Nota del 9 gennaio 1998 prot. n. 23335

Retribuzione delle prestazioni aggiuntive rese dal personale docente negli interventi didattici educativi ed integrativi. Risposta a quesito

La S.V., col foglio che si riscontra ha chiesto di conoscere se l'attività aggiuntiva prestata dal personale docente negli IDEI dia titolo al compenso all'uopo previsto solo se resa in eccedenza all'orario d'obbligo ovvero anche se prestata in giorni di programmata interruzione dell'attività didattica.
Al riguardo si comunica che il quesito di cui sopra trova piena soluzione nel combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 1 del CCDN firmato il 22 dicembre 1995, come sostituito dal successivo CCDN del 19 settembre 1997.
In proposito, infatti, il suindicato comma 1 chiarisce che la partecipazione agli IDEI dà diritto al compenso allorché si tratti di attività «aggiuntiva» e il comma 2 precisa, ulteriormente, che i compensi possono essere erogati, anche in misura forfetaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni relative:

1) al calendario scolastico ed al numero dei giorni di lezione previsti;
2) all'orario obbligatorio di insegnamento cui è tenuto il personale docente.

Da quanto sopra discende che, qualunque sia la modalità scelta per l'erogazione del compenso (forfetaria o meno), vanno considerate aggiuntive le prestazioni di cui trattasi se l'interruzione dell'attività didattica è stata programmata nel rispetto del numero dei giorni di lezione curriculari previsti in base al calendario scolastico, opportunamente adattato dalla scuola secondo quanto previsto dall'art. 1 - comma 2 - dell'O.M. n. 329 del 27/5/1997, diramata con C.M. n. 360 dell'11/6/1997.


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