Nota ARAN 5 settembre 2003 Prot. n. 6325

Oggetto: Rinnovo delle RSU nel comparto Scuola. Elezioni del 9 -12 dicembre 2003. Chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni e la trasmissione dei verbali elettorali all’ARAN

PREMESSA

Ai sensi dell’art. 1 dell’Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte II, le organizzazioni sindacali del comparto Scuola e le confederazioni cui esse aderiscono, con Protocollo sottoscritto il 7 luglio 2003, hanno indetto le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) che, già elette nel 2000, scadranno nel dicembre 2003 (art. 7 Accordo quadro).

Con il citato Protocollo, che contiene l’annuncio delle elezioni, è stato definito il calendario delle votazioni con la tempistica delle procedure elettorali, nonché il termine per le adesioni all’Accordo quadro del 7 agosto 1998.

Le elezioni delle RSU sono indette contestualmente nella generalità delle Istituzioni scolastiche del comparto Scuola nei giorni 9 - 12 dicembre 2003.

La concreta esperienza di gestione delle passate elezioni svoltesi sia nel comparto Scuola che in tutti i rimanenti comparti pubblici, ha reso necessario da parte dell’Aran la formulazione di più note di chiarimenti finalizzate al loro corretto svolgimento, per definire alcuni dettagli procedurali non esplicitati nel regolamento elettorale.

Con la presente l’Aran ha inteso riassumere in un testo unitario le citate note, alle quali, pertanto, non si dovrà più fare riferimento in quanto il loro contenuto è stato riformulato nel testo che segue.

Per facilitare le operazioni elettorali delle Istituzioni scolastiche e delle Commissioni elettorali, la presente nota è resa completa di tutta la documentazione necessaria, della quale si raccomanda una attenta lettura. Il sommario che segue riporta l’elenco della documentazione allegata.

A tal fine, si chiede alle Istituzioni scolastiche di consegnare alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista e alle Commissioni elettorali, oltre al materiale previsto, anche la presente nota e gli allegati alla stessa, significando che tutta la documentazione è pubblicata sul sito internet dell’ARAN all’indirizzo www.aranagenzia.it nella Sezione “Relazioni Sindacali” alla voce “RSU Scuola 2003” in formato facilmente scaricabile e stampabile.

Analoga collaborazione si chiede alle organizzazioni sindacali nazionali per le proprie categorie territoriali.


ELEZIONI DELLE RSU DEL COMPARTO SCUOLA DEL 9 – 12 DICEMBRE 2003
CHIARIMENTI E DOCUMENTAZIONE

SOMMARIO:

A) PROTOCOLLO del 7 luglio 2003

B) CHIARIMENTI §1. Tempistica delle procedure elettorali §2. Sede di elezione della RSU §3. Presentazione delle liste elettorali §4. Soggetti esclusi dalla presentazione delle liste elettorali §5. Elettorato passivo §6. Procedura per la presentazione delle liste §7. Elettorato attivo §8. Commissione elettorale: composizione, insediamento e costituzione §9. Compiti della Commissione elettorale §10. Quoziente necessario per la validità delle elezioni §11. Riparto e attribuzione dei seggi §12. Compiti delle Istituzioni scolastiche §13. Comitato dei garanti §14. Insediamento della RSU

C) RACCOMANDAZIONI PER LE COMMISSIONI ELETTORALI E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI PRESENTATRICI DI LISTA

D) RICHIESTE DI ULTERIORI CHIARIMENTI E QUESITI

E) TRASMISSIONE DEI VERBALI ELETTORALI ALL’ARAN
 

ALLEGATI:

1 - PROTOCOLLO DEL 7 LUGLIO 2003 PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO DELLE VOTAZIONI PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE UNITARIE DEL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA - TEMPISTICA DELLE PROCEDURE ELETTORALI
2 - ACCORDO QUADRO DEL 7 AGOSTO 1998 PER LA COSTITUZIONE DELLE RSU E RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE
3 - FAC-SIMILE DEL VERBALE FINALE (in formato stampabile)


A) PROTOCOLLO DEL 7 LUGLIO 2003

Il documento fondamentale è rappresentato dal “Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale del comparto scuola - tempistica delle procedure elettorali” sottoscritto in data 7 luglio 2003, e pubblicato nella G.U. n. 165 del 18 luglio 2003, contenente l’annuncio delle elezioni. Nel calendario sono indicate le varie scadenze che precedono le elezioni (allegato n. 1). Copia dell’annuncio deve essere affissa all’albo di ciascuna Scuola.

B) CHIARIMENTI

Come indicato nella premessa, ai soli fini di una migliore comprensione, la presente nota si limita a fornire chiarimenti operativi di dettaglio alle clausole generali dell’Accordo quadro del 7 agosto 1998, la cui conoscenza rimane assolutamente fondamentale (allegato n. 2).

§ 1. Tempistica delle procedure elettorali

Le elezioni si svolgono contestualmente nell'intero comparto Scuola. Non si può, pertanto, procedere ad alcun accordo a livello locale in quanto le elezioni sono già state indette e fissate le relative tempistiche, la votazione e lo scrutinio nel Protocollo di cui alla lettera A).

Le elezioni non possono essere rinviate per motivi organizzativi locali.

Il primo giorno delle votazioni (9 dicembre 2003) è utilizzato per l'insediamento del seggio elettorale (o dei seggi definiti dalle Commissioni elettorali in ragione della dislocazione delle eventuali sedi distaccate, che fanno capo al collegio unico di elezione della RSU) ed è anche già utilizzabile per le operazioni di voto. Pertanto, i giorni 9 - 10 - 11 dicembre 2003 sono dedicati alle votazioni.

E' compito delle Commissioni elettorali, al fine di assicurare le migliori condizioni per l’esercizio del voto, definire l'orario di apertura e chiusura giornaliera dei seggi ed, in particolare, quello dell'ultimo giorno di votazione (11 dicembre), dandone la necessaria preventiva pubblicità a tutti gli elettori attraverso l'affissione all’albo della Scuola.

Il giorno 12 dicembre 2003 è dedicato esclusivamente allo scrutinio. Poiché le elezioni avvengono contestualmente in tutto il comparto Scuola anche lo scrutinio deve avvenire contestualmente e, pertanto, le urne devono essere aperte solamente la mattina del giorno 12 dicembre 2003. In sede di Istituzione scolastica non può essere prevista alcuna anticipazione dello scrutinio.

A prescindere dalla data di costituzione, tutte le RSU attualmente in carica sono ricondotte alla scadenza generale di dicembre 2003. Ciò significa che devono essere tutte rielette, sia nel caso in cui siano state costituite per la prima volta a dicembre 2000 ovvero che siano state elette o rielette anche in data successiva nel corso del triennio.

§ 2. Sede di elezione della RSU

E’ prevista una unica RSU per Istituzione scolastica. Non essendo stato sottoscritto alcun accordo integrativo a livello nazionale per il comparto Scuola, la norma contrattuale di riferimento per la individuazione delle sedi dove possono svolgersi le elezioni delle RSU è l'art. 2, comma 1 della parte I dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998.

Non è, pertanto, possibile l'elezione della RSU laddove vi siano Istituti diversi ed autonomi che, ancorché situati nella stessa sede, abbiano ciascuno meno di 15 dipendenti.

La elezione della RSU avviene, dunque, a livello di Istituzione scolastica, coincidente con il collegio elettorale unico (che ricomprende le eventuali sedi distaccate a prescindere dalla loro collocazione territoriale).

Gli elenchi delle sedi per la presentazione delle liste sono resi disponibili dal MIUR (su supporto informatico) e dal Ministero degli esteri (su carta), alle organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta, entro il giorno 15 settembre 2003.

§ 3. Presentazione delle liste elettorali

Possono presentare le liste elettorali:

1) Le organizzazioni sindacali, rappresentative e non, aderenti alle confederazioni firmatarie dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU. A dette organizzazioni non è richiesto alcun atto di adesione all’Accordo predetto. Nel caso si tratti di organizzazioni non rappresentative, esse devono formalmente dimostrare di aderire alle confederazioni firmatarie, tramite attestazione della confederazione stessa, da allegare alla lista elettorale.

2) Le altre organizzazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo, purché abbiano aderito all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 ed applichino le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 146/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. A dette organizzazioni è richiesta la formale adesione all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 entro il giorno 10 novembre 2003, come indicato nel Protocollo di cui al punto A), salvo che non vi abbiano già provveduto in occasione delle precedenti elezioni.

3) Le organizzazioni sindacali di cui al precedente punto 2) consegnano la documentazione ivi richiesta - adesione all’Accordo quadro del 7 agosto 1998, statuto e atto costitutivo - alla Commissione elettorale congiuntamente alla presentazione della lista.

Per facilitare le procedure, come eccezione a tale regola, l’originale o copia autenticata dello statuto e dell’atto costitutivo possono anche essere presentati all’Aran, che rilascia un attestato di deposito in carta semplice. In questo caso, le organizzazioni sindacali, all’atto della presentazione della lista possono allegare, in sostituzione del deposito materiale delle statuto e dell’atto costitutivo, l’attestato rilasciato dall’Aran in copia autenticata nei modi di legge ovvero, in alternativa, dichiarazione sostitutiva circa l’avvenuto rilascio dell’attestato in parola con indicazione espressa del numero di protocollo e della data del rilascio per dimostrarne la corretta provenienza.

Anche la formale dichiarazione di adesione all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 può essere presentata all’Aran, che rilascia un attestato in carta semplice. In questo caso vale quanto indicato al precedente capoverso.

L’Aran pubblica sul proprio sito internet il testo degli attestati e l’elenco delle organizzazioni sindacali a cui sono stati rilasciati.

§ 4. Soggetti esclusi dalla presentazione delle liste elettorali

Non sono soggetti abilitati a presentare le liste elettorali:

1) Le singole organizzazioni sindacali aggregandosi tra loro, a meno che non abbiano costituito un nuovo soggetto sindacale rilevabile dallo statuto.

2) Le organizzazioni sindacali costituenti, affiliate o aderenti alle federazioni sindacali formate da più e diverse sigle. Tali organizzazioni non possono presentare singolarmente le proprie liste essendo la titolarità della presentazione della lista in capo esclusivamente alla federazione unitariamente intesa. La presentazione della lista deve avvenire, pertanto, unicamente attraverso la denominazione esatta della federazione sindacale e non delle singole sigle che la compongono o che sono affiliate o aderenti.

3) Le organizzazioni sindacali non possono presentare liste congiunte (es. lista congiunta "cgil scuola e cisl scuola" o "snals - confsal e uil scuola").

4) Le organizzazioni e le associazioni che non sono formalmente costituite con proprio statuto e atto costitutivo.

5) I dipendenti attraverso proprie liste, non avendo i requisiti di cui al precedente paragrafo 3, nonché le associazioni che non abbiano finalità sindacali.

E' compito della Commissione elettorale verificare il rispetto delle regole sulla presentazione delle liste, non accettandole ove non rispondano ai requisiti richiesti.

§ 5. Elettorato passivo

L'elettorato passivo (candidati) è riconosciuto a tutto il personale in servizio a tempo indeterminato (sia a tempo pieno che a tempo parziale), qualità che deve permanere anche dopo la elezione, pena la decadenza dalla carica di eletto nella RSU.

Non sono titolari di elettorato passivo:

- i presentatori della lista;
- i membri della Commissione elettorale (che all'atto della designazione devono dichiarare espressamente di non candidarsi);
- i dipendenti a tempo determinato;
- i dipendenti con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l'incarico di presidenza a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale;
- i dipendenti in comando o fuori ruolo provenienti da amministrazioni di comparti diversi da quello della Scuola. Essi hanno l'elettorato passivo nell'amministrazione di provenienza anche se possono votare nella Scuola ove prestano servizio.
Possono essere candidati i sottoscrittori della lista, non essendo tale posizione enunciata nell'elenco delle esclusioni.

E' possibile candidarsi in una sola lista. Nel caso in cui, nonostante il divieto, un dipendente si candidi in più liste, la Commissione elettorale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di renderle pubbliche tramite affissione, lo invita con atto scritto, entro un termine assegnato, ad optare. In mancanza di opzione il candidato viene escluso dalla competizione elettorale.

Il personale della Scuola in comando o fuori ruolo presso altre amministrazioni di diverso comparto ha l’elettorato attivo presso queste ultime (e, pertanto, ha votato in occasione delle RSU degli altri comparti nel 2001 in base ai chiarimenti a suo tempo forniti circa l'elettorato attivo in detti comparti). Tale personale mantiene, invece, l'elettorato passivo presso l'Istituto scolastico da cui proviene a condizione che il suo rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato e che rientri in servizio qualora eletto, con revoca del comando o del fuori ruolo.

Al candidato non è richiesta alcuna espressa accettazione della candidatura. La mancanza di essa non costituisce, pertanto, motivo di esclusione.

Non è previsto alcun obbligo per il candidato di essere iscritto o di iscriversi all’organizzazione sindacale nelle cui liste è presentato.

§ 6. Procedura per la presentazione delle liste

L'art. 4 del regolamento elettorale indica, chiaramente, il numero di firme di lavoratori dipendenti necessario per la presentazione della lista.

Ogni lavoratore può firmare per una sola lista, pena la nullità della firma apposta.

Ogni lista ha un solo presentatore, che può essere un dirigente sindacale (aziendale-territoriale-nazionale) dell'organizzazione sindacale interessata, ovvero un dipendente delegato dalla stessa (la delega deve essere allegata alla lista). Può essere un dipendente con qualifica dirigenziale nel solo caso in cui sia dirigente sindacale e ricopra tale carica all'interno del sindacato di categoria del comparto Scuola interessato a presentare la lista.

Il presentatore di lista può anche essere tra i firmatari della stessa nel solo caso in cui sia un dipendente della Scuola sede di elezione della RSU.

La firma del presentatore di lista deve essere autenticata dal dirigente scolastico della Istituzione scolastica interessata, o da un suo delegato, ovvero in uno qualsiasi dei modi previsti dalla legge. L'eventuale inadempienza deve essere rilevata dalla Commissione elettorale che assegna, in forma scritta, un termine congruo all'organizzazione interessata perché provveda alla formale regolarizzazione. I presentatori di lista garantiscono sull'autenticità delle firme dei lavoratori.

Le liste possono essere presentate dal giorno 21 ottobre 2003 e sino al 10 novembre 2003, ultimo giorno utile. La Commissione elettorale comunica, attraverso affissione all'albo della Scuola, l'orario di chiusura per la presentazione delle liste nell'ultimo giorno di scadenza, orario che coincide con quello di chiusura degli uffici abilitati a riceverle. Nel solo caso in cui la Scuola sia chiusa nella giornata del 10 novembre 2003 - termine ultimo per la presentazione delle liste - e la Commissione elettorale non possa operare (es. festività locale), l'ultimo giorno per la presentazione delle liste elettorali è spostato al primo giorno non festivo immediatamente successivo.

Le liste devono essere presentate dalle organizzazioni sindacali nella sede principale di ogni Scuola presso i rispettivi uffici di segreteria e poi, dalla data del suo insediamento, direttamente alla Commissione elettorale.

Le liste possono anche essere inviate per posta. In tal caso la lista deve, comunque, pervenire entro il termine massimo fissato per la presentazione della stessa. Fa testo il protocollo della Commissione elettorale o della Scuola.

Per individuarne l'ordine di arrivo, la data di ricevimento delle liste deve risultare dal protocollo della Commissione elettorale o della Scuola. Nel caso di liste presentate contemporaneamente, l'ordine di precedenza sulla scheda è estratto a sorte.

Nella presentazione della lista le organizzazioni sindacali devono usare correttamente la propria denominazione. E' esclusa la possibilità di utilizzare dizioni improprie ovvero usi lessicali non corrispondenti alla denominazione statutaria.

E' interesse della organizzazione sindacale verificare che la propria denominazione sia riportata correttamente sulle schede elettorali e nel verbale finale contenente i risultati delle votazioni.

Le Commissioni elettorali devono riportare in tutti i loro atti la denominazione della organizzazione sindacale in modo assolutamente conforme a quella utilizzata in sede di presentazione della lista e non possono, in alcun caso, utilizzare dizioni difformi o abbreviazioni in uso nella prassi.

L'ammissione della lista elettorale è compito esclusivo della Commissione elettorale. La Scuola non ha alcuna competenza in merito né può esprimere pareri.

Il numero dei candidati di ogni lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere. A titolo esemplificativo, nel caso in cui la RSU da eleggere sia di 3 componenti il numero di candidati della lista non può essere superiore a 4 [3 componenti + 1 (un terzo di 3) = 4].

Nel caso in cui, entro il termine ultimo fissato, non venga presentata alcuna lista, la Scuola deve darne immediata comunicazione all'Aran.

§ 7. Elettorato attivo

Hanno diritto all'elettorato attivo (diritto di voto) tutti i dipendenti a tempo indeterminato in servizio alla data delle elezioni presso la Scuola, indipendentemente dai compiti svolti, anche se non titolari di posto nella Scuola stessa (rientrano in questa casistica tutte le forme di utilizzazioni stabili es: personale utilizzato o temporaneamente assegnato presso la Scuola sede di elezione) e i dipendenti a tempo determinato con contratto di incarico o supplenza annuale ovvero con incarico almeno fino al termine delle attività didattiche. Ha diritto di voto altresì il personale in comando o fuori ruolo da altre amministrazioni di diverso comparto, in servizio presso la Scuola, purché a tempo indeterminato nell'amministrazione di provenienza.

Dal diritto di voto è, comunque, escluso il personale non contrattualizzato e quello con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l'incarico di presidenza a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale. Più in generale, dal diritto di voto è escluso tutto il personale a cui si applica un contratto diverso da quelli stipulati dall'Aran.

Il personale assunto nel periodo intercorrente tra l'inizio delle procedure elettorali (20 ottobre 2003) e la data di votazione ha diritto di voto, se in possesso dei relativi requisiti, senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti la RSU, il cui numero rimane invariato.

Il diritto di voto si esercita in una unica sede, pertanto i docenti che hanno l'orario articolato su più sedi votano solamente nell’Istituzione scolastica che li amministra. A tal fine l’Istituzione scolastica deve inserire il nominativo del docente nell’elenco generale alfabetico degli elettori nel solo caso in cui ne abbia la gestione amministrativa. E’ compito della Commissione elettorale controllare che non si verifichino casi di doppia partecipazione al voto presso le diverse Scuole in cui i suddetti docenti operano.

§ 8. Commissione elettorale: composizione, insediamento e costituzione

I componenti della Commissione elettorale sono designati esclusivamente dalle organizzazioni sindacali che presentano le liste e devono essere indicati tra i dipendenti, compresi quelli a tempo determinato o in posizione di comando o fuori ruolo, in servizio presso la Scuola in cui si vota.

In presenza di plessi o articolazioni nella Scuola sede di RSU, il componente della Commissione può essere sia un dipendente della sede principale che di quella staccata, purché sia dipendente della Istituzione scolastica interessata.

Non possono essere designati quali componenti della Commissione elettorale i dirigenti scolastici. Ad essi sono assimilati anche i dipendenti del comparto Scuola ai quali sia stato conferito l'incarico di presidenza a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale.

La Scuola non ha alcun compito né può intervenire sulle designazioni dei componenti della Commissione elettorale.

I componenti della Commissione elettorale sono integrati, automaticamente, con i lavoratori designati allo scopo nelle liste presentate tra l'insediamento e la costituzione formale della Commissione stessa.

La Commissione elettorale deve essere formata da almeno tre componenti ed è compito delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista garantirne il numero minimo. Nel caso in cui non siano pervenute almeno tre designazioni, sarà cura della Scuola chiedere alle organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste di integrare la Commissione elettorale almeno sino al raggiungimento dei tre componenti necessari per l'insediamento.

Nel caso in cui siano state presentate due liste e designati due soli componenti, entrambi i sindacati presentatori di lista possono designare un componente aggiuntivo.

Se il presentatore di lista è un dipendente della Scuola, può essere designato per la Commissione elettorale nei soli casi in cui sia stata presentata una unica lista, oppure, in presenza di più liste, solo una delle organizzazioni sindacali presentatrici abbia nominato il componente.

La Commissione elettorale deve essere insediata entro il 30 ottobre 2003 e formalmente costituita entro il 4 novembre 2003. La differenza tra insediamento e costituzione consiste nella circostanza che la Commissione elettorale si considera insediata, su comunicazione del dirigente scolastico, non appena siano pervenute almeno tre designazioni. Pertanto, può essere insediata ed operare anche prima del 30 ottobre, salvo sua successiva formale costituzione nei termini fissati.

Per individuare, in prima istanza, in modo unitario il momento dell'insediamento, le designazioni dei componenti sono presentate all'ufficio del dirigente scolastico, cui spetta, parimenti, il compito della comunicazione di insediamento della Commissione elettorale, della indicazione del locale ove la stessa opera e della trasmissione a questa di tutti i documenti nel frattempo pervenuti.

Con l'avvenuto insediamento della Commissione elettorale le liste e tutti gli atti saranno consegnati direttamente a quest’ultima.

Nel caso in cui non vengano presentate liste entro le date previste per l'insediamento e la costituzione della Commissione elettorale, la circostanza non impedisce la costituzione della stessa anche in data successiva. Infatti, poiché le liste elettorali possono essere presentate sino al giorno 10 novembre 2003, è questa la data ultima per la definitiva costituzione della Commissione elettorale. La Scuola, in questo caso, continuerà ad attendere e a ricevere le liste sino al verificarsi delle condizioni di insediamento e costituzione. Se alla data del 10 novembre - termine ultimo - non risulteranno presentate liste da parte di alcun sindacato, la Scuola dovrà rilevare la temporanea mancanza di interesse allo svolgimento delle elezioni per la costituzione della RSU in quella sede di lavoro e darne comunicazione all’Aran. Si rammenta, in ogni caso, che la RSU è soggetto necessario, unitamente alle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL, della delegazione trattante di parte sindacale ai fini della contrattazione integrativa.
In nessun caso il mancato insediamento e costituzione della Commissione nei termini previsti dal calendario inficia la sua regolare costituzione anche in tempi successivi entro, appunto, l'ultimo giorno previsto per la presentazione delle liste. Non vi è alcuna competenza delle Scuole a negare lo svolgimento delle elezioni nell'ipotesi in cui la costituzione della Commissione elettorale avvenga solo l'ultimo giorno (10 novembre 2003).

Tutte le Scuole hanno l'obbligo di consentire ai componenti delle Commissioni elettorali l'assolvimento dei propri compiti utilizzando ogni forma di flessibilità nell'organizzazione del lavoro.

I rapporti tra le Istituzioni scolastiche e i componenti delle Commissioni elettorali sono disciplinati, in particolare - su conforme parere del Dipartimento della Funzione Pubblica espresso in data 28 ottobre 1998, prot. 33576/98.7.515 - tenendo presente che, essendo le operazioni elettorali un adempimento obbligatorio per legge in vista della costituzione di organismi che assumono carattere necessario ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale, anche i componenti delle Commissioni elettorali, alla stessa stregua degli scrutatori e presidenti di seggio, espletano gli adempimenti di loro competenza durante le ore di servizio.

§ 9. Compiti della Commissione elettorale

Il regolamento elettorale non può essere esaustivo dell’intera casistica che può presentarsi nel corso delle procedure elettorali. E’, pertanto, compito delle Commissioni elettorali, a fronte di fattispecie non regolate, colmarne le lacune stabilendo i criteri cui attenersi sulla base dei principi di correttezza e di buona fede.

Di seguito, riassumendo le clausole contrattuali e i chiarimenti forniti nelle precedenti elezioni, convalidati nelle prassi seguite, sono indicati gli adempimenti della Commissione elettorale che:

1) Nella prima seduta plenaria elegge il presidente e, in ragione delle esigenze organizzative della Scuola, previo accordo con il dirigente scolastico, definisce l'orario di apertura e chiusura giornaliera dei seggi ed in particolare l'orario di chiusura dell'ultimo giorno di votazione, avvertendo con pubblicità nell'albo della Scuola tutti i dipendenti elettori. La Commissione elettorale, in ogni caso, non può modificare le date di votazione e di scrutinio, ma può fissare la durata giornaliera di apertura dei seggi.

2) Acquisisce dalla direzione scolastica l'elenco generale degli elettori.

3) Riceve le liste elettorali.

4) Verifica le liste e le candidature e ne decide l'ammissibilità.

5) Esamina i ricorsi sull'ammissibilità delle liste e delle candidature. Compete, infatti, esclusivamente alla Commissione elettorale la verifica del rispetto delle regole che devono essere seguite nella presentazione delle liste. Le Commissioni elettorali devono autonomamente e motivatamente decidere sull'ammissibilità delle liste e sui problemi connessi all'individuazione delle tipologie degli aspetti formali ammessi alla regolarizzazione (ad es. autocertificazione, candidature, ecc..), non essendo possibile a soggetti terzi, ivi compresa l'Aran, intervenire e assumere orientamenti al proposito.
In caso di rilevazione di difetti meramente formali nella presentazione delle liste, la Commissione consente la regolarizzazione, assegnando, in forma scritta, un termine congruo per provvedervi. Tra i casi di regolarizzazioni formali ammissibili rientrano anche quelli relativi a liste presentate con denominazioni - per le organizzazioni sindacali rappresentative - non perfettamente conformi o aggiuntive rispetto alle tabelle del CCNQ del 18 dicembre 2002 e - per quelle non rappresentative - rispetto ai propri statuti. Anche in questi casi la Commissione assegna, con le medesime modalità di cui sopra, un termine per la regolarizzazione. Le decisioni della Commissione elettorale sulle controversie instauratesi prima della data delle elezioni devono essere prese rapidamente, ossia con tempi coerenti in modo da consentire alle organizzazioni sindacali interessate di portare a termine tutti gli adempimenti necessari per la partecipazione alle elezioni.
Le liste dei candidati devono essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori mediante affissione all'apposito albo della Scuola almeno otto giorni prima della data fissata per le votazioni.

6) Definisce, previo accordo con il dirigente scolastico, o persona da lui delegata, i luoghi delle votazioni (vale a dire i seggi) con l'attribuzione dei relativi elettori, in modo tale da garantire a tutti l'esercizio del voto. Qualora l'ubicazione delle sedi di lavoro (es. sedi staccate) e il numero dei votanti lo richiedano, possono essere stabiliti più luoghi di votazione, avendo cura di evitare eccessivi frazionamenti e di assicurare la segretezza del voto. Va, comunque, garantita la contestualità delle votazioni, fermo rimanendo che il collegio elettorale è unico, essendo unica la RSU da eleggere. I voti dei singoli seggi devono confluire nel collegio elettorale unico.
I luoghi ed il calendario delle votazioni devono essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori mediante affissione all'apposito albo della Scuola almeno otto giorni prima della data fissata per le votazioni.

7) Predispone il “modello” della scheda elettorale e ne segue la successiva stampa verificando, con scrupolosità, che le denominazioni delle organizzazioni sindacali siano esatte, che siano rispettati l’ordine di presentazione delle liste elettorali nonché le indicazioni dell’art. 9 del regolamento elettorale.

8) Distribuisce il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni.

9) Predispone l'elenco completo degli aventi diritto al voto per ciascun seggio.

10) Nomina i presidenti di seggio e gli scrutatori, funzioni che possono essere svolte anche da dipendenti a tempo determinato, in comando o fuori ruolo, etc.. Nel caso in cui sia stata presentata una sola lista la Commissione elettorale provvede d'ufficio alla nomina di un secondo scrutatore.

11) Organizza e gestisce le operazioni di scrutinio avendo cura di verificare, prima di procedere all'apertura delle urne, che sia stato raggiunto il prescritto quorum per la validità delle elezioni nel collegio elettorale.

12) Raccoglie i dati elettorali parziali dei singoli seggi (se previsti) e fa il riepilogo finale dei risultati.

13) Redige i verbali delle operazioni elettorali sino a quello finale contenente i risultati. Nel verbale delle operazioni di scrutinio, che la Commissione elettorale redige in proprio, dovranno essere riportate tutte le contestazioni. Sulla base dei risultati elettorali assegna i seggi e proclama gli eletti.
Il verbale delle operazioni elettorali deve essere sottoscritto dal presidente e da tutti i componenti della Commissione elettorale. Nel compilare il verbale finale, la Commissione elettorale deve avere cura di riportare esattamente la denominazione della organizzazione sindacale in modo assolutamente conforme alla lista presentata e indicata nella scheda elettorale.
Il fac-simile del verbale finale, allegato all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 ed alla presente nota in forma stampabile (allegato n. 3), non è suscettibile di rielaborazione e non può contenere omissioni o cancellazioni da parte delle Commissioni elettorali perché collegato all'accertamento della rappresentatività.

14) Comunica i risultati ai lavoratori, alla Scuola e alle organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste, curando l'affissione per 5 giorni all'albo della Scuola dei risultati elettorali. Decorsi i 5 giorni di affissione senza che siano stati presentati ricorsi da parte degli interessati, l'assegnazione dei seggi è confermata e la Commissione elettorale ne dà atto nel verbale finale che diviene definitivo. Se nei 5 giorni di affissione dei risultati sono stati presentati ricorsi o reclami la Commissione li esamina entro 48 ore, inserendo l'esito nel verbale finale.

15) Notifica alle organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste elettorali e alla Scuola, entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni elettorali, copia del verbale definitivo, compilato dopo avere affisso per 5 giorni i risultati e avere esaminato i reclami o ricorsi, e copia dei verbali di seggio. Alla Scuola deve essere consegnato il verbale finale in originale o copia conforme per il successivo inoltro all'Aran dello stesso. L'invio all'Aran deve avvenire esclusivamente a cura della Scuola ed inderogabilmente entro i 5 giorni successivi alla consegna. La Commissione verifica che la Scuola vi abbia provveduto nei tempi previsti. La trasmissione del verbale all'Aran dovrà avvenire esclusivamente secondo le modalità indicate al punto E) della presente nota.

16) Al termine dello operazioni, sigilla in un unico plico tutto il materiale, anche quello trasmesso dagli eventuali seggi staccati, esclusi i verbali in quanto essi sono conservati dalla RSU e dalla Scuola. Il plico, dopo la convalida della RSU, sarà conservato secondo gli accordi tra Commissione elettorale e Scuola, in modo da garantirne la sua integrità per almeno tre mesi. Successivamente, decorsi tre mesi, sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato della Scuola.

Le decisioni della Commissione elettorale sono impugnabili entro 10 giorni dinanzi all'apposito Comitato dei garanti.

§ 10. Quoziente necessario per la validità delle elezioni

Per quanto attiene alla validità delle elezioni (quorum) si deve fare riferimento al numero dei votanti dell’Istituzione scolastica.

Le elezioni sono valide quando ha votato almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto (elettorato attivo).

Esempio: nel caso in cui l'elenco degli elettori aventi diritto al voto sia pari a n. 125 dipendenti, il quorum è raggiunto solo nel caso in cui abbiano votato almeno n. 63 elettori [(125:2)+1]; nel caso in cui l'elenco degli elettori aventi diritto al voto sia pari a n. 126 dipendenti il quorum è raggiunto solo nel caso in cui abbiano votato almeno n. 64 elettori [(126:2)+1].
La Commissione elettorale autorizza l'apertura delle urne per lo scrutinio nel seggio (o nei vari seggi nel caso in cui vi siano seggi staccati) solo dopo avere proceduto alla verifica del raggiungimento del quorum nel collegio elettorale.

In caso di mancato raggiungimento del quoziente richiesto non si deve, pertanto, procedere alle operazioni di scrutinio e le elezioni vengono ripetute entro 30 giorni. Non è ammessa la presentazione di nuove liste.

Qualora non si raggiunga il quoziente richiesto anche nelle seconde elezioni, l’intera procedura è attivabile nei successivi 90 giorni.

§ 11. Riparto e attribuzione dei seggi

Il numero dei componenti la RSU è fissato dall'Accordo quadro del 7 agosto 1998 e non può essere soggetto a modifiche nella sede della contrattazione integrativa, anche se concordato con le organizzazioni sindacali. Tale compito, ai sensi dell’art. 2 comma 5 dell’Accordo stesso, sarebbe stato di spettanza del contratto integrativo nazionale, che, come noto, non è stato stipulato.

Pertanto la RSU deve essere composta da un numero di componenti minimo di 3, aumentabile in ragione della dimensione occupazionale della Scuola, secondo la seguente tabella:

- tre componenti nelle Scuole che occupano fino a 200 dipendenti;
- altri tre ogni 300 dipendenti o frazione di 300 nelle Scuole che occupano da 201 a 3000 dipendenti
(ad esempio in una scuola di 300 dipendenti il numero di componenti è pari a 6 e cioè 3 per i primi 200 dipendenti più tre per la frazione da 201 a 300 dipendenti);
- altri tre ogni 500 dipendenti o frazione di 500 nelle Scuole che occupano oltre 3001 dipendenti.

E', invece, compito della Commissione elettorale ripartire i seggi, su base proporzionale, in relazione ai voti presi da ogni singola lista concorrente (ai sensi dell’art. 3 dell’Accordo quadro del 7 agosto 1998 che recita: "le RSU sono costituite mediante elezione a suffragio universale ed a voto segreto con il metodo proporzionale tra liste concorrenti").

A tal fine occorre calcolare il relativo quorum facendo riferimento al numero dei votanti e quindi ripartire i seggi facendo riferimento ai voti validi riportati da ogni singola lista.

In sintesi:

1 - il numero dei seggi (numero dei componenti la RSU) è fissato dall'Accordo quadro del 7 agosto 1998 in base al numero dei dipendenti;
2 - il quorum per l'attribuzione dei seggi si calcola in base al numero dei dipendenti elettori che hanno espresso il voto (ovvero votanti cioè schede valide più schede bianche più schede nulle);
3 - i seggi si ripartiscono tra le liste sulla base dei soli voti validi che le stesse hanno ricevuto (sono ovviamente escluse le schede bianche e nulle in quanto non attribuibili).

Esempio: caso di una Scuola che abbia n. 126 dipendenti e quindi i seggi da attribuire siano n. 3 e gli aventi diritto al voto siano n. 124 (nell'ipotesi: tutti escluso il dirigente scolastico e un supplente temporaneo) e si siano recati a votare n. 119 elettori (votanti):

CALCOLO DEL QUORUM: il quorum si calcola dividendo il numero dei votanti (n. 119) per il numero dei seggi da ripartire (n. 3) e cioè 119 : 3 = 39,666 = QUORUM

LA NORMA NON PREVEDE ALCUN ARROTONDAMENTO PER DIFETTO O PER ECCESSO E QUINDI IL NUMERO DEL QUORUM VA UTILIZZATO CON I SUOI DECIMALI.

Definito il quorum la Commissione elettorale può procedere alla ripartizione dei tre seggi. A tal fine si sviluppano due diversi esempi:
Esempio n. 1: i voti dei 119 elettori che si sono recati a votare sono risultati così espressi: 117 voti validi alle varie liste, 1 scheda bianca e 1 scheda nulla. Le liste hanno ottenuto rispettivamente:
lista n. 1 voti validi 48
lista n. 2 voti validi 46
lista n. 3 voti validi 12
lista n. 4 voti validi 11
totale voti validi 117

CALCOLO DELLA RIPARTIZIONE DEI SEGGI ALLE LISTE:
lista n. 1 voti validi 48 diviso quorum 39,666 = 1 seggio resti 8,333
lista n. 2 voti validi 46 diviso quorum 39,666 = 1 seggio resti 6,333
lista n. 3 voti validi 12 diviso quorum 39,666 = 0 seggi resti 12,000
lista n. 4 voti validi 11 diviso quorum 39,666 = 0 seggi resti 11,000
totale voti validi 117

In questo caso sono stati ripartiti 2 seggi su 3.

Poiché i seggi sono attribuiti su base proporzionale prima alle liste che hanno ottenuto il quorum e poi in base ai resti migliori fino alla concorrenza del numero totale dei seggi da attribuire, il seggio rimanente va ripartito alla lista n. 3, essendo quella che ha il resto maggiore. Pertanto, al fine della ripartizione del seggio, non è necessario che la lista abbia ottenuto un numero minimo di voti almeno pari al quorum, ma che sia quella che ha il resto più alto.

Esempio n. 2: i voti dei 119 elettori che si sono recati a votare sono risultati così espressi: 117 voti validi alle varie liste, 1 scheda bianca e 1 scheda nulla. Le liste hanno ottenuto rispettivamente:
lista n. 1 voti validi 55
lista n. 2 voti validi 40
lista n. 3 voti validi 12
lista n. 4 voti validi 10
totale voti validi 117

CALCOLO DELLA RIPARTIZIONE DEI SEGGI ALLE LISTE:
lista n. 1 voti validi 55 diviso quorum 39,666 = 1 seggio resti 15,333
lista n. 2 voti validi 40 diviso quorum 39,666 = 1 seggio resti 0,333
lista n. 3 voti validi 12 diviso quorum 39,666 = 0 seggi resti 12,000
lista n. 4 voti validi 10 diviso quorum 39,666 = 0 seggi resti 10,000
totale voti validi 117

In questo caso sono stati ripartiti 2 seggi su 3.

Poiché i seggi sono attribuiti su base proporzionale prima alle liste che hanno ottenuto il quorum e poi in base ai resti migliori fino alla concorrenza del numero totale dei seggi da attribuire, il seggio rimanente va ripartito alla lista n. 1, essendo quella che ha il resto maggiore.

Ripartiti i seggi tra le liste, la Commissione elettorale li attribuisce sulla base dei voti di preferenza ottenuti dai candidati al fine di proclamare gli eletti. A parità di preferenza dei candidati vale l'ordine interno della lista.

In caso di parità di voti riportati da liste diverse o di parità di resti tra le stesse, i seggi vengono attribuiti alla lista che ha ottenuto il maggiore numero complessivo di preferenze.

Il regolamento elettorale non chiarisce il caso in cui si verifichino contestualmente parità di voti alla lista e parità di preferenze ai candidati; per evitare che i seggi non si attribuiscano, la Commissione elettorale, facendo riferimento ai principi generali dell'ordinamento, potrebbe risolvere la parità a favore della lista il cui candidato sia più anziano anagraficamente e, nel caso in cui anche l'età coincida perfettamente, secondo l'ordine dei candidati all'interno della lista.

Nel caso in cui non sia possibile l'attribuzione di tutti i seggi per mancanza di candidati (es. una lista ha presentato un solo candidato ma ha ottenuto 2 seggi) è esclusa la possibilità di assegnazione del seggio rimasto vacante ad un candidato di altra lista.

In ogni caso ove la RSU non risulti composta dai 3 componenti minimi previsti per la sua costituzione, le elezioni dovranno essere ripetute con l'avvertenza che non sono contemplate nelle norme elezioni suppletive per la sola copertura dei seggi vacanti.

Si evidenzia, ai fini della corretta compilazione del verbale finale contenente i risultati elettorali, che le espressioni “seggi assegnati” e “seggi attribuiti” coincidono; è pertanto sufficiente compilare il verbale solo nella riga corrispondente ai “seggi assegnati”.

§ 12. Compiti delle Istituzioni scolastiche

La Scuola deve favorire la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali, informandoli tempestivamente, anche con proprie iniziative, assunte nei modi ritenuti più idonei, dell'importanza delle elezioni, facilitando l'affluenza alle urne mediante una adeguata organizzazione del lavoro. La Scuola è, altresì, chiamata a dare il proprio supporto logistico, attraverso il massimo sforzo organizzativo, affinché le votazioni si svolgano regolarmente, con l’avvertenza che, essendo le elezioni un fatto endosindacale, la stessa non può entrare nel merito delle questioni relative alle operazioni elettorali in quanto esonerata da ogni compito avente natura consultiva, di verifica e controllo sulla legittimità dell'operato della Commissione e sui relativi adempimenti elettorali.

La Scuola, anche per facilitare il lavoro della Commissione elettorale che deve individuare i possibili seggi, sin dal 21 ottobre 2003, giorno successivo all'inizio delle procedure elettorali, deve consegnare alle organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta l'elenco alfabetico generale degli aventi diritto al voto (elettorato attivo) distintamente per sesso, nonché sottoelenchi anch'essi in ordine alfabetico distinti in relazione ai luoghi di lavoro che non sono sede di elezione della RSU, ma possono essere possibili seggi elettorali staccati. Gli stessi elenchi devono essere obbligatoriamente consegnati – non appena insediata – alla Commissione elettorale (vedi paragrafi 7 e 9).

La Scuola, che concorda gli adempimenti con le organizzazioni sindacali e poi, quando si insedia, con la Commissione elettorale, dovrà fornire la propria collaborazione curando tempestivamente tutti gli aspetti di pertinenza che sono, per rilievo, oltre a quello della consegna dell'elenco degli elettori, la messa a disposizione di:
- locale per la Commissione elettorale;
- locali per il voto;
- materiale cartaceo o strumentale (anche informatico) per lo scrutinio (matite, urne,...);
- stampa del “modello” della scheda predisposta dalla Commissione elettorale;
- stampa delle liste dei candidati da affiggere all'ingresso dei seggi;
- cura della sicurezza e sorveglianza dei locali dove si vota specie dopo la chiusura;
- cura della integrità delle urne sigillate fino allo scrutinio utilizzando ogni mezzo utile a disposizione (casseforti, camere di sicurezza, camere blindate o altro, in mancanza prendendo accordi con l’UTG).

La Scuola ha l'obbligo di consentire ai componenti delle Commissioni elettorali l'assolvimento dei propri compiti utilizzando ogni forma di flessibilità nell'organizzazione del lavoro (vedi paragrafo 8).

La Scuola deve trasmettere all'Aran il verbale riassuntivo entro 5 giorni dal ricevimento dello stesso da parte della Commissione elettorale, rispettando scrupolosamente le modalità per l'invio indicate al punto E) della presente nota.

§ 13. Comitato dei garanti

Contro le decisioni della Commissione elettorale si può ricorrere, entro 10 giorni, all'apposito Comitato dei garanti previsto dall'art. 19 del regolamento elettorale.

Il Comitato dei garanti è composto da un componente in rappresentanza della lista che presenta il ricorso, da uno nominato dalla Istituzione scolastica in cui si è svolta la votazione, ed è presieduto dal direttore della Direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato. Il Comitato dei garanti si insedia, infatti, a livello provinciale presso il suddetto ufficio.

Nel merito della composizione del Comitato dei garanti, si sottolinea che il disposto dell'art. 19, comma 2, dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 esclude chiaramente che al Comitato dei garanti partecipi un rappresentante dell'Aran.

A tal fine le Scuole devono designare, sin dall'insediamento della Commissione elettorale, il funzionario componente il Comitato dei garanti. Il ricorso al Comitato dei garanti contro la Commissione elettorale può infatti instaurarsi fin dalla sua attivazione.

Circa la natura dell'attività svolta dal Comitato dei garanti si ritiene che la funzione ad esso affidata possa essere ricondotta ad una finalità di tipo conciliativo in senso lato o comunque di componimento consensuale delle controversie.

Nel suo lavoro il Comitato dei garanti farà riferimento, oltre che all'Accordo quadro del 7 agosto 1998, alle regole autonomamente stabilite in apposito regolamento che dovrà disciplinare tutti gli aspetti procedurali, compresi quelli attinenti alla validità delle deliberazioni da assumere. In ogni caso si ritiene che il Comitato dei garanti non possa essere considerato un collegio perfetto.

L'Aran non può sostituirsi al Comitato dei garanti né incidere sulle sue deliberazioni.

Il Comitato dei garanti non può in alcun modo sospendere l'esame dei ricorsi in attesa di risposta a quesiti posti all'Aran. Qualora il Comitato dei garanti non rinvenga le soluzioni nell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 e nel regolamento elettorale, nonché nella presente nota, dovrà utilizzare le regole generali sull'interpretazione dei contratti, ove possibile, attraverso l'estensione analogica di altre disposizioni in materia elettorale, colmando in tal modo le eventuali lacune rinvenute nella normativa contrattuale.

Contro le deliberazioni del Comitato dei garanti è sempre possibile il ricorso giurisdizionale.

Qualora il ricorso giurisdizionale avvenga nella fase intermedia delle procedure elettorali, salvo decisione cautelare, le elezioni possono ugualmente avere luogo.

§ 14. Insediamento della RSU

La Commissione elettorale, trascorsi cinque giorni dalla affissione dei risultati elettorali all’albo della Scuola senza che siano stati presentati ricorsi, ovvero dopo avere esaminato entro 48 ore gli eventuali ricorsi e reclami, dà atto nel verbale finale - che diviene definitivo - della conferma della proclamazione degli eletti. Da tale momento, la RSU può legittimamente operare. L'insediamento della RSU è, infatti, contestuale alla proclamazione degli eletti, senza la necessità di alcun adempimento o iniziativa da parte della Istituzione scolastica o da parte delle organizzazioni sindacali (vedi paragrafo 9).

In caso di ricorsi presentati al Comitato dei garanti o in sede giurisdizionale, nelle more del pronunciamento, la RSU può comunque operare con l’avvertenza che, nelle convocazioni degli incontri con la nuova RSU, risulti che gli stessi avvengono in attesa della decisione del giudizio pendente.

C) RACCOMANDAZIONI PER LE COMMISSIONI ELETTORALI E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI PRESENTATRICI DI LISTA

Con la consegna di copia della presente nota alle Commissioni elettorali ed alle stesse organizzazioni sindacali presentatrici di lista, l'Aran, nel pieno rispetto della libertà sindacale, si augura di raggiungere l'obiettivo che la documentazione che sarà inviata possa essere perfettamente corretta dal punto di vista formale con riguardo agli adempimenti di spettanza, al fine di evitare che insorgano contestazioni in sede di rilevazione nazionale dei dati elettorali per l’accertamento della rappresentatività. Allo scopo si formulano per i predetti soggetti le seguenti raccomandazioni:

a) il verbale elettorale finale è unico, corrisponde al fac-simile allegato all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 e alla presente nota e non è suscettibile di variazioni (vedi lett. B paragrafo 9);

b) il verbale elettorale finale non può contenere omissioni o cancellazioni (vedi lett. B paragrafo 9);

c) la Commissione elettorale cura la esatta compilazione del verbale elettorale finale (vedi lett. B paragrafo 9);

d) i nomi delle organizzazioni sindacali riportati nel verbale devono essere esattamente corrispondenti alle denominazioni indicate nelle liste e nelle schede elettorali. Dovrà essere cura delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista verificare l'esattezza di tale adempimento, a norma dell'art. 20 del regolamento elettorale. Eventuali correzioni dovranno essere effettuate ai sensi dell'art. 18 dello stesso regolamento elettorale che prevede la possibilità di ricorsi da parte dei soggetti interessati nell'arco dei cinque giorni di affissione dei risultati (vedi lett. B paragrafo 9);

e) nel caso in cui le Commissioni elettorali e le organizzazioni sindacali non ottemperino a quanto indicato nel precedente punto d) delle presenti raccomandazioni, l'Aran non potrà procedere ad alcuna correzione d'ufficio per la rettifica di dati elettorali risultati eventualmente imprecisi;

f) le eventuali rettifiche di errori materiali contenuti nei verbali pervenuti all'Aran dovranno essere effettuate entro la scadenza della rilevazione fissata dal Comitato paritetico di cui all'art. 43 del D.Lgs. 165/2001. Detto criterio, già stabilito in via generale per tutti i comparti dal citato Comitato paritetico nella seduta del 17 luglio 2003, prevede, inoltre, che le correzioni, per potere essere ritenute ammissibili ai fini dell'attribuzione dei voti per la rappresentatività, debbano essere effettuate con le seguenti modalità:

- mediante l'invio di un nuovo verbale elettorale ovvero mediante comunicazione sottoscritta dalla Commissione elettorale;

- ove la Commissione elettorale non sia più funzionante, da una certificazione effettuata a norma di legge dalla Scuola attestante la denominazione della lista originaria presentata dal sindacato che chiede la correzione, risultante agli atti del verbale depositato presso la medesima amministrazione. La certificazione dovrà essere corredata della scheda elettorale.

Non sarà ammissibile la correzione dei dati di cui al presente punto qualora la comunicazione dell'errore materiale venga effettuata dal solo presidente della Commissione elettorale.

Si rende, pertanto, noto sin da ora a tutte le Commissioni elettorali e alle organizzazioni sindacali delle singole Scuole, cui le raccomandazioni citate in particolare si riferiscono, che la mancata osservanza di quanto previsto ai punti d), e) e f), nel rispetto dei principi stabiliti dal regolamento elettorale di cui all'Accordo del 7 agosto 1998 e dal citato Comitato paritetico, potrebbe impedire, per i singoli soggetti, il conteggio, ai fini del calcolo della rappresentatività, dei voti ottenuti nelle sedi di lavoro dove si è verificato l'errore.

Si evidenzia, infine, che ai sensi dell'art. 6, parte II dell'Accordo del 7 agosto 1998, la Commissione elettorale ha tra i suoi compiti quello di trasmettere, al termine delle operazioni elettorali, i verbali completi e gli atti delle elezioni alla Scuola, la quale deve debitamente conservarli (vedi lett. B paragrafo 9).

D) RICHIESTE DI ULTERIORI CHIARIMENTI E QUESITI

L'Aran ha il compito di fornire alle diverse amministrazioni del pubblico impiego la propria assistenza sui contratti stipulati e vi provvede anche mediante note di chiarimenti, curandone la pubblicazione sul proprio sito internet. Pertanto, a fronte di quesiti scritti posti dalle singole Istituzioni scolastiche, l’Aran risponderà solo a quelli aventi carattere generale che propongano questioni assolutamente nuove e non già trattate in precedenza.

In ogni caso, l’Aran non risponderà dopo l’insediamento delle Commissioni elettorali su materie di competenza delle stesse (liste, candidature ed altre procedure elettorali) né fornirà pareri telefonici.

Si significa, inoltre, che l’Aran non potrà dare riscontro, in quanto ciò esula dalla propria competenza istituzionale, a quesiti posti sia dalle Commissioni elettorali (che, in caso di necessità, possono rivolgersi alle organizzazioni sindacali che ne hanno designato i componenti) che da singoli dipendenti.

Si evidenzia, infine, che ogni interpretazione proveniente da amministrazione datoriale diversa dall'Aran, e contrastante con le norme contenute nell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 e con la presente nota di chiarimenti, non può essere presa in considerazione.

E) TRASMISSIONE DEI VERBALI ELETTORALI ALL’ARAN

Si significa, innanzitutto, la necessità e l’importanza di una piena collaborazione da parte delle Istituzioni scolastiche nel corretto adempimento di quanto richiesto, anche con riguardo alla tempestività nell’invio dei verbali elettorali.

Infatti, come noto, i risultati elettorali faranno media con i dati associativi relativi al 31 dicembre 2002 e la rilevazione complessiva (deleghe e voti) dovrà essere portata a termine dall’Aran entro il mese di gennaio 2004 per poter consentire all’Agenzia stessa, previa certificazione dei dati da parte del Comitato paritetico previsto dall’art. 43 del D.Lgs. 165/2001, di accertare la rappresentatività delle organizzazioni sindacali da ammettere alle trattative contrattuali per il secondo biennio economico 2004-2005.

Non sfugge, pertanto, l’importanza della collaborazione di codeste Istituzioni scolastiche nell’invio tempestivo della documentazione richiesta che dovrà essere effettuato tenendo scrupolosamente conto delle seguenti indicazioni:

a) Il fac-simile del verbale elettorale finale (che è unico per tutte le Scuole) è allegato all’Accordo quadro del 7 agosto 1998, nonché alla presente nota, non è suscettibile di variazioni da parte delle Commissioni elettorali e non può contenere omissioni o cancellazioni (vedi lett. B paragrafo 9 e lett. C).

b) La Commissione elettorale deve consegnare, trascorsi i cinque giorni di affissione all’albo, il verbale finale in originale o copia conforme alla Scuola per il suo successivo inoltro all’Aran (vedi lett. B paragrafo 9).

c) L’invio all’Aran deve avvenire esclusivamente a cura della Scuola ed inderogabilmente entro i 5 giorni successivi alla consegna (vedi lett. B paragrafi 9 e 12).

d) L’Aran non prenderà in considerazione comunicazioni che abbiano diversa provenienza, anche se inviate dalle Commissioni elettorali.

e) La trasmissione deve avvenire esclusivamente tramite posta con Raccomandata con ricevuta di ritorno (RRR) all’indirizzo:

ARAN – UFFICIO RELAZIONI SINDACALI – VIA DEL CORSO, 476 – 00186 ROMA

Pertanto le Scuole non dovranno inviare i verbali per fax, posta elettronica, etc., invio che comporterebbe solo un aggravio di lavoro, in quanto l’Aran non ne terrà conto, considerandolo come non avvenuto in attesa della raccomandata richiesta.

f) La trasmissione deve avvenire con lettera di accompagnamento firmata dal dirigente scolastico su carta intestata della Scuola, per individuarne con certezza il mittente, contenente l’indicazione della avvenuta affissione dei risultati elettorali per cinque giorni e precisando se non ci siano ricorsi pendenti alla Commissione elettorale. Anche in presenza di ricorsi il verbale dovrà comunque essere trasmesso, con l’apposita annotazione, e sarà cura della Scuola comunicare, con nota successiva, l’esito degli stessi.

g) Il verbale elettorale che la Scuola trasmette all’Aran dovrà essere la copia originale consegnata dalla Commissione elettorale (in tal caso sarà trattenuta la copia autenticata dello stesso) o copia autenticata nel caso in cui sia trattenuto l’originale. La Scuola avrà cura di verificare che il verbale consegnato sia stato sottoscritto dal Presidente e da tutti i componenti della Commissione elettorale.

Si raccomanda a tutte le Scuole di dare tempestiva comunicazione all’Aran nel caso in cui le elezioni non si siano svolte, condizione affinché questa Agenzia possa dichiarare chiusa la rilevazione senza attendere ulteriormente i verbali.

Nel ribadire che dal rispetto puntuale degli adempimenti indicati dipende la rapidità e la esattezza della rilevazione, si confida nella piena collaborazione.

Il Presidente
- Avv. Guido Fantoni

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