Nota 26 giugno 2001 Prot. n. 7851

Oggetto: Esami di Stato a.s. 2000-2001

In relazione a quesiti posti in ordine ai tempi di valutazione delle prove di esami e di pubblicazione dei risultati, si fornisce il seguente chiarimento.

A norma dell'art. 12, comma 4 dell'O.M. n. 29 del 13-02-2001, il Presidente di commissione, cui incombe l'onere, sentiti gli altri componenti, di determinare il calendario delle operazioni delle due classi abbinate, valuterà, in relazione a specifiche situazioni locali, l'opportunità di procedere alla valutazione finale ed alla conseguente pubblicazione dei relativi esiti in modo congiunto o disgiunto delle classi, avendo cura di far risultare a verbale le determinazioni assunte, sorrette da adeguate motivazioni.

Nel senso sopra esposto sono state apportate, con il provvedimento di cui si allega copia, le necessarie integrazioni agli artt. 12, 20 e 21 dell'O.M. n. 29 sopra richiamata.

Le SS. LL. vorranno portare a conoscenza dei Presidenti operanti nel territorio di competenza la presente comunicazione con la massima, cortese, sollecitudine.


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