Misure di razionalizzazione della finanza pubblica
Art. 1 - Misure in materia di
sanità, pubblico impiego, istruzione, finanza regionale e locale,
previdenza e assistenza.
56. Le disposizioni di cui all'articolo
58, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di legge e
di regolamento che vietano l'iscrizione in albi professionali non si applicano
ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni con rapporto di lavoro a
tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento
di quella a tempo pieno.
57. Il rapporto di lavoro a tempo
parziale può essere costituito relativamente a tutti i profili professionali
appartenenti alle varie qualifiche o livelli dei dipendenti delle Pubbliche
Amministrazioni, ad esclusione del personale militare, di quello delle
Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
58. La trasformazione del rapporto
di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente entro
sessanta giorni dalla domanda, nella quale è indicata l'eventuale
attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende
svolgere. L'Amministrazione, entro il predetto termine, nega la trasformazione
del rapporto nel caso in cui l'attività lavorativa di lavoro autonomo
o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attività
di servizio svolta dal dipendente ovvero, nel caso in cui la trasformazione
comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta
dal dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità dell'Amministrazione
stessa, può con provvedimento motivato differire la trasformazione
del rapporto di lavoro a tempo parziale per un periodo non superiore a
sei mesi. La trasformazione non può essere comunque concessa qualora
l'attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con
un'Amministrazione pubblica. Il dipendente è tenuto, inoltre, a
comunicare, entro quindi giorni, all'Amministrazione nella quale presta
servizio, l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività
lavorativa. Fatte salve le esclusioni di cui al comma 57, per il restante
personale che esercita competenze istituzionali in materia di giustizia,
di difesa e di sicurezza dello Stato, di ordine e di sicurezza pubblica,
con esclusione del personale di polizia municipale e provinciale, le modalità
di costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale ed i contingenti
massimi del personale che può accedervi sono stabiliti con decreto
del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica
e con il Ministro del Tesoro.
59. I risparmi di spesa derivanti
dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle Pubbliche
Amministrazioni da tempo pieno a tempo parziale costituiscono per il 30
per cento economie di bilancio. Una quota pari al 50 per cento dei predetti
risparmi può essere utilizzata per incentivare la mobilità
del personale delle Pubbliche Amministrazioni, ovvero esperite inutilmente
le procedure per la mobilità, per nuove assunzioni, anche in deroga
alle disposizioni dei commi da 45 da 55. L'ulteriore quota del 20 per cento
è destinata, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla
contrattazione decentrata, al miglioramento della produttività individuale
e collettiva. I risparmi eventualmente non utilizzati per le predette finalità
costituiscono ulteriori economie di bilancio.
60. Al di fuori dei casi previsti
al comma 56, al personale è fatto divieto di svolgere qualsiasi
altra attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge
o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione
di appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa. La richiesta di
autorizzazione inoltrata dal dipendente si intende accolta ove entro trenta
giorni dalla presentazione non venga adottato un motivato provvedimento
di diniego.
61. La violazione del divieto di cui
al comma 60, la mancata comunicazione di cui al comma 58, nonché
le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di accertamenti
ispettivi dell'Amministrazione costituiscono giusta causa di recesso per
i rapporti di lavoro disciplinati dai contratti collettivi nazionali di
lavoro e costituiscono causa di decadenza dall'impiego per il restante
personale, sempreché le prestazioni per le attività di lavoro
subordinato o autonomo svolte al di fuori del rapporto di impiego con l'Amministrazione
di appartenenza non siano rese a titolo gratuito, presso associazioni di
volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo
di lucro. Le procedure per l'accertamento delle cause di recesso o di decadenza
devono svolgersi in contraddittorio fra le parti.
62. Per effettuare verifiche a campione
sui dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, finalizzate all'accertamento
dell'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 56 a 65, le Amministrazioni
si avvalgono dei rispettivi servizi ispettivi, che, comunque, devono essere
costituiti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Analoghe verifiche sono svolte dal Dipartimento
della Funzione Pubblica che può avvalersi, d'intesa con le Amministrazioni
interessate, dei predetti servizi ispettivi, nonché, d'intesa con
il Ministero delle Finanze ed anche ai fini dell'accertamento delle violazioni
tributarie, della Guardia di finanza.
63. Le disposizioni di cui ai commi
61 e 62 entrano in vigore il 1° marzo 1997. Entro tale termine devono
cessare tutte le attività incompatibili con il divieto di cui al
comma 60 e a tal fine gli atti di rinuncia all'incarico, comunque denominati,
producono effetto dalla data della relativa comunicazione.
64. Per quanto disposto dai precedenti
commi, viene data precedenza ai familiari che assistono persone portatrici
di handicap non inferiore al 70 per cento, malati di mente, anziani
non autosufficienti, nonché ai genitori con figli minori in relazione
al loro numero.
65. I commi da 56 a 65 non trovano
applicazione negli Enti locali che non versino in situazioni strutturalmente
deficitarie e la cui pianta organica preveda un numero di dipendenti inferiore
alle cinque unità.
70. Al fine di garantire maggiore
efficacia alla spesa complessiva per l'istruzione pubblica, con decreto
del Ministro della Pubblica Istruzione, di concerto con i Ministri del
Tesoro e per la Funzione Pubblica, sentita la Conferenza dei Presidenti
delle Regioni, sono definiti criteri e parametri generali per la riorganizzazione
graduale della rete scolastica, con effetto dall'anno scolastico 1997/98,
con la previsione di deroghe con riguardo alle zone definite a rischio
per problemi di devianza giovanile e minorile, nonché alle necessità
e ai disagi che possono determinarsi in relazione a specifiche esigenze,
particolarmente nelle comunità e zone montane e nelle piccole isole.
Il decreto prevede altresì una graduale riduzione del numero massimo
degli alunni per classe, anche tenendo conto di quelli con difficoltà
di apprendimento. Ove necessario, potranno essere costituiti, su tutto
il territorio nazionale, istituti comprensivi di scuola materna, elementare
e secondaria di primo grado, cui sarà assegnato personale direttivo
della scuola elementare o della scuola media. Analoghe misure di riorganizzazione
graduale della rete scolastica saranno adottate per i Convitti e gli Educandati
dello Stato, anche unificando i servizi amministrativi e ausiliari delle
scuole annesse, con accorgimenti necessari a garantire il diritto allo
studio della particolare utenza accolta. In attuazione del suddetto decreto
e nei limiti dell'organico provinciale complessivo determinato a norma
del comma 71, i Provveditori agli Studi, sentiti gli Enti locali interessati
e i Consigli scolastici provinciali, adottano, con propri decreti aventi
carattere definitivo, i piani organici di aggregazione, fusione, soppressione
di scuole e istituti di istruzione di ogni ordine e grado, nonché
dei plessi, sezioni e corsi con minor numero di alunni rispetto ai parametri
prefissati, esclusi i Conservatori di musica, le Accademie e gli Istituti
superiori per le industrie artistiche.
71. In conformità agli obiettivi
indicati al comma 70, a decorrere dall'anno scolastico 1997/98, gli organici
del personale della scuola sono rideterminati con periodicità pluriennale,
secondo criteri, procedure e parametri di riferimento stabiliti con decreto
del Ministro della Pubblica Istruzione, di concerto con i Ministri del
Tesoro e per la Funzione Pubblica. Nel limite dell'organico complessivo
fissato per ciascuna provincia dallo stesso decreto interministeriale,
i Provveditori agli Studi determinano la Dotazione di ciascuna scuola e
istituto di istruzione nonché le Dotazioni Organiche Provinciali,
per ciascun grado di scuola, necessarie per la diffusione e lo sviluppo
dell'innovazione, della sperimentazione, dei programmi di prevenzione e
recupero della dispersione scolastica, degli interventi di supporto e valutazione
dei processi formativi, dell'insegnamento della lingua straniera nella
scuola elementare e, limitatamente agli istituti di istruzione secondaria
superiore, dell'integrazione degli alunni portatori di handicap. Sono abrogati
gli articoli 104, comma 5, 442, comma 1, e 445 del Testo Unico approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
72. I provveditori agli studi, sulla
base dell'organico complessivo fissato al comma 71, determinano l'organico
funzionale di ciascun circolo didattico in relazione al numero degli alunni,
alla consistenza delle classi, al sostegno necessario per l'integrazione
degli alunni portatori di handicap, alla distribuzione delle scuole
sul territorio e alle relative situazioni socio-ambientali, nonchè
alla diffusione dell'insegnamento della lingua straniera e alle esigenze
di scolarizzazione a tempo pieno espresse dall'utenza. E' garantita la
continuità del sostegno per gli alunni portatori di handicap.
Le modalità saranno definite previa contrattazione decentrata, ove
prevista. Gli organi competenti sulla base dei principi generali di cui
all'art. 128 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, deliberano, nel limite delle risorse professionali disponibili,
su tutte le esigenze inerenti l'organizzazione dell'attività didattica,
ivi compresi l'insegnamento della lingua straniera, il tempo pieno e, quando
sia necessario, la sostituzione dei docenti assenti per periodi non superiori
a cinque giorni nell'ambito dello stesso plesso scolastico. E' abrogato
il comma 5 dell'art. 131 del testo untico approvato con decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297.
73. Con le modalità previste
dall'articolo 442, comma 4, del Testo Unico approvato con decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, sono ridefiniti i criteri di programmazione delle
assunzioni di personale docente a tempo indeterminato, in relazione alle
prevedibili disponibilità dei relativi posti nell'anno scolastico
successivo, in connessione ai provvedimenti previsti dal comma 70, e alle
effettive esigenze di insegnamento da soddisfare.
74. Con decreto del Ministro della
Pubblica Istruzione sono stabiliti i termini entro i quali, annualmente,
il personale di ruolo può presentare o revocare le dimissioni. I
commi 2 e 3 degli articoli 510 e 580 del Testo Unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297 sono abrogati.
75. Per il personale in esubero, rispetto
alle Dotazioni Organiche Provinciali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
oltre ai corsi di riconversione professionale previsti dall'articolo 473
del Testo Unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
saranno istituiti anche corsi intensivi di durata non superiore all'anno
finalizzati al conseguimento del titolo di specializzazione prescritto
per l'attività di sostegno all'integrazione scolastica degli alunni
handicappati; con la contrattazione collettiva saranno, altresì,
stabiliti i criteri per la mobilità d'ufficio del medesimo personale.
Sono abrogati i commi 1 e 2 dell'art. 28 del decreto-legge 6 novembre 1989,
n. 357, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n.
417.
76. Nelle istituzioni scolastiche
di istruzione secondaria superiore gli organi competenti di ciascun istituto,
sulla base dell'autonoma valutazione delle esigenze organizzative, possono
deliberare che l'insegnamento dell'educazione fisica sia impartito per
classi intere anziché per squadre maschili e femminili. E' abrogato
il comma 2 dell'articolo 302 del Testo Unico approvato con decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297.
77. Le spese per le supplenze brevi
e saltuarie e per i corrispondenti oneri riflessi sono effettuate dalle
istituzioni scolastiche ed educative, nonché dagli istituti superiori
di istruzione artistica, entro i limiti dei finanziamenti assegnati dai
competenti Provveditori agli Studi con imputazione ai capitoli 1032, 1035
e 1036 dello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione.
Con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione saranno definiti i criteri
e le modalità per la ripartizione, tra gli istituti e le scuole
di ciascuna provincia, dei fondi accreditati ai Provveditori agli Studi,
per la determinazione delle quote che gli stessi Provveditori dovranno
accantonare per esigenze eccezionali o, comunque impreviste, nonché
per riequilibrare, ove necessario, la ripartizione delle risorse finanziarie,
in relazione alle specifiche situazioni che dovessero determinarsi nelle
diverse istituzioni interessate.
78. I Capi d'istituto sono autorizzati
a ricorrere alle supplenze brevi e saltuarie solo per i tempi strettamente
necessari ad assicurare il servizio scolastico e dopo aver provveduto,
eventualmente utilizzando spazi di flessibilità dell'organizzazione
dell'orario didattico, alla sostituzione del personale assente con docenti
già in servizio nella medesima istituzione scolastica. Le eventuali
economie di gestione realizzate a fine esercizio in materia di supplenze
brevi e saltuarie sono utilizzabili nel successivo esercizio per soddisfare
esigenze di funzionamento amministrativo e didattico e per eventuali esigenze
aggiuntive di supplenze brevi e saltuarie.
79. Il comma 2 dell'articolo 358 del
Testo Unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 è
abrogato, e per le spese relative agli accertamenti da compiere ai fini
del riconoscimento legale o del pareggiamento di scuole o, comunque, in
relazione ai servizi amministrativi svolti a loro richiesta, i gestori
provvederanno direttamente, analogamente a quanto previsto dal comma 1
del medesimo articolo. La stessa procedura viene seguita dai gestori di
Enti e Istituzioni non statali autorizzati ad attuare i corsi biennali
di specializzazione per il sostegno didattico agli alunni handicappati,
nonché dai gestori di scuole straniere in Italia.
80. Il comma 2 dell'articolo 23 della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, va interpretato nel senso che il limite
della spesa complessivo di lire 116 miliardi è riferito alla spesa
complessiva per i compensi forfettari relativi agli esami di maturità,
compresi gli oneri riflessi a carico dello Stato, vigenti alla data di
entrata in vigore della legge citata.
81. Dall'applicazione dei commi 70,
71, 72, 75 e 76 dovranno conseguirsi economie di spesa pari a lire 400
miliardi, 1.541 miliardi e 2.175 miliardi, rispettivamente, per gli anni
1997, 1998 e 1999.
185. Con effetto dalla data del
30 settembre 1996, al fine di incentivare l'assunzione di nuovo personale,
ai lavoratori in possesso dei requisiti di età e di contribuzione
per l'accesso al pensionamento di anzianità, di cui alla tabella
B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, dipendenti da imprese, può
essere riconosciuto il trattamento di pensione di anzianità e, in
deroga al regime di non cumulabilità di cui al comma 189, il passaggio
al rapporto di lavoro a tempo parziale in misura non inferiore a 18 ore
settimanali. La facoltà di cui al presente comma è concessa,
previa autorizzazione dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione, ferme restando le decorrenze dei trattamenti previste dall'ordinamento
vigente, a condizione che il datore di lavoro assuma nuovo personale per
una durata e per un tempo lavorativo non inferiore a quello ridotto ai
lavoratori che si avvalgono della predetta facoltà. A questi ultimi
l'importo della pensione è ridotto in misura inversamente proporzionale
alla riduzione dell'orario normale di lavoro, riduzione comunque non superiore
al 50 per cento. La somma della pensione e della retribuzione non può
in ogni caso superare l'ammontare della retribuzione spettante al lavoratore
che, a parità di altre condizioni, presta la sua opera a tempo pieno.
186. L'impresa che si avvale della
facoltà di ricorso al lavoro a tempo parziale di cui al comma 185
deve dare comunicazione ai competenti istituti previdenziali e all'Ispettorato
provinciale del lavoro della stipulazione dei contratti e della loro cessazione.
187. Con decreto del Ministro per
la Funzione Pubblica, di concerto con il Ministro del Tesoro, sono emanate
le necessarie norme regolamentari per la definizione dei criteri e delle
modalità applicative di quanto disposto al comma 185 nei confronti
del personale delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. In ogni caso nell'ambito
delle predette Amministrazioni Pubbliche si prescinde dall'obbligo di nuove
assunzioni di cui al medesimo comma 185.
188. Continuano ad applicarsi le disposizioni
di cui alla previgente normativa in materia di cumulo per i lavoratori
pubblici che avevano presentato domanda di collocamento a riposo per anzianità
entro il 28 settembre 1994 e la cui domanda era stata regolarmente accolta.
I lavoratori pubblici che abbiano presentato domanda di pensionamento di
anzianità prima del 30 settembre 1996 possono revocare la domanda
conservando comunque la precedente sede di lavoro ovvero esercitare l'opzione
per il lavoro a tempo parziale di cui ai commi da 185 a 187, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
189. Con effetto sui trattamenti liquidati
dalla data di cui al comma 185, le pensioni di anzianità a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle
forme di essa sostitutive, nonché i trattamenti anticipati di anzianità
delle forme esclusive della medesima, non sono cumulabili, limitatamente
alla quota liquidata con il sistema retributivo, con redditi da lavoro
di qualsiasi natura e il loro conseguimento è subordinato alla risoluzione
del rapporto di lavoro. A tal fine trovano applicazione le disposizioni
di cui ai commi 3, 4 e 7 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503. Ai lavoratori che alla data del 30 settembre 1996 sono titolari
di pensione, ovvero che hanno raggiunto il requisito contributivo di 36
anni o quello di 35 anni, quest'ultimo unitamente a quello anagrafico di
52 anni, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente
normativa. Il regime previgente continua ad applicarsi anche nei confronti
di coloro che si pensionano con 40 anni di contribuzione ovvero con l'anzianità
contributiva massima prevista dall'ordinamento di appartenenza, nonché
per le eccezioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 febbraio 1986,
n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 120.
190. Con effetto sui trattamenti liquidati
dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pensioni di anzianità
a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori autonomi
non sono cumulabili nella misura del 50 per cento con i redditi di lavoro
autonomo, fino a concorrenza del reddito stesso. Ai lavoratori che alla
data del 30 settembre 1996 sono titolari di pensione ovvero hanno maturato
il requisito contributivo di 35 anni, unitamente a quello anagrafico di
55 anni, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente
normativa.
191. L'assunzione di personale di
cui ai commi 185 e 192 deve risultare ad incremento delle unità
effettivamente occupate alla data del pensionamento. L'incremento medesimo
deve essere considerato al netto delle diminuzioni intervenute nell'anno
precedente il pensionamento.
192. Per i lavoratori autonomi in
possesso dei requisiti di età e di contribuzione per l'accesso al
pensionamento di anzianità indicati all'articolo 1, comma 28, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, spetta, ove rinuncino al pensionamento, fino
alla data di compimento dell'anzianità contributiva di 40 anni e
comunque per un periodo non superiore all'età del pensionamento
di vecchiaia, una riduzione sui contributi dovuti pari a 10 punti percentuali,
a condizione che il lavoratore autonomo assuma, con le modalità
di cui al comma 186 del presente articolo, una o più unità
anche a tempo parziale per un orario non inferiore al 50 per cento dell'orario
normale di lavoro, ovvero che si avvalga dei contratti di riallineamento
retributivo di cui al decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, per regolarizzare
posizioni lavorative non conformi ai contratti di categoria, ovvero affianchi
un socio nell'esercizio dell'attività.
248. Gli invalidi civili titolari
di indennità di accompagnamento o chi ne ha la tutela sono obbligati,
entro il 31 marzo di ciascun anno, a presentare alla Prefettura, al Comune
o all'Unità sanitaria locale del territorio, una dichiarazione di
responsabilità, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, relativa
alla sussistenza o meno di uno stato di ricovero in istituto e in caso
affermativo se a titolo gratuito, ai fini dell'articolo 1 della legge 11
febbraio 1980, n. 18.
257. Entro la stessa data di cui
al comma 248, gli invalidi civili, i ciechi ed i sordomuti assunti al lavoro
ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, direttamente per assunzione
nominativa o per assunzione numerica tramite l'Ufficio provinciale del
lavoro e della massima occupazione, sono obbligati a presentare alla Prefettura
e al loro datore di lavoro una dichiarazione di responsabilità,
ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, relativa alla sussistenza dei
requisiti per l'assunzione. La mancata presentazione della suddetta dichiarazione
determina l'immediato accertamento della sussistenza dei citati requisiti
da parte della Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di
guerra del Ministero del Tesoro. Qualora si accerti che l'insussistenza
dei requisiti, il rapporto di lavoro è risolto di diritto a decorrere
dalla data di accertamento da parte della medesima Direzione.
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