Nota Inpdap n. 20 del 12 ottobre 2004

Articolo 1, comma 12, legge 23 agosto 2004, n. 243 - Incentivo al posticipo del pensionamento

Con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 6 ottobre 2004, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito i primi chiarimenti in merito all'applicazione dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 243/2004.
In particolare a far data dall'entrata in vigore della presente disposizione (6 ottobre 2004) possono richiedere l'incentivo al pensionamento i lavoratori che soddisfano tutti i requisiti che seguono:

• essere lavoratori dipendenti del settore privato;
• essere iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (Ago) e ai fondi sostitutivi della medesima;
• aver maturato i requisiti minimi di età anagrafica e di anzianita contributiva (o di maggiore anzianità contributiva indipendentemente dall'età anagrafica) previsti dalla tabella C allegata alla legge 27 dicembre 1997, n. 449 (articolo 59, comma 6), ovvero, per le particolari categorie di lavoratori indicate all'articolo 59, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dalla tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335 (articolo 1, comma 26).

Con lo stesso decreto il Dicastero ha precisato che non sono compresi tra i destinatari del cosiddetto "bonus" i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche indicate all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare le Amministrazioni dello Stato ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli Iacp, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, l'Aran e le Agenzie fiscali. In base all'articolo 3 del predetto decreto, concernente il personale in regime di diritto pubblico, anche la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano cambi sono da considerare Amministrazioni Pubbliche e, pertanto, i loro dipendenti non possono optare per il "bonus". Le cosiddette Autorità indipendenti vanno ricomprese tra le Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo sopracitate, in conformità al parere del Consiglio di Stato n. 260 del 1999.
Conseguentemente, non possono richiedere l'incentivo al pensionamento i lavoratori iscritti all'Inpdap in quanto questo Istituto gestisce un regime esclusivo dell'assicurazione generale obbligatoria.
In base allo stesso principio restano, altresì, esclusi dal bonus i lavoratori privati appartenenti ad Amministrazioni, enti o aziende privatizzati che abbiano mantenuto l'obbligo di iscrizione all'Inpdap.
Si ricorda, infine, che per effetto di una specifica delega contenuta all'articolo 1, comma 2, lettera p) della legge di riforma di cui all'oggetto, l'estensione dell'applicazione di detti incentivi ai dipendenti delle Amministrazioni di cui al citato decreto legislativo n. 165/2001 potrà avvenire previo confronto del Governo con le organizzazioni sindacali, le regioni, gli enti locali e le autonomie funzionali, "tenendo conto delle specificità dei singoli settori e dell'interesse pubblico connesso all'organizzazione del lavoro e all'esigenza di efficienza dell'apparato amministrativo pubblico".

IL DIRIGENTE GENERALE
Costanzo Gala

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