Concorsi per soli titoli per l'accesso ai profili professionali dell'area A e B del personale Ata della scuola - Istruzioni e indicazioni operative
In risposta a numerosi quesiti
concernenti i requisiti di accesso e la valutazione dei titoli culturali
e di servizio relativi ai concorsi di cui all'oggetto, si forniscono istruzioni
e indicazioni operative allo scopo di garantire omogeneità di trattamento
agli aspiranti all'inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'art.
554 del D.L.vo n. 297/1994.
Nel rammentare che l'aggiornamento
delle citate graduatorie si basa sul principio dell'autodichiarazione,
si fa presente che nei soli casi in cui l'aspirante abbia fornito notizie
imprecise o contraddittorie, oppure dati di dubbia interpretazione, il
responsabile del procedimento, dopo aver contattato l'interessato, svolgerà
la necessaria attività di rettifica o di integrazione, al fine di
rendere inequivocabile i contenuti dell'autodichiarazione.
Ciò premesso, si ritiene
utile fornire alcuni chiarimenti con specifico riguardo ai sottoindicati
punti.
1. Titoli di studio
I titoli di studio sono quelli
stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti
di ruolo.
Con riguardo, in particolare,
al profilo di "assistente tecnico", i titoli di studio che permettono l'accesso
alle rispettive aree sono definiti dalla tabella di corrispondenza titoli-laboratori,
in vigore alla data di adozione del decreto di indizione del concorso.
Ai fini della valutazione,
i citati titoli di studio non sono presi in considerazione singolarmente
in relazione all'area di accesso, ma congiuntamente, attribuendo a quello
più favorevole il punteggio di cui al punto 1 della tabella A/2
e all'altro (si considera un solo titolo) il punteggio aggiuntivo di cui
al punto 2 della citata tabella.
Nel caso di conseguimento
di un nuovo titolo di studio per il quale si richieda l'aggiornamento ai
fini dell'accesso ad ulteriori laboratori, nessun punteggio spetta per
tale titolo attesa l'impossibilità di procedere alla rideterminazione
del punteggio già assegnato nella precedente tornata concorsuale.
I diplomi di "Maturità
classica", di "Maturità magistrale" e di "Ragioniere e perito commerciale",
in quanto titoli di studio non contemplati nella tabella di corrispondenza
titoli-laboratori, non consentono l'accesso ad alcun laboratorio e, conseguentemente,
neppure al profilo di assistente tecnico.
In effetti, i predetti titoli
non sono presi in considerazione né ai fini di cui al punto 1, né
ai fini di cui al punto 2 della citata tabella A/2 e, pertanto, per gli
stessi non va attribuito alcun punteggio.
A) Diplomi di maturità
Si richiama l'attenzione sui
diplomi di maturità, la cui denominazione letterale non trovi esatto
riscontro nell'elenco alfabetico "titoli di studio per l'accesso a posti
di assistente tecnico" di cui all'allegato C dei bandi di concorso indetti
ai sensi dell'art. 554 del D.L.vo n. 297/1994. Tali titoli devono essere
letti secondo le corrispondenze, determinate dalle tabelle allegate alle
annuali disposizioni emanate per l'esame di Stato ed in particolare ai
decreti ministeriali di individuazione delle materie oggetto della seconda
prova scritta dei corsi ordinari e sperimentali di istruzione secondaria
superiore.
A titolo esemplificativo,
ai sensi del D.M. 25/1/2002, n. 9, il diploma di maturità "Programmatore
- progetto Mercurio", codificato TD14, è corrispondente a quello
di "Ragioniere, perito commerciale e programmatore", codificato quest'ultimo
TD05 e, pertanto, dà accesso esclusivamente all'area AR21, prevista
per il citato diploma codificato TD05.
Una volta accertata la corrispondenza,
l'aspirante sarà inserito nella graduatoria permanente con il codice
riportato nella citata tabella "elenco alfabetico titoli di studio per
l'accesso a posti di assistente tecnico", di cui all'allegato C dei bandi
di concorso.
Da ultimo si precisa che ai
diplomi di maturità non può essere attribuito il codice RRDZ
(operatore di elaborazione dati), in quanto detto codice RRDZ è
riferito esclusivamente ad un diploma di qualifica professionale previsto
dalla precedente normativa.
B) Diploma di qualifica
professionale
I diplomi di qualifica professionale,
che sostituiscono quelli del precedente ordinamento dei corsi di qualifica
degli istituti professionali dello Stato, sono validi per l'accesso alle
qualifiche funzionali per i vari comparti del pubblico impiego, comprendendo
anche i profili dell'area B del personale della scuola, in osservanza di
quanto disposto dal D.M. 14/4/1997.
Si fa presente, altresì,
che i diplomi di qualifica di cui al vecchio ordinamento ancorché
sostituiti da quelli previsti dal nuovo ordinamento, conservano la loro
validità anche dopo la definitiva entrata a regime del nuovo ordinamento,
vale a dire dall'anno scolastico 1997/1998.
Nell'ipotesi, pertanto, in
cui i nuovi diplomi di qualifica professionale, nella denominazione letterale,
non trovino menzione nell'elenco alfabetico "titoli di studio per l'accesso
a posti di assistente tecnico" di cui all'allegato "C" del bando di concorso,
gli stessi vanno valutati secondo le corrispondenze tra le precedenti e
le attuali qualifiche professionali, così come individuate dal citato
D.M. 14/4/1997.
Ad ogni buon fine si segnala
che il D.M. 14/4/1997 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- Serie Generale - n. 117 del 22/5/1997.
C) Diplomi di licenza
della scuola media
Si fa presente che, ai fini
della valutazione, il "diploma di licenza della scuola media" deve essere
valutato nei confronti dei candidati che ne risultino in possesso, secondo
i punteggi indicati alla lett. A, punto 1 delle relative tabelle di valutazione
e, in presenza di più titoli di studio dalle stesse previsti, secondo
le indicazioni di cui alla lett. A, punto 2.
Si ribadisce, pertanto, che
il "diploma di licenza della scuola media", ai fini della valutazione,
può essere considerato sia come titolo più favorevole che
come altro titolo non più favorevole, rispetto all'insieme dei titoli
specificamente indicati alla lett. A, punto 1 delle tabelle di valutazione
dei titoli (A/1, A/2, A/3).
Ad ogni buon fine si richiama
l'attenzione sulla casistica sottoindicata:
• candidati in possesso di
un diploma di maturità e di un diploma di scuola media: si valuta
il titolo con la media migliore ai fini di cui al punto 1 delle tabelle
e si assegna il punteggio aggiuntivo di cui al punto 2 delle medesime per
l'altro titolo;
• candidati in possesso di
un diploma di qualifica e di maturità (o di più diplomi di
maturità) e di un diploma di scuola media (cioè di tre o
più titoli di cui al punto 1 delle citate tabelle): si valuta il
titolo più favorevole ai fini di cui al punto 1, e si assegna, una
volta sola, il punteggio aggiuntivo di cui al punto 2;
• candidati in possesso di
diploma di scuola media e di attestato di qualifica regionale: si valuta
solamente il diploma di scuola media, ai fini di cui al punto 1 delle tabelle;
• candidati in possesso di
un diploma di maturità (o di qualifica), di un attestato di qualifica
regionale e di un diploma di scuola media: si valuta il titolo più
favorevole fra il diploma di maturità (o di qualifica ) e il diploma
di scuola media, ai fini di cui al punto 1 delle tabelle, e si assegna,
una sola volta, il punteggio aggiuntivo di cui al punto 2 delle tabelle;
• l'attestato di qualifica
regionale non rientra fra i titoli di cui al punto 1 e di cui al punto
2 delle tabelle e perciò non può essere oggetto di valutazione
a tali specifici fini. Non è necessario che il titolo in questione
sia congiunto ad un titolo professionale, quale l'attestato di qualifica
rilasciato ai sensi dell'art. 14 legge n. 845/1978, condizione questa,
in mancanza di altri titoli di studio previsti per l'accesso, richiesta
solo ai fini dell'ammissione ai concorsi di cui all'art. 554 del D.L.vo
n. 297/1994.
2. Attestati di qualifica
professionale
La normativa concernente l'accesso
ai profili professionali del personale Ata non fa alcun riferimento alla
durata del corso in base al quale è stata conseguita una qualifica
professionale, fatto salvo il caso in cui il relativo attestato sia stato
rilasciato ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978.
Invece, il riferimento in
essa contenuto, in particolare per l'accesso al profilo professionale di
assistente tecnico, attiene esclusivamente alla specificità degli
attestati di qualifica professionale, specificità che non consiste
in una generica definizione della qualifica rivestita, ma in un giudizio
di assimilabilità ai diplomi di qualifica professionale rilasciati
dagli istituti professionali statali.
Il giudizio viene formulato
in base agli aspetti e ai profili didattici del corso stesso, ed in particolare
in base agli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente
corso statale; di qui la necessità, da parte dell'aspirante, di
fornire, nel modulo domanda, utili indicazioni in tal senso.
Tale valutazione rientra nella
competenza degli Uffici scolastici, che, accertato il requisito della specificità
degli attestati di cui all'art. 14 delle legge n. 845/1978, provvede all'attribuzione
di un solo codice indicato nella tabella di corrispondenza titoli-laboratori.
Una volta verificato detto
requisito, non è necessario riformulare analogo giudizio in sede
di conferimento di supplenze annuali e/o fino al termine delle attività
didattiche, in quanto già espresso in sede di inclusione dei candidati
nella corrispondente graduatoria-supplenze della medesima provincia.
Pertanto, gli attestati di
qualifica di cui all'art. 14 della legge n. 845/1978, validi per l'accesso
ai profili professionali del personale Ata, devono essere rilasciati al
termine di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico-scientifici
impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di qualifica rilasciato
dagli istituti professionali statali). Ai fini della valutazione di tale
corrispondenza, l'attestato deve essere integrato dal piano di studio.
Con l'occasione, si fa presente
che al dirigente scolastico è, altresì, rimesso analogo giudizio
di assimilabilità, da formulare in sede di conferimento di supplenze
temporanee disposte sulla base delle graduatorie di circolo e d'istituto
di terza fascia. Nessuna valutazione dovrà essere effettuata per
il conferimento delle supplenze temporanee disposte utilizzando la prima
e/o la seconda fascia delle citate graduatorie.
3. Idoneità in concorsi
pubblici per esami o prova pratica
Si richiama l'attenzione sulla
circostanza che le idoneità conseguite in concorso magistrale e
in concorsi a cattedre non rientrano nella previsione di cui al punto 6
della tabella A/1 allegata all'O.M. n. 57 del 27 maggio 2002, in quanto
tali concorsi sono indetti per l'accesso ai ruoli del personale docente
e non ai ruoli della carriera di concetto ed esecutiva o corrispondenti,
cui fanno riferimento le citate tabelle di valutazione.
Si chiarisce che la tabella
di corrispondenza prevista dall'art. 480 del D.P.R. n. 297/1994 non ha
validità per la procedura di cui trattasi, in quanto utile solo
per l'inquadramento nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali
del personale docente a tempo indeterminato, transitato nei ruoli dell'Amministrazione
centrale e periferica della Pubblica Istruzione.
In dipendenza di quanto sopra,
non può essere attribuito alcun punteggio alle certificazioni attestanti
l'abilitazione all'insegnamento conseguita in concorsi a cattedre e/o in
procedure riservate, o l'abilitazione all'esercizio professionale.
4. Patente europea di informatica
- Ecdl
Gli attestati di qualifica
professionale, congiunti al diploma di scuola media e richiesti per l'accesso
ad un profilo professionale, sono esclusivamente quelli la cui certificazione
sia stata rilasciata ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/1978.
Da ciò scaturisce che
il titolo "Ecdl" (Patente europea di informatica), proprio perché
non contemplato dall'attuale normativa, non consente l'accesso ad alcun
profilo professionale.
Tuttavia, il titolo in questione
va inteso come "attestato di addestramento professionale" e, come tale,
trova collocazione, ai fini della valutazione, nel punto 5 della tabella
A/1 allegata alla O.M. 27/5/2002, n. 57 per il profilo di assistente amministrativo.
5. Criteri generali di calcolo
della durata dei servizi
Preliminarmente va precisato
che l'espressione letterale " a.s. .../..." del Mod. B1 e B2 va intesa
nel senso che tutti i periodi di servizio devono essere sommati ai fini
del raggiungimento dei 24 mesi di servizio richiesti per l'accesso ai suddetti
concorsi, indipendentemente dall'anno scolastico in cui sono stati prestati.
Problema ricorrente è
quello relativo alla determinazione dell'inizio e del termine di un periodo
di servizio.
Il calcolo va effettuato in
base al calendario comune, secondo quanto prescrive l'art. 2963 del Codice
Civile, che costituisce fonte normativa di riferimento.
Se la fonte si esprime in
mesi, come nel caso dei concorsi di cui all'art. 554 del D.L.vo n. 297/1994,
si fa uso del calendario senza tener conto della durata in giorni.
Il mese decorrente da un determinato
giorno termina, quindi, nel giorno (compreso) immediatamente precedente
del mese successivo, ad es. 2 mesi a decorrere dal 15 febbraio abbracciano
il periodo dal 15 febbraio al 14 aprile compreso.
I periodi continuativi articolati
su più mesi sono calcolati partendo dal primo giorno di servizio.
Si conteggia poi il periodo intercorrente tra tale giorno ed il giorno
immediatamente precedente del/i mese/i successivo/i. Si procede, infine,
al computo dei giorni restanti di tale ultimo mese, come da calendario.
Per quel che concerne, invece,
il periodo iniziale del conteggio del servizio per coloro che, già
inseriti nella graduatoria permanente, producono domanda di aggiornamento,
si conferma quanto già espressamente riportato all'art. 3, punto
2, dell'O.M. n. 57/2002.
Altra questione è quella
che riguarda, invece, i periodi di servizio prestati con orari diversi.
Fermo restando il criterio
di calcolo innanzi enunciato, è necessario porre l'attenzione sulla
frazione di mese relativa alle tipologie di servizio (intero, part-time)
previste dal C.C.N.L.
Nel caso in cui per entrambe
le suddette tipologie di servizio risulti una frazione di mese pari o superiore
a giorni 16, esse sono considerate mesi interi e come tali valutati.
Se per una delle suddette
tipologie di servizio risulti una frazione di mese pari o superiore a giorni
16, solo quest'ultima viene considerata mese intero; all'altra non viene,
invece, attribuito alcun punteggio in quanto inferiore a giorni 16.
Nel caso in cui per entrambe
le suddette tipologie di servizio risulti una frazione di mese inferiore
a giorni 16, i periodi di servizio si sommano, in quanto tali servizi concorrono
al raggiungimento del requisito di accesso ed essi, così determinati,
vengono valutati con la procedura della media ponderata.
Il criterio suaccennato si
applica anche in presenza di servizi part-time, ivi compreso il servizio
d'insegnamento, comunque prestati nelle istituzioni scolastiche statali
in profili professionali diversi da quello cui si concorre.
Si sottolinea che nel termine
"part-time" si intendono tutti i servizi prestati con tale tipologia sia
verticali che orizzontali, indipendentemente dal numero delle ore di servizio
prestato.
In tutti i calcoli rimangono
incluse domeniche e feste cadenti nei periodi calcolati, senza alcuna distinzione
tra giornate lavorative e giornate festive.
Tenuto conto della circostanza
che le valutazioni suddette non sono discrezionali, le SS.LL., in caso
di controversie concernenti le modalità di calcolo relative alla
durata del servizio prestato dall'aspirante, vorranno disporre, una volta
operata la verifica e nell'ambito del potere di autotutela, il reintegro
nel diritto dell'aspirante eventualmente escluso.
6. Servizi prestati nelle
scuole paritarie
Nel rammentare che i requisiti
di ammissione alle procedure di reclutamento del personale Ata sono stabiliti
da disposizioni di legge e regolamentari, si precisa che la normativa relativa
alla parità scolastica (legge 10/3/2000, n. 62 e legge n. 333/2001)
non consente di estendere la presente procedura al personale delle scuole
paritarie.
Infatti, il servizio richiesto
per l'ammissione ai concorsi di cui all'art. 554 del D.L.vo n. 297/1994
deve essere prestato con rapporto d'impiego instaurato direttamente con
lo Stato o (legge n. 124/1999) con gli enti locali.
Le succitate condizioni non
sussistono nel caso degli addetti amministrativi, tecnici ed ausiliari
delle scuole paritarie, atteso che l'attività lavorativa prestata
in tali scuole non è assimilabile al rapporto di impiego con la
Pubblica Amministrazione e, quindi, non costituisce titolo per l'ammissione
ai citati concorsi.
Tuttavia il servizio in questione
non può non essere preso in considerazione ai soli fini della valutazione
e, pertanto, ad esso va attribuito un punteggio pari al 50% di quello spettante
per il servizio prestato con rapporto d'impiego alle dirette dipendenze
dello Stato o degli enti locali.
7. Conservatori ed Accademie
Fino all'anno accademico 2002/2003,
il servizio effettivo prestato in qualità di "collaboratore scolastico"
e "assistente amministrativo" nelle Accademie, nei Conservatori di Musica
e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato, è
stato considerato valido ai fini dell'ammissione ai suddetti concorsi per
soli titoli e come tale valutato.
Si conferma invece che, a
decorrere dall'anno accademico 2003/2004, il servizio di cui trattasi,
poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto
rispetto a quello della scuola, è assimilato a "servizio prestato
in altre Amministrazioni".
8. Periodi di servizio computabili
nel biennio di servizio richiesto per l'accesso ai concorsi di cui all'art.
554 D.L.vo n. 297/1994
Sono validi e quindi computabili
tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza
da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L.
In tale computo rientrano
anche tutti i periodi per i quali sia stata erogata una remunerazione anche
parziale ai sensi del citato C.C.N.L.
Si richiama l'attenzione sul
fatto che nel caso in cui al personale che si trovi in particolari condizioni,
sia impedita, in base alle vigenti disposizioni, l'assunzione del servizio
(astensione obbligatoria), nei confronti del medesimo, nei limiti della
durata della nomina, il periodo di assenza va computato nell'anzianità
di servizio a tutti gli effetti, anche ai fini del raggiungimento del biennio
richiesto per l'accesso ai concorsi di cui all'art. 554 del D.L.vo n. 297/1994.
Si richiama l'attenzione,
altresì, sul fatto che i periodi di assenza dal lavoro non retribuiti,
in particolare in caso di sciopero, non interrompono l'anzianità
di servizio e quindi sono computabili ai fini del raggiungimento del biennio
di servizio richiesto per l'accesso ai concorsi di cui all'art. 554 del
D.L.vo n. 297/1994.
Tale computo trova applicazione
anche nel caso di fruizione di periodi di assenza ai sensi dell'art. 12
del C.C.N.L. 2002/2005 (congedi parentali).
Si pregano le SS.LL. di voler
diramare, con la massima urgenza, la presente nota tra tutte le istituzioni
scolastiche, rappresentando che la stessa viene diffusa anche attraverso
le reti intranet ed internet.
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