Ordinanza Ministeriale 26 giugno 2001, n. 116

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Vista l'O.M. n. 29 del 13 febbraio 2001 recante istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2000-2001.

ORDINA

Articolo unico

1. Il comma 4 dell'art. 12 dell'O.M. n. 29 citata in premessa è integrato facendo seguire alle parole " valutazione finale" la seguente locuzione "determinando, altresì, con adeguate motivazioni, una data unica per lo svolgimento sia degli scrutini finali che della pubblicazione dei risultati contestualmente per le due classi abbinate".

2. Il comma 1 dell'art. 20 è modificato nel senso di sostituire la locuzione "ciascuna classe-commissione" con la dizione "la commissione".

3. Il comma 1 dell'art. 21 è modificato nel senso che viene eliminata la locuzione "al termine dei lavori di ciascuna classe" inserita fra le parole "candidati" e "nell'albo".

La presente Ordinanza è inviata alla Corte dei conti per i controlli di rito.


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