Nota ministeriale del 5 agosto 1999 prot. n. 41091

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante disposizioni di attuazione dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 in materia di fornitura dei libri di testo agli studenti della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha in corso di perfezionamento il decreto indicato in oggetto, che verrà sottoposto successivamente al controllo di legge e, quindi, pubblicato nella G.U.
Nelle more di definizione dell'iter procedurale preordinato alla piena operatività del provvedimento in questione che, in relazione alla previsione legislativa, disciplina un intervento straordinario dello Stato, si ritiene utile rimettere copia del medesimo, con annessi allegati, con preghiera di trasmetterlo alle istituzioni scolastiche funzionanti nelle proprie circoscrizioni territoriali, perché ne informino immediatamente le famiglie preavvertendole di acquisire ulteriori notizie al riguardo nel mese di settembre.
Di quanto sopra si pregano le SS.LL. di dare comunicazione agli Enti locali interessati. I Provveditori agli Studi delle sedi capoluogo di Regione sono pregati di informare i Presidenti delle medesime.
Questo Ministero fa riserva di dare comunicazione dell'avvenuta formalizzazione del provvedimento che interessa, delle eventuali modifiche o integrazioni intervenute nella fase del riscontro e della pubblicazione nella G.U.

SCHEMA DI DECRETO
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 27, comma 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 1999;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 18 giugno 1999;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, espressi nelle sedute del 28 luglio 1999 e del 14 luglio 1999;
Sulla proposta del Ministro della Pubblica Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Interno

ADOTTA
il seguente decreto

Art. 1 - Beneficiari
1. Possono accedere al beneficio della fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo gli alunni che adempiono l'obbligo scolastico e che appartengano a nuclei familiari il cui reddito annuo, determinato a norma dell'articolo 2, sia equivalente a trenta milioni di lire.
2. Gli studenti della scuola secondaria superiore possono accedere al beneficio della fornitura anche in comodato dei libri di testo alle condizioni di cui al comma 1.
3. Il beneficio è richiesto da chi esercita la potestà genitoriale.
4. Le scuole comunicano al Comune le richieste degli studenti in possesso dei requisiti ai fini dell'attivazione dei benefici di cui al presente decreto.
5. Per la fornitura di libri agli alunni delle scuole elementari seguita ad applicarsi l'articolo 156, comma 1 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Art. 2 - Criteri per la determinazione della situazione economica equivalente
1. La valutazione della situazione economica equivalente del richiedente è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF.
2. La situazione economica equivalente del nucleo familiare si ottiene sommando:

a) tutti i redditi netti dei diversi componenti il nucleo familiare quali risultanti dalle dichiarazioni dei redditi o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da Enti previdenziali;
b) il reddito delle attività finanziare.

3. Dalla cifra risultante a norma del comma 2 si detraggono:

a) lire 2.500.000 qualora il nucleo familiare risieda in abitazioni in locazione e non possegga altri immobili adibiti ad uso abitativo o residenziale nel Comune di residenza; tale importo è elevato a lire 3.500.000 qualora i membri del nucleo familiare non posseggano altri immobili adibiti ad uso abitativo o residenziale in altri Comuni; non può essere detratta alcuna cifra nel caso in cui il canone di locazione è corrisposto a società le cui quote sono intestate in tutto o in parte a membri del nucleo familiare;
b) lire 1.000.000 per il secondo figlio, lire 1.500.000 per il terzo figlio e lire 2.000.000 per ciascuno dei figli successivi al terzo, ove i figli siano a carico del richiedente;
c) lire 2.000.000 per ciascun ulteriore componente del nucleo familiare che sia a carico del richiedente, detta cifra è aumentata a 3.000.000 nel caso si tratti di invalido totale;
d) lire 2.000.000, aggiuntivi alla cifra di cui alla lettera b) per ciascun figlio riconosciuto con handicap grave a norma dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 o con invalidità superiore al 66%. La stessa cifra si aggiunga nel caso uno dei genitori dell'alunno versi nella stessa situazione di handicap o di invalidità che determini impossibilità di produrre reddito.

4. Il richiedente attesta la situazione economica equivalente del nucleo familiare con dichiarazione sostitutiva a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, resa su modello conforme all'Allegato B.
5. Il richiedente dichiara altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 in materia di controllo della veridicità delle informazioni fornite. Sono fatte salve tutte le ulteriori modalità e prescrizioni dettate dalle leggi regionali a norma dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Art. 3 - Ripartizione dei fondi tra le Regioni
1. Le somme oggetto dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono ripartite tra le Regioni in ragione della percentuale di famiglie con reddito netto fino a 30 milioni rilevata dall'ISTAT sulla base dell'analisi dei consumi, secondo quanto indicato alle allegate Tabelle A/1 e A/2.
2. Le somme di cui al comma 1 sono erogate alle Regioni all'atto della trasmissione dei piani di riparto ai Comuni e al Ministero dell'Interno.
3. In considerazione dei tempi eccezionalmente ristretti a disposizione, singole Regioni, allo scopo di rendere quanto più possibile rapide ed efficaci nei confronti delle famiglie le procedure attuative del presente decreto, possono richiedere all'Amministrazione dell'Interno di rimettere direttamente ai Comuni le quote loro assegnate dal piano regionale di riparto.
4. Ove le Regioni non provvedano a trasmettere i piani di riparto, a norma del comma 2, entro il 30 settembre 1999, le somme ripartite a norma del comma 1 sono assegnate ed erogate ai Comuni dal Ministero dell'Interno sulla base degli indici di degrado e della popolazione residente in età scolare considerati a livello regionale secondo gli ultimi dati disponibili.
5. Ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le somme di cui al comma 2 del presente decreto sono comunque aggiuntive rispetto a quelle già destinate dalle Regioni alla fornitura, anche in comodato, di libri di testo sulla base di legge nazionale o regionale.
6. Alla fornitura dei libri acquistati con i fondi a carico del Ministero della Pubblica Istruzione si applica lo sconto determinato ai sensi dell'articolo 1, ultimo comma, della legge 10 agosto 1964, n. 719.

Art. 4 - Disposizione finanziaria
1. All'onere derivante dal presente decreto, pari a lire 200 miliardi per l'anno 1999, si provvede mediante l'utilizzo dello stanziamento iscritto nell'unità previsionale di base 3.1.2.4 - capitolo 1574 - dello stato di previsione del Ministero dell'Interno per l'anno 1999.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 

ALLEGATO A (1)
PIANO DI RIPARTO DEI FONDI DESTINATI ALLA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI CHE ADEMPIONO L'OBBLIGO SCOLASTICO
Ipotesi I - 150 mld (solo alunni meno abbienti)
REGIONI
Famiglie con reddito fino a 30 milioni (val. %) (a)
Alunni
(b)
Alunni meno abbienti
(c)
Somme da attribuire alle regioni
(d)
PIEMONTE
13,3
140.196
18.646
6.185.174.945
LOMBARDIA
8,2
303.582
24.894
8.257.635.188
VENETO
9,1
159.523
14.517
4.815.387.002
LIGURIA
15,7
46.353
7.277
2.414.049.377
EMILIA ROMAGNA
10,6
120.117
12.732
4.223.528.464
TOSCANA
11,1
118.923
13.200
4.378.807.786
MARCHE
14,1
56.812
8.010
2.657.198.573
UMBRIA
11,9
31.577
3.758
1.246.478.831
LAZIO
15,7
215.788
33.879
11.238.122.627
ABRUZZO
20,4
58.244
11.882
3.941.364.321
MOLISE
30,7
15.318
4.703
1.559.906.495
CAMPANIA
27,2
331.866
90.268
29.943.175.195
PUGLIA
24,3
211.628
51.426
17.058.663.054
BASILICATA
30,2
32.239
9.736
3.229.672.789
CALABRIA
35,2
113.109
39.814
13.207.007.304
SICILIA
31,3
273.673
85.660
28.414.688.022
SARDEGNA
24,8
87.876
21.793
7.229.140.025
ITALIA
19,4
2.316.824
452.195
150.000.000.000

(a) Distribuzione percentuale delle famiglie che nell'ambito della regione di residenza non superano i 30 milioni di reddito netto (rapporto tra le famiglie con reddito al di sotto dei 30 milioni sul totale delle famiglie).

(b) Numero di alunni iscritti ai tre anni di corso della scuola media di 1° grado e al 1° anno di corso della scuola secondaria superiore.

(c) Valore stimato di alunni che presumibilmente appartengono alla fascia delle famiglie con reddito inferiore ai 30 milioni (il numero degli alunni meno abbienti è stato calcolato rapportando il numero complessivo degli alunni della regione al valore percentuale delle famiglie con reddito fino a 30 milioni della stessa regione).

(d) Somme attribuite alle regioni in proporzione al numero di alunni appartenenti alle famiglie meno abbienti.
 

ALLEGATO A (2)
PIANO DI RIPARTO DEI FONDI DESTINATI ALLA FORNITURA ANCHE IN COMODATO DEI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE
Ipotesi II - 50 mld (solo alunni meno abbienti)
REGIONI
Famiglie con reddito fino a 30 milioni (val. %) (a)
Alunni
(b)
Alunni meno abbienti
(c)
Somme da attribuire alle regioni
(d)
PIEMONTE
13,3
116.703
15.522
2.120.967.051
LOMBARDIA
8,2
246.232
20.191
2.759.045.347
VENETO
9,1
138.055
12.563
1.716.700.272
LIGURIA
15,7
41.055
6.446
880.772.238
EMILIA ROMAGNA
10,6
110.416
11.704
1.599.321.906
TOSCANA
11,1
109.634
12.169
1.662.901.531
MARCHE
14,1
54.453
7.678
1.049.151.080
UMBRIA
11,9
31.029
3.692
504.565.790
LAZIO
15,7
191.158
30.012
4.101.012.320
ABRUZZO
20,4
53.574
10.929
1.493.432.814
MOLISE
30,7
15.075
4.628
632.421.527
CAMPANIA
27,2
247.312
67.269
9.192.060.831
PUGLIA
24,3
172.728
41.973
5.735.474.643
BASILICATA
30,2
30.154
9.107
1.244.375.794
CALABRIA
35,2
95.904
33.758
4.612.971.263
SICILIA
31,3
189.831
59.417
8.119.155.425
SARDEGNA
24,8
76.004
18.849
2.575.670.168
ITALIA
19,4
1.919.318
365.907
50.000.000.000

(a) Distribuzione percentuale delle famiglie che nell'ambito della regione di residenza non superano i 30 milioni di reddito netto (rapporto tra le famiglie con reddito al di sotto dei 30 milioni sul totale delle famiglie).

(b) Numero di alunni iscritti nei vari anni di corso, successivi al primo, nella scuola secondaria superiore.

(c) Valore stimato di alunni che presumibilmente appartengono alla fascia delle famiglie con reddito inferiore ai 30 milioni (il numero degli alunni meno abbienti è stato calcolato rapportando il numero complessivo degli alunni della regione al valore percentuale delle famiglie con reddito fino a 30 milioni della stessa regione).

(d) Somme attribuite alle regioni in proporzione al numero di alunni appartenenti alle famiglie meno abbienti.


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