Nota 4 maggio 2001 Prot. n. Uff. V/979

Oggetto: Sicurezza nelle scuole: ripartizione finanziamenti

Con la circolare 29 aprile 1999, n 119, alla quale, peraltro, si fa espresso rinvio, sono state dettate precise disposizioni ai Dirigenti scolastici - identificati dal D.M. 21 giugno 1996 come datori di lavoro ai fini di quanto contemplato dal D.L.vo 626/94 e successive integrazioni e modifiche - sulle attività di competenza e sulle relative modalità di adempimento.

Tra di esse, di particolare importanza si pongono quelle relative alla nomina e, soprattutto, alla formazione di alcune categorie di personale - deputate all'espletamento di specifici compiti attinenti alla sicurezza delle istituzioni scolastiche d'appartenenza, sia a livello generale che in situazioni di emergenza - riassumibili nelle figure del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (ove non assunta direttamente dal Capo d'istituto), del primo soccorso e delle misure per la prevenzione e protezione dagli incendi (cd. " figure sensibili"), nonché del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

A fronte della rilevante entità del personale coinvolto e del conseguente grosso impegno finanziario, questo Ministero ha provveduto a reperire con la recente legge 23 dicembre 2000, n. 389 le somme necessarie, che vengono ripartite tra codesti Uffici - sulla base dei fabbisogni stimati, anche in relazione al numero delle strutture scolastiche insistenti sul rispettivo territorio - come dall'unito prospetto, allegato A, che fa parte integrante della presente circolare.

Gli uffici competenti pertanto, previa adeguata valutazione degli effettivi bisogni, procederanno - nei limiti degli importi assegnati e tenuto conto delle iniziative formative eventualmente già attivate in merito - ad avviare con la massima, possibile, tempestività i singoli corsi, nell'ottica di assicurare al personale coinvolto la più idonea e qualificata formazione e di esaurire tutti gli interventi necessari al riguardo.

A tal fine avranno cura di affidare detti corsi ad enti erogatori del servizio espressamente abilitati, in base alla vigente normativa, al rilascio di valida certificazione atta ad assolvere agli obblighi di legge, programmando opportunamente le attività formative in modo tale da pervenire al più presto alla conclusione delle stesse, coniugando, comunque, l'esigenza del maggior coinvolgimento degli interessati con quella di evitare, nel contempo, di sguarnire eccessivamente le rispettive sedi di servizio.

In proposito - ferma restando ogni autonoma determinazione al riguardo da parte degli uffici competenti medesimi in merito alle fattispecie concretamente ricorrenti ed assicurato che, contestualmente all'emissione della presente circolare, verrà posto in essere ogni adempimento necessario per la più immediata assegnazione delle risorse - si evidenzia come, in sede di riparto delle somme, l'Amministrazione scrivente si sia informata ai seguenti criteri, che costituiscono, pertanto, linee generali di indirizzo per le attività di riferimento:

Per l'attivazione dei corsi, gli uffici competenti potranno servirsi anche delle rispettive articolazioni sul territorio nonché, eventualmente, di istituzioni scolastiche di provata capacità ed esperienza, avendo cura - limitatamente alle cosiddette figure sensibili - di indirizzare alla frequenza personale idoneo, di ruolo, che possa assicurare la necessaria continuità nel servizio, con particolare riguardo alla data di prevista quiescenza.

Gli uffici competenti medesimi, privilegeranno, nell'affidamento del servizio, quelle soluzioni che, a parità di risultati, assicurino maggiore convenienza, anche al fine di realizzare idonee economie di scala, che consentirebbero, ove necessario, l'ampliamento delle attività effettuabili.

In proposito l'Amministrazione scrivente sta procedendo alla definizione di apposite convenzioni con i Ministeri dell'interno (Corpo nazionale dei VV.FF.) e della Sanità (CRI), alle quali - se concretamente più idonee - le SS.VV. potranno prioritariamente far riferimento, fermo restando che, qualora si rendesse necessario il ricorso ad Enti erogatori diversi da quelli in precedenza indicati, procederanno, in ogni caso, all'attivazione di opportune forme convenzionali, anche al fine di evitare eccessive frammentazioni sul territorio.

Gli uffici competenti infine - sulla cui fattiva collaborazione si fa pieno e sicuro affidamento - garantiranno, comunque, il necessario coordinamento delle iniziative, tenendo costantemente informato questo Ministero dello stato di avanzamento delle attività.


IGIENE E SICUREZZA NELLE SCUOLE: RIPARTIZIONE


 
DIREZIONI REGIONALI
ASSEGNAZIONE
ABRUZZO
1.200.000.000
BASILICATA
700.000.000
CALABRIA
2.700.000.000
CAMPANIA
4.000.000.000
EMILIA - ROMAGNA
2.200.000.000
FRIULI - VENEZIA GIULIA
900.000.000
LAZIO
3.100.000.000
LIGURIA
900.000.000
LOMBARDIA
4.900.000.000
MARCHE
1.200.000.000
MOLISE
400.000.000
PIEMONTE
2.800.000.000
PUGLIA
2.500.000.000
SARDEGNA
1.600.000.000
SICILIA
3.900.000.000
TOSCANA
2.400.000.000
UMBRIA
800.000.000
VENETO
3.000.000.000

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