Faq del 23 novembre 2005

Chiarimenti sulla circolare n. 84 del 10/11/2005 riguardante il Portfolio delle competenze

La Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici, a seguito dell'emanazione della circolare n. 84 del 10 novembre 2005, ha ritenuto opportuno attivare un servizio di Faq sul Portfolio delle competenze, per rispondere a quesiti pervenuti per le vie brevi e in via formale, o che presumibilmente perverranno all'Ufficio, da parte di dirigenti scolastici, docenti e rappresentanti del mondo associativo scolastico.
Il servizio vuole contribuire alla conoscenza delle Linee guida emanate, con ogni possibile chiarimento che consenta alle scuole un'applicazione efficace delle disposizioni, nel rispetto delle finalità della norma di riforma e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.
Eventuali ulteriori quesiti sul Portfolio delle competenze possono essere inviati direttamente all'indirizzo e-mail: portfolio@istruzione.it.

IN DATA 23/11/2005

1) L'anno scorso il Portfolio era facoltativo e le scuole potevano decidere se adottarlo o no. Come mai quest'anno il Portfolio - se abbiamo interpretato bene la circolare n. 84 - è diventato obbligatorio?
La compilazione del Portfolio delle competenze non è mai stata facoltativa. Anche l'anno scorso vi era l'obbligo di compilarlo, e le scuole, nella fase di avvio della riforma, potevano liberamente definirne struttura e modalità di gestione, tenendo conto, comunque, delle finalità dello strumento come disposto dalle Indicazioni nazionali. La tesi interpretativa secondo cui il Portfolio delle competenze non era uno strumento obbligatorio è stata originata probabilmente da chi sosteneva che le stesse Indicazioni nazionali, che prevedono l'impiego del Portfolio, essendo transitorie, non erano vincolanti. E con esse non avrebbe dovuto essere vincolante nemmeno il Portfolio che è inserito e regolamentato dalle stesse. Si è trattato di una tesi illogica e illegittima, perché una norma, anche se transitoria, vale ad ogni effetto fino alla introduzione della norma definitiva. Le Indicazioni nazionali, allegate al decreto legislativo n. 59/2004, nei loro assetti pedagogici, didattici e organizzativi valgono a tutti gli effetti come regolamento.

2) Le classi terze della scuola media sono anch'esse obbligate ad adottare il Portfolio delle competenze già da quest'anno?
No. Il Portfolio delle competenze, anche se definito e strutturato per tutto il primo ciclo di istruzione, oltre che per la scuola dell'infanzia, rappresenta un obbligo per le sole classi attualmente a riforma. Le classi dell'ultimo anno della scuola secondaria di I grado non sono ancora a riforma e non si avvarranno, pertanto, del Portfolio delle competenze fino all'anno prossimo. Il Portfolio, per ora, non riguarda nemmeno gli istituti del 2° ciclo di istruzione. Allo stesso modo, il documento di valutazione individuale dell'alunno (ex-scheda di valutazione) per le sole terze classi della scuola secondaria di I grado e solo per quest'ultimo anno scolastico, continua a essere conforme al previgente modello ministeriale già in uso.

3) Nella prima parte della modulistica allegata alla circolare n. 84 del 10 novembre 2005, nella sezione A - obbligatoria e a struttura predefinita non modificabile - dopo l'elencazione dei documenti vi è questa nota: "I modelli di tali atti sono riportati di seguito". Ho cercato i modelli ma non li ho trovati. C'è stato un refuso?
Nessun refuso. I modelli, obbligatori e prestrutturati, ci sono tutti e sono individuabili con il bollino blu all'interno della modulistica. Nella modulistica non si è seguito l'ordine di presentazione dell'indice dei documenti richiamati dalle sezioni A, B e C, bensì è stata data una sequenza logica dei modelli: dati anagrafici nel frontespizio del Portfolio, autopresentazione dell'alunno, biografia personale, registrazione delle osservazioni nella scuola dell'infanzia, ecc. I modelli presentati si succedono in questa sequenza logica di strutturazione del Portfolio, in cui le diverse parti, obbligatorie e non, si susseguono in termini di funzionalità dello strumento.

4) Quale parte del Portfolio deve essere consegnata alle famiglie?
Tutto il Portfolio, in ogni sua parte, deve essere mostrato alle famiglie nei tempi e nei modi che gli insegnanti deliberano. Ciò avviene durante tutto l'anno. Alla fine dell'anno scolastico, se la famiglia ne fa richiesta, il Portfolio può esserle consegnato in copia.

5) C'è un ruolo per noi genitori nella gestione del portfolio oppure la scuola lo gestirà in via esclusiva senza consultarci?
Le Linee guida per la compilazione e la gestione del Portfolio delle competenze hanno individuato un ruolo importante delle famiglie le quali possono rilasciare annotazioni e osservazioni sui prodotti dei figli, ne osservano le modalità di apprendimento, indicano alla scuola i loro lavori ed elaborati significativi. La famiglia, oltre a visionare il Portfolio, concorre alla sua compilazione come viene indicato esplicitamente in una delle parti "obbligatorie e a struttura libera", individuata come modalità della cooperazione delle famiglie al processo educativo dell'alunno. Il contributo della famiglia ha anche lo scopo di fornire informazioni sulle competenze maturate dai figli in ambiente scolastico ed extrascolastico.

6) In caso di passaggio dell'alunno ad altra scuola deve essere trasmesso l'intero Portfolio o parte di esso?
In caso di passaggio ad altra scuola, l'istituzione scolastica trasmette il Portfolio secondo le consuete modalità di trasferimento della documentazione scolastica. Tutte le parti che compongono il Portfolio vanno trasmesse all'altra scuola, con l'eventuale esclusione delle sole parti consigliate o di altre parti non previste nella modulistica allegata alla circolare n. 84, ma aggiunte autonomamente dalle scuole.

7) Nella scheda di valutazione dello scorso anno per la valutazione intermedia e finale nella nostra scuola avevamo inserito un giudizio sintetico per gli apprendimenti di ogni disciplina. Possiamo confermarlo anche quest'anno, modificando il modello della scheda?
Il modello del nuovo documento di valutazione (ex-scheda individuale dell'alunno) è stato configurato, anche per questa parte della valutazione intermedia e finale, in modo più coerente con l'intero impianto delle Indicazioni nazionali, sostituendo la previsione di una valutazione dei "progressi nell'apprendimento e nello sviluppo sociale dell'alunno" con una valutazione degli obiettivi formativi rilevati. In questo modo il Portfolio e il documento di valutazione in esso inserito si saldano coerentemente con l'impianto che prevede un'interazione tra unità di apprendimento, obiettivi formativi coinvolti e obiettivi specifici di apprendimento. Pertanto, non è possibile restringere la valutazione intermedia e finale ai livelli di apprendimento di ciascuna disciplina - che, comunque, sono già considerati e valutati all'interno del documento di valutazione in modo esplicito - ma occorre valutare il conseguimento degli obiettivi formativi personali delineati.

8) Nel nuovo documento di valutazione non viene più prevista la valutazione intermedia e finale degli apprendimenti, bensì quella degli obiettivi formativi. Mi va bene, ma chiedo: non si rischia che questa valutazione coincida con quella relativa alla convivenza civile e al comportamento?
La valutazione della convivenza civile e quella del comportamento concorrono certamente in buona misura alla valutazione complessiva degli obiettivi formativi. Hanno indubbiamente un aspetto di complementarietà rispetto alla valutazione conclusiva, pur nella specificità. La valutazione intermedia e finale potrà fare sintesi efficace degli elementi rilevati nella sezione della convivenza civile, del comportamento e dei complessivi livelli di apprendimento delle diverse discipline di studio.

9) Nelle linee guida per la compilazione del Portfolio si afferma che i docenti "concorrono alla compilazione del Portfolio, coordinati dal docente tutor". Se la scuola non ha individuato ancora il tutor, a causa della mancata contrattazione nazionale, allora il Portfolio non deve essere compilato. O no?
Nelle stesse Linee guida si afferma però che "La tenuta e la compilazione del Portfolio sono rimesse alla responsabilità dell'istituzione scolastica e dei docenti dell'équipe pedagogica". La competenza è chiaramente dei docenti. L'eventuale loro coordinamento da parte del docente tutor nella compilazione del Portfolio non va evidentemente inteso come condizione sine qua non, bensì come opportunità per rendere più funzionale tale adempimento. Sempre nelle Linee guida si prevede a carico dei docenti una esplicita responsabilità diretta e personale, relativa alla definizione delle varie parti che compongono il Portfolio, come, ad esempio, le osservazioni e i commenti su modalità e processi d'apprendimento dell'alunno, la selezione di prove e materiale per descrivere competenze personali, la valutazione degli apprendimenti, la certificazione delle competenze, le proposte di orientamento per le scelte degli alunni.

10) Il Portfolio compilato l'anno scorso è diverso da quello strutturato dal Ministero. Che ne facciamo? E dei diversi Portfoli che annualmente si accumulano a scuola, in attesa del passaggio al grado successivo di scuola, che ne facciamo?
Premesso che il Portfolio viene conservato presso la scuola per tutto il periodo di frequenza dell'alunno nei vari anni di corso, l'esemplare dello scorso anno costituisce il primo della serie, anche se diverso dal nuovo. Dei diversi Portfoli è indispensabile conservare le parti elencate nelle sezioni A e B che costituiscono una specie di nucleo essenziale del Portfolio. Le parti consigliate e quelle aggiunte eventualmente dalle scuole con scelta autonoma possono essere eliminate, avendo cura di distruggere le parti che possono contenere o fare riferimento a dati sensibili.

11) La circolare n. 84 relativa al Portfolio non parla degli alunni in situazione di handicap. Per loro forse non è previsto?
In effetti la circolare non fa alcun riferimento agli alunni disabili e questo potrebbe far pensare che il Portfolio non li riguarda. Non è così. Ogni alunno ha diritto al Portfolio che, in quanto personale, registra il percorso individuale di ciascuno, i processi personali negli apprendimenti e nelle maturazioni, raccoglie e documenta i risultati e le esperienze personali più significative, valuta il raggiungimento degli obiettivi formativi (diversi e personali per ciascuno). Nel Portfolio è inserito anche il documento di valutazione che, in base all'art. 318 del Testo Unico, prevede, come è noto, che nella valutazione degli alunni handicappati, sulla base del Piano educativo individualizzato, siano indicati i criteri adottati per le varie discipline, nonché le attività integrative e di sostegno svolte.

12) Ad una prima lettura delle Linee guida e dell'ampia modulistica allegata si ha l'impressione che la caratteristica prevalente del Portfolio sia quella valutativa, con minima attenzione all'aspetto formativo e metacognitivo. E' un'impressione o il rischio di questa unilateralità è fondato?
Il rischio che si può correre con un approccio superficiale è fondato e occorre davvero che le Linee guida e la modulistica allegata siano oggetto di attenta lettura e riflessione. Si potrà in tal modo rilevare, ad esempio, che l'aspetto formativo ha notevole importanza nel Portfolio, anche se concretamente la modulistica non ne propone modelli definiti di sostegno operativo. La sezione B della modulistica si limita ad elencare talune parti obbligatorie ma non ne riporta i relativi modelli, rimessi all'autonoma elaborazione delle scuole, dando l'impressione forse che tali parti siano secondarie o residuali. Esse, invece, intendono richiamare l'importanza della documentazione e della registrazione dei processi di maturazione e di apprendimento, della modalità di approccio personale alle conoscenze, della costruzione degli obiettivi formativi. E tutto ciò prima ancora che si pervenga a qualsiasi valutazione.

13) Quando va compilato il Portfolio?
Le diverse parti di cui si compone il Portfolio prevedono tempi diversi di compilazione. Alcun parti hanno scadenze fisse di compilazione per tutti gli alunni, altre invece comportano compilazione ad personam in tempi non predeterminati e, comunque, rimessi alle decisioni dell'équipe pedagogica. Tra le prime vi sono il documento di valutazione (compilato tri/quadrimestralmente e al termine dell'anno per tutti gli alunni), la certificazione delle competenze (compilata al termine della primaria e al termine della secondaria di I grado) e il consiglio di orientamento (compilato nell'ultimo anno della secondaria di I grado prima delle iscrizioni al 2° ciclo). Tra le seconde, che non hanno tempi predefiniti o scadenze particolari, vanno compresi la registrazione delle osservazioni sistematiche del bambino nella scuola dell'infanzia, la raccolta della documentazione significativa delle attività educative e didattiche svolte dall'alunno, il dossier sui suoi processi di maturazione personale, le modalità di partecipazione/autovalutazione dell'alunno e quelle di cooperazione delle famiglie al processo educativo del figlio.

14) Quando si deve mostrare il Portfolio alle famiglie?
Non esistono tempi prefissati o scadenze per mostrare alle famiglie il Portfolio, complessivamente inteso. I tempi per mostrarlo e commentarlo con le famiglie vengono definiti autonomamente da ciascuna scuola o dall'équipe pedagogica di ogni classe. Solamente i documenti di valutazione e di certificazione comportano tempi fissi, predefiniti. Ad, esempio, il documento di valutazione (ex-scheda dell'alunno) deve essere esibito e commentato al termine del tri/quadrimestre e alla fine dell'anno. La certificazione delle competenze viene consegnata alle famiglie al termine della quinta classe della scuola primaria e al termine della terza classe della scuola secondaria di I grado.

15) Lo scorso anno, con la circolare n. 85 relativa alla valutazione degli alunni, era stato soppresso il modello ministeriale e si era data ampia autonomia alle scuole nella definizione della scheda individuale dell'alunno. Il documento di valutazione inserito nel Portfolio non è un ritorno al passato?
Può sembrare, ma non è così. Il nuovo documento di valutazione contempera l'esigenza di dare unità al Sistema nazionale di valutazione e di salvaguardare l'autonomia delle scuole. Il modello del documento di valutazione contiene tutti gli elementi che la normativa prevede: singole discipline così come individuate dalle Indicazioni nazionali, riferimento agli apprendimenti della convivenza civile, spazi appositi per le attività facoltative opzionali, comportamento. Questi aspetti sono inderogabili per legge e non possono essere rimessi alla scelta discrezionale delle scuole (come, invece, è avvenuto in alcuni casi nel primo anno). Il modello previsto è una logica conseguenza, una scelta dovuta per rispettare le disposizioni normative del decreto legislativo n. 59/2004. E' invece lasciata all'autonoma determinazione delle scuole la scelta degli indicatori di apprendimento delle discipline che nella modulistica allegata alle Linee guida per il Portfolio vengono proposti come esempio, ma che sono desunti dagli obiettivi specifici di apprendimento delle Indicazioni nazionali.

IN DATA 25/11/2005

16) Il Portfolio è sostanzialmente il nuovo contenitore destinato a raccogliere la scheda di valutazione, che esisteva già, e il nuovo certificato delle competenze. C'era proprio bisogno di inventare questo contenitore per due documenti che esistevano già e che, comunque, avevano e possono avere una vita propria?
Se davvero il Portfolio fosse quel contenitore per raccogliere documenti di valutazione e di certificazione di cui si dice, sarebbe stato del tutto inutile inventarlo. Ma non è affatto così. E' sì un raccoglitore, un contenitore, ma di ben altra documentazione, anche. Raccoglie documentazione selezionata delle esperienze di apprendimento dell'alunno, dei suoi modi di rapportarsi con le attività scolastiche e con la comunità in cui vive, registra osservazioni degli insegnanti sui processi e sui prodotti dell'alunno, raccoglie anche valutazioni dello stesso e della sua famiglia. E' occasione e strumento formativo, prima di essere anche contenitore di documenti valutativi che, comunque, con i primi devono avere correlazione e rapporto di interdipendenza.

17) Nel Portfolio dell'anno scorso avevamo previsto che vi fosse la presentazione del bambino con la sua fotografia, ma ora, con la questione della privacy pensiamo che non sia più possibile. Niente foto e niente notizie particolari?
La fotografia apposta nel Portfolio non viola certamente la privacy dell'alunno e, pertanto, se la scuola ritiene proprio necessario inserirla lo può fare. Ne va valutata l'opportunità. Se si tratta di Portfolio per la scuola dell'infanzia o per le prime classi della scuola primaria, può avere ancora senso inserirla per creare un legame dell'alunno con questo strumento personale. Sono, comunque, altri i modi per coinvolgere il bambino e, ad ogni modo, il Portfolio non deve diventare esclusivamente una specie di raccolta di "capolavori" del bambino, fine a se stessa. Per quanto riguarda la privacy, gli altri dati particolari eventualmente inseribili, se sono dati sensibili (cioè relativi alla razza, religione, etnìa, ecc.) possono essere inseriti solamente se vi è una ragione forte e necessaria per il loro impiego.

18) In quanto scuola paritaria (del settore primario) possiamo sentirci liberi dal seguire nostre linee applicative per la compilazione del Portfolio oppure dobbiamo adottare le Linee guida della circolare n. 84/2005 con i medesimi obblighi delle scuole statali?
Al termine della circolare n. 84 si invitano i Direttori generali regionali a fornire opportuna informativa sia alle scuole statali che a quelle paritarie. Non si tratta di un semplice atto di cortesia o di invio per conoscenza alle istituzioni paritarie, bensì di un'informativa inviata per competenza. Si ricorda che le istituzioni scolastiche paritarie, in forza del riconoscimento della parità, hanno l'obbligo di conformarsi completamente agli ordinamenti scolastici vigenti, secondo quanto previsto dalla legge n. 62/2000. Ci sono parti del Portfolio (vedi sezioni B e C della modulistica di riferimento) che lasciano ampio spazio di applicazione alle istituzioni scolastiche (statali e paritarie), ferma restando l'inderogabilità dei profili da assicurare.

19) In che momento della propria attività di servizio gli insegnanti procedono alla compilazione del Portfolio?
La diversa organizzazione dell'orario di servizio del personale docente dei tre settori scolastici interessati comporta una diversa articolazione della risposta (e della messa in atto dell'attività di compilazione). Fatta salva una diversa programmazione degli interventi, è possibile prevedere per gli insegnanti della scuola secondaria di I grado che la compilazione (raccolta di documentazione, registrazione delle osservazioni, ecc.) avvenga durante i consigli di classe mensili; per i docenti della scuola primaria la compilazione può avvenire durante le ore di programmazione settimanale; per i docenti della scuola dell'infanzia, infine, la compilazione può essere effettuata durante le attività funzionali all'insegnamento deliberate dal collegio dei docenti.

20) Secondo quali modalità e tempi si può prevedere la collaborazione delle famiglie per la compilazione del Portfolio?
Va ricordato, innanzitutto, in cosa consiste la collaborazione da parte delle famiglie. La circolare n. 84 precisa, in proposito, che, esse rilasciano annotazioni e osservazioni su prodotti e materiali significativi realizzati dai propri figli soprattutto in ambito non scolastico; osservano "modalità d'apprendimento e caratteristiche originali manifestate" dai propri figli anche in altri contesti; indicano lavori ed elaborati esemplificativi delle capacità e aspirazioni dei propri figli; formulano proposte di orientamento per le scelte dei propri figli.
Per quanto riguarda la modalità concreta di attuazione di questa collaborazione, è prioritario informare in assemblea di classe e/o per iscritto tutte le famiglie di questa opportunità offerta dall'introduzione del Portfolio. I momenti di incontro individuale per raccogliere osservazioni, annotazioni e indicazioni sulle esperienze dei figli possono essere attuati in occasione delle assemblee di classe, oppure nei colloqui individuali con gli insegnanti programmati dalla scuola o con altra modalità autonomamente deliberata dalle scuole.

IN DATA 28/11/2005

21) Il provvedimento del Garante del 26 luglio 2005, intervenendo sul Portfolio delle competenze, ha invitato il Miur a "recepire le prescrizioni medesime nella nota esplicativa che lo stesso si è riservato di far pervenire, tramite gli Uffici scolastici regionali, a tutti gli Uffici scolastici". Di tale adempimento non si trova traccia, se non in minima parte, nella circolare n. 84/2005. Come mai?
Le prime esperienze di Portfolio realizzate dalle scuole, a volte in modo molto soggettivo, hanno richiamato l'attenzione del Garante della privacy che ha raccomandato indirizzi il più possibile unitari e responsabili, soprattutto nel trattamento dei dati.
La compilazione del Portfolio è una delle tante occasioni (certamente non l'unica) nelle quali le scuole possono essere impegnate nel trattamento dei dati sensibili. Il Ministero, in uno scambio di note del giugno 2005, convenendo pienamente con il Garante sull'opportunità di fornire alle scuole utili indicazioni in merito al trattamento dei dati sensibili, si è impegnato a fornire chiarimenti sulle modalità e sugli effetti del trattamento dei dati degli alunni.
Tali chiarimenti, attualmente in fase di avanzata elaborazione, riguarderanno alunni e personale scolastico di tutti gli ordini di scuola, compresi gli istituti di istruzione secondaria di II grado, attualmente non interessati al Portfolio delle competenze. La trattazione di tale materia all'interno della circolare n. 84 che riguarda solamente il Portfolio sarebbe stata, pertanto, impropria e inadeguata.

22) Sul giornale dell'insegnante, a tutt'oggi, vengono registrati giudizi, voti di verifica/compiti in classe e osservazioni sistematiche sugli alunni. Le apposite sezioni devono ancora essere compilate o basta il Portfolio?
Il Portfolio delle competenze è uno strumento individuale, mentre il giornale dell'insegnante raccoglie dati complessivi per tutti gli alunni e documenta l'attività programmatoria, didattica e valutativa del docente. I due strumenti sono tra di loro complementari. Pertanto, accanto al Portfolio continua a vivere anche il giornale dell'insegnante dal quale possono essere tratti utili elementi di osservazione sui processi di apprendimento di ciascun alunno.

23) Per questo anno scolastico la circolare n. 84 consente una certa flessibilità di adattamento del Portfolio da parte delle istituzioni scolastiche. Il documento di valutazione, in quanto parte integrante del Portfolio, può anch'esso essere adattato rispetto al modello ministeriale?
La possibilità di adattamento riguarda il Portfolio, soprattutto per quelle parti mai trattate dal Ministero in precedenza e che comportano un impiego immediato. Il documento di valutazione, invece, non ha un impiego operativo immediato, tanto da consentire una sua opportuna predisposizione, sulla base dei modelli obbligatori e prestrutturati allegati alla circolare medesima.
Pertanto, non c'è, in linea di massima, una ragione per derogare dai vincoli posti dalla disposizione, soprattutto per quanto riguarda gli elementi strutturali fondamentali.
Ma i vincoli non sono assoluti, a cominciare, ad esempio, dalla predisposizione grafica del modello (spazi, pagine, ecc.). Possibili adattamenti possono riguardare, ad esempio, la scansione temporale della valutazione (trimestre, anziché quadrimestre) e la quantità delle attività/insegnamenti opzionali (oltre il minimo di tre come riportato nel modello).
E' bene ricordare, ad ogni modo, che l'adattamento consentito del Portfolio deve avvenire "nel rispetto dei princìpi e delle finalità che caratterizzano l'impiego del Portfolio" stesso.

24) Nella circolare n. 84 si afferma che i docenti "concorrono alla compilazione del Portfolio, coordinati dal docente tutor". Nella Faq n. 9 si precisa però che l'apporto del docente tutor non è condizione indispensabile, ma va considerato come opportunità per rendere funzionale l'adempimento. C'è contraddizione o no?
Secondo le disposizioni normative contenute nel decreto legislativo n. 59/2004, confermate dalle Linee guida della circolare n. 84, il docente tutor svolge un ruolo di coordinamento anche nella compilazione del Portfolio.
Con la Faq n. 9 si è inteso soprattutto richiamare la prioritaria competenza dei docenti in materia, al fine di evitare l'interpretazione errata che la questione "Portfolio" appartenga in via esclusiva al solo docente incaricato di funzione tutoriale e che esclusivamente in presenza dell'attivazione di tale incarico sia possibile provvedere alla compilazione.

25) La prima parte della modulistica, obbligatoria e a struttura predefinita non modificabile, viene stampata dal Poligrafico dello Stato o è a cura delle singole scuole?
Pur configurandosi quasi come modulistica ministeriale, in effetti anche le parti obbligatorie e a struttura predefinita e non modificabile sono soggette ad interventi "personalizzati" da parte delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie. Ad esempio, lo stesso documento di valutazione ha spazi aperti per inserire indicatori di apprendimento (analiticamente individuati o raccolti in macroindicatori) in base alla scelte programmatorie delle scuole.
Nella stessa struttura di tale documento possono essere variate le quantità di attività e insegnamenti opzionali in base all'offerta formativa di ciascuna scuola. Altre modifiche possono essere apportate alla parte grafica del documento e degli altri atti a struttura predefinita non modificabile.
E' insomma la parte hard che va assicurata, mentre le parti soft sono rimesse all'autonoma determinazione delle scuole. Per questa ragione saranno le scuole a curare la definizione e la stampa dei Portfoli e degli annessi documenti "non modificabili".

IN DATA 29/11/2005

26) Come mai la certificazione delle competenze da compilarsi in uscita dalla classe 5ª della scuola primaria non riporta la firma del genitore per presa visione?
Anche l'attestato finale che viene consegnato alle famiglie al termine di ogni anno scolastico non prevede, né ha mai previsto, l'apposizione di firma per presa visione. Ogni atto certificativo è in sé compiuto con l'esclusiva sottoscrizione da parte del responsabile che lo rilascia. Ciò vale anche per la certificazione delle competenze.

27) Per chiarezza d'informazione quali classi della scuola primaria si intendono attualmente a riforma e necessitano del Portfolio?
Dallo scorso anno scolastico 2004/2005 sono andati a riforma immediatamente tutte le sezioni di scuola dell'infanzia, tutte le classi di scuola primaria e le classi del primo anno di corso della scuola secondaria di I grado. Da quest'anno scolastico a quelle classi si sono aggiunte quelle del secondo anno di corso della scuola secondaria di I grado.
Dal prossimo anno scolastico sarà a riforma tutto il primo ciclo di istruzione, oltre alla scuola dell'infanzia.
Tutte le classi e le sezioni a riforma hanno l'obbligo di adottare il Portfolio delle competenze.

28) La parte obbligatoria ma modificabile, ovvero da strutturare da parte dei singoli istituti, va fatta approvare dai rispettivi collegi docenti? Entro che termini?
I documenti elencati nella sezione B della modulistica allegata alla circolare n. 84, dovuti ma a libera strutturazione da parte delle scuole, costituiscono forse la parte più originale del Portfolio, al punto da caratterizzarlo più ancora del documento di valutazione che ha comunque una propria "storia" e una specifica identità.
Il collegio docenti può essere utilmente impegnato per definire criteri e linee generali per tale strutturazione, ma è opportuno che siano le diverse équipe pedagogiche a metterla in atto operativamente.

29) Le classi quinte dell'anno in corso dovranno compilare anche l'attestazione delle competenze anche nei casi in cui nulla è stato fatto precedentemente non solo nella pratica di insegnamento che sottende questo foglio finale ma anche solo sul versante della formazione docenti? Non ci sarà di fatto una "commutazione" automatica delle valutazioni disciplinari in valutazioni di competenze?
La certificazione delle competenze è comunque dovuta, ma le osservazioni espresse sono fondate, anche se forse è eccessivo ritenere che nulla è stato fatto in precedenza. Occorre, comunque, tenerne conto in sede di definizione, come richiamato dalla stessa circolare n. 84 la quale, nella premessa, non solo autorizza gli opportuni adattamenti, ma prevede che il complessivo impianto del Portfolio "vada a regime in coincidenza con la completa estensione della riforma a tutte le classi del primo ciclo".
Quest'anno scolastico, pur nei vincoli sostanziali più volti richiamati, può essere considerato come fase di assestamento per realizzare il Portfolio, utilizzando efficacemente l'elaborazione delle scuole.
Le esperienze significative realizzate saranno utili per definire meglio tutti gli strumenti che connotano il Portfolio. La circolare n. 84, in merito, prevede che prima della messa a regime sarà opportuno verificarne l'efficacia e la piena rispondenza alle finalità della legge.
Ciò vale anche per la certificazione delle competenze che, nella circostanza, potrà essere adattata in modo da rispondere alle effettive situazioni realizzate da ogni scuola.

30) Desideriamo sapere se le parti obbligatorie del Portfolio: pagina iniziale, documento di valutazione, tabelle per la valutazione periodica, attestato saranno inviate dal Ministero alla scuola oppure se ogni singola scuola deve provvedere in proprio.
In questo caso è possibile avere il documento in formato word?
Si veda in proposito la Faq n. 25.
Sul sito del Ministero, seguendo il percorso http://www.istruzione.it/normativa/2005/cm84_05.shtml si perviene al testo della circolare n. 84 che riporta sulla destra in alto la dicitura allegati che rinvia alla parola "modulistica" in calce al testo della circolare. Digitando sulla parola "modulistica", se ne ottiene l'intera documentazione in word.
La versione in word è stata volutamente predisposta per consentire gli adattamenti ritenuti opportuni dalle scuole. La versione in pdf non lo avrebbe consentito.

IN DATA 5/12/2005

31) Sono un'insegnante della scuola primaria, la certificazione delle competenze per la classe quinta è obbligatoria alla fine di questo anno scolastico? Chiedo questo perché si dovrebbe basare sulla documentazione presente nel Portfolio, ma le classi quinte non hanno il Portfolio.
Il Portfolio è previsto per tutte le classi che sono quest'anno a riforma, in base al decreto legislativo n. 59/2004 (Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione), il quale all'art. 13 dispone "Per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto sono avviate, dall'anno scolastico 2003/2004, la prima e la seconda classe della scuola primaria e, a decorrere dall'anno scolastico 2004/2005, la terza, la quarta e la quinta classe.". Si veda, ad ogni buon conto, la Faq n. 27.

32) Parlando della certificazione delle competenze, la C.M. n. 84 scrive della necessità di "disporre di tempi lunghi per poter procedere ad un'affidabile certificazione" e di conseguenza rende obbligatoria la compilazione del documento alla fine della scuola primaria e di quella secondaria di 1° grado. La circolare aggiunge poi che "a tal fine è opportuno che i docenti rilevino e registrino in itinere, e in forma documentale, la maturazione delle competenze personali degli alunni...". E' dunque necessario che l'istituzione scolastica predisponga adeguati strumenti di rilevazione e di registrazione. Alla luce di ciò, la scheda di certificazione delle competenze deve essere compilata - al termine della scuola primaria - anche in quest'anno scolastico 2005/2006? Non si ritiene, invece, più opportuno utilizzare quest'anno scolastico per cominciare la rilevazione e la documentazione nei vari anni per arrivare, dopo un periodo di osservazione più disteso, alla fine dell'a.s. 2006/2007?
Si rinvia, in proposito, alla Faq n. 29. Certamente è condivisibile la preoccupazione che al termine di questo anno scolastico non si disponga pienamente per gli alunni dell'ultimo anno di scuola primaria delle rilevazioni complete e necessarie per un'organica certificazione delle competenze da loro acquisite. Tuttavia, è opportuno che, se pur in forma non esaustiva, tale certificazione sia comunque definita e rilasciata al termine di questo anno scolastico. Questa fase in atto, che possiamo considerare aperta e flessibile, consentirà di pervenire, dal prossimo anno 2006/2007, ad una condizione "sperimentata" e verificata.

33) Gli insegnanti possono preparare una scheda, con domande a risposta multipla e/o risposte aperte, da consegnare a casa ai genitori per poi inserirla nel Portfolio?
Si presume che lo strumento proposto si riferisca innanzitutto alla sezione C (parti consigliate) della modulistica del Portfolio, allegata alla circolare n. 84, al fine di raccogliere elementi utili per la presentazione dell'alunno. E' certamente possibile utilizzare schede siffatte, ponendo tuttavia molta attenzione nell'eventuale rilevazione di dati sensibili e giudiziari, attinenti cioè ad aspetti razziali, religiosi, etnici, sanitari, a convinzioni politiche, sindacali, filosofiche. Se, inoltre, la rilevazione intende acquisire anche notizie utili circa le modalità di collaborazione delle famiglie al processo educativo dell'alunno (sezione B), sarà opportuno che le domande riguardino attività ed esperienze vissute dall'alunno in ambito non scolastico, nonché aspetti originali personali dell'alunno anche relativi alla vita scolastica, alla positività/negatività della sua relazione personale con il mondo scolastico in cui è inserito. Quest'ultima rilevazione è opportuno che venga anche integrata da colloqui diretti con le famiglie

34) Vorrei sapere, relativamente alla scuola dell'infanzia, i documenti e gli allegati che sono da inserire nel Portfolio. La scuola nella quale lavoro, ha già attuato il Portfolio da due anni. In esso sono presenti elaborati significativi scelti con criteri concordati e motivati da noi docenti, schede che attestano le competenze acquisite relativamente alle varie aree, interviste rivolte ai genitori e al bambino. Sarei grata se mi fossero recapitate ulteriori informazioni.
I documenti che per la scuola dell'infanzia devono essere inseriti sono tutti quelli indicati nella sezione B della modulistica allegata alla circolare n. 84. Documenti che, quanto a strutturazione, sono lasciati alla libera determinazione di ciascuna scuola. Il lavoro compiuto in questi due anni è buono e può essere utilizzato proficuamente, integrandolo con le parti della sezione B ancora mancanti.

35) Si chiede di sapere se il modello di Portfolio, proposto dalla C.M. n. 84 del 10 novembre 2005, entra in vigore fin dall'anno scolastico in corso. L'introduzione del Portfolio delle competenze di cui alla circolare n. 84 è prevista già da questo anno scolastico con la precisazione che le istituzioni scolastiche che hanno già operato proprie scelte utilizzeranno la modulistica con opportuni adattamenti, se ritenuti necessari, nel rispetto dei princìpi e delle finalità che caratterizzano l'impiego del Portfolio.
Gli interventi flessibili con cui le istituzioni scolastiche daranno attuazione alla strutturazione complessiva del Portfolio nelle sue varie parti potranno fornire utili elementi di valutazione che consentiranno anche di verificare l'efficacia del Portfolio e la piena rispondenza alle finalità della legge, nella previsione che esso vada a regime in coincidenza con la completa estensione della riforma a tutte le classi del primo ciclo.

36) Nella Faq n. 19 asserite che il Portfolio può essere compilato, nella scuola media, durante i consigli di classe. I consigli di classe si tengono una volta al mese e non durano più di un'ora per classe; in una classe con 25 Portfoli da aggiornare e tutti gli altri adempimenti da espletare siete sicuri che faremo in tempo a fare un lavoro serio?
Nella Faq citata si precisava innanzitutto "Fatta salva una diversa programmazione degli interventi", che sta a significare che per l'attività di compilazione, raccolta, registrazione, è la scuola, nella propria autonomia, che può decidere quando, chi e come procedere in tale compito.
Ovviamente il consiglio di classe mensile, la cui durata viene decisa dalla scuola, è uno degli esempi di possibile intervento. La domanda posta dimostra attenzione, serietà e senso di responsabilità dei docenti e del dirigente scolastico interroganti.
Dalla problematica posta emerge la necessità della presenza di qualcuno, più degli altri, che abbia cura della raccolta, registrazione e compilazione. La norma individua questo qualcuno nel docente incaricato di funzioni tutoriali. Si tratta di un'opportunità da non sottovalutare.

37) Il collegio dei docenti ha individuato, partendo dagli Osa, dei macroindicatori disciplinari che si identificano con le competenze disciplinari. Possiamo continuare a richiamarli nel documento di valutazione, negli spazi previsti per ogni disciplina?
Senz'altro. Quelli pubblicati all'interno della modulistica sono soltanto esempi di indicatori che hanno, comunque, come fonte obbligata di riferimento gli Obiettivi specifici di apprendimento così come elencati dalle Indicazioni nazionali (allegati B e C al decreto legislativo n. 59/2004).
Le scuole possono scegliere all'interno dell'elenco degli Osa tra le tante conoscenze e abilità individuate, tenendo conto anche dell'arco temporale di possibile attuazione all'interno del periodo biennale. Le scuole possono anche, molto opportunamente, raccogliere in macroindicatori disciplinari gli Osa.

38) Occorrerebbe maggiore chiarezza per la scuola dell'infanzia: cosa è obbligatorio nella prima sezione, cosa nella seconda, ecc. Può ogni scuola dotarsi di una scala di valutazione tipo quella di Kuno Beller o altre simili? Appare chiaro che molta enfasi verrà data sull'osservazione sistematica e non solo casuale, quindi tanto vale affidarsi a strumenti seri ed affidabili. Che altro di obbligatorio? La ex-valigetta/archivio coinciderà col Portfolio?
Per la parte iniziale del quesito si veda la Faq n. 34. Il riferimento alla scala di valutazione di Kuno Beller ci sembra opportuno e importante, al fine di assicurare, con quelle indicazioni o con altre autonomamente scelte dalle scuole, serietà e responsabilità nel delicato compito dell'osservazione sistematica dei bambini.
La "valigia didattica", adottata da diverse scuole dell'infanzia per documentare i "prodotti" del bambino in funzione anche della continuità con la scuola primaria, coincide in parte con il Portfolio, che si caratterizza soprattutto per l'intervento diretto, intenzionale e sistematico, degli insegnanti.

39) Le sezioni A e B del Portfolio vanno conservate dalla scuola (secondaria I grado) per il periodo di frequenza dell'alunno e alla fine del terzo anno vanno consegnate alla famiglia, insieme alla certificazione delle competenze (Faq 10 e 14). Il consiglio di orientamento deve essere consegnato alla famiglia prima dell'iscrizione al 2° ciclo? (l'originale o la copia?). La scuola superiore riceverà soltanto il diploma?
Il Portfolio delle competenze, anche nella scuola secondaria di I grado, viene consegnato al termine di ciascun anno scolastico in copia alle famiglie che ne facciano richiesta. Alla fine del terzo anno, cioè dal giugno 2007 in poi, insieme alla copia del Portfolio, se richiesta, viene consegnata alle famiglie la certificazione delle competenze.
Nel corso dell'anno scolastico, orientativamente a dicembre, la scuola consegna alle famiglie copia del consiglio di orientamento in vista delle iscrizioni al 2° ciclo. Tale documento viene inserito in originale nel Portfolio delle competenze e ne segue la procedura di conservazione e consegna. Secondo quanto previsto dalle Indicazioni nazionali (allegato C al decreto legislativo n. 59/2004) il Portfolio, alla conclusione del I ciclo di istruzione, viene trasmesso all'istituzione del 2° ciclo, a cui il ragazzo si è iscritto.

40) Come mai la circolare n. 84, negli allegati, chiarisce cosa siano le competenze, le conoscenze e le abilità, senza alcun riferimento agli obiettivi formativi? Purtroppo non c'è ancora chiarezza sulla terminologia introdotta dalla riforma degli ordinamenti!
Sono, per caso, gli obiettivi rintracciabili nel Pecup sotto la voce identità (conoscenza di sé, relazione con gli altri, orientamento)?
In effetti, la definizione di "obiettivi formativi" non è stata compresa tra le note della circolare n. 84/2005, in quanto l'argomento è ben trattato all'interno delle Indicazioni nazionali, di cui agli allegati A, B e C al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59.
Per la scuola dell'infanzia, nell'allegato A al decreto legislativo n. 59/2004, è possibile leggere in proposito il paragrafo "Obiettivi formativi e Piani di studio personalizzati"; per la scuola primaria, nell'allegato B allo stesso decreto, invece è possibile consultare i paragrafi "Obiettivi specifici di apprendimento" e "Obiettivi formativi e Piani di studio personalizzati". Per la scuola secondaria di I grado, infine, nell'allegato C l'argomento è trattato nei paragrafi "Dagli Obiettivi specifici di apprendimento agli Obiettivi formativi" e "Unità di apprendimento e Piani di studio personalizzati".

41) Nella nostra scuola media le attività opzionali consistono in approfondimenti e potenziamenti degli insegnamenti delle discipline curricolari (inglese e italiano) e dell'informatica. Visto che queste attività sono già comprese nelle discipline d'insegnamento per le quali nel documento di valutazione esiste un apposito spazio, cosa bisogna mettere nella valutazione delle attività opzionali?
La finalità della specifica norma relativa alle attività e insegnamenti opzionali (articoli 7 e 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59) è principalmente quella di favorire il più possibile la personalizzazione del Piano di studi per ciascun alunno, cercando di favorirne vocazioni, attitudini e interessi personali. Ciò può avvenire in vari modi; ad esempio, con attività inter-multidisciplinare, con insegnamenti di nuovi discipline, con ampliamento/approfondimento/consolidamento delle ordinarie discipline di insegnamento. In quest'ultimo caso, che coincide con la situazione richiamata dal quesito, la valutazione della disciplina di insegnamento assorbe quella dell'attività opzionale. L'apposito spazio previsto nel documento di valutazione non viene riempito.

42) Siamo i genitori di un alunno di scuola elementare e abbiamo chiesto all'insegnante di nostro figlio notizie sul Portfolio che da quest'anno dovrebbe essere consegnato alle famiglie. L'insegnante ci ha risposto che il sindacato ha informato il dirigente della scuola che non si provvede ad alcunché fino a quando non verrà emanato un apposito provvedimento sul Portfolio da parte del Garante della privacy. Ma è proprio così?
La scuola e quel dirigente sindacale hanno preso un grosso abbaglio, perché ogni competenza sul Portfolio riguarda esclusivamente l'Amministrazione scolastica. Il Garante si occupa di altro. Il Garante per la privacy, nell'ambito delle proprie competenze, ha raccomandato a tutte le Amministrazioni Pubbliche, compreso il Ministero dell'Istruzione, una particolare attenzione nel trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Il Portfolio è una delle tante occasioni in cui può esservi trattamento di dati sensibili; proprio sul Portfolio il Garante si è intrattenuto quest'estate a indicare idonei comportamenti per l'uso dello strumento, da valere anche per ogni altra situazione in cui vi sia trattamento di dati sensibili.
Entro il prossimo 31 dicembre tutte le istituzioni scolastiche dovranno adottare il regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari (predisposto dal Ministero e approvato dal Garante) relativamente al personale dipendente (docenti, personale Ata, dirigente) e agli alunni (dalla scuola dell'infanzia agli istituti superiori). Ovviamente quel regolamento non riguarda il Portfolio che invece ha una propria ragione d'essere, indipendente rispetto al provvedimento.

43) Nel contratto di lavoro degli insegnanti non è previsto nulla sugli impegni relativi alla compilazione del Portfolio e non mi risulta che vi sia stata un'apposita trattativa contrattuale sull'argomento. Perché dovremmo farci carico di questo impegno lavorativo aggiuntivo?
Si potrebbe rispondere che il Portfolio è obbligatorio e che l'adempimento è dovuto in forza della disposizione prescrittiva, ma ci sembrerebbe un modo formale, anche se pienamente legittimo, per eludere il problema che ha anche natura contrattuale. A dir la verità, relativamente agli obblighi di servizio degli insegnanti, è proprio il C.C.N.L. 2002/2005 che contiene la risposta alla domanda. L'art. 27 (attività funzionali all'insegnamento) recita, infatti: "L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi".

44) Nel modello di scheda allegato alla circolare n. 84/2005 definito "non modificabile" ci sono due spazi per valutare le attività facoltative fatte dagli alunni oltre le 27 ore obbligatorie. L'offerta della scuola è di 33 ore delle quali, a parte le 27 ore obbligatorie, ben sei sono ore facoltative. Anche mettendo assieme le due ore di educazione tecnica, servono comunque cinque spazi. Si chiede di sapere se ci sono soluzioni a questo problema: dove mettere la valutazione di tutte le ore facoltative seguite dall'alunno.Non serve uno spazio per ogni ora, ma uno spazio per ogni attività. Le attività facoltative opzionali possono comprendere anche approfondimenti e arricchimenti di discipline ordinarie già oggetto di valutazione; in tal caso gli spazi per le opzionali non servono. Se, comunque, gli spazi sono insufficienti le scuole possono integrarli aggiungendone altri, come già precisato nelle Faq n. 23 e n. 25.

45) Ho letto uno strano titolo su un giornale di questi giorni: "Il Ministero ci ripensa e ritornano le pagelle". E' forse stata sospesa la circolare n. 84 sul Portfolio ed è in arrivo un'altra disposizione?
Il titolo, improprio e inesatto, ha tratto in inganno diversi lettori, facendo pensare ad una novità successiva all'emanazione delle Linee guida sul Portfolio dello scorso mese di novembre. Pur con qualche inesattezza, l'articolo informa tardivamente dell'esistenza del Portfolio e della pubblicazione della circolare n. 84 del 10 novembre, soffermandosi soprattutto sul documento di valutazione che chiama "pagella", anche se tale strumento, evocativo dei voti, è scomparso dagli anni '70 dalle scuole del primo ciclo di istruzione. Un modo discutibile per attirare l'attenzione.

IN DATA 12/12/2005

46) Visto che la circolare n. 84 che dà le Linee guida per la definizione e l'impiego del Portfolio è stata emanata in data 10 novembre 2005, quindi ad anno scolastico già abbondantemente inoltrato, moltissime scuole hanno già provveduto ad acquistare, presso le varie case editrici, modelli di Portfolio già predisposti e stampati. Si chiede se è possibile, solo per quest'anno scolastico, integrare i modelli già in possesso delle scuole con altri fascicoletti separati che, pur non costituendo un unico fascicolo con il Portfolio di cui la scuola è in possesso, potranno essere considerati parte integrante di esso.
Certamente sì. E' questo, infatti, il senso della deroga contenuta nella premessa della circolare n. 84/2005, che, tuttavia, chiede che gli adattamenti avvengano nel rispetto dei princìpi e delle finalità che caratterizzano l'impiego del Portfolio. Poiché quest'anno il Portfolio include anche il documento di valutazione che in passato veniva predisposto a parte, vi sono le condizioni e il tempo per provvedere invece alla predisposizione di questo documento nei termini indicati dalla circolare e dalla modulistica, cioè in modo sostanzialmente conforme al modello indicato.

47) Alcune colleghe della mia scuola sostengono che il Portfolio per la scuola dell'infanzia non sia obbligatorio. E' vero?
Il Portfolio delle competenze è obbligatorio sia per la scuola dell'infanzia sia per le scuole del 1° ciclo di istruzione, con la sola esclusione, per questo anno scolastico, delle classi del terzo anno della scuola secondaria di I grado. Per la scuola dell'infanzia, a differenza di quanto previsto per le scuole del 1° ciclo di istruzione, non è previsto l'obbligo di adottare modelli predefiniti, in quanto questo settore non è interessato a documenti formali di valutazione, certificazione di competenze, attestati, ecc. La scuola dell'infanzia, tuttavia, ha l'obbligo di definire, pur con strutturazione definita autonomamente, i documenti di cui alla sezione B della modulistica allegata alla circolare n. 84/2005, come ricordato nella Faq n. 34.

48) Sono un'insegnante della scuola dell'infanzia vorrei sapere se siamo tenute a compilare il Portfolio anche se io so di sì, ma vorrei rispondere alle mie colleghe, che dicono che non siamo obbligate, e so che c'è una sentenza del Tar. Grazie.
L'obbligo di compilazione del Portfolio delle competenze c'era già dallo scorso anno. Anche per la scuola dell'infanzia, come ricordato nella Faq n. 47. Non conosciamo sentenze del Tar che possano affermare l'assenza di un obbligo previsto da disposizioni normative. Si faccia dire dalle colleghe quali sono gli estremi della sentenza.

49) Sono un'insegnante di scuola primaria che ha attuato la sperimentazione di tutti gli oggetti della riforma (compreso il Portfolio) già col D.M. n. 100/2002 e che, pertanto, ha già adottato un modello di Portfolio attualmente in fase di revisione alla luce della C.M. n. 84/2005.
Due le domande.

a) Nella revisione del Portfolio è necessario rispettare la sequenza logica presentata nel modello ministeriale, oppure è possibile prevedere una differente sequenza che, a nostro giudizio, potrebbe avere una maggiore funzionalità dello strumento?
b) Perché al termine della scuola primaria sono previsti due strumenti valutativi: il Dva e la certificazione delle competenze. Non sarebbe più utile prevedere solo la seconda che rappresenta una valutazione di competenze nate dall'incontro tra conoscenze e abilità (cui gli Osa si riferiscono) apprese anche l'ultimo anno del II biennio?

La sequenza indicata nella modulistica allegata alla circolare n. 84 ha considerato criteri logici e procedurali del tutto soggettivi. Certamente la scuola può adottare altro tipo di sequenza. L'osservazione circa l'inutilità dei documenti di valutazione nell'ultimo anno di scuola primaria stante la certificazione delle competenze ha un suo parziale fondamento, ma occorre considerare che mentre la certificazione delle competenze è unica e conclusiva, il documento di valutazione, anche per l'ultimo anno di corso, ha un'articolazione periodica (trimestre/quadrimestre) e soltanto nella valutazione finale può identificarsi parzialmente con la certificazione.

50) Ma è compatibile la risposta, un po' stizzita, n. 43, con quella "eccessivamente disponibile", e secondo me non del tutto adeguata, n. 19, sempre sul tema "momenti di compilazione dei documenti di valutazione e del Portfolio"?
A volte può capitare che le parole tradiscano il pensiero e l'intenzione di chi scrive. Ci siamo riletti la Faq 43 (e anche la 19 chiarita ulteriormente dalla 36), ma oltre a non trovare incompatibilità tra le due - che sono sicuramente tra di loro complementari - non ci sembra proprio che dalla 43 traspaia stizza. Se, comunque, è questa l'impressione suscitata, possiamo assicurare che non corrispondeva alla nostra intenzione.

51) Parlando sulla compilazione del Portfolio la circolare n. 84 definisce necessario "disporre di tempi lunghi per poter procedere ad una certificazione affidabile", in considerazione di quanto esposto può un collegio docenti deliberare di utilizzare l'anno in corso per cominciare la rilevazione e passare alla compilazione vera e propria nel 2006/2007? Può il dirigente scolastico obbligare i docenti alla compilazione del Portfolio nonostante la delibera del collegio?
Sono due le questioni sollevate dal quesito: la modalità di attuazione del Portfolio e l'ambito del potere del collegio dei docenti. Consideriamo preliminarmente questo secondo problema identificato dalla domanda finale circa l'intervento del dirigente scolastico contro la delibera del collegio. Il collegio docenti ha potere decisionale limitatamente alle competenze assegnate dalla legge e non può certamente decidere sull'applicazione di disposizioni legislative, in nome dell'autonomia. Un collegio che non condivida eventualmente il merito di una disposizione normativa non può ritenersi in diritto di non darvi applicazione. Si tratta di una questione elementare che va ben oltre i problemi di attuazione della riforma di cui alla legge n. 53/2003 e vale in ogni tempo e per ogni riforma. Al collegio dei docenti non spetta il potere di decidere se dare attuazione, ma come dare attuazione alla norma. E il come è indicato dal Regolamento per l'autonomia scolastica (D.P.R. n. 275/1999) agli articoli 4 (autonomia didattica) e 5 (autonomia organizzativa). Una delibera come quella indicata nel quesito è nulla per vizio assoluto di competenza, e il dirigente scolastico ha l'obbligo di ignorarla. Per quanto riguarda la prima domanda, che è relativa alla certificazione delle competenze (non al Portfolio nel suo insieme), si rinvia alla Faq n. 32 e si conferma che, pur obbligata per le classi quinte della scuola primaria già dal corrente anno scolastico, la determinazione della certificazione può avvenire in termini aperti e flessibili, in modo da consentire di pervenire, dal prossimo anno 2006/2007, ad una condizione "sperimentata" e verificata.

52) Sono la dirigente di una scuola paritaria, vorrei fare 2 quesiti:

– lo scorso anno sia nella scuola primaria che secondaria di 1° grado abbiamo messo sulla scheda valutativa prima di ogni disciplina: "Nel Portfolio si trova l'elenco degli obiettivi formativi" ed avevamo allegato un foglio. Possiamo fare ancora così o bisogna scriverli nell'apposito spazio? Nelle caselle delle singole discipline sopra il giudizio sintetico?
– dove ci sono gli insegnamenti obbligatori opzionali (religione cattolica o attività alternative) poiché noi facciamo a tutti religione cattolica, essendo la scuola tale (li lasciamo liberi sull'aspetto pratico: cerimonie... ma l'aspetto culturale è quello cattolico), possiamo mettere solo religione cattolica e tralasciare la casella delle attività alternative?
Lo spazio riservato alla valutazione degli apprendimenti per ogni disciplina va riempito secondo le scelte programmate dalla scuola e, comunque, riferite, agli Osa (cfr. Faq n. 37). Il documento di valutazione è bene che abbia una sua unità compiuta e che vi sia, pertanto, una correlazione visibile e immediata tra il contenuto da valutare (apprendimenti, obiettivi formativi) e il livello/misura della valutazione (ottimo, distinto, ecc.). Tuttavia, la struttura unitaria del Portfolio, se predisposta in modo efficiente e razionale, può assicurare comunque tale correlazione, purché i genitori destinatari abbiano immediata e chiara visibilità della correlazione contenuto da valutare e misura della valutazione. Anche se la totalità degli alunni ha scelto di avvalersi della religione cattolica, è necessario che venga data visibilità all'opzione tra Irc e attività alternativa.

53) Reputo che ogni domanda a Voi rivolta sia degna, utile, "positiva", ... almeno così ragiono io nella mia ottica di "vecchio" docente e di "piccolo" esperto di comunicazione. Alla risposta 36 c'è un'indicazione valoriale a docenti e al dirigente scolastico interroganti (la domanda posta dimostra attenzione, serietà, senso di responsabilità, ...) che mette in cattiva luce gli altri che richiedono risposte. Saluti e buon lavoro.
L'osservazione è molto giusta. L'apprezzamento espresso nella risposta rischia di sottintendere un non apprezzamento per tutte le altre Faq in cui non abbiamo manifestato questa considerazione. L'apprezzamento e il ringraziamento in effetti lo dobbiamo a tutti coloro che hanno inviato quesiti, perché, oltre a fornirci l'occasione per chiarire le problematiche del Portfolio a loro e a tantissimi che ci leggono, sono anche per noi utile riscontro di quanto predisposto al fine di apportare eventuali integrazioni in sede finale di verifica. Grazie.

54) Se l'insegnamento di religione cattolica o attività alternative rientra nell'orario obbligatorio delle 27 ore settimanali, è ancora legalmente valida la scelta del genitore della primaria di far uscire da scuola il bambino durante l'ora di religione? E poiché tali discipline sono entrambe presenti nel nuovo modello di documento di valutazione e quindi valutabili, quali sono le opzioni possibili da inserire nelle prossime domande di iscrizione?
Nulla è innovato circa la possibilità di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica o di attività alternative ad esso, ivi compresa la possibilità di uscita (o ingresso ritardato) dalla scuola come indicato dal modello E allegato alla circolare annuale per le iscrizioni. Nel caso in cui l'alunno non svolga attività alternativa né si avvalga dell'insegnamento della religione cattolica, nel documento di valutazione non verrà apposto alcun giudizio.

55) L'accresciuto carico di lavoro dei docenti dell'équipe pedagogica indispensabile per la corretta e puntuale compilazione del Portfolio in che misura sarà retribuito e con quali fondi? Forse con quelli del fondo d'istituto a danno, quindi, dell'attività progettuale della scuola?
Soltanto la sede contrattuale può dare risposta a questo problema che potrebbe dimostrarsi, alla verifica dei fatti, effettivamente fondato. Attualmente non ci sono parametri che possano oggettivamente avvalorare il timore espresso nel quesito, ma, in via presuntiva, si può ritenere che la corretta e puntuale compilazione del Portfolio possa comportare effettivamente carichi aggiuntivi di lavoro. Le uniche risorse specifiche a disposizione per compensare oneri aggiuntivi sono quelle stanziate, ma non utilizzate per mancata conclusione della trattativa contrattuale, per l'esercizio della funzione tutoriale, in quanto tra le attività da assegnare al docente tutor vi è anche quella della cura della documentazione. In ogni modo la sede della contrattazione nazionale è l'unica deputata a sciogliere il nodo. La contrattazione integrativa di istituto, se dovesse essere attivata, a nostro parere dovrebbe avere funzione transitoria e, soprattutto, sostenuta dal preventivo consenso del collegio docenti chiamato a individuare un ordine di priorità per le attività da finanziare con il fondo di istituto.

IN DATA 13/12/2005

56) Ho letto la risposta alla Faq 41 e desidero sapere se si può applicare lo stesso criterio alla scuola primaria, vale a dire considerare le attività opzionali come ampliamento-approfondimento delle discipline ordinarie e quindi ometterne la valutazione negli appositi spazi.
Certamente, se l'ampliamento-approfondimento riguarda normali discipline di studio già soggette alla normale valutazione.

57) Viste le varie modifiche che abbiamo dovuto apportare al nostro Portfolio di circolo (prima per la privacy, ora perché sono arrivate le modulistiche ministeriali) il documento non è ancora stato distribuito agli alunni e presentato nella sua forma finale ai genitori. Ha senso farlo a questo punto dell'anno scolastico? Se rimandiamo al nuovo anno scolastico siamo passibili di provvedimenti disciplinari o penali?
La circolare n. 84, proprio in considerazione del fatto che vi sono scuole che hanno già provveduto a predisporre il Portfolio per il corrente anno scolastico, autorizza gli opportuni adattamenti, chiedendo tuttavia alle scuole di corrispondere il più possibile alle finalità dello strumento richiamate dalla circolare e, comunque, già insite nella norma di base contenuta nelle Indicazioni nazionali.

58) Sono un insegnante di religione presso la scuola secondaria di primo grado e vorrei sottoporre il seguente quesito: "Secondo i modelli allegati alla C.M. n. 84 del 10/11/2005 l'insegnamento della religione cattolica deve essere inserito in una parte intitolata 'Attività opzionali obbligatorie', nella scuola dove insegno è stata inserita nelle 'Attività opzionali facoltative' questa decisione non è contraria allo spirito del concordato e del quadro normativo di riferimento?"
L'art. 10 del decreto legislativo n. 59/2004, al primo comma, include nell'orario obbligatorio anche l'insegnamento della religione cattolica, in conformità alle norme concordatarie che, come è noto, sono recepite tra le leggi dello Stato.
Nella modulistica allegata alla circolare n. 84 tale insegnamento è stato incluso quindi tra quelli obbligatori. Tuttavia, in ragione del diritto degli alunni di avvalersi di tale insegnamento o di altra attività o scelta alternativa, con esercizio di libera opzione, è stata apposta la dizione di insegnamento opzionale.
Pertanto, il termine "obbligatorio" si riferisce alla scuola che ha l'obbligo di offrire tale insegnamento agli alunni; il termine "opzionale" si riferisce al diritto dell'alunno di esercitare l'opzione di avvalersi o meno di tale offerta.
La nuova titolazione individuata dalla scuola, mentre afferma il diritto dell'alunno di avvalersi dell'Irc, colloca tale insegnamento al di fuori dell'orario obbligatorio delle lezioni.
Una simile previsione non è prevista da alcuna norma legislativa.

59) Noi abbiamo ipotizzato un indice di Portfolio che rispecchia tutte le indicazioni della circolare. E' possibile spostare o invertire l'ordine delle sezioni?
Ovviamente sì, come già precisato nella Faq n. 49.

60) Perché nella scheda di valutazione, scuola secondaria di primo grado, l'informatica è considerata disciplina a parte, quando gli Osa di ciascuna disciplina prevedono l'uso, peraltro normale, degli strumenti informatici?
Per la scuola secondaria di I grado l'informatica è compresa tra le discipline di studio, e per essa vengono elencate nelle Indicazioni nazionali (cfr.) specifiche conoscenze e abilità disciplinari.
Il fatto che gli strumenti informatici possano essere utilizzati nella didattica delle altre discipline e che l'informatica abbia auspicabilmente un utilizzo trasversale, non esclude la necessità che vi siano docenti appositamente preposti a tale insegnamento e alla conseguente valutazione degli apprendimenti.

IN DATA 14/12/2005
61) Vorrei chiedere chiarimenti in merito alla voce "informatica" all'interno del documento di valutazione:

a) deve essere intesa come ulteriore disciplina? In tal caso chi è incaricato di insegnarla? Come si concilia con il curricolo obbligatorio di 27 ore settimanali?
b) deve essere intesa come attività trasversale? In tal caso perché vengono indicati precisi contenuti da svolgere? Tenuto conto poi che non tutti i docenti sono in grado di utilizzare il computer, come può intendersi come attività trasversale?
c) deve essere intesa come attività opzionale? In tal caso perché non è nella sezione degli opzionali? Quali competenze si richiedono per l'insegnamento dell'informatica?
d) chi la valuta?

La questione dell'informatica è stata posta da vari quesiti pervenuti. Come precisato nella Faq n. 60, per la scuola secondaria di I grado l'informatica è compresa tra le discipline obbligatorie e i relativi Osa sono in tal senso appositamente individuati come conoscenze e abilità disciplinari specifiche.
E' pertanto giusto ritenere l'informatica non solo come attività trasversale e funzionale agli altri insegnamenti, ma anche come oggetto di vero e proprio insegnamento disciplinare.
Le Indicazioni nazionali (allegato C al decreto legislativo n. 59/2004) non individuano specificamente quali docenti debbano essere preposti a tale insegnamento, ma all'interno del quadro orario individua un'area pluridisciplinare che comprende matematica, scienze e tecnologia (ora ampliata di un'ora). E' chiaramente in quell'area che deve essere individuato il docente preposto all'insegnamento (e alla valutazione) dell'informatica.
Poiché, come ha precisato la circolare n. 29/2004, in via transitoria e in attesa della revisione delle classi di concorso, i docenti di educazione tecnica sono assegnati all'insegnamento di tecnologia nel quadro degli insegnamenti previsti nell'area disciplinare "matematica, scienze e tecnologia", a loro, in via prioritaria compete tale insegnamento. Ad ogni buon conto spetta in via definitiva ad ogni istituzione scolastica, attraverso il dirigente, individuare chi, tra i docenti, i docenti di educazione tecnica e quelli di matematica debbano (o possano) essere preposti all'insegnamento.

62) Si possono attuare progetti di informatica in una scuola dove nessun insegnante ha dato la disponibilità ad insegnare questa disciplina durante le ore curriculari?
Un insegnante di sostegno che ha competenze in informatica può organizzare un'alfabetizzazione con gli alunni disabili della propria scuola?

Non viene riportata la prima parte del quesito, in quanto sostanzialmente simile a quanto richiesto nella Faq n. 61.
L'informatica, in quanto disciplina a tutti gli effetti, va compresa e svolta all'interno dell'orario obbligatorio delle lezioni, mentre eventuali ampliamenti e approfondimenti possono essere effettuati nell'ambito delle attività facoltative e opzionali in orario aggiuntivo.
Parlare quindi di disponibilità degli insegnanti ad insegnare informatica è improprio, perché, a cominciare dai docenti di educazione tecnica, essa è da comprendere tra gli insegnamenti obbligatori da affidare a docenti della scuola.
L'informatica non è una novità introdotta dalla riforma, perché gli interventi per la formazione degli insegnanti e per gli acquisti delle strumentazioni costituiscono da almeno un decennio una consuetudine per tutte le scuole.
L'insegnante di sostegno, nell'ambito dei propri compiti istituzionali nei confronti degli alunni disabili assegnati, può indubbiamente organizzare attività di alfabetizzazione nei confronti degli alunni disabili affidati o anche, in collaborazione con gli altri docenti di sostegno, a favore di quelli della scuola in cui presta servizio.

63) Leggendo tutti i vari documenti usciti e Faq relativi non risulta ancora chiaro se l'incremento di 33 del monte ore di inglese e tecnologia sia:

A) valido per l'anno scolastico 2006/2007?
a1) solo per le prime?
a2) tutte le classi in regime di riforma?

B) valido per l'anno scolastico in corso?
b1) solo per le classi prime?
b2) anche per le seconde medie?

La materia non riguarda direttamente il Portfolio delle competenze. Le modifiche orarie conseguenti all'art. 25 del decreto legislativo n. 226 che incrementano di 33 ore annuali l'insegnamento della lingua inglese e di altre 33 ore l'area tecnologica non potranno che trovare formale attuazione dal prossimo anno scolastico con effetto su tutte le classi dei tre anni di corso della scuola secondaria di I grado.
Nulla vieta che, già con effetto dall'anno in corso, i nuovi Osa di inglese e della seconda lingua comunitaria possano essere assunti nei Piani di studio.

64) Il collegio dei docenti, visto il punto 3 della C.M. n. 84 del 10/11/2005, tenuta presente la sezione B punto "e" dell'allegato, "Modalità della cooperazione delle famiglie al processo educativo dell'alunno", può deliberare di sostituire la riproduzione, a cura dei docenti dell'équipe, delle attività e delle esperienze vissute dall'alunno in ambito non scolastico rappresentate in questa sezione a seguito delle segnalazioni delle famiglie, con una scheda, a risposte multiple e/o aperte, riguardanti "prodotti e materiali significativi realizzati dai propri figli soprattutto in ambito non scolastico", da consegnare a casa ai genitori per poi inserirla nel Portfolio?

Se il questionario ipotizzato serve ad integrare e ad arricchire il rapporto tra la scuola e le famiglie in ordine alla compilazione del Portfolio, è certamente utile. Se conclude questo rapporto a distanza senza ulteriori elementi verificati direttamente ad personam, riduce al minimo il potenziale apporto delle famiglie.
Si veda, ad ogni buon conto, la Faq 33 nella quale l'ipotesi è stata oggetto di maggior approfondimento.

65) Nella circolare 29 esplicativa del decreto legislativo n. 59 si faceva riferimento ad un profilo del bambino in uscita dalla scuola dell'infanzia come documento in corso di preparazione da parte del legislatore. In attesa di tale normativa orientativa nel nostro istituto non abbiamo realizzato un vero e proprio Portfolio ma abbiamo utilizzato la raccolta della documentazione chiamata "valigia" per guidare il colloquio annuale finale con le famiglie e quello di passaggio alla scuola primaria. Ora ci ritroviamo all'improvviso inclusi nella preparazione di documenti valutativi scritti (registrazione delle osservazioni sistematiche!) non avendo chiaro il fine. La selezione delle miriadi di abilità/competenze/azioni prodotte dai bambini quotidianamente espone al forte rischio di etichettare un bambino in anni molto delicati condizionando la lettura della scuola successiva in merito alle capacità/intenzionalità/potenzialità di quel bambino. Certo, è affascinante l'idea che grazie alla valorizzazione formale delle osservazioni sia nel curricolo implicito che in quello esplicito dia un ruolo più importante e serio della scuola dell'infanzia anche e soprattutto agli occhi dei genitori che con più responsabilità dovrebbero poi prendere decisioni come la frequenza saltuaria, il pretendere che al proprio bambino non si faccia fare ciò che lui non ha voglia (anche se competenza fondamentale come tirarsi su e giù le mutandine!), ecc. Così come alla luce di queste rilevazioni formalizzate si possa arrivare a procedure di accettazione o rifiuto della famiglia che vorrebbe scegliere l'anticipo alla scuola primaria.
Ma se queste non fossero le finalità, allora a che servono? Le insegnanti da molto tempo utilizzano griglie di rilevazione e scale di indicatori come guida per il confronto tra docenti che lavorano sugli stessi bambini e per orientare in itinere le attività didattiche ma questo non ha mai richiesto la necessità di una formalizzazione, al massimo sono state allegate al registro di classe dell'anno.

Riportiamo, in via del tutto eccezionale, per intero il quesito per le interessanti riflessioni espresse che meritano di essere conosciute anche dai numerosi lettori delle Faq.
In effetti era prevista la definizione del profilo del bambino all'uscita dalla scuola dell'infanzia che, come per il primo ciclo di istruzione avrebbe potuto meglio orientare e finalizzare l'azione formativa degli insegnanti e quella documentativa-formativa del Portfolio delle competenze.
Tuttavia, pur in assenza di tale profilo, gli insegnanti della scuola dell'infanzia possono trovare orientamento e finalizzazione dei loro interventi educativi all'interno delle Indicazioni nazionali, con particolare riferimento ai capitoli dedicati agli obiettivi generali del processo formativo e a gli obiettivi specifici di apprendimento, tra i quali ultimi, ci permettiamo segnalare, come esempio, i paragrafi relativi a: Il sé e l'altro - Corpo, movimento, salute - Fruizione e produzione di messaggi - Esplorare, conoscere e progettare.
Il buon lavoro condotto con l'esperienza della "valigia" può essere continuato con il Portfolio. Poiché la documentazione che veniva raccolta in precedenza non era certamente limitata ai soli prodotti del bambino, ma conteneva probabilmente riflessioni e valutazioni degli insegnanti, si tratta di continuare tale attività con le integrazioni, probabilmente non rilevanti, previste dalla circolare n. 84/2005.

66) Il nostro istituto non ha formalizzato una versione di Portfolio, sebbene voi abbiate detto in una Faq che questa decisione fosse illegittima. Abbiamo però prodotto una versione di scheda di valutazione coordinata dalla prima primaria alla seconda secondaria.
Ora, con le nuove indicazioni giunte alla fine di novembre si dovrebbe prendere atto e procedere a decisioni operative e pratiche che attualmente non esistono. I colleghi della secondaria sono orientati a compilare la casella del giudizio sintetico sostenendo che la casella degli apprendimenti attesi è facoltativa, quindi non la riempirebbero. I colleghi della primaria sostengono che negli apprendimenti attesi si potrebbero trascrivere gli obiettivi specifici già selezionati l'anno precedente.
Io sono anche un genitore di questo istituto, e sostengo che la casella degli apprendimenti attesi è la parte più seria del documento di valutazione poiché deve comunicare a me genitore sulla base di quale aspettativa il docente ha espresso quel giudizio su mio figlio, e pertanto, quella casella rappresenta l'esplicitazione trasparente della personalizzazione del percorso educativo previsto e realizzato con mio figlio. Quindi, non è possibile che l'intero istituto decida lo stesso apprendimento atteso uguale per tutti gli allievi in quella specifica disciplina, sarebbe tradire la filosofia portante della Riforma.
Stesso discorso vale per gli obiettivi formativi. Se le caselle degli apprendimenti attesi vanno compilate personalmente dal docente di ciascuna disciplina, gli obiettivi formativi sono trasversali e interdisciplinari, hanno stretto legame con la maturazione delle competenze attese a fine ciclo, e rappresentano la spina dorsale delle Unità d'apprendimento. Questi però non sono espressione del singolo docente ma dell'elaborazione concordata dell'équipe docente che lavora con mio figlio. Ancora una volta, questi non possono essere uguali per tutte le classi uguali dell'istituto ma si devono riferire alla particolare personalità/potenzialità di mio figlio. Ed in base anche a questi vanno individuate le attività facoltative opzionali che arricchiscano oppure indirizzino al recupero.
Sono molto contestata per questa interpretazione, ed il dirigente scolastico non intende convocare un collegio docenti per prendere decisioni chiare in proposito. Come si potranno comportare i singoli docenti volendo essere in regola con l'obbligatorietà ma non potendo operare da soli mancando le procedure (chi fa cosa e quando e su quale documento)?

Per l'obbligo, già dallo scorso anno, di adottare il Portfolio delle competenze rinviamo alla Faq n. 1. Per quanto riguarda invece il documento di valutazione - che è soltanto una parte del Portfolio - facciamo nostre completamente tutte le sue considerazioni e le interpretazioni date al complesso della normativa.
Aggiungiamo solamente una nostra puntualizzazione.
Per gli indicatori di apprendimento nella modulistica si sono presentati degli esempi (da qui l'aspetto facoltativo) rimettendo comunque agli insegnanti l'obbligo di definirli in proprio, attingendo dagli Osa delle Indicazioni nazionali, secondo il Piano di studi delineato, con facoltà anche di optare per macro indicatori desunti sempre dagli Osa. Per corrispondere meglio alla scelta il più possibile personalizzata, quest'anno sono stati distinti, sempre negli esempi, gli indicatori di apprendimento del primo anno della primaria da quelli del primo periodo.

67) Mi sembra che per la scuola dell'infanzia il Portfolio preveda soltanto osservazioni e nient'altro. Non è troppo poco?

Se fosse così, sarebbe davvero troppo poco. La risposta alla sua preoccupazione la può trovare nella sezione B della modulistica allegata alla circolare n. 84, dove, oltre alla registrazione delle osservazioni sul bambino, sono obbligatoriamente previsti (e autonomamente strutturabili): documentazione significativa delle attività educative e didattiche svolte dal bambino, documentazione dei processi di maturazione personale del bambino e osservazioni dei docenti, modalità di partecipazione/autovalutazione del bambino, modalità della cooperazione delle famiglie al processo educativo dell'alunno. Per completezza, la rinviamo alla lettura della Faq n. 65 non ancora messa in linea al momento dell'invio del quesito.

68) Nel documento di valutazione sono previste solamente due righe per gli insegnamenti e le attività opzionali. Si possono inserire altre righe? Ad esempio una per ogni attività?
L'eventuale inserimento modifica la "struttura predefinita"?
Si tenga conto che le attività facoltative opzionali sono 3 (tre) per la scuola primaria, 6 (sei) per la scuola secondaria di primo grado.

Altri quesiti hanno posto lo stesso interrogativo a cui la risposta per l'eventuale inserimento di altre righe per accogliere attività e insegnamenti è ovviamente positiva. Si possono aggiungere certamente altre righe, senza che ciò comporti modifica della struttura predefinita. Tuttavia occorre, prima di decidere, fare anche una piccola riflessione.
Le attività/insegnamenti opzionali non sono tre per la primaria e sei per la secondaria di I grado. Sono tre e sei le ore, non le attività, con la conseguenza, molto probabile, che un'attività opzionale, da sola, assorba buona parte dell'orario disponibile, attenuando l'esigenza di altri spazi nel documento di valutazione.
Inoltre, quando si tratta di approfondimento e arricchimento disciplinare, la valutazione è già compresa nella disciplina. Solamente in presenza di una disciplina nuova (ad esempio e per assurdo, l'insegnamento del cinese) lo spazio deve essere utilizzato anche per l'insegnamento di una disciplina, oltre che per la partecipazione ad un'attività particolare.
A ben guardare, gli spazi predisposti dalla modulistica forse possono bastare, senza altre aggiunte.

69) Si chiede se si può adottare un modello di Portfolio con struttura diversa da quella ministeriale, relativamente alla scheda di valutazione, che comunque contenga tutti gli elementi previsti dalla scheda di valutazione proposta.

Nelle note che accompagnano questo servizio di Faq, a proposito delle parti obbligatorie e predefinite del Portfolio, tra cui è compreso il documento di valutazione, si parla di sostanzialmente vincolante.
In quel sostanzialmente può stare la risposta - affermativa - alla domanda posta.
Il documento di valutazione deve comprendere, oltre ai dati identificativi della scuola e dell'alunno (come da frontespizio del modello) questi elementi sostanziali e ineludibili:

– le discipline da valutare (discipline che non possono che essere quelle individuate dalle Indicazioni nazionali e dagli Obiettivi specifici di apprendimento);
– gli indicatori di apprendimento che connotano la disciplina e che vanno desunti dagli Osa (cfr. Faq n. 37);
– il comportamento come oggetto di valutazione;
– il giudizio sintetico (secondo la scala indicata) oppure un giudizio analitico per gli indicatori della disciplina;
– gli insegnamenti obbligatori e opzionali;
– gli insegnamenti/attività facoltativi e opzionali.
– i soggetti valutatori.

Se questi elementi sostanziali che derivano da disposizioni legislative sono tutti compresi nel documento di valutazione dell'istituzione scolastica, la modifica apportata alla modulistica ministeriale è possibile e corretta.

70) Sono un'insegnante che, impegnata nell'elaborazione e nella compilazione del Portfolio, vi ha dedicato durante lo scorso anno scolastico molte ore di lavoro a scuola e a casa. Nessun riconoscimento è stato dato per il passato e ancora oggi nessuna norma contrattuale dispone il pagamento di questo lavoro straordinario, effetto della riforma. Perché? Quella dell'insegnante è una professione o una missione di volontariato?

Nei prossimi giorni si svolgerà, su richiesta sindacale, un apposito incontro presso il Ministero dell'Istruzione, avente per oggetto esclusivo il Portfolio.
Si può presumere che, nell'occasione, sarà affrontato anche il problema sollevato dal quesito e che, certamente non è secondario rispetto al conseguimento degli obiettivi delineati dall'uso efficace del Portfolio.
Se possibile, ne daremo informazione all'interno del servizio di Faq.

IN DATA 16/12/2005

71) Dalla lettura della circolare n. 84 non si evince con chiarezza se la certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione - terzo anno della secondaria di I grado - debba essere rilasciata già da quest'anno scolastico oppure al termine del 2006/2007, quando anche le classi del terzo anno di corso saranno tutte a riforma.
Per quest'anno scolastico il Portfolio e tutte le documentazioni e certificazioni in esso incluse sono previste solamente per le classi attualmente a riforma. Le attuali terze classi dell'ex-scuola media non sono, pertanto, tenute ad avvalersi del Portfolio, a conformarsi al nuovo documento di valutazione e ad attivare la certificazione delle competenze, essendo regolate attualmente dalle disposizioni del precedente ordinamento.

72) Sul documento della valutazione, nello spazio attestato, non è prevista alcuna dicitura per gli alunni delle classi quinte. E' corretto scrivere: "... è stato ammesso alla scuola secondaria di I grado"?
In effetti nella modulistica relativa all'attestato finale, allegata alla circolare n. 84, non è stata inserita la dicitura specifica per l'ultimo anno della primaria relativamente all'ammissione alla classe successiva che, in questo caso, è quella del primo anno della scuola secondaria di I grado. E' certamente appropriato, quindi, prevedere di scrivere "...è stato ammesso alla scuola secondaria di I grado". Ringraziamo per la cortese segnalazione.

73) Nella mia scuola, abbiamo adottato un modello di Portfolio cartaceo, mentre per un solo corso è stato sperimentato un Portfolio elettronico da me elaborato e realizzato. A tale prodotto è possibile allegare qualsiasi documento che attesti le abilità e le competenze conseguite (elaborati grafici, sonori, filmici, ecc.), come pure si presta al trasferimento dei dati su Cd-Rom, via web, o in versione cartacea. La mia domanda è la seguente: potrò continuare per il suddetto corso, compresa la nuova prima classe, la realizzazione del Portfolio elettronico, ferme restando le modifiche necessarie per l'adeguamento a quanto previsto dalla circolare n. 84?
La versione del Portfolio delle competenze in formato elettronico è una delle possibilità di attuazione prevista dalla stessa circolare n. 84, ed è pertanto, possibile disporre in tal senso, operando le modifiche necessarie per adeguarlo ai vincoli sostanziali della nuova disposizione.

74) Nella nostra scuola abbiamo proposto ai genitori un'attività facoltativa di laboratorio teatrale di 10 ore pomeridiane che prevede l'allestimento di un lavoro teatrale da rappresentare alla fine dell'anno scolastico; di conseguenza gli incontri preventivati si svolgono tutti nel II quadrimestre. Poiché tale attività va valutata nel documento di valutazione possiamo esprimere solo la valutazione finale e omettere quella del I quadrimestre? Nella classe I abbiamo progettato delle U.A. con obiettivi formativi che si richiamano a degli Osa di Educazione alla cittadinanza, Educazione ambientale, Educazione stradale. In sede di scrutinio il giudizio sull'Educazione alla convivenza civile va mediato tra le proposte che faranno i tre docenti che hanno in carico le suddette attività (proposte debitamente documentate nel registro personale) oppure ad esso devono concorrere (come per il giudizio sul comportamento) le proposte di tutti i docenti basate, ad esempio, su osservazioni sistematiche riferite a degli Osa di Educazione alla convivenza civile che fanno come da sfondo alle unità di apprendimento disciplinari (ad es. l'insegnante di musica potrebbe esprimere una proposta che valuta solo l'esercizio della responsabilità personale nell'attività di laboratorio teatrale)?
Sia per la scuola primaria che per la scuola secondaria di I grado le attività facoltativo-opzionali possono essere svolte non con cadenza settimanale in uguale orario, ma anche in modo intensivo o con distribuzione differenziata nel corso dell'anno, come avviene nel caso segnalato dal quesito. Conseguentemente, la valutazione delle attività opzionali avverrà solamente nel periodo della loro effettuazione che, nel caso segnalato, non potrà che essere quello del II quadrimestre. Per quanto riguarda la convivenza civile, nella modulistica allegata alla circolare volutamente si è evitato di riportare tutte le educazioni che compongono l'area della convivenza civile, per non creare, in questa fase di non completa messa a regime della riforma, difficoltà nello svolgimento delle medesime e nella loro valutazione. Nel caso in cui una scuola abbia affidato ad alcuni docenti lo svolgimento di progetti trasversali interessanti alcune educazioni, come riportato nel quesito, saranno ovviamente quei docenti a valutare per ciascun alunno gli esiti di apprendimento conseguiti in tali educazioni.

75) Sono un dirigente scolastico di scuola primaria e vorrei sapere se è obbligatoria la mia firma sul documento di valutazione, visto che non faccio parte dell'équipe pedagogica e quindi non partecipo alle varie fasi della valutazione. In secondo luogo quale docente deve essere delegato a firmare per conto dell'équipe, soprattutto nei casi di tutor "diffuso"? Possono eventualmente firmare tutti i docenti dell'équipe, come sembra essere più corretto data la contitolarità della classe?
Il documento di valutazione nel modello allegato alla circolare n. 84/2005 contiene alcune variazioni rispetto al modello proposto l'anno scorso dalla circolare n. 85/2004 proprio in ordine alla sottoscrizione del documento. In effetti lo scorso anno era stato previsto un ampio spazio per comprendere esclusivamente le firme di tutti i titolari della valutazione, cioè i docenti componenti dell'équipe pedagogica, con esclusione della firma del dirigente scolastico in quanto non componente del gruppo dei valutatori. A seguito di interventi e chiarimenti sopravvenuti, successivamente si è ritenuto opportuno prevedere, come in passato, la firma di sottoscrizione del documento da parte del dirigente scolastico, in quanto garante della procedura e legittimante l'atto valutativo. Conseguentemente, nel nuovo modello di valutazione è stata prevista (e va pertanto assicurata) la firma di sottoscrizione del dirigente scolastico. Per i docenti la firma può essere apposta dal tutor, se nominato, o da altro docente individuato dall'équipe oppure da tutti i docenti che concorrono alla valutazione dell'alunno.

IN DATA 18/12/2005

76) Nel documento di valutazione, tra gli insegnamenti obbligatori/opzionali sono state previste due ipotesi tra di loro alternative: scelta dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative. Ma ciò è riduttivo e non corrisponde alla possibilità di scelta ulteriore di cui le famiglie hanno diritto: attività di studio individuale con o senza assistenza di personale docente oppure uscita da scuola.
Non è discriminante per chi si avvale delle due ultime ipotesi?
La sede per esercitare il diritto di ulteriore alternativa all'insegnamento della religione cattolica (uscita da scuola e studio individuale) è quella delle iscrizioni; la sede per mettere in atto tale diritto è l'attività didattica svolta settimanalmente. In quelle due sedi e in quei momenti si realizza il pieno diritto degli alunni e il rispetto della libertà di coscienza.
Il documento di valutazione non attiene a quel momento di scelta già esercitata, ma si limita a raccogliere gli esiti degli apprendimenti conseguiti relativamente alla religione cattolica o alle attività didattiche e formative alternative.
Lo studio individuale e l'uscita da scuola non offrono contenuti di apprendimento valutabili; e non può quindi essere valutato quel che non c'è.
Il documento valuta quel che c'è: insegnamento della religione cattolica o attività didattiche alternative.
Se l'alunno ha scelto studio individuale o uscita dalla scuola i due spazi predisposti restano in bianco.

77) Non ci è ben chiara la funzione orientativa del Portfolio. Serve solamente per fornire alle famiglie e agli alunni indicazioni sulle scelte future o ha anche, come crediamo, una finalità più ampia?
Parlare di funzione orientativa del Portfolio significa innanzitutto parlare di didattica orientativa.
La funzione orientativa del Portfolio rimane pura intenzione se la scuola non mette in atto setting di apprendimento/insegnamento all'insegna di una didattica orientante.
Si può ricordare che una didattica orientativa è tale se è attenta alle caratteristiche individuali e al processo di apprendimento; se applica metodologie interattive, in particolare promuovendo lo spirito di iniziativa e il gusto del fare; se adotta strategie quali:

– esplicitare agli studenti gli obiettivi formativi, le fasi del percorso, le metodologie e le modalità di valutazione;
– sollecitare l'individuazione di problemi;
– promuovere la ricerca di soluzioni alternative a un problema;
– adottare strumenti diversi per la valutazione;
– fornire frequenti feedback.

78) Avendo la scheda informatizzata, vorrei avere dei chiarimenti:

1) sul frontespizio della scheda può restare scheda personale o deve esserci obbligatoriamente documento di valutazione?
2) nei riquadri per le valutazioni periodiche delle singole discipline il giudizio sintetico deve essere espresso due volte (per "quadrimestre"e "finale") o anche, come si legge su alcuni quotidiani, nella stessa casella di "giudizio sintetico"? ma quest'ultimo non è lì solo per esplicitare cosa va inserito nelle due caselle che seguono?
3) l'ordine di successione delle discipline deve essere quello del vostro modello o si consentono altre configurazioni ?
Si è adottato il termine più appropriato di documento di valutazione, in quanto l'altro di "scheda", riferito ad una materia così delicata poteva indurre l'idea di schedatura.
E' bene, pertanto, attenersi alla nuova denominazione che vale per tutta Italia.
E' ovvio che vi deve essere una valutazione periodica (trimestre/quadrimestre) e anche una valutazione finale. La casella giudizio sintetico è in effetti il titolo del contenuto da inserire nelle due caselle che seguono.
L'ordine di successione di per sé non è vincolante, ma non si capisce perché debba essere modificato, visto che è il medesimo dell'elencazione delle discipline riportate nelle Indicazioni nazionali.

79) E' vero che il Contratto di lavoro cita all'art. 27 la definizione di Funzione docente alla quale è possibile ricorrere per trovare lo spazio-tempo obbligato all'espletazione di tutte le incombenze derivanti dal Portfolio e dalla compilazione delle documentazioni utili alla valutazione. E' anche vero che negli articoli successivi al 27 il Contratto Collettivo delinea ed elenca le modalità ed i campi di applicazione della funzione docente riconosciuti dentro la base stipendiale di ciascuno, definendo quali altre funzioni richiedano pagamenti accessori, aggiuntivi, integrativi. E sulla base di quelle definizioni si perviene anche al calcolo di quanto dal Governo viene assegnato alle scuole come fondo d'istituto in modo da realizzare con la contrattazione d'istituto quelle integrazioni. L'attuale Contratto non conosceva le novità operative nel fare scuola introdotte dalla Riforma, pertanto, non poteva prevederne il riconoscimento e/o collocamento opportuno tra le varie definizioni citate negli articoli. Questo significa che non è rispettoso nei confronti dei docenti sostenere che i nuovi carichi operativi sia dovuti alla formazione sui vari temi introdotti dalla Riforma, sia dovuti alle pratiche operative di documentazione e di valutazione compresi i maggiori tempi di rapporto con le famiglie siano semplicemente Funzione docente. Quante ore di collegio docenti in più vanno considerate? quante ore di colloqui collegiali degli insegnanti con le famiglie? quante ore per compilare gli apprendimenti attesi nella scheda di valutazione personalizzati allievo per allievo da ogni docente disciplinare? e qui non serve il tutor che non può certo sostituirsi nelle discipline di cui non è titolare! Chi lavora su una classe ha 25 compilazioni personalizzate, chi lavora su 6-9 classi ne ha 25 per 6 o 9. E' serio pensare che basti risolvere rispondendo che c'è l'opportunità del tutor? io credo di no. Credo invece sia necessario riflettere a fondo per non dover svuotare dall'interno i significati rivoluzionari per le abitudini della scuola italiana che sono contenuti nella Riforma. Troppe persone conosco che si sono messe la medaglia del "noi facciamo il Portfolio" ma consapevolezza su unità d'apprendimento e obiettivi formativi e il loro collegamento con le competenze = zero.
Nella Faq n. 43 si è voluto solamente precisare che le prestazioni connesse con la compilazione del Portfolio rientrano legittimamente tra quelle proprie della funzione docente.
Le conseguenze di tale onere di lavoro dovuto debbono essere valutate in ambito contrattuale per i possibili nuovi carichi di lavoro che esso induce.
Nella Faq n. 70 questo problema viene richiamato con rinvio ad un possibile momento di chiarimento con le organizzazioni sindacali.
Condividiamo pienamente il richiamo finale contenuto nel quesito con cui si invita a considerare il Portfolio (e il documento di valutazione) in una logica sistemica dei nuovi Piani di studio.

80) Nel collegio docenti della scuola secondaria in cui insegno ci siamo posti il problema se sia possibile riportare nel documento di valutazione differenti esempi di apprendimenti disciplinari per le classi prime rispetto alle classi seconde.
Certamente sì, perché gli stessi Obiettivi specifici di apprendimento, da cui sono stati tratti gli esempi inseriti nella modulistica allegata alla circolare n. 84, si riferiscono al periodo didattico biennale e presuppongono scansioni differenziate nel primo e nel secondo anno, secondo le scelte programmatorie autonome delle classi e delle scuole.
 

IN DATA 20/12/2005

81) Si chiede di conoscere se nel documento di valutazione per l'inglese nella scuola primaria bisogna tener conto delle abilità e conoscenze presenti nelle Indicazioni nazionali oppure far riferimento all'allegato E del D.L.vo del 17/10/2005 "Testo di riforma del 2° ciclo di istruzione".
Il decreto legislativo n. 226/2005 è pienamente in vigore e, pertanto, virtualmente applicabile in tutte le sue parti, ad eccezione di quelle per le quali viene esplicitamente prevista una decorrenza specifica (esempio, avvio dell'ordinamento del 2° ciclo dal 2007/2008) oppure vengono previsti interventi appositi di sostegno (es. organici per lingue comunitarie).
I nuovi Osa di inglese per la scuola primaria (e anche per la scuola secondaria di I grado) sono applicabili da subito. Tuttavia, in considerazione del fatto che essi, così come previsti dall'allegato F, sono pervenuti ad anno scolastico già avviato, potranno trovare compiuta attuazione dal prossimo anno scolastico. Ad ogni buon conto, sono già stati compresi negli esempi della modulistica allegata alla circolare n. 84 per consentire, a chi lo volesse e lo potesse, di utilizzarli anche da subito.

82) Il Portfolio è stato organizzato in tre sezioni, dentro le quali sono indicate diverse voci.
E' obbligatorio mantenere le voci dentro la specifica sezione, o è possibile spostarle in una delle altre due sezioni?
In ordine al documento di valutazione: per ogni disciplina c'è la possibilità di mettere gli obiettivi formativi elaborati dal collegio docenti, anziché gli Osa suggeriti?
E' corretto e possibile che l'ordine che ciascuna scuola vuole dare alle diverse voci del Portfolio sia frutto di progettazione che risponde a esigenze di funzionalità soggettivamente individuate. Pertanto, le voci delle sezioni possono essere diversamente articolate all'interno del Portfolio. Gli obiettivi formativi, nella logica della personalizzazione dei piani di studio, non vengono definiti a livello di collegio dei docenti, ma sono individuati ed espressi dall'équipe pedagogica.

83) Nel modello di scheda allegato alla circolare n. 84/2005 definito "non modificabile" ci sono due spazi per valutare le attività facoltative fatte dagli alunni oltre le 27 ore obbligatorie.
L'offerta della scuola è di 33 ore delle quali, a parte le 27 ore obbligatorie, ben sei sono ore facoltative. Anche mettendo assieme le due ore di educazione tecnica, servono comunque cinque spazi.
Si chiede di sapere se ci sono soluzioni a questo problema: dove mettere la valutazione di tutte le ore facoltative seguite dall'alunno.
Il quesito ci consente di chiarire ancora una volta il senso proprio della non modificabilità. Il vincolo posto riguarda la sostanza più che la forma. Spazi, grafica e assestamento delle parti non sono elementi soggetti a vincolo e, pertanto, non modificabili.
Sono, invece, sostanzialmente vincolanti e non modificabili gli elementi strutturali del documento di valutazione, come chiaramente esplicitato nella Faq n. 69. Sulla questione degli spazi riservati nella modulistica alle attività/insegnamenti facoltativi e opzionali, oltre a richiamare quanto detto sopra, si rinvia alla Faq n. 68.

84) Si chiede se si può per l'anno in corso consegnare agli alunni la scheda di valutazione così come deliberata nel collegio dei docenti dello scorso giugno 2005.
E' una domanda in astratto che non può avere risposta se non in termini molto generici. Quel modello di "scheda" deliberato contiene tutti gli elementi sostanziali già previsti dalla normativa e che la circolare n. 84 ha solamente richiamato vincolando le scuole, per rispetto della norma, a comprenderli nel documento di valutazione? Se sì, la delibera del collegio, anche se datata, è pienamente applicabile. Se no, va rivista e opportunamente integrata. Per essere esaustivi si rinvia alla precedente Faq. n. 83 e a quelle richiamate al suo interno.

85) Il Portfolio per gli alunni della scuola dell'infanzia deve essere compilato solo per i bimbi di 5 anni o anche per quelli di 3 e 4?
Il Portfolio nella scuola dell'infanzia riguarda tutti i bambini in essa accolti, senza distinzione di età. Tuttavia le stesse Indicazioni nazionali (allegato A al decreto legislativo n. 59/2004) evidenziano più volte l'importanza del Portfolio nell'ultimo anno della scuola dell'infanzia e nella fase che precede il passaggio alla scuola primaria. A parte questa specifica considerazione riferita ai bambini di 5 anni, in via generale le Indicazioni nazionali riportano per la compilazione del Portfolio i seguenti elementi, oltre alla più volte ricordata attività di osservazione sistematica sul bambino:

La scuola dell'infanzia accompagna ciascun bambino con un apposito Portfolio (o cartella) delle competenze a mano a mano sviluppate, che comprende:

1) una descrizione essenziale dei percorsi seguiti e dei progressi educativi raggiunti;
2) una documentazione regolare, ancorché significativa, di elaborati che offra indicazioni di orientamento fondate sulle risorse, i modi e i tempi dell'apprendimento, gli interessi, le attitudini e le aspirazioni personali dei bambini.

IN DATA 21/12/2005

86) Mi piace molto il lavoro che state svolgendo in merito alle Faq. Io ho scritto 6 quesiti su vari aspetti che non mi sembravano precisati nelle risposte già pubblicate e solo 2 hanno trovato risposta. Purtroppo, nel mio istituto c'è un clima poco sereno a causa delle interpretazioni contrastanti in merito ai modi di applicare la circolare n. 84. Le vostre risposte sono l'unica fonte di autorevolezza per tacitare gli animi. Ma alcuni colleghi ed anche il dirigente mi hanno provocatoriamente chiesto: "Ma chi c'è dietro quelle risposte? Chi dà autorevolezza?". Non sarebbe possibile conoscere la fonte cioè le persone che si stanno adoperando per fornire indirizzi normativi ed applicativi più precisi?
Ringraziamo per l'apprezzamento e ci auguriamo che il nostro lavoro sia effettivamente di aiuto e di orientamento a chi ci legge.
Dei quesiti trasmessi una parte evidentemente non ci è pervenuta, come successo ad altri quesiti, per questioni tecniche dovute soprattutto al filtro di sicurezza per l'accesso telematico.
Per la precisione, questo è il quinto da Lei inviato.
Cogliamo l'occasione per precisare che sono molti i quesiti pervenuti e non ancora evasi, per i quali contiamo, comunque, di fornire risposta il più presto possibile.
Il servizio di Faq è gestito esclusivamente da personale della Direzione Generale degli Ordinamenti Scolastici del Ministero, senza alcun apporto esterno, come sembra un po' maliziosamente sottintendere la domanda.
L'autorevolezza (se c'è) delle risposte ci viene dalla conoscenza delle disposizioni che noi cerchiamo di interpretare nello spirito più che nella forma, preoccupandoci di leggerle e riferirle all'insieme del contesto normativo secondo le finalità delle norme e della riforma.

87) Il documento di valutazione deve essere compilato alla fine di ogni anno scolastico, per tutte le classi o soltanto alla fine della prima, della terza e della quinta della scuola primaria?
Pur essendovi un'articolazione della scuola primaria in un primo anno e in due successivi periodi didattici biennali, che potrebbero far ritenere che anche la valutazione abbia una parallela scansione, la valutazione degli apprendimenti e del comportamento, come prevede l'art. 8 del decreto legislativo n. 59/2004, è invece periodica e annuale.
Tuttavia è bene ricordare che tale valutazione ha una valenza diversa a seconda che si riferisca al passaggio da un periodo all'altro oppure all'ammissione alla classe successiva all'interno del medesimo periodo.
In questo ultimo caso - ammissione alla classe successiva all'interno del medesimo periodo (cioè dalla seconda alla terza classe e dalla quarta alla quinta) - l'eventuale decisione di non ammissione deve essere assunta dai docenti dell'équipe pedagogica all'unanimità e solamente in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.
In caso di passaggio al periodo successivo (dalla prima alla seconda classe, dalla terza alla quarta e dalla quinta al primo anno della secondaria di I grado) non è, invece, prevista l'eccezionalità del non passaggio né la conseguente unanimità di decisione da parte dei docenti dell'équipe pedagogica.
E' bene ricordare che l'avvenuta abrogazione dell'art. 145 del Testo Unico (decreto legislativo n. 297/1994) non prevede più che sia il consiglio di interclasse a deliberare in ordine all'eventuale non ammissione dell'alunno alla classe successiva, bensì i soli docenti dell'équipe pedagogica.

88) La circolare n. 84 prevede che, per la compilazione del Portfolio, i collegi dei docenti "i criteri in base ai quali va operata la selezione e l'organizzazione dei documenti che più significativamente descrivono e attestano il percorso formativo dell'alunno e che garantiscono la valenza e gli aspetti orientativi e valutativi propri del Portfolio".
Quali potrebbero essere questi criteri?
In materia esiste già un'ampia letteratura che può facilitare il compito delle scuole. Nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche non spetta certamente al Ministero intervenire in materia, tuttavia, a mero titolo di esempio, può essere opportuno orientarsi verso criteri ispirati dall'esigenza di selezionare nella documentazione quanto è effettivamente significativo, diverso e personalmente originale.
Tale forte significatività potrebbe far riferimento, ad esempio, all'interesse e alla motivazione mostrati dall'alunno, al suo impegno, al suo stile cognitivo e alle sue capacità metacognitive, alla padronanza di strategie, alla disponibilità e all'autoregolazione dell'apprendimento.

89) Ho predisposto, in qualità di dirigente scolastico, il documento programmatico per la sicurezza e il provvedimento di adozione dello stesso, in considerazione della scadenza, fissata dal D.L.vo n. 196 del 2003, al 31 dicembre 2005.
Leggo nella C.M. n. 84 che il Ministero inoltrerà alle scuole, dopo l'approvazione da parte del Garante, il regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari relativi agli studenti e al personale scolastico, affinché venga adottato con formale deliberazione.
Chiedo, pertanto, di conoscere se tale regolamento sostituirà il documento programmatico oppure se dovrà integrarlo; quale organo dovrà deliberarne l'adozione e se, in mancanza del regolamento, debba la sottoscritta soprassedere anche sull'adozione del documento programmatico, già predisposto e pronto per diventare efficace.
Il documento programmatico per la sicurezza e il regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari sono due atti distinti e diversi.
Il secondo è tuttora in fase di definizione da parte del Garante e, non appena possibile, sarà trasmesso, a cura del Ministero, a tutte le istituzioni scolastiche per gli adempimenti di competenza.
La formale deliberazione, che non potrà comportare adattamenti di alcun tipo da parte delle istituzioni scolastiche, dovrà essere deliberata dal consiglio di istituto.
L'eventuale ritardo di approntamento e invio del regolamento non incide sulle procedure di adozione e approvazione del documento programmatico per la sicurezza.

90) Nella scuola secondaria di primo grado si possono utilizzare le ore del tempo dopo-mensa per attività opzionali? La dirigente sostiene che non è possibile: come dovremmo riempire tre ore di un secondo rientro pomeridiano, richiesto dalle famiglie?
Nessuna disposizione, per fortuna, è scesa al dettaglio dell'organizzazione del tempo dedicato al dopo-mensa, rispettando, in tal modo l'autonomia organizzativa e didattica delle scuole.
E' bene ricordare, in proposito, che il tempo riservato alla mensa e al dopo-mensa non viene quantificato esattamente dall'art. 10 del decreto legislativo n. 59/2004. Il comma 4 di tale articolo prevede, infatti, che il tempo riservato alla mensa e al dopo-mensa sia fino ad un massimo di 231 ore annue, corrispondenti mediamente ad un massimo di sette ore settimanali.
La quota oraria giornaliera del "dopo-mensa" potrebbe quindi variare da zero in poi, consentendo di svolgere nella fascia pomeridiana due o tre ore per attività curricolari od opzionali.


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