Nota 12 dicembre 2001 Prot. n. 695

Oggetto: Piani di ottimizzazione - Ulteriori indicazioni

A seguito dei vari quesiti pervenuti in merito alla definizione dei piani di ottimizzazione, si reputa opportuno evidenziare alcuni punti, in modo che lo svolgimento delle relative incombenze avvenga con criteri univoci sul territorio nazionale.

1)Fatturazioni

a)Per il periodo 01 luglio – 15 settembre 2001, le fatture devono essere pagate sulla base del numero di soggetti che risultano essere stati assunti, al netto delle eventuali dimissioni nel periodo indicato. A tal riguardo gli affidatari sono obbligati a comunicare queste ultime ai Dirigenti scolastici interessati. Gli importi addebitabili saranno calcolati sulla base dei periodi di effettiva presenza, nell’organico degli affidatari, dei singoli soggetti assunti e di adeguate documentazioni che gli stessi consorzi affidatari forniranno. 

b)Eventuali contestazioni sul numero di soggetti stabilizzati ed in forza all’impresa alla data di riferimentodellafattura,comportanolaliquidazionedellastessaperlapartenon contestata e l’apertura dell’eventuale contenzioso, da definiresulla base delle procedure previste dal contratto - art. 15 (controversie ed arbitrati ) come meglio definito al successivo punto 4-. 

c)Limitatamente al periodo 01 luglio - 15 settembre 2001, eventuali sospensioni dal servizio dei soggetti stabilizzati per i quali gli affidatari possono avere accesso a rimborsi totali o parziali degli oneri retributivi, sulla base della normativa vigente (malattie, infortuni ecc. ), daranno luogo a storni delle fatturazioni per gli importi netti così recuperati. 

d)Per gli Istituti Scolastici, gli oneri contrattuali, derivanti dall’assunzione dei soggetti stabilizzati da parte degli affidatari, decorrono dalla data di effettiva assunzione. Nel caso di contratti di lavoro stipulati in data successiva al 01.07.2001 - ad integrazione e/o sanatoria di imprecisioni degli elenchi nominativi degli aventi diritto, forniti originariamente a questo Ministero dai soggetti competenti - ma con decorrenza dell’assunzione retrodatata all’ 01.07.2001, in ottemperanza al D.M. prot. n. 65/2001, gli oneri relativi vanno corrisposti ai Consorzi a partire da detta data, previa certificazione, da parte degli stessi, della decorrenza dell’assunzione. 

e) Successivamente alla definizione dei piani di ottimizzazione, le fatture -calcolate sul numero dei soggetti rilevato al 15.09.2001– andranno liquidate in base alla effettiva erogazione del servizio, identificato e quantificato nel piano di ottimizzazione, indipendentemente dalle modalità organizzative dell’impresa e dalla distribuzione dei soggetti interessati tra i diversi Istituti Scolastici.

Pertanto, le fatture resteranno intestate per intero all’Istituto Scolastico che ha originariamente firmato il contratto, con le eventuali variazioni di cui sopra, anche nel caso di assegnazione di parte del personale stabilizzato ad altro Istituto per effetto dei piani di ottimizzazione, (come già dettagliatamente esemplificato nella nota n. 440 del 14.9.2001, cui si fa rinvio). 

2) Definizione dei piani di ottimizzazione

I piani di ottimizzazione vanno redatti sulla base degli elementi e dei parametri previsti in Convenzione. In particolare:

a. Planimetrie

Le superfici da affidare per ciascun Istituto Scolastico sono quelle risultanti dalleplanimetrie esistenti o da misurazioni concordate dei plessi, al netto esclusivo di quelle eventualmente affidatead altri soggetti,perl’erogazionedel serviziodipuliziasulla base di proroghe dei contratti di appalto in essere.

Le superfici così definite vanno quantificate ed individuate da parte dei Dirigenti Scolastici per l’affidamento, nei limiti della capacità di erogazione del servizio da parte dei soggetti stabilizzati inseriti nel contratto e calcolata sulla base dei parametri allegati alla Convenzione.

b. Personale

La messa in mobilità del personale si determina, pertanto, solo ove si riscontri un sovradimensionamento della capacità di erogazione del servizio esprimibile dall’organico del personale stabilizzato, inserito nel contratto di terziarizzazione, rispetto alle esigenze del servizio proprie dell’Istituto Scolastico titolare del contratto di cui sopra. 

Nell’ipotesi di esubero di capacità produttiva del personale stabilizzato rispetto alle superfici disponibili presso l’Istituto ove detto personale risulta impegnato, il conseguente trasferimento ad altri Istituti Scolastici dello stesso comprensorio, nei quali è stata riscontrata una carenza di personale rispetto alle superfici in essi disponibili, va concordatotra le parti, così come previsto nella convenzione-quadro del 7 giugno 2001- art. 6 lett. F -; 

Nei casi in cui, a livello di comprensorio, la dimensione degli esuberi fosse tale da non trovare assorbimento in altri Istituti Scolastici interessati, l’utilizzo, in via eccezionale ed a carattere provvisorio, del personale di cui trattasi, potrà essere oggetto di apposite intese da definirsi negli ambiti dei piani di ottimizzazione.

3) Formalizzazione del piano di ottimizzazione

a)Il Direttore Generale Regionale, qualora non vi abbia già provveduto, approveràe recepirà i piani di ottimizzazione dei Comprensori, già concordati e sottoscritti dalle parti interessate e confrontati con le Organizzazioni Sindacali, con proprio atto redatto secondo lo schema sotto indicato: 

 SCHEMA DI PROVVEDIMENTO
IL DIRETTORE GENERALE REGIONALE

-VISTO il D.M. prot. n. 65 del 20.04.01 che regola le procedure di stabilizzazione mediante terziarizzazione dei soggetti di cui all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/00, impegnati in attività socialmente utili riconducibili a funzioni ausiliarie nelle istituzioni scolastiche statali;

-VISTA la convenzione quadro stipulata dal Ministero con i consorzi di imprese, che prevede, tra l’altro, un piano di ottimizzazione dei servizi per il migliore utilizzo di detto personale a livello regionale;

-VISTA la nota ministeriale prot. n.440/01 che fornisce ulteriori indicazioni per la predisposizione dei piani di ottimizzazione;

-VISTA la nota ministeriale prot. n. 695 del 12.12.2001;

-SENTITI i rappresentanti dei Provveditorati agli Studi;

-SENTITI i rappresentanti dei Consorzi affidatari dei servizi per la Regione ................................... (CICLAT, CNS, MANITAL, MILES);

-VISTI i verbali degli incontri tra rappresentanti degli Uffici scolastici provinciali e dei Consorzi affidatari dei servizi;

-SENTITE le organizzazioni sindacali negli incontri del ...........................;

APPROVA

il piano di ottimizzazione di utilizzo delle risorse umane di cui al decreto ministeriale prot. n. 65/01 ed in particolare:

a-L’aggiornamento al 15 settembre 2001 del personale assunto ai sensi del DM prot .n. 65/ 2000 ancora in forza presso gli affidatari secondo l’allegata tabella A;

b-Le proposte relative alla determinazione della distribuzione di detto personale presso le istituzioni scolastiche secondo l’allegata tabella B.

Tabella A 

RIDETERMINAZIONE AL 15 SETTEMBRE 2001 DEL PERSONALE ASSUNTO AI SENSI DEL DM prot. n.65/2000


 
PROVINCIA
ISTITUTO
CONSORZIO

ASSUNTI 

IN FORZA AL 15.9.2001

Tabella B

DETERMINAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE 

Comprensorio ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­________________Consorzio_________________ 

a)dall’Istituto ________________ all’Istituto ________________ n. addetti____ 

b)___________________________________ 

c)___________________________________

……………………………………………………………………………………………………

Della avvenuta approvazione, il Direttore generale regionale darà comunicazione a tutte le Istituzioni scolastiche interessate edai singoli Consorzi affidatari. 

b) A seguito di detta comunicazione i Consorzi invieranno ai Dirigenti scolastici una comunicazione nella quale, recepite le disposizioni relative agli adempimenti conseguenti all’approvazione dei piani di ottimizzazione, si precisano le modifiche intervenute nel contratto di servizi in essere fra lo stesso Consorzio e l’Istituzione scolastica, per effetto sia di quanto indicato al punto 1 della presente sia dell’avvenuta approvazione del piano di ottimizzazione. 

Si richiamano, pertanto, le ipotesi che possono verificarsi a seguito dell’approvazione del piano di ottimizzazione, che saranno oggetto delle comunicazioni suindicate: 

Italia Lavoro e SCO forniranno agli affidatari interessati i fac-simile dei testi da utilizzare per le comunicazioni di cui trattasi. 

c) In casodieventuali dissensi, fermorestandol’attuazione dei piani diottimizzazione come definitiperlepartinoncontestate, si procederà, con la massima urgenza, alla convocazione, in ambito regionale, delle parti interessate, al fine di dirimere le relative controversie.

4) Livello di conciliazione e arbitrato:

All’art. 15 del Contratto di affidamentodei servizi è prevista una procedura per la definizione di eventuali contestazioni che dovessero insorgere relativamente alla interpretazione, esecuzione e risoluzione dei contratti. 

La citata procedura prevede tre livellidi definizione delle controversie: 

1)Incontro tra le parti firmatarie del contratto (Dirigente Scolastico e Consorzio affidatario) per ricercare una composizione amichevole; 

2)Camera di Conciliazione presso la competente CCIAA; 

3)Collegio arbitrale rituale. 

Prima di attivare le sedi previste ai punti 2) e 3), si ritiene opportuno strutturare e proceduralizzare un ulteriore livello di “composizione amichevole”. 

Tale livello viene collocato presso la Direzione Regionale competente, sulla base dei seguenti criteri e con possibilità di delega alla trattazione in ambito provinciale. 

Competenze: interpretazione della lettera e dello spirito dei contratti e della Convenzione, volta alla soluzione di conflitti derivanti dalla loro attuazione. 

In particolare:

-obblighi delle imprese e dei Consorzi in relazione a:

· quantità e qualità del servizio reso;

· modalità organizzative.

-eventuale contenzioso relativo a tempi, criteri e modalità dellafatturazione del servizio e della relativa liquidazione. 

L’ulteriore livello di composizione amichevole è costituito da: 

- Direttore Generale Regionale o suo delegato;

- Dirigente Scolastico interessato;

- Rappresentante del Consorzio. 

Resta inteso che anche in tale fase le Direzioni Generali Regionali potranno avvalersi, a loro richiesta, della collaborazione di Italia Lavoro. 

5) Modifiche orario di lavoro

La richiesta, che emerge in alcune realtà, di far effettuare ai soggetti assunti ex D.M. prot. n. 65/2001 un orario di lavoro inferiore alle 30 ore settimanali medie, non può essere presa in considerazione nell’ambito dell’attuale convenzione-quadro di attuazione dell’art. 3 comma 3 a) dello stesso D.M. prot. n. 65/2001. 

6)Rescissione contratti:

I contratti di affidamento dei servizi di pulizia, stipulati ai sensi del D.M. prot. n. 65/2001 e della Convenzione Quadro del 07.06.2001, possono essere rescissi esclusivamente sulla base di quanto previsto all’art. 14 (decadenza dell’affidamento) della Convenzione Quadro ed all’art. 10 (decadenza dell’affidamento) del Contratto di Affidamento del servizio, con le modalità previste all’art. 15 (controversie ed arbitrati) dello stesso contratto, come meglio definito al precedente punto 4. 

Si raccomanda la più puntuale attuazione di quanto sopra esposto e si sollecita la soluzione dei piani di ottimizzazione.


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