Nota del 16 giugno 2004 prot. n. 10642

Pubblicazione mediante affissione all'albo dell'istituto del giudizio relativo agli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica

Si ritiene opportuno portare a conoscenza delle SS.LL. la risposta data da questa Direzione Generale ad un dirigente scolastico sulla materia indicata in oggetto:
"Si fa riferimento al telegramma del 4/6/2004, pervenuto in data 8/6/2004, concernente l'oggetto.
In merito, si ritiene che le norme poste a presidio della c.d. privacy consentano la pubblicazione del giudizio in questione per le seguenti considerazioni.
Il D.L.vo 30/6/2003, n. 196, con il quale è stato approvato il "codice" in materia di protezione dei dati personali al titolo VI (istruzione), art. 95 (dati sensibili e giudiziari), considera, in forma esplicita, di rilevante interesse pubblico, ai sensi dell'art. 20, le finalità di istruzione e di formazione in ambito scolastico; inoltre, all'art. 96 (trattamento di dati relativi a studenti), comma 2, fa salve le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dell'esito degli esami mediante affissione nell'albo dell'istituto.
E' vero che nella fattispecie in esame si controverte in materia di scrutini e non di esami propriamente detti, ma è opportuno evidenziare che l'attività di valutazione, sottesa ad entrambi i procedimenti amministrativi, è la medesima; consegue, ad avviso della scrivente, che il disposto di cui al citato art. 96, comma 2, sia da interpretare in maniera estensiva ed applicabile, pertanto, analogicamente, agli scrutini.
L'assunto appena prospettato è, peraltro, confortato dal Garante per la privacy, il quale, pur in assenza della disposizione prima richiamata, ha affermato che "nessuna norma della legge sulla privacy vieta la comunicazione dei risultati degli scrutini, che, al contrario devono essere pubblicati, come esplicitamente previsto dalla normativa in materia" (v. comunicati stampa del 1997 e 1998).
L'operazione di scrutinio presuppone, com'è noto, la valutazione da parte del competente consiglio di classe di tutte le materie previste dal programma d'insegnamento, mediante espressione di voti; la materia "religione cattolica", dal momento in cui ne viene richiesto l'insegnamento, assurge al medesimo rango delle altre discipline e concorre, quindi, sebbene mediante formulazione di giudizio e non di voto, alla valutazione globale e finale del profitto degli alunni dichiarati promossi.
Infine, si richiama l'attenzione che l'aver scelto di ricevere l'insegnamento della religione cattolica non denuncia di per sé l'intimo convincimento della fede abbracciata, che, ovviamente, può essere diversa da quella cattolica, ma soltanto il desiderio di essere correttamente acculturati sulla predetta materia".

IL DIRETTORE
Silvio Criscuoli

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