Norme
sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della
libertà sindacale e dell'attività sindacale nel luoghi di
lavoro e norme sul collocamento
Legge 20
maggio 1970, n. 300
TITOLO I
DELLA LIBERTA' E DIGNITA' DEL
LAVORATORE
ART. 1 -- Libertà di opinione.
-- I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di
fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera,
di manifestare liberamente il proprio pensiero, nei rispetto dei principi
della costituzione e delle norme della presente legge.
ART. 2 - Guardie giurate. - Il datore
di lavoro può impiegare le guardie particolari giurate, di cui agli
artt. 133 e seguenti del T.U. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773,
soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale.
Le guardie giurate non possono contestare
ai lavoratori azioni o fatti diversi da quelli che attengono alla tutela
del patrimonio aziendale.
È fatto divieto al datore
di lavoro di adibire alla vigilanza sull'attività lavorativa le
guardie di cui al primo comma, le quali non possono accedere nei locali
dove si svolge tale attività, durante lo svolgimento della stessa,
se non eccezionalmente per specifiche e motivate esigenze attinenti ai
compiti di cui al primo comma.
In caso di inosservanza da parte
di una guardia particolare giurata delle disposizioni di cui al presente
articolo, l'Ispettorato del lavoro ne promuove presso il questore la sospensione
dal servizio, salvo il provvedimento di revoca della licenza da parte del
prefetto nei casi più gravi.
ART. 3 - Personale di vigilanza.
-- i nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza
dell'attività lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori
interessati.
ART. 4 - Impianti audiovisivi. --
È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature
per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.
Gli impianti e le apparecchiature
di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive
ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità
di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere
installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali,
oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di
accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro,
dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.
Per gli impianti e le apparecchiature
esistenti, che rispondono alle caratteristiche di cui al secondo comma
del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali
aziendali o con la commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede
entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando all'occorrenza
le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti
suddetti.
Contro i provvedimenti dell'Ispettorato
dei lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro,
le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione
interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19
possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento,
al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
ART. 5. - Accertamenti sanitari.
-- Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità
e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.
Il controllo delle assenze per infermità
può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli
istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando
il datore di lavoro lo richieda.
Il datore di lavoro ha facoltà
di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di
enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
ART. 6. - Visite personali di controllo.
-- Le visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate fuorché
nei casi in cui siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio
aziendale, in relazione alla qualità degli strumenti di lavoro o
delle materie prime o dei prodotti.
In tali casi le visite personali
potranno essere effettuate soltanto a condizione che siano eseguite all'uscita
dei luoghi di lavoro, che siano salvaguardate la dignità e la riservatezza
del lavoratore e che avvengano con l'applicazione di sistemi di selezione
automatica riferiti alla collettività o a gruppi di lavoratori.
Le ipotesi nelle quali possono essere
disposte le visite personali, nonché, ferme restando le condizioni
di cui al secondo comma del presente articolo, le relative modalità
debbono essere concordate dal datore di lavoro con le rappresentanze sindacali
aziendali oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In
difetto di accordo su istanza del datore di lavoro, provvede l' ispettorato
del lavoro.
Contro i provvedimenti dell'ispettorato
del lavoro di cui al precedente comma, il datore di lavoro, le rappresentanze
sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure
i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere,
entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per
il lavoro e la previdenza sociale.
ART. 7. - Sanzioni disciplinari.
-- Le norme disciplinari relative alle sanzioni alle infrazioni in relazione
alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure
di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori
mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare
quanto in materia é stabilito da accordi e contratti di lavoro ove
esistano.
Il datore di lavoro non può
adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore
senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito
a sua difesa.
Il lavoratore potrà farsi
assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce
o conferisce mandato.
Fermo restando quanto disposto dalla
legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono essere disposte sanzioni disciplinari
che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la
multa non può essere disposta per un importo superiore a quattro
ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione
per più di dieci giorni.
In ogni caso, i provvedimenti disciplinari
più gravi del rimprovero verbale non possano essere applicati prima
che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del
fatto che vi ha dato causa.
Salvo analoghe procedure previste
dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di
adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata
una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi,
anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca
mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto
da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto
di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio
del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia
da parte del collegio.
Qualora il datore di lavoro non
provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro,
a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al camma
precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro
adisce l' autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa
fino alla definizione del giudizio.
Non può tenersi conto ad
alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
ART. 8. - Divieto di indagini sulle
opinioni. -- E fatto divieto al datore di lavoro, al fini dell'assunzione,
come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare
indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o
sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini
della valutazione dell'attitudine professionale del lavoro.
ART. 9. - Tutela della salute e dell'integrità
fisica. -- I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di
controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni
e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione
e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la
loro integrità fisica.
ART. 10. - Lavoratori studenti. --
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio
in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale,
statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio
di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino
la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati
a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.
I lavoratori studenti, compresi
quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto
a fruire di permessi giornalieri retribuiti.
Il datore di lavoro potrà
richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio
dei diritti di cui al primo e secondo comma.
ART. 11. - Attività culturali,
ricreative e assistenziali. -- Le attività culturali, ricreative
ed assistenziali promosse nell'azienda sono gestite da organismi formati
a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori.
ART. 12. - Istituti di patronato.
-- Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'adempimento dei
compiti di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
29 luglio 1947, n. 804, hanno diritto di svolgere, su un piano di parità,
la loro attività all'interno dell'azienda, secondo le modalità
da stabilirsi con accordi aziendali.
ART. 13. - Mansioni del lavoratore.
-- L'art. 2103 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Il prestatore di lavoro deve essere
adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti
alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni
equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione
della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore
ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e
l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto
luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione
del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque
non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una
unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche,
organizzative e produttive.
Ogni patto contrario è nullo."
TITOLO II
DELLA LIBERTA' SINDACALE
ART. 14. - Diritto di associazione
e di attività sindacale. -- Il diritto di costituire associazioni
sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, è
garantito a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro.
ART. 15. - Atti discriminatori. --
È nullo qualsiasi patto od atto diretto a:
a) subordinare l'occupazione di
un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione
sindacale ovvero cessi di farne parte;
b) licenziare un lavoratore, discriminarlo
nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti
disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione
o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero.
Le disposizioni di cui al comma
precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di
discriminazione politica o religiosa.
ART. 16. - Trattamenti economici
collettivi discriminatori. -- È vietata la concessione di trattamenti
economici di maggior favore aventi carattere discriminatorio a mente dell'art.
15.
Il pretore, su domanda dei lavoratori
nei cui confronti è stata attuata la discriminazione di cui al comma
precedente o delle associazioni sindacali alle quali questi hanno dato
mandato, accertati i fatti, condanna il datore di lavoro al pagamento,
a favore del Fondo adeguamento pensioni, di una somma pari all'importo
dei trattamenti economici di maggior favore illegittimamente corrisposti
nel periodo massimo di un anno.
ART. 17. - Sindacati di comodo. --
È fatto divieto ai datori di lavoro e alle associazioni di datori
di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti,
associazioni sindacali di lavoratori.
ART. 18. - Reintegrazione nel posto
di lavoro. -- Ferma restando l'esperibilità delle procedure previste
dall'art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice, con la sentenza
con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'art. 2 della
legge predetta o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o
giustificato motivo ovvero ne dichiara la nullità a norma della
legge stessa, ordina al datore di lavoro di reintegrare il lavoratore nel
posto di lavoro.
Il lavoratore ha diritto al risarcimento
del danno subito per il licenziamento di cui sia stata accertata la inefficacia
o l'invalidità a norma del comma precedente. In ogni caso, la misura
del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità
di retribuzione, determinata secondo i criteri di cui all'art. 2121 del
codice civile. Il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui
al comma precedente è tenuto inoltre a corrispondere al lavoratore
le retribuzioni dovutegli in virtù del rapporto di lavoro dalla
data della sentenza stessa fino a quella della reintegrazione. Se il lavoratore
entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non
abbia ripreso servizio, il rapporto si intende risolto.
La sentenza pronunciata nel giudizio
di cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva.
Nell'ipotesi di licenziamento dei
lavoratori di cui all'art. 22, su istanza congiunta del lavoratore e del
sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni
stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza,
quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti
dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.
L'ordinanza di cui al comma precedente
può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che
l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'art. 178, terzo, quarto,
quinto e sesto comma del codice di procedura civile.
L'ordinanza può essere revocata
con la sentenza che decide la causa.
Nell'ipotesi di licenziamento dei
lavoratori di cui all'art. 22, il datore di lavoro che non ottempera alla
sentenza di cui al primo camma ovvero all'ordinanza di cui al quarto comma,
non impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è tenuto
anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento
pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore.
TITOLO III
DELL'ATTIVITA' SINDACALE
ART. 19. - Costituzione delle rappresentanze
sindacali aziendali. -- Rappresentanze sindacali aziendali possano essere
costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva
nell'ambito:
a) delle associazioni aderenti alle
confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
b) delle associazioni sindacali,
non affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie di contratti
collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nella unità
produttiva.
Nell'ambito di aziende con più
unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi
di coordinamento.
(*) ART. 20. - Assemblea. -- I lavoratori
hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano
la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario
di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta
la normale retribuzione. Migliori condizioni possono essere stabilite dalla
contrattazione collettiva.
Le riunioni -- che possono riguardare
la generalità dei lavoratori o gruppi di essi -- sono indette, singolarmente
o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali nell'unità
produttiva, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale o del
lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate
al datore di lavoro.
Alle riunioni possono partecipare,
previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che
ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale.
Ulteriori modalità per l'esercizio
del diritto di assemblea possono essere stabilite dai contratti collettivi
di lavoro, anche aziendali.
(*) ART. 21. - Referendum. -- Il
datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento,
fuori dell'orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria,
su materie inerenti all'attività sindacale, indetti da tutte le
rappresentanze sindacali aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione
di tutti i lavoratori appartenenti alla unità produttiva e alla
categoria particolarmente interessata.
Ulteriore modalità per lo
svolgimento del referendum possono essere stabilite dai contratti collettivi
di lavoro anche aziendali.
(*) ART. 22. - Trasferimento dei
dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali. -- Il trasferimento
dell'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali
aziendali di cui al precedente art. I 9, dei candidati e dei membri di
commissione interna può essere disposto solo previo nulla osta delle
associazioni sindacali di appartenenza.
Le disposizioni di cui al comma
precedente ed ai commi quarto, quinto, sesto e settimo dell'art. 18 si
applicano sino alla fine del terzo mese successivo a quello in cui è
stata eletta la commissione interna per i candidati nelle elezioni della
commissione stessa e sino alla fine dell'anno successivo a quello in cui
è cessato l'incarico per tutti gli altri.
(*) ART. 23. - Permessi retribuiti.
-- I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art.
19 hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.
Salvo clausole più favorevoli
dei contratti collettivi di lavoro hanno diritto ai permessi di cui al
primo comma almeno:
a) un dirigente per ciascuna rappresentanza
sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 200
dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
b) un dirigente ogni 300 o frazione
di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle
unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria
per cui la stessa è organizzata;
c) un dirigente ogni 500 o frazione
di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la rappresentanza
sindacale aziendale nelle unità produttive di maggiori dimensioni,
in aggiunta al numero minimo di cui alla precedente lett. b).
I permessi retribuiti di cui al
presente articolo non potranno essere inferiori a otto ore mensili nelle
aziende di cui alle lett. b) e c) del comma precedente; nelle aziende di
cui alla lett. a) i permessi retribuiti non potranno essere inferiori ad
un'ora all'anno per ciascun dipendente.
Il lavoratore che intende esercitare
il diritto di cui al primo comma deve darne comunicazione scritta al datore
di lavoro di regola 24 ore prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.
(*) ART. 24. - Permessi non retribuiti.
-- I dirigenti sindacali aziendali di cui all'art. 23 hanno diritto a permessi
non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi
e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all'anno.
I lavoratori che intendano esercitare
il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta
al datore di lavoro di regola tre giorni prima, tramite le rappresentanze
sindacali aziendali.
(*) ART. 25. - Diritto di affissione.
-- Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su
appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in
luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva,
pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale
e del lavoro.
(*) ART. 26. - Contributi sindacali.
-- I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera
di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi
di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività
aziendale.
Le associazioni sindacali dei lavoratori
hanno diritto di percepire, tramite ritenuta sul salario, i contributi
sindacali che i lavoratori intendono loro versare, con modalità
stabilite dai contratti collettivi di lavoro, che garantiscano la segretezza
del versamento effettuato dal lavoratore a ciascuna associazione sindacale.
Nelle aziende nelle quali il rapporto
di lavoro non è regolato da contratti collettivi, il lavoratore
ha diritto di chiedere il versamento del contributo sindacale all'associazione
da lui indicata.
(*) ART. 27. - Locali delle rappresentanze
sindacali aziendali. -- Il datore di lavoro nelle unità produttive
con almeno 200 dipendenti pone permanentemente a disposizione delle rappresentanze
sindacali aziendali, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale
comune all'interno della unità produttiva o nelle immediate vicinanze
di essa.
Nelle unità produttive con
un numero inferiore di dipendenti le rappresentanze sindacali aziendali
hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo
per le loro riunioni.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI VARIE E GENERALI
ART. 28. - Repressione della condotta
antisindacale. -- Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti
diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della
attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso
degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano
interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento
denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie
informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente
comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente
esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli
effetti.
L'efficacia esecutiva del decreto
non può essere revocata fino alla scadenza con cui il tribunale
definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo.
Contro il decreto che decide sul
ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto
alle parti, opposizione davanti al tribunale che decide con sentenza immediatamente
esecutiva.
Il datore di lavoro che non ottempera
al decreto, di cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio
di opposizione è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.
L'autorità giudiziaria ordina
la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'art.
36 del codice penale.
(*) ART. 29. - Fusione delle rappresentanze
sindacali aziendali. -- Quando le rappresentanze sindacali aziendali di
cui all'art. 19 si siano costituite nell'ambito di due o più delle
associazioni di cui alle lett. a) e b) del primo comma dell'articolo predetto,
nonché nella ipotesi di fusione di più rappresentanze sindacali,
i limiti numerici stabiliti dall'art. 23, secondo comma, si intendono riferiti
a ciascuna delle associazioni sindacali unitariamente rappresentante nella
unità produttiva.
Quando la formazione di rappresentanze
sindacali unitarie consegua alla fusione delle associazioni di cui alle
lett. a) e b) del primo comma dell'art. 19, i limiti numerici della tutela
accordata ai dirigenti di rappresentanze sindacali aziendali, stabiliti
in applicazione dell'art. 23, secondo comma, ovvero del primo comma del
presente articolo, restano immutati.
(*) ART. 30. - Permessi per i dirigenti
provinciali e nazionali. -- I componenti degli organi direttivi, provinciali
e nazionali, delle associazioni di cui all'art. 19 hanno diritto a permessi
retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro, per la partecipazione
alle riunioni degli organi suddetti.
ART. 31 - Aspettativa dei lavoratori
chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali
provinciali e nazionali. -- I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento
nazionale o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni
pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa
non retribuita, per tutta la durata del loro mandato.
La medesima disposizione si applica
ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.
I periodi di aspettativa di cui
ai precedenti commi sono considerati utili, a richiesta dell'interessato,
ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura
della pensione a carico della assicurazione generale obbligatoria di cui
al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche ed integrazioni,
nonché a carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie
di previdenza sostitutive della assicurazione predetta, o che ne comportino
comunque l'esonero.
Durante i periodi di aspettativa
l'interessato, in caso di malattia, conserva il diritto alle prestazioni
a carico dei competenti enti preposti alla erogazione delle prestazioni
medesime.
Le disposizioni di cui al terzo
e al quarto comma non si applicano qualora a favore dei lavoratori siano
previste forme previdenziali per il trattamento di pensione e per malattia,
in relazione all'attività espletata durante il periodo di aspettativa.
ART. 32. - Permessi ai lavoratori
chiamati a funzioni pubbliche elettive. -- I lavoratori eletti alla carica
di consigliere comunale o provinciale che non chiedano di essere collocati
in aspettativa sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio
per il tempo strettamente necessario all'espletamento del mandato, senza
alcuna decurtazione della retribuzione.
I lavoratori eletti alla carica
di sindaco o di assessore comunale, ovvero di presidente di giunta provinciale
o di assessore provinciale, hanno diritto anche a permessi non retribuiti
per un minimo di trenta ore mensili.
TITOLO V
NORME SUL COLLOCAMENTO
ART. 33. - Collocamento. -- La commissione
per il collocamento, di cui all'art. 26 della legge 29 aprile 1949, n.
264, è costituita obbligatoriamente presso le sezioni zonali, comunali
e frazionali degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione,
quando ne facciano richiesta le organizzazioni sindacali dei lavoratori
più rappresentative.
Alla nomina della commissione provvede
il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione,
il quale, nel richiedere la designazione dei rappresentanti dei lavoratori
e dei datori di lavoro, tiene conto del grado di rappresentatività
delle organizzazioni sindacali e assegna loro un termine di 15 giorni,
decorso il quale provvede d'ufficio.
La commissione è presieduta
dal dirigente della sezione zonale, comunale, frazionale, ovvero da un
suo delegato, e delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità
prevale il voto del presidente.
La commissione ha il compito di
stabilire e di aggiornare periodicamente la graduatoria delle precedenze
per l'avviamento al lavoro, secondo i criteri di cui al quarto comma dell'art.
15 della legge 29 aprile 1949, n. 264.
Salvo il caso nel quale sia ammessa
la richiesta nominativa, la sezione di collocamento, nella scelta del lavoratore
da avviare al lavoro, deve uniformarsi alla graduatoria di cui al comma
precedente, che deve essere esposta al pubblico presso la sezione medesima
e deve essere aggiornata ad ogni chiusura dell'ufficio con la indicazione
degli avviati.
Devono altresì essere esposte
al pubblico le richieste numeriche che pervengono dalle ditte. La commissione
ha anche il compito di rilasciare il nulla osta per l'avviamento al lavoro
ad accoglimento di richieste nominative o di quelle di ogni altro tipo
che siano disposte dalle leggi o dai contratti di lavoro. Nei casi di motivata
urgenza, l'avviamento è provvisoriamente autorizzato dalla sezione
di collocamento e deve essere convalidato dalla commissione di cui al primo
comma del presente articolo entro dieci giorni. Dei dinieghi di avviamento
al lavoro per richiesta nominativa deve essere data motivazione scritta
su apposito verbale in duplice copia, una da tenere presso la sezione di
collocamento e l'altra presso il direttore dell'Ufficio provinciale del
lavoro. Tale motivazione scritta deve essere immediatamente trasmessa al
datore di lavoro richiedente.
Nel caso in cui la commissione neghi
la convalida ovvero non si pronunci entro venti giorni dalla data della
comunicazione di avviamento, gli interessati possono inoltrare ricorso
al direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, il quale decide in via
definitiva, su conforme parere della commissione di cui all'art. 25 della
legge 29 aprile 1949, n. 264.
I turni di lavoro di cui all'art.
16 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono stabiliti dalla commissione
e in nessun caso possono essere modificati dalla sezione.
Il direttore dell'Ufficio provinciale
del lavoro annulla d'ufficio i provvedimenti di avviamento e di diniego
di avviamento al lavoro in contrasto con le disposizioni di legge. Contro
le decisioni del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro è
ammesso ricorso al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Per il passaggio del lavoratore
dall'azienda nella quale è occupato ad un'altra occorre il nulla
osta della sezione di collocamento competente.
Ai datori di lavoro che non assumono
i lavoratori per il tramite degli uffici di collocamento, sono applicate
le sanzioni previste dall'art. 38 della presente legge.
Le norme contenute nella legge 29
aprile 1949, n. 264, rimangono in vigore in quanto non modificate dalla
presente legge.
ART. 34. - Richieste nominative di
manodopera. -- A decorrere dal novantesimo giorno all'entrata in vigore
della presente legge, le richieste, nominative di manodopera da avviare
al lavoro sono ammesse esclusivamente per i componenti del nucleo familiare
del datore di lavoro, per i lavoratori di concetto e per gli appartenenti
a ristrette categorie di lavoratori altamente specializzati. da stabilirsi
con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita
la commissione centrale di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI E PENALI
ART. 35. - Campo di applicazione.
-- Per le imprese industriali e commerciali, le disposizioni dell'art.
18 del titolo III, ad eccezione del primo comma dell'art. 27, della presente
legge si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto
autonomo che occupa più di quindici dipendenti. Le stesse disposizioni
si applicano alle imprese agricole che occupano più di cinque dipendenti.
Le norme suddette si applicano,
altresì, alle imprese industriali e commerciali che nell'ambito
dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle
imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più
di cinque dipendenti.
Le norme suddette si applicano,
altresì, alle imprese industriali e commerciali che nell'ambito
dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle
imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più
di cinque dipendenti anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente
considerata, non raggiunge tali limiti.
Ferme restando le norme di cui agli
artt. 1 8, 9, 14, 15, 16 e 17, i contratti collettivi di lavoro provvedono
ad applicare i principi di cui alla presente legge alle imprese di navigazione
per il personale navigante.
ART. 36. - Obblighi dei titolari
di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori di opere pubbliche.
-- Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi delle
vigenti leggi dello Stato a favore di imprenditori che esercitano professionalmente
un'attività economica organizzata e nei capitolati di appalto attinenti
all'esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita la clausola esplicita
determinante l'obbligo per il beneficiario o appaltatore di applicare o
di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non
inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della
categoria e della zona.
Tale obbligo deve essere osservato
sia nella fase di realizzazione degli impianti o delle opere che in quella
successiva, per tutto il tempo in cui l'imprenditore benefica delle agevolazioni
finanziarie e creditizie concesse dallo Stato ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge.
Ogni infrazione al suddetto obbligo
che sia accertata dall'Ispettorato del lavoro viene comunicata immediatamente
ai Ministri nella cui amministrazione sia stata disposta la concessione
del beneficio o dell'appalto. Questi adotteranno le opportune determinazioni,
fino alla revoca del beneficio, e nei casi più gravi o nel caso
di recidiva potranno decidere l'esclusione del responsabile, per un tempo
fino a cinque anni, da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazione
finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto.
Le disposizioni di cui ai commi
precedenti si applicano anche quando si tratti di agevolazioni finanziarie
o creditizie ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai quali l'ispettorato
del lavoro comunica direttamente le infrazioni per l'adozione delle sanzioni.
ART. 37. - Applicazione ai dipendenti
da enti pubblici. -- Le disposizioni della presente legge si applicano
anche ai rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti da enti pubblici
che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica.
Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai rapporti
di impiego dei dipendenti dagli altri enti pubblici, salvo che la materia
sia diversamente regolata da norme speciali.
ART. 38. - Disposizioni penali. --
Le violazioni degli artt. 2, 4, 5, 6, 8 e 15 primo comma, lett. a), sono
punite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con
l'ammenda da lire 100.000 a lire un milione o con l'arresto da 15 giorni
ad un anno.
Nei casi più gravi le pene
dell'arresto e dell'ammenda sono applicate congiuntamente.
Quando, per le condizioni economiche
del reo, l'ammenda stabilita nel primo comma può presumersi inefficace
anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla
fino al quintuplo.
Nei casi previsti dal secondo comma,
l'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale
di condanna nei modi stabiliti dall'art. 36 del codice penale.
ART. 39. - Versamento delle ammende
al Fondo adeguamento pensioni. -- L'importo delle ammende è versato
al Fondo adeguamento pensioni dei lavoratori.
ART. 40. - Abrogazione delle disposizioni
contrastanti. -- Ogni disposizione in contrasto con le norme contenute
nella presente legge è abrogata.
Restano salve le condizioni dei
contratti collettivi e degli accordi sindacali più favorevoli ai
lavoratori.
ART. 41 - Esenzioni fiscali. -- Tutti
gli atti e documenti necessari per la attuazione della presente legge e
per l'esercizio dei diritti connessi, nonché tutti gli atti e documenti
relativi ai giudizi nascenti dalla sua applicazione sono esenti da bollo,
imposte di registro o di qualsiasi altra specie e da tasse. |