Nota 15 luglio 2002 Prot. n. 1139

Oggetto: Visite guidate e viaggi di istruzione. Schema di capitolato d'oneri tra istituzioni scolastiche e agenzie di viaggi. Integrazione

Come è noto, con nota n.645 dell'11 aprile 2002, indirizzata a codesti Uffici, questa Direzione Generale ha trasmesso uno schema di capitolato d'oneri da utilizzare per la disciplina del rapporto contrattuale tra scuole ed agenzie di viaggi nella materia di cui trattasi.

A seguito di richiesta della Fiavet, associazione di categoria nel settore, che ha rappresentato gli inconvenienti operativi sorti tra le parti interessate circa gli acconti versati dalle istituzioni scolastiche ed il pagamento dei biglietti aerei, ferroviari e marittimi da parte delle agenzie, il gruppo di lavoro, costituito il 5 marzo 2002 in materia, ha ritenuto opportuno integrare l'art. 13 dello schema di capitolato d'oneri con l'aggiunta del periodo seguente: " Nel caso in cui il viaggio d'istruzione preveda l'uso di mezzi aerei e/o ferroviari e/o marittimi, il costo dei relativi biglietti, su accordo tra le parti, sarà versato dall'IS all'atto della presentazione della relativa fattura da parte dell'ADV".

Nell'allegare lo schema di capitolato d'oneri con l'aggiunta suddetta all'art.13, si pregano codeste Direzioni Regionali di rendere note alle scuole del territorio di competenza l'integrazione apportata, nonché le indicazioni operative che seguono in relazione alla scelta del contraente con cui instaurare il rapporto contrattuale.

Con riferimento all'organizzazione ed alle responsabilità connesse alle visite guidate e viaggi d'istruzione, programmati dalla scuola per favorire il reale perseguimento di obiettivi formativi, particolare attenzione va posta nella scelta dell'agenzia di viaggi, che deve essere in possesso di autorizzazione all'esercizio delle attività di categoria, rilasciata dalla Regione di competenza, ai sensi dell'art. 9 della legge quadro n. 217 del 17 maggio 1983, concernente il turismo e gli interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica, onde verificarne documentalmente l'affidabilità.

Nel ribadire, come già indicato nello schema di capitolato d'oneri, che le richieste per i viaggi d'istruzione non rientrano nella normativa di legge prevista per le gare d'appalto, è importante che agli atti della scuola sia acquisita la documentazione relativa al prospetto delle offerte di almeno tre agenzie di viaggi interpellate, ai fini della scelta del contraente, secondo quanto previsto dal Regolamento Interministeriale n. 44/01 concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche.

IL DIRETTORE GENERALE
-Silvana Riccio-

SCHEMA DI CAPITOLATO D'ONERI TRA LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E LE AGENZIE DI VIAGGI

1. L'Agenzia di Viaggi (di seguito denominata ADV) si impegna e rispettare le indicazioni delle CC.MM. n. 291 dei 14/10/1992 e n.623 dei 2/10/1996, fornendo, su richiesta dell'Istituzione Scolastica (di seguito denominata IS), tutte le certificazioni richieste nelle circolari stesse, in particolare quelle di cui all'art. 9, commi 7 e 10 della C.M. n. 291/92, anche mediante autocertificazione del rappresentante legale dell'ADV;

2. la validità dei preventivi sarà riferita alla data prevista dell'effettuazione dei viaggio, salvo variazioni dei costi documentabili e non imputabili ali' ADV (es.: cambi valutari, trasporto, carburante, pedaggi autostradali, posteggi, ingressi, tasse, ecc. Si richiama al riguardo l'art. 11 D.L.vo dei 17/3/1995 n.111 di cui all'appendice dei presente capitolato, nota 1);

3. in calce ad ogni preventivo I'ADV fornirà, su richiesta dell'IS, tutte le indicazioni riguardo ad altri servizi quali, ad esempio, ingressi a musei o siti archeologici, gallerie, mostre, ecc., che richiedono il pagamento in loco. I suddetti servizi dovranno essere necessariamente richiesti al momento della prenotazione dei viaggio ed i relativi importi saranno inclusi nella quota di partecipazione. Lo stesso varrà per i servizi di guide, interpreti od accompagnatori ;

4. l'affidamento dell'organizzazione dei viaggio, da parte dell'IS, dovrà avvenire con uno lettera d'impegno dell'IS stessa e dovrà essere stipulato un contratto con l'ADV, contenente tutti gli elementi relativi al viaggio, come previsto dei D.L.vo dei 17/3/1995 n. 111 di attuazione della Direttiva 314/90/CEE (di cui all'appendice dei presente capitolato, nota 2) ed in coerenza con le norme dettate dal D.I. n. 44 dell'1 febbraio 2001 concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche". Detto contratto dovrà essere firmato sia dall'ADV che dall'IS nelle persone legalmente autorizzate. Soltanto la regolare stipula dei contratto consente all'IS di poter accedere al "Fondo nazionale di garanzia", per i casi di cui all'art.1 e secondo le procedure di cui all'art. 5, dei Regolamento n.349 del 23 luglio 1999 , recante norme per la gestione ed il funzionamento dei Fondo nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico. (Si rimanda, al riguardo, all'appendice dei presente capitolato, nota n. 3) ;

5. in caso di partecipazione al viaggio di istruzione di alunni in situazione di handicap, dovranno essere osservate le seguenti indicazioni:

a) l'IS, per una corretta e funzionale organizzazione, nonché per la determinazione dei costo dei viaggio, comunicherà all'ADV la presenza di allievi in situazione di handicap, i relativi servizi necessari e l'eventuale presenza di assistenti educatori culturali;

b) agli allievi in situazione di handicap e agli assistenti educatori culturali dovranno essere forniti i servizi idonei, secondo la normativa vigente in materia;

6. le quote di partecipazione saranno stabilite in relazione ad un numero minimo e massimo di persone paganti ed alla capienza dei mezzi di trasporto. In caso di difformità tra il numero di tali persone ed il numero di persone partecipanti comunicato dall'IS, il costo sarà ricalcolato ed indicato all'IS medesima;

7. lo/gli albergo/ghi dovrà/nno essere della categoria richiesta. Lo/Gli stesso/i sarà/nno indicato/i (nome, indirizzo, telefono/fax, ubicazione) da parte dell'ADV, dopo l'affidamento dell'organizzazione, alla conferma dei servizi. Le sistemazioni saranno in camere singole gratuite per i docenti (una ogni 15 paganti) ed a più letti per gli studenti; ulteriori camere singole, subordinatamente alla disponibilità dello/gli albergo/ghi, comporteranno un supplemento. La sistemazione del gruppo avverrà in un solo albergo, salvo che, per l'entità dei gruppo o in caso di piccoli centri, si renda necessaria la sistemazione in più alberghi. L'ubicazione dovrà essere il più vicino possibile ai luoghi da visitare;

8. in relazione ai servizi di pensione completa o di mezza pensione dovrà essere indicato se i pasti saranno serviti nello/gli albergo/ghi stesso/i, in ristorante/i o con cestino/i da viaggio (quest'ultimo/i se richiesto/i);

9. i viaggi d'istruzione potranno essere effettuati con qualsiasi mezzo idoneo di trasporto. La comunicazione dell'entità dei posti, richiesti ed assegnati da parte dei Vettori, dovrà essere fornita all'IS dall'ADV (anche in copia) all'atto della conferma dei servizi previsti per il relativo viaggio;

10. ove siano utilizzati autopullmann, gli stessi saranno a disposizione per tutti gli spostamenti dei gruppo, inerenti all'itinerario precedentemente stabilito. Nelle quote si intendono inclusi: carburante, pedaggi autostradali, ingressi in città e parcheggi, iva, diaria vitto ed alloggio autista/i, eventuale secondo autista nelle circostanze previste dalla C.M. n.291 dei 14/10/1992.
L'IS può riservarsi di far verificare, alla partenza dei viaggio ed avvalendosi delle Autorità competenti, l'idoneità dei mezzi utilizzati;

11. l'IS dovrà garantire, con apposita dichiarazione scritta preventiva, la conservazione dello stato delle strutture alberghiere/ristorative al momento della partenza dalle stesse, nonché dei mezzi di trasporto utilizzati. Nel caso vengano denunciati danni imputabili all'IS, quest'ultima e I'ADV si riserveranno di riscontrare gli stessi e di verificarne l'entità con i relativi fornitori. L'ammontare dell'eventuale spesa sarà addebitata all'IS con specifica fattura emessa dall'ADV;

12. le gratuità di viaggio saranno accordate in ragione di una ogni quindici partecipanti paganti;

13. sarà versato, al momento che l'ADV confermerà i servizi prenotati e su presentazione della relativa fattura, un acconto delle quote pari al 25%. II soldo avverrà, su presentazione delle relative fatture, entro e non oltre cinque giorni dei rientro dal viaggio. Nel caso in cui il viaggio di istruzione prevedo l'uso di mezzi aerei e% ferroviari e/o marittimi, il costo dei relativi biglietti, su accordo delle porti, sarà versato dall'Is allatto dello presentazione dello relativa fatturo do porte dell’ADV

14. l'ADV rilascerà all'IS, prima della partenze, i documenti relativi al viaggio (voucher, titoli di trasporto). Sui voucher saranno indicati: il nome dell'IS, l'entità dei gruppo, i servizi prenotati ed il fornitore relativi al viaggio. L'IS, nella persone dei responsabile accompagnatore, avrà cura di rilevare l'esatto numero dei partecipanti, nonché l'utilizzo dei servizi previsti, con apposita dichiarazione sottoscritto sui relativi documenti di viaggio (voucher, titoli di trasporto); in caso di trasporto ferroviario/marittimo, il responsabile accompagnatore avrà cura di farvi annotare dei personale competente il numero esatto dei viaggiatori. Tali adempimenti consentiranno all'IS di poter, eventualmente, ottenere il rimborso, qualora il numero dei partecipanti sia stato oggetto di variazioni in meno oppure non tutti i servizi siano stati utilizzati per causa di forza maggiore. L'IS dovrà, al rientro in sede della comitiva e, comunque, entro e non oltre cinque giorni, informare I'ADV delle eventuali variazioni relative al numero dei partecipanti, nonché dei servizi di cui non si è usufruito.

Per quanto non specificatamente richiamato nel presente documento, si rinvia alla normativa vigente in materia, già menzionata, con particolare riferimento a/decreto legislativa del 17-3-95 n.111, relativo oli' 'Attuazione dello direttivo n.314/90/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso"

Le richieste di preventivo peri viaggi di istruzione non rientrano nello normativo di legge previsto perle gore d’appalto.


APPENDICE

Nota 1-Art. 11, D.L. vo del 17 marzo 1995, n.111- Revisione de/prezzo

1. La revisione dei prezzo forfetario di vendita di pacchetto turistico convenuto dalle parti è ammessa solo quando sia stata espressamente prevista nel contratto, anche con la definizione delle modalità di calcolo, in conseguenza della variazione dei costo dei trasporto, dei carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, dei tasso di cambio applicato.

2. La revisione al rialzo non può in ogni caso essere superiore al 10% dei prezzo nel suo originario ammontare. 3. Quando l'aumento dei prezzo supera la percentuale di cui al comma 2, l'acquirente può recedere dei contratto, previo rimborso delle somme già versate alla controparte.

4. II prezzo non può in ogni caso essere aumentato nei venti giorni che precedono la partenza.

Nota 2 - Art, 7 D.L. vo del 17marzo 1995, n.111 - Elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici II contratto contiene i seguenti elementi;

a. destinazione, durata, data d'inizio e conclusione, qualora sia previsto un soggiorno frazionato, durata dei medesimo con relative date di inizio e fine,

b. nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'organizzatore o venditore che sottoscrive il contratto;

c. prezzo dei pacchetto turistico, modalità della sua revisione, diritti e tasse sui servizi di atterraggio, sbarco e imbarco nei porti ed aeroporti e gli altri oneri posti a carico del viaggiatore;

d. importo, comunque non superiore al venticinque per cento dei prezzo, da versarsi all'atto della prenotazione, nonché il termine per il pagamento dei saldo, il suddetto importo è versato e titolo di coparra ma gli effetti di cui all'art. 1385 dei codice civile non si producono allorchè il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile, ovvero sia giustificato dal grave inadempimento della controparte;

e. estremi della copertura assicurativa e delle ulteriori polizze convenute con il viaggiatore;

f. presupposti e modalità di intervento dei fondo di garanzia di cui all'art.21;

g. mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora, luogo della partenza e dei ritorno, tipo di posto assegnato;

h. ove il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo, l'ubicazione, la categoria turistica, il livello, l'eventuale idoneità all'accoglienza di persone disabili, nonché le principali caratteristiche, la conformità alla regolamentazione dello Stato membro ospitante, i pasti forniti;

i. itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche;

I. termine entro cui il consumatore deve essere informato dell'annullamento dei viaggio per la mancata adesione dei numero minimo dei partecipanti previsto;

m. accordi specifici sulle modalità dei viaggio espressamente convenuti tra l'organizzatore o il venditore e il consumatore al momento della prenotazione;

n. eventuali spese poste a carico dei consumatore per (a cessione dei contratto ad un terzo;

o. termine entro il quale il consumatore deve presentare reclamo per l'inadempimento o l'inesatta esecuzione dei contratto;

p. termine entro il quale il consumatore deve comunicare la propria scelta in relazione olle modifiche delle condizioni contrattuali di cui all'ort.12.

Nota 3 - artt.1 e 5, Decreto de/Ministero de//'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 23 luglio 1999, n. 349
(relativi al Fondo nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico)
Art. 1 - Competenze e ambito di applicazione
1. AI Dipartimento del turismo è affidata la gestione del Fondo nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico istituito dall'articolo 21 del decreto legislativo n.111/1995, di seguito denominato Fondo.

2. Compito del Fondo è quello di

a. assicurare al consumatore il rimborso del prezzo versato sia in caso di fallimento del venditore o dell'organizzatore, che in caso di accertata insolvenza degli stessi soggetti, tale da non consentire, in tutto o in parte, l'osservanza degli obblighi contrattuali assunti;

b. organizzare il rimpatrio del turista in viaggio all'estero nel caso in cui si verificano le circostanze di cui al punto a ;

c. assicurare la fornitura di un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno all'organizzatore.

3. II Fondo interviene esclusivamente nei casi in cui il pacchetto turistico è stato venduto od offerto in vendita con contratto stipulato nel territorio nazionale dall'organizzatore o dal venditore in possesso di regolare autorizzazione.
... omissis ...

Art. 5 - Domanda per l'intervento del Fondo fuori dei casi d'urgenza

1. La domanda per accedere alle erogazioni del Fondo nazionale di garanzia per il turista è indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo, comitato di gestione del Fondo nazionale di garanzia.

2. La domanda da presentare entro tre mesi dalla data prevista per la conclusione del viaggio, al fine di consentire al Fondo di avvalersi del diritto di rivalsa, è corredata da:

a. contratto di viaggio in originale;

b. copia della ricevuta del versamento della somma corrisposta all'agenzio di viaggio;

c. ogni elemento atto e comprovare la mancata fruizione dei servizi pattuiti.


VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 21 maggio 2002

In data 21 maggio 2002 alle ore 11.3 0

presso la Direzione Generale per

l'Organizzazione d i Servizi nel Territorio del M.I.U.R., dopo ampia discussione, è stato approvato dai sottoelencati rappresentanti di questa Amministrazione e delle associazioni di categoria la seguente integrazione all'art. 13 dello schema di capitolato d'oneri tra le istituzioni scolastiche e le agenzie di viaggio,

Dopo le parole "rientro dal viaggio" si mette il punto fermo e si prosegue nel modo seguente:

"Nel caso in cui il viaggio di istruzione preveda l'uso di mezzi aerei e/o ferroviari e/o marittimi, il costo dei relativi biglietti, su accordo tra le parti, sarà versato dall'IS all'atto della presentazione della relativa fattura da parte dell'ADV."

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, 21 maggio 2002


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