individuali ai dipendenti
della Polizia di Stato e ubicati al di fuori o prospicienti le strutture
di servizio».
18. Al comma 109 dell’articolo 3 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’alinea, le parole:
«le società a prevalente partecipazione pubblica» sono
sostituite dalle seguenti: «le società derivanti da processi
di privatizzazione nelle quali, direttamente o indirettamente, la partecipazione
pubblica è uguale o superiore al 30 per cento del capitale espresso
in azioni ordinarie»;
b) la lettera c) è
abrogata.
19. I lavoratori, già dipendenti degli enti
previdenziali, addetti al servizio di portierato o di custodia e vigilanza
degli immobili che vengono dismessi, di proprietà degli enti previdenziali,
restano alle dipendenze dell’ente medesimo.
20. Agli immobili di cui al decreto del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 27 marzo
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2000,
e fino all’esaurimento delle relative procedure di dismissione, non si
applica il comma 9 dell’articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
21. Agli immobili dello Stato oggetto di programmi
di dismissione, di cui all’articolo 3, commi 99 e seguenti, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, già individuati,
non si applica l’articolo 4, secondo comma, del decreto del Ministro dell’interno
del 10 settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215
del 16 settembre 1986.
22. All’articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio
1986, n. 390, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis)
alle cooperative sociali, alle associazioni di volontariato ed alle associazioni
di promozione sociale che perseguono rilevanti finalità culturali
o umanitarie».
Art. 44.
(Norme in materia di beni immobili oggetto di sequestro o di confisca)
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 39 della legge 23
dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, è inserito il
seguente:
«1-bis. Qualora l’amministratore di beni immobili
oggetto di sequestro o di confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965,
n. 575, sia autorizzato dal giudice competente ad alienare taluno di detti
beni, il medesimo giudice, sentito il pubblico ministero, può altresì
autorizzarlo a riattivare il procedimento di sanatoria sospeso ai sensi
del quinto periodo del comma 1. In tal caso non opera nei confronti dell’amministratore
o del terzo acquirente il divieto di concessione in sanatoria di cui al
sesto periodo del medesimo comma».
Art. 45.
(Cessione in proprietà di alloggi di edilizia residenziale
pubblica di proprietà statale nella regione Friuli-Venezia Giulia)
1. I contratti preliminari e definitivi già
stipulati, relativi al trasferimento in proprietà degli alloggi
di edilizia residenziale pubblica di proprietà statale, gestiti
dalle aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica della regione
Friuli-Venezia Giulia, sono validi ed efficaci e costituiscono titolo che
autorizza gli uffici tavolari a provvedere agli adempimenti di propria
competenza in ordine alle operazioni di trascrizione.
2. Le disposizioni del presente articolo non comportano
alcun aggravio di spesa per il bilancio dello Stato e per i bilanci delle
aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica della regione
Friuli-Venezia Giulia.
3. Il termine per la domanda di cessione di immobili
a profughi di cui agli articoli 1, 17 e 18 della legge 4 marzo 1952, n.
137, e successive modificazioni, nonché di cui all’articolo 1, comma
24, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è prorogato sino al 30
dicembre 2005. Le disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto-legge
23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 dicembre 1996, n. 649, si applicano a tutti gli immobili destinati
ai profughi di cui alla predetta legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive
modificazioni; tra i predetti immobili sono ricompresi anche quelli realizzati
nelle regioni a statuto speciale, o di proprietà dell’ex Opera Profughi,
dell’ex EGAS e dell’ex Ente Nazionale Tre Venezie. Gli immobili citati
nel presente comma sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni di
cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
Art. 46.
(Trasferimento in proprietà di alloggi)
1. I comuni nei cui territori sono ubicati gli alloggi
di cui all’articolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, procedono alla
richiesta di trasferimento in proprietà di tali alloggi entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Gli alloggi di cui al comma 1 sono trasferiti
ai comuni nello stato di fatto e di diritto in cui gli stessi si trovano
al momento del passaggio. Lo Stato è esonerato, relativamente ai
beni consegnati ai comuni ai sensi della citata legge n. 449 del 1997,
dalle dichiarazioni di cui al secondo comma dell’articolo 40 della legge
28 febbraio 1985, n. 47. I comuni hanno 120 giorni di tempo dalla
data dell’avvenuta volturazione per provvedere all’accertamento di eventuali
difformità urbanistico-edilizie.
3. Qualora dopo la scadenza del termine di cui al
comma 1 i comuni non abbiano esercitato il diritto di cui al medesimo comma,
l’Istituto autonomo case popolari comunque denominato competente per territorio
può presentare, nei successivi sei mesi, richiesta di trasferimento
della proprietà alle medesime condizioni previste dal comma 1 del
citato articolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
4. Gli alloggi costruiti a cura del Dipartimento
della protezione civile, di cui all’articolo 2, secondo comma, del decreto-legge
19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 maggio 1981, n. 219, possono essere acquisiti al patrimonio disponibile
dei comuni ove sono ubicati.
Art. 47.
(Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali
pubblici)
1. Al fine di favorire il completamento dei processi di dismissione dei patrimoni immobiliari degli enti previdenziali pubblici, il termine di durata dell’operatività dell’Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici, istituito ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, è differito di ventiquattro mesi. L’Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici svolge attività di consulenza e di supporto tecnico da rendere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed i compiti sono di volta in volta ad esso conferiti dallo stesso Ministro.
Capo X
ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
Art. 48.
(Rimborso della tassa sulle concessioni governative)
1. L’importo del netto ricavo relativo all’emissione dei titoli pubblici per il prosieguo delle attività di rimborso della tassa sulle concessioni governative per l’iscrizione nel registro delle imprese, di cui all’articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è determinato per l’anno 2001 in lire 2.500 miliardi.
2. L’importo di cui al comma 1 è versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze, che provvederà a soddisfare gli aventi diritto con le modalità di cui al comma 6 dell’articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Art. 49.
(Alienazione dei materiali fuori uso della Difesa, delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo le parole: «attivi, di qualunque importo», sono inserite le seguenti: «, ad eccezione di quelli per i quali ricorra l’ipotesi prevista dall’ultimo comma dell’articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440».
2. Con decreto del Ministro della difesa o del Ministro
competente per l’amministrazione di appartenenza, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono individuati,
nell’ambito delle pianificazioni di ammodernamento connesse al nuovo modello
organizzativo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, i materiali ed i mezzi suscettibili di alienazione
e le procedure, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale
dello Stato, nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185.
3. Il decreto di cui al comma 2 disciplina le modalità
per la cessione a titolo gratuito ai musei, pubblici o privati, dei materiali
o dei mezzi non più destinati all’impiego, allo scopo di consentirne
l’esposizione al pubblico.
4. Le alienazioni di cui al comma 2 possono avere
luogo anche nei confronti delle imprese fornitrici dei materiali e mezzi
da alienare, eventualmente a fronte di programmi di ammodernamento predisposti
dalle imprese stesse, anche ai fini della relativa esportazione nel rispetto
delle norme vigenti.
Capo XI
ONERI DI PERSONALE
Art. 50.
(Rinnovi contrattuali)
1. Ai fini di quanto disposto dall’articolo 52 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
la spesa relativa ai rinnovi contrattuali del personale dipendente del
comparto Ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo e della scuola, è rideterminata, per ciascuno degli anni
2001 e 2002, in lire 3.047 miliardi, ivi comprese le somme da destinare
alla contrattazione integrativa e fermo restando quanto previsto dall’articolo
19, comma 1, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti
economici al personale di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sono rideterminate,
per ciascuno degli anni 2001 e 2002, in lire 1.141 miliardi.
3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, per
il personale del comparto scuola, anche allo scopo di favorire il processo
di attuazione dell’autonomia scolastica, l’ammodernamento del sistema e
il miglioramento della funzionalità della docenza, è stanziata,
per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 1.100 miliardi di
cui lire 850 miliardi per l’incremento delle risorse destinate alla contrattazione
integrativa del personale docente, lire 200 miliardi destinate alla dirigenza
scolastica e lire 50 miliardi per il finanziamento della retribuzione accessoria
del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario trasferito dagli enti
locali allo Stato ai sensi dell’articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n.
124. Per il perseguimento, con carattere di continuità, degli obiettivi
di valorizzazione professionale della funzione docente è autorizzata
la costituzione di un apposito fondo, da iscrivere nello stato di previsione
del Ministero della pubblica istruzione, dell’importo di lire 400 miliardi
per l’anno 2002 e di lire 600 miliardi a decorrere dall’anno 2003, da utilizzare
in sede di contrattazione integrativa. Il fondo viene ripartito con decreti
del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
su proposta del Ministro della pubblica istruzione. In sede di contrattazione
integrativa sono utilizzate anche le somme relative all’anno 2000 destinate
alla carriera professionale dei docenti del contratto collettivo nazionale
integrativo del comparto scuola per gli anni 1998-2001 sottoscritto il
31 agosto 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 212 del 9 settembre 1999.
4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, in
relazione al nuovo assetto retributivo del personale dirigente contrattualizzato
delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è
stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 100 miliardi
finalizzata anche all’incremento e alle perequazioni dei fondi per il trattamento
accessorio di cui lire 40 miliardi anche con riferimento all’anno 2000
per i dirigenti incaricati della titolarità di uffici di livello
dirigenziale generale. Tali risorse sono ripartite, sulla base dei criteri
perequativi definiti con decreto del Ministro per la funzione pubblica,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, tra i fondi delle singole amministrazioni. Per le analoghe finalità,
e anche al fine di consentire il definitivo completamento del processo
di perequazione retributiva previsto dall’articolo 19 della legge 28 luglio
1999, n.266, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata,
per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 83 miliardi di cui
lire 15 miliardi destinati al personale della carriera diplomatica, lire
32 miliardi destinati al personale della carriera prefettizia e lire 36
miliardi ai dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia. Per
analoghi fini perequativi, a decorrere dal 1º gennaio 2001, senza
diritto alla corresponsione di arretrati e con assorbimento di ogni anzianità
pregressa, ai magistrati di Cassazione, del Consiglio di Stato, dei Tribunali
amministrativi regionali, della Corte dei conti e agli avvocati dello Stato,
che non hanno fruito dei riallineamenti stipendiali conseguenti all’applicazione
delle norme soppresse dal decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, è attribuito,
all’atto del conseguimento, rispettivamente, della qualifica di consigliere
o di avvocato dello Stato alla terza classe di stipendio, il trattamento
economico complessivo annuo pari a quello spettante ai magistrati di Cassazione
di cui all’articolo 5 della legge 5 agosto 1998, n. 303. Il nono comma
dell’articolo 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, si intende abrogato
dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 333 del 1992,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992, e perdono ogni
efficacia i provvedimenti e le decisioni di autorità giurisdizionali
comunque adottati difformemente dalla predetta interpretazione dopo la
data suindicata. In ogni caso non sono dovuti e non possono essere eseguiti
pagamenti sulla base dei predetti decisioni o provvedimenti.
5. Per il riconoscimento e l’incentivazione della
specificità e onerosità dei compiti del personale dei Corpi
di polizia e delle Forze armate di cui al decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata,
per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 920 miliardi da destinare
al trattamento accessorio del predetto personale.
6. Per le medesime finalità di cui al comma
5 è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di
lire 10 miliardi, da destinare al trattamento accessorio del personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
7. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, comprensive
degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell’imposta regionale
sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, costituiscono l’importo complessivo massimo di cui all’articolo
11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito
dall’articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.
8. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 19,
comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
9. È stanziata la somma di lire 239.340 milioni
per il 2001, 317.000 milioni per il 2002 e 245.000 milioni a decorrere
dal 2003, per le finalizzazioni di spesa di cui alle seguenti lettere a),
b) e c), nonché la somma di lire 10.254 milioni per la finalizzazione
di cui alla seguente lettera d):
a) ulteriori interventi
necessari a realizzare l’inquadramento dei funzionari della Polizia di
Stato nei nuovi ruoli e qualifiche e la conseguente equiparazione del personale
direttivo delle altre Forze di polizia e delle Forze armate secondo quanto
previsto dai decreti legislativi emanati ai sensi degli articoli 1, 3,
4 e 5 della legge 31 marzo 2000, n. 78;
b) copertura degli oneri
derivanti dall’attuazione dell’articolo 9, comma 1, della legge 31 marzo
2000, n. 78, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo, e copertura
degli oneri derivanti dal riordino delle carriere non direttive del Corpo
di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato;
c) allineamento dei trattamenti
economici del personale delle Forze di polizia relativamente al personale
tecnico, alle bande musicali ed ai servizi prestati presso le rappresentanze
diplomatiche o consolari all’estero;
d) copertura e riorganizzazione
degli uffici di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 1, al comma 1 dell’articolo
2 e al comma 3 dell’articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2000,
n. 146, e conseguente adeguamento degli uffici centrali e periferici di
corrispondente livello dell’amministrazione penitenziaria. Alle conseguenti
variazioni delle tabelle di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 1 del decreto
legislativo 21 maggio 2000, n. 146, si provvede ai sensi del comma 6 dello
stesso articolo. Si applica l’articolo 4, comma 3, del medesimo decreto
legislativo, nonché la previsione di cui al comma 7 dell’articolo
3 dello stesso decreto.
10. Per il completamento delle iniziative di cui
alle lettere a) e b) del comma 9 in relazione alle modifiche organizzative
introdotte e ai provvedimenti attuativi della concertazione e contrattazione
delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e delle Forze armate,
le spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria, con esclusione
delle spese relative ad armi e armamenti, dei Ministeri della difesa, dell’interno,
delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole e forestali sono
complessivamente ridotte di lire 70 miliardi a decorrere dall’anno 2001,
rispettivamente nelle seguenti misure: 43 per cento, 27 per cento, 14 per
cento, 14 per cento e 2 per cento. Le spese così ridotte non possono
essere incrementate con l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno
2001.
11. Per l’attuazione delle disposizioni del comma
9, lettera a), il Governo può provvedere con i decreti di cui all’articolo
7, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78; per l’attuazione delle disposizioni
del comma 9, lettera b), il termine di cui all’articolo 9, comma 1, della
citata legge n. 78 del 2000 e quello previsto per il riordino delle carriere
non direttive del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale
dello Stato sono prorogati al 28 febbraio 2001; in entrambi i casi il termine
per l’espressione del parere sugli schemi di decreto legislativo da parte
delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica è ridotto a trenta giorni.
12. Il contingente degli ausiliari di leva da assumere
in sovrannumero a tempo determinato e per il solo periodo di ferma obbligatoria,
rispetto alle dotazioni organiche dei ruoli della Polizia penitenziaria
di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992,
n. 443, come da ultimo sostituita dalla tabella F allegata al decreto
legislativo 21 maggio 2000, n. 146, è fissato in 2.000 unità
a decorrere dall’anno 2002.
Art. 51.
(Programmazione delle assunzioni e norme interpretative)
1. All’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «Per ciascuno degli anni 2002 e 2003
deve essere realizzata un’ulteriore riduzione di personale non inferiore
allo 0,5 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997»;
b) al comma 18, il secondo
periodo è sostituito dal seguente: «Tale percentuale non può
essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate salvo che
le corrispondenti riduzioni di spesa siano ugualmente realizzate anche
mediante ricorso ad ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri
unitari inferiori rispetto a quelli derivanti dalle ordinarie assunzioni
di personale».
2. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo
39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,
sono abrogate le norme che disciplinano il procedimento di contrattazione
collettiva in modo difforme da quanto previsto dalle disposizioni di cui
al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
A seguito dell’abrogazione delle norme di cui al primo periodo, i risparmi
conseguiti in relazione all’espletamento del servizio di assistenza fiscale
ai dipendenti delle Amministrazioni statali, accertati in sede di assestamento
del bilancio dello Stato, affluiscono ai fondi destinati all’incentivazione
del personale, per le finalità e nei limiti di cui all’articolo
43, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
3. L’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre
1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992,
n. 438, si interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993 della
disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge
29 marzo 1983, n. 93, relativi al triennio 1º gennaio 1988-31 dicembre
1990, non modifica la data del 31 dicembre 1990, già stabilita per
la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle
maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità. È
fatta salva l’esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della
presente legge.
4. L’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo
21 maggio 2000, n. 146, si interpreta nel senso che esso trova applicazione
dalla data di entrata in vigore del primo rinnovo contrattuale riferito
al personale delle qualifiche dirigenziali appartenente al comparto Ministeri,
fermo restando quanto previsto dall’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300.
5. In caso di ricorso a forme arbitrali di composizione
delle controversie di lavoro delle amministrazioni pubbliche, si provvede
con le stesse modalità di bilancio relative alle spese per liti.
6. I comandi in atto del personale dell’ex Ente
poste italiane presso le amministrazioni pubbliche, già disciplinati
dall’articolo 45, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono
prorogati al 31 dicembre 2001.
7. Gli inquadramenti del personale di cui al comma
6, che abbia assunto servizio in comando presso l’amministrazione richiedente
dopo il 28 febbraio 1998, sono detratti dalla quota di assunzioni che sarà
autorizzata per l’amministrazione stessa nell’anno 2001, in applicazione
dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
8. Ferma restando la validità ordinaria delle
graduatorie, i termini di validità delle graduatorie già
prorogati al 31 dicembre 2000, per l’assunzione di personale presso le
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, sono prorogati fino al 30 giugno 2001, purché
i relativi concorsi siano stati banditi dopo il 1º gennaio 1998. Per
le Forze armate la validità delle graduatorie è disciplinata
dalla normativa di settore.
9. Al comma 2, quarto periodo, dell’articolo 110
del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «organica
dell’ente» sono inserite le seguenti: «arrotondando il prodotto
all’unità superiore».
10. All’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n.
62, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Ai fini di cui al comma 4 il requisito
del titolo di abilitazione deve essere conseguito, dal personale in servizio
alla data di entrata in vigore della presente legge presso le scuole secondarie
che chiedono il riconoscimento, al termine dell’anno accademico in corso
alla data di conclusione su tutto il territorio nazionale della prima procedura
concorsuale per titoli ed esami che verrà indetta successivamente
alla data sopraindicata. Per il personale docente in servizio alla medesima
data nelle scuole materne che chiedono il riconoscimento si applica l’articolo
334 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297».
11. Gli enti locali, non dissestati e non strutturalmente
deficitari, che, alla data del 30 novembre 2000, utilizzino personale assunto
a tempo determinato mediante prove selettive, ai sensi dell’articolo 7
della legge 29 dicembre 1988, n. 554, indette entro il 31 dicembre
1997, nell’ambito dei concorsi pubblici banditi entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge nel rispetto degli atti di programmazione
dei fabbisogni di personale, possono riservare il 50 per cento dei posti
messi a concorso al predetto personale assunto a tempo determinato.
12. Fermi i limiti della dotazione organica del
Consiglio superiore della magistratura, al personale del Ministero della
giustizia ivi distaccato alla data del 31 dicembre 1998 si applica la disciplina
di cui all’articolo 5, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 14 febbraio
2000, n. 37.
13. All’ultimo periodo del comma 23 dell’articolo
45 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, introdotto dall’articolo
89 della legge 21 novembre 2000, n. 342, la parola: «fondamentale»
è sostituita dalla seguente: «complessivo».
Capo XII
SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Art. 52.
(Norme per il trasferimento di funzioni statali alle regioni e agli
enti locali e relativi costi)
1. Ove alla data del 31 dicembre 2000 non sia stata
completata la procedura di mobilità relativa ai contingenti di personale
trasferito ai sensi di uno o più dei decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri emanati in attuazione dell’articolo 7 della legge
15 marzo 1997, n. 59, e nelle more del completamento della predetta procedura,
le regioni e gli enti locali possono avvalersi, senza oneri aggiuntivi,
per l’esercizio delle funzioni e dei compiti ad essi conferiti ai sensi
dell’articolo 1, comma 1, della citata legge n. 59 del 1997, delle strutture
delle amministrazioni o degli enti titolari delle funzioni e dei compiti
prima del loro conferimento e comunque solo eccezionalmente e per non più
di un anno.
2. Ove alla data del 31 dicembre 2000 non sia stato
completato il processo di aggregazione degli enti locali nelle forme associative,
come previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, e dalle leggi regionali, le funzioni e i compiti conferiti dallo Stato
e dalle regioni agli enti locali, subordinatamente alla loro aggregazione
nelle forme associative, sono conferiti in via transitoria alle province.
Nel periodo transitorio, che non potrà essere protratto per oltre
un anno, le province, d’intesa con le regioni, promuoveranno tutte le iniziative
necessarie per favorire il processo di aggregazione degli enti locali.
3. Al fine di accelerare il trasferimento di funzioni
statali alle regioni ed agli enti locali, relativamente alla materia concernente
la polizia amministrativa regionale e locale di cui al titolo V del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in deroga a quanto previsto dal comma
1, il Governo è autorizzato ad effettuare il trasferimento, alle
regioni ed agli enti locali, delle risorse finanziarie occorrenti, valutate
in 6.600 milioni di lire, con corrispondente riduzione dei competenti capitoli
dello stato di previsione del Ministero dell’interno.
4. All’articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito
dal seguente:
«2. I proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione
del demanio idrico sono introitati dalla regione»;
b) il comma 3 è abrogato.
5. Per il completamento del trasferimento di funzioni
alle regioni e agli enti locali ai sensi dell’articolo 7 della legge 15
marzo 1997, n. 59, è autorizzata la spesa di lire 515 miliardi per
l’anno 2001, lire 2.455,7 miliardi per l’anno 2002 e lire 4.238,6 miliardi
per l’anno 2003, da iscrivere alla pertinente unità previsionale
di base di conto capitale dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica.
6. Le regioni sono autorizzate ad assumere impegni
per nuove opere stradali di interesse regionale, a valere sulle risorse
destinate per il completamento del trasferimento di funzioni alle regioni
ed agli enti locali, per i seguenti importi: lire 2.248 miliardi per il
2001, lire 2.242 miliardi per il 2002, lire 1.648 miliardi a decorrere
dal 2003. Le assegnazioni di cassa di tali somme alle regioni saranno effettuate
con il seguente profilo: lire 1.150 miliardi per il 2001, lire 1.694 miliardi
per il 2002, lire 1.648 miliardi a decorrere dal 2003. Pertanto, a titolo
di reintegro all’Ente nazionale per le strade (ANAS) di somme già
impegnate, utilizzate per il predetto trasferimento di funzioni, è
autorizzata la spesa di lire 550 miliardi per l’anno 2001.
7. Le agevolazioni edilizie e creditizie di cui
alla legge 27 maggio 1975, n. 166, connesse a mutui venticinquennali, il
cui ammortamento non abbia superato la durata di venti anni, sono prorogate
di cinque anni, a richiesta degli interessati e dell’ente erogante, previa
accettazione del Ministero competente.
8. Al fine di favorire il puntuale esercizio da
parte di regioni ed enti locali delle funzioni loro conferite ai sensi
del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, è istituito uno specifico
fondo annuo dell’ammontare massimo di lire 65 miliardi, da utilizzare in
caso di effettive sopraggiunte esigenze valutate dalla Presidenza del Consiglio
dei ministri.
9. Per gli anni 1999 e 2000 la perdita di entrata
realizzata dalle regioni a statuto ordinario derivante dalla riduzione
dell’accisa sulla benzina a lire 242 al litro, non compensata dal maggior
gettito dalle tasse automobilistiche come determinato dall’articolo 17,
comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è assunta a carico
del bilancio dello Stato nella misura complessiva di lire 663.333 milioni
annue, secondo gli importi già determinati per l’anno 1998.
10. Nelle more dell’entrata in vigore dei decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 4, comma
1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, l’importo di lire 540,7
miliardi recato per l’anno 2000 dall’articolo 3, comma 1, della legge 23
dicembre 1999, n. 499, nei limiti del 70 per cento, è assegnato,
con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alle regioni
per far fronte agli oneri, debitamente certificati e non finanziati dal
Ministero delle politiche agricole e forestali, per attività e per
servizi di loro competenza svolti o in corso di svolgimento per i quali
non è stato possibile procedere ad erogazioni finanziarie a causa
del predetto ritardo.
11. Nell’ambito del fondo per il federalismo amministrativo,
una quota di lire 80 miliardi è destinata al finanziamento dei contratti
di servizio per il trasporto pubblico locale che verranno stipulati dalle
singole regioni a statuto ordinario con la società Ferrovie dello
Stato Spa, a decorrere dal 1º gennaio 2001, in sostituzione del contratto
già vigente a livello nazionale, per fare fronte ai maggiori servizi
regionali erogati, rispetto agli esercizi precedenti, in conseguenza dell’entrata
in esercizio di nuove linee e degli accordi tra lo Stato e le regioni raggiunti
in conferenze di servizi per l’alta capacità. La ripartizione di
tale importo è effettuata tra le regioni interessate con decreto
del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, acquisito il
parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281.
12. Nell’articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre
2000, n. 342, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La
quota del fondo di pertinenza delle province autonome di Trento e di Bolzano
viene attribuita alle predette province che provvedono all’erogazione dei
contributi direttamente in favore dei beneficiari, secondo i criteri stabiliti
dal Ministro per la solidarietà sociale».
Art. 53.
(Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni)
1. Ai fini del concorso delle autonomie regionali
e locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica e alla
conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, e salvo
quanto disposto dall’articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
valgono le seguenti disposizioni:
a) per l’anno 2001 il disavanzo,
computato ai sensi del comma 1 dell’articolo 28 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, e successive modificazioni, non potrà essere superiore
a quello del 1999, al netto delle spese per interessi passivi e di quelle
per l’assistenza sanitaria, aumentato del 3 per cento. In sede di formazione
del bilancio per il 2001, le regioni, le province e i comuni dovranno approvare,
con le stesse procedure di approvazione del bilancio di previsione, i prospetti
dimostrativi del computo del disavanzo per gli anni 1999 e 2001; tali prospetti
dovranno riguardare sia i dati di competenza che i dati di cassa. I dati
di competenza per il 1999 sono ricavati dal bilancio di previsione iniziale;
i dati di cassa dovranno essere ricostruiti, per il 1999, sulla base dei
conti consuntivi o dei verbali di chiusura; per il 2001 dovranno essere
effettuate previsioni di cassa solo sui grandi aggregati di bilancio;
b) per l’anno 2000 il disavanzo
di cui all’articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni, è calcolato anche al netto delle entrate e delle
spese relative all’assistenza sanitaria;
c) il confronto tra il 1999
e il 2001 è effettuato escludendo dal computo spese ed entrate per
le quali siano intervenute modifiche legislative di trasferimento o attribuzione
di nuove funzioni o di nuove entrate proprie.
2. I presidenti delle giunte regionali garantiscono
il rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno
per il sistema regionale e riferiscono collegialmente ogni tre mesi, in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, sull’andamento di spese, entrate
e saldi di bilancio. In caso di peggioramento dei saldi rispetto ai valori
programmati, le regioni interessate informano tempestivamente il Governo
sulle misure individuate per il rispetto del vincolo e adottano i provvedimenti
conseguenti.
3. Attraverso le loro associazioni, gli enti locali
riferiscono ogni tre mesi in sede di Conferenza Stato-città e autonomie
locali, sull’andamento di spese, entrate e saldi di bilancio delle province,
dei comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti e di un campione
rappresentativo dei restanti comuni.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e di Bolzano concorrono al raggiungimento degli obiettivi di
finanza pubblica per il triennio 2001-2003 con le modalità stabilite
dall’articolo 48, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449.
6. Il comma 2-bis dell’articolo 28 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, si applica anche per
l’anno 2001. Alla lettera g) del citato comma 2-bis la parola: «2001»
è sostituita dalla seguente: «2002». All’articolo 8,
comma 1, lettera d), del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, il numero 4) è
sostituito dai seguenti:
«4) anno 2000 per
i comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti;
4-bis) anno 2001 per i comuni
con popolazione inferiore a 3.000 abitanti».
7. Al comma 1 dell’articolo 30 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, sono soppresse le parole: «; l’importo così
risultante rimane costante nei tre anni successivi».
8. Al comma 6, primo periodo, dell’articolo 30 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: «Qualora l’obiettivo di
cui al comma 1 venga complessivamente conseguito, per l’anno 2000 è
concessa, a partire dall’anno successivo, una riduzione» sono sostituite
dalle seguenti: «Qualora nell’anno 2000 l’obiettivo di cui al comma
1 venga distintamente raggiunto per il complesso delle regioni, il complesso
delle province e il complesso dei comuni, ai singoli enti è concessa
a partire dall’anno 2001 una riduzione».
9. I trasferimenti erariali per l’anno 2001 di ogni
singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall’articolo
30, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed alle successive
disposizioni in materia. L’incremento delle risorse, derivante dall’applicazione
del tasso programmato di inflazione per l’anno 2001 alla base di calcolo
definita dall’articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
è distribuito secondo i criteri e le finalità di cui all’articolo
31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. L’applicazione del
decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, è rinviata al 1º
gennaio 2002.
10. A decorrere dall’anno 2001, i trasferimenti
erariali agli enti locali di cui al comma 9 sono aumentati di lire 500.000
milioni annue, di cui lire 30.000 milioni destinate alle province, lire
420.000 milioni ai comuni, lire 20.000 milioni alle unioni di comuni e
alle comunità montane per l’esercizio associato delle funzioni e
lire 30.000 milioni alle comunità montane. I maggiori trasferimenti
spettanti alle singole province ed ai singoli comuni sono attribuiti in
proporzione all’ammontare dei trasferimenti a ciascuno attribuiti per l’anno
2000 a titolo di fondo ordinario, fondo consolidato e fondo perequativo.
Per le comunità montane i maggiori trasferimenti sono prioritariamente
attribuiti alle comunità montane per le quali sono intervenute nel
1999 variazioni in aumento del numero dei comuni membri con territorio
montano, in misura pari a lire 20.000 per ciascun nuovo residente nel territorio
montano della comunità. I restanti contributi erariali spettanti
alle comunità montane sono attribuiti in proporzione alla popolazione
residente nei territori montani.
11. Il fondo per lo sviluppo degli investimenti
degli enti locali di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, risultante a consuntivo per l’anno
2001, è mantenuto allo stesso livello per l’anno 2002 ed è
incrementato del tasso programmato di inflazione a decorrere dall’anno
2003. A decorrere dall’anno 2002 le risorse sono utilizzate nell’ambito
della revisione dei trasferimenti degli enti locali.
12. A titolo di riconoscimento di somme dovute per
gli esercizi precedenti, il contributo di cui all’articolo 3, comma 9,
secondo periodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è attribuito
dallo Stato alle province ed ai comuni interessati nella misura di ulteriori
lire 9.993 milioni per l’anno 1999 e di lire 42.000 milioni per l’anno
2000, da ripartire in proporzione ai contributi in precedenza attribuiti
e da liquidare in misura uguale negli esercizi 2001 e 2002.
13. A titolo di riconoscimento di somme dovute per
gli esercizi precedenti, è riconosciuto ai comuni che hanno dichiarato
lo stato di dissesto finanziario entro il 31 dicembre 1993 ed hanno ottenuto
entro il 31 dicembre 1996 l’approvazione, da parte del Ministero dell’interno,
dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, un contributo a fronte
degli oneri sostenuti per il trattamento economico di base annuo lordo
spettante al personale posto in mobilità. Il contributo spetta a
far data dalla messa in disponibilità del predetto personale sino
al trasferimento presso altro ente o all’avvenuto riassorbimento nella
propria pianta organica ai sensi dell’articolo 1, comma 46, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, e comunque non oltre il 31 dicembre 1999. Il
contributo non spetta per la parte di oneri già rimborsati
ai sensi dei decreti-legge 7 aprile 1995, n. 106, 10 giugno 1995, n. 224,
3 agosto 1995, n. 323, 2 ottobre 1995, n. 414, 4 dicembre 1995, n. 514,
31 gennaio 1996, n. 38, 4 aprile 1996, n. 188, 3 giugno 1996, n. 309, 5
agosto 1996, n. 409, e 20 settembre 1996, n. 492. I comuni devono attestare
gli oneri sostenuti per il personale posto in mobilità mediante
apposita certificazione la cui definizione, modalità e termini per
l’invio sono determinati con decreto del Ministero dell’interno, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Ai fini del presente comma è autorizzata la spesa di lire 86.000
milioni. In caso di insufficienza dello stanziamento il contributo è
attribuito in misura direttamente proporzionale agli oneri sostenuti.
14. A titolo di riconoscimento di somme dovute per
gli esercizi precedenti, lo Stato eroga un contributo ai comuni che hanno
subito negli anni 1998, 1999 e 2000 minori entrate derivanti dal gettito
dell’imposta comunale sugli immobili a seguito dell’attribuzione della
rendita catastale ai fabbricati classificati nella categoria catastale
D. Il contributo statale è commisurato alla differenza tra il gettito,
derivante dai predetti fabbricati, dell’imposta comunale sugli immobili
dell’anno 1993 con l’aliquota del 4 per mille e quello riscosso in ciascuno
degli anni 1998, 1999 e 2000, anch’esso calcolato con l’aliquota del 4
per mille. Il contributo è da intendere al netto del contributo
minimo garantito, previsto dall’articolo 36, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per il finanziamento dei servizi
indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite
ai comuni, da considerare per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000. È
inoltre detratto il contributo erogato ai sensi dell’articolo 31, comma
3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nei confronti degli enti che ne
hanno usufruito. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 42.007
milioni. In caso di insufficienza dello stanziamento il contributo è
attribuito in misura direttamente proporzionale alla perdita del gettito
dell’imposta comunale sugli immobili subita da ciascun comune al netto
del contributo minimo garantito. Per l’attribuzione del contributo i comuni
interessati inviano entro il termine perentorio del 31 marzo 2001 apposita
certificazione il cui modello e le cui modalità di invio sono definiti
con decreto del Ministero dell’interno, da emanare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
15. A titolo di riconoscimento del contributo spettante
alle unioni di comuni, ai comuni risultanti da procedure di fusione ed
alle comunità montane svolgenti esercizio associato di funzioni
comunali, è attribuito agli enti interessati, per gli anni 1999
e 2000, un contributo complessivo di lire 20.000 milioni, da ripartire
secondo i criteri di cui all’articolo 6, comma 8, della legge 3 agosto
1999, n. 265.
16. Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote
di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l’aliquota
di compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone
fisiche, prevista dall’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360, e per l’approvazione dei regolamenti relativi ai
tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio
di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno
comunque effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento del bilancio
di previsione.
17. In deroga a quanto previsto dall’articolo 61,
comma 3-bis, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, introdotto
dall’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per gli anni 2001
e 2002, ai fini della determinazione del costo di esercizio della nettezza
urbana gestito in regime di privativa comunale, i comuni possono, con apposito
provvedimento consiliare, considerare l’intero costo dello spazzamento
dei rifiuti solidi urbani di cui all’articolo 7 del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22.
18. I comuni possono prorogare fino al 31 dicembre
2001, a condizioni più vantaggiose per l’ente da stabilire tra le
parti, i contratti di gestione già stipulati ai sensi degli articoli
25 e 52 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, relativi all’affidamento
in concessione del servizio di accertamento e riscossione, rispettivamente,
dell’imposta comunale sulla pubblicità e della tassa per l’occupazione
di spazi ed aree pubbliche, aventi scadenza anteriormente alla predetta
data.
19. Per l’anno 2001 ai comuni con popolazione inferiore
a tremila abitanti è concesso un contributo a carico dello Stato,
entro il limite di lire 40 milioni per ciascun ente e per un importo complessivo
di lire 167 miliardi, per le medesime finalità dei contributi attribuiti
a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti.
20. Il comma 4 dell’articolo 208 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
«4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi
spettanti agli altri enti indicati nel comma 1 è devoluta alle finalità
di cui al comma 2, nonché al miglioramento della circolazione sulle
strade, al potenziamento ed al miglioramento della segnaletica stradale
e alla redazione dei piani di cui all’articolo 36, alla fornitura di mezzi
tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di loro competenza
e alla realizzazione di interventi a favore della mobilità ciclistica
nonché, in misura non inferiore al 10 per cento della predetta quota,
ad interventi per la sicurezza stradale in particolare a tutela degli utenti
deboli: bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti. Gli stessi enti
determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare
alle predette finalità. Le determinazioni sono comunicate al Ministro
dei lavori pubblici. Per i comuni la comunicazione è dovuta solo
da parte di quelli con popolazione superiore a diecimila abitanti».
21. Fermo restando quanto previsto dall’articolo
61, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni, l’ammontare delle riscossioni per l’anno 1999 dell’imposta
sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori nelle province
delle regioni a statuto ordinario è determinato aumentando l’importo
risultante dai dati del Ministero delle finanze di una somma pari a 462
miliardi di lire, forfettariamente calcolata per tenere conto degli importi
risultati non incassati dalle province nel primo bimestre dell’anno 1999;
tale importo viene ripartito tra ciascuna provincia, ai fini dell’attuazione
del predetto articolo 61, comma 1, del decreto legislativo n. 446
del 1997, in proporzione agli incassi risultanti al Ministero delle finanze
per il primo bimestre dell’anno 2000. Al fine di consentire un puntuale
monitoraggio delle riscossioni le province trasmettono, entro il 28 febbraio
2001, al Ministero dell’interno una certificazione firmata dal Presidente
della Giunta attestante le riscossioni mensili relative agli anni 1999
e 2000.
22. Con riferimento all’assegnazione alle province
del gettito di imposta sull’assicurazione obbligatoria contro la responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori,
i concessionari della riscossione provvedono mensilmente ad inviare alle
autorità competenti i relativi allegati esplicativi.
23. Gli enti locali con popolazione inferiore a
tremila abitanti fatta salva l’ipotesi di cui all’articolo 97, comma 4,
lettera d), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che riscontrino
e dimostrino la mancanza non rimediabile di figure professionali idonee
nell’ambito dei dipendenti, anche al fine di operare un contenimento della
spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario
anche in deroga a quanto disposto all’articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all’articolo
107 del predetto testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
attribuendo ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità
degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura
tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato
ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio.
Art. 54.
(Modifica al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in materia
di tariffe, prezzi pubblici e tributi locali)
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
e successive modificazioni, concernente il termine per l’approvazione delle
tariffe e dei prezzi pubblici, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 54, dopo
il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono
comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi
relativi ai servizi stessi, nel corso dell’esercizio finanziario. L’incremento
delle tariffe non ha effetto retroattivo».
b) all’articolo 56, comma
3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’aumento tariffario
interessa le immatricolazioni effettuate e gli atti formati dalla sua decorrenza
e, qualora esso sia deliberato con riferimento alla stessa annualità
in cui è eseguita la notifica prevista dal presente comma, opera
dalla data della notifica stessa».
Art. 55.
(Norme particolari per gli enti locali)
1. Al comma 37 dell’articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per il solo anno 2001 la percentuale destinata al Ministero dell’interno è pari al 30 per cento e il restante 20 per cento è destinato alla provincia di Varese».
Art. 56.
(Regole di bilancio per le università e gli enti di ricerca)
1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2001-2003, garantendo
che il fabbisogno finanziario, riferito alle università statali,
ai policlinici universitari a gestione diretta, ai dipartimenti ed a tutti
gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente
generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a
consuntivo nell’esercizio precedente incrementato del 4 per cento per ciascun
anno.
2. Il Consiglio nazionale delle ricerche, l’Agenzia
spaziale italiana, l’Istituto nazionale di fisica nucleare, l’Istituto
nazionale di fisica della materia, l’Ente per le nuove tecnologie, l’energia
e l’ambiente concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica
per il triennio 2001-2003, garantendo che il fabbisogno finanziario da
essi complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno
determinato a consuntivo nell’esercizio precedente incrementato del 5 per
cento per ciascun anno.
3. Il fabbisogno finanziario di cui ai commi 1 e
2 è incrementato degli effetti derivanti dall’approvazione di nuove
disposizioni normative nel triennio 2001-2003.
4. La determinazione del fabbisogno finanziario
per ciascun ateneo e per ciascun ente di ricerca è effettuata con
le modalità di cui all’articolo 51, commi 1 e 2, della legge 27
dicembre 1997, n. 449.
5. Il Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica, tenuto conto delle esigenze finanziarie rappresentate
nei programmi triennali presentati dalle Scuole superiori ad ordinamento
speciale, determina annualmente, con proprio decreto, sentito il Comitato
nazionale per la valutazione del sistema universitario, le risorse da riassegnare
a ciascuna Scuola sul fondo di finanziamento ordinario, sul fondo per l’edilizia
universitaria e sul fondo per la programmazione. In sede di prima applicazione
del presente comma, il finanziamento ordinario aggiuntivo di importo complessivo
non superiore a lire 22 miliardi nel triennio 2001-2003, da destinare alle
Scuole superiori ad ordinamento speciale, ivi comprese quelle di Catania,
Lecce e Pavia in via di costituzione, viene assicurato nell’ambito degli
stanziamenti relativi al fondo di finanziamento ordinario delle università
in ragione di lire 7 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 e di
lire 8 miliardi per l’anno 2003.
6. I consorzi per l’istruzione universitaria a distanza,
di cui al comma 3 dell’articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341,
sono assimilati ai consorzi universitari a tutti gli effetti, anche ai
fini del loro finanziamento ordinario di funzionamento a valere sull’apposito
stanziamento dello stato di previsione del Ministero dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica.
Art. 57.
(Finanza di progetto)
1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2001-2004 in coerenza con gli orientamenti programmatici definiti dal CIPE, le amministrazioni statali, in fase di pianificazione ed attuazione dei programmi di spesa per la realizzazione di infrastrutture, acquisiscono le valutazioni dell’unità tecnica-finanza di progetto, di cui all’articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, secondo modalità e parametri definiti con deliberazione del CIPE, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con deliberazione del CIPE, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la medesima Conferenza unificata, saranno individuate ulteriori modalità di incentivazione all’utilizzo dello strumento della finanza di progetto. Le amministrazioni regionali e locali possono ricorrere alle valutazioni dell’unità tecnica-finanza di progetto secondo le modalità previste dal presente articolo.
Art. 58.
(Consumi intermedi)
1. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 26,
comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per pubbliche amministrazioni
si intendono quelle definite dall’articolo 1 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29. Le convenzioni di cui al citato articolo 26 sono
stipulate dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) Spa,
per conto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, ovvero di altre pubbliche amministrazioni di cui al presente
comma, e devono indicare, anche al fine di tutelare il principio della
libera concorrenza e dell’apertura dei mercati, i limiti massimi dei beni
e dei servizi espressi in termini di quantità. Le predette convenzioni
indicano altresì il loro periodo di efficacia.
2. All’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre
1999, n. 488, dopo le parole: «amministrazioni dello Stato»
sono inserite le seguenti: «anche con il ricorso alla locazione finanziaria».
3. Con uno o più regolamenti da emanare ai
sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
stabiliti i criteri per la standardizzazione e l’adeguamento dei sistemi
contabili delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso strumenti elettronici
e telematici, finalizzati anche al monitoraggio della spesa e dei fabbisogni.
4. Con uno o più regolamenti da emanare ai
sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
stabiliti i tempi e le modalità di pagamento dei corrispettivi relativi
alle forniture di beni e servizi nonché i relativi sistemi di collaudo
o atti equipollenti.
5. Con uno o più regolamenti da emanare ai
sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
definite le procedure di scelta del contraente e le modalità di
utilizzazione degli strumenti elettronici ed informatici che le amministrazioni
aggiudicatrici possono utilizzare ai fini dell’acquisizione di beni e servizi,
assicurando la parità di condizioni dei partecipanti, nel rispetto
dei princìpi di trasparenza e di semplificazione della procedura.
6. Ai fini della razionalizzazione della spesa per
l’acquisto di beni mobili durevoli, gli stanziamenti di conto capitale
destinati a tale scopo possono essere trasformati in canoni di locazione
finanziaria. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica autorizza la trasformazione e certifica l’equivalenza dell’onere
finanziario complessivo.
Art. 59.
(Acquisto di beni e servizi degli enti decentrati di spesa)
1. Al fine di realizzare l’acquisizione di beni e
servizi alle migliori condizioni del mercato da parte degli enti decentrati
di spesa, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica promuove aggregazioni di enti con il compito di elaborare strategie
comuni di acquisto attraverso la standardizzazione degli ordini di acquisto
per specie merceologiche e la eventuale stipula di convenzioni valevoli
su parte del territorio nazionale, a cui volontariamente possono aderire
tutti gli enti interessati.
2. In particolare vengono promosse, sentiti rispettivamente
il Ministro dell’interno, il Ministro della sanità e il Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica:
a) più aggregazioni
di province e di comuni, appartenenti a regioni diverse, indicati dalla
Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
b) più aggregazioni
di aziende sanitarie e ospedaliere appartenenti a regioni diverse indicate
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;
c) più aggregazioni
di università appartenenti a regioni diverse indicate dalla Conferenza
permanente dei rettori delle università italiane.
3. Per le finalità di cui al presente articolo,
nonché per lo svolgimento delle attività strumentali e di
supporto alla didattica e alla ricerca, una o più università
possono, in luogo delle aggregazioni di cui alla lettera c) del comma 2,
costituire fondazioni di diritto privato con la partecipazione di enti
ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati. Con regolamento adottato
ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione e il
funzionamento delle predette fondazioni, con individuazione delle tipologie
di attività e di beni che possono essere conferiti alle medesime
nell’osservanza del criterio della strumentalità rispetto alle funzioni
istituzionali, che rimangono comunque riservate all’università.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica riferisce periodicamente sui risultati delle iniziative
alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano e alla Conferenza permanente dei rettori delle università
italiane.
5. Le convenzioni e i prezzi relativi alle singole
categorie merceologiche sono pubblicati sul sito INTERNET del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Alle regioni,
alle aziende sanitarie e ospedaliere, agli enti locali e alle università
che non aderiscono alle convenzioni si applicano le disposizioni di cui
al comma 3 dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Gli enti
devono motivare i provvedimenti con cui procedono all’acquisto di beni
e servizi a prezzi e a condizioni meno vantaggiosi di quelli stabiliti
nelle convenzioni suddette e in quelle di cui all’articolo 26 della citata
legge n. 488 del 1999.
6. Al fine di rilevare gli elementi di conoscenza
degli effettivi risultati di economia di spesa nell’acquisto di beni e
servizi da parte delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e della presente
legge, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
con le medesime procedure di cui allo stesso articolo 26, promuove le intese
necessarie per il collegamento a rete delle amministrazioni interessate
con criteri di uniformità ed omogeneità, diretti ad accertare
lo stato di attuazione della normativa in questione ed i risultati conseguiti.
Art. 60.
(Analisi dei mercati dei prodotti acquistati dalla pubblica amministrazione)
1. Al fine di massimizzare l’efficacia delle convenzioni
e della collaborazione da fornire alle aggregazioni di enti e aziende definite
all’articolo 59, la CONSIP Spa si avvale della collaborazione della Commissione
tecnica per la spesa pubblica e dell’Istituto di studi e analisi economica
(ISAE) per la definizione di un’appropriata classificazione merceologica
delle principali voci di acquisto della pubblica amministrazione, per la
individuazione dell’area di interesse delle convenzioni da predisporre,
in relazione alle diverse caratteristiche e condizioni:
a) dei beni oggetto delle
convenzioni, distinguendo in particolare tra beni preesistenti, beni forniti
appositamente su richiesta e beni prodotti esclusivamente in mercati locali;
b) dell’offerta: monopoli
pubblici o privati regolamentati, monopoli privati in mercati contendibili
o selezionabili mediante asta, oligopoli nazionali o internazionali, concorrenza;
c) delle forme e tecniche
di aggiudicazione delle forniture a seconda delle tipologie industriali
del mercato di riferimento: affidamento diretto, tipi di gara e semplice
ricorso al mercato.
Art. 61.
(Spese per l’energia elettrica, postali e per combustibili)
1. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, adottano gli specifici atti di
programmazione di cui all’articolo 14, comma 2, lettera b), del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
2. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica promuove la costituzione dei consorzi di cui all’articolo
25 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ai quali le pubbliche amministrazioni
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, aderiscono con le modalità stabilite dalla direttiva del
Presidente del Consiglio dei ministri emanata ai sensi dell’articolo 25
della citata legge n. 488 del 1999. Le amministrazioni che non sono in
possesso dei requisiti indicati dal decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79, per la partecipazione a tali consorzi adeguano le caratteristiche
della fornitura di energia elettrica alle proprie effettive esigenze e,
comunque, secondo quanto indicato dal Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica con proprio decreto.
3. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è stabilita l’introduzione
di nuove modalità di invio e consegna dei mezzi di pagamento delle
pensioni e degli assegni congeneri a carico del bilancio dello Stato, ivi
compresi gli assegni di conto corrente postale di serie speciale di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429.
4. Al fine di ridurre la spesa per l’approvvigionamento
di combustibili e di utilizzare impianti o combustibili
a basso impatto ambientale per il riscaldamento degli immobili, le pubbliche
amministrazioni provvedono alla riconversione degli impianti
di riscaldamento direttamente ovvero mediante le convenzioni
di cui agli articoli dal 58 al 60.
5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro dell’ambiente identifica gli impianti
ed i combustibili a basso tenore inquinante e a basso costo promuovendone
l’utilizzo.
6. Il competente Ministero non procede al recupero
di imposta e relativi accessori per quanto attiene ad introiti tributari,
a qualunque titolo dovuti e comunque denominati, derivanti dall’esercizio
di servizi elettrici gestiti direttamente dai comuni e ceduti a terzi gestori.
Gli enti locali interessati ai benefici di cui al precedente periodo devono
presentare apposita istanza di estinzione del debito al competente Ministero
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 62.
(Affitti passivi)
1. Al comma 1 dell’articolo 24 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, le parole da: «Il Presidente» fino a: «entrata
in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con
il supporto dell’Agenzia del demanio o di apposita struttura individuata
dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
che può avvalersi eventualmente di fornitori esterni specializzati
scelti con le modalità di cui all’articolo 26 della presente legge»;
e le parole: «con il supporto dell’Osservatorio sul patrimonio immobiliare
degli enti previdenziali,» sono soppresse.
2. Al comma 3 dell’articolo 24 della citata legge
n. 488 del 1999, le parole: «anche avvalendosi della collaborazione
dell’Osservatorio di cui al medesimo comma 1» sono sostituite dalle
seguenti: «sulla base di piani di razionalizzazione e di ottimizzazione
degli immobili in uso, definiti di concerto con l’Agenzia del demanio o
con l’apposita struttura di cui al medesimo comma 1».
3. Le altre pubbliche amministrazioni che intendono
attuare piani di razionalizzazione e riduzione degli spazi adibiti a pubblici
uffici si avvalgono dell’Agenzia del demanio o della struttura di cui al
comma 1 dell’articolo 24 della citata legge n. 488 del 1999, come modificato
dal comma 1 del presente articolo. L’attuazione dei piani di razionalizzazione
avviene in deroga alla normativa vigente in materia di contratti di locazione
passiva per le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.
4. Per la stipula dei contratti di locazione sottoscritti
in attuazione dei piani di razionalizzazione di cui al presente articolo
non sono richiesti il parere di congruità del canone di locazione,
nè la previa attestazione dell’inesistenza di immobili demaniali
ed il nulla osta alla spesa previsti dall’articolo 34 del regolamento sui
servizi del Provveditorato generale dello Stato, approvato con regio decreto
20 giugno 1929, n. 1058, e dall’articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72. Per le sedi ubicate nelle aree di competenza
dell’Ufficio del programma per Roma Capitale di cui alla legge 15 dicembre
1990, n. 396, deve essere preventivamente acquisito il relativo nulla osta,
da rilasciare entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta; decorso
tale termine il nulla osta si intende concesso.
5. Entro il 31 dicembre 2001 le amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato, nonché le altre pubbliche amministrazioni,
devono pervenire al conseguimento di risparmi pari ad almeno il 20 per
cento della spesa annua per affitti e locazioni.
Art. 63.
(Vettovagliamento e approvvigionamento delle Forze armate, della
Polizia di Stato, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco)
1. Il servizio di vettovagliamento sostituisce le
razioni viveri in natura, le quote miglioramento vitto, le integrazioni
vitto ed i generi di conforto in speciali condizioni di impiego, nonché
ogni altra forma di fornitura di alimenti a titolo gratuito.
2. Le modalità di fornitura del servizio
di vettovagliamento a favore dei militari e del personale, anche ad ordinamento
civile, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
ai quali le norme vigenti attribuiscono il diritto ai trattamenti di cui
al comma 1 sono stabilite sulla base delle procedure di cui all’articolo
59 con decreto del Ministro della difesa o del Ministro competente per
l’amministrazione di appartenenza da adottare di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro il 30 settembre
di ogni anno con riferimento all’anno successivo. Con il medesimo decreto
sono determinati il valore in denaro delle razioni viveri e del miglioramento
vitto, nonché la composizione dei generi di conforto.
3. Il servizio di vettovagliamento è assicurato,
in relazione alle esigenze operative, logistiche, di dislocazione e di
impiego degli enti e reparti delle Forze armate, della Polizia di Stato,
del Corpo della guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, nelle seguenti forme: a) gestione diretta, ovvero affidata, in tutto
od in parte, a privati mediante apposite convenzioni; b) fornitura di buoni
pasto; c) fornitura di viveri speciali da combattimento. La gestione diretta
e le eventuali convenzioni sono finanziate mediante utilizzo, anche in
modo decentrato, del controvalore in contanti dei trattamenti alimentari
determinati con il decreto di cui al comma 2.
4. In sede di prima applicazione il decreto di cui
al comma 2, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, stabilisce il termine iniziale di operatività
del nuovo sistema di vettovagliamento. Con effetto da tale termine sono
abrogate le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 4, della legge 28
luglio 1999, n. 266.
5. Dopo il comma 3 dell’articolo 5 del decreto legislativo
28 dicembre 1998, n. 496, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Il ricorso
alla NATO Maintenance and Supply Agency previsto dal comma 3 è esteso
agli approvvigionamenti di beni e servizi comunque connessi al sostegno
logistico dei contingenti delle Forze armate impiegati in operazioni fuori
dal territorio nazionale condotte sotto l’egida dell’ONU o di altri organismi
sovranazionali».
6. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica provvede alla realizzazione delle attività,
ivi comprese quelle di tipo consulenziale, previste dai precedenti articoli,
anche avvalendosi, con apposite convenzioni, di società, già
costituite o da costituire, interamente possedute, direttamente o indirettamente.
Le predette società possono fornire servizi di consulenza a supporto
anche di altre attività del Ministero.
Art. 64.
(Determinazione delle rendite catastali e trasferimenti erariali
ai comuni)
1. A decorrere dall’anno 2001 i minori introiti relativi
all’ICI conseguiti dai comuni per effetto dei minori imponibili derivanti
dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati
di categoria D, eseguita dai contribuenti secondo quanto previsto dal decreto
del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, sono compensati con
corrispondente aumento dei trasferimenti statali se di importo superiore
a lire 3 milioni e allo 0,5 per cento della spesa corrente prevista per
ciascun anno.
2. Qualora, ai singoli comuni che beneficiano dell’aumento
dei maggiori trasferimenti erariali di cui al comma 1 derivino, per effetto
della determinazione della rendita catastale definitiva da parte degli
uffici tecnici erariali, introiti superiori, almeno del 30 per cento, rispetto
a quelli conseguiti prima della autodeterminazione provvisoria delle rendite
catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D ai sensi
del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, i trasferimenti
erariali di parte corrente spettanti agli stessi enti sono ridotti in misura
pari a tale eccedenza. La riduzione si applica e si intende consolidata
a decorrere dall’anno successivo rispetto a quello in cui la determinazione
della rendita catastale è divenuta inoppugnabile anche a seguito
della definizione di eventuali ricorsi in merito.
3. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sono stabiliti i criteri e le modalità per l’applicazione dei commi
1 e 2.
4. Il termine del 31 dicembre 2000 previsto dall’articolo
7, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le variazioni delle
iscrizioni in catasto dei fabbricati già rurali, è ulteriormente
prorogato al 31 dicembre 2001.
5. Il termine di cui all’articolo 1, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, come modificato
dall’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1999, n. 536, fissato al 31 dicembre 2000 è
prorogato al 1º luglio 2001.
Art. 65.
(Semplificazione di procedure)
1. Ai fini dell’accelerazione e della semplificazione
delle procedure di liquidazione degli enti disciolti di cui alla legge
4 dicembre 1956, n. 1404, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, da emanare entro il 31 marzo 2001, è
adottato un regolamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto del criterio della distinzione tra
attività di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione.
2. Il fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della
legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato, nei limiti delle disponibilità
finanziarie esistenti, ad anticipare, in favore delle amministrazioni centrali
dello Stato titolari di interventi comunitari, la quota di acconto prevista
dall’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio,
del 21 giugno 1999, nonché le quote di saldo del contributo comunitario
connesse con la stipula di convenzioni con le istituzioni comunitarie da
parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Le risorse anticipate dal fondo di rotazione sono reintegrate a valere
sulle somme accreditate dall’Unione europea per ciascun intervento.
3. L’articolo 17, comma 3, della legge 17 maggio
1999, n. 144, è sostituito dal seguente:
«3. Le amministrazioni responsabili dell’attuazione
degli interventi procedono al recupero, presso gli organismi responsabili,
dei contributi comunitari loro trasferiti e non utilizzati nell’ambito
dei programmi di rispettiva competenza, unitamente agli interessi legali
maturati nel periodo intercorso tra la data di erogazione dei contributi
stessi e la data di recupero, nonché alle differenze di cambio come
previsto dall’articolo 59 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, versando
il relativo importo al fondo di rotazione indicato al comma 2, a titolo
di reintegro delle anticipazioni effettuate ai sensi del medesimo comma
2, ovvero ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per
le anticipazioni di cui al comma 1».
4. All’articolo 2, comma 2, lettera c), della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, le parole: «edifici
destinati a scopi amministrativi ed edifici industriali» sono sostituite
dalle seguenti: «edifici destinati a funzioni pubbliche amministrative».
La disposizione di cui alla citata lettera c), come modificata dal primo
periodo, si applica anche ai lavori eseguiti nell’ambito degli strumenti
di programmazione negoziata in corso di attuazione.
5. Al comma 2 dell’articolo 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, le parole: «; per le classifiche
inferiori è ammesso anche il possesso del diploma di geometra»
sono sostituite dalle seguenti: «, di diploma di perito industriale
edile o di geometra; per le classifiche inferiori è ammesso anche
il possesso del diploma di geometra e di perito industriale edile».
6. Il comma 3 dell’articolo 31 del decreto del Presidente
della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, è abrogato.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l’articolo 8, comma 8, della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modificazioni, si applica anche alle regioni, eccetto
che per gli albi istituiti nel settore agricolo-forestale.
Art. 66.
(Controllo dei flussi finanziari degli enti pubblici e norme sulla
tesoreria unica)
1. Per gli anni 2001 e 2002 conservano validità
le disposizioni che disciplinano la riduzione delle giacenze di cui all’articolo
47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per gli enti locali
le disposizioni si applicano a tutte le province e ai comuni con popolazione
superiore a 50.000 abitanti.
2. Per gli anni 2001 e 2002 i soggetti destinatari
della norma di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre
1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997,
n. 30, non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti
presso la tesoreria dello Stato superiori all’importo cumulativamente prelevato
alla fine di ciascun bimestre dell’anno precedente aumentato del 2 per
cento. Continua ad applicarsi la disposizione di cui all’articolo 47, comma
4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. All’articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, dopo le parole: «intervento di banche» sono inserite
le seguenti: «o della società Poste Italiane Spa».
4. Per l’anno 2001 le erogazioni di cassa a favore
delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni
educative, sono disposte con l’obiettivo di assicurare che per l’anno 2001
i pagamenti delle istituzioni scolastiche non risultino globalmente superiori
a quelli rilevati nel conto consuntivo 1999, incrementati del 6 per cento.
Per l’anno 2002 i predetti pagamenti non dovranno superare l’obiettivo
previsto per l’anno precedente incrementato di un punto in più del
tasso di inflazione programmato. Nei decreti attuativi si terrà
conto dell’intervenuta autonomia delle istituzioni scolastiche.
5. A decorrere dal 1º marzo 2001 le regioni
sono incluse nella tabella A annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720,
e successive modificazioni.
6. Le entrate costituite da assegnazioni, contributi,
devoluzioni o compartecipazioni di tributi erariali e quant’altro proveniente
dal bilancio dello Stato a favore delle regioni devono essere versate nelle
contabilità speciali infruttifere che devono essere aperte presso
le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Tra le predette
entrate sono comprese quelle provenienti da operazioni di indebitamento
assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato sia
in conto capitale che in conto interessi. Le entrate relative ai finanziamenti
comunitari continuano ad affluire nel conto corrente infruttifero intestato
a ciascun ente ed aperto presso la tesoreria centrale dello Stato.
7. Si applicano le disposizioni contenute nei commi
3, 4, 5 e 6 dell’articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
8. Ferme restando le disposizioni contenute nel
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
del 24 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo
1998, l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è
riversata alle contabilità speciali di cui al comma 6; l’addizionale
regionale all’IRPEF è versata mensilmente dalla tesoreria centrale
dello Stato sui conti correnti accesi da ciascuna regione presso il proprio
tesoriere.
9. Sino all’apertura delle contabilità speciali
di cui al comma 6, per l’IRAP e l’addizionale regionale all’IRPEF continuano
ad applicarsi le vigenti disposizioni che disciplinano il riversamento
alle regioni delle somme a tale titolo riscosse.
10. Le quote dell’accisa sulle benzine continuano
ad essere versate ai tesorieri delle regioni con le modalità di
cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279.
11. A decorrere dal 1º marzo 2001 le disposizioni
di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, si
estendono alle province e ai comuni con popolazione inferiore a 10.000
abitanti.
12. Per le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano, alla revisione delle procedure e delle
modalità di gestione dei flussi di cassa, di cui ai commi da 5 a
10 del presente articolo, si provvede con norme di attuazione adottate
secondo quanto previsto dai rispettivi statuti di autonomia.
13. Per garantire la necessaria autonomia della
Cassa depositi e prestiti, ai fini del raccordo con le esigenze di funzionamento
degli enti locali e delle altre autonomie e con quelle di controllo dei
flussi finanziari degli enti pubblici, al comma 1 dell’articolo 5 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 284, il secondo ed il terzo periodo sono
sostituiti dalle seguenti parole: «, anche per il personale del proprio
ruolo dirigenziale, ivi compreso il suo reclutamento. Per le materie non
disciplinate dall’autonomo ordinamento si applica il decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni».
14. Al fine di favorire la puntuale realizzazione
dei programmi di gestione faunistico-ambientale sul territorio nazionale
da parte delle regioni, degli enti locali e delle altre istituzioni delegate
ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni,
a decorrere dall’anno 2004 il 50 per cento dell’introito derivante dalla
tassa erariale di cui all’articolo 5 della tariffa annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal
decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, è trasferito alle
regioni. Per la realizzazione degli stessi programmi, in via transitoria,
per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, è stanziata la somma
di 10 miliardi di lire. Il Ministro delle finanze provvede alla ripartizione
delle risorse disponibili, di intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
Art. 67.
(Compartecipazione al gettito IRPEF per i comuni per l’anno 2002)
1. I decreti di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni,
relativi all’aliquota di compartecipazione dell’addizionale provinciale
e comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, per la parte
specificata nel comma 3-bis dell’articolo 2 del citato decreto legislativo,
ovvero relativamente alla parte non connessa all’effettivo trasferimento
di compiti e funzioni, ai sensi dell’articolo 7 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, sono emanati entro il 30 novembre 2001.
2. All’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
28 settembre 1998, n. 360, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, dopo
le parole: «conseguentemente determinata» sono inserite le
seguenti: «, con i medesimi decreti,»;
b) nel primo periodo, dopo
le parole: «con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917», sono aggiunte le seguenti: «, nonché
eventualmente la percentuale dell’acconto dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche relativamente al periodo di imposta da cui decorre la suddetta
riduzione delle aliquote».
3. Per l’anno 2002 è istituita, per i comuni
delle regioni a statuto ordinario, una compartecipazione al gettito dell’imposta
sul reddito delle persone fisiche in una misura pari al 4,5 per cento del
riscosso in conto competenza affluente al bilancio dello Stato, per l’esercizio
finanziario 2001, quali entrate derivanti dall’attività ordinaria
di gestione iscritte al capitolo 1023. Il gettito della compartecipazione,
attribuito ad un apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del
Ministero dell’interno, è ripartito dallo stesso Ministero a ciascun
comune in proporzione all’ammontare, fornito dal Ministero delle finanze
sulla base dei dati disponibili, dell’imposta netta, dovuta dai contribuenti,
distribuito territorialmente in funzione del domicilio fiscale risultante
presso l’anagrafe tributaria.
4. I trasferimenti erariali sono ridotti a ciascun
comune in misura pari al gettito spettante dalla compartecipazione di cui
al comma 3.
5. Il Ministero delle finanze, entro il 30 luglio
2001, provvede a comunicare al Ministero dell’interno i dati previsionali
relativi all’ammontare del gettito della compartecipazione di cui al comma
3, ripartito per ciascun comune in base ai criteri di cui al medesimo comma
3. Entro il 30 ottobre 2001 il Ministero dell’interno comunica ai comuni
l’importo previsionale del gettito della compartecipazione spettante e
il correlato ammontare previsto di riduzione dei trasferimenti erariali.
L’importo del gettito della compartecipazione di cui al comma 3 è
erogato dal Ministero dell’interno, nel corso dell’anno 2002, in quattro
rate di uguale importo. Le prime due rate sono erogate sulla base dei dati
previsionali anzidetti; la terza e la quarta rata sono calcolate sulla
base dei dati di consuntivo relativi all’esercizio finanziario 2001 comunicati
dal Ministero delle finanze entro il 30 maggio 2002 al Ministero dell’interno
e da questo ai comuni, e su tali rate sono operati i dovuti conguagli rispetto
alle somme già erogate.
6. Per i comuni delle regioni a statuto speciale,
all’attuazione del comma 3 si provvede in conformità alle disposizioni
contenute nei rispettivi statuti, anche al fine della regolazione dei rapporti
finanziari tra Stato, regioni e comuni.
Capo XIII
INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE
Art. 68.
(Gestioni previdenziali)
1. L’adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo
Stato, rispettivamente ai sensi dell’articolo 37, comma 3, lettera c),
della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e ai sensi
dell’articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è
stabilito per l’anno 2001:
a) in lire 1.044 miliardi
in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei
lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in
favore dell’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori
dello spettacolo (ENPALS);
b) in lire 258 miliardi
in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei
trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività
commerciali e della gestione artigiani.
2. Conseguentemente a quanto previsto al comma 1
gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l’anno
2001 in lire 26.431 miliardi per le gestioni di cui al comma 1, lettera
a), e in lire 6.531 miliardi per le gestioni di cui al comma 1, lettera
b).
3. I medesimi complessivi importi di cui ai commi
1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di
cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui alla lettera a) del
comma 1, della somma di lire 2.255 miliardi attribuita alla gestione per
i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell’integrale
assunzione a carico dello Stato dell’onere relativo a trattamenti pensionistici
liquidati anteriormente al 1º gennaio 1989; nonché al netto
delle somme di lire 4 miliardi e di lire 92 miliardi di pertinenza, rispettivamente,
della gestione speciale minatori e dell’ENPALS.
4. Con effetto dal 1º gennaio 2003 è
soppresso il contributo di cui all’articolo 37 del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032,
dovuto dai dipendenti iscritti alla gestione speciale presso l’Istituto
postelegrafonici, soppressa ai sensi dell’articolo 53, comma 6, della legge
27 dicembre 1997, n. 449. Per gli anni 2001 e 2002 il predetto contributo
è rispettivamente stabilito nella misura dell’1,75 per cento e dell’1
per cento.
5. L’articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984,
n. 863, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che ai contratti
di formazione e lavoro non si applicano le disposizioni in materia di fiscalizzazione
degli oneri sociali.
6. L’articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio
1991, n. 223, si interpreta nel senso che il beneficio contributivo ivi
previsto non si applica ai premi INAIL.
7. Il comma 3 dell’articolo 41 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, si interpreta nel senso che ciascuna rata annuale del contributo
straordinario va ripartita tra i datori di lavoro i quali, alla fine del
mese antecedente la scadenza del pagamento delle rate medesime, abbiano
in servizio lavoratori che risultavano già iscritti al 31 dicembre
1996 ai Fondi speciali soppressi, in misura proporzionale al numero dei
lavoratori stessi, ponderato con le relative anzianità contributive
medie risultanti a detta data.
8. Al fine di migliorare la trasparenza delle gestioni
previdenziali, l’eventuale differenza tra l’indennità di buonuscita,
spettante ai dipendenti della società Poste italiane spa maturata
fino al 27 febbraio 1998 da un lato e l’ammontare dei contributi in atto
posti a carico dei lavoratori, delle risorse dovute dall’INPDAP e delle
risorse derivanti dalla chiusura della gestione commissariale dell’IPOST,
dall’altro, è posta a carico del bilancio dello Stato.
Art. 69.
(Disposizioni relative al sistema pensionistico)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2001 l’indice
di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo
il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre
1998, n. 448:
a) nella misura del 100
per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a
tre volte il trattamento minimo INPS;
b) nella misura del 90 per
cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra
tre e cinque volte il trattamento minimo INPS;
c) nella misura del 75 per
cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a
cinque volte il predetto trattamento minimo.
2. All’articolo 59, comma 13, terzo periodo, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «tre anni» sono
sostituite dalle seguenti: «due anni».
3. A decorrere dal 1º gennaio 2001:
a) la misura della maggiorazione
sociale dei trattamenti pensionistici di cui all’articolo 1, comma 2, della
legge 29 dicembre 1988, n. 544, è elevata di lire 80.000 mensili
per i titolari di pensione con età inferiore a settantacinque anni
e di lire 100.000 mensili per i titolari di pensione con età pari
o superiore a settantacinque anni;
b) la misura della maggiorazione
sociale dei trattamenti pensionistici di cui all’articolo 1, comma 12,
della legge 29 dicembre 1988, n. 544, è elevata di lire 20.000 mensili.
4. A decorrere dalla medesima data di cui al comma
1 le maggiorazioni sociali di cui al comma 3, come modificate dal presente
articolo, sono concesse, alle medesime condizioni previste dalla citata
disposizione della legge n. 544 del 1988, anche ai titolari di pensioni
a carico delle forme esclusive e sostitutive dell’assicurazione generale
obbligatoria.
5. I contributi versati dal 1º gennaio 1952
al 31 dicembre 2000 nell’assicurazione facoltativa di cui al titolo IV
del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, nonché quelli versati dal 13
ottobre 1963 al 31 dicembre 2000, a titolo di «Mutualità pensioni»
di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389, sono rivalutati, per i periodi
antecedenti la liquidazione della pensione e secondo l’anno di versamento,
in base ai coefficienti utili ai fini della rivalutazione delle retribuzioni
pensionabili, di cui all’articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297,
e dal 1º gennaio 2001 decorrono gli aumenti dei relativi trattamenti
pensionistici. Dal 1º gennaio 2001 i contributi versati alla medesima
assicurazione facoltativa e quelli versati a titolo di «Mutualità
pensioni» sono rivalutati annualmente con le modalità previste
dal presente comma. Non sono rivalutati i contributi versati a titolo di
«Mutualità pensioni» afferenti i periodi successivi
al 31 dicembre 1996, che siano computati nel calcolo della pensione secondo
il sistema contributivo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo
16 settembre 1996, n. 565.
6. Ai fini dell’esercizio del diritto di opzione
di cui all’articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’ente
previdenziale erogatore rilascia a richiesta due schemi di calcolo della
liquidazione del trattamento pensionistico rispettivamente con il sistema
contributivo e con il sistema retributivo. La predetta opzione non può
essere esercitata prima del 1º gennaio 2003.
7. L’articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983,
n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.
638, non si applica ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle
acque interne soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250.
8. I provvedimenti concernenti le pensioni di reversibilità
alle vedove ed agli orfani dei cittadini italiani, che siano stati perseguitati
nelle circostanze di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96,
e successive modificazioni, ed ai quali la commissione di cui all’articolo
8 della predetta legge n. 96 del 1955, e successive modificazioni, ha già
riconosciuto l’assegno vitalizio, sono attribuiti alla competenza esclusiva
dei dipartimenti provinciali del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Restano attribuite alla direzione centrale degli
uffici locali e dei servizi del predetto Ministero le competenze relative
alla liquidazione degli assegni vitalizi riconosciuti dalla competente
commissione ai perseguitati politici antifascisti e razziali.
9. Per favorire la continuità della copertura
assicurativa previdenziale nel caso dei lavori discontinui e negli altri
casi previsti dalle disposizioni del capo II del decreto legislativo 16
settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, nonché dei lavoratori
iscritti alla Gestione di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, e successive modificazioni, attraverso il concorso agli oneri
contributivi previsti in caso di riscatto ovvero prosecuzione volontaria,
è istituito, presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS), un apposito Fondo. Il Fondo è alimentato con il contributo
di solidarietà di cui all’articolo 37, comma 1, della legge 23 dicembre
1999, n. 488, nonché da un importo pari a lire 70 miliardi per l’anno
2001, lire 50 miliardi per l’anno 2002 e lire 27 miliardi a decorrere dall’anno
2003 a carico del bilancio dello Stato.
10. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 184, è inserito il seguente:
«2-bis. L’autorizzazione alla prosecuzione
volontaria è altresì concessa in presenza dei requisiti di
cui al terzo comma dell’articolo 1 della legge 18 febbraio 1983, n. 47».
11. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, sono stabiliti modalità, condizioni
e termini del concorso di cui al comma 9 agli oneri a carico del lavoratore,
in materia di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione,
previsti dal citato capo II del decreto legislativo 16 settembre 1996,
n. 564, e successive modificazioni, nonché dell’applicazione delle
predette disposizioni, in quanto compatibili, anche ai periodi non coperti
da contribuzione dei lavoratori iscritti alla citata Gestione di cui all’articolo
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.
12. L’articolo 37, comma 2, della legge 23 dicembre
1999, n. 488, è abrogato.
13. L’articolo 9, comma 3, della legge 24 giugno
1997, n. 196, è sostituito dal seguente:
«3. Con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, è stabilita la misura di retribuzione
convenzionale in riferimento alla quale i lavoratori assunti ai sensi dell’articolo
3, comma 1, possono versare la differenza contributiva per i periodi in
cui abbiano percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella convenzionale
ovvero abbiano usufruito dell’indennità di disponibilità
di cui all’articolo 4, comma 3, e fino a concorrenza della medesima misura».
14. A decorrere dal 1º gennaio 2001 la gestione
finanziaria e patrimoniale dell’Istituto nazionale di previdenza per i
dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP) è unica, ed è
unico il bilancio dell’Istituto, per tutte le attività relative
alle gestioni ad esso affidate, le quali conservano autonoma rilevanza
economico-patrimoniale nell’ambito della gestione complessiva dell’Istituto
stesso. Conseguentemente, dalla stessa data, viene meno la competenza in
materia di predisposizione dei bilanci da parte dei comitati di vigilanza
di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 479, e successive modificazioni.
15. Le movimentazioni tra le gestioni dell’INPDAP
di cui al comma 14 sono evidenziate con regolazioni e non determinano oneri
od utili.
16. Gli enti pubblici, che gestiscono forme di previdenza
e assistenza obbligatorie, affidano l’attività di consulenza legale,
difesa e rappresentanza alle avvocature istituite presso ciascun ente.
Nei casi di insufficienza o mancanza di avvocature interne la predetta
attività può essere assicurata dalle avvocature esistenti
presso altri enti del comparto, mediante convenzioni onerose, che disciplinano
i relativi aspetti organizzativi, normativi ed economici. Il trattamento
giuridico ed economico degli appartenenti alle avvocature costituite presso
gli enti è disciplinato dai rispettivi contratti collettivi nazionali
di lavoro e comunque senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
17. Per il finanziamento degli oneri derivanti dall’articolo
59, comma 31, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è autorizzata
per l’anno 2001 la spesa di lire 3 miliardi, da iscrivere in apposita unità
previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica. I fondi pensione possono
acquisire a titolo gratuito partecipazioni della società per azioni
costituita ai sensi della medesima disposizione.
18. I pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo
1958, n. 250, che hanno effettuato versamenti mensili utilizzando bollettini
di conto corrente postale prestampati predisposti dall’INPS, recanti importi
inferiori a quelli successivamente accertati come dovuti, possono, in deroga
alle disposizioni previste dall’articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto
1995, n. 335, effettuare i versamenti ad integrazione delle somme già
versate e fino a concorrenza di quanto effettivamente dovuto.
19. Al fine di sopperire alle necessità della
gestione del Fondo credito per i dipendenti postali gestito dall’Istituto
Postelegrafonici (IPOST) a decorrere dal 1º agosto 1994, è
disposto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il trasferimento della somma di lire 100 miliardi dall’lstituto
nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica
(lNPDAP), gestore del Fondo credito per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni,
all’IPOST.
Art. 70.
(Maggiorazioni)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2001, è
concessa ai titolari dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma
6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, una maggiorazione di importo pari
a lire 25.000 mensili per i titolari con età inferiore a settantacinque
anni e a lire 40.000 mensili per i titolari con età pari o superiore
a settantacinque anni.
2. La maggiorazione di cui al comma 1 è corrisposta
a condizione che la persona:
a) non possieda redditi
propri per un importo pari o superiore all’ammontare annuo complessivo
dell’assegno sociale e della maggiorazione di cui al comma 1;
b) non possieda, se coniugata,
redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera
a), nè redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo
pari o superiore al limite costituito dalla somma dell’ammontare annuo
dell’assegno sociale comprensivo della maggiorazione di cui al comma 1
e dell’ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi
con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.
3. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori
ai limiti di cui alle lettere a) o b) del comma 2, l’aumento è corrisposto
in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi. Agli
effetti dell’aumento di cui al comma 1, si tiene conto dei redditi di qualsiasi
natura, compresi i redditi esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta
alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, eccetto quelli
derivanti dai trattamenti di famiglia.
4. Per i titolari della pensione sociale di cui
all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, il beneficio di cui
al comma 1 è concesso ad incremento della misura di cui all’articolo
2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544.
5. Per i soggetti titolari dei trattamenti trasferiti
all’INPS, ai sensi dell’articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381,
e dell’articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e per i ciechi civili
con età pari o superiore a sessantacinque anni titolari dei relativi
trattamenti pensionistici, i benefìci di cui ai commi 1 e 4 del
presente articolo sono corrisposti tenendo conto dei medesimi criteri economici
adottati per l’accesso e per il calcolo dei predetti benefìci.
6. A decorrere dal 1º gennaio 2001 è
concessa una maggiorazione di lire 20.000 mensili per tredici mensilità
della pensione ovvero dell’assegno di invalidità a favore di invalidi
civili, ciechi civili e sordomuti con età inferiore a sessantacinque
anni, a condizione che la persona titolare:
a) non possieda redditi
propri per un importo pari o superiore all’ammontare annuo complessivo
dell’assegno sociale e della predetta maggiorazione;
b) non possieda, se coniugata,
redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera
a), nè redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo
pari o superiore al limite costituito dalla somma dell’ammontare annuo
dell’assegno sociale comprensivo della predetta maggiorazione e dell’ammontare
annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli
del coniuge legalmente ed effettivamente separato.
7. A decorrere dall’anno 2001, a favore dei soggetti
che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico
dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive
ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche
obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509, e successive modificazioni, il cui importo complessivo annuo,
al netto dei trattamenti di famiglia, non superi il trattamento minimo
annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, è corrisposto un
importo aggiuntivo pari a lire 300.000 annue. Tale importo aggiuntivo è
corrisposto dall’INPS in sede di erogazione della tredicesima mensilità
ovvero dell’ultima mensilità corrisposta nell’anno e spetta a condizione
che il soggetto:
a) non possieda un reddito
complessivo individuale assoggettabile all’imposta sul reddito delle persone
fisiche (IRPEF) relativo all’anno stesso superiore a una volta e mezza
il predetto trattamento minimo;
b) non possieda, se coniugato,
un reddito complessivo individuale assoggettabile all’IRPEF relativo all’anno
stesso superiore a una volta e mezza il predetto trattamento minimo, nè
redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo superiore a tre
volte il medesimo trattamento minimo. Non si procede al cumulo dei redditi
con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.
8. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le
condizioni di cui al comma 7 e per i quali l’importo complessivo annuo
dei trattamenti pensionistici risulti superiore al trattamento minimo di
cui al comma 7 e inferiore al limite costituito dal medesimo trattamento
minimo incrementato di lire 300.000 annue, l’importo aggiuntivo viene corrisposto
fino a concorrenza del predetto limite.
9. Qualora i soggetti di cui al comma 7 non risultino
beneficiari di prestazioni presso l’INPS, il casellario centrale dei pensionati
istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971,
n. 1388, e successive modificazioni, provvede ad individuare l’ente incaricato
dell’erogazione dell’importo aggiuntivo di cui al comma 7, che provvede
negli stessi termini e con le medesime modalità indicati nello stesso
comma.
10. L’importo aggiuntivo di cui al comma 7 non costituisce
reddito nè ai fini fiscali nè ai fini della corresponsione
di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
Art. 71.
(Totalizzazione dei periodi assicurativi)
1. Al lavoratore, che non abbia maturato il diritto
a pensione in alcuna delle forme pensionistiche a carico dell’assicurazione
generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative
della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite
dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive
modificazioni, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli
per il perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione
di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità, i periodi
assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette gestioni, qualora
tali periodi, separatamente considerati, non soddisfino i requisiti minimi
stabiliti dagli ordinamenti delle singole gestioni. La predetta facoltà
opera in favore dei superstiti di assicurato, ancorché quest’ultimo
sia deceduto prima del compimento dell’età pensionabile.
2. Nei casi previsti dal comma 1 ciascuna gestione
previdenziale verifica la sussistenza del diritto alla pensione e determina
la misura del trattamento a proprio carico, in proporzione dell’anzianità
assicurativa e contributiva maturata presso la gestione medesima, sulla
base dei requisiti e secondo i criteri stabiliti dal proprio ordinamento.
Per le pensioni o quote delle medesime da liquidare con il sistema retributivo,
il predetto importo a carico di ciascuna gestione è ottenuto applicando
all’importo teorico risultante dalla somma dei diversi periodi assicurativi
un coefficiente pari al rapporto tra l’anzianità contributiva accreditata
nella gestione stessa e l’anzianità contributiva accreditata a favore
dell’interessato nel complesso delle gestioni previdenziali. I trattamenti
liquidati dalle singole gestioni costituiscono altrettante quote di un’unica
pensione che è soggetta a rivalutazione e viene integrata al trattamento
minimo secondo l’ordinamento e con onere a carico della gestione che eroga
la quota di importo maggiore. Qualora il lavoratore abbia diritto al cumulo
dei periodi assicurativi di cui al comma 1 e si sia avvalso della facoltà
di ricongiunzione dei periodi contributivi, il medesimo può optare,
fino alla conclusione del relativo procedimento, per la totalizzazione
dei periodi stessi. In caso di esercizio dell’opzione, la gestione previdenziale
competente provvede alla restituzione degli importi già versati
a titolo di ricongiunzione, maggiorati degli interessi legali.
3. Con uno o più decreti del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, da adottare entro due mesi
dalla data in entrata in vigore della presente legge, sentiti gli enti
gestori della previdenza dei liberi professionisti di cui ai decreti legislativi
30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, sono stabilite le modalità
di attuazione del presente articolo.
Art. 72.
(Cumulo tra pensione e reddito da lavoro)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2001 le pensioni
di vecchiaia e le pensioni liquidate con anzianità contributiva
pari o superiore a 40 anni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria
e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, anche
se liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
legge, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.
2. A decorrere dal 1º gennaio 2001 le quote
delle pensioni dirette di anzianità, di invalidità e degli
assegni diretti di invalidità a carico dell’assicurazione generale
obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della
medesima, eccedenti l’ammontare del trattamento minimo del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti, sono cumulabili con i redditi da lavoro
autonomo nella misura del 70 per cento. Le relative trattenute non possono,
in ogni caso, superare il valore pari al 30 per cento dei predetti redditi.
Per i trattamenti liquidati in data precedente al 1º gennaio 2001
si applica la relativa previgente disciplina se più favorevole.
Art. 73.
(Revisione della normativa in materia di cumulo tra rendita INAIL
e trattamento di reversibilità INPS)
1. A decorrere dal 1º luglio 2001, il divieto
di cumulo di cui all’articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n.
335, non opera tra il trattamento di reversibilità a carico dell’assicurazione
generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti,
nonché delle forme esclusive, esonerative e sostitutive della medesima,
e la rendita ai superstiti erogata dall’Istituto nazionale per l’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) spettante in caso di decesso del
lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale
ai sensi dell’articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano
alle rate di pensione di reversibilità successive alla data del
30 giugno 2001, anche se la pensione stessa è stata liquidata in
data anteriore.
2. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo
66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è ridotta di lire
58 miliardi per l’anno 2001 e di lire 70 miliardi per ciascuno degli anni
2002 e 2003.
3. All’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo
23 febbraio 2000, n. 38, le parole da: «In caso di danno biologico»
a «denunciati» sono sostituite dalle seguenti: «In caso
di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi,
nonché a malattie professionali denunciate».
Art. 74.
(Previdenza complementare dei dipendenti pubblici)
1. Per fare fronte all’obbligo della pubblica amministrazione,
ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, di contribuire, quale datore di lavoro, al finanziamento dei fondi
gestori di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni
dello Stato anche ad ordinamento autonomo, in corrispondenza delle risorse
contrattualmente definite eventualmente destinate dai lavoratori allo stesso
fine, sono assegnate le risorse previste dall’articolo 26, comma 18, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché lire 100 miliardi annue a
decorrere dall’anno 2001. Per gli anni successivi al 2003, alla determinazione
delle predette risorse si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
2. Le complessive risorse di cui al comma 1, ivi
comprese quelle previste dall’articolo 26, comma 18, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, con riferimento agli anni 1999 e 2000, sono trasferite all’INPDAP,
che provvede al successivo versamento ai fondi, con modalità da
definire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica da emanare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. In fase di prima attuazione, la quota di trattamento
di fine rapporto che i dipendenti già occupati alla data del 31
dicembre 1995 e quelli assunti nel periodo dal 1º gennaio 1996 al
31 dicembre 2000 che hanno esercitato l’opzione di cui all’articolo 59,
comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono destinare ai fondi
pensione, non può superare il 2 per cento della retribuzione base
di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Successivamente
la predetta quota del trattamento di fine rapporto è definita dalle
parti istitutive con apposito accordo.
4. Al comma 8 dell’articolo 2 della legge 8 agosto
1995, n. 335, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per il
personale degli enti, il cui ordinamento del personale rientri nella competenza
propria o delegata della regione Trentino-Alto Adige, delle province autonome
di Trento e di Bolzano nonché della regione Valle d’Aosta, la corresponsione
del trattamento di fine rapporto avviene da parte degli enti di appartenenza
e contemporaneamente cessa ogni contribuzione previdenziale in materia
di trattamento di fine servizio comunque denominato in favore dei competenti
enti previdenziali ai sensi della normativa statale in vigore. Per il personale
di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 1 del testo unificato approvato decreto
del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modificazioni,
è considerata ente di appartenenza la provincia di Bolzano. Con
norme emanate ai sensi dell’articolo 107 del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dell’articolo
48-bis dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta, approvato con legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, sono disciplinate le modalità
di attuazione di quanto previsto dal terzo e quarto periodo del presente
comma, garantendo l’assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».
5. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 4, il comma
7 è sostituito dal seguente:
«7. La COVIP disciplina le ipotesi di decadenza
dall’autorizzazione quando il fondo pensione non abbia iniziato la propria
attività, ovvero quando, per i fondi di cui all’articolo 3, non
sia stata conseguita la base associativa minima prevista dal fondo stesso»;
b) all’articolo 5, comma
1, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «I componenti
dei primi organi collegiali sono nominati in sede di atto costitutivo.
Per la successiva individuazione dei rappresentanti dei lavoratori è
previsto il metodo elettivo secondo modalità e criteri definiti
dalle fonti costitutive»;
c) all’articolo 6, comma
4-bis, primo periodo, dopo le parole: «i competenti organismi di
amministrazione dei fondi» sono inserite le seguenti: «individuati
ai sensi dell’articolo 5, comma 1, terzo periodo».
Art. 75.
(Incentivi all’occupazione dei lavoratori anziani)
1. Per favorire l’occupabilità dei lavoratori
anziani, a decorrere dal 1º aprile 2001, ai lavoratori dipendenti
del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi di cui alla
tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificata ai
sensi dell’articolo 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
e successive modificazioni, per l’accesso al pensionamento di anzianità,
è attribuita la facoltà di rinunciare all’accredito contributivo
relativo all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità,
la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive
della medesima. In conseguenza dell’esercizio della predetta facoltà
e per il periodo considerato ai commi 2 e 3, viene meno ogni obbligo di
versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative.
2. La facoltà di cui al comma 1 è
esercitabile a condizione che:
a) il lavoratore si impegni,
al momento dell’esercizio della facoltà medesima, a posticipare
l’accesso al pensionamento per un periodo di almeno due anni rispetto alla
prima scadenza utile prevista dalla normativa vigente e successiva alla
data dell’esercizio della predetta facoltà;
b) il lavoratore e il datore
di lavoro stipulino un contratto a tempo determinato di durata pari al
periodo di cui alla lettera a).
3. La facoltà di cui al comma 1 è
esercitabile più volte. Dopo il primo periodo, tale facoltà
può essere esercitata anche per periodi inferiori rispetto a quello
indicato al comma 2, lettera a).
4. All’atto del pensionamento il trattamento liquidato
a favore del lavoratore che abbia perfezionato il diritto al pensionamento
esercitando la facoltà di cui al comma 1 risulta pari a quello che
sarebbe spettato alla data di inizio del periodo di cui al comma 2, sulla
base dell’anzianità contributiva maturata a tale data. Sono in ogni
caso salvi gli adeguamenti del trattamento pensionistico spettanti per
effetto della rivalutazione automatica al costo della vita durante il periodo
di posticipo di cui ai commi 2 e 3.
5. Per i lavoratori i quali abbiano raggiunto un’anzianità
contributiva non inferiore ai 40 anni, prima del raggiungimento dell’età
di 60 anni se donna e 65 anni se uomo, e che scelgano di restare in attività,
il 40 per cento della contribuzione versata sul reddito di attività
è destinato alle regioni di residenza ed è finalizzato al
finanziamento di attività di assistenza agli anziani non autosufficienti
e alle famiglie; il restante 60 per cento concorre all’incremento dell’ammontare
della pensione, calcolato secondo il metodo contributivo, a decorrere dal
compimento dell’età di quiescenza.
6. Con uno o più decreti del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità
di attuazione del presente articolo, con particolare riferimento all’esercizio
della facoltà di cui al comma 1, alla verifica della sussistenza
delle condizioni di cui al comma 2 e alla reiterabilità della facoltà
medesima di cui al comma 3.
Art. 76.
(Previdenza giornalisti)
1. L’articolo 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416,
è sostituito dal seguente:
«Art. 38. - (INPGI). – 1. L’Istituto nazionale
di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola“ (INPGI) ai sensi
delle leggi 20 dicembre 1951, n. 1564, 9 novembre 1955, n. 1122, e 25 febbraio
1987, n. 67, gestisce in regime di sostitutività le forme di previdenza
obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti e praticanti
e provvede, altresì, ad analoga gestione anche in favore dei giornalisti
pubblicisti di cui all’articolo 1, commi secondo e quarto, della legge
3 febbraio 1963, n. 69, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di
natura giornalistica. I giornalisti pubblicisti possono optare per il mantenimento
dell’iscrizione presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale. Resta
confermata per il personale pubblicista l’applicazione delle vigenti disposizioni
in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi.
2. L’INPGI provvede a corrispondere ai propri iscritti:
a) il trattamento straordinario
di integrazione salariale previsto dall’articolo 35;
b) la pensione anticipata
di vecchiaia prevista dall’articolo 37.
3. Gli oneri derivanti dalle prestazioni di cui
al comma 2 sono a totale carico dell’INPGI.
4. Le forme previdenziali gestite dall’INPGI devono
essere coordinate con le norme che regolano il regime delle prestazioni
e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali
che sostitutive».
2. L’opzione di cui all’articolo 38 della legge
5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dal comma 1 del presente articolo,
deve essere esercitata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 77.
(Norme in materia di gestione e di bilanci degli enti previdenziali)
1. Per ottimizzare i costi organizzativi e gestionali
e migliorare la qualità del servizio, gli istituti gestori di forme
obbligatorie di assicurazione sociale realizzano modalità di integrazione
dei processi di acquisizione delle risorse professionali nonché
dei beni e servizi occorrenti per l’esercizio dell’assicurazione.
2. Al fine di cui al comma 1, gli enti, secondo
i criteri generali fissati con decreto del Ministro per la funzione pubblica
ed in base a piani triennali congiuntamente definiti dagli organi di indirizzo
politico, stipulano convenzioni ai sensi e per gli effetti della legge
7 agosto 1990, n. 241, finalizzate, fra l’altro, a:
a) esperire in comune procedure
di selezione di personale delle varie qualifiche;
b) utilizzare, nei limiti
di efficacia previsti dalle vigenti disposizioni, graduatorie di idonei
in prove di selezione effettuate da uno degli enti;
c) concertare l’acquisto
di beni e servizi, anche al fine di ottimizzare l’utilizzazione di strumenti
già messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni dalla vigente
normativa;
d) prevedere, per procedure
di gara di uno degli enti, la possibilità di integrare, entro i
limiti previsti dalle vigenti normative, la fornitura in favore di altro
ente.
3. Con le stesse finalità di cui al comma
2, i piani definiscono obiettivi di cooperazione al servizio dell’utenza,
in termini di utilizzazione comune di strutture funzionali e tecnologiche
nella prospettiva di integrazione con i servizi sociali regionali e territoriali.
4. In sede di prima applicazione i piani per il
triennio 2001-2003 sono approvati dagli organi competenti entro il 30 aprile
2001.
5. Il periodo intercorrente dal 1º gennaio
alla data di approvazione del bilancio è assoggettato alla disciplina
normativa dell’esercizio provvisorio.
Art. 78.
(Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza
e di lavori socialmente utili)
1. La data di presentazione della domanda di ammissione
alla contribuzione volontaria di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è differita al 30 aprile 2001,
fermo restando il possesso, alla data del 31 dicembre 1999, dei relativi
requisiti.
2. Ferma restando la possibilità di stipulare
convenzioni ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo
n. 81 del 2000, tenendo conto dei conguagli derivanti dall’applicazione
dell’articolo 45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a stipulare,
nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell’ambito del Fondo per
l’occupazione, convenzioni con le regioni in riferimento a situazioni straordinarie
che non consentono, entro il 30 giugno 2001, di esaurire il bacino regionale
dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo
n. 81 del 2000; conseguentemente, a tal fine, il termine del 30 aprile
2001, di cui all’articolo 8, comma 3, del citato decreto legislativo n.
81 del 2000 è differito al 30 giugno 2001 e il rinnovo di cui all’articolo
4, comma 2, del citato decreto legislativo potrà avere una durata
massima di otto mesi. In particolare le convenzioni prevedono:
a) la realizzazione, da
parte della Regione, di programmi di stabilizzazione dei soggetti di cui
all’articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000,
con l’indicazione di una quota predeterminata di soggetti da avviare alla
stabilizzazione che, per il primo anno, non potrà essere inferiore
al 30 per cento del numero dei soggetti appartenenti al bacino regionale;
le convenzioni possono essere annualmente rinnovate, a condizione che vengano
definiti, anche in base ai risultati raggiunti, gli obiettivi di stabilizzazione
dei soggetti di cui al citato articolo 2, comma 1;
b) le risorse finanziarie
necessarie ad assicurare a tutti i soggetti non stabilizzati entro il 31
dicembre 2000, ad esclusione di quelli impegnati in attività progettuali
interregionali di competenza nazionale e dei soggetti che maturino il cinquantesimo
anno di età entro il 31 dicembre 2000, anche la copertura dell’erogazione
della quota di cui all’articolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo
n. 81 del 2000, pari al 50 per cento dell’assegno per prestazioni in attività
socialmente utili e dell’intero ammontare dell’assegno al nucleo familiare,
che le regioni si impegnano a versare all’INPS; nonché, nell’ambito
delle risorse disponibili a valere sul Fondo per l’occupazione, un ulteriore
stanziamento di entità non inferiore al precedente finalizzato ad
incentivare la stabilizzazione dei soggetti interessati da situazione di
straordinarietà; a tale scopo per l’anno 2001 verranno utilizzate
le risorse destinabili alle regioni, ai sensi dell’articolo 8, commi 1
e 2, del decreto legislativo n. 81 del 2000, tenendo conto dei conguagli
derivanti dall’applicazione dell’articolo 45, comma 6, della citata legge
n. 144 del 1999, che saranno erogati a seguito della stipula delle convenzioni;
c) la possibilità,
nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell’ambito del Fondo per
l’occupazione, per i soggetti, di cui all’articolo 2, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 81 del 2000, che abbiano compiuto, alla data del
31 dicembre 2000, il cinquantesimo anno di età, di continuare a
percepire in caso di prosecuzione delle attività da parte degli
enti utilizzatori, l’assegno per prestazioni in attività socialmente
utili e l’assegno per nucleo familiare, nella misura del 100 per cento,
a partire dal 1º gennaio 2001 e sino al 31 dicembre 2001;
d) la possibilità
di impiego, da parte delle regioni, delle risorse del citato Fondo per
l’occupazione, destinate alle attività socialmente utili e non impegnate
per il pagamento di assegni, per misure aggiuntive di stabilizzazione e
di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore
difficoltà.
3. A seguito dell’attivazione delle convenzioni
di cui al comma 2, sono trasferite alle regioni le responsabilità
di programmazione e di destinazione delle risorse finanziarie, ai sensi
del medesimo comma 2, e rese applicabili le misure previste dal citato
decreto legislativo n. 81 del 2000 fino al 31 dicembre 2001. Ai fini del
rinnovo delle convenzioni di cui al comma 2, lettera a), saranno previste,
a partire dall’anno 2002, apposite risorse a tale scopo preordinate, nell’ambito
delle disponibilità del Fondo per l’occupazione, per i soggetti
di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000,
di pertinenza del bacino regionale, inclusi i soggetti di cui al comma
2, lettera c), non stabilizzati entro il 31 dicembre 2001.
4. All’articolo 9, comma 11, del decreto-legge 1º
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, è soppressa la parola: «assicurativi».
5. I soggetti impegnati in prestazioni di attività
socialmente utili, ai sensi della lettera d) del comma 2 dell’articolo
1 del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, che abbiano effettivamente
maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo
tra il 1º gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999 e che a quest’ultima
data siano esclusi da ogni trattamento previdenziale, se in possesso, dei
requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di cui alla lettera
a), comma 5, dell’articolo 12 del decreto legislativo 1º dicembre
1997, n. 468, e successive modificazioni, possono presentare la relativa
domanda intesa ad ottenere il solo beneficio di cui alla medesima lettera
a) nei limiti e condizioni ivi previsti, e nei limiti delle risorse stabilite
nel predetto comma 5 entro i termini di cui al comma 1 del presente articolo.
6. In deroga a quanto disposto dall’articolo 12,
comma 4, del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, e limitatamente
all’anno 2001, le regioni e gli altri enti locali che hanno vuoti in organico
e nell’ambito delle disponibilità finanziarie possono, relativamente
alle qualifiche di cui all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n.
56, effettuare assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente
utili. L’incentivo previsto all’articolo 7, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 81 del 2000, è esteso agli enti locali e agli enti
pubblici dotati di autonomia finanziaria, per le assunzioni ai sensi dell’articolo
12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997.
7. Resta ferma la facoltà di cui all’articolo
45, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
8. In attesa della definizione, tra le parti sociali,
dei criteri di attuazione della normativa di cui al decreto legislativo
11 agosto 1993, n. 374, recante benefici per le attività usuranti,
e successive modificazioni, è riconosciuto, entro i limiti delle
disponibilità di cui al comma 13, il beneficio della riduzione dei
requisiti di età anagrafica e contributiva previsti dall’articolo
2, comma 1, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e successive
modificazioni, e dall’articolo 1, commi 36 e 37, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, agli assicurati che:
a) per il periodo successivo
alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo n. 374
del 1993, risultino avere svolto prevalentemente mansioni particolarmente
usuranti, per le caratteristiche di maggior gravità dell’usura che
queste presentano, individuate dall’articolo 2 del decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999;
b) entro il 31 dicembre
2001 potrebbero far valere:
1) i requisiti per il pensionamento di anzianità tenendo conto della
riduzione dei limiti di età anagrafica e di anzianità contributiva
previsti rispettivamente dall’articolo 1, comma 36, della legge 8 agosto
1995, n. 335, e dal secondo periodo del comma 1 dell’articolo 2 del
decreto legislativo 11 agosto 1983, n. 374, come introdotto dall’articolo
1, comma 35, della citata legge n. 335 del 1995;
2) i requisiti per il pensionamento di vecchiaia nel regime retributivo
o misto tenendo conto della riduzione dei limiti di età pensionabile
e di anzianità contributiva previsti dall’articolo 2, comma 1, del
decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e successive modificazioni;
3) i requisiti per il pensionamento di vecchiaia nel regime contributivo
con la riduzione del limite di età pensionabile prevista dall’articolo
1, comma 37, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
9. All’articolo 5, comma 2, primo periodo, della
legge 12 marzo 1999, n. 68, è soppressa la parola: «pubblico»;
10. Per coloro che, potendo far valere i requisiti
di cui all’articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, come modificato
dai commi 3 e 4 dell’articolo 74, presentino domanda entro il 30 giugno
2001, la maggiorazione decorre dal 1º gennaio 2001 o dal mese successivo
a quello del compimento dell’età prevista, qualora quest’ultima
ipotesi si verifichi in data successiva.
11. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, da emanare entro 180 giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità
di attestazione dello svolgimento, da parte dei lavoratori, delle attività
di cui al citato decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
19 maggio 1999 nonché i criteri per il riconoscimento del beneficio
di cui al comma 8 nella misura determinata dai limiti dello stanziamento
di cui al comma 13.
12. La domanda per il riconoscimento del beneficio
di cui al comma 8 deve essere presentata dagli interessati all’ente previdenziale
di appartenenza entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto
di cui al comma 11, a pena di decadenza.
13. All’onere derivante dal riconoscimento di cui
al comma 8, corrispondente all’incremento delle aliquote contributive di
cui all’articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 19 maggio 1999, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità
di cui all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 38, della
legge 8 agosto 1995, n. 335.
14. All’articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, introdotto dall’articolo 17, comma 1, lettera
d), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «acquisti
effettuati tramite moneta elettronica» sono inserite le seguenti:
«o altro mezzo di pagamento»;
b) le parole: «con
il titolare della moneta elettronica e» sono soppresse;
c) al terzo periodo, dopo
le parole: «fondo pensione» è inserita la seguente:
«complementare».
15. Nei limiti delle risorse rispettivamente indicate
a carico del Fondo di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, per l’anno 2001:
a) sono prorogati, in attesa
della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre
2001, i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità
di cui all’articolo 62, comma 1, lettera g), della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, limitatamente alle imprese esercenti attività commerciali
con più di cinquanta addetti. L’onere differenziale tra prestazioni,
ivi compresa la contribuzione figurativa, e gettito contributivo è
pari a lire 50 miliardi;
b) all’articolo 1, comma
1, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dall’articolo 62, comma
5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: «31 dicembre
2000» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2001»
e le parole: «per ciascuno degli anni 1999 e 2000» sono sostituite
dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001».
L’onere derivante dalla presente disposizione è pari a lire 9 miliardi;
c) all’articolo 1, comma
2, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, le parole: «31 dicembre 2000»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2001». All’onere
derivante dalla presente disposizione si provvede entro il limite massimo
di lire 40 miliardi;
d) il comma 5 dell’articolo
16 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è sostituito dal seguente:
«5. A decorrere dal 1º gennaio 1999 all’articolo
49, comma 1, lettera a), della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo le parole:
“trasporti e comunicazioni“ sono inserite le seguenti: “; delle lavanderie
industriali.“»;
e) le disposizioni previste
dall’articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano
anche nei casi in cui i lavoratori licenziati beneficiano del trattamento
di cui all’articolo 11 della citata legge n. 223 del 1991. L’onere derivante
dalla presente disposizione è pari a lire 2 miliardi.
16. I piani di inserimento professionale di cui
all’articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e successive modificazioni,
avviati alla data del 30 giugno 2001, possono essere comunque conclusi
entro il termine previsto dagli stessi piani. La relativa dotazione finanziaria
per l’anno 2001 è pari a lire 50 miliardi, a valere sul Fondo di
cui al comma 15.
17. In relazione a quanto disposto al comma 15,
lettera d), restano comunque validi agli effetti previdenziali e assistenziali
i versamenti contributivi effettuati sulla base dell’articolo 2, comma
215, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L’onere derivante dalla disposizione
di cui al comma 15, lettera d), è pari a lire 525 milioni.
18. All’articolo 68, comma 4, lettera a), della
legge 17 maggio 1999, n. 144, le parole: «e fino a lire 590 miliardi
a decorrere dall’anno 2001» sono sostituite dalle seguenti: «,
lire 562 miliardi per il 2001 e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall’anno
2002,».
19. In attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali, la percentuale di commisurazione alla retribuzione dell’indennità
ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, di cui all’articolo
19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni,
è elevata al 40 per cento dal 1º gennaio 2001 e per i soggetti
con età anagrafica pari o superiore a 50 anni è estesa fino
a nove mesi. Tali incrementi non si applicano ai trattamenti di disoccupazione
agricoli, ordinari e speciali, nè all’indennità ordinaria
con requisiti ridotti di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto-legge
21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio
1988, n. 160.
20. Per il periodo dal 1º gennaio 2001 al 30
giugno 2001, il divieto di cumulo di cui all’articolo 1, comma 43, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, non opera tra il trattamento di reversibilità
a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità,
la vecchiaia e i superstiti, nonché delle forme esclusive, esonerative
e sostitutive della stessa, e la rendita ai superstiti erogata dall’Istituto
nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro spettante
in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro
o malattia professionale ai sensi dell’articolo 85 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante testo unico delle disposizioni
per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente
comma si applicano alle rate di pensione di reversibilità successive
alla data del 31 dicembre 2000, anche se la pensione stessa è stata
liquidata in data anteriore.
21. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo
66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è ridotta di lire
227 miliardi per l’anno 2001 e di lire 317 miliardi a decorrere dall’anno
2002.
22. La contribuzione figurativa accreditata per
i periodi successivi al 31 dicembre 2000 per i quali è corrisposto
il trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da
imprese edili ed affini è utile ai fini del conseguimento del diritto
e della determinazione della misura del trattamento pensionistico, compreso
quello di anzianità.
23. Per i lavoratori già impegnati in lavori
di sottosuolo presso miniere, cave e torbiere, la cui attività è
venuta a cessare a causa della definitiva chiusura delle stesse, e che
non hanno maturato i benefici previsti dall’articolo 18 della legge 30
aprile 1969, n. 153, il numero delle settimane coperto da contribuzione
obbligatoria relativa ai periodi di prestazione lavorativa ai fini del
conseguimento delle prestazioni pensionistiche è moltiplicato per
un coefficiente pari a 1,2 se l’attività si è protratta per
meno di cinque anni, a 1,225 se l’attività si è protratta
per meno di dieci anni e a 1,25 se superiore a tale limite.
24. Il comma 6 dell’articolo 36 del decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 46, è sostituito dal seguente:
«6. Le disposizioni contenute nell’articolo
25 si applicano ai contributi e premi non versati e agli accertamenti notificati
successivamente alla data del 1º gennaio 2001».
25. Le risorse finanziarie comunque derivanti dagli
effetti dell’applicazione della decisione 2000/128/CE della Commissione
delle Comunità europee dell’11 maggio 1999 in materia di contratti
di formazione e lavoro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee n. L042 del 15 febbraio 2000, da accertare con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, sono assegnate al Fondo
per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, per essere destinate, nei limiti delle medesime risorse,
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
ad interventi in materia di ammortizzatori sociali, con particolare riferimento
all’incremento dell’indennità di disoccupazione previsto dal comma
19, in caso di indennità di disoccupazione con requisiti ridotti.
26. Alla legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) all’articolo 45, comma
1, lettera a), numero 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con
revisione e razionalizzazione del collocamento ordinario, nel rispetto
di quanto previsto dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in
funzione del miglioramento dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro
e con valorizzazione degli strumenti di informatizzazione»;
b) all’articolo 55, comma
2, quinto periodo, le parole: «entro un anno» sono sostituite
dalle seguenti: «entro due anni».
27. Agli agenti temporanei, in servizio presso gli
organismi dell’Unione europea, che hanno chiesto, anteriormente al 13 maggio
1981, data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale del 19 febbraio 1981, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 13 maggio 1981, emanato in attuazione
dell’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, il trasferimento
dell’equivalente attuariale delle posizioni assicurative al Fondo per le
pensioni CE in base alle disposizioni del regolamento (CEE, Euratom, CECA)
n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, e successive modificazioni,
si applica il coefficiente attuariale rideterminato sulla base delle tariffe
del citato decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del
19 febbraio 1981. Lo Stato concorre alla copertura degli oneri derivanti
dalla presente disposizione e di quella di cui al comma 28 nel limite massimo
di lire 15 miliardi per l’anno 2001; la quota differenziale dei medesimi
oneri è a carico degli organismi di cui al presente comma.
28. Per il calcolo delle quote di pensione relative
alle posizioni assicurative di cui al comma 27, le retribuzioni di riferimento
determinate per ciascun anno solare sono rivalutate in misura corrispondente
alle variazioni dell’articolo 3, undicesimo comma, della legge 29 maggio
1982, n. 297, per le liquidazioni delle pensioni aventi decorrenza nell’anno
1983.
29. All’articolo 1, comma 14, del decreto-legge
24 novembre 2000, n. 346, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «entro
il 14 febbraio 2000» sono sostituite dalle seguenti: «entro
il 31 dicembre 2000»;
b) le parole: «centoquarantacinque
unità e nel limite di lire 7 miliardi e 240 milioni» sono
sostituite dalle seguenti: «duecentottantanove unità e nel
limite di lire 14 miliardi».
30. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui
al comma 16 e ai commi da 22 a 29, valutati in lire 76,5 miliardi per l’anno
2001, in lire 7,4 miliardi per l’anno 2002 e in lire 12,4 miliardi a decorrere
dall’anno 2003, si provvede, per gli anni 2002 e 2003, a valere sulle disponibilità
del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236.
31. Ai fini della stabilizzazione dell’occupazione
dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili presso gli
istituti scolastici, sono definite, in base ai criteri stabiliti ai sensi
dell’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.
81, mediante decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, procedure di terziarizzazione,
ai sensi della normativa vigente, secondo criteri e modalità che
assicurino la trasparenza e la competitività degli affidamenti.
A tal fine è autorizzata la spesa di lire 287 miliardi per l’anno
2001 e di lire 575 miliardi per l’anno 2002. Al relativo onere si provvede,
quanto a lire 249 miliardi per l’anno 2002, mediante riduzione dell’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n.
144.
32. Per l’integrazione dei servizi informativi catastale
e ipotecario e la costituzione dell’Anagrafe dei beni immobiliari, previsti
dall’articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, da realizzare
attraverso un piano pluriennale di attività straordinarie finalizzate
all’implementazione e all’integrazione dei dati presenti negli archivi,
anche al fine di favorire il processo di decentramento di cui al decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Ministero delle finanze e l’agenzia
del territorio, a decorrere dalla data di trasferimento a quest’ultima
delle funzioni del Dipartimento del territorio, possono provvedere, in
attesa di una definitiva stabilizzazione e nei limiti delle risorse assegnate
ai sensi dell’articolo 3, comma 193, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
e dell’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla stipulazione
di contratti per l’assunzione a tempo determinato, anche parziale, per
dodici mesi, anche rinnovabili, e fino ad un massimo di 1650 unità,
dei soggetti impiegati nei lavori socialmente utili relativi al progetto
denominato «Catasto urbano».
33. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati
e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti
sulla base del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346. La presente disposizione
acquista efficacia a decorrere dal 27 gennaio 2001.
Art. 79.
(Norme in materia di ENPALS)
1. Al fine di consentire all’ENPALS di adeguare la
propria struttura istituzionale, ordinamentale ed operativa rispetto all’obiettivo
del recupero del lavoro sommerso, anche con riferimento alla convenzione
già sottoscritta tra l’ENPALS e la SIAE relativamente agli obblighi
contributivi di competenza del predetto ente, il competente organo dell’ENPALS
può proporre le modifiche dello statuto e dei regolamenti in coerenza
con i princìpi della legge 9 marzo 1989, n. 88, e del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Su tali proposte si
esprimerà il Ministero del lavoro e della previdenza sociale di
concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica entro sessanta giorni dal loro ricevimento.
2. Entro il 28 febbraio 2001 l’INPS stipula con
la SIAE apposita convenzione, per lo scambio, anche mediante collegamento
telematico, dei dati presenti nei rispettivi archivi e per l’acquisizione
di informazioni utili all’accertamento ed alla riscossione dei contributi.
Per l’acquisizione delle informazioni di cui al periodo precedente, nonché
per l’acquisizione di quelle previste nella convenzione sottoscritta tra
l’ENPALS e la SIAE, agli agenti della SIAE con contratto di lavoro a tempo
indeterminato con la medesima società è consentito raccogliere
e verificare dichiarazioni del lavoratore e documentazioni riferite al
relativo rapporto di lavoro.
Art. 80.
(Disposizioni in materia di politiche sociali)
1. Nei limiti di lire 350 miliardi per l’anno 2001
e di lire 430 miliardi per l’anno 2002 e fino alla data del 31 dicembre
2002:
a) i comuni individuati
ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237,
sono autorizzati, nell’ambito della disciplina prevista dal predetto decreto
legislativo, a proseguire l’attuazione dell’istituto del reddito minimo
di inserimento;
b) la disciplina dell’istituto
del reddito minimo di inserimento di cui al citato decreto legislativo
n. 237 del 1998 si applica anche ai comuni compresi nei territori per i
quali sono stati approvati, alla data del 30 giugno 2000, i patti territoriali
di cui all’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
e successive modificazioni, che i medesimi comuni hanno sottoscritto o
ai quali hanno aderito e che comprendono comuni già individuati
o da individuare ai sensi dell’articolo 4 del medesimo decreto legislativo
n. 237 del 1998.
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 4 della legge 8
marzo 2000, n. 53, è aggiunto il seguente:
«4-bis. La lavoratrice madre o, in alternativa,
il lavoratore padre, anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, uno dei
fratelli o delle sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione
di gravità di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge
medesima da almeno cinque anni e che abbiano titolo a fruire dei benefici
di cui all’articolo 33, commi 1, 2 e 3, della predetta legge n. 104 del
1992 per l’assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di
cui al comma 2 del presente articolo entro sessanta giorni dalla richiesta.
Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità
corrispondente all’ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto
da contribuzione figurativa; l’indennità e la contribuzione figurativa
spettano fino ad un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue
per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente,
a decorrere dall’anno 2002, sulla base della variazione dell’indice ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L’indennità
è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste
per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I
datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l’importo
dell’indennità dall’ammontare dei contributi previdenziali dovuti
all’ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori
di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l’assicurazione
per le prestazioni di maternità, l’indennità di cui al presente
comma è corrisposta con le modalità di cui all’articolo 1
del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del presente
comma alternativamente da entrambi i genitori, anche adottivi, non può
superare la durata complessiva di due anni; durante il periodo di congedo
entrambi i genitori non possono fruire dei benefici di cui all’articolo
33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di
cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo».
3. A decorrere dall’anno 2002, ai lavoratori sordomuti
di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché
agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta
un’invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro
categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia
di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive
modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di
servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative
effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa
utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva;
il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni
di contribuzione figurativa.
4. Il comma 3 dell’articolo 65 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, è sostituito dal seguente:
«3. L’assegno di cui al comma 1 è corrisposto
integralmente, per un ammontare di 200.000 lire mensili e per tredici mensilità,
per i valori dell’ISE del beneficiario inferiori o uguali alla differenza
tra il valore dell’ISE di cui al comma 1 e il predetto importo dell’assegno
su base annua. Per valori dell’ISE del beneficiario compresi tra la predetta
differenza e il valore dell’ISE di cui al comma 1 l’assegno è corrisposto
in misura pari alla differenza tra l’ISE di cui al comma 1 e quello del
beneficiario, e per importi annui non inferiori a 20.000 lire».
5. L’assegno di cui all’articolo 65 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, come ulteriormente
modificato dal presente articolo, e come interpretato ai sensi del comma
9, è concesso, nella misura e alle condizioni previste dal medesimo
articolo 65 e dalle relative norme di attuazione, ai nuclei familiari di
cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni,
nei quali siano presenti il richiedente, cittadino italiano o comunitario,
residente nel territorio dello Stato, e tre minori di anni 18 conviventi
con il richiedente, che siano figli del richiedente medesimo o del coniuge
o da essi ricevuti in affidamento preadottivo.
6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 sono efficaci
per gli assegni da concedere per l’anno 2001 e successivi.
7. La potestà concessiva degli assegni di
cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni, può essere esercitata dai comuni anche in forma associata
o mediante un apposito servizio comune, ovvero dall’INPS, a seguito della
stipula di specifici accordi tra i comuni e l’Istituto medesimo; nell’ambito
dei suddetti accordi, sono definiti, tra l’altro, i termini per la conclusione
del procedimento, le modalità dell’istruttoria delle domande e dello
scambio, anche in via telematica, dei dati relativi al nucleo familiare
e alla situazione economica dei richiedenti, nonché le eventuali
risorse strumentali e professionali che possono essere destinate in via
temporanea dai comuni all’INPS per il più efficiente svolgimento
dei procedimenti concessori.
8. Le regioni possono prevedere che la potestà
concessiva dei trattamenti di invalidità civile di cui all’articolo
130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni,
può essere esercitata dall’INPS a seguito della stipula di specifici
accordi tra le regioni medesime ed il predetto Istituto. Negli accordi
possono essere definiti, tra l’altro, i rapporti conseguenti all’eventuale
estensione della potestà concessiva ai benefici aggiuntivi disposti
dalle regioni con risorse proprie, nonché la destinazione all’INPS,
per il periodo dell’esercizio della potestà concessiva da parte
dell’Istituto, di risorse derivanti dai provvedimenti attuativi dell’articolo
7 del predetto decreto legislativo n. 112 del 1998.
9. Le disposizioni dell’articolo 65 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, si interpretano nel senso che il diritto a percepire
l’assegno spetta al richiedente convivente con i tre figli minori, che
ne abbia fatta annualmente domanda nei termini previsti dalle disposizioni
di attuazione.
10. Le disposizioni dell’articolo 66 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, e dell’articolo 49, comma 8, della legge 23 dicembre
1999, n. 488, si interpretano nel senso che ai trattamenti previdenziali
di maternità corrispondono anche i trattamenti economici di maternità
erogati ai sensi dell’articolo 13, secondo comma, della legge 30 dicembre
1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché gli altri trattamenti
economici di maternità corrisposti da datori di lavoro non tenuti
al versamento dei contributi di maternità.
11. L’importo dell’assegno di cui all’articolo 66
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, per ogni
figlio nato o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dal
1º gennaio 2001, è elevato da lire 300.000 mensili a lire 500.000
nel limite massimo di cinque mensilità. Resta ferma la disciplina
della rivalutazione dell’importo di cui all’articolo 49, comma 11, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488.
12. La disposizione di cui al comma 16, quarto periodo,
dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpreta nel
senso che l’estensione ivi prevista della tutela relativa alla maternità
e agli assegni al nucleo familiare avviene nelle forme e con le modalità
previste per il lavoro dipendente.
13. Il Fondo nazionale per le politiche sociali,
di cui all’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
e successive modificazioni, è incrementato di lire 350 miliardi
per l’anno 2001 e di lire 430 miliardi per l’anno 2002.
14. Una quota del Fondo di cui al comma 13, nel
limite massimo di lire 10 miliardi annue, è destinata al sostegno
dei servizi di telefonia rivolti alle persone anziane, attivati da associazioni
di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata
esperienza nel settore dell’assistenza agli anziani, che garantiscano un
servizio continuativo per tutto l’anno e l’assistenza alle persone anziane
per la fruizione degli interventi e dei servizi pubblici presenti nel territorio.
Una quota del medesimo Fondo, nel limite massimo di lire 3 miliardi, viene
destinata alle famiglie nel cui nucleo siano comprese una o più
persone anziane titolari di assegno di accompagnamento, totalmente immobili,
costrette a letto e bisognose di assistenza continuativa di cui la famiglia
si fa carico. Un’ulteriore quota del medesimo Fondo, nel limite massimo
di lire 20 miliardi, è destinata al cofinanziamento delle iniziative
sperimentali, promosse dagli enti locali entro il 30 settembre 2000, per
la realizzazione di specifici servizi di informazione sulle attività
e sulla rete dei servizi attivati nel territorio in favore delle famiglie.
Il Ministro per la solidarietà sociale, sentite le competenti Commissioni
parlamentari, con propri decreti definisce i criteri, i requisiti, le modalità
e i termini per la concessione, l’erogazione e la revoca dei contributi
di cui al presente comma, nonché per la verifica delle attività
svolte.
15. Nell’anno 2001, al fondo di cui all’articolo
17, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, è attribuita una
somma di 20 miliardi di lire, ad incremento della quota prevista dal citato
comma 2, per il finanziamento di specifici programmi di prevenzione, assistenza
e recupero psicoterapeutico dei minori vittime dei reati ivi previsti.
Il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri dell’interno,
della giustizia e della sanità, provvede con propri decreti, sulla
base delle risorse disponibili, alla definizione dei programmi di cui al
citato articolo 17, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, delle condizioni
e modalità per l’erogazione dei finanziamenti e per la verifica
degli interventi.
16. I comuni di cui all’articolo 1, comma 2, secondo
periodo, della legge 28 agosto 1997, n. 285, successivamente all’attribuzione
delle quote del Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza loro riservate,
sono autorizzati a disporre sui fondi assegnati anticipazioni fino al 40
per cento del costo dei singoli interventi attuati in convenzione con terzi.
17. Con effetto dal 1º gennaio 2001 il Fondo
nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 59, comma 44, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è determinato
dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle seguenti
disposizioni legislative, e successive modificazioni:
a) testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
b) legge 19 luglio 1991,
n. 216;
c) legge 11 agosto 1991,
n. 266;
d) legge 5 febbraio 1992,
n. 104;
e) decreto-legge 27 maggio
1994, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994,
n. 465;
f) legge 28 agosto 1997,
n. 284;
g) legge 28 agosto 1997,
n. 285;
h) legge 23 dicembre 1997,
n. 451;
i) articolo 59, comma 47,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
l) legge 21 maggio 1998,
n. 162;
m) decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286;
n) legge 3 agosto 1998,
n. 269;
o) legge 15 dicembre 1998,
n. 438;
p) articoli 65 e 66 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448;
q) legge 31 dicembre 1998,
n. 476;
r) legge 18 febbraio 1999,
n. 45.
18. Le risorse afferenti alle disposizioni indicate
al comma 17, lettere a), d), f), g), h), l), m), r), sono ripartite in
unica soluzione, sulla base della vigente normativa, fra le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano con decreto annuale del Ministro
per la solidarietà sociale.
19. Ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, l’assegno sociale e le provvidenze economiche che
costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia
di servizi sociali sono concessi, alle condizioni previste dalla legislazione
medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno; per
le altre prestazioni e servizi sociali l’equiparazione con i cittadini
italiani è consentita a favore degli stranieri che siano almeno
titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. Sono
fatte salve le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 giugno
1998, n. 237, e dagli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e successive modificazioni.
20. I comuni indicati dall’articolo 6 della legge
9 dicembre 1998, n. 431, possono destinare fino al 10 per cento delle somme
ad essi attribuite sul Fondo di cui all’articolo 11 della medesima legge
alla locazione di immobili per inquilini assoggettati a procedure esecutive
di sfratto che hanno nel nucleo familiare ultrasessantacinquenni, o handicappati
gravi, e che non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti
ad accedere all’affitto di una nuova casa. Al medesimo fine i comuni medesimi
possono utilizzare immobili del proprio patrimonio, ovvero destinare ulteriori
risorse proprie ad integrazione del Fondo anzidetto.
21. Ai fini dell’applicazione del comma 20 i comuni
predispongono graduatorie degli inquilini per cui vengano accertate le
condizioni di cui al medesimo comma 20. Nella prima applicazione le graduatorie
sono predisposte entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
22. Fino alla scadenza del termine di cui al comma
21 sono sospese le procedure esecutive di sfratto iniziate contro gli inquilini
che si trovino nelle condizioni di cui al comma 20.
23. Le disponibilità finanziarie stanziate
dal decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, come individuate dall’articolo 23 del
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1995, n. 341, trasferite al comune di Napoli, possono essere
utilizzate, in misura non superiore al 30 per cento, oltre che per l’acquisto
di alloggi ad incremento del patrimonio alloggiativo dello stesso comune
di Napoli, anche per la riduzione del costo di acquisto della prima casa
da parte dei nuclei familari sfrattati o interessati dalla mobilità
abitativa per i piani di recupero. Ai fini dell’assegnazione dei contributi
il comune procede ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge
29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
dicembre 1986, n. 899.
24. Il contributo in conto capitale di cui al comma
23 può essere maggiorato fino al 50 per cento del limite massimo
di mutuo agevolato ammissibile per ciascuna delle fasce di reddito prevista
dalla normativa della regione Campania. In ogni caso, il contributo per
l’acquisto di ciascun alloggio non può superare l’importo di 50
milioni di lire.
25. In caso di rinuncia all’azione giudiziaria promossa
da parte dei lavoratori esposti all’amianto aventi i requisiti di cui alla
legge 27 marzo 1992, n. 257, e cessati dall’attività lavorativa
antecedentemente all’entrata in vigore della predetta legge, la causa si
estingue e le spese e gli onorari relativi alle attività antecedenti
all’estinzione sono compensati. Non si dà luogo da parte dell’INPS
al recupero dei relativi importi oggetto di ripetizione di indebito nei
confronti dei titolari di pensione interessati.
Art. 81.
(Interventi in materia di solidarietà sociale)
1. Ai fini del finanziamento di un programma di interventi
svolti da associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo
di lucro con comprovata esperienza nel settore dell’assistenza ai soggetti
con handicap grave di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, per la cura e l’assistenza di detti soggetti successiva alla
perdita dei familiari che ad essi provvedevano, il Fondo nazionale per
le politiche sociali, di cui al comma 44 dell’articolo 59 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, è integrato per l’anno 2001 di un importo
pari a 100 miliardi di lire.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Ministro per la solidarietà
sociale emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono dettate le disposizioni per l’attuazione del presente
articolo, con la definizione dei criteri e delle modalità per la
concessione dei finanziamenti e per la relativa erogazione, nonché
le modalità di verifica dell’attuazione delle attività svolte
e la disciplina delle ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.
3. All’articolo 13-bis, comma 1, lettera c), quarto
periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito
dall’articolo 8, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole:
«54, comma 1, lettere a), c) ed f)», sono sostituite dalle
seguenti: «54, comma 1, lettere a), c), f) ed m)».
Art. 82.
(Disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità
organizzata)
1. Al personale di cui all’articolo 3 della legge
13 agosto 1980, n. 466, ferito nell’adempimento del dovere a causa di azioni
criminose, ed ai superstiti dello stesso personale, ucciso nelle medesime
circostanze, nonché ai destinatari della legge 20 ottobre 1990,
n. 302, è assicurata, a decorrere dal 1º gennaio 1990, l’applicazione
dei benefìci previsti dalla citata legge n. 302 del 1990 e dalla
legge 23 novembre 1998, n. 407. 2. Non sono ripetibili
le somme già corrisposte dal Ministero dell’interno a titolo di
risarcimento dei danni, in esecuzione di sentenze, anche non definitive,
in favore delle persone fisiche costituitesi nei procedimenti penali riguardanti
il gruppo criminale denominato «Banda della Uno bianca». Il
Ministero dell’interno è autorizzato, fino al limite complessivo
di 6.500 milioni di lire, a definire consensualmente, anche in deroga alle
disposizioni di legge in materia, ogni altra lite in corso con le persone
fisiche danneggiate dai fatti criminosi commessi dagli appartenenti al
medesimo gruppo criminale.
3. Il Ministero della difesa è autorizzato,
fino al limite complessivo di 10 miliardi di lire, in ragione di 5 miliardi
di lire per ciascuno degli anni 2001 e 2002, a definire consensualmente,
anche in deroga alle disposizioni di legge in materia, ogni lite in corso
con le persone fisiche che hanno subìto danni a seguito del naufragio
della nave «Kaider I Rades A451» avvenuto nel canale di Otranto
il 28 marzo 1997.
4. Gli importi già corrisposti a titolo di
speciale elargizione di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive
modificazioni, ai superstiti di atti di terrorismo, che per effetto di
ferite o lesioni abbiano subito una invalidità permanente non inferiore
all’80 per cento della capacità lavorativa o che comunque abbia
comportato la cessazione dell’attività lavorativa, sono soggetti
a riliquidazione tenendo conto dell’aumento previsto dall’articolo 2 della
legge 20 ottobre 1990, n. 302. I benefìci di cui alla medesima legge
n. 302 del 1990, spettanti ai familiari delle vittime di atti di terrorismo,
in assenza dei soggetti indicati al primo comma dell’articolo 6 della legge
13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, competono, nell’ordine,
ai seguenti soggetti in quanto unici superstiti: orfani, fratelli o sorelle
o infine ascendenti in linea retta, anche se non conviventi e non a carico.
5. I benefìci previsti dalla legge 20 ottobre
1990, n. 302, e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, in favore delle vittime
del terrorismo e della criminalità organizzata, si applicano a decorrere
dal 1º gennaio 1967.
6. Per la concessione di benefici alle vittime della
criminalità organizzata si applicano le norme vigenti in materia
per le vittime del terrorismo, qualora più favorevoli.
7. All’articolo 11 della legge 20 ottobre 1990,
n. 302, al comma 1, dopo le parole: «l’eventuale involontario
concorso» sono inserite le seguenti: «, anche di natura
colposa,».
8. Le disposizioni della legge 20 ottobre 1990,
n. 302, si applicano anche in presenza di effetti invalidanti o letali
causati da attività di tutela svolte da corpi dello Stato in relazione
al rischio del verificarsi dei fatti delittuosi indicati nei commi 1 e
2 dell’articolo 1 della legge medesima.
9. Alla legge 23 novembre 1998, n. 407, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, comma
1, dopo le parole: «nonché ai superstiti delle vittime di
azioni terroristiche» sono inserite le seguenti: «e della criminalità
organizzata»;
b) all’articolo 4, comma
1, dopo le parole: «nonché agli orfani e ai figli delle vittime
del terrorismo» sono inserite le seguenti: «e della criminalità
organizzata».
Capo XIV
INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO
Art. 83.
(Norme attuative dell’accordo Governo-regioni)
1. La lettera g) del comma 1 dell’articolo 10 della
legge 13 maggio 1999, n. 133, è abrogata. Con decorrenza dal 1º
gennaio 2001, il vincolo di destinazione delle risorse destinate al finanziamento
del Servizio sanitario nazionale, previsto dall’ articolo 8, comma 1, del
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è soppresso. Ciascuna
regione è tenuta, per il triennio 2001 – 2003, a destinare al finanziamento
della spesa sanitaria regionale risorse non inferiori alle quote che risultano
dal riparto dei fondi destinati per ciascun anno al finanziamento del Servizio
sanitario nazionale.
2. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 10
della citata legge n. 133 del 1999 le parole: «delle attività
degli istituti di ricovero e cura,» sono soppresse. All’articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, le parole:
«di quelle spettanti agli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico per le prestazioni e funzioni assistenziali rese nell’anno
2000 strettamente connesse all’attività di ricerca corrente e finalizzata
di cui al programma di ricerca sanitaria previsto dall’articolo 12-bis,
comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni,» sono soppresse. L’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo
1 del citato decreto legislativo n. 56 del 2000 è abrogato.
3. L’importo di lire 30.000 miliardi di cui all’articolo
20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è elevato a lire
34.000 miliardi.
4. Nel rispetto degli adempimenti assunti dal Paese
con l’adesione al patto di stabilità e crescita, a decorrere dall’anno
2001, le singole regioni, contestualmente all’accertamento dei conti consuntivi
sulla spesa sanitaria da effettuare entro il 30 giugno dell’anno successivo,
sono tenute a provvedere alla copertura degli eventuali disavanzi di gestione,
attivando nella misura necessaria l’autonomia impositiva con le procedure
e modalità di cui ai commi 5, 6 e 7.
5. I Ministri della sanità, del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e delle finanze, previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, procedono sulla base delle
risultanze delle gestioni sanitarie ad accertare gli eventuali disavanzi
delle singole regioni, ad individuare le basi imponibili dei rispettivi
tributi regionali e a determinare le variazioni in aumento di una o più
aliquote dei tributi medesimi, in misura tale che l’incremento di gettito
copra integralmente il predetto disavanzo.
6. Entro il 31 ottobre di ciascun anno le regioni
interessate deliberano, con decorrenza dal 1º gennaio dell’anno successivo,
l’aumento delle aliquote dei tributi di spettanza nei termini stabiliti
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano.
7. In caso di inerzia delle amministrazioni regionali
nell’adozione delle misure di cui al comma 6, il Governo, previa diffida
alle regioni interessate a provvedere agli adempimenti di competenza entro
trenta giorni, adotta, entro e non oltre i successivi trenta giorni, le
forme d’intervento sostitutivo previste dalla normativa vigente.
8. All’articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre
1994, n. 724, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito
dal seguente: «I beni mobili e immobili degli ex ospedali psichiatrici
già assegnati o da destinare alle aziende sanitarie locali o alle
aziende ospedaliere, sono da esse a loro volta destinati alla produzione
di reddito attraverso la vendita, anche parziale, degli stessi, con diritto
di prelazione per gli enti pubblici, o la locazione». All’articolo
28, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il secondo periodo
è abrogato.
Art. 84.
(Eliminazione progressiva dei ticket sanitari)
1. Alla realizzazione degli obiettivi di spesa programmati
nell’accordo Governo-regioni concorrono le disposizioni contenute negli
articoli 85, 86, 87 e 88.
2. In vista della progressiva eliminazione della
partecipazione degli assistiti al costo delle prestazioni sanitarie erogate
dal Servizio sanitario nazionale, è sospesa l’efficacia delle seguenti
disposizioni del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124:
a) articolo 1, comma 2,
e comma 3, lettera a);
b) articolo 2, comma 1,
lettere c) ed e);
c) articolo 3, comma 1;
comma 2, ad eccezione dell’ultimo periodo; comma 3, primo e secondo periodo;
commi 4, 5, 6, 7 e 8; comma 9, primo periodo;
d) articoli 4 e 6;
e) articolo 7, comma 1,
lettera b), limitatamente alle parole: «sia alla situazione economica
del nucleo familiare, sia» e comma 2;
f) articolo 8, comma 4.
3. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 85,
sono confermate le modalità di partecipazione al costo delle prestazioni
sanitarie stabilite dall’articolo 8, comma 15, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, e successive modificazioni, e dagli articoli 68 e 70 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché le esenzioni in relazione
al reddito stabilite dallo stesso articolo 8 della citata legge n. 537
del 1993.
Art. 85.
(Riduzione dei ticket e disposizioni in materia di spesa farmaceutica)
1. A decorrere dal 1º luglio 2001, è
soppressa la classe di cui all’articolo 8, comma 10, lettera b), della
legge 24 dicembre 1993, n. 537. Entro il 31 gennaio 2001 e con effetto
dal 1º luglio 2001, la Commissione unica del farmaco provvede ad inserire,
per categorie terapeutiche omogenee, nelle classi di cui all’articolo 8,
comma 10, lettera a) e lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
i medicinali attualmente inseriti nella classe di cui alla lettera b) dello
stesso comma 10, sulla base della valutazione della loro efficacia terapeutica
e delle loro caratteristiche prevalenti.
2. A decorrere dal 1º gennaio 2001 è
abolita ogni forma di partecipazione degli assistiti al costo delle prestazioni
farmaceutiche relative ai medicinali collocati nelle classi a) e b) di
cui all’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con
esclusione di quelle previste dal comma 26 del presente articolo.
3. A decorrere dal 1º gennaio 2002 l’importo
indicato al comma 15 dell’articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
è ridotto da lire 70.000 a lire 23.000; a decorrere dal 1º
gennaio 2003 è abolita ogni forma di partecipazione degli assistiti
al costo delle prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale.
4. A decorrere dal 1º gennaio 2001, fermo restando
quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, lettera a), del decreto legislativo
29 aprile 1998, n. 124, e secondo le indicazioni del Piano sanitario nazionale,
sono escluse dalla partecipazione al costo e, quindi, erogate senza oneri
a carico dell’assistito al momento della fruizione, le seguenti prestazioni
specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio, finalizzate
alla diagnosi precoce dei tumori dell’apparato genitale femminile, del
carcinoma e dei precancerosi del colon retto:
a) mammografia, ogni due
anni, a favore delle donne in età compresa tra quarantacinque e
sessantanove anni;
b) esame citologico cervico-vaginale
(PAP test), ogni tre anni, a favore delle donne in età compresa
tra venticinque e sessantacinque anni;
c) colonscopia, ogni cinque
anni, a favore della popolazione di età superiore a quarantacinque
anni e della popolazione a rischio individuata secondo criteri determinati
con decreto del Ministro della sanità.
5. Sono altresì erogati senza oneri a carico
dell’assistito gli accertamenti diagnostici e strumentali specifici per
le patologie neoplastiche nell’età giovanile in soggetti a rischio
di età inferiore a quarantacinque anni, individuati secondo criteri
determinati con decreto del Ministro della sanità.
6. Le risorse disponibili per il Servizio sanitario
nazionale sono aumentate di lire 1.900 miliardi per l’anno 2001, di lire
1.875 miliardi per l’anno 2002, di lire 2.375 miliardi per l’anno 2003
e di lire 2.165 miliardi a decorrere dall’anno 2004.
7. Per ciascuno degli anni 2002 e 2003 le politiche
proposte dalle regioni, i comportamenti prescrittivi dei medici di medicina
generale e dei pediatri di libera scelta del distretto relativamente alle
prestazioni farmaceutiche, diagnostiche, specialistiche e ospedaliere,
nonché la politica dei prezzi dei farmaci e delle prestazioni convenzionate,
dovranno contenere la crescita della spesa sanitaria nella misura pari,
per il 2002, almeno all’1,3 per cento della spesa relativa nel preconsuntivo
nell’anno 2000, ad almeno il 2,3 per cento per il 2003 e ad almeno il 2,5
per cento per il 2004.
8. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi
da 1 a 7 le previsioni programmatiche della spesa sanitaria previste per
gli anni 2002, 2003 e 2004 sono rideterminate, rispettivamente, nella misura
del 3,5, del 3,45 e del 2,9 per cento.
9. A decorrere dal 30 marzo 2002, sulla base dei
risultati del monitoraggio è verificato mensilmente l’andamento
della spesa sanitaria. Qualora tale andamento si discosti dall’effettivo
conseguimento degli obiettivi previsti ai commi 7 e 8, la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano propone criteri e strumenti idonei a finanziare lo scostamento.
Per la parte dello scostamento imputabile a responsabilità regionali,
le regioni adottano le deliberazioni per il reintegro dei ticket soppressi
ovvero le altre misure di riequilibrio previste dall’articolo 83, comma
6. In caso di inerzia delle amministrazioni regionali il Governo, previa
diffida alle regioni interessate a provvedere agli adempimenti di competenza
entro trenta giorni, adotta, entro e non oltre i successivi trenta giorni,
le forme di intervento sostitutivo previste dalla normativa vigente.
10. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente
articolo si provvede, quanto a lire 120 miliardi per l’anno 2002 e a lire
830 miliardi per l’anno 2003, mediante utilizzo delle maggiori entrate
tributarie connesse alle minori detrazioni conseguenti alla progressiva
abolizione dei ticket di cui ai commi 2, 3 e 4.
11. All’articolo 19, comma 14, della legge 11 marzo
1988, n. 67, e successive modificazioni, le parole: «nella misura
dell’80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura
del 40 per cento». La disposizione si applica a decorrere dal periodo
di imposta in corso al 31 dicembre 2000.
12. Entro il 31 gennaio 2001 la Commissione unica
del farmaco provvede a individuare le categorie di medicinali destinati
alla cura delle patologie di cui al decreto del Ministro della sanità
28 maggio 1999, n. 329, e il loro confezionamento ottimale per ciclo di
terapia, prevedendo standard a posologia limitata per l’avvio delle terapie
e standard che assicurino una copertura terapeutica massima di 28-40 giorni.
Il provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Sono collocati
nella classe di cui all’articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24
dicembre 1993, n. 537, i medicinali le cui confezioni non sono adeguate
ai predetti standard, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento
della Commissione unica del farmaco. A decorrere dal settimo mese successivo
a quello della data predetta, la prescrivibilità con oneri a carico
del Servizio sanitario nazionale di medicinali appartenenti alle categorie
individuate dalla Commissione unica del farmaco è limitata al numero
massimo di due pezzi per ricetta. Le regioni e le aziende unità
sanitarie locali provvedono all’attivazione di specifici programmi di informazione
relativi agli obiettivi e alle modalità prescrittive delle confezioni
ottimali, rivolti ai medici del Servizio sanitario nazionale, ai farmacisti
e ai cittadini.
13. All’articolo 29, comma 4, della legge 23 dicembre
1999, n. 488, le parole: «è ridotto del 5 per cento»
sono sostituite dalle seguenti: «è ridotto del 10 per cento
in due anni, con riduzione del 5 per cento a decorrere dal 31 gennaio di
ciascuno degli anni 2000 e 2001». Allo stesso comma 4 è aggiunto
il seguente periodo: «Dalla riduzione di prezzo decorrente dal 31
gennaio 2001, sono esclusi i medicinali con prezzo non superiore a lire
10.000».
14. Il Ministro della sanità stabilisce,
con proprio decreto, i requisiti tecnici e le modalità per l’adozione,
entro il 31 marzo 2001, della numerazione progressiva, per singola confezione,
dei bollini autoadesivi a lettura automatica dei medicinali prescrivibili
nell’ambito del Servizio sanitario nazionale di cui al decreto del Ministro
della sanità 29 febbraio 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 79 del 5 aprile 1988, e successive modificazioni. A decorrere dal sesto
mese successivo alla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente
periodo, le confezioni dei medicinali erogabili dal Servizio sanitario
nazionale devono essere dotate di bollini conformi alle prescrizioni del
predetto decreto. Con la stessa decorrenza, i produttori, i depositari
ed i grossisti mantengono memoria nei propri archivi del numero identificativo
di ciascuno dei pezzi usciti e della destinazione di questi; i depositari,
i grossisti ed i farmacisti mantengono memoria nei propri archivi del numero
identificativo di ciascuno dei pezzi entrati e della provenienza di questi.
La mancata o non corretta archiviazione dei dati comporta l’applicazione
della sanzione amministrativa pecuniaria da lire 3 milioni a lire 18 milioni.
15. All’articolo 68, comma 9, primo periodo, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole: «onere a carico del
Servizio sanitario nazionale» sono inserite le seguenti: «nonché
i dati presenti sulla ricetta leggibili otticamente relativi al codice
del medico, al codice dell’assistito ed alla data di emissione della prescrizione».
16. Con decreto del Ministro della sanità,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate
procedure standard per il controllo delle prescrizioni farmaceutiche, anche
ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge
20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1996, n. 425. Ai fini dell’applicazione delle predette procedure, sono
organizzati corsi di formazione per funzionari regionali, a cura del Dipartimento
competente per la valutazione dei farmaci e la farmacovigilanza del Ministero
della sanità, nei limiti delle disponibilità di bilancio.
17. Il Ministero della sanità trasmette periodicamente
alle regioni i risultati delle valutazioni dell’Osservatorio nazionale
sull’impiego dei medicinali relative al controllo di cui al comma 16.
18. Entro il 28 febbraio 2001 il Ministro della
sanità fissa, con proprio decreto, le modalità per la rilevazione
e la contabilizzazione in forma automatica, in ciascuna farmacia convenzionata
con il Servizio sanitario nazionale, dell’erogazione di ossigeno terapeutico
e della fornitura dei prodotti dietetici di cui al decreto del Ministro
della sanità 1º luglio 1982, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 217 del 9 agosto 1982, dei dispositivi protesici monouso
di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332,
dei prodotti per soggetti affetti da diabete mellito di cui al decreto
del Ministro della sanità 8 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 46 del 17 febbraio 1982, ed i conseguenti obblighi cui sono
tenuti i farmacisti.
19. Le disposizioni sulla contrattazione dei prezzi
previste dall’articolo 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
si applicano sino al 31 dicembre 2001 anche ai medicinali autorizzati in
Italia secondo la procedura del mutuo riconoscimento.
20. La Commissione unica del farmaco può
stabilire, con particolare riferimento ai farmaci innovativi di cui al
regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, che la
collocazione di un medicinale nella classe di cui all’articolo 8, comma
10, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sia limitata ad un
determinato periodo di tempo e che la conferma definitiva della sua erogabilità
a carico del Servizio sanitario nazionale sia subordinata all’esito favorevole
della verifica, da parte della stessa Commissione, della sussistenza delle
condizioni dalla medesima indicate.
21. La commissione per la spesa farmaceutica, prevista
dall’articolo 36, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è
ricostituita con il compito di monitorare l’andamento della spesa farmaceutica
pubblica e privata e di formulare proposte per il governo della spesa stessa.
La commissione può essere sentita dal Ministro della sanità
sui provvedimenti generali che incidono sulla spesa farmaceutica pubblica
e svolge le ulteriori funzioni consultive attribuite dallo stesso Ministro.
Con decreto del Ministro della sanità sono definiti la composizione
e le modalità di funzionamento della commissione, le specifiche
funzioni alla stessa demandate, nonché i termini per la formulazione
dei pareri e delle proposte. Nella composizione della commissione è
comunque assicurata la presenza di un rappresentante degli uffici di livello
dirigenziale e generale competenti nella materia dei medicinali e della
programmazione sanitaria del Ministero della sanità, nonché
di rappresentanti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, delle regioni, dei produttori farmaceutici, dei grossisti, dei
farmacisti, della federazione nazionale dell’ordine dei medici. La commissione
per la spesa farmaceutica si avvale, per lo svolgimento delle funzioni
ad essa attribuite, dei dati e delle elaborazioni forniti dall’Osservatorio
nazionale sull’impiego dei medicinali.
22. Per specifici progetti di ricerca scientifica
e sorveglianza epidemiologica, tesi a garantire una migliore definizione
della sicurezza d’uso di medicinali di particolare rilevanza individuati
con provvedimento della Commissione unica del farmaco, il Ministro della
sanità, per un periodo definito e limitato, e relativamente alla
dispensazione di medicinali con onere a carico del Servizio sanitario nazionale,
può concordare con le organizzazioni maggiormente rappresentative
delle farmacie e dei distributori intermedi che alle cessioni di tali medicinali
non si applichino le quote di spettanza dei grossisti e delle farmacie
nè lo sconto a carico delle farmacie, previsti dall’articolo 1,
comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.
L’accordo è reso esecutivo con decreto del Ministro della sanità
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Le cessioni di cui al presente
comma non sono soggette al contributo di cui all’articolo 5, secondo comma,
del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 luglio 1977, n. 395, ed al contributo previsto dall’articolo
15 della convenzione farmaceutica resa esecutiva con decreto del Presidente
della Repubblica 8 luglio 1998, n. 371.
23. Decorsi quarantacinque giorni dalla presentazione
della domanda diretta ad ottenere l’autorizzazione alla pubblicità
di un medicinale di automedicazione ai sensi dell’articolo 6, comma 1,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, la mancata comunicazione
all’interessato del provvedimento del Ministero della sanità di
accoglimento o di reiezione della domanda medesima equivale a tutti gli
effetti al rilascio dell’autorizzazione richiesta. Nell’ipotesi prevista
dal precedente periodo, l’indicazione del numero dell’autorizzazione del
Ministero della sanità prevista dall’articolo 6, comma 8, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, è sostituita, ad ogni effetto,
dall’indicazione degli estremi della domanda di autorizzazione. Con decreto
non regolamentare del Ministro della sanità, su proposta della Commissione
di esperti di cui all’articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 541, sono approvati criteri e direttive per la corretta
formulazione dei messaggi pubblicitari concernenti medicinali di automedicazione,
ad integrazione di quanto disciplinato dagli articoli 2, 3, 4 e 5 del citato
decreto legislativo.
24. Il Ministro della sanità, di concerto
con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentite
le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie e dei produttori
di medicinali di automedicazione, con proprio decreto da emanare entro
il 10 luglio 2001, stabilisce criteri per meglio definire le caratteristiche
dei medicinali di automedicazione e meccanismi concorrenziali per i prezzi,
ed individua misure per definire un ricorso corretto ai medicinali di automedicazione
in farmacia, anche attraverso campagne informative rivolte a cittadini
ed operatori sanitari.
25. Le variazioni dei prezzi dei medicinali collocati
nella classe c) di cui all’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, devono essere comunicate al Ministero della sanità,
al CIPE e alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani almeno
quindici giorni prima della data di applicazione dei nuovi prezzi, da indicare
nella comunicazione medesima.
26. A decorrere dal 1º luglio 2001, i medicinali
non coperti da brevetto aventi uguale composizione in princìpi attivi,
nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità
di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali,
sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino a concorrenza
del prezzo medio ponderato dei medicinali aventi prezzo non superiore a
quello massimo attribuibile al generico secondo la legislazione vigente.
Ai fini del presente comma sono considerate equivalenti tutte le forme
farmaceutiche solide orali. Qualora il medico prescriva un medicinale avente
prezzo maggiore del prezzo rimborsabile dal Servizio sanitario nazionale
ai sensi del presente comma, la differenza fra i due prezzi è a
carico dell’assistito; il medico è, in tale caso, tenuto ad informare
il paziente circa la disponibilità di medicinali integralmente rimborsabili
dal Servizio sanitario nazionale e della loro bioequivalenza con la specialità
medicinale prescritta. Il Ministero della sanità, di concerto con
il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
e il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato verifica
gli effetti della disposizione di cui al presente comma e propone le eventuali
modifiche al sistema di rimborso da attuare a decorrere dal 1º settembre
2003.
27. I medici che prescrivono farmaci a carico del
Servizio sanitario nazionale tengono conto, nella scelta del medicinale,
di quanto previsto dal comma 26.
28. Entro il 15 aprile 2001, il Ministero della
sanità, previo accertamento, da parte della Commissione unica del
farmaco, della bioequivalenza dei medicinali rimborsabili ai sensi del
comma 26 e previa verifica della loro disponibilità in commercio,
pubblica nella Gazzetta Ufficiale l’elenco dei medicinali ai quali si applica
la disposizione del medesimo comma, con indicazione dei relativi prezzi,
nonché del prezzo massimo di rimborso. L’elenco è aggiornato
ogni sei mesi. L’aggiornamento entra in vigore dal primo giorno del mese
successivo a quello di pubblicazione.
29. Le risorse disponibili per il Servizio sanitario
nazionale sono aumentate di lire 28 miliardi per l’anno 2001 e di lire
56 miliardi a decorrere dall’anno 2002.
30. Il Ministero della sanità adotta idonee
iniziative per informare i medici prescrittori, i farmacisti e gli assistiti
delle modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi
26 e 28 e delle finalità della nuova disciplina.
31. Sono abrogati il secondo e terzo periodo del
comma 16 e il comma 16-bis dell’articolo 36 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni. Sono altresì abrogati il comma
1 e il primo, secondo e terzo periodo del comma 2 dell’articolo 29 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488.
32. Il termine del 31 dicembre 2001 previsto dall’articolo
7, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 185, come modificato
dall’articolo 2, comma 2, della legge 8 ottobre 1997, n. 347, e dall’articolo
5, comma 2, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, è differito al
31 dicembre 2003.
33. Il comma 2 dell’articolo 7 del decreto legislativo,
17 marzo 1995, n. 185, è sostituito dal seguente:
«2. Alla scadenza del termine di cui al comma
1, si applica a tutti i medicinali omeopatici la cui presenza sul mercato
italiano alla data del 6 giugno 1995 sia stata notificata al Ministero
della sanità ai sensi del comma 1, in sede di primo rinnovo, la
procedura semplificata di registrazione di cui all’articolo 5. Le domande
di rinnovo di autorizzazione, da presentare al Ministero della sanità
non oltre il novantesimo giorno precedente la data di scadenza, devono
essere accompagnate da una dichiarazione del legale rappresentante della
società richiedente, attestante che presso la stessa è disponibile
la documentazione di cui all’articolo 5, comma 2, e dall’attestazione dell’avvenuto
versamento delle somme derivanti dalle tariffe di cui all’allegato 2, lettera
A), numeri 1, 2 e 3, annesso al decreto del Ministro della sanità
del 22 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10
febbraio 1998. Qualora si tratti di medicinali omeopatici importati da
uno Stato membro dell’Unione europea in cui sia già stata concessa
la registrazione o l’autorizzazione, la suddetta dichiarazione del legale
rappresentante della società richiedente deve attestare che presso
la stessa è disponibile la documentazione di registrazione originale.
Decorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda senza che il Ministero
della sanità abbia comunicato al richiedente le sue motivate determinazioni,
il rinnovo si intende accordato. Il rinnovo ha durata quinquennale».
34. Entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, le imprese che hanno provveduto a presentare
la documentazione al Ministero della sanità ai sensi dell’articolo
7, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, e successive
modificazioni, devono versare a favore del Ministero della sanità
la somma di lire quarantamila per ogni medicinale omeopatico notificato,
individuato ai sensi dell’allegato 2, lettera A), numeri 1, 2, 3, annesso
al citato decreto del Ministro della sanità del 22 dicembre 1997,
a titolo di contributo per l’attività di gestione e di controllo
del settore omeopatico.
Art. 86.
(Dotazione finanziaria complessiva dei medici di medicina generale,
dei pediatri di libera scelta, degli specialisti ambulatoriali e convenzionati
e dei medici di continuità assistenziale del distretto)
1. Ciascuna regione individua, entro il 30 giugno
2001, nell’ambito del proprio territorio, uno o più distretti, ai
quali assegnare, in via sperimentale, in accordo con l’azienda sanitaria
interessata, la dotazione finanziaria di cui al presente articolo.
2. La regione assegna al distretto una dotazione
finanziaria virtuale, calcolata sulla base del numero di abitanti moltiplicato
per la parte della quota capitaria concernente le spese per prestazioni
farmaceutiche, diagnostiche, specialistiche, ospedaliere e residenziali,
che si presumono indotte dall’attività prescrittiva dei medici di
medicina generale nonché dei pediatri di libera scelta, degli specialisti
ambulatoriali e convenzionati e dei medici di continuità assistenziale.
3. La regione comunica ai Ministeri della sanità
e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la metodologia
ed i criteri utilizzati per l’individuazione della quota di spesa indotta
di cui al comma 2.
4. La sperimentazione è costantemente seguita
da un comitato di monitoraggio, composto da un rappresentante regionale,
dal responsabile del distretto e da un rappresentante di ciascuna delle
cinque categorie mediche interessate nominato dalle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello aziendale. Il comitato procede trimestralmente
alla verifica delle spese indotte dai medici di medicina generale, dai
pediatri di libera scelta, dagli specialisti ambulatoriali e convenzionati
e dai medici di continuità assistenziale, e trasmette, entro trenta
giorni dalla verifica, ai Ministeri della sanità e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, alla regione e all’azienda unità
sanitaria locale competente, una relazione sull’andamento della spesa rilevata
e sulla compatibilità tra la proiezione di spesa e la dotazione
finanziaria complessiva annua.
5. La sperimentazione ha durata di dodici mesi,
con decorrenza dalla data individuata dalla regione e resa nota a tutti
i soggetti interessati anche tramite le organizzazioni sindacali. A conclusione
della sperimentazione la regione destina il 60 per cento delle minori spese
indotte dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta,
dagli specialisti ambulatoriali e convenzionati e dai medici di continuità
assistenziale rispetto alla dotazione finanziaria complessiva individuata
anche con riferimento a valori di spesa coerenti con gli obiettivi di cui
all’accordo Governo-regioni, all’erogazione di servizi per i medici di
medicina generale, i pediatri di libera scelta, gli specialisti ambulatoriali
e convenzionati e i medici di continuità assistenziale, con esclusione
di incentivi di carattere pecuniario. Qualora le spese siano superiori
alla dotazione finanziaria complessiva, la regione e l’azienda unità
sanitaria locale competente ne verificano le cause ed attivano, in caso
di accertamento di comportamenti irregolari, le misure previste dagli accordi
collettivi nazionali e regionali, fatto salvo il procedimento disciplinare
di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica
5 aprile 1950, n. 221.
6. Sono fatte comunque salve le autonome iniziative
regionali in materia di sperimentazione di dotazione finanziaria, che siano
già in corso.
Art. 87.
(Monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche
e ospedaliere)
1. Nel quadro delle competenze di governo della spesa
da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, di garanzia verso il cittadino di appropriatezza ed efficacia
delle prestazioni di cura da parte del Ministero della sanità, e
nel rispetto dei compiti attribuiti alle regioni in materia sanitaria,
al fine di migliorare il monitoraggio della spesa sanitaria nelle sue componenti
farmaceutica, diagnostica e specialistica, e di semplificare le transazioni
tra il cittadino, gli operatori e le istituzioni preposte, è introdotta
la gestione informatizzata delle prescrizioni relative alle prestazioni
farmaceutiche, diagnostiche, specialistiche e ospedaliere, erogate da soggetti
pubblici e privati accreditati. Tutte le procedure informatiche devono
garantire l’assoluto anonimato del cittadino che usufruisce delle prestazioni,
rispettando la normativa a tutela della riservatezza. Ai dati oggetto della
gestione informatizzata possono avere accesso solo gli operatori da identificare
secondo quanto disposto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282.
2. Il sistema di monitoraggio interconnette i medici
e gli altri operatori sanitari di cui al comma 1, il Ministero della sanità,
il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
le regioni, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie locali
e dispone, per la consultazione in linea e ai diversi livelli di competenza,
delle informazioni relative:
a) ai farmaci del Servizio
sanitario nazionale;
b) alle diverse prestazioni
farmaceutiche, diagnostiche e specialistiche erogabili;
c) all’andamento dei consumi
dei farmaci e delle prestazioni;
d) all’andamento della spesa
relativa.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge il Ministero della sanità, di concerto
con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana i regolamenti e i
decreti attuativi, individuando le risorse finanziarie nell’ambito di quelle
indicate dall’articolo 103, definendo le modalità operative e i
relativi adempimenti, le modalità di trasmissione dei dati ed il
flusso delle informazioni tra i diversi organismi di cui al comma 2.
4. Le soluzioni adottate dovranno rispettare le
norme sulla sicurezza e sulla riservatezza dei dati secondo le leggi vigenti
e risultare coerenti con le linee generali del processo di evoluzione dell’utilizzo
dell’informatica nell’amministrazione.
5. Entro il 1º gennaio 2002 o le diverse date
stabilite con i decreti attuativi di cui al comma 3, tutte le prescrizioni
citate dovranno essere trasmissibili e monitorabili per via telematica.
6. Per l’avvio del nuovo sistema informativo nazionale
del Ministero della sanità, nonché per l’estensione dell’impiego
sperimentale della carta sanitaria prevista dal progetto europeo «NETLINK»
è autorizzata per l’anno 2001 la spesa, rispettivamente, di lire
10 miliardi e di lire 4 miliardi.
7. All’articolo 38, quarto comma, del regolamento
per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre
1938, n. 1706, le parole: «I farmacisti debbono conservare per la
durata di cinque anni copia di tutte le ricette spedite» sono sostituite
dalle seguenti: «I farmacisti debbono conservare per sei mesi le
ricette spedite concernenti preparazioni estemporanee».
Art. 88.
(Disposizioni per l’appropriatezza nell’erogazione dell’assistenza
sanitaria)
1. Nella definizione delle tariffe delle prestazioni
di assistenza ospedaliera, le regioni ove siano assicurati adeguati programmi
di assistenza domiciliare integrata e centri residenziali per le cure palliative
inseriscono un valore soglia di durata della degenza per i ricoveri ordinari
nei reparti di lungodegenza, oltre il quale si applica una riduzione della
tariffa giornaliera, fatta salva la garanzia della continuità dell’assistenza.
Il valore soglia è fissato in un massimo di sessanta giorni di degenza;
la riduzione tariffaria è pari ad almeno il 30 per cento della tariffa
giornaliera piena.
2. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all’articolo
72, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo criteri di appropriatezza,
le regioni assicurano, per ciascun soggetto erogatore, un controllo analitico
annuo di almeno il 2 per cento delle cartelle cliniche e delle corrispondenti
schede di dimissione in conformità a specifici protocolli di valutazione.
L’individuazione delle cartelle e delle schede deve essere effettuata secondo
criteri di campionamento rigorosamente casuali.
3. Le regioni applicano abbattimenti sulla remunerazione
complessiva dei soggetti erogatori presso i quali si registrino frequenze
di ricoveri inappropriati superiori agli standard stabiliti dalla regione
stessa.
Art. 89.
(Contributo dovuto al Servizio sanitario nazionale per le prestazioni
erogate ai cittadini coinvolti in incidenti di veicoli a motore o di natanti)
1. Sono abrogati i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 38
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
2. Il contributo di cui all’articolo 11-bis della
legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall’articolo 126 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 175, relativamente agli intestatari delle
carte di circolazione residenti nella regione Valle d’Aosta e nelle province
autonome di Trento e di Bolzano, è attribuito alla rispettiva regione
o provincia. Per gli anni 2001 e 2002 il predetto contributo è attribuito
nella misura rispettivamente di un terzo e due terzi.
3. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal
totale dei contributi di cui al citato articolo 11-bis della legge n. 990
del 1969 le somme attribuite alla regione Valle d’Aosta e alle province
autonome di Trento e di Bolzano e ad effettuare distinti versamenti a favore
della regione Valle d’Aosta e di ogni singola provincia autonoma con le
stesse modalità previste dal decreto del Ministro delle finanze
14 dicembre 1998, n. 457, per il versamento dell’imposta sulle assicurazioni
per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli
a motore.
4. I commi 2 e 3 si applicano alla regione Valle
d’Aosta a decorrere dal 2002. Conseguentemente per l’anno 2002 il contributo
di cui al comma 2 è attribuito alla regione Valle d’Aosta nella
misura di due terzi.
Art. 90.
(Sperimentazioni gestionali)
1. Sino al 31 dicembre 2001 il trasferimento di beni, anche di immobili e di aziende, a favore di fondazioni di diritto privato e di enti pubblici, ivi compresi gli enti disciplinati dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, effettuato nell’ambito delle sperimentazioni gestionali previste dall’articolo 4, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, nonché dall’articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, limitatamente agli atti sottoposti a registrazione durante il periodo di durata della sperimentazione, nonché il trasferimento disposto nell’ambito degli accordi e forme associative di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, non dà luogo, ai fini delle imposte sui redditi, a realizzo o distribuzione di plusvalenze, ricavi e minusvalenze, compreso il valore di avviamento, non costituisce presupposto per la tassazione di sopravvenienze attive nei confronti del cessionario, non è soggetto ad alcuna imposta sui trasferimenti nè comporta obbligo di affrancare riserve e fondi in sospensione d’imposta.
Art. 91.
(Disposizioni per l’assolvimento dei compiti del Ministero della
sanità)
1. Al fine di consentire al dipartimento competente
per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero della
sanità e all’Osservatorio nazionale sull’impiego dei medicinali
l’espletamento delle funzioni connesse alle attività di promozione,
valutazione e controllo disposte dagli articoli 85 e 87, nonché
di permettere l’attiva partecipazione dell’Italia, quale Paese di riferimento,
alle procedure autorizzative e ispettive nel settore dei medicinali previste
dalla normativa dell’Unione europea, il Ministero della sanità è
autorizzato ad avvalersi, per gli anni 2001, 2002 e 2003, del personale
non appartenente alla pubblica amministrazione, in servizio presso lo stesso
dipartimento alla data del 30 settembre 2000, entro il limite massimo di
cinquanta unità di medici, chimici, farmacisti, economisti, informatici,
amministrativi. La misura dei compensi per i predetti incarichi è
determinata con decreto del Ministro della sanità, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
tenuto conto della professionalità richiesta. Ai relativi oneri,
che non possono eccedere lire cinque miliardi per anno, si fa fronte mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo
36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. Per l’effettuazione delle ispezioni alle officine
farmaceutiche e di quelle concernenti le sperimentazioni cliniche dei medicinali,
nonché per altri specifici adempimenti di alta qualificazione tecnico-scientifica
previsti dalla normativa dell’Unione europea, il Ministero della sanità
può stipulare specifiche convenzioni con l’Agenzia europea per la
valutazione dei medicinali (EMEA), con istituti di ricerca, società
o associazioni scientifiche, di verifica o di controllo di qualità
o altri organismi nazionali e internazionali operanti nel settore farmaceutico,
nonché con esperti di elevata professionalità. Agli oneri
derivanti dall’attuazione del presente comma, che non possono eccedere
l’importo di due miliardi di lire per anno, si fa fronte mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 68, comma 11,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Art. 92.
(Interventi vari di interesse sanitario)
1. Ai fini della realizzazione del Centro nazionale
di adroterapia oncologica è istituito un ente non commerciale dotato
di personalità giuridica di diritto privato con la partecipazione
di enti di ricerca, individuati con decreto del Ministro della sanità,
di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica
e tecnologica, e soggetti pubblici e privati. Al predetto ente è
assegnato un contributo di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001
e 2002.
2. Per l’attività del Centro nazionale per
i trapianti è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni
per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003. Lo stanziamento è utilizzabile
anche per la stipula di contratti con personale di alta qualificazione,
con le modalità previste dall’articolo 15-septies del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. All’articolo 8, comma
7, della legge 1º aprile 1999, n. 91, le parole: «, di cui lire
240 milioni per la copertura delle spese relative al direttore generale
e lire 500 milioni per le spese di funzionamento» sono soppresse.
3. Per l’attivazione e la gestione, ivi comprese
l’acquisizione o l’utilizzazione di specifiche risorse umane e strumentali,
del sistema informativo per la formazione continua, per l’attribuzione
dei crediti formativi e per l’accreditamento delle società scientifiche
e dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative
di cui all’articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, nonché della sperimentazione della
formazione a distanza del personale dirigente del Servizio sanitario nazionale,
è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l’anno 2001.
4. È istituito un fondo dell’ammontare di
lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, per attività
formative di alta specializzazione da individuare con decreto emanato dal
Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, sentite le competenti Commissoni
parlamentari.
5. I soggetti pubblici e privati e le società
scientifiche che chiedono, ai sensi dell’articolo 16-ter del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il loro accreditamento
per lo svolgimento di attività di formazione continua ovvero l’accreditamento
di specifiche attività formative promosse o organizzate dagli stessi
ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi sono tenuti al preventivo
versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un contributo alle spese
fissato dalla Commissione nazionale per la formazione continua di cui al
citato articolo 16-ter, nella misura da un minimo di lire 500.000 ad un
massimo di lire 5.000.000, in base a criteri oggettivi determinati con
decreto del Ministro della sanità su proposta della Commissione
stessa. Il contributo per l’accreditamento dei soggetti e delle società
è annuale. Tali somme sono riassegnate ad apposita unità
previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della sanità
per essere utilizzate per il funzionamento della Commissione, ivi compresi
i compensi ai componenti ed il rimborso delle spese sostenute dagli stessi
per la partecipazione ai lavori della Commissione, nonché per far
fronte alle spese per l’acquisto di apparecchiature informatiche e per
lo svolgimento, anche attraverso l’utilizzazione di esperti esterni, dell’attività
di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dei soggetti accreditati
e di valutazione e monitoraggio degli eventi formativi e dei programmi
di formazione.
6. Per l’attuazione di un programma nazionale di
ricerche sperimentali e cliniche sulle cellule staminali umane post-natali
è istituito un fondo dell’ammontare di lire 5 miliardi per ciascuno
degli anni 2001, 2002 e 2003. Il programma nazionale sulle cellule staminali
è gestito secondo le modalità del programma di ricerca sulla
terapia dei tumori di cui all’articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1987,
n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n.
531.
7. Per consentire all’Istituto superiore di sanità
di fare fronte, con i propri dipendenti, ai compiti inerenti il coordinamento
delle attività di ricerca per la tutela della salute pubblica, la
sorveglianza dei fattori critici che incidono sulla salute, nonché
la gestione dei registri nazionali, è autorizzato lo stanziamento
di lire 15 miliardi per gli anni 2001 e 2002.
8. Al fine di potenziare l’azione di monitoraggio
e sorveglianza dei coadiutori veterinari sul territorio nazionale a seguito
dell’epidemia di «lingua blu» sulla specie ovina è autorizzato
lo stanziamento di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
9. Al fine di garantire l’erogazione, da parte del
Servizio sanitario nazionale, di medicinali essenziali non altrimenti reperibili,
tenuto conto dei compiti attribuiti allo Stabilimento chimico-farmaceutico
militare, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro
della difesa, emana, entro il 30 giugno 2001, un decreto che stabilisce
le modalità e le procedure connesse alla produzione, all’autorizzazione
all’immissione in commercio e alla distribuzione dei medicinali predetti.
Al finanziamento delle attività necessarie al conseguimento degli
obiettivi di cui al presente comma, quantificato in 5 miliardi di lire,
si provvede mediante l’utilizzazione di quota parte degli introiti delle
tariffe per le domande di autorizzazione all’immissione in commercio previste
dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44.
10. Le specifiche tecniche, le progettazioni e le
procedure finalizzate alla realizzazione della tessera sanitaria di cui
all’articolo 59, comma 50, lettera i), della legge 27 dicembre 1997, n.
449, sono utilizzate ai fini della predisposizione della carta d’identità
elettronica con le opzioni di carattere sanitario di cui all’articolo 2,
comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni.
Sono conseguentemente abrogati l’articolo 59, comma 50, lettera i), della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e il comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge
28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1999, n. 39.
11. Al fine di provvedere al finanziamento degli
interventi di cui ai commi precedenti, ad eccezione del comma 9, sono utilizzate
le disponibilità di cui all’autorizzazione di spesa recata dall’articolo
2, comma 1, penultimo periodo, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39.
12. I benefici di cui all’articolo 7 della legge
14 ottobre 1999, n. 362, previsti per i dipendenti non appartenenti al
ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanità,
sono estesi anche al personale in servizio presso l’Istituto superiore
di sanità e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma si
fa fronte con le economie di gestione e le quote delle entrate di cui all’articolo
5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, dell’Istituto superiore
di sanità e dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro, di rispettiva pertinenza, a valere dall’esercizio 2000.
13. Per le attrezzature dei centri di riferimento
interregionali per i trapianti è autorizzata la spesa di lire 10
miliardi annue per gli anni 2001 e 2002; le somme sono suddivise con decreto
del Ministro della sanità in proporzione ai rispettivi bacini di
utenza.
14. A decorrere dal 1º gennaio 2001 le disposizioni
di cui all’articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive
modificazioni, e agli articoli 37, 39, 40 e 41 del regolamento approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327,
non si applicano al personale saltuariamente impiegato dagli organizzatori
di sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico.
15. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della sanità,
al Ministero della sanità è attribuita, per l’anno 2001,
la somma di lire 3 miliardi, per il finanziamento di un programma di tutela
sanitaria dei consumatori, concernente:
a) indagini dell’Istituto
superiore di sanità in merito ad eventuali effetti cumulativi sull’organismo
umano, derivanti dalle sinergie tra diverse sostanze attive dei prodotti
fitosanitari, a causa della presenza simultanea di residui di due o più
sostanze attive in uno stesso alimento o bevanda, con particolare riferimento
agli alimenti destinati alla prima infanzia, di cui all’articolo 17, comma
4, lettera c), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
b) indagini, coordinate
dall’Istituto superiore di sanità, in merito ad eventuali effetti
derivanti dall’utilizzazione dei prodotti fitosanitari sulla salute degli
operatori e della popolazione, con particolare riferimento alla fascia
di età compresa tra zero e diciotto anni, a seguito dell’esposizione
a residui di sostanze attive di prodotti fitosanitari negli alimenti, nelle
bevande e nell’ambiente, di cui all’articolo 17, comma 4, lettera a), del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
c) la valutazione del rischio
di esposizione della popolazione a quantità, superiori alla dose
giornaliera accettabile, di residui negli alimenti o nelle bevande di sostanze
attive di prodotti fitosanitari, o di eventuali loro metaboliti, impurezze
o prodotti di degradazione o di reazione, tenuto conto della vulnerabilità
della popolazione differenziata per diverse fasce di età e con particolare
riferimento alla fascia di età compresa tra zero e diciotto anni;
d) la pubblicazione dei
risultati degli studi di cui alle lettere a), b), e c), quale base scientifica
per iniziative del Ministero della sanità finalizzate a una corretta
informazione degli operatori e dei consumatori, nonché ad incentivare
i produttori agricoli e le industrie alimentari ad intraprendere iniziative
di informazione dei consumatori in merito ai trattamenti con i prodotti
fitosanitari subiti dagli alimenti prima della loro immissione in commercio
e ai residui di prodotti fitosanitari negli alimenti immessi in commercio.
16. Il termine di cui all’articolo 8-septies, comma
1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, per la erogabilità di prestazioni sanitarie
in regime di assistenza indiretta, è prorogato al 31 dicembre 2001
con l’esclusione delle prestazioni assistenziali erogate in regime di attività
libero-professionale extramuraria.
17. Per l’attivazione o la realizzazione delle strutture
di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n.
450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39,
le regioni possono stipulare convenzioni con istituzioni e organismi a
scopo non lucrativo che dispongano di strutture dedicate all’assistenza
palliativa e di supporto prioritariamente per i pazienti affetti da patologia
neoplastica terminale. Alla assegnazione delle risorse finanziarie previste
dal decreto del Ministro della sanità 28 settembre 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2000, in applicazione del predetto
decreto-legge n. 450 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla citata
legge n. 39 del 1999, sono ammessi anche i progetti presentati da istituzioni
e organismi a scopo non lucrativo che svolgono attività nel settore
dell’assistenza sanitaria e socio-sanitaria. In entrambi i casi, i finanziamenti
assegnati alle regioni possono essere finalizzati alla realizzazione, alla
ristrutturazione e all’adeguamento di strutture con vincolo di destinazione
trentennale agli scopi di cui al primo periodo.
Art. 93.
(Ridefinizione di alcune misure di medicina preventiva)
1. Al fine di razionalizzare alcuni interventi di
medicina preventiva e di uniformare la legislazione italiana a quella degli
altri Stati membri dell’Unione europea, a decorrere dalla data di entrata
in vigore del regolamento di cui al comma 2 sono abrogati: l’articolo 10,
comma 1, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088; all’articolo 22,
primo comma, le parole da: «eseguire le reazioni» fino a: «della
scuola media», nonché l’articolo 49 del regolamento approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n.
1518; l’articolo 5 ed il capo I del titolo III del decreto del Presidente
della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056; l’articolo 2, quarto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1965, n.
1301; l’articolo 1 del decreto del Capo del Governo 2 dicembre 1926, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 14 dicembre 1926. Sono altresì
abrogate le disposizioni di cui all’articolo 7 della legge 25 luglio 1956,
n. 837, che prevedono l’obbligatorietà dell’esecuzione dell’accertamento
sierologico della lue ai fini del rilascio del certificato di sana e robusta
costituzione e di altri adempimenti amministrativi.
2. Con un regolamento da emanare entro il 30 giugno
2001 ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono individuate, in relazione alle mutate condizioni sanitarie del
Paese, le condizioni nelle quali è obbligatoria la vaccinazione
contro la tubercolosi nonché le modalità di esecuzione delle
rivaccinazioni della vaccinazione antitetanica.
3. Le regioni possono, nei casi di riconosciuta
necessità e sulla base della situazione epidemiologica locale, disporre
l’esecuzione della vaccinazione antitifica in specifiche categorie professionali.
Art. 94.
(Disposizioni in materia di oneri di utilità sociale)
1. All’articolo 65, comma 2, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente
oneri di utilità sociale, dopo la lettera c-decies), introdotta
dall’articolo 6 della presente legge, è aggiunta la seguente:
«c-undecies) le erogazioni
liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti territoriali,
di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente
riconosciute, per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica
nel settore della sanità autorizzate dal Ministro della sanità
con apposito decreto che individua annualmente, sulla base di criteri che
saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i soggetti che possono
beneficiare delle predette erogazioni liberali. Il predetto decreto determina
altresì, fino a concorrenza delle somme allo scopo indicate, l’ammontare
delle erogazioni deducibili per ciascun soggetto erogatore, nonché
definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori
e dei soggetti beneficiari. Il Ministero della sanità vigila sull’impiego
delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello
di riferimento, al centro informativo del Dipartimento delle entrate del
Ministero delle finanze, l’elenco dei soggetti erogatori e l’ammontare
delle erogazioni liberali deducibili da essi effettuate».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2001.
3. Ai fini di quanto previsto al comma 1, il Ministro
della sanità determina l’ammontare delle erogazioni deducibili in
misura complessivamente non superiore a 50 miliardi di lire per l’anno
2001 e a 200 miliardi di lire a decorrere dall’anno 2002.
Art. 95.
(Disposizioni in materia di tutela sanitaria degli infortuni sul
lavoro)
1. Per realizzare l’effettiva garanzia, di cui all’articolo
57, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per gli infortunati sul
lavoro ed i tecnopatici di compiuto recupero della integrità psico-fisica,
comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali, ai sensi degli articoli
86 ed 89 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,
e dell’articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,
le regioni possono definire con l’INAIL convenzioni per disciplinare la
tempestiva erogazione delle cure sanitarie necessarie ed utili, nel rispetto
del principio di continuità assistenziale previsto dalla normativa
del Servizio sanitario nazionale.
2. Le convenzioni, stipulate secondo uno schema
tipo approvato dal Ministero della sanità di concerto con il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, su proposta dell’INAIL e della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, inquadrano l’erogazione delle prestazioni di cui
al comma 1 nell’ambito della programmazione sanitaria, nazionale e regionale,
garantendo la piena integrazione fra i livelli di tutela a carico del Servizio
sanitario nazionale e quelli a carico dell’INAIL, ferme restando la non
duplicazione delle strutture sanitarie e la disciplina dell’autorizzazione
e dell’accreditamento per i servizi sanitari.
Art. 96.
(Potenziamento delle strutture di radioterapia)
1. Al fine di consentire la prosecuzione di quanto
previsto dall’articolo 28, comma 12, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
per le strutture di radioterapia è riservato, nell’ambito dei programmi
previsti dal citato articolo, un finanziamento di lire 20 miliardi per
ciascuno degli anni 2001 e 2002.
2. Al fine di consentire al Centro internazionale
radio-medico (CIRM), di cui al decreto del Presidente della Repubblica
29 aprile 1950, n. 553, lo svolgimento dei propri compiti istituzionali
e il potenziamento dell’attività svolta, è autorizzata la
concessione al CIRM di un contributo di lire 360 milioni annue a decorrere
dal 2001.
Art. 97.
(Interventi a favore dei cittadini affetti dal morbo di Hansen e
dalla sindrome di Down nonché disabili)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2001, le misure
del sussidio spettante ai cittadini affetti dal morbo di Hansen, previste
dall’articolo 1, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 433, sono rideterminate
con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro i limiti
delle autorizzazioni di spesa recate dalla stessa legge n. 433 del 1993
e dalle leggi 31 marzo 1980, n. 126, e 24 gennaio 1986, n. 31.
2. I cittadini affetti dalla sindrome di Down e
i soggetti portatori di gravi menomazioni fisiche permanenti nonché
i soggetti disabili mentali gravi sono esonerati dalla ripetizione annuale
delle visite mediche, finalizzate all’accertamento della disabilità,
ad esclusione dei casi in cui vi sia specifica richiesta del medico di
famiglia.
3. In attuazione dell’articolo 24 della legge 8
novembre 2000, n. 328, a favore delle persone con disabilità fisica,
psichica o sensoriale associata alla sindrome di Down, è istituito
il Fondo per il riordino dell’indennità di accompagnamento. Per
l’anno 2001 è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi.
Art. 98.
(Interventi per la tutela della salute mentale)
1. Per l’anno 2001, al fine di promuovere la realizzazione
del progetto obiettivo «Tutela salute mentale 1998-2000», approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 22 novembre 1999, è istituito
presso il Ministero della sanità un fondo di lire tre miliardi per
la realizzazione di un programma nazionale, adottato dal Ministro della
sanità previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
per la realizzazione in ciascuna regione o provincia autonoma di progetti
di prevenzione per la salute mentale, aventi ad oggetto, in particolare,
interventi in ambiente scolastico e interventi di promozione per la collaborazione
stabile tra medici di base e dipartimenti di salute mentale.
2. Per l’anno 2001, il fondo di cui al comma 1 è
integrato di lire un miliardo per la realizzazione di un programma nazionale
di comunicazione e di informazione contro lo stigma e il pregiudizio sulla
salute mentale.
3. All’articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre
1994, n. 724, e successive modificazioni, il secondo, il terzo e il quarto
periodo sono sostituiti dai seguenti: «I beni mobili e immobili degli
ex ospedali psichiatrici, già assegnati o da destinare alle aziende
sanitarie locali o alle aziende ospedaliere, sono da esse a loro volta
destinati alla produzione di reddito attraverso la vendita anche parziale
degli stessi, con diritto di prelazione per gli enti pubblici, o la locazione.
I redditi prodotti sono utilizzati prioritariamente per la realizzazione
di strutture territoriali, in particolare residenziali, nonché di
centri diurni con attività riabilitative destinate ai malati mentali,
in attuazione degli interventi previsti dal piano sanitario nazionale 1998-2000,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1998, e dal progetto obiettivo
“Tutela della salute mentale 1998-2000“, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 274 del 22 novembre 1999. Qualora risultino disponibili ulteriori somme,
dopo l’attuazione di quanto previsto dal terzo periodo del presente comma,
le aziende sanitarie potranno utilizzarle per altre attività di
carattere sanitario».
Art. 99.
(Misure per la profilassi internazionale)
1. Per l’assolvimento dei maggiori compiti di profilassi internazionale, il Ministero della sanità è autorizzato ad avvalersi, fino al 30 giugno 2002, delle unità di personale medico, tecnico-sanitario ed amministrativo di cui all’articolo 12, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, nel limite massimo di lire 7.200 milioni, si provvede mediante la quota dello stanziamento previsto dal comma 4 dell’articolo 12 della citata legge n. 494 del 1999, non ancora utilizzata alla data del 30 giugno 2001.
Art. 100.
(Provvidenze in favore degli allevamenti ovini e degli impianti
avicoli)
1. La dotazione finanziaria del Fondo sanitario nazionale relativa all’applicazione delle misure di cui alla legge 2 giugno 1988, n. 218, è incrementata di lire 25 miliardi per l’anno 2001 al fine di fare fronte ai danni provocati dalla malattia della «lingua blu» negli allevamenti ovini e dell’influenza aviaria negli impianti avicoli.
Art. 101.
(Attribuzione di risorse alla regione Friuli-Venezia Giulia)
1. Al fine di adeguare le risorse attribuite alla regione Friuli-Venezia Giulia con le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 144, 145, 146 e 147, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al maggiore fabbisogno della spesa sanitaria, è attribuita alla regione medesima la somma di lire 25 miliardi a decorrere dal 2002, aumentabili di lire 25 miliardi annue per ogni anno fino al raggiungimento dell’importo di lire 200 miliardi, a titolo di anticipazione sulle maggiori compartecipazioni ai tributi statali che, a tale scopo, saranno devolute con provvedimento legislativo al raggiungimento del predetto importo di lire 200 miliardi. Utilizzando la proiezione pluriennale di tale somma la regione è autorizzata a contrarre mutui di durata decennale.
Capo XV
STRUMENTI DI GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO
Art. 102.
(Cartolarizzazione dei crediti e altre misure)
1. L’articolo 15 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, come modificato dall’articolo 2 del decreto-legge 6 settembre 1999,
n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n.
402, è sostituito dal seguente:
«Art. 15. – (Società per l’acquisto
e la cartolarizzazione dei crediti). – 1. Il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica è autorizzato a costituire
una società per azioni, con capitale sociale iniziale di 200 milioni
di lire, avente ad oggetto esclusivo l’acquisto e la cartolarizzazione
dei crediti d’imposta e contributivi maturati e maturandi dallo Stato e
dagli enti pubblici previdenziali.
2. Alle operazioni di cessione e di cartolarizzazione
dei crediti nonché alla società di cui al comma 1 si applicano
le disposizioni dell’articolo 13. I richiami ivi contenuti all’INPS devono
intendersi riferiti, in quanto compatibili, al Ministero delle finanze
e agli enti pubblici previdenziali cedenti i crediti. Nel caso di cessione
di crediti di imposta, i richiami ai decreti interministeriali ivi contenuti,
devono intendersi riferiti ad uno o più decreti del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con
il Ministro delle finanze.
3. Il ricavo delle operazioni di cessione dei crediti
di imposta viene destinato al rimborso dei debiti di imposta o in alternativa
secondo modalità da definire con decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro
delle finanze».
2. Il comma 3, dell’articolo 48 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, è sostituito dal seguente:
«3. Fatti comunque salvi accordi tra le parti
conformi alle condizioni economiche normalmente definite sul mercato, a
decorrere dal 1º gennaio 2000, su tutte le somme di pertinenza dello
Stato o di altri enti pubblici, affidate in gestione o depositate a qualsiasi
titolo presso un istituto di credito, deve essere corrisposto un interesse
pari al tasso ufficiale di riferimento pubblicato dalla Banca d’Italia
ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213».
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, cessa per gli enti cessionari la facoltà prevista
dall’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, di trasferire i
crediti ad essi ceduti al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, a conguaglio delle anticipazioni di cui all’articolo 16 della
legge 12 agosto 1974, n. 370.
4. All’articolo 13, comma 1, terzo periodo, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, sono soppresse
le seguenti parole: «tra primarie società operanti in esclusiva
nel settore del monitoraggio e della valutazione».
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, concorda con l’INAIL appropriate forme di remunerazione
dei proventi della cartolarizzazione dei crediti del medesimo istituto
nei limiti delle eventuali maggiori economie rispetto alle previsioni iniziali
per il 2001.
Capo XVI
DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE L’INNOVAZIONE
Art. 103.
(Utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze UMTS e norme in materia
di carta di credito formativa e di commercio elettronico)
1. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo
destinato al finanziamento della ricerca scientifica nel quadro del Programma
nazionale della ricerca ed anche con riferimento al settore delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione (ICT) ed al progetto «Genoma»,
nonché per il finanziamento di progetti per lo sviluppo della società
dell’informazione relativi all’introduzione delle nuove tecnologie nella
pubblica amministrazione, all’informatizzazione della pubblica amministrazione,
compreso il monitoraggio della spesa, allo sviluppo tecnologico delle imprese,
alla formazione all’utilizzo dei relativi strumenti, alla riduzione delle
emissioni elettromagnetiche, alla alfabetizzazione informatica e delle
nuove tecnologie, alle ricerche e studi nel settore delle telecomunicazioni.
La dotazione del fondo è determinata in misura pari al 10 per cento
dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi
di comunicazioni mobili di terza generazione. Alla ripartizione del fondo
tra le diverse finalizzazioni, fermo restando quanto previsto dal comma
3 del presente articolo e dall’articolo 112 provvede il Consiglio dei ministri,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, d’intesa con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, sono determinati procedure,
modalità e strumenti per l’utilizzo dei fondi assegnati.
3. Una quota del fondo di cui al comma 1, pari a
lire 50 miliardi nell’anno 2001, è destinata all’istituzione della
carta di credito formativa per i cittadini italiani che compiono diciotto
anni nel corso del 2001. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato
promuove la stipula di una convenzione tra le imprese del settore delle
tecnologie della informazione e della comunicazione, le imprese del credito
bancario e il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
al fine di ottenere le migliori possibili condizioni di utilizzo della
carta di credito formativa per l’acquisto, con particolare riguardo alle
iniziative economiche in forma associativa, di beni e servizi nel settore
delle tecnologie della informazione e della comunicazione e di corsi di
formazione a distanza, per un ammontare pari a lire 10.000.000, da effettuare
entro il 2005. La convenzione identifica i prodotti e servizi ammissibili
all’acquisto, e prevede le condizioni di rimborso della somma utilizzata.
La convenzione prevede inoltre che le imprese del credito e del settore
delle tecnologie della informazione e della comunicazione facciano fronte
alle spese per gli interessi sul debito contratto dal titolare della carta
di credito formativa e che lo Stato sia garante di ultima istanza delle
imprese emittenti di fronte ai casi di insolvenza nei limiti delle somme
che siano annualmente destinate a tale fine dalla legge finanziaria. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate
le procedure e le modalità per l’esercizio delle funzioni di garanzia
di cui al periodo precedente.
4. È istituito, presso il Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, un Fondo di garanzia, la
cui dotazione è stabilita in lire 55 miliardi per l’anno 2001 ed
in lire 125 miliardi per l’anno 2002, destinato alla copertura dei rischi
sui crediti erogati dalle banche e dagli intermediari finanziari, di cui
all’articolo 107 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385,
che effettuino operazioni di credito al consumo in attuazione dell’accordo
firmato in data 17 marzo 2000 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri
e l’Associazione bancaria italiana relativo al programma denominato «PC
per gli studenti» diretto alla diffusione delle tecnologie informatiche
tra gli studenti del primo anno della scuola secondaria superiore. Con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
sono stabilite le modalità di istituzione e funzionamento del Fondo.
Le eventuali disponibilità del Fondo non utilizzate negli anni 2001
e 2002 sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate per
le medesime finalità.
5. Per lo sviluppo delle attività di commercio
elettronico, di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 114, il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato provvede
alla concessione, nei limiti stabiliti dalla disciplina comunitaria per
gli aiuti de minimis, di un credito di imposta, non rimborsabile, che può
essere utilizzato dal soggetto beneficiario in una o più soluzioni,
per i versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni, entro il termine massimo di tre
anni dalla ricezione del provvedimento di concessione. Per il settore produttivo
tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero, il Ministero dell’industria,
del commercio e dell’artigianato adotta specifiche misure per la concessione
di contributi in conto capitale nei limiti degli aiuti de minimis.
6. Alla selezione delle iniziative finanziabili
ai sensi del comma 5 si provvede tramite bandi pubblici, nei quali sono
indicate le tipologie dei soggetti destinatari degli interventi, con priorità
verso forme associative e consortili tra piccole e medie imprese, mirando
a favorire iniziative comuni delle stesse, nonché le spese ammissibili
e le misure delle agevolazioni. Tra le spese ammissibili dovranno essere
incluse le spese per interventi di formazione e per i portali internet.
I contributi in conto capitale di cui al comma 5 non sono cumulabili con
il credito di imposta di cui allo stesso comma. Potranno essere altresì
previste azioni di monitoraggio e di promozione del mercato nell’ambito
delle attività degli osservatori permanenti nel limite di lire 500
milioni per ciascuno dei medesimi anni. Per la gestione dei predetti interventi
il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato può
avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di enti pubblici, ovvero
di altri soggetti individuati con le procedure di cui all’articolo 3, comma
2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i cui oneri sono posti
a carico degli stanziamenti cui le convenzioni si riferiscono. Con decreto
del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, adottato
di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sono determinate, nel limite delle risorse appositamente
stanziate, le modalità di controllo e regolazione contabile del
credito di imposta concesso a ciascun soggetto beneficiario. Per gli interventi
di cui al comma 5 è conferita al fondo di cui all’articolo 14 della
legge 17 febbraio 1982, n. 46, la somma di lire 110 miliardi per ciascuno
degli anni 2002 e 2003, di cui lire 80 miliardi per la concessione di crediti
di imposta e lire 30 miliardi per contributi in conto capitale.
Art. 104.
(Fondo per gli investimenti della ricerca di base e norme sul programma
Antartide)
1. Al fine di favorire l’accrescimento delle competenze
scientifiche del Paese e di potenziarne la capacità competitiva
a livello internazionale, è istituito presso il Ministero dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica, a decorrere dall’esercizio 2001,
il Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB).
2. Il FIRB finanzia, in particolare:
a) progetti di potenziamento
delle grandi infrastrutture di ricerca pubbliche o pubblico-private;
b) progetti di ricerca di
base di alto contenuto scientifico o tecnologico, anche a valenza internazionale,
proposti da università, istituzioni pubbliche e private di ricerca,
gruppi di ricercatori delle stesse strutture;
c) progetti strategici di
sviluppo di tecnologie pervasive e multisettoriali;
d) costituzione, potenziamento
e messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica, pubblici
o privati, anche su scala internazionale.
3. Con decreto del Ministro dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i
criteri e le modalità procedurali per l’assegnazione delle relative
risorse finanziarie.
4. Gli oneri di cui al presente articolo gravano
sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)
di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, come
sostituito dall’articolo 105 della presente legge, nella misura di lire
20 miliardi per l’esercizio 2001, 25 miliardi per l’esercizio 2002 e 30
miliardi per l’esercizio 2003.
5. All’articolo 5, comma 3, quarto periodo, della
legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, le parole da:
«fermi restando» fino a: «sono rideterminati» sono
sostituite dalle seguenti: «sono rideterminati il soggetto o i soggetti
incaricati dell’attuazione, le strutture operative, nonché».
Art. 105.
(Modifiche ai decreti legislativi 27 luglio 1999, n. 297 e 29 ottobre
1999, n. 419)
1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 2, comma
1, lettera f), dopo le parole: «enti di ricerca» sono inserite
le seguenti: «anche a carattere regionale» e sono aggiunte,
in fine, le parole: «e per attività, proposte in collaborazione
con i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), di ricerca e di
alta formazione tecnologica finalizzate agli obiettivi di cui all’articolo
1, comma 1»;
b) all’articolo 2, comma
1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«f-bis) i parchi scientifici e tecnologici istituiti con legge regionale»;
c) l’articolo 5, comma 1,
è sostituito dal seguente:
«1. Le attività di cui all’articolo
3 sono sostenute mediante gli strumenti di cui all’articolo 4 a valere
sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), a carattere rotativo,
che opera con le modalità contabili di cui al soppresso Fondo speciale
per la ricerca applicata. La gestione del FAR è articolata in una
sezione relativa agli interventi nel territorio nazionale e in una sezione
relativa ad interventi nelle aree depresse. Al FAR affluiscono, a decorrere
dall’anno 2000, gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del
Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica
all’unità previsionale di base 4.2.1.2. “Ricerca applicata“».
2. All’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 419, le parole da: «mediante» fino
a: «a rete» sono sostituite dalla seguente: «strutturale»
e le parole da: «decreti legislativi» fino a: «coerenza»
sono sostituite dalle seguenti: «regolamenti da emanare ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto
dei princìpi generali indicati dall’articolo 14, comma 1, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in coerenza, per quanto compatibili,».
3. All’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 419, all’alinea, le parole da: «degli enti»
fino a: «statuti» sono sostituite dalle seguenti: «della
o delle strutture derivanti dalla fusione o unificazione, anche mediante
inserimento in sistema strutturato a rete, degli istituti ed enti operanti
nel campo della ricerca storica, sono determinati».
Art. 106.
(Promozione e sviluppo di nuove imprese innovative)
1. Gli interventi del Fondo di cui all’articolo 14
della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono estesi al finanziamento dei programmi
di investimento per la nascita e il consolidamento delle imprese operanti
in comparti di attività ad elevato impatto tecnologico, e delle
iniziative di promozione ed assistenza tecnica svolte da organismi qualificati
per favorirne l’avvio. Il predetto Fondo può altresì erogare
agevolazioni in forme integrate per i programmi comportanti una pluralità
di interventi connessi, relativi ad investimenti fissi, sviluppo pre-competitivo,
formazione del personale e acquisizione di servizi specializzati. Con direttiva
del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, adottata
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
emanata ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 27
luglio 1999, n. 297, sono stabilite le modalità di gestione degli
interventi, ivi compresi quelli finalizzati a facilitare la partecipazione
di investitori qualificati nel capitale di rischio delle imprese, le forme
e le misure delle agevolazioni nei limiti previsti dalla normativa comunitaria
per gli aiuti di Stato.
2. Con decreto del Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato è determinata entro il 31 gennaio di
ogni anno la quota delle disponibilità del Fondo di cui all’articolo
14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da destinare agli interventi di
cui al presente articolo.
Art. 107.
(Informatizzazione della normativa vigente)
1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere l’informatizzazione e la classificazione della normativa vigente al fine di facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini, nonché di fornire strumenti per l’attività di riordino normativo. A favore del fondo è autorizzata la spesa di lire 25 miliardi per il quinquennio 2001-2005 nella misura di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2001 al 2005. Il programma, le forme organizzative e le modalità di funzionamento del fondo sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con il Presidente del Senato della Repubblica e con il Presidente della Camera dei deputati. Ulteriori finanziamenti possono essere attribuiti al fondo da soggetti pubblici e privati, con le modalità stabilite dallo stesso decreto.
Art. 108.
(Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo nelle
imprese industriali)
1. Alle imprese che svolgono attività industriale
ai sensi dell’articolo 2195, primo comma, del codice civile, è concesso
dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato un credito
di imposta nella misura massima del 75 per cento dell’incremento delle
spese di ricerca e sviluppo sostenute a decorrere dall’esercizio 2001 rispetto
alla media delle analoghe spese sostenute nei tre esercizi precedenti.
2. Gli investimenti devono riguardare spese per
l’innovazione tecnologica effettuate in strutture situate nel territorio
dello Stato o in progetti di collaborazione internazionale a maggioranza
italiana.
3. Per la concessione e la fruizione delle agevolazioni
di cui al comma 1 nonché per la regolazione contabile dei mancati
o minori versamenti effettuati dai contribuenti che fruiscono del credito
di imposta si applicano per quanto compatibili le norme e le disposizioni
di attuazione di cui all’articolo 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n.
79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.
A tale fine il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato
si avvale per la gestione degli interventi della convenzione stipulata
in applicazione del citato decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79.
4. Fatta salva la misura massima di cui al comma
1, l’agevolazione è concessa, nei limiti dello stanziamento di bilancio,
tenuto conto della disciplina comunitaria degli aiuti per la ricerca e
lo sviluppo. L’agevolazione non è cumulabile con quelle di cui al
citato decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, nonché, con riferimento
alle medesime spese, con altre agevolazioni previste per attività
di ricerca e sviluppo da norme statali, regionali o comunitarie o comunque
concesse da enti ed istituzioni pubblici.
5. Qualora all’atto della domanda dell’impresa non
siano maturati i tre esercizi di cui al comma 1, l’agevolazione è
concessa a fronte del valore complessivo dei costi sostenuti nell’esercizio
cui la domanda stessa si riferisce nella misura percentuale definita dal
citato decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79.
6. Il Ministero dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, d’intesa con il Ministero dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica, con propria circolare, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede
alla rapida attivazione degli interventi, fissando anche il termine iniziale
di presentazione delle domande nonché le ulteriori informazioni
e documentazioni necessarie.
7. Il Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica provvede, con le modalità previste dal
presente articolo, in relazione alle spese di ricerca effettuate in strutture
situate nel territorio dello Stato o in progetti di collaborazione internazionale
a maggioranza italiana. Gli oneri di cui al presente articolo gravano sul
Fondo previsto dall’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonché
sul Fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai quali
è conferita, rispettivamente, per ciascuno degli anni 2001, 2002
e 2003, la somma di lire 90 miliardi.
Capo XVII
INTERVENTI IN MATERIA AMBIENTALE
Art. 109.
(Interventi in materia di promozione dello sviluppo sostenibile)
1. Al fine di incentivare misure ed interventi di
promozione dello sviluppo sostenibile è istituito presso il Ministero
dell’ambiente un apposito fondo, con dotazione complessiva di lire 150
miliardi per l’anno 2001, 50 miliardi per l’anno 2002 e 50 miliardi per
l’anno 2003. Per le annualità successive si provvede ai sensi dell’articolo
11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata
dalla legge 25 giugno 1999, n. 208.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono prioritariamente
destinate al finanziamento di misure ed interventi nelle seguenti materie:
a) riduzione della quantità
e della pericolosità dei rifiuti;
b) raccolta differenziata
dei rifiuti, loro riuso e riutilizzo;
c) minore uso delle risorse
naturali non riproducibili nei processi produttivi;
d) riduzione del consumo
di risorsa idrica e sua restituzione, dopo il processo di depurazione,
con caratteristiche che ne consentano il riutilizzo;
e) minore consumo energetico
e maggiore utilizzo di fonti energetiche riproducibili e non derivanti
dal consumo di combustibili fossili, e per quanto concerne i finanziamenti
relativi a risparmi energetici riferiti ad attività produttive,
tenendo in particolare conto le richieste delle aziende la cui attività
si svolge nei territori interessati dai patti territoriali approvati;
f) innovazione tecnologica
finalizzata alla protezione dell’ambiente;
g) azioni di sperimentazione
della contabilità ambientale territoriale;
h) promozione presso i comuni,
le province e le regioni dell’adozione delle procedure e dei programmi
denominati Agende XXI ovvero certificazioni di qualità ambientale
territoriale;
i) attività agricole
multifunzionali e di forestazione finalizzate alla promozione dello sviluppo
sostenibile;
l) interventi per il miglioramento
della qualità dell’ambiente urbano;
m) promozione di tecnologie
ed interventi per la mitigazione degli impatti prodotti dalla navigazione
e dal trasporto marittimi sugli ecosistemi marini.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell’ambiente,
di concerto con i Ministri interessati, sentite le competenti Commissioni
parlamentari avuto riguardo anche agli effetti economici derivanti dall’attuazione
degli interventi di cui al comma 2, sono definiti i criteri e le disposizioni
per l’attuazione del presente articolo, i criteri e le modalità
per la concessione dei contributi, anche mediante credito di imposta, e
la relativa erogazione, nonché le modalità di verifica dell’attuazione
delle attività svolte e la disciplina delle ipotesi di revoca dei
contributi stessi.
Art. 110.
(Fondo per la riduzione delle emissioni in atmosfera e per la promozione
dell’efficienza energetica e delle fonti sostenibili di energia)
1. Per il finanziamento degli interventi attuativi
del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici di cui alla deliberazione
del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del
3 dicembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio
1998, e successive modificazioni, è istituito, a decorrere dall’anno
2001, nell’ambito di apposita unità previsionale di base dello stato
di previsione del Ministero dell’ambiente, un fondo per la riduzione delle
emissioni in atmosfera e per la promozione dell’efficienza energetica e
delle fonti sostenibili di energia.
2. Ai fini del comma 1, una quota di risorse pari
al 3 per cento delle entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni
di cui all’articolo 8, commi da 1 a 9, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, accertate al 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 2001, è
destinata al fondo di cui al comma 1. La predetta quota affluisce annualmente
al fondo stesso.
3. Le disponibilità finanziarie del fondo
di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento di programmi di rilievo
nazionale e regionale finalizzati alla riduzione delle emissioni in atmosfera,
alla promozione dell’efficienza energetica ed alla diffusione delle fonti
rinnovabili di energia, definiti ai sensi della citata deliberazione del
CIPE del 3 dicembre 1997, nonché al finanziamento di programmi agricoli
e forestali finalizzati all’assorbimento dell’anidride carbonica, e sono
ripartite, con deliberazione dello stesso Comitato, su proposta del Ministro
dell’ambiente, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Fra i programmi di rilievo nazionale da sottoporre
alla deliberazione del Comitato di cui al comma 3, è inserito, su
proposta del Ministro dell’ambiente, un piano di installazione con priorità
nel Mezzogiorno di pannelli solari, che preveda, in una logica sistemica
integrata e per il superamento della dipendenza dalla tecnologia estera:
a) l’incentivazione, mediante
finanziamenti nella misura dell’80 per cento dei costi totali, alla installazione
di pannelli solari in abitazioni private;
b) il sostegno allo sviluppo
tecnologico delle imprese nazionali di produzione di collettori solari;
c) la predisposizione da
parte dell’ENEA di parametri tecnici di standardizzazione dei collettori
e delle attrezzature ad essi collegate, nonché la revisione e il
raccordo con le iniziative in atto di formazione di tecnici per l’installazione
e la manutenzione degli impianti solari termici nell’ambito del progetto
interregionale «Comune solarizzato».
Art. 111.
(Contributo straordinario all’ENEA)
1. L’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente
(ENEA), anche in cooperazione con altri soggetti, attua un programma di
ricerca, sviluppo e produzione dimostrativa alla scala industriale di energia
elettrica a partire dall’energia solare utilizzata come sorgente di calore
ad alta temperatura. L’ENEA attua altresì un programma di ricerca
per lo sviluppo delle tecnologie delle celle combustibili ad alto rendimento,
al fine di sviluppare e di sperimentare, in collaborazione con produttori
di impianti, con produttori di energia e con soggetti utilizzatori della
stessa, prototipi a scala industriale e per le applicazioni stazionarie.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è
assegnato all’ENEA un contributo straordinario di complessive 200 miliardi
di lire, attribuito nella misura di lire 40 miliardi per il 2001, 70 miliardi
per il 2002 e 90 miliardi per il 2003. Il programma può beneficiare
degli incentivi previsti dalla legislazione vigente in materia di ricerca
scientifica e tecnologica e di produzione di energia rinnovabile. Il costo
complessivo degli investimenti realizzati nell’ambito del programma può
essere coperto sino e non oltre il 40 per cento con il contributo di cui
al presente comma. L’ENEA presenta entro il 31 agosto 2001 al Ministero
dell’industria, del commercio e dell’artigianato il progetto di massima
che definisce le caratteristiche tecniche dell’impianto, la localizzazione
e la stima dei costi di realizzazione e di gestione dello stesso impianto
e indica, altresì, i soggetti con i quali sarà sviluppato
il programma.
3. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
sentito il Ministro dell’ambiente, valuta il progetto di massima, liquida
l’importo di 30 miliardi di lire quale corrispettivo per il progetto di
massima e liquida il contributo residuo entro il 30 settembre per l’anno
2001 ed entro il 31 luglio per gli anni 2002 e 2003. L’ENEA presenta ogni
sei mesi una relazione sull’andamento delle attività di ricerca,
sperimentazione, progettazione, esecuzione del progetto e profittabilità
della gestione.
4. L’ENEA è tenuto a predisporre un piano
di ristrutturazione della propria organizzazione e della propria attività
finalizzato alla concentrazione su un numero limitato di rilevanti progetti
di ricerca, di sviluppo tecnologico e di trasferimento dell’innovazione.
Art. 112.
(Disposizioni in materia di inquinamento elettromagnetico)
1. Una quota non inferiore al 10 per cento della
dotazione del fondo di cui all’articolo 103 è destinata alla prevenzione
ed alla riduzione dell’inquinamento elettromagnetico, con particolare riferimento
alle seguenti finalità:
a) sostegno ad attività
di studio e di ricerca per approfondire la conoscenza dei rischi connessi
all’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
b) realizzazione del catasto
nazionale delle sorgenti fisse di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici,
nonché adeguamento delle strutture e formazione del personale degli
istituti pubblici addetti ai controlli sull’inquinamento elettromagnetico;
c) incentivi per la promozione
di nuove tecnologie a basso impatto ambientale in grado di minimizzare
le esposizioni e di raggiungere gli obiettivi di qualità previsti
dal decreto del Ministro dell’ambiente 10 settembre 1998, n. 381.
Art. 113.
(Compartecipazione degli enti locali ai tributi erariali con finalità
ambientale)
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il Governo definisce, d’intesa con la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, le compartecipazioni ai tributi erariali con finalità ambientale
da parte degli enti locali sedi di impianti di produzione e di stoccaggio
di prodotti assoggettati ai suddetti tributi, e adotta le conseguenti iniziative,
anche legislative, di propria competenza.
2. L’entità delle compartecipazioni è
commisurata agli oneri degli enti locali interessati, necessari per la
gestione del territorio compatibile con la utilizzazione industriale.
3. Le entrate degli enti locali derivanti dalle
compartecipazioni non hanno carattere di compensazione del rischio ambientale
e sanitario, e sono utilizzabili per programmi di salvaguardia e di sviluppo
ecocompatibile del territorio. Sono fatti salvi tutti gli obblighi di protezione
della salute e dell’ambiente e di rispetto della sicurezza, posti a carico
delle aziende.
Art. 114.
(Disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale)
1. All’articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n.
349, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:
«9-bis. Le somme derivanti dalla riscossione
dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del danno di cui
al comma 1, ivi comprese quelle derivanti dall’escussione di fidejussioni
a favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento medesimo, sono
versate all’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
ad un fondo di rotazione da istituire nell’ambito di apposita unità
previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente,
al fine di finanziare, anche in via di anticipazione:
a) interventi urgenti di
perimetrazione, caratterizzazione e messa in sicurezza dei siti inquinati,
con priorità per le aree per le quali ha avuto luogo il risarcimento
del danno ambientale;
b) interventi di disinquinamento,
bonifica e ripristino ambientale delle aree per le quali abbia avuto luogo
il risarcimento del danno ambientale;
c) interventi di bonifica
e ripristino ambientale previsti nel programma nazionale di bonifica e
ripristino ambientale dei siti inquinati di cui all’articolo 1, comma 3,
della legge 9 dicembre 1998, n. 426.
9-ter. Con decreto del Ministro dell’ambiente, adottato
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di accesso
al predetto fondo di rotazione, ivi comprese le procedure per il recupero
delle somme concesse a titolo di anticipazione».
2. Il decreto di cui al comma 9-ter dell’articolo
18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, introdotto dal comma 1 del
presente articolo, è emanato entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
3. L’accantonamento per gli oneri a fronte degli
interventi di bonifica ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Ministro
dell’ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, costituisce un onere pluriennale
da ammortizzare, ai soli fini civilistici, in un periodo non superiore
a dieci anni. Restano fermi i tempi di realizzazione delle bonifiche previsti
nel progetto approvato ed i criteri per la deducibilità dei costi
sostenuti, anche se non imputati a conto economico.
4. Al fine di assicurare l’ottimale ripristino ambientale
e di incrementare il livello di sicurezza contro gli infortuni mediante
la ristrutturazione e la modifica strutturale degli ambienti di lavoro
nelle cave localizzate in giacimenti di calcare metamorfico con sviluppo
a quote di oltre 300 metri, che per i loro sistemi di fratturazione e per
la elevata pendenza presentino situazioni di pericolosità potenziale
di particolare rilevanza ai fini della sicurezza dei lavoratori, sono concessi
finanziamenti in conto capitale riservati a programmi di particolare valenza
e qualità ai fini del ripristino e ai fini di prevenzione, approvati
dal comune in conformità al parere dell’azienda sanitaria locale,
nei limiti di una disponibilità pari a lire 8 miliardi per il 2001,
15 miliardi per il 2002 e 15 miliardi per il 2003.
5. All’articolo 27 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modificazioni, al
primo comma, dopo le parole: «laureato in ingegneria» sono
inserite le seguenti: «ovvero in geologia» e al secondo comma,
dopo le parole: «in Ingegneria Ambiente - Risorse» sono inserite
le seguenti: «ovvero in geologia,».
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro dell’industria, del commercio
e dell’artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, con proprio decreto, provvede a definire le modalità e
i criteri di accesso al beneficio di cui al comma 4.
7. Chiunque abbia adottato o adotti le procedure
di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
e successive modificazioni, e di cui al decreto del Ministro dell’ambiente
25 ottobre 1999, n. 471, o che abbia stipulato o stipuli accordi di programma
previsti nell’ambito delle medesime normative, non è punibile per
i reati direttamente connessi all’inquinamento del sito posti in essere
anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo
n. 22 del 1997 che siano accertati a seguito dell’attività svolta,
su notifica dell’interessato, ai sensi dell’articolo 17 del medesimo decreto
legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni, qualora la realizzazione
e il completamento degli interventi ambientali si realizzino in conformità
alle predette procedure o ai predetti accordi di programma ed alla normativa
vigente in materia.
8. La disposizione di cui al comma 7 non è
applicabile quando i fatti di inquinamento siano stati commessi a titolo
di dolo o comunque nell’ambito di attività criminali organizzate
volte a realizzare illeciti guadagni in violazione delle norme ambientali.
9. Per costi sopportabili di cui al comma 6 dell’articolo
17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e di cui alle
lettere f) ed i) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto del Ministro dell’ambiente
25 ottobre 1999, n. 471, si intendono, con riferimento ad impianti
in esercizio, quelli derivanti da una bonifica che non comporti un arresto
prolungato delle attività produttive o che comunque non siano sproporzionati
rispetto al fatturato annuo prodotto dall’impianto in questione.
10. Al fine di conservare e valorizzare, anche per
finalità sociali e produttive, i siti e i beni dell’attività
mineraria con rilevante valore storico, culturale ed ambientale, è
assegnato un finanziamento di lire 3 miliardi per l’anno 2001 e di lire
6 miliardi a decorrere dall’anno 2002 al Parco geominerario della Sardegna,
istituito entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato e con il Ministro dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica e di intesa con la regione Sardegna
e gestito da un consorzio assimilato agli enti di cui alla legge 9 maggio
1989, n. 168, costituito dai Ministeri dell’ambiente, dell’industria,
del commercio e dell’artigianato e dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica, dalla regione Sardegna, dai comuni interessati
ed, eventualmente, da altri soggetti interessati. Al fine di garantire
la tutela, la conoscenza e la valorizzazione, anche per finalità
sociali e occupazionali, dei parchi e dei musei sommersi aventi rilevante
valore ambientale, storico, archeologico e culturale, è assegnato
un finanziamento di lire 2 miliardi a decorrere dall’anno 2001 per i parchi
sommersi ubicati nelle acque di Baia nel golfo di Pozzuoli e di Gaiola
nel golfo di Napoli, istituiti con decreto del Ministro dell’ambiente,
di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali, dei
trasporti e della navigazione e delle politiche agricole e forestali e
di intesa con la regione Campania, e gestiti da un consorzio costituito
dal Ministero dell’ambiente, dal Ministero per i beni e le attività
culturali e dalla regione Campania, con la rappresentanza delle associazioni
ambientaliste. I decreti istitutivi di cui ai periodi precedenti stabiliscono
altresì le attività incompatibili con le finalità
previste dal presente comma, alla cui violazione si applicano le sanzioni
previste dall’articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
11. È istituito con decreto del Ministero
dell’ambiente, d’intesa con il Ministero per i beni e le attività
culturali, con il Ministero delle politiche agricole e forestali, con le
regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Molise e Puglia, nonché
con gli Enti parco nazionali interessati, il coordinamento nazionale dei
tratturi e della civiltà della transumanza, all’interno del programma
d’azione per lo sviluppo sostenibile dell’Appennino, denominato «Appennino
Parco d’Europa». In tale intesa sono individuati:
a) i siti, gli itinerari,
le attività antropiche e i beni che hanno rilevanza naturale, ambientale,
storica, culturale, archeologica, economica, sociale e connessi con la
civiltà della transumanza;
b) gli obiettivi per il
recupero, la tutela e la valorizzazione dei siti e dei beni di cui alla
lettera a) anche ai fini dello sviluppo integrato sostenibile delle aree
del coordinamento di cui al presente comma.
12. Il coordinamento nazionale di cui al comma 11
è gestito da un consorzio formato dai Ministeri, dalle regioni e
dagli enti parco di cui al medesimo comma 11, nonché dalle province,
dai comuni e dalle comunità montane interessati. Alle attività
di promozione e programmazione dello sviluppo del coordinamento partecipano
soggetti pubblici e privati, quali università, associazioni ambientalistiche
e culturali, enti economici e di volontariato, organizzazioni sociali.
13. L’istituzione e il funzionamento del coordinamento
di cui ai commi 11 e 12 sono finanziati nei limiti massimi di spesa di
lire 1.000 milioni nel 2001, di lire 1.000 milioni nel 2002 e di lire 1.000
milioni nel 2003.
14. Al fine di conservare e valorizzare, anche per
finalità sociali e produttive, i siti e i beni dell’attività
mineraria con rilevante valore storico, culturale e ambientale, è
assegnato un finanziamento di lire un miliardo per ciascuno degli anni
2001, 2002 e 2003 al Parco tecnologico ed archeologico delle colline metallifere
grossetane e al Parco museo delle miniere dell’Amiata, istituiti con decreto
del Ministro dell’ambiente, d’intesa con il Ministro per i beni e le attività
culturali e con la regione Toscana e gestito da un consorzio costituito
dal Ministero dell’ambiente, dal Ministero per i beni e le attività
culturali, dalla regione Toscana e dagli enti locali. Al fine di consentire
la realizzazione di opere di recupero e di ripristino della ufficiosità
del fiume Sile è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l’anno
2001 a favore dell’Ente parco naturale del fiume Sile.
15. Al fine di conservare e valorizzare gli antichi
siti di escavazione ed i beni di rilevante testimonianza storica, culturale
e ambientale connessi con l’attività estrattiva, è assegnato
un finanziamento di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002
e 2003 al Parco archeologico delle Alpi Apuane, istituito con decreto del
Ministro dell’ambiente, d’intesa con il Ministro per i beni e le attività
culturali e con la regione Toscana e gestito da un consorzio costituito
dal Ministero dell’ambiente, dal ministero per i beni e le attività
culturali, dalla regione Toscana, dagli enti locali e dall’Ente parco delle
Alpi Apuane. Nell’intesa, previo parere dei comuni interessati, sono individuati:
a) i siti ed i beni che
hanno rilevante valenza di testimonianza storica, culturale e ambientale
connessi con l’attività estrattiva;
b) gli obiettivi per il
recupero, la conservazione e la valorizzazione dei siti e dei beni di cui
alla lettera a).
16. I siti ed i beni di cui alla lettera a) del
comma 15 compresi nell’area del Parco regionale delle Alpi Apuane e gli
obiettivi di cui alla lettera b) dello stesso comma 15 ad essi correlati
sono individuati dal Ministero dell’ambiente, d’intesa con il Ministero
per i beni e le attività culturali e con l’Ente parco delle Alpi
Apuane.
17. Con decreto del Ministro dell’ambiente, emanato
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, è approvato, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari,
il piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell’area
industriale di Bagnoli. Il piano è predisposto, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal soggetto attuatore
previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 settembre 1996,
n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n.
582, sulla base e nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti relativi
all’area interessata e comprende il completamento delle azioni già
previste dal citato articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 486 del 1996,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996, nonché
la conservazione degli elementi di archeologia industriale previsti dagli
ultimi due periodi del predetto articolo 1, comma 1, introdotti dall’articolo
31, comma 43, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Al piano, che fissa
un termine per la conclusione dei lavori finanziati, sono allegati una
relazione tecnico-economica sullo stato degli interventi già realizzati
ed un cronoprogramma relativo alla esecuzione dei lavori futuri, nonché
un motivato parere del comune di Napoli. A tale fine è autorizzata
la spesa di lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 2001-2003.
18. Sono abrogati i commi 1, da 3 a 13 e 15 dell’articolo
1 del citato decreto-legge n. 486 del 1996, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 582 del 1996.
19. Il Comitato di coordinamento e di alta vigilanza
e la commissione per il controllo ed il monitoraggio di cui all’articolo
1, comma 4, del citato decreto-legge n. 486 del 1996, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 582 del 1996, cessano le loro funzioni alla data di entrata
in vigore del decreto del Ministro dell’ambiente di cui al comma 17, con
la presentazione di un documento conclusivo riepilogativo delle opere effettuate
e dei costi sostenuti. La funzione di vigilanza e controllo sulla corretta
e tempestiva attuazione del piano di recupero di Bagnoli è attribuita
al Ministero dell’ambiente, il quale, in caso di inosservanza delle prescrizioni
e dei tempi stabiliti nel piano stesso, può, previa diffida a conformarsi
alle previsioni entro congruo termine, disporre l’affidamento a terzi per
l’esecuzione dei lavori in danno, ai sensi dell’articolo 17, commi 2, 9,
10 e 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.
Il Ministro dell’ambiente presenta annualmente al Parlamento una relazione
sullo stato di avanzamento delle attività di cui all’articolo 1,
comma 1, del citato decreto-legge n. 486 del 1996, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 582 del 1996. In considerazione del pubblico interesse alla
bonifica, al recupero ed alla valorizzazione dell’area di Bagnoli, è
attribuita facoltà al comune di Napoli, entro il 31 dicembre 2001,
di acquisire la proprietà delle aree oggetto degli interventi di
bonifica anche attraverso una società di trasformazione urbana.
In tale caso possono partecipare al capitale sociale, fino alla completa
acquisizione della proprietà delle aree al patrimonio della società
medesima, esclusivamente il comune di Napoli, la provincia di Napoli e
la regione Campania. Il comune di Napoli, a seguito del trasferimento di
proprietà, subentra nelle attività di bonifica attualmente
gestite dalla società Bagnoli spa con il trasferimento dei contratti
in essere, dei finanziamenti specifici ad essi riferiti e di quelli non
ancora utilizzati, ivi compresi i finanziamenti per il completamento della
bonifica; gli affidamenti dei lavori avverranno secondo le norme vigenti
per la pubblica amministrazione con riferimento alla legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni, e altresì secondo modalità
e procedure che assicurino il mantenimento dell’occupazione dei lavoratori
dipendenti della società Bagnoli spa nelle attività di bonifica.
Ai fini dell’acquisizione da parte del comune di Napoli della proprietà
delle aree oggetto dei progetti di bonifica, il corrispettivo è
calcolato dall’ufficio tecnico erariale in base al valore effettivo dei
terreni e degli immobili che, secondo il progetto di completamento approvato,
devono rimanere nell’area oggetto di cessione; dall’importo così
determinato è detratto, ai fini dell’ottenimento della cifra di
cessione, il 30 per cento dell’intervento statale utilizzato sino al momento
della cessione nelle attività di bonifica. In caso di rinuncia esplicita
da parte del comune di Napoli all’acquisto delle aree soggette ad interventi
di bonifica, l’IRI o altro proprietario, entro nove mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, provvede all’alienazione mediante
asta pubblica, il cui prezzo base è determinato dall’ufficio tecnico
erariale secondo i criteri di cui al periodo precedente, senza alcuna detrazione.
Dal prezzo di aggiudicazione è detratto a favore dello Stato il
valore delle migliorie apportate alle aree interessate sino al momento
della cessione.
20. Il decreto di cui al comma 17 dovrà indicare
un elenco di aree industriali prioritarie, ivi comprese quelle ex estrattive
minerarie, rientranti in un piano straordinario per la bonifica e il recupero
ambientale, nonché le modalità per la redazione dei relativi
piani di recupero. Per la realizzazione del piano straordinario per la
bonifica e il recupero ambientale è autorizzata la spesa di lire
10.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.
21. Salvo quanto disposto dai commi 17 e 19 del
presente articolo, con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il medesimo termine
di cui al comma 17, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari,
è dettata la disciplina per l’acquisizione delle aree oggetto di
risanamento ambientale da parte dei comuni nelle aree interessate al piano
straordinario per la bonifica e il recupero ambientale, con l’obiettivo
di attribuire al comune la facoltà di acquisire, entro un termine
definito, la proprietà delle aree oggetto degli interventi di bonifica
e, in caso di rinuncia esplicita da parte del comune stesso, di alienare
le aree stesse mediante asta pubblica con assunzione da parte del nuovo
proprietario degli oneri di completamento della bonifica.
22. Al fine di migliorare, incrementare ed adeguare
agli standard europei, alle migliori tecnologie disponibili ed alle migliori
pratiche ambientali la progettazione in materia di rifiuti e bonifiche
e di tutela delle acque interne, nonché programmare iniziative di
supporto alle azioni in tali settori delle amministrazioni pubbliche per
aumentare l’efficienza dei relativi interventi, anche sotto il profilo
della capacità di utilizzazione delle risorse derivanti da cofinanziamenti
dell’Unione europea, sono istituite presso il Servizio per la gestione
dei rifiuti e per le bonifiche e il Servizio per la tutela delle acque
interne del Ministero dell’ambiente apposite segreterie tecniche composte
ciascuna da non più di dodici esperti di elevata qualificazione
nominati con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale
ne è stabilito il funzionamento. Per la costituzione e il funzionamento
delle predette segreterie è autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni
annue per gli anni 2001 e 2002.
23. Al comma 6-bis dell’articolo 23 del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152, introdotto dall’articolo 7 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 258, le parole: «31 dicembre 2000»
sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2001».
24. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto-legge
20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 1996, n. 582, all’articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre
1998, n. 426, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
«p-bis) Sesto San
Giovanni (aree industriali e relative discariche);
p-ter) Napoli Bagnoli-Coroglio
(aree industriali)».
25. All’articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre
1998, n. 426, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«p-quater) Pioltello
e Rodano».
26. All’articolo 29 del regio decreto 13 febbraio
1933, n. 215, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il trasferimento della proprietà e
degli altri diritti reali sui beni oggetto di assegnazione ha natura costitutiva
ed estingue qualsiasi altro diritto reale incidente sui beni stessi. Resta
salva la possibilità prevista dal penultimo comma dell’articolo
28 per coloro che dimostrino in giudizio la titolarità, sui beni
assegnati, di diritti reali diversi da quelle contemplati nel piano di
riordinamento di vedere tali diritti accertati dall’autorità giudiziaria».
27. Al fine di completare la bonifica e la realizzazione
del Parco naturale Molentargius-Saline, istituito con la legge della regione
Sardegna 26 febbraio 1999, n. 5, i beni immobili compresi nelle saline
di Cagliari, già in uso all’Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato, previa intesa con la regione autonoma della Sardegna, sono trasferiti
a titolo gratuito al demanio regionale.
28. All’articolo 43, comma 1, della legge 17 maggio
1999, n. 144, dopo le parole: «Malpensa 2000», sono inserite
le seguenti: «nonché alla realizzazione di attività
di monitoraggio ambientale e di interventi di delocalizzazione o finalizzati
alla compensazione e mitigazione ambientale degli effetti conseguenti alle
attività di Malpensa 2000».
Art. 115.
(Ente geopaleontologico di Pietraroia)
1. È istituito, con decreto del Ministero
dell’ambiente, d’intesa con il Ministero per i beni e le attività
culturali e con la regione Campania, l’Ente geopaleontologico di Pietraroia,
in provincia di Benevento; nell’ambito di tale intesa sono individuati
i siti geologici, paleontologici, naturalistici e paesaggistici che hanno
rilevante valenza di testimonianza scientifica, culturale ed ambientale
connessi con l’attività di ricerca scientifica e gli obiettivi di
conservazione e valorizzazione del geosito e di sviluppo socioeconomico
in termini ecosostenibili.
2. L’Ente di cui al comma 1 è gestito da
un consorzio formato dai Ministeri di cui al medesimo comma 1, dalla regione
Campania, dalla provincia di Benevento, dal comune di Pietraroia, dall’università
del Sannio, dall’università «Federico II» di Napoli
e dalle associazioni locali e ambientali interessate ai sensi della legge
9 maggio 1989, n. 168.
3. Ai fini di cui al presente articolo è
autorizzata una spesa nel limite massimo di lire 500 milioni annue a decorrere
dall’anno 2001.
Capo XVIII
INTERVENTI IN MATERIA DI LAVORO
Art. 116.
(Misure per favorire l’emersione del lavoro irregolare)
1. Alle imprese che recepiscono, entro un anno dalla
decisione assunta dalla Commissione delle Comunità europee sul regime
di aiuto di Stato n. 236/A/2000, contratti di riallineamento regolati ai
sensi e alle condizioni dell’articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n. 608, e successive modificazioni, è concesso, per la durata del
programma di riallineamento e, comunque, per un periodo non superiore a
cinque anni, uno sgravio contributivo nelle misure di cui al comma 2 per
i lavoratori individuati secondo le modalità di cui al comma 3-sexies
dell’articolo 5 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, introdotto dall’articolo
75 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, mai denunciati agli enti previdenziali.
2. Lo sgravio contributivo di cui al comma 1, determinato
sulle retribuzioni corrisposte, è fissato nella misura del 100 per
cento per il primo anno, dell’80 per cento per il secondo anno, del 60
per cento per il terzo anno, del 40 per cento per il quarto anno e del
20 per cento per il quinto anno.
3. Per i lavoratori già denunciati agli enti
previdenziali e interessati dai contratti di riallineamento di cui al comma
1 per periodi e retribuzioni non denunciate, è concesso uno sgravio
contributivo pari alla metà delle misure di cui al comma 2.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano
applicazione anche nei confronti delle imprese che hanno in corso, alla
data di entrata in vigore della presente legge, il programma di riallineamento
ai sensi dell’articolo 5 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, e successive
modificazioni, secondo le seguenti modalità:
a) per il periodo successivo
secondo le annualità e con le entità dello sgravio previste
dai commi 1, 2 e 3;
b) per il periodo del contratto
di riallineamento antecedente, lo sgravio si applica sotto forma di conguaglio
sulle spettanze contributive già versate per i lavoratori interessati
al contratto stesso nelle misure di cui ai commi 1, 2 e 3. L’importo del
conguaglio così determinato, usufruibile entro il termine del periodo
di riallineamento e, comunque, entro il periodo di fruizione dello sgravio
di cui alla lettera a), è utilizzato secondo le modalità
fissate dagli enti previdenziali, a valere anche sulle regolarizzazioni
in corso di cui al comma 3-sexies dell’articolo 5 del citato decreto-legge
n. 510 del 1996, introdotto dall’articolo 75 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448.
5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, valutati
nel limite massimo di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002
e 2003, e di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006,
si provvede mediante l’utilizzo delle risorse del Fondo per l’occupazione
di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
6. All’articolo 63 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, il comma 3 è abrogato.
7. All’articolo 78 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, la parola:
«nove» è sostituita dalla seguente: «dieci»,
dopo le parole: «della programmazione economica,» è
inserita la seguente: «due» ed è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «Per il funzionamento del Comitato è
autorizzata la spesa di lire 1000 milioni a decorrere dall’anno 2001»;
b) al comma 4, dopo il primo
periodo, è inserito il seguente: «A tale fine le commissioni
possono affidare l’incarico di durata non superiore a quindici mesi, rinnovabile
una sola volta per una durata non superiore a quella iniziale e comunque
non oltre il 31 dicembre 2003, a soggetto dotato di idonea professionalità,
previo parere favorevole espresso dal Comitato di cui al comma 3 che provvede,
altresì, a verificare e valutare periodicamente l’attività
svolta dal tutore, segnalandone l’esito alla rispettiva commissione per
l’adozione delle conseguenti determinazioni; per la relativa attività
è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni
2001, 2002 e 2003; qualora la commissione non sia costituita od operante,
all’affidamento dell’incarico e all’adozione di ogni altra relativa determinazione
provvede direttamente il Comitato di cui al comma 3»;
c) è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
«5-bis. All’onere per il funzionamento del
Comitato di cui al comma 3 e a quello relativo agli incarichi di tutore
di cui al comma 4 si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
Le somme occorrenti sono attribuite in conformità agli indirizzi
e criteri determinati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale».
8. I soggetti che non provvedono entro il termine
stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali
ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta,
sono tenuti:
a) nel caso di mancato o
ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile
dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione
civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato
di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40
per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la
scadenza di legge;
b) in caso di evasione connessa
a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè
nel caso in cui il datore di lavoro, con l’intenzione specifica di non
versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero
le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione
d’anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere
superiore al 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti
entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria
sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte
degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito
per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento
dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia
stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in
ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5
punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento
dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di
legge.
9. Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle
sanzioni civili nelle misure previste alle lettere a) e b) del comma 8
senza che si sia provveduto all’integrale pagamento del dovuto, sul debito
contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di
cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, come sostituito dall’articolo 14 del decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 46.
10. Nei casi di mancato o ritardato pagamento di
contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti
orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo
contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa,
sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro
il termine fissato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile,
in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di
5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per
cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza
di legge.
11. Nelle amministrazioni centrali e periferiche
dello Stato e negli enti locali il dirigente responsabile è sottoposto
a sanzioni disciplinari ed è tenuto al pagamento delle sanzioni
e degli interessi di cui ai commi 8, 9 e 10.
12. Ferme restando le sanzioni penali, sono abolite
tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza
e assistenza obbligatorie consistenti nell’omissione totale o parziale
del versamento di contributi o premi o dalle quali comunque derivi l’omissione
totale o parziale del versamento di contributi o premi, ai sensi dell’articolo
35, commi secondo e terzo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché
a violazioni di norme sul collocamento di carattere formale.
13. Nei casi di tardivo pagamento dei contributi
o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, per i quali
non si fa luogo all’applicazione delle sanzioni civili e degli interessi
di mora di cui al comma 8 del presente articolo e di cui alla previgente
normativa in materia sanzionatoria, non possono essere richiesti gli interessi
previsti dall’articolo 1282 del codice civile.
14. I pagamenti effettuati per contributi sociali
obbligatori ed accessori a favore degli enti gestori di forme obbligatorie
di previdenza ed assistenza non sono soggetti all’azione revocatoria di
cui all’articolo 67 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo
1942, n. 267.
15. Fermo restando l’integrale pagamento dei contributi
e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, i consigli
di amministrazione degli enti impositori, sulla base di apposite direttive
emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
fissano criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili
di cui al comma 8 fino alla misura degli interessi legali, nei seguenti
casi:
a) nei casi di mancato o
ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive
incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti
giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell’obbligo
contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa
in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative
che hanno dato luogo alla inadempienza e nei casi di mancato o ritardato
pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato,
entro il termine di cui all’articolo 124, primo comma, del codice penale,
all’autorità giudiziaria;
b) per le aziende in crisi
per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge
12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, dal decreto-legge
30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile
1979, n. 95, e dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e comunque in tutti
i casi di crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale che presentino
particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione
occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore, comprovati
dalla Direzione provinciale del lavoro – Servizio ispezione del lavoro
territorialmente competente, e, comunque, per periodi contributivi non
superiori a quelli stabiliti dall’articolo 1, commi 3 e 5, della citata
legge n. 223 del 1991, con riferimento alla concessione per i casi di crisi
aziendali, di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale.
16. In attesa della fissazione da parte dei medesimi
consigli di amministrazione dei criteri e delle modalità di riduzione
delle sanzioni civili di cui al comma 8 per i casi di cui alle lettere
a) e b) del comma 15, resta fermo quanto stabilito dall’articolo 3, commi
da 1 a 3, del decreto-legge 29 marzo 1991 n. 103, convertito con modificazioni,
dalla legge 1º giugno 1997, n. 166 e successive modificazioni. Resta
altresì fermo quanto stabilito dall’articolo 1, commi 220 e 221,
della citata legge n. 662 del 1996 in materia di riduzione delle sanzioni
civili di cui al comma 8 rispettivamente nelle ipotesi di procedure concorsuali
e nei casi di omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi da parte
di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini
di lucro.
17. Nei casi previsti dal comma 15, lettera a),
il pagamento rateale di cui all’articolo 2, comma 11, del decreto-legge
9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre
1989, n. 389, può essere consentito fino a sessanta mesi, previa
autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
e sulla base dei criteri di eccezionalità ivi previsti.
18. Per i crediti in essere e accertati al 30 settembre
2000 le sanzioni sono dovute nella misura e secondo le modalità
fissate dai commi 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 e 224 dell’articolo
1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il maggiore importo versato, pari
alla differenza fra quanto dovuto ai sensi dei predetti commi del citato
articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e quanto calcolato in base
all’applicazione dei commi da 8 a 17 del presente articolo, costituisce
un credito contributivo nei confronti dell’ente previdenziale che potrà
essere posto a conguaglio ratealmente nell’arco di un anno, tenendo conto
delle scadenze temporali previste per il pagamento dei contributi e premi
assicurativi correnti, secondo modalità operative fissate da ciascun
ente previdenziale.
19. L’articolo 37 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, è sostituito dal seguente:
«Art. 37 – (Omissione o falsità di
registrazione o denuncia obbligatoria) – 1. Salvo che il fatto costituisca
più grave reato, il datore di lavoro che, al fine di non versare
in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza
e assistenza obbligatorie, omette una o più registrazioni o denunce
obbligatorie, ovvero esegue una o più denunce obbligatorie in tutto
o in parte non conformi al vero, è punito con la reclusione fino
a due anni quando dal fatto deriva l’omesso versamento di contributi e
premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie per
un importo mensile non inferiore al maggiore importo fra cinque milioni
mensili e il cinquanta per cento dei contributi complessivamente dovuti.
2. Fermo restando l’obbligo dell’organo di vigilanza
di riferire al pubblico ministero la notizia di reato, qualora l’evasione
accertata formi oggetto di ricorso amministrativo o giudiziario il procedimento
penale è sospeso dal momento dell’iscrizione della notizia di reato
nel registro di cui all’articolo 335 del codice di procedura penale, fino
al momento della decisione dell’organo amministrativo o giudiziario di
primo grado.
3. La regolarizzazione dell’inadempienza accertata,
anche attraverso dilazione, estingue il reato.
4. Entro novanta giorni l’ente impositore è
tenuto a dare comunicazione all’autorità giudiziaria dell’avvenuta
regolarizzazione o dell’esito del ricorso amministrativo o giudiziario».
20. Il pagamento della contribuzione previdenziale,
effettuato in buona fede ad un ente previdenziale pubblico diverso dal
titolare, ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente. Conseguentemente,
l’ente che ha ricevuto il pagamento dovrà provvedere al trasferimento
delle somme incassate, senza aggravio di interessi, all’ente titolare della
contribuzione.
Art. 117.
(Disposizioni in materia di lavoro temporaneo. Modifiche all’articolo
10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469)
1. Alla legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, comma
2:
1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: «o di altro
Stato membro dell’Unione europea»;
2) alla lettera c), dopo le parole: «dipendenza nel territorio nazionale»
sono inserite le seguenti: «o di altro Stato membro dell’Unione europea»;
b) all’articolo 9, dopo
il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Nel caso in cui i contratti collettivi
prevedano la fornitura a persone fisiche o a nuclei familiari di lavoratori
temporanei domestici, i contributi previdenziali ed assicurativi sono dovuti
secondo le misure previste dall’articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni. L’Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) determina le modalità
ed i termini di versamento.
3-ter. Le imprese fornitrici autorizzate ai sensi
dell’articolo 2 non sono tenute, a decorrere dal 1º gennaio 2001,
al versamento dell’aliquota contributiva di cui all’articolo 25, quarto
comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845»;
c) all’articolo 10, comma
2, secondo periodo, le parole: «a tempo indeterminato» sono
sostituite dalle seguenti: «a tempo determinato»;
d) all’articolo 16, comma
3, secondo periodo, le parole: «derivanti dal contributo di cui all’articolo
5, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «da preordinare
allo scopo, a valere sul Fondo di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236».
2. All’articolo 2751-bis del codice civile, dopo
il numero 5-bis) è aggiunto il seguente:
«5-ter. i crediti delle imprese fornitrici
di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, per gli
oneri retributivi e previdenziali addebitati alle imprese utilizzatrici».
3. All’articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole:
«idonee strutture organizzative» sono aggiunte le seguenti:
«nonché le modalità di accreditamento dell’attività
di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione
professionale»;
b) dopo il comma 1, sono
inseriti i seguenti:
«1-bis. Per mediazione tra domanda ed offerta
di lavoro si intende l’attività, anche estesa all’inserimento lavorativo
dei disabili e delle fasce svantaggiate, di: raccolta di curricula dei
potenziali lavoratori, preselezione e costituzione di relativa banca dati;
orientamento professionale dei lavoratori; ricerca e selezione dei lavoratori;
promozione e gestione dell’incontro tra domanda ed offerta di lavoro anche
nella ricollocazione professionale; effettuazione, su richiesta dell’azienda,
di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito
dell’iniziativa della stessa società di mediazione; gestione di
attività dei servizi all’impiego a seguito di convenzioni con le
pubbliche istituzioni preposte, per il cui svolgimento il possesso dell’autorizzazione
alla mediazione costituisce criterio preferenziale.
1-ter. Per ricerca e selezione del personale si
intende l’attività effettuata su specifico ed esclusivo incarico
di consulenza ottenuto dal datore di lavoro cliente, consistente nel ricercare,
selezionare e valutare i candidati sulla base del profilo professionale
e con le modalità concordate con il datore di lavoro cliente, approntando
i mezzi ed i supporti idonei allo scopo.
1-quater. Per supporto alla ricollocazione professionale
si intende l’attività effettuata su specifico ed esclusivo incarico
del datore di lavoro cliente, ovvero in base ad accordi sindacali da soggetti
surroganti il datore di lavoro, al fine di facilitare la rioccupazione
nel mercato di prestatori di lavoro, singoli o collettivi, attraverso la
preparazione, l’accompagnamento della persona e l’affiancamento della stessa
nell’inserimento della nuova attività.»;
c) al comma 2, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando forme societarie
anche non di capitali, per lo svolgimento di attività di ricerca
e selezione nonché di supporto alla ricollocazione professionale,
il limite di capitale versato ammonta a lire 50 milioni.»;
d) al comma 3, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «, ovvero l’attività di ricerca
e selezione ovvero di supporto alla ricollocazione professionale, ciascuna
attraverso la specifica procedura di cui al comma 4»;
e) il comma 4 è sostituito
dal seguente:
«4. Il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale rilascia, entro novanta giorni dalla richiesta e previo accertamento
della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 2 e 7, l’autorizzazione
all’esercizio dell’attività di mediazione nonché l’accreditamento
per le attività di ricerca e selezione e di supporto alla ricollocazione
professionale, provvedendo contestualmente all’iscrizione delle società
nei rispettivi elenchi.»;
f) al comma 5, dopo le parole:
«di autorizzazione» sono inserite le seguenti: «ovvero
di accreditamento», la parola: «trenta», ovunque ricorra,
sostituita dalla seguente: «quindici» e, in fine, sono aggiunte
le seguenti parole: «ovvero dell’accreditamento»;
g) al comma 6, all’alinea,
dopo le parole: «dell’autorizzazione» sono inserite le seguenti:
«ovvero dell’accreditamento» e alle lettere a) e c) sono premesse
le seguenti parole: «con riferimento alle società di mediazione,»;
h) al comma 7, lettera a),
dopo la parola: «biennale» sono aggiunte le seguenti: «,
ovvero da titoli di studio adeguati»;
i) ai commi 8 e 10, la parola:
«mediazione» è sostituita dalle seguenti: «cui
ai commi da 1 a 1-ter»;
l) al comma 11, la parola:
«mediazione» è sostituita dalle seguenti: «cui
ai commi da 1 a 1-ter» e dopo la parola: «autorizzazione»
sono inserite le seguenti: «ovvero dell’accreditamento»;
m) al comma 12, alla lettera
b) dopo la parola: «autorizzazione» sono inserite le seguenti:
«ovvero dell’accreditamento» e alla lettera d) sono premesse
le parole: «con riferimento alle società di mediazione,»;
n) al comma 13, le parole:
«alla mediazione di manodopera» sono sostituite dalle seguenti:
«ovvero accreditati»;
4. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
emana entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge il decreto di cui all’articolo 10, comma 12, del decreto legislativo
23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dal comma 3 del presente articolo,
relativamente ai criteri per l’accreditamento. I soggetti che esercitano,
alla data di entrata in vigore della presente legge, attività di
ricerca e selezione nonché di sopporto alla ricollocazione professionale
possono svolgere la medesima alle condizioni di cui al comma 13 dell’articolo
10 del citato decreto n. 469 del 1997, fino ad un massimo di centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale cui al presente comma, formulando una domanda
contenente la dichiarazione circa il rispetto degli impegni delle condizioni
di cui ai commi 6 e 7 del predetto articolo 10.
5. Al fine di potenziare lo sviluppo dei servizi
per l’impiego assicurando l’esercizio delle funzioni esplicitate nell’Accordo
in materia di standard minimi di funzionamento dei servizi per l’impiego
tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni, le
province, le province autonome, i comuni e le comunità montane sancito
il 16 dicembre 1999 dalla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è stanziata, nell’esercizio
finanziario 2001, la somma di lire 100 miliardi, a far carico sul Fondo
per l’occupazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236.
Art. 118.
(Interventi in materia di formazione professionale nonché
disposizioni di attività svolte in fondi comunitari e di Fondo sociale
europeo)
1. Al fine di promuovere, in coerenza con la programmazione
regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, lo sviluppo della formazione professionale
continua, in un’ottica di competitività delle imprese e di garanzia
di occupabilità dei lavoratori, possono essere istituiti, per ciascuno
dei settori economici dell’industria, dell’agricoltura, del terziario e
dell’artigianato, nelle forme di cui al comma 6, fondi paritetici interprofessionali
nazionali per la formazione continua, nel presente articolo denominati
«fondi». Gli accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative
sul piano nazionale possono prevedere la istituzione di fondi anche per
settori diversi. Il fondo relativo ai dirigenti può essere istituito
con accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro
e dei dirigenti comparativamente più rappresentative. I fondi finanziano
piani formativi aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le
parti sociali, nella misura del 100 per cento del progetto nelle aree depresse
di cui all’obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio,
del 21 giugno 1999 e nella misura del 50 per cento nelle altre aree. Ai
fondi afferiscono, progressivamente e secondo le disposizioni di cui al
presente articolo, le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo
stabilito dall’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978,
n. 845, e successive modificazioni, relative ai datori di lavoro che aderiscono
a ciascun fondo.
2. L’attivazione dei fondi è subordinata
al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, previa verifica della conformità alle finalità
di cui al comma 1 dei criteri di gestione delle strutture di funzionamento
dei fondi medesimi e della professionalità dei gestori. Il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale esercita altresì la vigilanza
sulla gestione dei fondi.
3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi effettuano
il versamento del contributo integrativo di cui al comma 1 all’INPS, che
provvede bimestralmente a trasferirlo al fondo indicato dal datore di lavoro.
4. Nei confronti del contributo versato ai sensi
del comma 3, trovano applicazione le disposizioni di cui al quarto comma
dell’articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni.
5. Resta fermo per i datori di lavoro che non aderiscono
ai fondi l’obbligo di versare all’INPS il contributo integrativo di cui
al quarto comma dell’articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978, e
successive modificazioni, secondo le modalità vigenti prima della
data di entrata in vigore della presente legge.
6. Ciascun fondo è istituito, sulla base
di accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, alternativamente:
a) come soggetto giuridico
di natura associativa ai sensi dell’articolo 36 del codice civile;
b) come soggetto dotato
di personalità giuridica ai sensi dell’articolo 12 del codice civile,
con un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
7. I fondi, previo accordo tra le parti, si possono
articolare regionalmente o territorialmente.
8. In caso di omissione, anche parziale, del contributo
integrativo di cui al comma 1, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere,
oltre al contributo omesso e alle relative sanzioni, una ulteriore sanzione
amministrativa di importo pari a quello del contributo omesso. Gli importi
delle sanzioni amministrative sono versati ai fondi.
9. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale sono determinati, entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, modalità, termini e condizioni per
il concorso al finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati
dagli enti di formazione entro il limite massimo di lire 100 miliardi per
l’anno 2001, nell’ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo
per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236. Le disponibilità sono ripartite su base regionale
in riferimento al numero degli enti e dei lavoratori interessati dai processi
di ristrutturazione, con priorità per i progetti di ristrutturazione
finalizzati a conseguire i requisiti previsti per l’accreditamento delle
strutture formative ai sensi dell’accordo sancito in sede di conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano del 18 febbraio 2000, e sue eventuali modifiche.
10. A decorrere dall’anno 2001 è stabilita
al 20 per cento la quota del gettito complessivo da destinare ai fondi
a valere sul terzo delle risorse derivanti dal contributo integrativo di
cui all’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Tale quota è
stabilita al 30 per cento per il 2002 e al 50 per cento per il 2003. Si
applicano le disposizioni di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259.
11. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale sono determinati le modalità ed i criteri di
destinazione al finanziamento degli interventi di cui all’articolo 80,
comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell’importo aggiuntivo
di lire 25 miliardi per l’anno 2001.
12. Gli importi previsti per gli anni 1999 e 2000
dall’articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono:
a) per il 75 per cento assegnati
al Fondo di cui all’articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
per finanziare, in via prioritaria, i piani formativi aziendali, territoriali
o settoriali concordati tra le parti sociali;
b) per il restante 25 per
cento accantonati per essere destinati ai fondi, a seguito della loro istituzione,
secondo criteri di ripartizione determinati con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, in base alla consistenza
numerica degli aderenti ai settori interessati dai singoli fondi e degli
aderenti a ciascuno di essi.
13. Per le annualità di cui al comma 12,
l’INPS continua ad effettuare il versamento stabilito dall’articolo 1,
comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al Fondo di rotazione per
l’attuazione delle politiche comunitarie di cui all’articolo 5 della legge
16 aprile 1987, n. 183, ed il versamento stabilito dall’articolo 9, comma
5, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 236 del 1993, al Fondo di cui al medesimo comma.
14. Nell’esecuzione di programmi o di attività,
i cui oneri ricadono su fondi comunitari, gli enti pubblici di ricerca
sono autorizzati a procedere ad assunzioni o ad impiegare personale a tempo
determinato per tutta la durata degli stessi. La presente disposizione
si applica anche ai programmi o alle attività di assistenza tecnica
in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge.
15. Gli avanzi finanziari derivanti dalla gestione
delle risorse del Fondo sociale europeo, amministrate negli esercizi antecedenti
la programmazione comunitaria 1989-1993 dei Fondi strutturali dal Ministero
del lavoro e della previdenza sociale tramite la gestione fuori bilancio
del Fondo di rotazione istituito dall’articolo 25 della legge 21 dicembre
1978, n. 845, e successive modificazioni, possono essere destinati alla
copertura di oneri derivanti dalla responsabilità sussidiaria dello
Stato membro ai sensi della normativa comunitaria in materia.
16. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
con proprio decreto, destina nell’ambito delle risorse di cui all’articolo
68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, una quota
fino a lire 200 miliardi, per l’anno 2001, per le attività di formazione
nell’esercizio dell’apprendistato anche se svolte oltre il compimento del
diciottesimo anno di età, secondo le modalità di cui all’articolo
16 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
Art. 119.
(Potenziamento dell’attività ispettiva del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale)
1. Al fine di potenziare l’attività ispettiva
nelle materie di competenza con particolare riferimento alle disposizioni
concernenti la sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro,
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in deroga a quanto
previsto dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, è autorizzato ad assumere mille unità di personale
nei ruoli ispettivi di cui seicento nel 2001 e quattrocento nel 2002.
2. È prorogata di ulteriori dodici mesi la
validità della graduatoria del concorso espletato dal Ministero
del lavoro e della previdenza sociale di cui al decreto dirigenziale 3
giugno 1997 per il profilo professionale di ispettore del lavoro.
3. L’articolo 79, comma 2, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, è sostituito dal seguente:
«2. Al medesimo fine di cui al comma 1 una
quota pari al 10 per cento dell’importo proveniente dalla riscossione delle
sanzioni penali e amministrative comminate dalle Direzioni provinciali
del lavoro – servizio ispezione del lavoro per le violazioni delle leggi
sul lavoro è destinata per il 50 per cento a corsi di formazione
e di aggiornamento del personale da assegnare al predetto servizio e per
l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, delle attrezzature,
degli strumenti e degli apparecchi indispensabili per lo svolgimento dell’attività
ispettiva e delle relative procedure ad essa connesse. Il restante 50 per
cento della quota predetta è destinato all’incremento del Fondo
unico di amministrazione, di cui al contratto collettivo integrativo di
lavoro relativo al personale del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, per l’incentivazione dell’attività ispettiva di controllo
sulle condizioni di lavoro nelle aziende».
4. La tenuta dei libri matricola e paga può
altresì avvenire mediante l’utilizzo di fogli mobili. Le condizioni
e le modalità di detta tenuta sono stabilite con apposito decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 120.
(Riduzione degli oneri sociali)
1. Nell’ambito del processo di armonizzazione delle
forme di contribuzione e della disciplina relative alle prestazioni temporanee
a carico della gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989,
n. 88, e in attuazione del programma di riduzione del costo del lavoro
stabilito dal Patto sociale per lo sviluppo e l’occupazione del dicembre
1998, a decorrere dal 1º febbraio 2001 è riconosciuto ai datori
di lavoro un esonero dal versamento dei contributi sociali per assegni
per il nucleo familiare dovuti dai medesimi alla predetta gestione pari
a 0,8 punti percentuali.
2. In via aggiuntiva rispetto a quanto riconosciuto
in applicazione del comma 1, nei confronti dei datori di lavoro operanti
nei settori per i quali l’aliquota contributiva per assegni per il nucleo
familiare è dovuta in misura inferiore a 0,8 punti percentuali,
è riconosciuto un ulteriore esonero nella misura di 0,4 punti percentuali
a valere sui versamenti di altri contributi sociali dovuti dai medesimi
datori di lavoro alla gestione di cui al medesimo comma 1, prioritariamente
considerando i contributi per maternità e per disoccupazione. In
ogni caso il complessivo esonero non può superare la misura di 0,8
punti percentuali.
3. All’articolo 3, comma 9, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, le parole: «31 dicembre 2000» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2001».
Capo XIX
INTERVENTI IN MATERIA DI AGRICOLTURA
Art. 121.
(Interventi per la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà)
1. A favore delle imprese agricole, singole ed associate
e cooperative, iscritte nel registro delle imprese di cui all’articolo
8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, danneggiate da calamità
o da eventi eccezionali conseguenti a gravi crisi di mercato ovvero in
difficoltà, è istituito un programma di interventi per il
salvataggio e la ristrutturazione in grado di favorire il ripristino della
redditività, in conformità con gli orientamenti comunitari
sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese
in difficoltà di cui alla comunicazione della Commissione delle
Comunità europee 97/C283/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunità europee C283 del 19 settembre 1997, e successive
modificazioni.
2. Alle imprese di cui al comma 1 è concesso
il concorso nel pagamento degli interessi, nella misura massima del 3 per
cento ed entro il limite di impegno di lire 40 miliardi, sui mutui di ammortamento
a quindici anni, di cui tre di preammortamento, contratti per il salvataggio
e la ristrutturazione delle imprese medesime, anche in relazione ad esposizioni
debitorie verso enti pubblici operanti nei settori dell’assistenza e della
previdenza.
3. I mutui di cui al comma 2 sono considerati operazioni
di credito agrario ai sensi dell’articolo 43 del decreto legislativo 1º
settembre 1993, n. 385, e possono essere assistiti dalla garanzia fideiussoria
della sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia di cui all’articolo
45 dello stesso decreto legislativo, ad integrazione delle garanzie ritenute
idonee dalle banche mutuanti. Detta garanzia fideiussoria potrà
impegnare una quota non superiore all’80 per cento delle dotazioni finanziarie
della sezione speciale.
4. I mutui sono concessi a condizione che il richiedente
presenti alla banca un piano finalizzato al ripristino della redditività
dell’impresa, e che comprenda i seguenti elementi: riorganizzazione, razionalizzazione
e riqualificazione delle attività aziendali, con abbandono di quelle
non redditizie; riduzione delle produzioni soggette al ritiro; riconversione
verso produzioni di qualità che tutelino e migliorino l’ambiente
naturale.
5. L’importo dei mutui può essere ragguagliato
all’intera spesa ritenuta ammissibile dalla banca a seguito della compiuta
istruttoria. Gli interessi di preammortamento vengono capitalizzati e corrisposti
unitamente alle singole rate di ammortamento.
6. Gli interventi per la ristrutturazione delle
imprese agricole, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2, possono
assumere, inoltre, le seguenti forme finalizzate, in ogni caso, ad assicurare
ai beneficiari prospettive di redditività a lungo termine:
a) conferimenti di capitale,
cancellazione di esposizioni debitorie, erogazione di crediti, ovvero concessioni
di garanzie su operazioni creditizie, secondo criteri e modalità
stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali;
b) riduzione della base
imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta
sul reddito delle persone giuridiche nella misura del 30 per cento;
c) esonero parziale dal
pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali nella misura del
30 per cento.
7. Nel caso di imprese individuali, nel valutare
lo stato della difficoltà finanziaria, si tiene conto di tutti i
beni appartenenti ai soggetti che esercitano l’attività di impresa,
anche quando tali beni non riguardino l’esercizio di attività agricola.
8. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1,
sono sospesi, sino alla stipula dei mutui ovvero della concessione delle
misure di ristrutturazione, i termini di pagamento delle rate delle operazioni
creditizie in scadenza entro il 30 giugno 2001.
Art. 122.
(Interventi per agevolare la raccolta di prodotti agricoli)
1. In sede di sperimentazione e per un periodo non superiore a due anni, i coltivatori diretti iscritti agli elenchi provinciali possono avvalersi per la raccolta di prodotti agricoli, in deroga alla normativa vigente, di collaborazioni occasionali di parenti ed affini entro il quinto grado per un periodo complessivo nel corso dell’anno non superiore a tre mesi.
Art. 123.
(Promozione e sviluppo delle aziende agricole e zootecniche biologiche)
1. All’articolo 59 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito
dai seguenti:
«1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una
produzione agricola di qualità ed ecocompatibile e di perseguire
l’obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini
e degli animali e per l’ambiente, a decorrere dal 1º gennaio 2001
è istituito un contributo annuale per la sicurezza alimentare nella
misura del 2 per cento del fatturato dell’anno precedente relativo alla
vendita di prodotti fitosanitari, autorizzati ai sensi degli articoli 5,
8 e 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dei fertilizzanti
da sintesi, da individuare con i decreti di cui al presente comma, e dei
presidi sanitari di cui all’articolo 1 del regolamento approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, ed etichettati
con le sigle: R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28, R,27, R26, R25, R24,
R23. Con decreti dei Ministri della sanità e delle politiche agricole
e forestali, da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno, è
determinato ed aggiornato l’elenco dei prodotti di cui al presente comma.
1-bis. Sono tenuti al versamento del contributo
di cui al comma 1 i titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio
dei prodotti di cui al medesimo comma 1, in base al relativo fatturato
di vendita.
1-ter. È vietata la somministrazione agli
animali da allevamento di mangimi contenenti proteine derivanti da tessuti
animali incompatibili con l’alimentazione naturale ed etologica delle singole
specie. Negli allevamenti ittici è consentita la somministrazione
di mangimi contenenti proteine di pesce. Con decreto del Ministro della
sanità, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali,
da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono definiti i criteri e le disposizioni per l’attuazione
del presente comma»;
b) il comma 2 è sostituito
dai seguenti:
«2. È istituito il fondo per lo sviluppo
dell’agricoltura biologica e di qualità, alimentato dalle entrate
derivanti dai contributi di cui al comma 1, nonché da un contributo
statale pari a lire 15 miliardi per ciascun anno del triennio 2001-2003.
Detto fondo è finalizzato al finanziamento di programmi annuali,
nazionali e regionali, concernenti:
a) il sostegno allo sviluppo
della produzione agricola biologica mediante incentivi agli agricoltori
e agli allevatori che attuano la riconversione del metodo di produzione,
nonché mediante adeguate misure di assistenza tecnica e codici di
buona pratica agricola per un corretto uso dei prodotti fitosanitari; il
Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
determina le modalità di erogazione degli incentivi e la tipologia
delle spese ammissibili;
b) il potenziamento dell’attività
di ricerca e di sperimentazione in materia di agricoltura biologica, nonché
in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti;
c) l’informazione dei consumatori
sugli alimenti ottenuti con metodi di produzione biologica, sugli alimenti
tipici e tradizionali, nonché su quelli a denominazione di origine
protetta.
2-bis. Il fondo di cui al comma 2 è ripartito
annualmente, entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali, sentiti gli assessori all’agricoltura
delle regioni nell’ambito di un’apposita conferenza di servizi, ai sensi
dell’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
sulla base:
a) delle proposte di programmi
regionali che gli assessori all’agricoltura possono presentare al Ministero
delle politiche agricole e forestali entro il 30 ottobre di ciascun anno;
b) delle priorità
stabilite al comma 2»;
c) dopo il comma 3 sono
inseriti i seguenti:
«3-bis. Le attività di ricezione e
di ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e
l’organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche
svolte da aziende agricole nell’ambito della diffusione di prodotti agricoli
biologici o di qualità, possono essere equiparate ai sensi di legge
alle attività agrituristiche di cui all’articolo 2 della legge 5
dicembre 1985, n. 730, secondo i princìpi in essa contenuti e secondo
le disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome.
3-ter. In deroga alle disposizioni vigenti è
consentita ai produttori di prodotti a denominazione di origine protette
(DOP), a indicazione geografica protette (IGP) e con attenzione di specificità
(AS), cui ai regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 del Consiglio, del
14 luglio 1992, ivi compresi i prodotti ammessi a tutela provvisoria, la
presentazione, la degustazione e la vendita, anche per via telematica,
secondo disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome. Al
comma 8 dell’articolo 10 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dopo le
parole “la vendita diretta“ sono inserite le seguenti: “anche per via telematica“»;
d) dopo il comma 4 è
inserito il seguente:
«4-bis. Presso il Ministero delle politiche
agricole e forestali è istituito un comitato per la valorizzazione
e la tutela del patrimonio alimentare italiano, con il compito di censire
le lavorazioni alimentari tipiche italiane, nonché di tutelarle,
valorizzarle e diffonderne la conoscenza in Italia e nel mondo. Del comitato
fanno parte esperti di settore, rappresentanti delle categorie produttive,
delle regioni e delle amministrazioni interessate. Con decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali sono dettate le regole relative alla
composizione ed al funzionamento del Comitato, che svolge anche le funzioni
e le attività del comitato di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo
8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che è soppresso».
2. In sede di prima applicazione il primo decreto
di cui al comma 1, secondo periodo, dell’articolo 59 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo,
è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 124.
(Patti territoriali specializzati nei settori dell’agricoltura e
della pesca)
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica approva i patti territoriali specializzati nei settori dell’agricoltura e della pesca pervenuti entro la scadenza del bando del 15 maggio 2000, che hanno positivamente superato l’istruttoria, e ne finanzia le iniziative imprenditoriali nell’ambito delle risorse per le aree depresse e per le intese istituzionali di programma. Le regioni possono finanziare le iniziative infrastrutturali proposte negli stessi patti.
Art. 125.
(Disposizioni per il settore agricolo)
1. All’articolo 4, comma 11, del decreto-legge 7
settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre
1987, n. 460, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito
dai seguenti: «L’inosservanza dell’obbligo di consegna del vino alla
distillazione previsto dall’articolo 39 del regolamento (CEE) n. 822/87,
del Consiglio, del 16 marzo 1987, e dal regolamento (CEE) n. 854/86 della
Commissione, del 24 marzo 1986, e successive modificazioni, comporta, a
decorrere dalla campagna 1988-1989, l’applicazione della sanzione amministrativa
di lire diciottomila per quintale, o frazione di quintale, di vino da avviare
alla distillazione obbligatoria. Gli importi della sanzione di cui al periodo
precedente possono essere versati in non più di dieci rate semestrali.
Nell’ambito delle risorse recuperate ai sensi del periodo precedente, e
comunque nel limite massimo di un onere per il bilancio dello Stato non
superiore a lire 5 miliardi, ai produttori di vino che, non avendo conferito
alla distillazione obbligatoria i quantitativi cui erano tenuti, hanno
pagato le sanzioni in misura maggiore del citato importo di lire diciottomila,
sono restituite le somme versate in eccedenza, maggiorate degli interessi
legali. Non si dà seguito alle riscossioni coattive su ruoli esattoriali
e i pignoramenti in essere, derivanti da precedenti sanzioni comminate
ma non pagate, qualora il produttore versi la predetta sanzione, ai sensi
del presente comma».
2. All’articolo 53, comma 18, della legge 24 aprile
1998, n. 128, come sostituito dall’articolo 14 della legge 21 dicembre
1999, n. 526, le parole: «un anno» sono sostituite dalle
seguenti: «due anni».
Art. 126.
(Garanzie a favore di cooperative agricole)
1. A titolo di riconoscimento di somme già
maturate e dovute per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1-bis,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è autorizzata la spesa di lire
230 miliardi per l’anno 2001, fermo restando lo stanziamento finanziario
già previsto dal citato articolo 1, comma 1-bis.
2. Il pagamento da parte dello Stato delle garanzie
ammesse per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1-bis, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 237, è effettuato secondo l’ordine stabilito
nell’elenco n. 1 di cui al decreto del Ministero delle risorse agricole,
alimentari e forestali 18 dicembre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario
n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1996, e sulla base dei
criteri contenuti nel decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari
e forestali 2 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39
del 17 febbraio 1994, salve le successive modifiche conseguenti a pronunce
definitive in sede amministrativa o giurisdizionale.
3. L’intervento dello Stato, ai sensi dell’articolo
1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, nei confronti di soci,
come individuati ai sensi del comma 2 del presente articolo, che abbiano
rilasciato garanzie, individualmente o in solido con altri soci di una
stessa cooperativa, determina la liberazione di tutti i soci garanti.
4. Le procedure esecutive nei confronti dei soci
garanti, inseriti nell’elenco di cui al comma 2, per l’escussione delle
garanzie sono sospese sino alla comunicazione da parte dell’amministrazione
della messa a disposizione della somma spettante.
5. Subordinatamente alle cooperative ammesse a godere
dei benefici previsti dall’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 237, possono essere ammessi a godere degli stessi benefici le
cooperative ed i consorzi tra cooperative che alla data del 19 luglio 1993
si trovavano nelle condizioni previste dal suddetto articolo, che abbiano
presentato domanda entro i termini previsti dalla citata legge, per i quali
sia intervenuta, almeno in primo grado, la pronuncia da parte del tribunale
attestante lo stato di insolvenza oppure che si trovino in stato di liquidazione.
Le procedure esecutive nei confronti dei soci garanti per l’escussione
delle garanzie sono sospese sino alla comunicazione da parte dell’amministrazione
della messa a disposizione della somma spettante.
Art. 127.
(Nuove norme procedurali in materia di assicurazioni agricole agevolate)
1. All’articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio
1992, n. 185, e successive modificazioni, il terzo periodo è sostituito
dai seguenti: «Nel calcolo della percentuale dei danni sono comprese
le perdite derivanti da precedenti eventi calamitosi, subiti dalla stessa
azienda, nel corso dell’annata agraria, che non siano stati oggetto di
precedenti benefìci. La produzione lorda vendibile per il calcolo
dell’incidenza di danno non è comprensiva dei contributi o delle
altre integrazioni concessi dall’Unione europea».
2. I contratti di assicurazione di cui all’articolo
1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, che
possono essere stipulati anche da cooperative e loro consorzi, autorizzate
dalle regioni in cui hanno la sede legale, possono riguardare anche la
copertura della produzione complessiva aziendale danneggiata dall’insieme
delle avversità atmosferiche. I consorzi, le cooperative e loro
consorzi nei limiti delle previsioni statutarie, possono istituire fondi
rischi di mutualità ed assumere iniziative per azioni di mutualità
e solidarietà da attivare in caso di danni alle produzioni degli
associati. Il contributo dello Stato è contenuto nei limiti dei
parametri contributivi stabiliti per i contratti assicurativi agevolati.
3. I valori delle produzioni assicurabili con polizze
agevolate sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole
e forestali, da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, per l’anno
successivo sulla base delle rilevazioni dei prezzi unitari di mercato alla
produzione, effettuate dall’Istituto per studi, ricerche e informazioni
sul mercato agricolo (ISMEA). Al fine di sostenere la competitività
delle imprese e favorire la riduzione delle conseguenze dei rischi atmosferici,
è istituito presso l’ISMEA un fondo per la riassicurazione dei rischi.
Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono fissate le modalità operative
del fondo.
4. Le modalità di erogazione del contributo
dello Stato per il pagamento del premio delle polizze stipulate singolarmente
dal produttore, sono stabilite con decreto del Ministero delle politiche
agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
5. Per le polizze multirischio e globali delle produzioni
aziendali, ammesse all’assicurazione agevolata, il contributo dello Stato
per il pagamento del premio è determinato nella misura massima dell’80
per cento conformemente alle disposizioni della comunicazione della Commissione
europea 2000/C28/02 in materia di aiuti di Stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee serie C n. 28 del 1º febbraio
2000.
6. La riscossione dei contributi consortili può
essere eseguita mediante ruolo in base alle disposizioni vigenti in materia
di esazione dei contributi non erariali.
7. Con le maggioranze previste dagli statuti per
le assemblee ordinarie i consorzi devono adottare delibere per:
a) la soppressione della
cassa sociale;
b) la contabilità
separata dei contributi, associativi e pubblici, relativi alla difesa attiva
e passiva dalle calamità e alle iniziative mutualistiche.
8. All’articolo 17, quarto comma, della legge 25
maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni, la lettera f) è
sostituita dalla seguente:
«f) la nomina del
collegio sindacale, le cui modalità sono stabilite con decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, nel quale deve essere presente anche un
rappresentante della regione o provincia autonoma in cui ha sede il consorzio;».
9. Le spese derivanti dall’attuazione del presente
articolo, sono comprese nell’ambito degli stanziamenti annuali di cui alla
legge 14 febbraio 1992, n. 185.
Art. 128.
(Disposizioni in materia di credito agrario)
1. Il comma 3 dell’articolo 5 del decreto legislativo
30 aprile 1998, n. 173, è sostituito dal seguente:
«3. I mutui di miglioramento agrario e fondiari
stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo
a favore di imprese agricole singole o associate, cooperative, consorzi
ed associazioni di produttori costituite nelle forme giuridiche societarie,
e per i quali siano trascorsi almeno cinque anni di ammortamento, continuano
a beneficiare delle rate di concorso sul pagamento degli interessi non
maturati, anche in caso di estinzione anticipata dell’operazione. È
facoltà del mutuatario richiedere la rinegoziazione dei mutui senza
effetti novativi, con la riduzione dell’ipoteca originaria, ovvero l’estinzione
anticipata all’istituto mutuante. Quest’ultimo, all’accoglimento dell’istanza,
assicura al mutuatario la ricontrattazione con il beneficio della attualizzazione
delle rate di concorso non ancora scadute. Il contributo in conto interessi
già accreditato agli istituti mutuanti in forma attualizzata ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre
1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985, sarà
comunque riconosciuto al mutuatario nella misura residuata a suo credito.
Per i suddetti contratti, il periodo vincolativo della destinazione d’uso
dei beni immobili oggetto del finanziamento è stabilito in cinque
anni. Il valore massimo del tasso da prendere in considerazione, nella
procedura di attualizzazione o di ricontrattazione, è quello di
riferimento, vigente per le operazioni a lungo termine al momento dell’estinzione
anticipata o della ricontrattazione del mutuo».
2. Per le operazioni di finanziamento in essere
della Cassa per la formazione della proprietà contadina e per i
finanziamenti concessi ai sensi della legge 19 dicembre 1983, n. 700, e
successive modificazioni, per i quali sia iniziato il periodo di ammortamento,
il tasso e le condizioni applicati, a valere sulle rate di ammortamento
in scadenza successivamente al 1º gennaio 1999, sono quelli stabiliti
per le nuove operazioni.
3. A favore delle imprese di cui al comma 3 dell’articolo
5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, come sostituito dal comma
1 del presente articolo, e di quelle agroalimentari danneggiate da avversità
atmosferiche dichiarate eccezionali a decorrere dal 1990, ai sensi delle
leggi 15 ottobre 1981, n. 590, e 14 febbraio 1992, n. 185, è prorogato
di ventiquattro mesi il pagamento delle rate in scadenza dovute per il
rimborso delle esposizioni debitorie relative all’esercizio dell’attività
aziendale e sono sospese per il medesimo periodo le procedure di riscossione
delle rate già scadute e non pagate alla data di entrata in vigore
della presente legge. Il tasso di interesse rinegoziato si applica anche
alle rate prorogate.
4. Le rate già assistite dal concorso pubblico
nel pagamento degli interessi conservano l’agevolazione anche nel periodo
di proroga e di sospensione. L’onere finanziario è coperto dalle
economie accertate nella rinegoziazione dei tassi e comunque nel limite
di queste, senza ulteriore onere per il bilancio dello Stato.
5. Le regioni possono deliberare il consolidamento
delle posizioni debitorie delle aziende di cui al comma 3 scadute e non
pagate, già assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli
interessi, nel limite delle economie derivanti dalla rinegoziazione dei
tassi, senza oneri ulteriori a carico dei bilanci regionali. La durata
delle operazioni di consolidamento è variabile in relazione alle
disponibilità finanziarie.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole
e forestali, emana con proprio decreto le norme di attuazione del presente
articolo.
Art. 129.
(Emergenze nel settore agricolo e zootecnico)
1. Per fare fronte alle emergenze determinatesi nel
settore agricolo e zootecnico a seguito delle malattie e della crisi di
mercato da esse determinata, con decreto del Ministro delle politiche agricole
e forestali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono stabilite le modalità per l’attivazione
degli interventi in base ai seguenti tetti di spesa:
a) interventi strutturali
e di prevenzione negli allevamenti degli ovini colpiti dalla malattia della
«lingua blu»: lire 15 miliardi per il 2001 e 20 miliardi per
ciascuno degli anni 2002 e 2003;
b) interventi strutturali
e di prevenzione dalla encefalopatia spongiforme bovina negli allevamenti
anche con riguardo al sostegno dei sistemi di tracciabilità, nonché
delle razze da carne italiana e delle popolazioni bovine autoctone: lire
10 miliardi per il 2001 e 20 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
c) interventi strutturali
e di prevenzione negli impianti avicoli e di fauna selvatica colpiti dall’influenza
aviaria: lire 20 miliardi per il 2001 e 30 miliardi per ciascuno degli
anni 2002 e 2003;
d) interventi strutturali
negli impianti viticoli colpiti da flavescenza dorata: lire 20 miliardi
per il 2001 e 25 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
e) interventi per fronteggiare
gli eventi eccezionali conseguenti alla grave crisi di mercato degli agrumi:
lire 6 miliardi per il 2001 e 25 miliardi per ciascuno degli anni 2002
e 2003;
f) interventi strutturali
negli impianti frutticoli colpiti dalla malattia della sharka: lire 5 miliardi
per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
2. All’articolo 1 del decreto-legge 4 febbraio 2000,
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79,
il quarto periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: «Gli
acquirenti, in luogo della materiale trattenuta del prelievo supplementare
sul prezzo del latte, possono avvalersi di idonee garanzie immediatamente
esigibili con i criteri e le modalità da definire con decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, pena le sanzioni previste dall’articolo 11, comma
2, della legge 26 novembre 1992, n. 468, e l’eventuale revoca del riconoscimento
di primo acquirente, ferma restando la responsabilità dello stesso
per il versamento del prelievo».
Art. 130.
(Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, ed altre disposizioni
in materia di consorzi agrari)
1. Alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4, comma
1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale è tenuto ad inviare una informativa
semestrale al Ministero delle politiche agricole e forestali sulla gestione
dei consorzi agrari, anche ai fini di cui all’articolo 11»;
b) all’articolo 8, comma
1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interessi
di cui al presente comma sono calcolati: fino al 31 dicembre 1995 sulla
base del tasso ufficiale di sconto maggiorato di 4,40 punti, con capitalizzazione
annuale; per gli anni 1996 e 1997 sulla base dei soli interessi legali».
2. I trattamenti recante sussidi al reddito per
i lavoratori dipendenti dai Consorzi agrari possono essere prorogati nel
limite massimo di lire 30 miliardi, secondo criteri e modalità stabiliti
con decreto del Minitero del lavoro e della previdenza sociale, fino al
31 dicembre 2001.
Capo XX
INTERVENTI IN MATERIA DI TRASPORTI E DI INFRASTRUTTURE VIARIE
Art. 131.
(Disposizioni in materia di trasporto ferroviario e di applicazione
della normativa vigente in materia di appalti ferroviari)
1. Al fine di garantire il contenimento delle tariffe
e il risanamento finanziario delle attività di trasporto ferroviario,
il Ministro dei trasporti e della navigazione può rilasciare titoli
autorizzatori ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dal decreto
del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146, anche in deroga
a quanto disposto dagli articoli 1, comma 1, lettera a), e 3, comma 1,
lettera a), del medesimo decreto, a condizione di reciprocità qualora
si tratti di imprese aventi sede all’estero o loro controllate; può
altresì autorizzare la società Ferrovie dello Stato Spa e
le aziende in concessione ad effettuare operazioni in leasing per l’approvvigionamento
d’uso di materiale rotabile. Gli articoli 14 e 18 del decreto-legge 11
luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1992, n. 359, si applicano per la parte concernente l’infrastruttura ferroviaria
e cessano di applicarsi al trasporto ferroviario. La società Ferrovie
dello Stato Spa delibera le conseguenti modifiche statutarie.
2. Per le medesime finalità di cui al comma
1, fatto comunque salvo quanto disposto dall’articolo 1, comma 2, ultimo
periodo, del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 505, convertito dalla legge
29 gennaio 1994, n. 78, e successive modificazioni, ai lavori di costruzione
di cui all’articolo 2, lettera h), della legge 17 maggio 1985, n. 210,
come modificata dall’articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 1991, n. 25,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 98, non ancora
iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge, i cui corrispettivi
ancorché determinabili non siano stati ancora definiti, e alle connesse
opere di competenza della società Ferrovie dello Stato Spa, si applica,
in conformità alla vigente normativa dell’Unione europea, la disciplina
di cui alle leggi 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni,
e 18 novembre 1998, n. 415, nonché al decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni. Sono revocate le concessioni
per la parte concernente i lavori di cui al presente comma rilasciate alla
TAV Spa dall’ente Ferrovie dello Stato il 7 agosto 1991 e il 16 marzo 1992,
ivi comprese le successive modificazioni e integrazioni, ad eccezione di
quelli per i quali sia stata applicata o sia applicabile la predetta normativa
di cui alle leggi n. 109 del 1994, e successive modificazioni, e n. 415
del 1998, e al decreto legislativo n. 158 del 1995, e successive modificazioni.
La società Ferrovie dello Stato Spa provvede, direttamente o a mezzo
della TAV Spa, all’accertamento e al rimborso, anche in deroga alla normativa
vigente, degli oneri relativi alle attività preliminari ai lavori
di costruzione, oggetto della revoca predetta, nei limiti dei costi effettivamente
sostenuti alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Al fine di garantire la sollecita conclusione
dei lavori relativi alla tratta ferroviaria ad alta capacità Torino-Milano
approvati nella conferenza di servizi tenutasi il 14 luglio 2000 ed il
contenimento dei costi di realizzazione, anche in relazione alle esigenze
connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali del 2006, il Ministro
dei trasporti e della navigazione entro i quindici giorni successivi alla
data di entrata in vigore della presente legge istituisce l’Osservatorio
permanente per il monitoraggio dei lavori relativi alla medesima tratta
ferroviaria, composto da sei componenti, di cui uno nominato dal Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e cinque nominati
dal Ministro dei trasporti e della navigazione e designati, rispettivamente,
dal Ministro medesimo, dal presidente della regione Lombardia, dal presidente
della regione Piemonte, dalla TAV Spa e dal General Contractor affidatario
della progettazione esecutiva e dei lavori di costruzione. Ai componenti
non spetta alcun compenso. I servizi di segreteria dell’Osservatorio sono
assicurati dal Ministero dei trasporti e della navigazione nell’ambito
delle ordinarie dotazioni organiche e finanziarie. Ai lavori di cui al
presente comma non si applicano le disposizioni del comma 2.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, in relazione alle convenzioni stipulate tra le aziende
ferroviarie in concessione ed in gestione commissariale governativa e i
soggetti esecutori, per la realizzazione degli interventi di ammodernamento
e potenziamento finanziati con la legge 22 dicembre 1986, n. 910,
non possono essere sottoscritti atti integrativi se non relativi a progetti
esecutivi già approvati a tale data. A decorrere dalla medesima
data possono essere autorizzate ed approvate solo perizie di variante in
corso d’opera secondo quanto previsto dall’articolo 25 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni. Per le opere da finanziare con
le risorse che si rendono disponibili per effetto del primo e del secondo
comma sono revocate le concessioni e le aziende procederanno ad espletare
gare d’appalto per l’affidamento dei lavori secondo la normativa vigente.
5. Tutte le operazioni di ristrutturazione della
società Ferrovie dello Stato Spa effettuate a decorrere dal 1º
gennaio 2000 in esecuzione delle direttive comunitarie 91/440/CEE, 95/18/CE
e 95/19/CE, così come recepite dal decreto del Presidente della
Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, e successive modificazioni, e dal decreto
del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146, nonché della
direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 marzo 1999,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1999, sono
effettuate in regime di neutralità fiscale e pertanto escluse da
ogni imposta e tassa. Gli eventuali maggiori valori realizzati o iscritti,
in conseguenza delle predette operazioni, nei bilanci delle società
interessate non sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta
regionale sulle attività produttive.
Art. 132.
(Disposizioni in materia di concessioni autostradali)
1. L’articolo 12 della legge 12 agosto 1982, n. 531,
è abrogato.
2. La garanzia dello Stato sui mutui contratti e
le obbligazioni emesse dalle società per azioni concessionarie per
la costruzione e l’esercizio di autostrade di cui all’articolo 3 della
legge 24 luglio 1961, n. 729, e successive modificazioni, deve intendersi
riconosciuta solo per quei periodi nei quali è risultata prevalente
la partecipazione pubblica e per quelli in cui tale prevalenza è
venuta temporaneamente a mancare a causa delle trasformazioni o modificazioni
di istituti di credito soci conseguenti alla applicazione della legge 30
luglio 1990, n. 218, nei limiti delle disponibilità di bilancio
del Fondo centrale di garanzia.
3. In sede di revisione delle concessioni autostradali,
ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, il Ministro
dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, è autorizzato a consentire, nel
rispetto dei princìpi di diritto comunitario, senza oneri per lo
Stato, la rimodulazione dei debiti conseguenti ad interventi in qualsiasi
epoca effettuati, con eventuali aumenti controllati delle tariffe e con
una determinazione negoziata degli interessi, dal Fondo centrale di garanzia.
Capo XXI
INTERVENTI PER LA CONTINUITÀ TERRITORIALE CON LA SICILIA
Art. 133.
(Contributo per le spese di trasporto alle piccole e medie imprese
siciliane)
1. È concesso alle piccole e medie imprese
agricole, estrattive e di trasformazione classificate dal decreto del Ministero
dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 18 settembre 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1º ottobre 1997, con
sede legale e stabilimento operativo nel territorio della regione Sicilia,
ad eccezione di quelle di distillazione dei petroli, un contributo, mediante
credito d’imposta, per le spese di trasporto ferroviario, marittimo e aereo
e combinato, nei limiti stabiliti dall’Unione europea in materia di aiuti
di Stato. Il contributo è concesso nei limiti del comma 2 del presente
articolo per i prodotti provenienti dalle imprese site nel territorio della
regione Sicilia e destinati al restante territorio comunitario. Per il
2001 il 20 per cento dello stanziamento complessivo di cui al comma 2 è
riservato al contributo per le spese di trasporto su gomma. A decorrere
dal 2002 tale percentuale è diminuita del 5 per cento per ciascun
anno.
2. L’attuazione delle disposizioni di cui al comma
1 è affidata alla regione Sicilia tramite apposita convenzione tra
il Ministro delle finanze, il Ministro dei trasporti e della navigazione
e il presidente della regione, da definire entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con la quale si stabiliranno
le modalità per il trasferimento dei fondi dal bilancio statale
alla regione Sicilia e l’entità del cofinanziamento regionale dell’agevolazione
di cui al presente articolo, che non dovrà comunque essere inferiore
al 50 per cento del contributo statale. L’onere complessivo per il bilancio
dello Stato non può superare l’importo di lire 25 miliardi per l’anno
2001 e di lire 50 miliardi a decorrere dall’anno 2002.
Art. 134.
(Riqualificazione del settore trasporto merci nella regione Sicilia)
1. È assegnata alla regione Sicilia la somma di lire 100 miliardi per l’anno 2001 per il cofinanziamento di interventi regionali di carattere straordinario per la ristrutturazione e la riqualificazione del settore del trasporto merci siciliano. Il contributo statale è erogato subordinatamente alla verifica della coerenza degli interventi con gli obiettivi di cui al presente articolo. Il cofinanziamento regionale non dovrà essere inferiore al 30 per cento del contributo statale.
Art. 135.
(Continuità territoriale per la Sicilia)
1. Al fine di realizzare la continuità territoriale
per la Sicilia, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento
(CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, il Ministro dei trasporti
e della navigazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, dispone con proprio decreto:
a) l’imposizione degli oneri
di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati
tra gli scali aeroportuali della Sicilia e i principali aeroporti nazionali
e tra gli scali aeroportuali della Sicilia e quelli delle isole minori
siciliane in conformità alle conclusioni della conferenza di servizi
di cui ai commi 2 e 3;
b) qualora nessun vettore
abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico,
una gara di appalto europea per l’assegnazione delle rotte tra gli scali
aeroportuali della Sicilia e gli aeroporti nazionali.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Presidente della regione Sicilia, delegato
dal Ministro dei trasporti e della navigazione, indice una conferenza di
servizi.
3. La conferenza di servizi di cui al comma 2 definisce
i contenuti dell’onere di servizio in relazione:
a) alle tipologie
e ai livelli tariffari;
b) ai soggetti che
usufruiscono di agevolazioni;
c) al numero dei voli;
d) agli orari dei
voli;
e) alle tipologie
degli aeromobili;
f) alla capacità
dell’offerta;
g) all’entità
dell’eventuale copertura finanziaria da porre a carico del bilancio dello
Stato qualora si proceda alla gara di appalto europea.
4. Qualora nessun vettore accetti l’imposizione
degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera a), il Ministro
dei trasporti e della navigazione, d’intesa con il Presidente della regione
siciliana, indice la gara di appalto europea, secondo le procedure previste
dall’articolo 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), g) e h), del regolamento
(CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992.
5. Ai sensi delle disposizioni vigenti, la decisione
di imporre gli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei sulle
rotte tra gli scali siciliani e nazionali è comunicata all’Unione
europea.
6. Per le compensazioni degli oneri di servizio
pubblico accettati dai vettori conseguentemente all’esito della gara di
appalto di cui al comma 4, sono stanziate lire 50 miliardi per l’anno 2001
e lire 100 miliardi a decorrere dall’anno 2002.
7. L’entità del cofinanziamento regionale
alle agevolazioni di cui al presente articolo non potrà essere inferiore
al 50 per cento del contributo statale.
Art. 136.
(Oneri di pubblico servizio per i servizi aerei di linea)
1. Al fine di realizzare politiche di coesione tra
le diverse aree del Paese, con riguardo ai servizi aerei di linea, il Ministro
dei trasporti e della navigazione dispone, con proprio decreto, l’imposizione
di oneri di pubblico servizio in conformità alle disposizioni del
regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, nelle regioni
di cui all’obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio
del 21 giugno 1999 e provvede a costituire le condizioni necessarie a determinare
una effettiva riduzione delle tariffe dei servizi aerei di linea nelle
predette regioni.
2. I contenuti dell’onere di pubblico servizio di
cui al comma 1 sono determinati secondo le modalità di cui ai commi
2 e 3 dell’articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
Art. 137.
(Ulteriori erogazioni a favore della regione Sicilia)
1. Alla regione Sicilia è assegnato un limite
di impegno di 21 miliardi di lire della durata di quindici anni, corrispondente
a un capitale mutuabile di almeno lire 200 miliardi, per interventi diretti
a:
a) contenere i consumi
ed i costi energetici delle piccole e medie imprese;
b) fronteggiare la
crisi del settore agrumicolo;
c) sostenere iniziative
e investimenti nei comuni sede di impianti di raffinazione, estrazione
e stoccaggio di prodotti petroliferi.
Capo XXII
INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE, DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO, DI
TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO
Art. 138.
(Disposizioni relative a eventi calamitosi)
1. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre
1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati
ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza del 21 dicembre 1990, n. 2057,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari
dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute
a titolo di tributi e contributi, possono regolarizzare la propria posizione
relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, a prescindere dall’avvenuta presentazione
di qualsiasi istanza, versando l’ammontare dovuto a titolo di capitale,
maggiorato di un importo pari al 15 per cento, entro il 30 settembre 2001.
2. Dalle somme dovute ai sensi del comma 1, sono
scomputati i versamenti già eseguiti a titolo di capitale e di interessi.
3. Le somme dovute ai sensi del comma 1 possono
essere versate fino ad un massimo di dieci rate semestrali, di pari importo,
con l’applicazione degli interessi legali. La prima rata deve essere versata
entro il termine di cui al comma 1.
4. Le somme dovute, anche sulla base delle dichiarazioni
presentate, dai contribuenti di cui al comma 1 e non versate, sono recuperate
mediante iscrizione in ruoli da rendere esecutivi entro il 31 dicembre
dell’anno successivo alla scadenza dell’ultima rata utile.
5. Alla procedura di cui ai commi da 1 a 4 non si
applicano le disposizioni contenute nell’articolo 11 della legge 7 agosto
1997, n. 266.
6. Le modalità di versamento delle somme
di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministero delle finanze.
7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano
anche ai contributi e premi dovuti agli enti previdenziali. Le modalità
di versamento sono fissate dagli enti impositori.
8. I soggetti residenti alla data delle calamità
di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992,
n. 225, interessati al servizio militare di leva le cui abitazioni
principali, a causa degli eventi calamitosi, sono state oggetto di ordinanza
di sgombero a seguito di inagibilità parziale o totale e permangono
in questa condizione all’atto della presentazione della domanda di cui
al comma 9, possono essere impiegati, fino a quando persiste lo stato di
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo
5 della citata legge n. 225 del 1992, come coadiutori del personale
delle Amministrazioni dello Stato, delle regioni o degli enti locali territoriali
per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi necessari
a fronteggiare gli eventi calamitosi.
9. Coloro che intendono beneficiare delle disposizioni
di cui al comma 8 devono presentare domanda al distretto militare di appartenenza
al momento dell’arruolamento ovvero, in caso di avvenuto arruolamento,
entro venti giorni dalla data di dichiarazione ovvero di proroga dello
stato di emergenza. Se il soggetto è alle armi, la domanda deve
essere presentata ai rispettivi Comandi di corpo. I comandi militari competenti,
sulla base delle esigenze rappresentate da parte delle Amministrazioni
dello Stato, delle regioni e degli enti locali territoriali e loro consorzi,
assegnano, previa convenzione, i soggetti interessati, tenendo conto delle
professionalità richieste e delle attitudini individuali dei soggetti
medesimi a svolgere i previsti interventi. Per il vitto e l’alloggio di
tali soggetti si provvede tenendo conto della ricettività delle
caserme e della disponibilità dei comuni, nonché autorizzando
il pernottamento ed eventualmente il vitto presso le rispettive abitazioni.
L’assegnazione dei militari di leva alle amministrazioni che hanno stipulato
la convenzione avviene entro venti giorni dalla presentazione della domanda
da parte dei militari stessi.
10. Qualora in occasione della chiamata alla leva
di ciascun contingente si verifichino circostanze eccezionali che non consentano
di assicurare il fabbisogno delle Forze armate, il Ministro della difesa,
con proprio decreto, può sospendere temporaneamente la applicazione
delle disposizioni del comma 8 ovvero di quelle sul servizio di leva recate
da norme di legge che prevedano interventi a favore delle zone colpite
da eventi calamitosi.
11. Le norme recate dai commi 1 e 2 dell’articolo
1-ter del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, e successive
modificazioni, si applicano, nei limiti delle richieste di personale avanzate
dalle singole amministrazioni che attestino la persistenza di effettive
esigenze connesse agli interventi necessari a fronteggiare la crisi sismica,
fino al 30 giugno 2001.
12. Nell’ambito delle risorse disponibili, in attuazione
dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, i termini previsti
dal decreto del Ministro dell’interno delegato per il coordinamento della
protezione civile 28 settembre 1998, n. 499, già prorogati con l’articolo
5, comma 2, dell’ordinanza del Ministro dell’interno delegato per il coordinamento
della protezione civile n. 2991 del 31 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 129 del 4 giugno 1999, sono prorogati fino al 31 dicembre
2003.
13. Al fine di consentire il recupero delle minori
entrate dell’imposta comunale sugli immobili relative ai fabbricati colpiti
dal sisma del 1998 nell’area del Lagonegrese-Senisese, è concesso,
per il 2001, un contributo straordinario ai comuni colpiti, con le modalità
di cui agli articoli 2 e 4 del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226.
14. Si intendono ricompresi tra gli oneri detraibili
ai sensi dell’articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, gli importi delle erogazioni liberali in denaro
effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità
pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati,
eseguite per il tramite dei soggetti identificati ai sensi del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2000. Per il periodo di imposta
2000, si intendono detraibili anche gli importi riferiti alle erogazioni
liberali in denaro effettuate nell’anno precedente.
15. Il Magistrato per il Po può utilizzare
gli enti locali come soggetti attuatori per specifici interventi di protezione
civile sul territorio di competenza.
16. Per finanziare gli interventi delle regioni,
delle province autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare esigenze
urgenti per le calamità naturali di livello b) di cui all’articolo
108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per potenziare
il sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali, è
istituito il «Fondo regionale di protezione civile». Il Fondo
è alimentato per il triennio 2001-2003 da un contributo dello Stato
di lire 100 miliardi annue, il cui versamento è subordinato al versamento
al Fondo stesso da parte di ciascuna regione e provincia autonoma di una
percentuale uniforme delle proprie entrate accertate nell’anno precedente,
determinata dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
autonome in modo da assicurare un concorso complessivo delle regioni e
delle province autonome non inferiore, annualmente, al triplo del concorso
statale. Le risorse regionali e statali sono accreditate su un conto corrente
di tesoreria centrale denominato «Fondo regionale di protezione civile».
L’utilizzo delle risorse del Fondo è disposto dal Presidente della
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, d’intesa
con il direttore dell’Agenzia di protezione civile e con le competenti
autorità di bacino in caso di calamità naturali di carattere
idraulico ed idrogeologico, ed è comunicato tempestivamente alla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
17. In sede di prima applicazione per il triennio
2001-2003 il concorso delle regioni al Fondo di cui al comma 16 è
assicurato mediante riduzione delle somme trasferite ai sensi della legge
15 marzo 1997, n. 59, per l’importo di lire 200 miliardi per ciascun
anno, con corrispondente riduzione delle somme indicate all’articolo 57,
comma 6, della presente legge.
18. Sui fondi assegnati a tutto il 2003, l’Ente
nazionale per le strade (ANAS) è tenuto a riservare la somma di
lire 600 miliardi, da impegnare nel 2001 e nel 2002, per gli interventi
urgenti di ripristino della viabilità statale nelle regioni danneggiate
dagli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000,
per i quali è intervenuta, da parte del Consiglio dei ministri,
la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5 della
legge 24 febbraio 1992, n. 225. A valere su tali somme, l’ANAS provvede
anche alle prime opere necessarie d’intesa con gli enti competenti alla
messa in sicurezza dei versanti immediatamente adiacenti alla sede stradale
nei casi in cui la instabilità rappresenti un pericolo per la circolazione.
Art. 139.
(Differimento dei termini e altre disposizioni per la ultimazione
dei lavori nelle zone colpite dalla catastrofe del Vajont)
1. I termini per la ultimazione dei lavori previsti
dall’articolo 8 della legge 10 maggio 1983, n. 190, sono differiti al 31
dicembre 2001 anche per quegli assegnatari la cui pratica contributiva
sia già stata oggetto di formale revoca alla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. I contributi previsti dai commi primo, secondo,
terzo, sesto e settimo dell’articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n.
1457, e successive modificazioni, possono essere concessi, anche in unica
soluzione, a richiesta di tutti i comproprietari anche nel caso di rinuncia
alla ricostruzione su aree rese disponibili dallo Stato, sino alla concorrenza
delle spese sostenute da dimostrare con idonei documenti fiscali.
3. I provvedimenti di assegnazione definitiva delle
aree già assegnate in via provvisoria agli aventi diritto dovranno
essere definiti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Decorso inutilmente tale termine l’assegnazione dell’area,
già provvisoria, diventa definitiva.
4. Per garantire l’erogazione di contributi necessari
per la ricostruzione delle abitazioni, nonché per il completamento
della ricostruzione dei centri abitati di Erto, Casso e Vajont, di cui
alla legge 4 novembre 1963, n. 1457, è autorizzato, per l’anno 2001,
a favore del Ministero dei lavori pubblici, lo stanziamento di lire 10
miliardi.
Art. 140.
(Riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia Giulia)
1. Al fine di consentire il riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976, le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 546, e successive modificazioni, già prorogate dall’articolo 1 della legge 23 gennaio 1992, n. 34, e dall’articolo 3, comma 157, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 2003. I termini stabiliti per il compimento delle procedure sono prorogati, in via di sanatoria, al 31 dicembre 2003 per le amministrazioni comunali che abbiano avviato le procedure previste per i piani di ricomposizione parcellare ai sensi delle citate disposizioni.
Art. 141.
(Patrimonio idrico nazionale)
1. Al fine di assicurare il recupero di risorse idriche
disponibili in aree di crisi del territorio nazionale e per il miglioramento
e la protezione ambientale, mediante eliminazione di perdite, incremento
di efficienza della distribuzione e risanamento delle gestioni, nonché
mediante la razionalizzazione e il completamento di opere e di interconnessioni,
il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
provvede alla concessione, ed alla conseguente erogazione direttamente
agli istituti mutuanti, di contributi pari agli oneri, per capitale ed
interessi, di ammortamento di mutui o altre operazioni finanziarie che
i seguenti soggetti sono autorizzati a contrarre in rapporto alle rispettive
quote di limiti di impegno quindicennali con decorrenza dagli anni 2002
e 2003:
a) Consorzio Ovest Sesia
Baraggia, del sistema Canale Cavour Vercellese, per la quota di lire 8
miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
b) Consorzio Irrigazione
Est Sesia di Novara, per la quota di lire 8 miliardi per ciascuno degli
anni 2002 e 2003;
c) Canale Emiliano-Romagnolo,
per la quota di lire 7,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
d) Ente Irriguo Umbro-Toscano,
per la quota di lire 7,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
e) Complessi Irrigui della
Campania Centrale e Piana del Sele, per la quota di lire 4 miliardi per
ciascuno degli anni 2002 e 2003;
f) Ente per lo sviluppo
dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia,
per la quota di lire 4,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
g) Sistema Lentini, Simeto
e Ogliastro, per la quota di lire 3,5 miliardi per ciascuno degli anni
2002 e 2003;
h) Consorzio di bonifica
Medio Astico Bacchiglione, per la quota di lire 1 miliardo per ciascuno
degli anni 2002 e 2003;
i) Consorzi di bonifica
dell’oristanese, per la quota di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni
2002 e 2003;
l) Consorzio bacini del
Trebbia e del Tidone, per la quota di lire 1 miliardo per ciascuno degli
anni 2002 e 2003.
2. Gli enti indicati al comma 1 presentano entro
il 31 dicembre 2001 progetti esecutivi e cantierabili per la realizzazione
delle opere necessarie al recupero di risorse idriche. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede alla revoca
della concessione degli enti inadempienti a ripartire le connesse risorse
tra i rimanenti.
3. Per assicurare altresì il perseguimento
delle finalità di cui al comma 2 nelle restanti aree del territorio
nazionale, sono autorizzati gli ulteriori limiti di impegno quindicennali
di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003, da iscrivere nello
stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali
per la concessione di contributi pluriennali per la realizzazione degli
interventi da parte dei soggetti interessati.
4. Per l’adempimento degli obblighi comunitari in
materia di fognatura, collettamento e depurazione di cui agli articoli
27, 31 e 32 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive
modificazioni, le autorità istituite per gli ambiti territoriali
ottimali di cui all’articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, ovvero,
nel caso in cui queste non siano ancora operative, le province, predispongono,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
ed attuano un programma di interventi urgenti, a stralcio e con gli stessi
effetti di quello previsto dall’articolo 11, comma 3, della medesima legge
5 gennaio 1994, n. 36. Ove le predette autorità e province risultino
inadempienti, sono sostituite, anche ai sensi dell’articolo 3 del citato
decreto legislativo n. 152 del 1999, come modificato dall’articolo 2 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, dai presidenti delle giunte
regionali, su delega del Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 142.
(Fondo per il finanziamento dei piani stralcio di assetto idrogeologico)
1. Per gli interventi relativi al finanziamento delle
opere previste dai piani stralcio di assetto idrogeologico, per l’individuazione
delle aree a rischio e per le relative misure di salvaguardia è
istituito un apposito fondo.
2. Ai fini di cui al comma 1, per gli anni 2002
e 2003 è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi annue.
Art. 143.
(Interventi in materia di patrimonio storico-artistico)
1. Al Ministero per i beni e le attività culturali è attribuita, per l’anno 2001, la somma di lire 100 miliardi aggiuntiva rispetto a quanto disposto dall’articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La predetta somma è attribuita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per i beni e le attività culturali, per il recupero e la conservazione dei beni culturali archeologici, storici, artistici, archivistici, delle librerie storiche, delle biblioteche e dei beni librari.
Capo XXIII
INTERVENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI PUBBLICI
Art. 144.
(Limiti di impegno)
1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell’economia
e dell’occupazione, sono autorizzati nel triennio 2001-2003 i limiti di
impegno di cui alla tabella 1, allegata alla presente legge, con la decorrenza
e l’anno terminale ivi indicati.
2. Il comune di Venezia è autorizzato a destinare
parte del ricavato dei mutui contratti utilizzando le quote di limiti di
impegno ad esso attribuite per la prosecuzione degli interventi per la
salvaguardia di Venezia ai sensi dell’articolo 54, comma 1, della legge
23 dicembre 1999, n. 488, alla copertura dei costi aggiuntivi derivanti
dalla perdurante inagibilità del Teatro «La Fenice»,
mediante trasferimento da effettuare alla Fondazione Teatro La Fenice di
Venezia fino ad un importo massimo di lire 4,5 miliardi per ciascuno degli
anni 2001 e 2002.
3. Per le finalità di sviluppo da parte dell’industria
a tecnologia avanzata, ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge 17 giugno
1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996,
n. 421, di sistemi ad architettura complessa, ritenuti tecnologicamente
prioritari dal Comitato di cui all’articolo 2 della legge 24 dicembre 1985,
n. 808, e per l’acquisizione degli stessi al Ministero della difesa secondo
le procedure di cui all’articolo 2-ter del decreto-legge 23 settembre 1994,
n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n.
644, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi
a decorrere dall’anno 2002 e di lire 42 miliardi a decorrere dall’anno
2003.
4. Per il completamento degli interventi urgenti
a seguito degli eventi sismici e idrogeologici avvenuti tra il settembre
1997 e l’agosto 2000, esclusi gli eventi sismici delle regioni Marche e
Umbria, e per i quali è intervenuta da parte del Consiglio dei ministri
la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5 della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento della protezione civile
è autorizzato a concorrere con contributi quindicennali ai mutui
che le regioni stipulano mediante un limite di impegno di lire 35 miliardi
decorrente dall’anno 2002, da ripartire da parte del medesimo Dipartimento
tra le regioni interessate in base alle esigenze. Per disciplinare gli
interventi infrastrutturali di emergenza e a favore dei soggetti privati
danneggiati sono emanate ordinanze ai sensi dell’articolo 5 della citata
legge n. 225 del 1992, d’intesa con le regioni interessate.
5. Per fronteggiare le esigenze derivanti da eventi
calamitosi o da eccezionali avversità atmosferiche verificatisi
nell’anno 2000 sul territorio nazionale, nelle zone definite dalle ordinanze
del Ministro dell’interno delegato per il coordinamento della protezione
civile, il Dipartimento della protezione civile provvede con le modalità
e le procedure di cui al comma 4 ed è autorizzato a concorrere con
contributi in favore delle regioni che contraggono mutui allo scopo. A
tale fine, in aggiunta alle risorse già a disposizione del Dipartimento
medesimo, sono autorizzati due limiti di impegno quindicennali: di lire
100 miliardi decorrente dall’anno 2001 e di lire 100 miliardi decorrente
dall’anno 2002. Per gli interventi nelle zone colpite dall’alluvione in
Calabria nei mesi di settembre e ottobre 2000 sono inoltre autorizzati
due limiti di impegno quindicennali di lire 10 miliardi a decorrere dall’anno
2002 e di lire 10 miliardi a decorrere dall’anno 2003.
6. Per la prosecuzione degli interventi conseguenti
al terremoto della Campania di cui alla legge 3 aprile 1980, n. 116, è
autorizzato un limite di impegno quindicennale decorrente dall’anno 2002
di lire 1 miliardo. Per la prosecuzione degli interventi conseguenti al
terremoto di Foggia di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, la regione
Puglia è autorizzata a contrarre mutui assistiti da contributo statale,
da erogare tramite il Dipartimento della protezione civile, pari ad un
limite di impegno quindicennale di lire 2 miliardi, decorrente dall’anno
2002. Per la prosecuzione degli interventi conseguenti al terremoto di
cui al decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è autorizzato un limite d’impegno
quindicennale decorrente dall’anno 2002 di lire 1 miliardo, ai fini della
stipula di un mutuo da parte della regione Lazio, su indicazione del Dipartimento
della protezione civile.
7. Al fine di garantire il miglioramento della viabilità
e dei trasporti, sono attribuiti all’ANAS stanziamenti destinati alle seguenti
iniziative, nei limiti finanziari indicati:
a) strada trans-polesana:
lire 20.000 milioni per gli anni 2001 e 2002, e lire 40.000 milioni per
l’anno 2003;
b) pedemontana-lombarda:
lire 30.000 milioni per gli anni 2001 e 2002, e lire 40.000 milioni per
l’anno 2003;
c) ionica: lire 10.000 milioni
per l’anno 2001, lire 20.000 milioni per l’anno 2002, e lire 30.000 milioni
per l’anno 2003;
d) tirreno-adriatica (strada
statale n. 652): lire 20.000 milioni per gli anni 2001 e 2002, e lire 30.000
milioni per l’anno 2003;
e) collegamento aeroporto
Malpensa 2000, strade statali n. 32 e n. 527; lire 10.000 milioni per gli
anni 2001, 2002 e 2003;
f) strada trasversale “Delle
Serre“, in provincia di Vibo Valentia: lire 10.000 milioni per l’anno 2002
e lire 10.000 milioni per l’anno 2003;
g) strada a scorrimento
veloce Caltanissetta-Gela: lire 5.000 milioni per l’anno 2002 e lire 10.000
milioni per l’anno 2003.
8. Per il completamento della dorsale appenninica
Atina-Isernia, tronco Atina-confine della regione Lazio, è attribuita
alla provincia di Frosinone la somma di lire 5 miliardi per ciascuno degli
anni 2001, 2002 e 2003.
9. Per interventi relativi al miglioramento del
nodo stradale Venezia-Mestre è autorizzata per l’anno 2001 l’erogazione
di lire 2.000 milioni a favore della provincia di Venezia.
10. Per interventi relativi alla superstrada Noce
Rivello-Colla Maratea nella regione Basilicata è autorizzata la
spesa di lire 4.000 milioni per il 2001 e di lire 2.000 milioni per il
2002. Nell’ambito degli interventi per la risoluzione dei problemi della
viabilità dell’area centrale veneta la regione Veneto è autorizzata
a contrarre mutui quindicennali con onere per capitale ed interessi a carico
del bilancio dello Stato. A tal fine è autorizzato il limite di
impegno quindicennale di lire 7 miliardi a decorrere dal 2002.
11. L’ANAS è inoltre autorizzato, nell’ambito
delle risorse esistenti, a contrarre mutui quindicennali assistiti da contributi
erariali, nei limiti finanziari indicati:
a) strada Termoli-San Vittore,
A1-A14: lire 3.000 milioni per l’anno 2002 e lire 4.000 milioni per l’anno
2003;
b) strada Ragusa-Catania:
lire 3.000 milioni per gli anni 2002 e 2003.
12. Per la progettazione definitiva del raddoppio
dell’intero tracciato, con priorità per la nuova galleria di valico,
della linea ferroviaria Parma-La Spezia (Pontremolese), è autorizzata
la spesa di lire 4.000 milioni nell’anno 2002 e di lire 5.000 milioni nell’anno
2003.
13. Sono autorizzati limiti di impegno quindicennali
di lire 1 miliardo a decorrere dall’anno 2002 e di lire 1 miliardo a decorrere
dall’anno 2003, in corrispondenza dei mutui che la regione Sicilia stipulerà
per il completamento della ferrovia Siracusa-Ragusa-Gela.
14. Per la realizzazione della strada medio Adriatico-medio
Tirreno (adeguamento strada statale n. 4, Salaria) sono autorizzati limiti
di impegno quindicennali di lire 7 miliardi a decorrere dall’anno 2002
e di lire 9 miliardi a decorrere dall’anno 2003; è altresì
autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni del triennio
2001-2003.
15. Al fine di assicurare il finanziamento del programma
triennale di intervento contenuto nel piano di bacino adottato dall’autorità
di bacino del fiume Arno, secondo le procedure previste dagli articoli
17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché al fine della
realizzazione di interventi urgenti per la difesa del suolo dal dissesto
idrogeologico, le regioni che insistono sul bacino dell’Arno sono autorizzate
a contrarre mutui con ammortamento a carico del bilancio dello Stato pari
a un limite di impegno quindicennale di lire 2 miliardi a decorrere dall’anno
2002 e un limite di impegno quindicennale di lire 3 miliardi decorrente
dall’anno 2003.
16. Per interventi infrastrutturali di collegamento
con la Val d’Aosta, è concesso alla comunità montana Valsesia
un limite di impegno quindicennale di lire 3 miliardi decorrente dall’anno
2002, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica.
17. È autorizzato un limite di impegno quindicennale
di lire 20 miliardi annue a decorrere dal 2002 e di lire 15 miliardi annue
a decorrere dal 2003 destinato alla copertura finanziaria di un programma
finalizzato all’avvio della gestione del servizio idrico integrato di cui
alla legge 5 gennaio 1994, n. 36, attraverso il finanziamento di interventi
diretti con particolare riguardo all’ottimizzazione dell’uso idropotabile
di invasi artificiali e di reti. Gli interventi sono riferiti a progetti
compresi nel programma e nel piano finanziario di cui all’articolo 11,
comma 3, della citata legge n. 36 del 1994, approvati dal soggetto competente
per l’ambito territoriale ottimale, individuato ai sensi dell’articolo
9 della medesima legge n. 36 del 1994, per i quali il soggetto gestore
si impegna ad anticipare almeno il 30 per cento dell’investimento necessario.
Le richieste di finanziamento sono predisposte dalle regioni interessate
ed indicano i benefici prodotti sulla dinamica tariffaria contemplata nel
piano dell’ambito territoriale ottimale. Il finanziamento delle opere,
a valere sugli stanziamenti di cui al presente comma, è approvato
con decreto del Ministro dei lavori pubblici, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e sentita l’Unità tecnica-finanza
di progetto di cui all’articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
18. Per il cofinanziamento di interventi per alloggi
e residenze per studenti universitari di cui alla legge 14 novembre 2000,
n. 338, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire
25 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003, da iscrivere nello stato
di previsione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica
e tecnologica, al fine di consentire la contrazione di mutui con la Cassa
depositi e prestiti. Gli interventi di cui alla stessa legge possono essere
effettuati anche da fondazioni e istituzioni senza scopo di lucro operanti
nel settore del diritto allo studio.
Art. 145.
(Altri interventi)
1. All’articolo 3, comma 1, della legge 18 giugno
1998, n. 194, dopo le parole: «con tributo dodecennale», le
parole: «del 10 per cento della spesa di investimento, nel limite»
sono sostituite dalle seguenti: «per la spesa di investimento, per
un importo».
2. Le infrastrutture ferroviarie delle aziende concessionarie
ed in regime di gestione commissariale governativa, per le quali, alla
data di entrata in vigore della presente legge, siano stati conclusi specifici
accordi di programma, nei termini e nei modi previsti dall’articolo 8,
comma 6-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, introdotto
dall’articolo 1, comma 1, lettera d) decreto legislativo 20 settembre 1999,
n. 400, sono trasferite, a titolo gratuito, in proprietà alla società
Ferrovie dello Stato Spa.
3. La legge 5 luglio 1964, n. 548, recante la concessione
di un contributo annuo a favore dell’Istituto per la contabilità
nazionale, e la legge 29 novembre 1961, n. 1329, relativa alla concessione
di un contributo annuo alla Fondazione per lo sviluppo degli studi sul
bilancio statale, sono abrogate.
4. Per il finanziamento di programmi interforze
ad elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa nel
contesto dell’Unione europea, è autorizzata la spesa di lire 200
miliardi annue a decorrere dall’anno 2001, da iscrivere in apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero della difesa.
5. I progetti nel settore spaziale con particolari
ricadute commerciali sono individuati dal Ministero dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministero dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministero della difesa.
Per tali progetti il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato
concede finanziamenti con le modalità e nelle misure di cui alla
legge 24 dicembre 1985, n. 808, allo scopo utilizzando la quota degli stanziamenti
definita dal CIPE nel quadro delle disponibilità di cui alla citata
legge n. 808 del 1985.
6. Per le finalità previste dall’articolo
1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, concernenti la concessione di contributi
per la rottamazione degli autoveicoli, è autorizzata la spesa di
lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, finalizzata
all’acquisto o alla trasformazione di autoveicoli, motocicli e ciclomotori
elettrici, a metano e a GPL, di biciclette a pedalata assistita, nonché
all’istallazione sui veicoli a benzina esistenti di un impianto di alimentazione
a metano o GPL secondo definizioni adottate con decreto del Ministro dell’ambiente,
di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
7. All’articolo 20, primo comma, del testo unico
delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo le parole: «Gli autoveicoli»
sono inserite le seguenti: «, i motocicli e i ciclomotori a due,
tre o quattro ruote,».
8. All’articolo 4, comma 19, primo periodo, della
legge 9 dicembre 1998, n. 426, le parole: «tipologie di autoveicoli
a minimo impatto ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «tipologie
di veicoli a minimo impatto ambientale»; dopo le parole: «nel
territorio dei comuni con popolazione superiore ai 25 mila abitanti»
sono inserite le seguenti: «, dei comuni che fanno parte delle
isole minori ove sono presenti aree marine protette, nonché dei
comuni che fanno parte delle aree naturali protette iscritte nell’elenco
ufficiale di cui alla deliberazione del Ministro dell’ambiente del 2 dicembre
1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 1997».
9. Per le finalità previste dall’articolo
6 della legge 31 marzo 1998, n. 73, concernenti il programma di metanizzazione
della Sardegna, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l’anno
2001. Al fine di evitare che le imprese interessate, a causa dei ritardi
nella notifica alla Commissione delle Comunità europee, perdano
i benefici previsti dalla citata legge n. 73 del 1998 per l’esercizio 2000,
il credito di imposta maturato e non compensato nello stesso esercizio
è compensabile nel corso dell’esercizio 2001 secondo le modalità
previste dalla stessa legge.
10. Per fare fronte alle esigenze connesse all’avvio
del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all’articolo
1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ivi comprese le spese relative al
funzionamento della rete dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici ed al ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, la dotazione annuale
del fondo previsto dal comma 7 del predetto articolo 1 è incrementata
di lire 30 miliardi, per una autorizzazione complessiva di spesa di lire
40 miliardi annue a decorrere dall’anno 2001. Tali risorse potranno altresì
cofinanziare anche i costi di funzionamento dei predetti nuclei relativamente
ai compensi per gli esperti interni ed esterni. In sede di ripartizione
annuale del CIPE una quota del predetto fondo sarà destinata al
finanziamento delle attività di raccordo, indirizzo e coordinamento
della rete da parte del nucleo di valutazione e verifica del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
11. Ai fini della trasformazione in società
per azioni dell’Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV) ai sensi delle
leggi 21 dicembre 1996, n. 665, e 17 maggio 1999, n. 144, si applica
l’articolo 45, comma 25, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
12. I dipendenti dell’ENAV, aventi diritto all’indennità
di buonuscita alla data del 31 dicembre 2000, possono optare per il mantenimento
del trattamento di fine servizio secondo le regole per loro vigenti alla
medesima data.
13. Al fine di consentire al Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI) lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e il potenziamento
dell’attività sportiva è autorizzata la concessione al CONI
medesimo di un contributo straordinario di lire 195 miliardi per l’anno
2001 di cui 20 da destinare a sport sociale e giovanile. A tal fine, nell’anno
2001 e nei limiti della quota del suddetto contributo, per agevolare e
promuovere l’addestramento e la preparazione di giovani calciatori di età
compresa tra i quattordici ed i diciannove anni compiuti, definiti ai sensi
dell’articolo 33 del regolamento interno della Federazione italiana gioco
calcio «giovani di serie», alle società sportive, militanti
nei campionati nazionali di serie C1 e C2, che stipulano un contratto di
lavoro avente le predette finalità sono riconosciuti, per ogni giovane
assunto, uno sgravio contributivo in forma capitaria pari ad un milione
di lire, nonché un credito di imposta pari al 10 per cento del reddito
di lavoro dipendente corrisposto a tali soggetti, con un limite massimo
di lire dieci milioni per dipendente; e per ogni preparatore atletico una
riduzione del 3 per cento sul totale dei contributi dovuti alle gestioni
previdenziali di competenza. È possibile la proroga del limite di
età fino al compimento del ventiduesimo anno nel caso in cui la
società sportiva abbia provveduto o provveda a stipulare con il
giovane di serie il primo contratto professionistico. Con decreto del Ministro
delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione
delle agevolazioni di cui al presente comma.
14. Per le stesse finalità di cui al comma
13 è autorizzata la concessione alla Cassa di previdenza per l’assicurazione
degli sportivi della somma di lire 15 miliardi per l’anno 2001. L’erogazione
è preceduta da una verifica, effettuata dal Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, sulle risultanze contabili
e sulle prospettive finanziarie della stessa Cassa, da completare entro
il 30 giugno 2001.
15. Per consentire lo svolgimento dei propri compiti
istituzionali agli enti di promozione sportiva sono destinate lire 10 miliardi
per il potenziamento e finanziamento dei programmi relativi allo sport
sociale per l’anno 2001.
16. Per la promozione e lo sviluppo della pratica
sportiva delle persone disabili è autorizzata la concessione alla
Federazione italiana sport disabili (FISD) di un contributo straordinario
di lire 500 milioni per l’anno 2001.
17. A decorrere dall’anno 2001, sono concessi un
contributo annuo di lire 800 milioni al Club alpino italiano, per le attività
del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS), e un contributo
annuo di lire 1.500 milioni complessivamente al Forum permanente per le
comunicazioni, di cui all’articolo 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997,
n. 249, nonché al Forum internazionale per lo sviluppo delle comunicazioni
del Mediterraneo.
18. Al comma 10 dell’articolo 27 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, nel sesto periodo, la parola: «Quaranta»
è sostituita dalla seguente «Ottantadue».
19. L’erogazione delle somme di cui al comma 10,
sesto periodo, dell’articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come
modificato dal comma 18 del presente articolo, avviene entro il 30 settembre
di ciascun anno. In caso di ritardi procedurali, alle singole emittenti
risultanti dalla graduatoria formata dai comitati regionali per le comunicazioni,
ovvero, se non ancora costituiti, dai comitati regionali per i servizi
radiotelevisivi, è erogato, entro il predetto termine del 30 settembre,
un acconto, salvo conguaglio, pari al 90 per cento del totale al quale
avrebbero diritto, calcolato sul totale di competenza dell’anno di erogazione.
Il bando di concorso previsto dall’articolo 1, comma 1, del regolamento
adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni 21 settembre 1999,
n. 378, per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici
previsti dall’articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
è emanato entro il 31 gennaio di ciascun anno. È abrogata
la lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 del citato regolamento adottato
con decreto del Ministro delle comunicazioni n. 378 del 1999.
20. È autorizzata l’ulteriore spesa di lire
15 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per la proroga della
convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione
Spa, stipulata ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio
1998, n. 224.
21. Gli oneri per il completamento del programma
di metanizzazione del Mezzogiorno, di cui all’articolo 11 della legge 28
novembre 1980, n. 784, sono posti a carico delle risorse stanziate dalla
presente legge per la prosecuzione degli interventi per le aree depresse
di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208, in
misura pari a lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.
22. All’articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«10-bis. Per le concessioni e gli affidamenti
in essere per la realizzazione delle reti e la gestione della distribuzione
del gas metano ai sensi dell’articolo 11 della legge 28 novembre 1980,
n. 784, e successive modificazioni, e dell’articolo 9 della legge 7 agosto
1997, n. 266, come modificato dall’articolo 28 della legge 17 maggio 1999,
n. 144, il periodo transitorio disciplinato dal comma 7 decorre, tenuto
conto del tempo necessario alla costruzione delle reti, decorsi due anni
dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica di concessione del contributo».
23. All’articolo 19 del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Per l’ammissibilità ai contributi
di cui all’articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificato
dall’articolo 28 della legge 17 maggio 1999, n. 144, i soggetti titolari
di una concessione per la costruzione degli impianti e per la gestione
del servizio di distribuzione del gas sono tenuti a dare conferma ai comuni
dell’esecuzione della concessione stessa entro due mesi dalla data di pubblicazione
delle nuove tariffe di distribuzione del gas determinate dall’Autorità
per l’energia elettrica e il gas ai sensi dell’articolo 23, comma 2. Decorso
tale termine, la concessione si intende risolta e i comuni possono procedere
ad una gara per l’affidamento ad altro concessionario, fermi restando la
validità delle domande di contributo presentate per l’ottenimento
dei benefici di cui alle leggi citate e l’ammontare dei contributi eventualmente
già determinati. Nel caso di bacini di utenza non sono ammissibili
rinunce parziali da parte del concessionario. Il termine per la presentazione
delle domande di contributo è prorogato al 30 giugno 2001».
24. Al comma 8 dell’articolo 6 della legge 28 gennaio
1994, n. 84, le parole: «al netto delle rinfuse liquide» sono
sostituite dalle seguenti: «al netto del 90 per cento delle rinfuse
liquide».
25. Le disponibilità del Fondo di solidarietà
per le vittime delle richieste estorsive di cui all’articolo 18 della legge
23 febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di solidarietà per le vittime
dell’usura di cui all’articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, possono
essere destinate per gli anni 2001 e 2002 con decreto del Ministro dell’interno,
adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, per il finanziamento del Fondo per la prevenzione del fenomeno
dell’usura di cui all’articolo 15, comma 1, della predetta legge n. 108
del 1996.
26. Le disposizioni dell’articolo 24, commi 1, 2
e 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e successive modificazioni, si
applicano anche alla richiesta di concessione del mutuo, di cui alla legge
7 marzo 1996, n. 108. In tali casi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo
14, comma 10, primo periodo, della citata legge n. 108 del 1996, le domande
di concessione del mutuo devono essere presentate o ripresentate, a pena
di decadenza, entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Le disposizioni del citato articolo 24, commi 2 e
3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e successive modificazioni, si
applicano anche alle domande di concessione dell’elargizione e del mutuo
presentate dopo la data di entrata in vigore della medesima legge ma antecedentemente
alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, riferite
ad eventi dannosi denunciati o accertati in tale periodo. Qualora sulle
suddette domande di concessione dell’elargizione e del mutuo sia stata
adottata una decisione nel medesimo periodo, le stesse possono essere ripresentate,
rispettivamente, nei termini di centoventi giorni e di centottanta giorni
che ricominciano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Qualora per gli eventi dannosi di cui al presente comma i termini
di presentazione delle domande indicati dall’articolo 13 della citata legge
n. 44 del 1999 e dall’articolo 14 della citata legge n. 108 del 1996 siano
in corso o già scaduti alla data di entrata in vigore del predetto
regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica
n. 455 del 1999, le relative istanze di concessione dell’elargizione e
del mutuo, ove non siano state tempestivamente presentate, possono essere
presentate, rispettivamente, entro centoventi giorni ed entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
27. All’articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo
1996, n. 108, la parola: «quinquennio» è sostituita
dalla seguente: «decennio». Tale modifica opera anche per i
mutui concessi precedentemente alla data di entrata in vigore della presente
legge, relativamente alle somme non ancora restituite dal beneficiario.
28. Il comma 3 dell’articolo 40 della legge 23 dicembre
1994, n. 724, è sostituito dal seguente:
«3. Entro il limite del fabbisogno finanziario
di cui al comma 1, la CONSOB determina in ciascun anno l’ammontare delle
contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza. Nella
determinazione delle predette contribuzioni la CONSOB adotta criteri di
parametrazione che tengono conto dei costi derivanti dal complesso delle
attività svolte relativamente a ciascuna categoria di soggetti».
29. Nei commi 1, 2, 3, primo periodo, e 5 dell’articolo
40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le parole: «dei corrispettivi»,
«i corrispettivi», «dei corrispettivi», «i
corrispettivi di cui al comma 3 sono versati», sono rispettivamente
sostituite dalle seguenti: «delle contribuzioni», «le
contribuzioni», «delle contribuzioni», «le contribuzioni
di cui al comma 3 sono versate». Al comma 5 del predetto articolo
40 le parole: «vengono iscritti» sono sostituite dalle seguenti:
«vengono iscritte».
30. Per le regolazioni debitorie dei disavanzi delle
ferrovie concesse e in ex gestione commissariale governativa, comprensivi
degli oneri di trattamento di fine rapporto, maturati alla data del 31
dicembre 2000, ad esclusione della società Ferrovie dello Stato
Spa, e per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto
pubblico locale relativi all’anno 1999, il Ministro dei trasporti e della
navigazione, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, provvede nell’anno 2001
all’erogazione di lire 1.500 miliardi, nonché di ulteriori lire
300 miliardi, in relazione agli oneri finanziari connessi all’allineamento
di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n.
451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40.
31. Sui fondi delle contabilità speciali
aperte presso le sezioni di tesoreria riguardanti il versamento, da parte
dei produttori, del prelievo supplementare sulle produzioni lattiere, ai
sensi del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992,
non sono ammessi atti di sequestro o pignoramento a pena di nullità
rilevabile anche d’ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente
notificati si considerano inesistenti e non determinano obbligo di accantonamento
da parte del tesoriere.
32. Per il finanziamento dei programmi di riqualificazione
urbana, di cui all’articolo 2, comma 63, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l’anno
2001, lire 205 miliardi per l’anno 2002 e lire 295 miliardi per l’anno
2003.
33. Per il finanziamento delle iniziative relative
a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di edilizia residenziale
e all’anagrafe degli assegnatari di abitazioni, di cui all’articolo 2,
comma 63, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché
per il finanziamento di interventi a favore di categorie sociali svantaggiate,
di cui all’articolo 2, comma 63, lettera c), della medesima legge, è
autorizzata la spesa di lire 80 miliardi per l’anno 2001. Per l’attuazione
delle iniziative di cui alla citata lettera b) è altresì
autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 80 miliardi per
l’anno 2002.
34. Il Ministro della giustizia:
a) entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, predispone l’elenco degli
istituti penitenziari ritenuti strutturalmente non idonei alla funzione
propria e per i quali risulti necessaria o conveniente la dismissione;
b) promuove le intese necessarie
con le regioni o con gli enti locali interessati, per attuare le suddette
dismissioni e reperire le aree per la localizzazione dei nuovi istituti;
c) può valersi, ai
fini delle acquisizioni dei nuovi istituti, degli strumenti della locazione
finanziaria, della permuta e della finanza di progetto.
35. Al primo comma, dell’articolo 19 della legge
30 marzo 1981, n. 119, dopo le parole: «completamenti, ampliamenti
o restauri» sono inserite le seguenti: «di edifici pubblici,
nonché».
36. Per l’assegnazione dei contributi relativi all’acquisto
di macchine agricole, di cui all’articolo 17, comma 34, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi
nell’anno 2001, 10 miliardi nell’anno 2002 e 10 miliardi nell’anno 2003.
37. Per le attività di competenza del Ministero
delle politiche agricole e forestali, di cui all’articolo 4 della legge
23 dicembre 1999, n. 499, è autorizzata la spesa di lire 60 miliardi
nel 2001, 75 miliardi nel 2002 e 90 miliardi nel 2003.
38. Per la realizzazione dei programmi del settore
aeronautico, di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997,
n. 266, è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi nel 2001 e 225
miliardi nel 2002.
39. Il primo e il secondo comma dell’articolo 2
della legge 18 ottobre 1955, n. 908, sono sostituiti dai seguenti:
«Le somme affluenti al Fondo sono destinate
alla concessione di mutui per la costruzione, la riattivazione, la trasformazione,
l’ammodernamento e l’ampliamento di stabilimenti industriali ed aziende
artigiane, per costruzioni navali, per attività turistico-alberghiere
e per altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale, con esclusione
dei lavori pubblici, nonché, per una quota fino al 20 per cento
della consistenza patrimoniale del Fondo, per il finanziamento della costruzione
di alloggi di tipo popolare, realizzati da parte degli enti previsti dall’articolo
16 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165,
e dei soggetti di cui all’articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Salvo quanto previsto nell’ultimo comma del presente
articolo, i mutui sono ammortizzabili nel periodo massimo di quindici anni
e non possono superare il 50 per cento della spesa necessaria per la realizzazione
dei progetti finanziati; i finanziamenti per iniziative industriali e artigiane
e per attività turistico-alberghiere possono essere concessi al
70 per cento della spesa necessaria per la realizzazione dei progetti;
le eventuali perdite sono a carico del Fondo e degli istituti incaricati
dei finanziamenti ai sensi dell’articolo 3 nella misura, rispettivamente,
dell’80 e del 20 per cento».
40. È istituito un fondo straordinario di
lire 1,5 miliardi nel 2001 e lire 1,5 miliardi nel 2002, per la promozione
di trasporti marittimi sicuri, anche mediante il finanziamento di studi
e ricerche.
41. I diritti speciali di prelievo disciplinati
dall’articolo 8-quinquies della legge 7 febbraio 1992, n. 150, relativi
al commercio e alla detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati
di estinzione, sono aumentati del 50 per cento.
42. Le autorizzazioni di spesa relative agli interventi
di cui all’articolo 14, comma 2, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, possono
essere utilizzate anche per la concessione di contributi agli interessi
ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100,
e successive modificazioni.
43. Per l’anno finanziario 2001 i ricavi delle operazioni
di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 143, concluse dall’Istituto per i servizi assicurativi del commercio
estero (SACE), detratta la quota spettante agli operatori economici indennizzati
dal SACE, affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato per essere contestualmente
riassegnati ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per
le finalità di cui all’articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo
n. 143 del 1998.
44. Per promuovere la presenza delle imprese italiane
nell’ambito della rassegna «Italia in Giappone 2001», di cui
alla legge 10 agosto 2000, n. 252, è riconosciuto un contributo
straordinario:
a) in favore del Ministero
per i beni e le attività culturali nella misura di lire 5.500 milioni
per l’anno 2001 e di lire 1.000 milioni per l’anno 2002;
b) in favore del Ministero
del commercio con l’estero al fine di finanziare le iniziative promozionali
realizzate dai consorzi alle esportazioni, nella misura di lire 4.500 milioni
per l’anno 2001 e di lire 4.000 milioni per l’anno 2002.
45. Il contributo annuo previsto dall’articolo 8,
comma 3, della legge 11 maggio 1999, n. 140, è concesso nel limite
dell’intensità di aiuto autorizzata dalla Commissione delle Comunità
europee. Per i progetti ammissibili alle agevolazioni, sulla base dei criteri
e delle risorse già assegnate a ciascuna regione ai sensi del medesimo
comma 3 dell’articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, il contributo,
su richiesta dell’impresa, può essere erogato a titolo di anticipazione,
purché i relativi investimenti siano stati avviati a realizzazione,
con le modalità e i criteri degli aiuti de minimis di cui alla disciplina
comunitaria degli aiuti di Stato.
46. Gli impianti di cui si prevede l’ammodernamento
con i benefici di cui all’articolo 8, comma 3, della legge 21 maggio 1999,
n. 140, potranno godere, previa verifica da parte degli organi di controllo
della loro idoneità al funzionamento e della loro sicurezza, di
una proroga di un anno dei termini relativi alle scadenze temporali fissate
al paragrafo 3 delle norme regolamentari approvate con decreto del Ministro
dei trasporti del 2 gennaio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
26 del 31 gennaio 1985 e riguardanti la durata della vita tecnica, le revisioni
speciali e le revisioni generali.
47. Allo scopo di potenziare l’informatica di servizio,
con specifico riferimento alle esigenze connesse alle funzioni del giudice
di pace, è disposto un finanziamento di 30 miliardi di lire per
l’anno 2001.
48. Per l’avvio di interventi di tipo infrastrutturale
inerenti il canale navigabile dei Navicelli è autorizzata una spesa
di 5 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2002 e 2003.
49. Il Ministero dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato ad utilizzare nel
2001 una somma pari a 7 miliardi di lire per sostenere i programmi della
fondazione IDIS relativi al progetto «Città della scienza»
volti, in collaborazione con le istituzioni europee, ad incentivare le
sinergie fra il Mezzogiorno d’Italia e le aree del Mediterraneo, lo sviluppo
di un polo di eccellenza sulle nuove tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, il trasferimento tecnologico e la creazione di imprese.
50. All’articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni, dopo le parole: «da prestare
anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa» sono inserite
le seguenti: «o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1º
settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività
di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica,».
51. Al fine di favorire gli investimenti nei parchi
nazionali è istituito un apposito fondo dell’ammontare di lire 20
miliardi per ciascun anno del triennio 2001-2003. Con decreto del Ministro
dell’ambiente, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità
per l’attuazione del presente comma con la determinazione dei criteri di
ripartizione dei finanziamenti tra i parchi nazionali.
52. Il programma speciale di reindustrializzazione
di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è integrato
con la previsione dello sviluppo di un polo di attività industriali
ad alta tecnologia nel territorio del comune di Genova. Per finanziare
gli interventi previsti da tale integrazione è autorizzata la spesa
di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.
53. Al fine di un più adeguato utilizzo dei
finanziamenti per la preparazione del Vertice G-8 a Genova, all’articolo
1, comma 1, della legge 8 giugno 2000, n. 149, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo le parole: «(G8),»,
sono inserite le seguenti: «nonché per quelle connesse con
gli oneri conseguenti ad eventuali ricollocazioni di attività produttive»;
b) le parole: «beni
del demanio marittimo» sono sostituite dalle seguenti: «beni
del demanio»;
c) le parole: «detti
beni rimangono, anche successivamente all’evento di cui al presente comma,
affidati in concessione al comune di Genova» sono sostituite dalle
seguenti: «detti beni, successivamente all’evento, ove abbiano subito
un definitivo mutamento nella destinazione d’uso, con l’aggiunta dei sedimi
e dei manufatti della Fiera del mare, sono ceduti al comune di Genova ad
un prezzo complessivo di lire un miliardo».
54. L’area demaniale di circa 56.200 metri quadrati
su piazza dell’umanità nel comune di Chiavari, è ceduta al
comune di Chiavari ad un prezzo complessivo di 300 milioni di lire.
55. Al comma 7 dell’articolo 9 del decreto legislativo
15 novembre 1993, n. 507, dopo le parole: «di concessione»
sono aggiunte le seguenti: «commisurati, questi ultimi, alla effettiva
occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario».
56. Al comma 3 dell’articolo 12 del decreto legislativo
15 novembre 1993, n. 507, le parole: «dal comma 1», sono sostituire
dalle seguenti: «dai commi 1 e 2».
57. All’articolo 32, comma 5, della legge 17 maggio
1999, n. 144, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Una
quota pari al 5 per cento delle somme stanziate per l’attuazione del Piano
è destinata a interventi volti alla repressione dell’abusivismo
pubblicitario e al miglioramento dell’impiantistica pubblicitaria sulle
strade, di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285». Conseguentemente, al decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, comma
3, sono soppresse le parole: «comunque diversi dal concessionario
del pubblico servizio»;
b) all’articolo 18, dopo
il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Il comune
ha facoltà di chiedere al concessionario delle pubbliche affissioni
di svolgere servizi aggiuntivi strumentali alla repressione dell’abusivismo
pubblicitario e al miglioramento dell’impiantistica»;
c) all’articolo 24, comma
2, le parole: «da lire duecentomila a lire due milioni» sono
sostituite dalle seguenti: «da lire quattrocentomila a lire tre milioni».
58. A valere sulle disponibilità di tesoreria
del fondo rotativo di cui all’articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981,
n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n 394,
è autorizzato il trasferimento di 100 miliardi di lire, in ragione
di 50 miliardi nel 2001 e 50 miliardi nel 2002, al fondo contributi agli
interessi di cui al secondo comma dell’articolo 37 del decreto-legge 26
ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre
1970, n. 1034, e successive modificazioni, per la prosecuzione degli interventi
a favore dell’esportazione e dell’internazionalizzazione.
59. È assegnato alla regione Sardegna un
contributo dello Stato pari a lire 30 miliardi per ciascuno degli anni
2001 e 2002 e pari a lire 40 miliardi per l’anno 2003, per l’attuazione
degli interventi del piano per la soluzione dell’emergenza idrica.
60. Per le spese di funzionamento in relazione all’attività
degli advisors nominati per l’esame del progetto del ponte sullo stretto
di Messina è autorizzata la concessione alla società Stretto
di Messina di un contributo straordinario di lire 2 miliardi per l’anno
2001.
61. Per l’anno 2001 sono stanziate lire 50 miliardi
per investimenti nelle sedi di Autorità portuali. Con proprio decreto,
da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
ripartisce i fondi fra le Autorità portuali che hanno presentato
domanda documentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
62. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 29 della
legge 13 maggio 1999, n. 133, il tasso effettivo globale medio per le medesime
operazioni di cui al comma 1 del citato articolo 29 è da intendersi
come il tasso effettivo globale medio dei mutui all’edilizia in corso di
ammortamento. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica provvede, con proprio decreto, alle opportune integrazioni del
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
del 22 settembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26
settembre 1998, recante classificazione delle operazioni creditizie per
categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali
medi praticati dagli intermediari finanziari.
63. La società di cui all’articolo 2 del
decreto-legge 23 maggio 1994, n. 301, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 1994, n. 403, può definire gli impegni derivanti
dalle obbligazioni di cui al comma 3 dello stesso articolo 2, anche mediante
transazioni con le imprese di assicurazioni, previa autorizzazione del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
64. Una parte, stabilita nella misura del 25 per
cento, del valore complessivo dei beni provenienti da reato, oggetto di
confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992,
n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356,
e dell’articolo 2-decies della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero una
parte, stabilita nella stessa misura, dei fondi provenienti dalla loro
vendita, è destinata per il triennio 2001-2003 all’Organizzazione
delle Nazioni Unite (ONU) Office for Drug Control and Crime Prevention,
per il conseguimento delle sue finalità istituzionali. L’importo
complessivo dello stanziamento è determinato annualmente con decreto
del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro delle finanze e
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
65. È abrogato l’articolo 11 della legge
21 febbraio 1963, n. 244.
66. A decorrere dal periodo di imposta in corso
alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell’applicazione
del trattamento fiscale previsto dall’articolo 4, comma 2, del decreto-legge
30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 1998, n. 30, nel reddito derivante dall’utilizzazione di navi
iscritte nel registro internazionale è compresa la plusvalenza realizzata
mediante la cessione della nave a condizione che la stessa sia rimasta
iscritta nel registro internazionale, anteriormente alla cessione, per
un periodo ininterrotto di almeno tre anni.
67. Per il potenziamento delle attività ispettive,
di controllo dei traffici marittimi, nonché di prevenzione degli
inquinamenti del mare causati dal trasporto marittimo di sostanze pericolose,
svolte da parte delle Capitanerie di porto, è istituito un apposito
fondo nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione,
dotato di lire 5 miliardi per l’anno 2001 e di lire 10 miliardi per ciascuno
degli anni 2002 e 2003.
68. Per il finanziamento di opere di ampliamento,
ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinaria di immobili adibiti
ad istituti penitenziari è autorizzata la spesa di lire 60.000 milioni
per l’anno 2001 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della
giustizia.
69. Alla tabella III di cui alla legge 10 ottobre
1996, n. 525, è aggiunta la seguente voce: «per ogni compact
disc... 500.000».
70. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 della legge
10 ottobre 1996, n. 525, è inserito il seguente:
«3-bis. Gli importi relativi ai diritti forfettizzati
di cui alle tabelle I, II e III, allegate alla presente legge, sono aggiornati
periodicamente, almeno ogni cinque anni, con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e delle finanze».
71. Per la realizzazione delle infrastrutture per
la mobilità al servizio del nuovo polo esterno della Fiera di Milano
è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per il 2002 e di lire
50 miliardi per il 2003.
72. Per la realizzazione di uno studio di fattibilità
della ferrovia Martigny-Aosta è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi
per l’anno 2001, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei
trasporti e della navigazione.
73. Per l’eliminazione dei fattori di pericolosità
e di criticità viaria denominati «punti neri» delle
strade statali 52 e 52bis nella regione Friuli-Venezia Giulia, è
autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l’anno 2001, da iscrivere nello
stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione.
74. All’articolo 11, comma 9, secondo periodo, della
legge 27 dicembre 1999, n. 449, come modificato dall’articolo 7, comma
17, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, e di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003
finalizzata alla fruizione del credito di imposta di cui al comma 1 per
l’acquisto di beni strumentali alle attività di impresa indicate
nel predetto comma destinati alla prevenzione del compimento di atti illeciti
da parte di terzi, individuati ai sensi del comma 1-bis del presente articolo».
75. L’infrastruttura di cui all’articolo 50, comma
1, lettera g), secondo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, può
essere realizzata anche come superstrada. In tal caso sono applicabili,
ai sensi dell’articolo 21, comma 3, della legge 24 novembre 2000, n. 340,
il pedaggiamento e la concessione di costruzione e gestione, ferme restando
le procedure stabilite dall’articolo 10 della legge 17 maggio 1999, n.
144. Ai fini dell’esercizio dell’opzione di cui al presente comma e della
valutazione delle alternative progettuali, finanziarie e gestionali, di
sostenibilità ambientale e di efficienza di servizio al territorio,
il Ministero dei lavori pubblici conclude entro il 31 marzo 2001 una conferenza
di servizi con il Ministero dell’ambiente, la regione Veneto, gli enti
locali e gli altri enti e soggetti pubblici interessati. Trascorso il termine
predetto senza che sia stabilita la realizzazione di una superstrada a
pedaggio, riprende la procedura di cui all’articolo 10 della legge 17 maggio
1999, n. 144.
76. Per la realizzazione del secondo accesso alla
città di Amelia è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi
da erogare alla regione Umbria per gli anni 2001, 2002 e 2003; per la conservazione
della foresta fossile di Dunarobba, è autorizzata la spesa di lire
1 miliardo per l’anno 2001, da erogare al comune di Avigliano Umbro; per
la conservazione del campo di concentramento di Fossoli è autorizzata
la spesa di lire 1 miliardo.
77. Al fine di garantire la realizzazione dei centri
visitatori e di strutture didattiche di educazione ambientale e di sensibilizzazione
ecologica presso il Parco nazionale dello Stelvio, di cui all’articolo
3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, è
autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e
2002.
78. Le risorse finanziarie conferite alla società
Ferrovie dello Stato spa come contributi alla realizzazione di opere specifiche
di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.
457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n.
30; all’articolo 3, comma 2, della legge 18 luglio 1998, n. 194;
all’articolo 4, comma 1, della legge 8 ottobre 1998, n. 354, come
specificatamente ripartite dal decreto ministeriale n. 110/I del
20 ottobre 1998; all’articolo 3, commi 5 e 7 e all’articolo 6, comma 1,
della legge 7 dicembre 1999, n. 472 sono attribuite alla società
Ferrovie dello Stato spa in conto aumento di capitale sociale per le finalità
previste dalle medesime leggi.
79. I termini di cui all’articolo 1 del decreto-legge
27 settembre 2000, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2000, n. 344, restano applicabili anche in materia di agevolazioni
postali elettorali. Gli oneri differenziali derivanti dall’agevolazione,
che rimangono a carico del Tesoro, sono rimborsabili sulla base del rendiconto
predisposto dalla società Poste italiane spa entro il limite massimo
di lire 40 miliardi.
80. La disposizione dettata dall’articolo 29, comma
2, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, come sostituito
dall’articolo 4, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 24 giugno
1998, n. 213, in materia di ridenominazione in euro del valore nominale
delle azioni delle banche popolari si applica altresì alle società
cooperative autorizzate all’esercizio dell’assicurazione.
81. La scadenza dei termini di centottanta giorni
e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall’articolo 11, comma
2, e dall’articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136,
già differita al 31 ottobre 2000 dall’articolo 1, comma 5, del decreto-legge
25 febbraio 2000, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 aprile 2000, n. 97, è ulteriormente differita al 31 ottobre
2001.
82. La carica di sindaco, presidente della provincia,
consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale non è incompatibile
con lo svolgimento di funzioni di amministrazione di società di
capitale a partecipazione mista, costituite, in conformità alla
deliberazione CIPE del 21 marzo 1997, come soggetti responsabili dell’attuazione
degli interventi previsti dal comma 203 dell’articolo 2 della legge 23
dicembre 1996, n. 662.
83. All’articolo 36 della legge 17 maggio 1999,
n. 144, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Al fine di contenere i costi di trasporto
che gravano sui prodotti finiti o semilavorati esportati fuori dalla regione
da aziende agricole, estrattive e di trasformazione con sede di stabilimento
in Sardegna, la conferenza di servizi di cui al comma 3 definisce uno schema
di contratto di servizio di cui all’articolo 4 del regolamento (CEE) n.
3577/92 del Consiglio del 7 dicembre 1992 da sottoporre ai vettori interessati.
In tale schema sono precisati le tariffe e i noli in relazione alle tipologie
merceologiche da trasportare. Qualora nessun vettore accetti di sottoscrivere
il contratto di servizio conforme allo schema proposto si applica la procedura
prevista dal comma 4. Il rimborso ai vettori selezionati e le agevolazioni
previste al comma 5 non possono superare a carico del bilancio dello Stato
l’importo di lire 20 miliardi per l’anno 1999 e di lire 30 miliardi a decorrere
dall’anno 2000. L’onere di compartecipazione a carico della regione non
può essere inferiore al 50 per cento del contributo statale».
84. All’articolo 36 della legge 17 maggio 1999,
n. 144, il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Il Ministro delle finanze, con proprio
decreto, emana le norme di attuazione delle disposizioni di cui al comma
5 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione».
85. Al fine di favorire la conclusione dell’iter
di risarcimento ai lavoratori coatti italiani nella Germania nazista negli
anni 1943-1945, il Ministero degli interni è autorizzato ad erogare
contributi per complessive lire 1.000 milioni nel biennio 2001-2002 agli
enti e associazioni che predispongono gli atti richiesti per le procedure
di risarcimento.
86. A titolo di concorso per l’attuazione dei progetti
collocati nella graduatoria dei programmi di iniziativa comunitaria URBAN
II di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici, del 19 luglio 2000,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del
13 settembre 2000, viene concesso ai primi venti progetti non ammessi al
finanziamento comunitario, con procedure e modalità da definire
con decreto dei Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, un contributo fino a lire 10 miliardi,
per una spesa complessiva massima di lire 100 miliardi annue per ciascuno
degli anni 2001 e 2002.
87. A decorrere dall’anno 2001, il fondo di cui
alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementato, in favore dei
soggetti disciplinati dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367, della somma di lire 10 miliardi nonché
dell’ulteriore somma di lire 15 miliardi per le specifiche finalità
di cui agli articoli 6, terzo comma, e 7 della legge 14 agosto 1967, n.
800, con ripartizione tra le predette finalità effettuata con decreto
del Ministro per i beni e le attività culturali.
88. Le disposizioni di cui al comma 6 dell’articolo
4 della legge 8 novembre 1991, n. 360, si applicano anche ai canali di
Marano Lagunare e di Grado.
89. All’articolo 17, comma 3, della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni, dopo le parole: «il regolamento
definisce i limiti e le modalità per la stipulazione», sono
inserite le seguenti: «per intero».
90. Al fine di rendere più agevole e rapida
la revisione statutaria degli enti e istituti operanti in agricoltura,
per i quali si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 419, e sottoposti a gestione commissariale, possono
essere nominati, con le procedure previste dalle norme vigenti, gli organi
di ordinaria amministrazione.
91. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare
entro il 28 febbraio di ogni anno è prorogato il periodo di applicazione
degli imponibili medi forfettari da applicare agli apparecchi da divertimento
e intrattenimento previsti dall’articolo 14-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, introdotto dall’articolo 9 del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, diversi da quelli indicati
dall’articolo 38, comma 2, della presente legge, non muniti di schede magnetiche
a deconto o strumenti similari e sono determinati, con esclusione degli
apparecchi e attrazioni per bambini, i nuovi imponibili medi forfettari
in misura tale da garantire maggiori entrate non inferiori a lire dieci
miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.
92. I redditi di pensione estera di cui sono titolari
minatori che abbiano lavorato per almeno 20 anni nelle miniere di carbone
del Belgio e per i quali sia riscontrata la malattia professionale sono
equiparati ai fini fiscali alla rendite INAIL.
93. Ai soggetti e alle opere nei cui confronti ha
operato la norma di validazione degli atti e dei provvedimenti adottati
e di salvaguardia degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti
sulla base dell’articolo 11 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 495,
per effetto dell’articolo 2, comma 61, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, si applicano le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28
febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e le norme relative all’articolo
9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per immobili utilizzati per sedi
di comunità terapeutiche per tossicodipendenti, e per disabili,
anche oltre i 750 metri cubi, realizzati entro il 31 dicembre 1993, per
i quali sia stata già presentata richiesta di concessione o di autorizzazione
in sanatoria, anche ai sensi dell’articolo 13 della legge 28 febbraio 1985,
n. 47.
94. All’insieme dei comuni sedi delle comunità
terapeutiche interessate alla sanatoria di cui al comma 93 è concesso
un contributo fino ad un massimo di lire 5 miliardi, da erogare negli anni
2002 e 2003, secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro dell’interno.
95. L’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo
14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i soggetti indicati
alla lettera f) del medesimo comma, si applica anche per le spese sostenute
nel periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2001. In questo caso
la deducibilità delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento
e ristrutturazione ivi indicate è consentita in quote costanti nel
periodo di imposta di sostenimento e nei tre successivi.
96. Gli atti di aggiornamento geometrico di cui
all’articolo 8 della legge 1º ottobre 1969, n. 679, ed agli articoli
5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650,
e le denunce di variazione di cui all’articolo 27 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, resi dai soggetti di cui all’articolo 1, comma
7, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sono redatti conformemente alle disposizioni
di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.
97. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
può autorizzare i concessionari di autostrade e trafori a destinare
risorse, ai sensi e per gli effetti e nei limiti di cui all’articolo 65
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per investimenti volti al recupero
di monumenti, edifici e manufatti di valore storico-artistico e alla valorizzazione
delle aree che costituiscono sistemi urbani e territoriali di pregio storico-culturale
e ambientale.
98. All’articolo 62, comma 1-bis, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Qualora i fabbricati di cui al primo periodo siano concessi in uso
a dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze
di lavoro nel comune in cui prestano l’attività, per il periodo
d’imposta in cui si verifica il trasferimento e nei due periodi successivi,
i predetti canoni e spese sono integralmente deducibili».
99. All’articolo 40, comma 2, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui
all’ultimo periodo del comma 1-bis dell’articolo 62 per il medesimo periodo
temporale ivi indicato».
Capo XXIV
DISPOSIZIONI IN SETTORI DIVERSI
Art. 146
(Erogazioni a favore delle emittenti televisive locali)
1. Nell’ambito degli interventi dello Stato a favore
dello spettacolo ed al fine di incentivare la produzione televisiva destinata
al mercato nazionale ed internazionale da parte delle emittenti televisive
locali, è stanziata la somma di lire 10 miliardi per il 2001 da
prelevare dagli stanziamenti di competenza del Ministero per i beni e le
attività culturali, secondo quanto previsto dalla legge 30 aprile
1985, n. 163, e dall’articolo 30, comma 7, della legge 4 novembre 1965,
n. 1213, e successive modificazioni.
2. La somma di cui al comma 1 è erogata entro
il 30 giugno 2001 dal Ministero per i beni e le attività culturali
alle emittenti televisive locali titolari di concessione che trasmettano
programmi autoprodotti, in base ad apposito regolamento adottato entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal
Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le competenti
Commissioni parlamentari.
Art. 147.
(Norme in materia di esecuzione forzata nei confronti di pubbliche
amministrazioni)
1. All’articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre
1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997,
n. 30, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole:
«sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi
giorni»;
b) dopo il comma 1 è
inserito il seguente:
«1-bis. Gli atti di pignoramento e sequestro
devono essere a pena di nullità notificati presso la struttura territoriale
dell’ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati
interessati e contenere i dati anagrafici dell’interessato, il codice fiscale
e il domicilio. L’ente comunque risponde con tutto il patrimonio».
Art. 148.
(Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate
dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato)
1. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative
irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato sono
destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori.
2. Le entrate di cui al comma 1 sono riassegnate
con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero
dell’industria, del commercio e dell’artigianato per essere destinate alle
iniziative di cui al medesimo comma 1, individuate di volta in volta con
decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
sentite le competenti Commissioni parlamentari.
Art. 149.
(Indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale)
1. Nei confronti di coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, si fa luogo all’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale anche nel caso in cui la cancellazione dal registro degli esercenti il commercio sia stata effettuata in data successiva alla presentazione della domanda di indennizzo e comunque prima della concessione dell’indennizzo stesso.
Art. 150.
(Attività dell’Ufficio italiano dei cambi in materia di prevenzione
e contrasto della criminalità economica)
1. L’Ufficio italiano dei cambi svolge attività
consultiva nei confronti del Parlamento e del Governo in materia di prevenzione
e contrasto sul piano finanziario della criminalità economica. Allo
scopo di contribuire ad una più completa attività di prevenzione
del riciclaggio, l’Ufficio italiano dei cambi individua i casi di particolare
rilevanza nei quali norme di legge o di regolamento o provvedimenti amministrativi
di carattere generale possono introdurre condizioni favorevoli all’attività
di riciclaggio e li segnala al Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, alle Commissioni parlamentari competenti e al
Procuratore nazionale antimafia, esprimendo, ove ne ravvisi l’opportunità,
pareri circa le iniziative da adottare.
2. Nello svolgimento delle proprie funzioni in materia
di usura ed antiriciclaggio, l’Ufficio italiano dei cambi, anche sulla
base delle informazioni trasmesse dagli organi investigativi ai sensi dell’articolo
3, comma 5, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, come sostituito dall’articolo 1 del
decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, fornisce agli intermediari
tenuti alle segnalazioni di cui all’articolo 3 dello stesso decreto-legge
indicazioni per la rilevazione di operazioni sospette.
3. Le autorità di vigilanza indicate nell’articolo
11 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, informano l’Ufficio italiano dei cambi
delle operazioni, rilevate nello svolgimento dell’attività di vigilanza,
riconducibili ad ipotesi di riciclaggio.
4. Nell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 3
maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio
1991, n. 197, come sostituito dall’articolo 1 del decreto legislativo 26
maggio 1997, n. 153, le parole: «I predetti organi investigativi
informano altresì» sono sostituite dalle seguenti: «Le
autorità inquirenti informano».
Art. 151.
(Costituzione delle unità di informazione finanziaria e modifiche
al decreto-legge n. 143 del 1991)
1. Per ottemperare al disposto dell’articolo 2, comma
3, della decisione 2000/642/GAI, del Consiglio dell’Unione europea del
17 ottobre 2000, concernente le modalità di cooperazione tra le
unità di informazione finanziaria degli Stati membri per quanto
riguarda lo scambio di informazioni, l’unità di informazione finanziaria
di cui alla predetta decisione è costituita, per l’Italia, presso
l’Ufficio italiano dei cambi. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica comunica per iscritto l’avvenuta costituzione
della predetta unità al Segretario generale del Consiglio dell’Unione
europea.
2. All’articolo 3 del decreto-legge 3 maggio 1991,
n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma
4, lettera f), dopo le parole: «qualora siano attinenti alla criminalità
organizzata» sono inserite le seguenti: «ovvero le archivia,
informandone gli stessi organi investigativi»;
b) al comma
10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli organi
investigativi di cui al comma 4, lettera f), forniscono all’Ufficio italiano
dei cambi le notizie in proprio possesso necessarie per integrare le informazioni
da trasmettere alle medesime autorità di altri Stati; al di fuori
dei casi di cui al presente comma, restano applicabili le disposizioni
di cui agli articoli 9 e 12 della legge 1º aprile 1981, n. 121».
Art. 152.
(Modifiche alla legge n. 217 del 1990, in materia di patrocinio
per i non abbienti)
1. Alla legge 30 luglio 1990, n. 217, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 6, comma
1, primo periodo, prima delle parole: «verificata l’ammissibilità
dell’istanza» sono inserite le seguenti: «sentito il pubblico
ministero, esaminati gli atti e i documenti da quest’ultimo prodotti, e»;
b) all’articolo 6, comma
1, secondo periodo, prima delle parole: «depositato nella cancelleria
del giudice» sono inserite le seguenti: «notificato al pubblico
ministero e»;
c) all’articolo 6, comma
4, terzo periodo, dopo le parole: «Il ricorso è notificato»
sono inserite le seguenti: «al pubblico ministero e»;
d) all’articolo 6, comma
5, primo periodo, dopo le parole: «a cura della cancelleria,»
sono inserite le seguenti: «al pubblico ministero,»;
e) all’articolo 7, comma
1, prima delle parole: «se l’istanza è accolta» sono
inserite le seguenti: «sentito il pubblico ministero ed esaminati
gli atti e i documenti da quest’ultimo prodotti,»;
f) all’articolo 10, comma
1, primo periodo, prima delle parole: «con decreto motivato»
sono inserite le seguenti: «, sentito il pubblico ministero,»;
g) all’articolo 10, comma
2, primo periodo, dopo le parole: «su richiesta» sono inserite
le seguenti: «del pubblico ministero e»;
h) all’articolo 10, comma
3, dopo le parole: «non possono più essere richieste»
sono inserite le seguenti: «dal pubblico ministero e»;
i) all’articolo 18, comma
1, le parole: «ogni due anni» sono sostituite dalle seguenti:
«ogni anno».
2. Al fine di impedire e prevenire danni erariali
nella erogazione delle risorse finalizzate ad attuare la legge 30 luglio
1990, n. 217, gli organi preposti a decidere l’ammissione al gratuito
patrocinio devono chiedere preventivamente al questore, alla Direzione
investigativa antimafia (DIA) e alla Direzione nazionale antimafia (DNA)
le informazioni necessarie e utili sui soggetti richiedenti relative alle
loro condizioni patrimoniali, al loro tenore di vita e ai possibili profitti
tratti dalle loro attività delittuose.
3. Le direzioni delle entrate e i nuclei della polizia
tributaria svolgono indagini sulle effettive condizioni patrimoniali e
disponibilità economiche dei soggetti richiedenti o già beneficiari
anche ai fini di una proposta di revoca della ammissione al gratuito patrocinio.
Le direzioni delle entrate trasmettono al Ministro delle finanze, che annualmente
ne informa il Parlamento, una relazione trimestrale sullo stato e sui risultati
degli atti di propria competenza in merito alle condizioni legittimanti
la ammissione al gratuito patrocinio.
Art. 153.
(Imprese editrici di quotidiani e periodici)
1. Gli stanziamenti relativi ai contributi di cui
alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono, per
l’anno 2001, incrementati di lire 40 miliardi.
2. La normativa di cui all’articolo 3, comma 10,
della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, si applica
esclusivamente alle imprese editrici di quotidiani e periodici, anche telematici,
che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino
essere organi o giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo
parlamentare in una delle Camere o rappresentanze nel Parlamento europeo
o siano espressione di minoranze linguistiche riconosciute, avendo almeno
un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano nell’anno di riferimento
dei contributi.
3. I quotidiani e i periodici telematici organi
di movimenti politici di cui al comma 2 debbono essere comunque registrati
presso i tribunali. Le richieste di contributi, ai sensi del presente articolo,
per tali testate non sono cumulabili con nessuna altra richiesta analoga,
che viene automaticamente annullata. Il contributo è pari al 60
per cento dei costi del bilancio d’esercizio dell’impresa editrice, certificati
ai sensi di legge e riferiti alla testata.
4. Entro e non oltre il 1º dicembre 2001 le
imprese editrici di quotidiani o periodici organi di movimenti politici,
in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 10, della legge
7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, possono costituirsi
in società cooperative, il cui oggetto sociale sia costituito esclusivamente
dalla edizione di quotidiani o periodici organi di movimenti politici.
A tali cooperative sono attribuiti i contributi di cui all’articolo 3,
comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni.
5. Le imprese di cui al comma 5, per accedere ai
contributi debbono, fermi restando i requisiti di cui alla vigente normativa:
a) aver sottoposto l’intero
bilancio di esercizio al quale si riferiscono i contributi alla certificazione
di una società di revisione scelta tra quelle di cui all’elenco
apposito previsto dalla CONSOB;
b) editare testate con una
diffusione formalmente certificata pari ad almeno il 25 per cento della
tiratura complessiva se nazionali ovvero almeno al 40 per cento se locali.
Ai fini del presente articolo, si intende per diffusione l’insieme delle
vendite e degli abbonamenti e per testata locale quella la cui diffusione
complessiva è concentrata per almeno l’80 per cento in una sola
regione;
c) adottare una norma statutaria
che introduca il divieto di distribuzione degli utili nell’esercizio di
riscossione dei contributi e nei cinque successivi.
Art. 154.
(Ristrutturazione finanziaria dell’Istituto poligrafico e zecca
dello Stato)
1. Il contributo ventennale previsto dall’articolo
22 della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante disposizioni sulla ristrutturazione
finanziaria dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato, deve considerarsi
ad incremento del fondo di dotazione dell’Istituto di cui all’articolo
22 della legge 13 luglio 1966, n. 559.
2. Al primo comma dell’articolo 22 della legge 13
luglio 1966, n. 559, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«5-bis) dal contributo previsto dall’articolo
22 della legge 17 maggio 1999, n. 144».
Art. 155.
(Norme per la sostituzione della lira con l’euro)
1. Le banconote e le monete metalliche denominate
in lire continuano ad avere corso legale fino al 28 febbraio 2002.
2. Il secondo comma dell’articolo 11 della legge
20 aprile 1978, n. 154, è sostituito dal seguente:
«La cassa speciale:
a) custodisce le monete
metalliche fornite dall’Istituto poligrafico e zecca dello Stato per l’immissione
in circolazione;
b) custodisce i biglietti
di Stato fuori corso legale sino a che non si provveda alla loro distruzione;
c) ritira dalla circolazione
le monete metalliche dichiarate fuori corso legale da demonetizzare a cura
della sezione zecca;
d) ritira dalla circolazione
le monete metalliche aventi corso legale eccedenti le esigenze di mercato».
3. Sono prorogati di diritto al 2 gennaio 2002 tutti
i termini scadenti il 31 dicembre 2001, anche se di prescrizione e di decadenza,
cui sia soggetto qualunque adempimento, pagamento od operazione, da effettuare
per il tramite della Banca d’Italia, delle banche, della società
Poste italiane spa, delle imprese di investimento degli agenti di cambio,
delle società di gestione del risparmio, delle società di
investimento a capitale variabile (SICAV), delle società fiduciarie,
delle imprese assicurative, degli intermediari finanziari iscritti nell’elenco
previsto dall’articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993,
n. 385, e successive modificazioni, e degli organismi che svolgono i servizi
e le attività di cui agli articoli 69, 70 e 80 del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, o che sono disciplinati dalle disposizioni della
Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e della
Banca d’Italia del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27 marzo 1992, concernenti l’istituzione,
l’organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia
prevista dagli articoli 22 e 23 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, nonché
degli altri soggetti, abilitati al regolamento di operazioni finanziarie
nell’ambito del sistema di pagamenti denominato «TARGET», eventualmente
individuati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
4. I crediti della Banca d’Italia e i crediti dello
Stato rispettivamente derivanti dalla consegna antecedentemente al 1º
gennaio 2002, di banconote e di monete metalliche denominate in euro alle
banche e ad altri soggetti hanno privilegio generale sui beni mobili, anche
risultanti da annotazioni elettroniche, delle banche e degli altri soggetti
consegnatari con preferenza su ogni altro credito. Il privilegio generale
è esercitato direttamente dalla Banca d’Italia anche nell’interesse
dello Stato, considerato che la somministrazione di monete metalliche denominate
in euro alle banche ed agli altri soggetti consegnatari avviene esclusivamente
per il tramite della Tesoreria centrale e delle sezioni di tesoreria provinciale
dello Stato, ai sensi del comma terzo dell’articolo 11 della legge 20 aprile
1978, n. 154. La Banca d’Italia può ritenere, anche nell’interesse
dello Stato, i beni delle banche e degli altri soggetti che hanno ricevuto
banconote e monete metalliche in euro antecedentemente al 1º gennaio
2002, da essa comunque detenuti, anche mediante annotazioni elettroniche,
fino all’integrale soddisfacimento dei crediti derivanti dalle operazioni
indicate nei commi precedenti.
Capo XXV
DISPOSIZIONI PER ACCELERARE I PROCESSI DI PRIVATIZZAZIONE
Art. 156.
(Razionalizzazione e accelerazione delle procedure di liquidazione
delle società del gruppo EFIM)
1. I patrimoni delle seguenti società in liquidazione
coatta amministrativa: Alucasa Spa, Alutekna Spa, Alures Spa, Almax Italia
Spa, Comsal Spa, Nuova Comsal Spa, Sardal Spa, Sistemi e Spazio Spa, sono
trasferiti, dalla data di entrata in vigore della presente legge, con ogni
componente attiva e passiva, ivi compresi i rapporti in corso, alla società
Alumix Spa in liquidazione coatta amministrativa. I compendi così
trasferiti costituiscono, ad ogni effetto di legge, altrettanti patrimoni
separati sia tra di loro, sia dal patrimonio della società Alumix
Spa in liquidazione coatta amministrativa, esistente alla data di entrata
in vigore della presente legge. Le liquidazioni coatte amministrative delle
predette società sono chiuse alla data di entrata in vigore della
presente legge e gli organi delle stesse presentano il rendiconto agli
organi della liquidazione coatta amministrativa della società Alumix
Spa.
2. I patrimoni delle seguenti società in
liquidazione coatta amministrativa: Breda Progetti e Costruzioni Spa, Ecosafe
Spa, Edina Spa, Efimdata Spa, Etnea Vini Spa, Istituto Ricerche Breda Spa,
Metallotecnica Veneta Spa, Nuova Safim Spa, Nuova Sopal Spa, Olisud Spa,
Reggiane OMI Spa, Safimgest Spa, Termomeccanica Italiana Spa, sono trasferiti,
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con ogni componente
attiva e passiva, ivi compresi i rapporti in corso, alla società
Efimpianti Spa in liquidazione coatta amministrativa. I compendi così
trasferiti costituiscono, ad ogni effetto di legge, altrettanti patrimoni
separati sia tra di loro, sia dal patrimonio della società Efimpianti
Spa in liquidazione coatta amministrativa, esistente alla data di entrata
in vigore della presente legge. Le liquidazioni coatte amministrative delle
predette società, il cui patrimonio è trasferito, sono chiuse
alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli organi di tali
liquidazioni coatte amministrative presentano il loro rendiconto agli organi
della liquidazione coatta amministrativa della società Efimpianti
Spa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
nomina due commissari liquidatori in aggiunta a quello in carica alla società
Efimpianti Spa.
3. Tutte le cause pendenti, promosse da e contro
le società i cui patrimoni sono trasferiti ai sensi dei commi 1
e 2, sono proseguite direttamente ed a cura della società Alumix
Spa in liquidazione coatta amministrativa e della società Efimpianti
Spa in liquidazione coatta amministrativa, che, nella veste di società
subentranti nei patrimoni trasferiti, devono, ai fini della prosecuzione,
costituirsi nei giudizi nella udienza immediatamente successiva al trentesimo
giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza farsi
luogo alla interruzione dei procedimenti. Il commissario liquidatore dell’EFIM,
nella sua qualità di autorità di vigilanza ai sensi dell’articolo
4, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, come sostituito dall’articolo
3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, vigila sulla piena applicazione e
attuazione della disposizione di cui al precedente periodo impartendo direttive
ai commissari liquidatori confermati o di nuova nomina affinché
assumano tutte le necessarie e opportune iniziative per la sollecita cura
e definizione dei giudizi pendenti, ivi compresi quelli che hanno ad oggetto
l’accertamento di responsabilità ed il risarcimento dei danni, già
promossi nei confronti di ex amministratori, di direttori generali investiti
formalmente di poteri gestionali diretti nelle predette società
e di componenti dei collegi sindacali delle società in liquidazione,
nonché nei confronti delle società di revisione incaricate
di certificare i bilanci precedenti, e di terzi che comunque abbiano avuto
rapporti patrimoniali con le medesime società. Alla gestione delle
disponibilità finanziarie della società Alumix Spa in liquidazione
coatta amministrativa e della società Efimpianti Spa in liquidazione
coatta amministrativa si applica l’articolo 5, comma 7, secondo e terzo
periodo, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, sostituendosi al conto infruttifero
intestato ad EFIM in liquidazione coatta amministrativa il conto aperto
presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato, rispettivamente, alla
società Alumix Spa in liquidazione coatta amministrativa e alla
società Efimpianti Spa in liquidazione coatta amministrativa.
4. I patrimoni delle seguenti società in
liquidazione coatta amministrativa: Breda Energia Spa, Bredafin Innovazione
Spa, Breda Fucine Meridionali Spa, CESIS Spa, C.T.O. Spa, Efimservizi Spa,
Oto Breda Finanziaria Spa, Oto Trasm Spa, Sistemi e Tecnologie Speciali
Spa, Safim Leasing Spa, sono trasferiti, dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con ogni componente attiva e passiva, ivi compresi
i rapporti in corso, alla società Nuova Breda Fucine Spa in liquidazione
coatta amministrativa. I patrimoni trasferiti alla società Nuova
Breda Fucine Spa in liquidazione coatta amministrativa, ad ogni effetto
di legge, costituiscono altrettanti patrimoni separati sia tra di loro,
sia dal patrimonio della società Nuova Breda Fucine Spa in liquidazione
coatta amministrativa, esistente alla data di entrata in vigore della presente
legge, anche allo scopo di garantire ai creditori il mantenimento delle
posizioni giuridiche. Le liquidazioni coatte amministrative delle predette
società sono chiuse alla data di entrata in vigore della presente
legge. Gli organi di tali liquidazioni coatte amministrative presentano
il loro rendiconto agli organi della liquidazione coatta amministrativa
della società Nuova Breda Fucine Spa. Tutte le cause pendenti, promosse
da e contro le società i cui patrimoni sono trasferiti ai sensi
del presente comma, sono proseguite direttamente ed a cura della società
Nuova Breda Fucine Spa in liquidazione coatta amministrativa che, nella
veste di società subentrante nei patrimoni trasferiti, deve, ai
fini della prosecuzione, costituirsi nei giudizi nella udienza immediatamente
successiva al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, senza farsi luogo alla interruzione dei procedimenti. Il commissario
liquidatore dell’EFIM, nella sua qualità di autorità di vigilanza
ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1992,
n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n.
33, come sostituito dall’articolo 3 del decreto-legge 22 novembre 1994,
n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n.
738, vigila sulla piena applicazione e attuazione della disposizione di
cui al precedente periodo, impartendo direttive ai commissari liquidatori
confermati o di nuova nomina affinché assumano tutte le necessarie
e opportune iniziative per la sollecita cura e definizione dei giudizi
pendenti, ivi compresi quelli che hanno ad oggetto l’accertamento di responsabilità
ed il risarcimento dei danni, già promossi nei confronti di ex amministratori,
di direttori generali investiti formalmente di poteri gestionali diretti
nelle predette società e di componenti dei collegi sindacali delle
società in liquidazione, nonché nei confronti delle società
di revisione incaricate di certificare i bilanci precedenti, e di terzi
che comunque abbiano avuto rapporti patrimoniali con le medesime società.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nomina
due commissari liquidatori in aggiunta a quello in carica nella società
Nuova Breda Fucine Spa.
5. Alle società F.E.B. Spa e Safim Factor
Spa in liquidazione coatta amministrativa si applica il comma 4, ad esclusione
dell’ultimo periodo, qualora non abbiano presentato, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, la proposta di concordato
di cui all’articolo 214 delle disposizioni approvate con regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, o non abbiano altrimenti chiuso la liquidazione
coatta amministrativa.
6. Le disposizioni di cui all’articolo 11 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, non si applicano all’impianto previsto
dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, recante il piano di sviluppo
minerario ed energetico del Sulcis-Iglesiente.
7. I trasferimenti dei patrimoni e dei rapporti
di cui al presente articolo sono effettuati a titolo gratuito. Tutti gli
atti compiuti in attuazione delle norme contenute nel presente articolo
sono esenti da qualunque imposta, diretta o indiretta, tassa, obbligo e
onere tributario comunque inteso o denominato.
8. In applicazione dell’articolo 5, comma 1, del
decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni, i crediti
e debiti dell’EFIM e delle società elencate nei commi 1 e 2 nei
confronti delle amministrazioni dello Stato sono estinti alla data di entrata
in vigore della presente legge.
Capo XXVI
NORME FINALI
Art. 157.
(Fondi speciali e tabelle)
1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di
cui all’articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall’articolo
6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti
legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2001-2003,
restano determinati, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, nelle misure
indicate nelle tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente
per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale
destinato alle spese in conto capitale.
2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di
previsione del bilancio 2001 e triennale 2001-2003, in relazione a leggi
di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge
finanziaria, sono indicate nella tabella C allegata alla presente legge.
3. Ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall’articolo 2, comma
16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il
rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell’economia
classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per ciascuno
degli anni 2001, 2002 e 2003, nelle misure indicate nella tabella D allegata
alla presente legge.
4. Ai termini dell’articolo 11, comma 3, lettera
e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate
dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono
ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.
5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione
alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano
determinati, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, nelle misure indicate
nella tabella F allegata alla presente legge.
6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto
capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella tabella
di cui al comma 5, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere
impegni nell’anno 2001, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi
di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa
in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già
assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
Art. 158.
(Copertura finanziaria ed entrata in vigore)
1. La copertura della presente legge per le nuove
o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni
nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata,
ai sensi dell’articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.
2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili
nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e
di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
Home Page |
---|