ARAN Nota prot. 10581 del 3 ottobre 2000

Oggetto: Elezioni delle RSU nel comparto scuola del 13 - 16 dicembre
2000. Nota di chiarimenti.

Con riferimento alle prime problematiche emerse per lo svolgimento delle
elezioni in oggetto, le cui operazioni - come da comunicazione in data
22 settembre 2000 del Ministero della Pubblica Istruzione - inizieranno
il 25 ottobre 2000 pare opportuno fornire alcune ulteriori indicazioni
rispetto alle note, tutte del 1998, riguardanti le elezioni delle RSU
avvenute nei comparti del pubblico impiego, già trasmesse a cura del
predetto Ministero con nota dell'11 settembre 2000. N.P. 2750.

1) ADESIONI:
Le organizzazioni di categoria rappresentative e non, aderenti alle
confederazioni sottoscrittrici dell'Accordo nazionale quadro sulle
elezioni delle RSU del 7 agosto 1998, non devono presentare alcuna
formale adesione all'accordo stesso. Per le organizzazioni non
rappresentative l'adesione alle confederazioni dovrà risultare da
attestazione della confederazione stessa da allegare alla lista.
Le organizzazioni sindacali di categoria riconosciute rappresentative -
a livello nazionale - nel comparto (cfr. CCNQ del 9 agosto 2000
pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U n. 222 del 22 settembre
2000 disponibile anche sul sito ARAN: www.aranagenzia.it. ) non aderenti
ad alcuna delle confederazioni sindacali sottoscrittrici del succitato
accordo quadro, qualora abbiano formalmente aderito all'accordo stesso
con certificazione rilasciata dall'ARAN nell'anno 1998, non devono
richiedere una nuova attestazione da questa Agenzia.
Rimane, invece, in capo alle organizzazioni di categoria non
rappresentative e non aderenti alle confederazioni sottoscrittrici
dell'accordo - che parteciperanno alle elezioni del 13 - 16 dicembre
p.v. l'obbligo di presentare l'adesione all'Accordo quadro del 7 agosto
1998 sul regolamento di costituzione delle RSU, unitamente alla
presentazione nei vari istituti scolastici delle liste, dal momento che
quelle eventualmente presentate prima della sospensione delle elezioni
del 1998 non possono più essere utilizzate.

2) PRESENTAZIONE DELLO STATUTO E DELL'ATTO COSTITUTIVO:
Ai sensi dell'art. 4, comma 1 lett. b) dell'accordo quadro del 7 agosto
1998, le associazioni sindacali non rappresentative (e non rientranti in
quelle indicate nel punto precedente) sono tenute a dimostrare di essere
formalmente costituite mediante la presentazione dello statuto e
dell'atto costitutivo da allegare alla lista dei candidati.
Ai fini della semplificazione delle procedure per le elezioni, si
ritiene che - ove le predette associazioni presentino, in originale,
copia dei citati documenti a questa Agenzia (ovvero al Ministero della
pubblica istruzione o ai Provveditorati o, infine per le istituzioni
scolastiche italiane all'estero al Ministero degli Affari Esteri,
Direzione generale per la promozione e cooperazione culturale ) - debba
essere rilasciato un attestato in carta semplice dell'avvenuto deposito
(cfr. allegato fac - simile) che, in copia autenticata nei modi di legge
per attestarne la corretta provenienza, può essere allegato ai documenti
richiesti alle associazioni sindacali non rappresentative per la
presentazione delle liste, in sostituzione del deposito materiale, in
ciascuna sede elettorale, dello statuto e dell'atto costitutivo.

3) DIRITTO DI ASSEMBLEA:
Ai sensi dell'art. 2 del CCNQ del 7 agosto 1998, sulle modalità di
utilizzo dei distacchi, permessi, aspettative nonché delle altre
prerogative sindacali, il diritto di assemblea in materia di elezioni
delle RSU nel comparto scuola può essere esercitato solo da due dei
soggetti indicati nell'art. 10 del CCNQ citato e , precisamente, dai
dirigenti delle rappresentanze aziendali delle associazioni sindacali
rappresentative o componenti degli organismi direttivi delle proprie
confederazioni ed organizzazioni di categoria rappresentative non
collocati in distacco od aspettativa, in quanto gli altri soggetti
indicati dalla disposizione entreranno in attività solo dopo l'elezione
delle RSU.

4) INDIVIDUAZIONE DELLE SEDI PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE:
Con riferimento alla presentazione delle liste si forniscono le seguenti
indicazioni:
1) Gli elenchi delle sedi per la presentazione delle liste sono stati
resi disponibili dal Ministero della pubblica istruzione alle OO.SS.
rappresentative in data 28 settembre 2000 su supporto informatico e dal
Ministero affari esteri, in pari data, con documento cartaceo. Detta
documentazione sarà disponibile per tutte le associazioni sindacali
anche non rappresentative che ne facciano richiesta ai citati Ministeri.
La presente comunicazione è riportata anche nella G.U. del 27 settembre
2000, n. 226, serie generale, nella parte sunti e comunicati.

I predetti Ministeri si sono, altresì, riservati di fornire eventuali
aggiornamenti o integrazioni anche su supporto informatico entro il 9
ottobre 2000.
Le liste (come già indicato nella nota di chiarimenti del 25 settembre
1998 al punto 2) sotto la voce "commissione elettorale") dovranno essere
presentate dalle OO.SS. interessate nella sede principale di ciascun
istituto scolastico, presso gli uffici amministrativi sino
all'insediamento della Commissione elettorale e successivamente a questa
entro il termine ultimo stabilito per la loro presentazione (14 novembre
2000).
2) L'art. 2, comma 1 dell'accordo quadro del 7 agosto sull'elezione
delle RSU, prevede che la costituzione delle RSU possa essere promossa
dalle associazioni sindacali rappresentative "nelle amministrazioni che
occupino più di quindici dipendenti".
L'art. 2, comma 5, lett. a) del citato accordo quadro demanda ad un
apposito accordo di comparto la possibilità di "costituzione o
particolari forme organizzative delle RSU che assicurino a tutti i
dipendenti il diritto alla rappresentanza sindacale, anche prevedendo la
costituzione di una unica rappresentanza per i dipendenti di diverse
unità, nel caso di amministrazioni che occupino sino a quindici
dipendenti".
La lettura coordinata delle due clausole soprariportate porta ad
escludere lo svolgimento delle elezioni, in particolare in alcune
istituzioni scolastiche italiane all'estero, tenuto conto che la
mancanza di un accordo integrativo nel comparto scuola non ha consentito
di disciplinare le particolari situazioni di istituti diversi che, pur
situati nella stessa sede, non occupino più di quindici unità .

5) ADEMPIMENTI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE
DELLE LISTE:
Nell'evenienza che l'associazione sindacale presenti la propria lista ad
un istituto dell'accorpamento scolastico di pertinenza che non sia la
sede di elezione della RSU (sia per proprio errore materiale sia perché
l'indirizzo della sede principale non risulti corretto), l'istituto
ricevente è tenuto ad apporre il timbro di ricezione attestante la data
di presentazione della lista, la quale - in ogni caso - dovrà essere
consegnata alla sede dell'istituto o alla commissione elettorale - ove
insediata - entro la stessa giornata o, al massimo, il giorno successivo
in ragione della dislocazione degli istituti sul territorio), a cura
dell'OO.SS. interessata. Nel caso in cui si tratti dell'ultimo giorno
utile per la presentazione della lista, l'istituto ricevente, apporrà il
timbro e la data e l'orario di ricezione su ciascun foglio di cui è
costituita la lista e provvederà ad avvertire dell'avvenuta consegna,
via fax o a mezzo fono, la commissione elettorale competente presso la
sede principale dell'istituto. Rimane fermo l'obbligo in capo
all'organizzazione sindacale interessata di recapitare la lista alla
Commissione entro il termine massimo del giorno successivo.
Nel caso che l'errore di consegna attenga il proprio indirizzario
conosciuto a sistema informatico, l'istituto ricevente, è tenuto a darne
immediata comunicazione al Provveditorato agli Studi.
Nel caso in cui l'organizzazione sindacale abbia inviato le liste per
posta, la presentazione nei termini sarà attestata solo dal protocollo
dell'istituto o della commissione elettorale.
Qualora presso l'istituto scolastico sede di elezione della RSU non
venga presentata alcuna lista elettorale, per una corretta tenuta dell'
anagrafe delle sedi da parte dell'ARAN unicamente ai fini della
rilevazione dei voti, l' istituto stesso avrà cura di comunicare la
notizia a questa Agenzia, all'indirizzo segnalato al punto 10 della
presente nota. La correttezza di tale adempimento faciliterà le
verifiche successive non dovendo l'ARAN attendere da tali sedi alcun
verbale di elezione.

6) ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO:
Hanno diritto a votare tutti i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato in servizio presso l'istituto alla data delle elezioni ivi
compresi quelli provenienti da altre amministrazioni che vi prestano
servizio in posizione di comando o fuori ruolo. Hanno, altresì, diritto
a votare i dipendenti a tempo determinato con incarico o supplenza
annuale o con supplenza sino al termine delle attività didattiche.
Fermo rimanendo quanto previsto dall'art. 3 della parte II dell'Accordo
quadro del 7 agosto 1998 sulla elezione delle RSU con riferimento
all'elettorato passivo, per gli istituti sottoindicati, ove alla data
del 25 ottobre risulti in servizio solo personale comandato, questa
Agenzia ritiene applicabile anche l'elettorato passivo per le ragioni
esplicate al punto 5 della nota del 25 settembre 1998, n. 5831:
- IRRSAE (Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento
educativo);
- CEDE (Centro europeo dell'educazione)
- BDP (Biblioteca di documentazione pedagogica)

Il personale ATA, di recente confluito nel comparto scuola, gode
ovviamente dell'elettorato attivo e passivo.

7) GIORNI DELLE ELEZIONI:
Le elezioni sono fissate nei giorni dal 13 al 16 dicembre 2000 cioè per
quattro giorni, che nei comparti dove le elezioni si sono svolte nel
1998 sono stati - di norma - così utilizzati anche a seguito degli
accordi di comparto: il primo per gli aspetti strettamente organizzativi
dei seggi , ma anche come inizio delle votazioni che si sono protratte
il secondo e terzo giorno. Il quarto giorno è, invece, stato destinato
unicamente allo scrutinio. Tale organizzazione, nel comparto scuola, è
demandata alla Commissione elettorale che deve individuare i seggi e
definire anche gli orari di apertura e chiusura degli stessi in
occasione delle votazioni, previo accordo con il dirigente scolastico
dell'istituzione scolastica.

8) ATTRIBUZIONE DEI SEGGI:
L'art. 10 della Parte II dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998, relativo
alle preferenze, non ha previsto una specifica clausola diretta a
chiarire come vadano attribuiti i seggi nel caso in cui le liste abbiano
raggiunto la parità di voti ed i candidati la parità di preferenze. A
tale proposito, per evitare che alcuni seggi non risultino assegnabili,
questa Agenzia ritiene che la Commissione elettorale, facendo ricorso a
principi generali , risolva la parità a favore della lista il cui
candidato risulti più anziano in base all'età anagrafica e, qualora
anche l'età coincida perfettamente, verificando l'ordine dei candidati
all' interno di ciascuna lista.

9) TRASMISSIONE DEL VERBALE:
La trasmissione del verbale con i risultati elettorali avverrà
unicamente a cura dell'istituto scolastico in due tempi, secondo
modalità che saranno appositamente comunicate entro la fine del corrente
mese di ottobre. La prima trasmissione sarà effettuata utilizzando i
vari strumenti informatici disponibili; la seconda, invece, sarà
costituita dall'invio della copia originale del verbale elettorale, in
quanto, ai sensi dell'art. 20, comma 1, parte seconda, dell'accordo
quadro sulla costituzione delle RSU del 7 agosto 1998, il documento
cartaceo è necessario per la convalida definitiva della rilevazione
informatica, collegata - come noto - anche con l'accertamento della
rappresentatività delle OO.SS..
Proprio a tal fine, si raccomanda alle Commissioni elettorali - all'atto
della compilazione del verbale elettorale contenente i risultati finali
di riportare in modo assolutamente conforme alla lista, la denominazione
della organizzazione sindacale presentatrice.
 

10) INDIRIZZI AI QUALI DOVRANNO ESSERE INVIATE EVENTUALI RICHIESTE ED
INFORMAZIONI:
Tutti gli indirizzi ARAN indicati al punto 6 della nota del 25 settembre
1998, n. 5831 sono sostituiti dai seguenti:

INDIRIZZO E-MAIL:  rsuscuola@aranagenzia.it

FAX:   06/ 32483250 -  06/ 32483253  -  06/ 32652128

11) CONCLUSIONI:
Le indicazioni contenute nella presente nota completano quelle già
trasmesse per il tramite del Ministero della Pubblica istruzione ed
utilizzate in occasione delle elezioni delle RSU del 1998 per tutti gli
altri comparti del pubblico impiego. Tutti i documenti sono disponibili
anche sul sito : www.arangenzia.it ed, a richiesta debbono essere
forniti dall'istituto scolastico anche alle Commissioni elettorali per
agevolare le decisioni di loro competenza.
Questa Agenzia, nel riservarsi di inviare tempestivamente ogni ulteriore
chiarimento si dovesse rendere necessario oltre quelli già preannunciati
in ordine alla compilazione del verbale elettorale, confida nella piena
e fattiva collaborazione delle istituzioni scolastiche per un sereno
svolgimento delle operazioni elettorali.
 
 
 

DA RILASCIARE SU CARTA INTESTATA DELL'AMMINISTRAZIONE ATTESTANTE

ATTESTATO

Agli effetti della semplificazione delle procedure per le elezioni delle
Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) nel Comparto Scuola, che si
svolgeranno dal 13 a 16 dicembre 2000, ai sensi dell'Accordo quadro del
7 agosto 1998, questo/a.. (ARAN, MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE,
MINISTERO AFFARI ESTERI, PROVVEDITORATO)attesta che l'associazione
sindacale...........
ha qui presentato, in originale, copia del proprio statuto e dell'atto
costitutivo, previsti dall'art. 4, comma 1, lettera b) - parte II -
dell'Accordo quadro sull'elezione delle RSU del 7 agosto 1998.
La presente attestazione è rilasciata in carta semplice e può essere
allegata - purchè autenticata nei modi di legge - ai documenti richiesti
alle associazioni sindacali non rappresentative per la presentazione
delle liste nei luoghi di lavoro, in sostituzione del deposito
materiale, in ciascuna sede elettorale, dello statuto e dell'atto
costitutivo dell'associazione sindacale interessata.

        Data......

        FIRMA DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALL'UFFICIO ATTESTANTE
 


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