Linee di indirizzo in merito alla gestione dei ricorsi gerarchici e dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica
A seguito del riordino del Ministero, disposto dal
D.P.R. n. 347/2000 e dal successivo D.M. 30/1/2001, alla scrivente Direzione
Generale sono stati attribuiti a decorrere dall'1/3/2001, prevalentemente
funzioni di indirizzo e di coordinamento dell'attività contenziosa,
nonché funzioni di consulenza legale.
Al fine di dare attuazione al nuovo assetto organizzativo,
come delineato dallo stesso D.P.R. n. 347/2000, si forniscono, in sintonia
anche a quanto contenuto nelle "linee di articolazione degli Uffici scolastici
regionali", le seguenti indicazioni, relativamente alle procedure da seguire
per i ricorsi avviati dopo l'1/3/2001, e conseguentemente per le varie
tipologie di contenzioso. Resta, in ogni caso, fermo il potere organizzatorio
dei Direttori regionali (art. 16, comma 1 lettera C del D.L.vo 30/3/2001,
n. 165) di articolare, nel rispetto di quanto stabilito dai decreti di
organizzazione, l'esercizio della competenza in materia di contenzioso
loro già attribuita dal citato D.P.R. n. 347/2000.
Le procedure che di seguito vengono illustrate costituiscono
indicazioni di massima rispetto all'assetto organizzativo esistente ed
hanno carattere di transitorietà tenuto conto che la materia dovrà
formare oggetto di contrattazione sindacale, in sede di code contrattuali
del comparto scuola, che si dovranno considerare le diverse competenze
attribuite al nuovo Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, rispetto
all'attuale C.N.P.I. (cfr. D.L.vo n. 233/1999 art. 1), e che i Provveditorati
agli Studi operano sino al 31/12/2001.
Si sottolinea, con la circostanza, che gli strumenti
ordinari di tutela in materia di rapporto di lavoro sono individuati dall'ordinamento
nel ricorso al giudice ordinario e nelle procedure di conciliazione ed
arbitrato disciplinate dal Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 23/1/2001.
Le procedure oggetto della presente nota vengono prese in considerazione
stante la facoltà degli interessati ad avvalersene in via transitoria,
come anche indicato nell'ordinanza sui trasferimenti.
1) Ricorsi gerarchici in materia di mobilità del personale docente e dirigente della scuola (art. 484 del D.L.vo n. 297/1994 richiamato dall'art. 69 del D.L.vo n. 165/2001)
a) personale docente: i ricorsi vanno
inoltrati, secondo le indicazioni dell'art. 7 dell'O.M. n. 23/2001, ai
Provveditorati agli Studi, che ne curano l'istruttoria che si conclude
con la motivata richiesta di parere al C.N.P.I. Acquisito il parere, i
Provveditori agli Studi redigono, in conformità all'espresso parere
del C.N.P.I., lo schema di decreto che viene inoltrato per il tramite della
scrivente Direzione Generale alla firma del Ministro;
b) dirigenti scolastici: i ricorsi
vanno inoltrati, secondo le indicazioni dell'art. 7 dell'O.M. n. 72/2001,
ai Provveditorati agli Studi che ne curano l'istruttoria, che andrà
inviata alle Direzioni Generali regionali. Queste ultime inoltrano, esprimendo
il proprio motivato avviso, la richiesta di parere al C.N.P.I.
Acquisito il parere, codesti Uffici redigono, in
conformità al parere espresso dal C.N.P.I., lo schema di decreto
che viene inoltrato, per il tramite della scrivente Direzione Generale,
alla firma del Ministro.
L'iter procedimentale descritto consente di contemperare,
da un lato, l'esigenza di dare attuazione alla norma transitoria di cui
al citato art. 69 del D.L.vo n. 165/2001, che salvaguarda la proponibilità
del ricorso al Ministro nelle more del rinnovo contrattuale del comparto
scuola, dall'altro, di dare attuazione al nuovo assetto organizzativo-funzionale
dell'Amministrazione ai sensi del D.P.R. n. 347/2000.
2) Ricorsi gerarchici in materia di provvedimenti
disciplinari relativi al personale docente e dirigente della scuola (art.
504 del D.L.vo n. 297/1994 richiamato dall'art. 55, comma 10, del D.L.vo
n. 165/2001)
Anche per questa fattispecie è necessario
contemperare l'esigenza di rispettare la normativa che mantiene in vita,
in via transitoria, sino al riordinamento degli organi collegiali, il ricorso
gerarchico al Ministro, con quella che stabilisce il nuovo assetto organizzativo-funzionale
dell'Amministrazione.
L'iter procedimentale che si propone è pertanto
analogo a quello previsto per i ricorsi in materia di movimenti: i ricorsi
vanno inoltrati agli Uffici scolastici regionali tramite i Provveditorati
agli Studi, che, come in passato, ne curano l'istruttoria. Codesti Uffici
provvedono alla richiesta di parere al C.N.P.I. ed acquisito il parere
redigono, in conformità, lo schema di decreto che dovrà essere
inoltrato, per il tramite della scrivente Direzione Generale, alla firma
del Ministro.
3) Ricorsi gerarchici in materia di sessioni riservate
di abilitazione e di concorsi ordinari
I ricorsi proponibili secondo la normativa vigente,
vanno inoltrati, tramite i Provveditorati agli Studi, che ne curano l'istruttoria,
agli Uffici scolastici regionali, che provvederanno alla decisione del
gravame. Le procedure suindicate dovranno essere svolte nel rispetto dei
tempi indicati dalla normativa vigente.
Ad avviso di questa Direzione Generale non sono
ravvisabili ulteriori fattispecie di ricorsi amministrativi, relativamente
al personale della scuola, considerato che:
• è stata abrogata dal D.L.vo n. 165/2001
la disposizione transitoria di cui all'art. 22, comma 25, del D.P.R. n.
387/1998;
• i provvedimenti delle istituzioni scolastiche
sono espressamente qualificati come definitivi (art. 14, comma 7, del D.P.R.
n. 275/1999);
• i provvedimenti dei Direttori Generali sono espressamente
qualificati come definitivi (art. 16, comma 4, del D.L.vo n. 165/2001).
4) Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica
a) i ricorsi straordinari vanno presentati agli Uffici
scolastici regionali che, nell'ambito dei propri poteri organizzatori,
individuano l'Ufficio competente per l'istruttoria e redigono la richiesta
di parere da inoltrare alla firma del Ministro;
b) la richiesta di parere viene trasmessa alla scrivente
Direzione Generale che, acquisita la firma del Ministro, la inoltra al
Consiglio di Stato;
c) il parere dell'organo consultivo sarà
inviato alle Direzioni Generali regionali che predispongono lo schema di
D.P.R di decisione del ricorso e lo inoltrano, tramite la scrivente Direzione
Generale all'Ufficio legislativo, che provvederà a sottoporla alla
firma del Ministro e del Presidente della Repubblica.
Sarà cura dei Direttori regionali, sulla base delle indicazioni ricevute e della situazione esistente nel proprio ambito territoriale, ricercare le soluzioni organizzative più idonee per rendere funzionale l'iter procedimentale dei ricorsi.
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