Operazioni sulle istituzioni scolastiche statali
Com'è noto, con l'avvio del corrente anno
scolastico 2000/2001 ha avuto - come contemplato dall'articolo 3, comma
9, del D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 - piena e definitiva attuazione il
dimensionamento delle istituzioni scolastiche, effettuato dalle competenti
regioni e che ha costituito, tra l'altro, il presupposto per il riconoscimento
sia dell'autonomia alle singole scuole che della qualifica dirigenziale
al capo d'istituto ad esse preposto.
Sulla base di esso, è stato, poi, emesso
il D.M. 20 dicembre 2000, n. 285, con il quale - preso atto della situazione
conseguente all'intervenuto dimensionamento - sono state fissate, a decorrere
dallo stesso anno, le dotazioni organiche nazionali e regionali del personale
dirigenziale scolastico preposto alle scuole ormai autonome.
Ciò premesso, pervengono quesiti in merito
alla possibilità di procedere, a partire dal prossimo anno scolastico
2001/2002, all'effettuazione di attività incidenti sull'attuale
configurazione scolastica - con particolare riferimento, a titolo esemplificativo,
alle istituzioni, soppressioni, fusioni, sdoppiamenti, accorpamenti e cambi
di aggregazioni di scuole od alla costituzione di nuovi indirizzi di studio,
corsi o sezioni - ovvero sulle stesse operazioni di dimensionamento realizzate.
In proposito, anche sulla base di quanto condiviso
nel confronto con le realtà locali, si evidenzia che - in attesa
della piena attuazione delle disposizioni contemplate, al riguardo, dal
D.L.vo 31 marzo 1998, n. 112, aventi effetto dall'inizio dell'anno scolastico
2002/2003 - non sono possibili, nell'immediato, interventi sulle operazioni
di dimensionamento già effettuate dalle competenti regioni, anche
perché un'eventuale rimodulazione delle stesse, oltre a porsi a
ridosso di attività testé definite e caratterizzate da particolari
procedure, presupposti e condizioni, potrebbero incidere su quanto stabilito
dal suindicato D.M. n. 285/2000 in merito alla dotazione organica del personale
dirigenziale scolastico.
Ciò non esclude, tuttavia, che possano essere
apportate modifiche obiettivamente necessitate, come quelle derivanti da
decisioni giurisdizionali intervenute nel contempo, e - se incidenti sullo
stesso - da comunicare puntualmente all'Amministrazione scrivente per le
conseguenti rettifiche al D.M. indicato.
Per quanto riguarda, invece, le restanti attività,
si ritiene che le SS.VV., di concerto con le regioni interessate, possano
dare seguito a quelle richieste, formulate d'intesa dagli enti locali (comuni
e province) con le istituzioni scolastiche coinvolte, che si pongano obiettivamente
come necessarie ed indilazionabili e che siano finalizzate essenzialmente
al riequilibrio ed alla risistemazione degli assetti preesistenti.
La concreta fattibilità delle relative operazioni
effettuabili resta, in ogni caso, subordinata all'effettiva sussistenza
delle prescritte condizioni contemplate dalla vigente normativa di riferimento,
con particolare riguardo alla presenza del richiesto numero di alunni,
alle previste delibere di assunzione degli oneri di legge da parte degli
enti locali rispettivamente competenti, alla disponibilità di locali
idonei, all'osservanza dei limiti indicati dalla vigente normativa concernente
le dotazioni organiche del personale docente delle scuole ed istituti di
ogni ordine e grado.
Nel merito, tali operazioni sono, poi, subordinate
all'opportuna valutazione delle situazioni contingenti, in ciò tenendo
anche conto, a livello indicativo, dei parametri come contemplati dal citato
D.P.R. n. 233/1998 in sede di dimensionamento, nonché - particolarmente
con riguardo alla costituzione di nuovi indirizzi, corsi o sezioni - anche
delle eventuali implicazioni collegate con la revisione degli ordinamenti
prevista dalla legge n. 30 del 10 febbraio 2000.
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