Nota 8 agosto 2002 Prot. n. 2407/Dip/U02

Oggetto: Avvio dell'anno scolastico 2002/2003 - Funzionamento delle classi

Si pregano le SS.LL. di voler fornire urgente riscontro alla nota prot. n. 2040 del 10 luglio u.s. con la quale si chiedevano chiarimenti in ordine al rapporto sottodimensionato docenti/alunni e alle consistenze di organico di talune scuole rientranti nei rispettivi contesti territoriali.

Con l'occasione si prega di voler fornire assicurazioni in ordine alle avvenute eliminazioni delle situazioni sopra richiamate qualora non formalmente legittime e giustificate da oggettive ed ineliminabili esigenze.

In relazione poi a ricorrenti quesiti rivolti a questo Ministero sulla corretta applicazione dei commi 1 e 2 dell'art. 3 della legge n. 333/2001, si ritiene di dover fornire le seguenti precisazioni.

Giova premettere che il citato comma 1 dispone che le variazioni del numero degli alunni iscritti, apportate nella fase di adeguamento degli organici alle situazioni di fatto, non comportano modifiche del numero delle classi autorizzate in organico dal competente CSA e che il comma 2 prevede che il dirigente scolastico possa disporre incrementi del numero delle classi eventualmente indispensabili in relazione all'aumento degli alunni iscritti.

Un'interpretazione strettamente letterale delle norme sopra citate potrebbe indurre a ritenere che, mentre le variazioni in aumento del numero degli alunni possono determinare un incremento di classi rispetto a quelle definite nell'organico, non si debba procedere invece ad alcuna riduzione di classi anche quando il numero degli alunni risulti notevolmente inferiore ai dati e ai parametri fissati delle norme vigenti.

Tale interpretazione però, alla luce di un esame più approfondito, non appare sostenibile, considerato che la ratio della citata legge n. 333/2001, finalizzata ad accelerare le operazioni di avvio dell'anno scolastico attraverso la riduzione al minimo indispensabile delle modifiche degli organici, non può comunque confliggere con i principi e con le norme di buona amministrazione e di corretto contenimento della spesa pubblica cui occorre sempre fare riferimento.

Per quanto riguarda il sostegno, si richiama la particolare attenzione delle SS.LL. sul fatto che negli ultimi anni si è determinato un costante e consistente aumento degli alunni certificati come portatori di handicap, nonché del numero dei posti attivati nell'organico di diritto.

Ciò senza considerare che spesso tali certificazioni sono state rilasciate non in consonanza con i tempi di svolgimento delle operazioni di avvio dell'anno scolastico e di formazione delle classi, con la conseguenza di dover apportare modifiche e deroghe tardive rispetto alle previsioni e alle scansioni delle varie fasi operative.

Tale stato di cose, oltre a determinare dispersioni di risorse ed incongruente distribuzione delle stesse, spesso ha prodotto l'effetto di penalizzare proprio i soggetti più esposti e maggiormente bisognosi del sostegno.

Al fine di evitare che si ripropongano tali inconvenienti, si impone un impegno congiunto e partecipato di confronto e collaborazione da parte dei soggetti e degli organi a vario titolo competenti e coinvolti nella gestione della delicata materia; impegno che le SS.LL. avranno cura di attivare e sostenere attraverso opportune azioni di raccordo e di sensibilizzazione anche nei confronti delle autorità sanitarie competenti.

Giova evidenziare che la certificazione delle ASL, alle quali non è peraltro demandata l'individuazione del numero delle ore necessarie per l'integrazione dell'alunno (concetto questo superato dal disposto dall'art. 40 della legge 449/97), deve essere completata dal Profilo Dinamico Funzionale e dal Progetto Educativo Individualizzato.

Quest'ultimo, com'è noto, deve recare l'indicazione degli interventi previsti in favore dell'alunno stesso. Tali interventi non debbono risolversi nell' esclusiva attività del docente di sostegno, ma devono coinvolgere l'intero corpo docente; e ciò superando la logica, purtroppo diffusa e ricorrente della delega del problema dell'integrazione al solo insegnante di sostegno con conseguente sostanziale emarginazione dell'alunno rispetto al gruppo classe.

Solo così, in attesa di una complessiva, più idonea riconsiderazione e sistemazione dell'intera materia, potrà realizzarsi il coinvolgimento delle professionalità esistenti nella scuola, e potrà evitarsi che l'integrazione si realizzi unicamente nell'ambito delle quantità orario del sostegno.

Si pregano, infine, le SS.LL. di richiamare l'attenzione dei dirigenti scolastici sulla necessità che le richieste di nulla osta al trasferimento degli alunni, sia normodotati che disabili, da una scuola all'altra vengano esaminate e valutate con particolare oculatezza, tenendo in puntuale considerazione gli effetti che possono derivarne sulla regolare costituzione e funzionamento delle classi, nonché sulla consistenza degli organici.

Il Capo Dipartimento

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