Nota 5 aprile 2001 Prot. n. 38

Oggetto: Bando di corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici

Si fa riferimento alle richieste formulate nella riunione del 7 marzo u.s. da parte di codeste OO.SS. in ordine al corso-concorso indicato in oggetto.

A tal proposito si fa presente che questo Dipartimento, con nota del 21.3.2001, ha chiesto all'Ufficio Legislativo l'avviso su alcune delle proposte formulate nella riunione sopra citata. In particolare è stato richiesto il parere riguardo alla proposta di una valutazione complessiva delle prove d'esame riservate ai presidi incaricati nonché alla questione relativa ai vice rettori incaricati nei convitti nazionali e negli Istituti di Educazione.

In merito a quanto sopra l'Ufficio interpellato ha fatto presente che la procedura selettiva disciplinata nello schema di bando, che prevede una votazione minima per la prova scritta ai fini dell'ammissione dei candidati alla successiva prova orale, è del tutto conforme, sotto il profilo che interessa, alle modalità fissate con il D.P.R. 8 settembre 2000, n. 324 per lo svolgimento del concorso per esami per l'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e negli enti pubblici non economici. Ha inoltre evidenziato che le disposizioni contenute nel predetto regolamento, emanato in attuazione dell'art. 28, comma 3, D.L.vo 29/93, pur non riguardando specificamente il reclutamento dei dirigenti scolastici, possono ritenersi norme di carattere generale applicabili per le parti non incompatibili, anche alla particolare fattispecie che interessa.

Per quanto concerne la seconda questione prospettata, relativa all'eventuale equiparazione -ai finì dell'assegnazione della riserva dei posti di cui all'art. 28 bis, comma 3, del già citato D.L.vo 29/93 - del servizio prestato dagli istitutori con incarico di vice rettore nei convitti nazionali a quello svolto dai docenti incarica della presidenza ex art. 477 del D.L.vo n. 297/94, ha espresso l'avviso che non sussistono ai sensi della c.m. 27 luglio 1976 n. 195, le condizioni per rendere possibile tale equiparazione.

Per le argomentazioni sopra evidenziate si conferma, pertanto, l'orientamento gia espresso dall'Ufficio sulle questioni prospettate.

Con riferimento agli altri punti si fa presente che il testo del bando è in fase di avanzata elaborazione e si è in attesa che vengano concluse le procedure alle quali, com'è noto, la pubblicazione del bando è subordinata. In particolare, si precisa quanto segue:

Resta, inoltre, da definire il contratto collettivo nazionale sulla dirigenza scolastica, che, com'é noto, dovrà disciplinare alcuni istituti fondamentali del rapporto di lavoro (come ad esempio: il periodo di prova, la retribuzione, l'orario di lavoro, il sistema delle assenze, l'estinzione dei rapporto di lavoro, ecc.) e si è in attesa da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'autorizzazione all'avvio della procedura dì reclutamento in esame.

In ordine alla questione dei maestri e degli I.T.P. laureati da un numero di anni inferiore ai sette, non si può che confermare che il citato art. 28 bis, al comma 1, stabilisce tassativamente ed inequivocabilmente i requisiti di ammissione al corso-concorso e, nella fattispecie, dispone testualmente che "è ammesso il personale docente ed educativo che abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno sette anni con possesso di laurea, nei rispettivi settori formativi".

In merito, infine, alla richiesta di valorizzazione delle esperienze di partecipazione alla vita della scuola, si assicura che nella predisposizione delle tabelle di valutazione dei titoli, le stesse sono state prese in debita considerazione.


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