Nota del 31 agosto 2006 prot. n. 7265/FR

Provvedimenti e temi di rilevante interesse connessi all'avvio dell'anno scolastico 2006/2007

In previsione dell'imminente avvio dell'anno scolastico 2006/2007, si ritiene utile fornire a codesti Uffici e alle istituzioni scolastiche un quadro organico e sistematico degli interventi posti in essere negli ultimi mesi nel settore dell'istruzione.
Tanto, sia ai fini di un'aggiornata e puntuale ricognizione ed informazione su temi e problematiche di rilevante interesse, connessi all'organizzazione e al funzionamento dei servizi scolastici, sia perché il personale dell'Amministrazione e gli operatori della scuola, soprattutto nella fase iniziale dell'anno scolastico, possano attendere ai propri compiti sulla base di obiettive certezze e consapevolezze.
In via preliminare, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sui provvedimenti di varia natura che hanno inciso in maniera significativa sugli assetti istituzionali e organizzativi dell'Amministrazione scolastica:

Decreto-legge n. 181, del 18 maggio 2006, convertito, con modificazioni, nella legge n. 233 del 17/7/2006, con il quale è stato istituito il Ministero dell'Istruzione e sono state trasferite allo stesso le funzioni e le risorse già attribuite al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dall'art. 50, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 300, del 30 luglio 1999.
In dipendenza di quanto sopra, occorrerà procedere all'emanazione di un nuovo Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero nelle sue articolazioni centrali e periferiche, in sostituzione di quello assunto con il D.P.R. n. 319 dell'11 agosto 2003.
Giova precisare che, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della menzionata legge n. 233, il Ministero dell'Istruzione ha assunto la denominazione di Ministero della Pubblica Istruzione.
Si è inteso, in tal modo, riaffermare e sostenere la funzione pubblica della scuola, indipendentemente dal soggetto gestore dell'offerta formativa. E ciò in coerenza con il carattere unitario del Sistema nazionale pubblico di istruzione e in ossequio al principio secondo il quale "la scuola non può lasciare indietro nessuno, ma deve prendersi cura anche e soprattutto di chi ha problemi e non può farcela da solo".

Linee programmatiche, con le quali il Ministro, in sede di audizione presso le Commissioni Istruzione di Camera e Senato, ha individuato e illustrato le missioni e gli obiettivi generali della sua azione di governo.
Il filo conduttore delle citate Linee programmatiche (il cui testo integrale è consultabile nel sito internet di questo Ministero) è quello di dar vita ad una scuola che coniughi equità ed eccellenza, che garantisca a tutti pari opportunità, promuova e valorizzi i meriti individuali, metta al centro del Sistema scolastico l'alunno quale protagonista delle proprie scelte e partecipe della sua crescita culturale, educativa e formativa. Una scuola, insomma, che, in coerenza con il dettato dell'art. 3 della Costituzione, sia in grado di prevenire e contrastare la dispersione scolastica, la deprivazione culturale, le diverse tipologie di carenze e disabilità, le discriminazioni e i pregiudizi, di valorizzare le differenze e di realizzare la massima inclusione.
Le Linee programmatiche prevedono poi che sia garantito il carattere unitario del Sistema nazionale pubblico, in un quadro di sussidiarietà e cooperazione, al fine di assicurare un servizio scolastico qualitativamente valido, che risponda ad un'impostazione omogenea su tutto il territorio nazionale.
Il raggiungimento di tali obiettivi passa ovviamente attraverso l'azione impegnata e attenta dei docenti, titolari di una missione delicata e complessa, che va opportunamente valorizzata e incentivata, nonché attraverso la piena attuazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, quale condizione essenziale per l'attuazione dei processi di innovazione e di qualificazione dell'intero Sistema educativo.

Direttiva generale sull'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2006, n. 5960/FR, del 25 luglio 2006, con la quale sono state individuate le "Prospettive di scenario" dell'Amministrazione scolastica e sono stati dettati gli indirizzi e le linee gestionali a cui debbono attenersi i Dipartimenti e gli Uffici dell'Amministrazione centrale, regionale e locale.
La citata direttiva ha riservato ampio spazio agli interventi volti a potenziare l'autonomia scolastica, richiamandone e valorizzandone i princìpi ispiratori delineati nella legge n. 59/1997.
L'autonomia, considerata anche nelle sue interazioni con gli enti locali, i soggetti, gli organi ed i livelli istituzionali del territorio, assume un ruolo di assoluta centralità nell'ampio e articolato scenario tracciato dalla direttiva summenzionata, che spazia dal richiamo alle iniziative da adottare per la graduale eliminazione del precariato, alla progressiva generalizzazione del servizio della scuola dell'infanzia, alle misure volte alla realizzazione del tempo pieno e del tempo prolungato, all'avvio di interventi tesi a valorizzare e modernizzare l'impianto culturale e didattico degli istituti tecnici e professionali, all'alternanza scuola-lavoro, al potenziamento dell'educazione degli adulti: il tutto muovendo dall'avvertita esigenza che i processi di innovazione nascono dal confronto e dalla condivisione.
Nell'ambito del nuovo contesto politico istituzionale e dei nuovi assetti organizzativi sopra richiamati si collocano taluni importanti atti di carattere legislativo, amministrativo e negoziale, che di seguito si indicano:

ATTI DI CARATTERE LEGISLATIVO

Legge n. 235, del 17 luglio 2006, di conversione con modificazioni del decreto-legge n. 210, del 12 giugno 2006, recante disposizioni finanziarie urgenti in materia di pubblica istruzione, con la quale è stata disposta l'integrazione dei finanziamenti relativi ai compensi destinati alle commissioni degli esami di Stato.

• Legge n. 228, del 12 luglio 2006, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 173, del 12 maggio 2006, recante "Proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare. Ulteriori proroghe per l'esercizio di deleghe legislative e in materia di istruzione", con la quale è stata disposta:

la proroga di ulteriori 18 mesi dei termini per l'eventuale modifica dei seguenti decreti legislativi:

- n. 76/2005, concernente la definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), della legge n. 53, del 28 marzo 2003;
- n. 77/2005, riguardante la definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, in attuazione dell'art. 4 della legge n. 53, del 28 marzo 2003;
- n. 226/2005, relativo alle norme generali e ai livelli essenziali delle prestazioni nel secondo ciclo del Sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 53, del 28 marzo 2003;
- n. 227/2005, concernente le norme generali in materia di formazione degli insegnanti ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 53, del 28 marzo 2003;

la proroga:

- al 31 dicembre 2006 del termine ultimo per l'approvazione del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, di cui al decreto legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
- all'anno scolastico 2008/2009 delle disposizioni per la definizione degli organici del personale docente della scuola secondaria di I grado;
- all'anno scolastico 2007/2008 del regime transitorio concernente l'accesso anticipato alla scuola dell'infanzia;
- all'anno scolastico 2008/2009 dell'avvio della riforma dell'istruzione secondaria di II grado.

Merita menzione, infine, il disegno di legge, approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 agosto 2006, recante "Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione superiore e delega in materia di raccordo tra istruzione, Università ed istituti di Alta formazione artistica, musicale e coreutica".

ATTI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

Decreto ministeriale n. 4018/FR, del 31 maggio 2006 di sospensione dell'attuazione del D.M. n. 775, del 31 gennaio 2006, concernente l'innovazione degli ordinamenti liceali e dei relativi percorsi di studio.
Decreto ministeriale n. 47, del 13 giugno 2006 e successiva nota prot. n. 721, del 22 giugno 2006, che hanno disposto l'elevazione sino al 20% dei limiti di flessibilità temporale riservati alle istituzioni scolastiche dei diversi ordini e gradi di scuola ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento in materia di autonomia scolastica n. 275/1999.
Circolare ministeriale n. 45, del 9 giugno 2006, con la quale sono state impartite istruzioni ed indicazioni in materia di adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto, per l'anno scolastico 2006/2007.
Nota prot. n. 5596, del 12 giugno 2006, con la quale sono state fornite alcune precisazioni relative al Portfolio delle competenze individuali, previsto dalle Indicazioni nazionali nella scuola dell'infanzia e nel primo ciclo di istruzione.
La suddetta nota, per quanto concerne l'aspetto valutativo, ha precisato che, per l'anno 2005/2006, potevano trovare applicazione sia i modelli previsti dalla circolare ministeriale n. 84/2005, che quelli di cui al previgente ordinamento.
Allo stato, va evidenziato che si è in attesa degli esiti dei contenziosi in atto relativamente alla valutazione dell'insegnamento della religione cattolica e delle conclusioni del Garante della privacy relativamente al trattamento dei dati sensibili.
Per le ragioni suesposte e tenuto conto del carattere provvisorio delle Indicazioni nazionali e della circostanza che occorre procedere ad una complessiva revisione delle stesse, nonché all'emanazione dei Regolamenti definitivi di attuazione del decreto legislativo n. 59/2004, soccorrono fondate ragioni per suggerire di soprassedere dall'applicazione delle modalità di valutazioni introdotte dal Portfolio e di avvalersi dei modelli valutativi di cui al previgente ordinamento.
Decreto ministeriale n. 50, del 30 giugno 2006, concernente l'assunzione con contratto a tempo indeterminato del personale docente, educativo ed Ata per l'anno scolastico 2006/2007.

ATTI DI CARATTERE NEGOZIALE
Con la Sequenza contrattuale conclusasi presso l'Aran in data 17 luglio 2006, è stato sottoscritto, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, l'Accordo concernente:

a) il docente tutor;
b) la mobilità del personale;
c) le prestazioni d'opera;
d) gli anticipi nella scuola dell'infanzia.

a) Docente tutor
Sono state disapplicate le disposizioni relative al docente tutor, individuate, per la scuola primaria, nei commi 5, 6 e 7 dell'articolo 7, e, per la scuola secondaria di I grado, nel comma 5, dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 59/2004.
Ciò in quanto "Nulla è innovato o modificato rispetto a quanto già previsto dagli artt. 24 (funzione docente), 25 (profilo professionale) e 26 (attività di insegnamento) del vigente C.C.N.L.-Scuola e per quanto concerne l'organizzazione delle attività educative e didattiche che rientra nell'autonomia e nella responsabilità delle istituzioni scolastiche."

b) Mobilità del personale
In ordine alla mobilità del personale, la citata Sequenza contrattuale ha previsto la disapplicazione dell'art. 8, comma 3, e dell'art. 11, comma 7, del decreto legislativo n. 59/2004, riguardante rispettivamente la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado. Di conseguenza, la mobilità del personale scolastico continua a svolgersi con cadenza annuale secondo la disciplina prevista dall'art. 4, comma 2, del C.C.N.L. del 24 luglio 2003.

c) Contratti di prestazione d'opera
Si premette che sono rimaste in vigore le disposizioni di cui all'art. 40 del Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche, approvato con D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, concernente la possibilità di stipulare contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.
Sono state, invece, disapplicate le specifiche disposizioni relative ai contratti di prestazione d'opera, previsti dal decreto legislativo n. 59/2004, che le istituzioni scolastiche potevano stipulare per avvalersi di esperti con competenze diverse da quelle disciplinari, possedute dai docenti dell'istituto.
In particolare:

– per la scuola primaria è stato disapplicato il secondo periodo del comma 4, dell'articolo 7;
– per la scuola secondaria di primo grado è stato disapplicato il secondo periodo del comma 4, dell'art. 10.

d) Anticipi nella scuola dell'infanzia
In assenza della definizione di nuove professionalità e modalità organizzative, condizione necessaria per l'attuazione dell'istituto degli anticipi, si è convenuto di non trattare tale tema in sede di Sequenza contrattuale. Pertanto mancano, allo stato, le condizioni che possono consentire a livello centrale l'adozione, in via generale, di provvedimenti autorizzativi degli anticipi.
 

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Per completezza di esposizione e per l'importanza che rivestono nell'ambito dell'offerta formativa e della gestione dei servizi scolastici, si forniscono, con l'occasione, a sostegno e a chiarimento dell'azione che le istituzioni scolastiche debbono svolgere nella fase di avvio dell'anno scolastico, indicazioni e aggiornamenti ai fini di un'uniforme e corretta applicazione delle norme riguardanti gli istituti e le fattispecie di seguito specificati:

– Esami di idoneità nell'ambito del primo ciclo
Gli esami di idoneità, all'interno del decreto legislativo n. 59/2004, hanno una disciplina diversa, con riferimento alla scuola primaria (art. 8 comma 4) e alla scuola secondaria di I grado (art. 11, comma 5). Nel primo caso il legislatore si è limitato a disporre che "Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a sostenere esami di idoneità per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta", senza alcuna indicazione in ordine all'età richiesta per l'accesso.
Nel secondo caso (scuola secondaria di I grado), il legislatore ha previsto che "Alle classi seconda e terza si accede anche per esame di idoneità, al quale sono ammessi i candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, rispettivamente, l'undicesimo e il dodicesimo anno di età e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado, nonché i candidati che abbiano conseguito il predetto titolo, rispettivamente, da almeno uno o due anni".
Dal confronto tra le due formulazioni, emerge in maniera chiara che la mancata indicazione dell'età di accesso per sostenere l'esame di idoneità alle classi della scuola primaria esclude comunque ammissioni di alunni in età anticipate rispetto a quelle dei frequentanti i corsi ordinari.
Pertanto, potranno sostenere l'esame di idoneità a classi successive alla prima solamente gli alunni di età non inferiore a quella richiesta per la frequenza in via ordinaria delle medesime classi.
Tale interpretazione si lega, tra l'altro, alla considerazione che la riforma, nel consentire l'anticipo delle iscrizioni alla prima classe, ha individuato il limite massimo di età consentito al tal fine, oltre il quale potrebbero determinarsi pregiudizi all'equilibrato sviluppo formativo degli alunni e difficoltà nell'organizzazione didattica delle classi.

– Aumento dell'orario obbligatorio settimanale nella scuola secondaria di I grado
Per effetto del primo comma, lettera b) dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 226/2005, l'orario obbligatorio settimanale delle lezioni nella scuola secondaria di primo grado passa, dall'anno scolastico 2006/2007, da 27 a 29 ore. Le due ore settimanali aggiuntive constano rispettivamente in un'ora di insegnamento in più della lingua inglese, che passa pertanto da due a tre ore (la seconda lingua comunitaria resta confermata a due ore settimanali) e in un'ora di insegnamento in più di tecnologia, per la quale era prevista una sola ora.
In sede di definizione dei citati incrementi di orario, è stata disposta anche una revisione degli Obiettivi specifici di apprendimento relativi all'insegnamento dell'inglese all'interno del primo ciclo nonché all'insegnamento della seconda lingua comunitaria con riferimento alla scuola secondaria di I grado.

– Insegnamento potenziato dell'inglese
Il comma 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 prevede che le famiglie, in sede di iscrizione al primo anno della scuola secondaria di I grado, possano chiedere di utilizzare, per l'apprendimento della lingua inglese, anche il monte ore annuo dedicato alla seconda lingua comunitaria. La scelta darebbe luogo, per tutta la durata del corso di scuola secondaria di I grado (e anche per il secondo ciclo), ad un insegnamento "potenziato" della lingua inglese, pari a cinque ore settimanali, invece delle tre ore previste in via ordinaria.
L'applicazione del succitato comma 2, dell'art. 25 è stata sospesa dalla circolare n. 93 del 23 dicembre 2005 relativa alle iscrizioni per l'anno scolastico 2006/2007 alle scuole dell'infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado, in considerazione della non coincidenza dei tempi di messa a regime della scuola secondaria di I grado e dell'avvio della riforma del II ciclo.

VALORIZZAZIONE DELL'AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
L'insieme dei provvedimenti richiamati, in coerenza con le Linee programmatiche esposte dal Ministro alle Commissioni Istruzione di Camera e Senato, tende a valorizzare l'autonomia delle istituzioni scolastiche.
In questa ottica, in relazione al tempo scuola previsto dagli ordinamenti (compresi quindi i modelli a tempo pieno e a tempo prolungato), l'organizzazione dell'orario scolastico e della suddivisione dei relativi compiti didattici va ricondotta ad una coerenza ed unitarietà di impianto, evitando la frammentazione in una miriade di attività. A tale scopo si richiama quanto disposto dal D.P.R. n. 275/1999, art. 5, comma 3: "L'orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie".
Il richiamo all'autonomia delle istituzioni scolastiche rimanda anche al rapporto tra competenze della scuola - in particolare in materia di Piano dell'offerta formativa (D.P.R. n. 275/1999, art. 3) e da curricolo (D.P.R. n. 275/1999, art. 8) - e Indicazioni nazionali allegate al D.Lvo n. 59/2004 che hanno carattere provvisorio, come esplicitamente indicato nel D.L.vo stesso.

Si prega di dare la massima diffusione alla presente nota e di attivare occasioni di confronto e riflessione sui punti e le problematiche sopra evidenziate, anche a mezzo di apposite conferenze di servizio.
Questo Ministero resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e per quanto possa rivelarsi utile a supporto dell'azione di codesti Uffici e delle istituzioni scolastiche.

IL CAPO DI GABINETTO
Lucio Alberti

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