Ordinamento della scuola materna statale
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge
Art. 1 - Caratteri e finalità della scuola
materna statale
La scuola materna statale, che accoglie i bambini
nell'età prescolastica da tre a sei anni, è disciplinata
dalle norme delle presente legge.
Detta scuola si propone fini di educazione, di sviluppo
della personalità infantile, di assistenza e di preparazione alla
frequenza della scuola dell'obbligo, integrando l'opera della famiglia.
L'iscrizione è facoltativa; la frequenza
gratuita.
Art. 2 - Orientamenti dell'attività educativa
Gli orientamenti dell'attività educativa
nelle scuole materne statali sono emanati, con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro per la Pubblica Istruzione, sentita
la terza sezione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, entro
sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
E' garantita ad ogni insegnante piena libertà
didattica nell'ambito degli orientamenti educativi previsti dal precedente
comma.
Art. 3 - Programma annuale di sviluppo
Con decreto del Ministro per la Pubblica Istruzione,
di concerto con il Ministro per il Tesoro, è determinato, distintamente
per ciascuna provincia, il piano annuale delle nuove istituzioni di sezioni
di scuole materne statali, su motivate proposte formulate dai Provveditori
agli Studi, sentiti i consigli scolastici provinciali e considerate le
richieste dei Comuni.
Le sezioni di scuole materne statali sono istituite
con decreto del Provveditore agli Studi. Ai fini della precedenza nell'istituzione
delle scuole, sarà tenuto conto delle sedi ove si accertino maggiori
condizioni obiettive di bisogno, con particolare riferimento alle zone
depresse o di accelerata urbanizzazione.
Per i bambini dai tre ai sei anni affetti da disturbi
dell'intelligenza o del comportamento o da menomazioni fisiche o sensoriali,
lo Stato istituisce sezioni speciali presso scuole materne statali e, per
i casi più gravi, scuole materne speciali. Ad ogni sezione non possono
essere iscritti più di dodici bambini.
Per il reperimento dei casi da ammettere alle sezioni
speciali e alle scuole materne speciali, e per l'assistenza sanitaria specifica,
il servizio medico scolastico si avvale di gruppi di esperti.
Art. 4 - Sezioni ed orario
Le scuole materne statali sono composte normalmente
di tre sezioni corrispondenti all'età dei bambini; le sezioni non
possono comunque superare il numero di nove.
Le sezioni non possono avere meno di 15 e più
di 30 iscritti.
Sono consentite sezioni con bambini di età
diverse e, nei centri minori, scuole costituite di una sola sezione.
L'orario giornaliero delle scuole materne statali
non può essere inferiore a 7 ore; sono consentiti, in relazione
ad accertate esigenze locali, orari speciali. E' consentita la frequenza
di un solo turno antimeridiano o pomeridiano.
Nel caso di scuole materne costituite da un numero
di sezioni inferiore a tre, ad ogni sezione è adibita un'insegnante,
ad ogni scuola un'assistente. Nel caso di scuole materne costituite di
tre o di più sezioni ad ogni sezione è adibita un'insegnante,
ad ogni gruppo di tre sezioni è adibita inoltre un'insegnante aggiunta.
Ad ogni gruppo di tre sezioni o frazione di tre, è adibita un'assistente.
Le scuole materne statali restano aperte per un
periodo non inferiore a 10 mesi all'anno. Per facilitarne la frequenza
sono istituiti servizi di trasporto gratuiti; possono servire a tale scopo
anche i servizi di trasporto gratuiti funzionanti per la scuola elementare.
Art. 5 - Assistenza
L'assistenza, compresa quella sanitaria e assicurativa,
agli alunni della scuola materna statale è regolata secondo le norme
in vigore per gli alunni della scuola elementare.
Art. 6 - Edilizia
Gli oneri per l'edilizia, l'attrezzatura, l'arredamento
e il materiale di gioco delle scuole materne statali sono a carico dello
Stato.
I Comuni competenti per territorio sono tenuti a
fornire le aree per la costruzione degli edifici. Essi hanno diritto di
chiedere che lo Stato provveda direttamente all'acquisto dell'area prescelta
salvo rimborso della spesa relativa, in venticinque annualità senza
interessi.
I Comuni possono essere esentati dall'onere di cui
al precedente comma, nel caso che non si trovino in condizioni di poterlo
sostenere.
Gli edifici, le attrezzature, l'arredamento e il
materiale forniti dallo Stato restano in proprietà dei Comuni per
essere utilizzati unicamente secondo l'originaria destinazione.
Gli edifici per le scuole materne statali possono
essere annessi agli edifici per le scuole elementari statali.
I piani di edilizia per le scuole materne statali
saranno coordinati con piani di nuove istituzioni di scuole materne statali
previsti dal precedente art. 3.
Il comitato regionale per l'edilizia scolastica,
di cui all'art. 4 del provvedimento recante nuove norme per l'edilizia
scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio
1965/70, prende visione dei piani provinciali relativi all'edilizia della
scuola materna statale ed esprime eventuali osservazioni al riguardo.
Art. 7 - Oneri dei Comuni
La manutenzione, il riscaldamento, le spese normali
di gestione e la custodia degli edifici delle scuole materne statali sono
a carico del Comune ove hanno sede le scuole. E' ugualmente a carico del
Comune il personale di custodia.
Il personale di custodia è femminile.
Art. 8 - Rappresentanza presso il Consiglio Superiore
della Pubblica Istruzione
L'attuale terza sezione del Consiglio Superiore
della Pubblica Istruzione viene integrata da un'insegnante di ruolo di
scuola materna statale. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente
legge, sarà assicurata la rappresentanza elettiva presso il Consiglio
Superiore della Pubblica Istruzione del personale insegnante, direttivo
e ispettivo delle scuole materne statali.
Art. 9 - Ispettrici, direttrici, insegnanti e
assistenti della scuola materna statale. Requisiti
Le ispettrici debbono essere fornite della laurea
in pedagogia. Le direttrici debbono essere fornite di diploma di vigilanza
o della laurea in pedagogia.
Le insegnanti della scuola materna statale debbono
essere fornite di diploma rilasciato dalle scuole magistrali o dagli istituti
magistrali. E' prescritta un'abilitazione specifica che si consegue contestualmente
al concorso di cui al successivo art. 14. E' altresì valida l'abilitazione
all'insegnamento nei giardini d'infanzia istituiti con regio decreto 6
maggio 1923, n. 1054.
Le assistenti delle scuole materne statali debbono
essere fornite del titolo di studio conseguito al termine di una scuola
secondaria di primo grado o di titolo equipollente, integrato da un attestato
di frequenza con profitto di appositi corsi istituiti e gestiti dal Ministero
della Pubblica Istruzione.
Art. 10 - Insegnanti delle scuole e classi speciali.
Requisiti
Le insegnanti addette alle scuole ed alle sezioni
destinate ai bambini di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 3 della presente
legge debbono essere fornite di diploma specifico riconosciuto dal Ministero
della Pubblica Istruzione.
Art. 11 - Ruoli
Le direttrici e le ispettrici della scuola materna
statale costituiscono un ruolo organico nazionale.
Le insegnanti e le assistenti della scuola materna
statale sono iscritte in rispettivi ruoli organici provinciali istituiti
presso i Provveditorati agli Studi.
Art. 12 - Ispettrici della scuola materna statale
Le ispettrici esercitano funzioni organizzative
e di vigilanza delle scuole materne ed hanno le attribuzioni ad esse devolute
per legge e regolamento.
Le ispettrici provengono dal ruolo direttivo e conseguono
la nomina mediante concorso per titoli e per esami, al quale sono ammesse
dopo almeno quattro anni di anzianità nella qualifica.
E' istituito il ruolo delle ispettrici centrali
per la scuola materna. Ad esso si accede con le stesse modalità
vigenti per il ruolo di ispettori centrali per l'istruzione elementare.
Art. 13 - Direttrici della scuola materna statale
Le direttrici soprintendono al funzionamento ed
alle attività delle scuole materne statali del rispettivo circolo.
Le direttrici sono assunte mediante concorso nazionale
per titoli ed esami, al quale sono ammesse le insegnanti di scuole materne
statali in possesso dei titoli prescritti dal primo comma dell'art. 9 che
abbiano da almeno tre anni la qualifica di ordinario. Sono altresì
ammesse al concorso le insegnanti di scuole materne statali che, pur non
essendo in possesso dei titoli prescritti dal primo comma dell'art. 9,
abbiano da almeno dieci anni la qualifica di ordinario.
Art. 14 - Insegnanti della scuola materna statale
Le insegnanti hanno la responsabilità educativa
della sezione che ad esse è affidata.
Le insegnanti delle scuole materne statali sono
assunte in ruolo mediante concorsi provinciali per titoli ed esami.
I concorsi sono banditi, entro il 31 luglio, ad
anni alterni.
Art. 15 - Assistenti della scuola materna statale
Le assistenti coadiuvano le insegnanti nella vigilanza
e nell'assistenza dei bambini.
Le assistenti delle scuole materne statali sono
assunte in ruolo mediante concorsi provinciali, per titoli ed esami.
I concorsi sono banditi, entro il 31 luglio, ad
anni alterni.
Art. 16 - Documenti e controlli sanitari per il
personale della scuola materna statale
Il personale di ruolo e non di ruolo della scuola
materna statale, prima dell'assunzione in servizio, deve presentare gli
stessi documenti sanitari richiesti per l'assunzione in servizio del personale
della scuola elementare statale.
Il personale addetto alle scuole materne statali
è obbligato, inoltre, a sottoporsi a controlli medico-legali per
prevenire il contagio di malattie diffusive.
Art. 17 - Carriera e trattamento economico del
personale delle scuole materne statali
Al personale ispettivo, direttivo ed insegnante
della scuola materna statale spettano lo svolgimento di carriera e il trattamento
economico del corrispondente personale della scuola elementare.
Al personale assistente della scuola materna statale
spetta lo svolgimento di carriera e il trattamento economico del personale
della carriera esecutiva delle Amministrazioni dello Stato.
Art. 18 - Stato giuridico del personale della
scuola materna statale
Le norme di stato giuridico del personale ispettivo,
direttivo ed insegnante della scuola elementare statale, nonché
le norme che regolano l'assistenza e la previdenza, compresa l'iscrizione
obbligatoria all'Ente Nazionale di assistenza magistrale, sono estese al
personale ispettivo, direttivo ed insegnante della scuola materna statale.
Le norme di stato giuridico del personale della carriera esecutiva delle
Amministrazioni dello Stato sono estese, in quanto applicabili, al personale
assistente della scuola materna statale.
Il personale della scuola materna statale sarà
ammesso a frequentare corsi periodici di aggiornamento istituiti e gestiti
dal Ministero della Pubblica Istruzione.
Alle direttrici ed alle insegnanti delle sezioni
speciali presso scuole materne statali o delle scuole materne speciali,
di cui all'art. 3 della presente legge, è riconosciuta un'indennità
pari a quella spettante ai direttori ed agli insegnanti delle classi e
delle scuole speciali dell'istruzione elementare.
Art. 19 - Direzione didattica
E' posta a disposizione di ogni direzione didattica
una segreteria scelta tra le insegnanti di ruolo della scuola materna statale,
che abbiano seguìto un corso di qualificazione giuridico-amministrativo.
La direttrice si avvale dell'opera di un'assistente
sociale designata dal Provveditore agli Studi; per l'opera di prevenzione
sanitaria si avvale del servizio medico scolastico con i suoi servizi specialistici.
Art. 20 - Consiglio delle insegnanti e consiglio
di direzione
Presso ogni scuola materna statale costituita almeno
da tre sezioni è istituito il consiglio delle insegnanti.
Presso ogni direzione didattica di scuola materna
statale è istituito il consiglio di direzione.
Le modalità di composizione e funzionamento
dei due consigli sono stabilite da apposito regolamento da emanarsi entro
un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 21 - Contributi dello Stato ai Comuni per
le scuole materne statali
I contributi dello Stato, previsti dall'art. 7 della
legge 16 settembre 1960, n. 1014, riguarderanno anche le spese di pertinenza
dei Comuni previste dall'art. 7 della presente legge.
Nella ripartizione dei contributi tra i detti Comuni,
ai sensi della lettera a) dell'art. 8 della citata legge, sarà preso
in considerazione anche il numero degli alunni iscritti nelle scuole materne
statali esistenti nel territorio di ciascun Comune.
Art. 22 - Trasformazione dei giardini d'infanzia
e delle scuole materne annesse alle scuole magistrali in scuole materne
statali
I giardini d'infanzia, istituiti con regio decreto
6 maggio 1923, n. 1054, sono trasformati in scuole materne statali, a norma
della presente legge.
Sono parimenti trasformate in scuole materne statali,
a norma della presente legge, le scuole materne annesse alle scuole magistrali
statali.
Il personale insegnante di ruolo nei suddetti giardini
d'infanzia e nelle scuole materne annesse alle suddette scuole magistrali
è iscritto nel ruolo delle insegnanti della scuola materna statale,
conservando la sede attuale.
A tale personale assunto in ruolo a norma del regio
decreto 9 dicembre 1926, n. 2480, sono attribuite, a decorrere dalla data
di entrata in vigore della presente legge, le classi di stipendio previste
dal ruolo b) della Tabella B) annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165,
con successive modificazioni, in base all'anzianità di ordinario
posseduta alla data di entrata in vigore della presente legge con gli aumenti
periodici eventualmente spettanti senza diritto agli arretrati.
Le insegnanti non di ruolo incaricate nei giardini
d'infanzia di cui al primo comma, con otto anni di servizio continuativo,
ovvero in possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 16 della legge
28 luglio 1961, n. 831, sono assunte nei ruoli delle insegnanti della scuola
materna statale, previo esame-colloquio, con coefficiente iniziale di carriera.
Art. 23 - Concorso speciale
Le direttrici e le insegnanti di scuole materne
non statali che siano state assunte per pubblico concorso possono essere
ammesse, mediante concorso speciale, nei ruoli della scuola materna statale,
nei limiti di un quinto dei posti annualmente disponibili, col riconoscimento
del servizio prestato.
Art. 24 - Regolamento di esecuzione
Su proposta del Ministro per la Pubblica Istruzione,
di concerto con il Ministro per il Tesoro, il Governo emanerà entro
sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il regolamento di
esecuzione.
Con il medesimo regolamento saranno stabiliti le
modalità e i programmi dei concorsi previsti nella presente legge.
Art. 25 - Spese degli Enti pubblici territoriali
Le spese degli Enti pubblici territoriali per l'istituzione
ed il mantenimento di scuole materne da essi gestite sono obbligatorie.
Art. 26 - Vigilanza delle scuole materne statali
Fino a quando non siano costituiti i ruoli previsti
dall'art. 11, primo comma, della presente legge, la vigilanza delle scuole
materne statali è affidata, nell'ambito della propria circoscrizione,
all'ispettore scolastico e la direzione delle scuole materne statali, nell'ambito
del proprio circolo, al direttore didattico della scuola elementare.
Art. 27 - Concorso speciale direttivo
Nella prima applicazione della presente legge è
indetto un concorso speciale per l'immissione nel ruolo delle direttrici
delle scuole materne statali riservato sia alle insegnanti di ruolo nei
giardini d'infanzia di cui al primo comma dell'art. 22, sia alle insegnanti
di ruolo delle scuole materne annesse alle scuole magistrali statali, che
abbiano prestato non meno di 10 anni di servizio di ruolo.
Art. 28 - Concorsi
Il primo concorso, di cui al secondo comma degli
articoli 14 e 15 e all'art. 27, sarà bandito per tutti i posti istituiti
in organico entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
Nel primo e nel secondo concorso di cui al secondo
comma dell'art. 14, nella graduatoria delle vincitrici il 50 per cento
dei posti è comunque riservato alle candidate che abbiano superato
il concorso e siano fornite di diploma rilasciato dalle scuole magistrali.
Art. 29 - Prima applicazione della legge
L'entrata in funzione della scuola materna statale
è stabilita a decorrere dal 1° ottobre successivo all'entrata
in vigore della presente legge.
Nella prima applicazione della presente legge:
a) i Comuni forniranno i locali disponibili per le
sezioni di scuola materna statale istituite nell'ambito dei rispettivi
territori, sempreché idonei alle esigenze di funzionamento della
scuola;
b) gli incarichi di insegnamento saranno conferiti
secondo le modalità previste dal secondo comma dell'art. 28.
Art. 30 - Finanziamenti degli oneri previsti,
nella prima applicazione della presente legge, relativamente a istituzione
e gestione di scuole materne statali
Gli oneri conseguenti alla prima applicazione della
presente legge graveranno sui fondi previsti per l'istituzione e la gestione
della scuola materna statale dall'art. 31 della legge 24 luglio 1962, n.
1073 e dall'art. 2 della legge 13 luglio 1965, n. 874, nonché per
i giardini d'infanzia, sui fondi stanziati nello stato di previsione del
Ministero della Pubblica Istruzione.
Art. 31 - Finanziamenti per l'istituzione e la
gestione di scuole materne statali dal 1966 al 1970
Per l'istituzione e la gestione di nuove sezioni
di scuola materna statale, gli stanziamenti iscritti allo stesso fine nello
stato di previsione della spesa del Ministero della Pubblica Istruzione
nell'anno 1966, sono aumentati, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970,
delle seguenti somme:
- per il 1966 L. 1.370 milioni
- per il 1967 L. 4.300 milioni
- per il 1968 L. 5.900 milioni
- per il 1969 L. 7.640 milioni
- per il 1970 L. 9.300 milioni
Una somma pari al 12 per cento degli stanziamenti
annui sarà corrisposta ai Patronati scolastici, a titolo di contributo,
per l'assistenza agli alunni bisognosi.
Alla ripartizione delle somme indicate al secondo
comma tra le diverse province si provvede, annualmente, con decreto del
Ministro per la Pubblica Istruzione, avuto riguardo al numero degli alunni
frequentanti la scuola materna statale e alle condizioni economico-sociali
delle province stesse.
Art. 32 - Finanziamenti per assegni, premi, sussidi
e contributi alle scuole materne non statali dal 1966 al 1970
Lo stanziamento annuo stabilito al secondo comma
dell'art. 31 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per assegni, premi, sussidi
e contributi a favore delle scuole materne non statali che, alle condizioni
ivi previste, accolgono alunni di disagiate condizioni economiche, è
aumentato, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:
- per il 1966 L. 1.500 milioni
- per il 1967 L. 5.300 milioni
- per il 1968 L. 7.300 milioni
- per il 1969 L. 9.370 milioni
- per il 1970 L. 11.400 milioni
Alle scuole materne statali gestite dagli Enti autarchici territoriali e dagli Enti comunali di assistenza sono assegnate, sugli stanziamenti annui globali risultanti da quanto disposto nel comma precedente, le seguenti somme:
- per il 1966 L. 900 milioni
- per il 1967 L. 1.850 milioni
- per il 1968 L. 2.250 milioni
- per il 1969 L. 2.750 milioni
- per il 1970 L. 3.250 milioni
Per la ripartizione delle somme indicate nel presente articolo si osservano i criteri e le modalità stabiliti dai commi terzo e seguenti nell'art. 31 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.
Art. 33 - Finanziamenti per l'edilizia della scuola
materna statale, nella prima applicazione della presente legge
Nella prima applicazione della presente legge, saranno
utilizzati per la costruzione di edifici per scuole materne statali i fondi
stanziati dall'art. 14, primo e secondo comma, della legge 24 luglio 1962,
n. 1073, nonché dal primo comma dell'art. 2 della legge 13 luglio
1965, n. 874, secondo le norme previste dall'art. 5 della soprarichiamata
legge 24 luglio 1962, n. 1073.
Art. 34 - Finanziamenti per l'edilizia delle scuole
materne dal 1966 al 1970
Per la costruzione di edifici di scuole materne
gestite dagli Enti autarchici territoriali, dagli istituti pubblici di
assistenza, beneficenza e loro consorzi, nonché da Enti ed Istituzioni,
lo Stato accorda contributi nelle misure stabilite dal secondo comma dell'art.
15 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.
Nulla è innovato per quanto attiene alla
proprietà degli edifici costruiti con il concorso finanziario dello
Stato, agli oneri di manutenzione, al riscatto del contributo nonché
alle modalità per la presentazione delle domande per l'ammissione
al finanziamento.
Alla costruzione di edifici per scuole materne statali
e alla realizzazione delle opere indicate nel primo comma è assegnata
una somma pari al 5 per cento dello stanziamento previsto per ciascun anno
dall'art. 32 del provvedimento recante nuove norme per l'edilizia scolastica
e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio
1966/70.
La somma annuale disponibile è destinata,
per il 2 per cento alla costruzione di edifici per la scuola materna statale
e per il restante 3 per cento alla concessione di contributi agli Enti
ed alle Istituzioni indicate al primo comma, assicurando, tuttavia, agli
Enti autarchici territoriali, agli Enti comunali di assistenza, all'ESMAS
e alla ONAIRC nel complesso una quota pari all'1 per cento dell'intera
somma disponibile.
Art. 35 - Copertura finanziaria, relativamente
agli anni finanziari 1966 e 1967, per l'istituzione e la gestione di scuole
materne statali e per il conferimento di assegni, premi, sussidi e contributi
alle scuole materne non statali
All'onere di 1.370 e 4.300 milioni di lire, previsti
rispettivamente negli anni finanziari 1966 e 1967 dall'art. 31 della presente
legge per l'istituzione e la gestione di nuove sezioni di scuola materna
statale, nonché all'onere di lire 1.500 e 5.300 milioni di lire
previsti rispettivamente negli anni finanziari 1966 e 1967 dall'art. 32
della presente legge per assegni, premi, sussidi e contributi alle scuole
materne non statali, è fatto fronte - per 2.870 milioni di lire,
nell'anno finanziario 1966 - con aliquota dei gettiti nell'anno 1966 delle
due leggi finanziarie richiamate nell'art. 39 della legge 31 ottobre 1966,
n. 942 e - per 9.600 milioni di lire, nell'anno finanziario 1967 - mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato
di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'anno finanziario
1967.
Art. 36 - Utilizzazione degli stanziamenti
Tutti gli stanziamenti previsti dalla presente legge,
non utilizzati nell'anno per cui sono stabiliti possono esserlo negli anni
successivi, in deroga alle norme vigenti, per i fini per cui sono stati
iscritti negli stati di previsione. Parimenti possono essere utilizzati
negli anni successivi gli stanziamenti previsti dalla legge 24 luglio 1962,
n. 1073 e dalla legge 13 luglio 1965, n. 874, non utilizzati alla data
del 31 dicembre 1965.
Art. 37 - Relazione sull'applicazione annuale
della presente legge
Il Ministro per la Pubblica Istruzione presenterà
ogni anno, unitamente allo stato di previsione della spesa del proprio
Ministero, una relazione sugli interventi svolti in applicazione della
presente legge.
Art. 38 - Variazioni di bilancio conseguenti all'applicazione
della presente legge
Il Ministro per il Tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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