Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge
Art. 1 - Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento
dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1997,
é istituito nello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione un fondo denominato "Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento
dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi" destinato alla
piena realizzazione dell'autonomia scolastica, all'introduzione dell'insegnamento
di una seconda lingua comunitaria nelle scuole medie, all'innalzamento
del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico, alla
formazione del personale della scuola, alla realizzazione di iniziative
di formazione post-secondaria non universitaria, allo sviluppo della formazione
continua e ricorrente, agli interventi per l'adeguamento dei programmi
di studio dei diversi ordini e gradi, ad interventi per la valutazione
dell'efficienza e dell'efficacia del sistema scolastico, alla realizzazione
di interventi perequativi in favore delle istituzioni scolastiche tali
da consentire, anche mediante integrazione degli organici provinciali,
l'incremento dell'offerta formativa, alla realizzazione di interventi integrati,
alla copertura della quota nazionale di iniziative cofinanziate con i fondi
strutturali dell'Unione europea.
2. Le disponibilità di cui al comma 1 da
iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione
sono ripartite, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari,
con decreti del Ministro del tesoro, anche su capitoli di nuova istituzione,
su proposta del Ministro della pubblica istruzione, in attuazione delle
direttive di cui all'articolo 2. Le eventuali disponibilità non
utilizzate nel corso dell'anno sono utilizzate nell'esercizio successivo.
Art. 2 - Direttive del Ministro
1. Con una o piú direttive del Ministro della
pubblica istruzione, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari,
sono definiti:
a) gli interventi prioritari;
b) i criteri generali per la ripartizione delle
somme destinate agli interventi e le modalità della relativa gestione;
c) indicazioni circa il monitoraggio, il supporto,
l'assistenza e la valutazione degli interventi.
Art. 3 - Progetti integrati
1. Nella ripartizione dei fondi per le iniziative
che richiedono il coinvolgimento degli enti locali é data la precedenza
a progetti conseguenti ad accordi nei quali gli enti locali abbiano dato
la concreta disponibilità ad assolvere agli obblighi loro spettanti
per legge, ovvero a quelli deliberati da reti di scuole.
Art. 4 - Dotazione del fondo
1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1
é determinata in lire 100 miliardi per l'anno 1997, in lire 400
miliardi per l'anno 1998 e in lire 345 miliardi annue a decorrere dall'anno
1999. All'onere relativo agli anni 1997, 1998 e 1999 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando, per lire
100 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, l'accantonamento
relativo al Ministero della pubblica istruzione e per lire 300 miliardi
per l'anno 1998 e lire 245 miliardi per l'anno 1999, l'accantonamento relativo
alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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