Nota 26 giugno 2001 Prot. n. 117

Oggetto: Ulteriori indicazioni concernenti il D.M. 65 del 20.4.2001

A seguito delle note nn. 101 e 107 rispettivamente dell'8.6 e del 14.6.2001 e per rispondere alle varie richieste di delucidazioni pervenute al riguardo, si rappresenta quanto segue:

beneficiari del D.M. 65 del 20.4.2001 sono esclusivamente quei soggetti di cui all'art. 1 del predetto decreto. Nel caso si fosse in presenza di discordanze tra i nominativi presenti negli elenchi aggiornati, forniti da questa Amministrazione Centrale ai consorzi d'impresa, ed i soggetti addetti ai lavori socialmente utili presenti nelle istituzioni scolastiche interessate, si rappresenta che l'elenco definitivo dei soggetti da stabilizzare è quello fornito da questa Amministrazione Centrale;

qualunque variazione concernente i predetti elenchi, dovuta al possesso o meno dei requisiti richiesti dal precitato D.M. 65/2001 dovrà essere immediatamente comunicata a questo Ufficio, con la indicazione di succinte motivazioni della intervenuta variazione.

Analogamente, dovranno essere comunicati a questo Ufficio le eventuali variazioni nella collocazione di singoli lavoratori negli elenchi di L.S.U. in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 del D.M. n. 65/2001 anziché in quelli di L.S.U. in possesso dei requisiti previsti dall' art. 1 del D.M. n. 66/2001.

Resta inteso, ovviamente, che la sede abilitata all'effettivo riscontro, tra la situazione precedente e quella attuale, è il singolo Ufficio Scolastico Provinciale che dovrà pertanto attenersi a quanto previsto dal D.L.vo 81/2000 e, in particolare, dall' art. 5. A tal proposito, si ribadisce che gli L.S.U. possono beneficiare della stabilizzazione, tramite l'intervenuta terziarizzazione dei servizi, esclusivamente se hanno maturato i 12 mesi di impiego in attività socialmente utili, previste dal citato D.L.vo, entro e non oltre il 31.12.1999, e che, inoltre, sono tuttora impiegati presso le istituzioni scolastiche.

In conclusione, si torna a rappresentare la necessità di garantire la continuità nella attività svolta presso le singole istituzioni scolastiche dei soggetti addetti a lavori socialmente utili, evitando ogni interruzione tra le prestazioni rese dai singoli soggetti prima del 30 giugno e quelle rese dalle ditte o cooperative appaltanti dopo tale data, sia per quanto attiene al rapporto tra le istituzioni scolastiche e tali ditte, sia - anche - in ordine al rapporto tra le ditte medesime e i singoli lavoratori.

Si ringrazia per la collaborazione.


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